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ESAME SCRITTO 2010
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Da: Big15/12/2010 14:23:49
Vi posto la prima parte del parere che sto scrivendo, in ogni caso leggetelo con attenzione io nn l'ho ancora corretto.

La fattispecie prospettata nella traccia impone l'analisi di diversi istituti , tenuto conto che diversi sono i profili giuridici emergenti.
Preliminarmente sarà opportuno procedere all'esame dei reati configurabili, atteso che, nonostante appaia applicabile il disposto ex art. 81 cp, la condotta di Caio lede più beni giuridici; difatti, i comportamenti di Caio si presentano ascrivibili ai reati di tentata estorsione ex artt. 56 e 629 cp, rapina impropria ex art. 628 c. 2 cp, nonché maltrattamenti ex art. 572 cp.
Nell'ambito del diritto penale italiano l'estorsione è il reato di chi, con violenza o minaccia, costringe uno o più terzi a fare o ad omettere qualche cosa traendone un ingiusto profitto con altrui danno; oggetto specifico della tutela penale è la inviolabilità del patrimonio associata all'interesse concernente la libertà individuale contro fatti di coercizione, commessi al fine di costringere altri a fare o omettere qualche cosa per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, profitto che si considera ingiusto quando non è tutelato né direttamente né indirettamente dall'ordinamento giuridico.
L'elemento oggettivo può configurarsi sai mediante violenza sia mediante minaccia tese a costringere la vittima a fare od omettere qualcosa che si tradurrà, in ogni caso, in un atto di disposizione patrimoniale che produrrà un ingiusto profitto all'agente ed un danno alla persona offesa; l'elemento soggettivo, invece, sarà il dolo specifico consistente nel fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto.
D'altronde si realizzerà il tentativo di estorsione qualora alla violenza ed alla minaccia non segua l'evento desiderato dall'agente; difatti, la condotta di Caio, fermo restando le considerazioni che verranno svolte in prosieguo ex art. 649 cp, potrebbe ritenersi punibile proprio per tentata estorsione, atteso che alle minacce non è seguito l'atto dispositivo dei propri genitori che non hanno ceduto alle intimidazioni

Da: bianca1976 15/12/2010 14:27:27
per passacatania mi puoi inviare parere completo di tutte e deie òe tracce...grazie

Da: bianca1976 15/12/2010 14:27:50
per passacatania mi puoi inviare parere completo di tutte e deie òe tracce...grazie

Da: avvoatopraticante3315/12/2010 14:28:27
seconda traccia
tentata estorsione: esclusioni punibilità  ex art 649 cp
delitto di furto 624 cp: esclusione punibilità ex art 649
maltrattamento in famiglia 572 cp.: responsponsabilità di Caio a causa del comportamento reiterato. Tale reato presuppone la continuità
lesioni personali 582 c.p: sussistenza in danno del padre.si potrebbe ipotizzare una scriminante art 52 cp. nell'ipotesi in cui il comportamento di caio rientri nella legittima difesa.

Da: tremors 7715/12/2010 14:31:35
RAPINA IMPROPRIA AI DANNI DEL PADRE E FURTGO AI DANNI DELLA MADRE

Da: robbirobbi15/12/2010 14:32:05
ale ma parere sulla second atraccia?=

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Da: robbirobbi15/12/2010 14:33:08
ma una bozza di parere sulla seconda?

Da: Emanu 15/12/2010 14:33:29
soluzione della prima traccia per favore

Da: barbyby15/12/2010 14:34:14
soluz seconda traccia???

Da: jolly 15/12/2010 14:35:19
le conclusioni per la prima quindi?

Da: GATTO15/12/2010 14:36:44
Forza Dida!!!!!!!Super Fortuna solo x te amore!!!

Da: GNAPPETTA15/12/2010 14:38:00
a che ora si consegna a Lecce?

Da: maariala15/12/2010 14:38:36
qualcuno sa a che ora consegna reggio calabria?

Da: marcos7515/12/2010 14:39:09
BIG SEI CERTO CHE SI TRATTI DI TENTATIVO?'

Da: clelia15/12/2010 14:41:21
la prima traccia svolta dove la trovooooo? grazieeee

Da: pepia15/12/2010 14:41:31
il mio fidanzato dice che si consegna alle 17.30 perchè hanno iniziato alle 10.30...quindi 7 ore!

Da: xmaariala15/12/2010 14:41:37
RC alle 17 e 30

Da: lo zio15/12/2010 14:42:35
che palle la prima è uscita da 2 ore....mettete la prima frase della traccia su google e vie sce la soluzione...ora qualkuno mette la soluzione della seconda GRAZIE!

