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ESAME SCRITTO 2010
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Da: Antoniospaghetto15/12/2010 11:21:16
RENDI EDOTTA LA PROCURA ANCHE CHE FAR RESTARE PIU DI 5 ANNI UN LAUREATO SENZA LAVORO PER COLPA DI QUESTO ESAME FASULLO E' UNA GRAN PORCATA

Da: MILANO15/12/2010 11:22:07
Ragazzi il reato è antecedente all'entrata in vigore attenzione!!!

Da: magari15/12/2010 11:22:22
condivido la segnalazione di attenzione...sono tentato di segnalare la cosa alle autorità. E' uno schifo che soprattutto a Napoli e dintorni sia possibile passarsi le soluzioni al telefono. Poi dicono che i napoletani...è vero

Da: spaccafaccia15/12/2010 11:22:42
ragazzi state attenti, la legge sullo stalking è uscita il 23 aprile 2009, n 38, quindi non può configurarsi il reato ex art. 612 bis "stalking", in quanto la fattispecie non era prevista come reato, ma a mio parere si applica l'art. 660 c. p. buon lavoro

Da: av15/12/2010 11:22:51
ale ci sei novità

Da: FESSO15/12/2010 11:22:59
RENDETE EDOTTE LE PROCURE CHE A SEGUITO DEL SUPERAMENTO DI QUESTO ESAME L'80% DEI NUOVI AVVOCATI RIMARRANNO COMUNQUE SENZA LAVORO

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Da: Max15/12/2010 11:23:02
rettifico. è stalking perchè il 612 bis è stato introdotto con decreto legge il quale ha vigore dopo la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale.

Da: PER ATTENZIONE15/12/2010 11:23:34
STAi ATTENTO !

Da: marilisa78 15/12/2010 11:23:45
non è di aprile la il decreto di conversione in legge è di aprile l'entrasta in vigorfe di feb

Da: ale15/12/2010 11:24:00
guardate che il dl retroagisce.... rientriamo nei tempi per configurarlo stalking...

ma dico io... su questa traccia si rischia!
la seconda proprio non vi piace?

Da: FESSO15/12/2010 11:24:25
ATTENZIONE STAI ATTENTO, POTRESTI ESSERE INDGATO PER PROCURATO ALLARME!

Da: dellio15/12/2010 11:26:06
mai visto tanti ignoranti al lavoro tutti insieme...

Da: Al15/12/2010 11:27:41
Ale...la sentenza per la seconda traccia qual'è ???

Per favore, numero e anno se ce l'hai.

Da: FESSO15/12/2010 11:29:33
T.A.R.

Campania - Napoli

Sezione VI

Sentenza 15 novembre 2010, n. 24405

N. 24405/2010 REG.SEN.

N. 03919/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3919 del 2010, proposto da:
Elena ***, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Di Fruscio, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. M. Girardi sito in Napoli alla via Lomonaco, 3;

contro

Tim Telecom Italia Mobile S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t. non costituita;

nei confronti di

Raffaele ***, Giuseppe *** non costituiti;

per l'annullamento

del silenzio diniego formatosi sull'istanza di accesso ai documenti notificata in data 10.05.2010;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2010 il dott. Luca Cestaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO

1.1. La ricorrente, *** Elena, ha richiesto alla società di telecomunicazioni, T.I.M. (Telecom Italia Mobile), l'accesso al testo di un messaggio di testo, cd. "sms" (Short Messaging Service), inviato il 25.06.2005 alle ore 23.29 dall'utenza cellulare in uso a *** Raffaele all'indirizzo del cellulare in uso al figlio *** Ferdinando e intestato a lei medesima.

1.2. L'*** esponeva che nel corso della serata del 25.06.2005, il *** Raffaele uccideva il figlio *** Ferdinando e che la conoscenza dell'sms in questione le consentirebbe di azionare ulteriori "sviluppi processuali" nella vicenda giudiziaria che è conseguita al grave fatto omicidario, conclusosi con Sentenza definitiva di condanna ad anni nove e mesi sei di reclusione in danno del menzionato *** Raffaele.

1.3. La società intimata non dava alcun seguito all'istanza della ricorrente, notificata in data 10.05.2010, determinando, così, la formazione del silenzio-diniego di cui all'art. 25 co. 4 della L. 241/1990, impugnato in questa sede.

DIRITTO

2.1. Il ricorso è infondato.

2.2. Sebbene, infatti, la T.I.M. rientri tra i soggetti passivi del diritto di accesso quale "gestore di pubblico servizio" (art. 23 L. 241/1990) e gli sms possano assumere astrattamente la qualificazione di "documento" ai sensi dell'art. 22 lett. D L. 241/1990), difettano altri presupposti per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

3.1. In primo luogo, infatti, la citata lettera d) dell'art. 22 L. 241/1990 richiede che il documento di cui si chiede l'ostensione "concerna" attività di pubblico interesse, e, coerentemente, l'art. 22 lett. e) prevede che i soggetti di diritto privato, qual è la società per azioni, T.I.M., rientrino tra i soggetti obbligati all'ostensione solo limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

3.2. Nel caso di specie, il servizio di sms è reso nello svolgimento di un singolo rapporto di carattere privatistico e l'interesse alla conoscenza del testo del messaggio non è riferibile all'attività di gestione del servizio pubblico né ad atti "funzionalmente inerenti alla gestione di interessi collettivi" (v. C.d.S. sez. VI, Sent. n. 1119 - 9 marzo 2007; Cons.giust.amm. Sicilia , sez. giurisd., 04 febbraio 2010 , n. 108; T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 27 ottobre 2008 , n. 1849).