Da: Pop15/12/2010 14:42:46
E come te lo ha comunicato il tuo fidanzato se sta lì dentro senza telefonino?

Da: arch15/12/2010 14:43:18
per favore, il parere sulla seconda..

Da: cra15/12/2010 14:43:18
è possibile essere a conoscenza delle tracce dell'esame di oggi???

grazie...sono pronta a pubblicare delucidazioni, ho mio fratello  a napoli a fare l'esame

Da: Fortuns15/12/2010 14:45:36
@MASSIE, scusa ma il parere postato sull'altro Forum, è completo così oppure bisogna integrarlo (mi sembra che prima hai detto con Giurisprudenza)??? Grazie

Da: frankrick15/12/2010 14:45:52
come vanno le cose a lecce??' a che ora devono consegnare????

Da: ciccioruf15/12/2010 14:47:25
parere 1^ traccia preso sull'altro forum: La soluzione del quesito proposto richiede l'analisi del delitto di il delitto di atti persecutori (c.d. "stalking"), di cui all'art. 612-bis c.p..
Si tratta di un reato comune, non essendo richiesta in capo all'agente la sussistenza di una determinata qualifica, introdotto per dal legislatore per incriminare tutti quei comportamenti che determinano nella vittima uno stato di disequilibrio psicologico e, quindi, per tutelare l'incolumità individuale
La condotta tipica, infatti, consiste nella reiterazione di comportamenti minacciosi art. 612, o molesti art. 660cp., tali da determinare nella vittima "un grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di una persona legata alla medesima da relazione sentimentale affettiva ovvero da costringere la stessa ad alterare le proprie abitudini di vita.
Quanto all'elemento soggettivo, viene richiesto il dolo generico e, quindi, è sufficiente che l'agente si rappresenti e voglia anche l'evento, quale conseguenza della sua azione.
Il reato si consuma nel momento in cui si verifica , quale effetto delle reiterate condotte minacciose o moleste, uno o più degli eventi tipici previsti dalla norma.
L'illecito evoca pertanto la figura del reato abituale, pur discostandosi da tale modello per la previsione di un evento tipico.
Tale norma è entrata in vigore proprio il 25 febbraio 2009, essendo stata introdotta nel nostro ordinamento con il d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio ed entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
E' quindi, necessario valutare, se gli atti persecutori hanno, iniziati nel novembre 2008, siano terminati prima dell'entrata in vigore della fattispecie delineata, o Tizio abbia continuato a perseguire Caia anche dopo l'entrata dell'art.612-bis.
Nel primo caso, si potrà rassicurare Tizio sulla impossibilità giuridica della nascita di procedimenti penali nei suoi confronti in virtù del principio costituzionale della irretroattività della nuova fattispecie.
Qualora, invece, tizio abbia continuato a molestare Caia, anche dopo l'entrata della normativa occorre vedere se la molestia gli atti successivi siano soltanto uno ovvero abbia commesso più comportamenti.
Nel secondo caso sussisterebbe sicuramente il reato.
Ed, infatti, il termine "reiterare" utilizzato dal legislatore, denota la "ripetizione di una condotta una seconda volta ovvero più volte con insistenza", e quindi è sufficiente, per la sussistenza del delitto de quo, il compimento di due soli atti di persecuzione.
Qualora, invece, gli atti di persecuzione, siano stai commessi in un unica occasione, sebbene dopo l'entrata della normativa, non sussisterà la reiterazione, quale elemento costitutivo della fattispecie, con la conseguenza che i singoli atti non integreranno il delitto di atti persecutori bensì altre fattispecie già conosciute dall'ordinamento (es.: minaccia, molestie, violenza privata), eventualmente unite dal vincolo della continuazione (art. 81 c.p.).
La struttura del reato di atti persecutori è quindi disegnata sul modello del reato necessariamente abituale, caratterizzato dalla sussistenza di una serie di fatti commissivi. Il reato si perfeziona allorché si realizzi un minimo di tali condotte collegate da un nesso di abitualità e può formare oggetto anche di continuazione, ex art. 81 cpv. c.p., come nell'ipotesi in cui la reiterazione sia interrotta da un notevole intervallo di tempo tra una serie di episodi e l'altra[2]. Pertanto, se nel periodo considerato si verifica una parentesi di normalità nella condotta del soggetto attivo, un intervallo di tempo fra una serie e l'altra di episodi lesivi del bene giuridico tutelato dalla norma, non viene meno l'esistenza del reato, ma ciò può dar luogo alla continuazione.
Tuttavia, trattandosi di reato abituale, occorre valutare se le condotte antecedenti l'entrata in vigore del d.l. 11/2009 possano essere prese in considerazione ed utilizzate per ritenere sussistente il reato all'atto della realizzazione dell'ultima condotta.
Sul punto, con riguardo a reati abituali, non si registrano specifiche posizioni della giurisprudenza di legittimità .
Si può tuttavia osservare che, con riferimento a reati a consumazione prolungata (come, ad esempio, la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ex art. 640-bis c.p.), la Suprema Corte ha valorizzato condotte antecedenti l'entrata in vigore della norma incriminatrice.
Tutto ciò in quanto, secondo la Giurisprudenza di legittimità il reato abituale si consuma nel momento in cui cessa la condotta abituale con la conseguenza che la nuova normativa è applicabile anche se solo una parte della condotta è stata posta in essere dopo l'entrata in vigore della legge più sfavorevole, in quanto l'art. 2 c. 4 c.p. fa riferimento al tempo in cui è stato commesso il reato e cioè a quello in cui si è consumato.
Alla luce di quanto espresso, la difesa dovrà , in primo luogo vedere se gli atti persecutori siano stati commessi prima o anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 612 bis c.p.
Nella prima ipotesi tizio non potrà essere ritenuto responsabile del delitto di atti persecutori stante il principio della irretroattivitÃ
Qualora, invece, Tizio abbia commesso atti di molestia anche dopo il 25 febbraio 2009, la linea difensiva dipenderà dal fatto se questi siano stati posti in essere in un'unica occasione o in più occasioni.
Nel secondo caso la difesa avrà pochi margini di azione e, quindi è consigliabile avanzare richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti, il cosiddetto patteggiamento sulla pena ex art .444 c.p.p.
Viceversa, la difesa dovrà sostenere che gli atti posti in essere non possono essere collegati agli atti successivi. Tuttavia, considerato che la Suprema Corte, così come detto sopra, ha affermato il principio opposto è consigliabile avanzare richiesta di giudizio abbreviato per usufruire del beneficio della riduzione di un terzo della pena ex art. 442 c.p.p.