4.1. Sotto altro profilo, va detto che l'sms in questione, pur inviato a un'utenza intestata a *** Elena, secondo quanto dichiarato dalla stessa ricorrente, costituisce una forma di comunicazione avvenuta tra altri soggetti (*** Ferdinando e *** Raffaele) la cui segretezza e libertà sono costituzionalmente protette, salvo le possibili limitazioni, mediante atto motivato dall'Autorità Giudiziaria, con le garanzie stabilite dalla legge (art. 15 Cost.). Le "limitazioni" a cui si è appena fatto riferimento sono consentite esclusivamente nell'ambito del procedimento penale e devono essere esercitate nelle forme previste dagli artt. 254 e 254 bis c.p.p. (sequestro di corrispondenza e sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni) o, in caso di comunicazioni in corso, mediante il ricorso ad intercettazioni regolate agli artt. 266 e ss. c.p.p..

4.2. In tal senso, il diritto di accesso di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/1990 non può essere azionato per conoscere il contenuto di comunicazioni avvenute tra altri soggetti.

5.1. La disamina che precede dimostra l'infondatezza del ricorso; la peculiarità e novità della questione integrano gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensate le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Renzo Conti, Presidente

Arcangelo Monaciliuni, Consigliere

Luca Cestaro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 15/11/2010

Da: salerno15/12/2010 11:29:41
Ale...la sentenza per la seconda traccia qual'è ???
AIUTACI

Da: LILLA15/12/2010 11:30:17
CONCORDO CON ANTONIOSPAGHETTO

Da: Illuso15/12/2010 11:30:21
Per configurarsi come stalking deve esserci almeno una condotta successiva all'entrata in vigore, cosa che dalla traccia non si evince, qualora ci fosse anche un solo comportamento idoneo a configurarsi come molestia si potrebbe risalire agli atti persecutori precedenti, ma sempre a mio avviso, non c'è la condotta successiva all'entrata in vigore

Da: euridice 15/12/2010 11:30:25
se leggete la sentenza, non c'è alcun problema di date: la cassazione ha appunto precisato che bastano anche solo 2 condotte a perfezionare il reato!

Da: ale15/12/2010 11:31:14
la traccia non dice che nel 2009 ci son state condotte costituenti reato!

Da: maledetto stalking15/12/2010 11:31:34
Sia maledetto lo stalking, la vaghezza della sua previsione e il femminismo deteriore che ha prodotto questo aborto giuridico.

Da: valden 15/12/2010 11:31:42
Ma di Bari, avete novità?? A che ora si consegna?? Vi prego ditemi qualcosa...!!

Da: av15/12/2010 11:32:19
soluzioni?????????????'

Da: megale15/12/2010 11:33:11
ale è vero però la denuncia è del marzo 2009...quindi non si presuppone ke ci sn stati altri atti persecutori fino a quella data?

Da: armilo15/12/2010 11:35:22
la sentenza è la 32404 del 2010 cass sez penale

Da: cosmopolitan15/12/2010 11:35:27
"...Le condotte moleste e persecutorie avevano inizio nel novembre 2008. Caia, esasperata per la situazione, dapprima cambiava alcune delle proprie abitudini di vita per sottrarsi agli incontri con Tizio, poi alla metà di marzo del 2009 decideva  di sporgere querela contro tizio..." Per me, dalla traccia si evince che fino a metà marzo, le molestie sono continuate, fino alla querela di Caia, successivamente Tizio si è ravveduto ed è andato da un avvocato!!! Quindi se il decreto è del 23/02/2009...è stalking!

Da: Avv. Vale15/12/2010 11:35:39
Ragazzi ma sulla seconda nulla???

Da: salerno15/12/2010 11:36:42
ALE SCRIVI QLCS STAI LAVORANDO SOLO SULLA SECONDA, IL NUM DELLA SENTENZA DELLA 1?

Da: ATTENZIONE15/12/2010 11:37:33
STATE ATTENTI VOI, CHE AGITE CON LA LEGGEREZZA E LA SFRONTATEZZA DI CHI PENSA DI POTERLA SEMPRE E COMUNQUE FARE FRANCA.
NE RIPARLEREMO (SEMPRE SU QUESTO FORUM) DURANTE LE VOSTRE NOTTI INSONNI PER L'ANGOSCIA DI ESSERE INDAGATI...

Da: av15/12/2010 11:38:32
Nelle sedi di commissioni si parla di minacce lievi e maltrattamenti in famiglia e si consiglia di dare parere sulla secoda traccia

Da: pakozzo 15/12/2010 11:39:45
allora ragazzi il ddl è di gennaio la legge uscita sulla gazzetta ufficiale nel febbraio 2009 e lui inizia il reato nel 2008 e continua fino a marzo 2009 quando viene denunciato!ora il problema è la regge si applica su un reato iniziato prima della entrata in vigore della legge o si deve trattare fino a febbraio 2009 in un modo e nel secondo momento come stolking?

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