Da: rompipalle26 15/12/2010 14:47:42
help notizie da lecce a che ora finisce come sta andando

Da: xxx15/12/2010 14:48:07
ok giusto non bisogna insistere sul 612 o 660 ma la questione non cambia.. nel corpo del reato non si evince che Tizio è stato chiamato a rispondere di stalking.. o mi sbaglio..
Si parla di querela.. proposta alla metà del mese di marzo..
x il 612bis è di 6 mesi e potrebbe operare la remissione(non siamo nel campo di reati sessuali)
per altri reati termine ordinatorio di 3 mes!
si potrebbe argomentare (facendo attenzione a non citare un reato perseguibile d'ufficio) circa, nell'eventualità, di mancanza di condizione di procedibilità...

Fino all'entrata in vigore dell'art. 612biscp, per reprimere le condotte molestasi faceva ricorso all'art. 660cp, in altri casi si è configurato il reato di violenza privata di cui all'art.610, oppure ci si è avvalsi delle figure di reato della minaccia, semplice o aggravata(612cp) delle percosse, dell'ingiuria, ma nessuna delle citate norme è idonea  a reprimereuna condotta molesta, plurioffensiva, continuata e assillante.La diversità dei comportamenti che il soggetto attivo può in concreto porre in essere rendeva decisamente difficile definire, sotto il profilo giuridico, i confini esatti della fattispecie delittuosa, anche in considerazione del fatto che spesso le attività del molestatore, se singolarmente considerate risultano innocue.
La nuova forma di reato introdotta era dunque necessaria nel nostro Paese, non essendo le norme penali esistenti sufficienti a fronteggiare gli atti persecutori.

Da: robbirobbi15/12/2010 14:48:26
ma è reato continuato?

Da: avvoatopraticante3315/12/2010 14:48:39
attenti tra furto e rapina impropria, la traccia non specifica il mimento in cui è venuto lo scontro e sopratutto non dettaglia sul fatto che il padre lo ostacola perchè non vuole farlo uscire o per riprendersi i soldi

Da: max15/12/2010 14:48:53
la sentenza del primo parere è la 6417 del 17 febbraio 2010?????

Da: franco15/12/2010 14:48:59
ma il maltrattamento in famiglia sussiste!

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