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ESAME SCRITTO 2010
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Da: Big15/12/2010 15:40:08
sto finendo

La fattispecie prospettata nella traccia impone l'analisi di diversi istituti , tenuto conto che diversi sono i profili giuridici emergenti.
Preliminarmente sarà opportuno procedere all'esame dei reati configurabili, atteso che, nonostante appaia applicabile il disposto ex art. 81 cp, la condotta di Caio lede più beni giuridici; difatti, i comportamenti di Caio si presentano ascrivibili ai reati di tentata estorsione ex artt.  56 e 629 cp, rapina impropria ex art. 628 c. 2 cp, nonché maltrattamenti ex art. 572 cp.
Nell'ambito del diritto penale italiano l'estorsione è il reato di chi, con violenza o minaccia, costringe uno o più terzi a fare o ad omettere qualche cosa traendone un ingiusto profitto con altrui danno; oggetto specifico della tutela penale è la inviolabilità del patrimonio associata all'interesse concernente la libertà individuale contro fatti di coercizione, commessi al fine di costringere altri a fare o omettere qualche cosa per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, profitto che si considera ingiusto quando non è tutelato né direttamente né indirettamente dall'ordinamento giuridico.
L'elemento oggettivo può configurarsi sai mediante violenza sia mediante minaccia tese a costringere la vittima a fare od omettere qualcosa che si tradurrà, in ogni caso, in un atto di disposizione patrimoniale che produrrà un ingiusto profitto all'agente ed un danno alla persona offesa; l'elemento soggettivo, invece, sarà il dolo specifico consistente nel fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto.
D'altronde si realizzerà il tentativo di estorsione qualora alla violenza ed alla minaccia non segua l'evento desiderato dall'agente; difatti, la condotta di Caio, fermo restando le considerazioni che verranno svolte in prosieguo ex art. 649 cp, potrebbe ritenersi punibile proprio per tentata estorsione, atteso che alle minacce non è seguito l'atto dispositivo dei propri genitori che non hanno ceduto alle intimidazioni.
Ulteriore delitto prospettato nella traccia in esame è La rapina p.e p. ex art. 628 c.p., il quale delinea due figure di rapina, la rapina propria se la violenza è mezzo per ottenere l'impossessamento, rapina impropria se invece serve a mantenere il possesso; tale reato, qualificabile come reato plurioffensivo, attesa la lesione del bene giuridico sia dell'incolumità personale sia all'integrità del patrimonio, è un reato complesso ex art. 84 c.p., i cui elementi costitutivi sono il furto (art. 624 c.p.) e la violenza privata (art.610 c.p.) che rimangono assorbite nella rapina purché la violenza non si concretizzi in un fatto più grave quale, ad esempio, le lesioni personali.
L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo specifico, cioè la coscienza e volontà del fatto tipico accompagnato dal fine di perseguire un ingiusto profitto, che ricorre ogniqualvolta la pretesa economica che il soggetto attivo persegue non riceva alcuna tutela dall'ordinamento giuridico; in caso contrario non si verrebbe a configurare il reato di rapina bensì i reati di Esercizio arbitrario della proprie ragioni con violenza alle persone ex art. 393 c.p. ovvero violenza privata ex art.610 c.p.
La rapina impropria si consuma nel momento in cui viene usata la violenza o la minaccia a seguito della sottrazione; come chiarito nel quesito Caio, non avendo ottenuto la somma dai genitori, se né impossessava prelevandola da un cassetto ed al fine di assicurarsene il possesso ed uscire di casa agiva con violenza contro il padre; d'altronde, con riferimento al diverso comportamento delle persone offese, saranno ipotizzabili due distinti delitti, ovvero rapina impropria nei confronti del padre e furto nei confronti della madre, assente al momento della sottrazione e dell'aggressione, fermo restando la configurabilità del reato di lesioni lievissime per le escoriazione procurate al padre, in quanto il delitto di rapina impropria assorbe in sé soltanto quel minimo di violenza che si concreta nelle percosse, per cui, quando la vis compulsava impiegata dall'agente supera questo limite, egli risponde anche dell'autonomo reato di lesioni personali aggravato dalla connessione teleologica con quello di rapina impropria (Cass. penale  sez. II n. 16059/2005).
Nonostante le superiori considerazioni, la corretta qualificazione giuridica del caso prospettato non può prescindere dal disposto ex art. 649 cp, il quale prevede che non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dai reati contro il patrimonio nei confronti del coniuge non legalmente separato, di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell'adottante o dell'adottato, di un fratello o di una sorella che con lui convivano, eccezion fatta per i delitti preveduti dagli articoli 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone.
Pertanto, se è pur vero che tra agente e persone offese ricorre un rapporto sussumibile al disposto dell'articolo appena richiamato, altrettanto vero è che lo stesso non potrà trovare applicazione, in quanto la causa di non punibilità prevista dall'art. 649 c.p. non si applica alla rapina impropria commessa con violenza verso i congiunti indicati in tale disposizione; invece, l'art. 649 c.p. sarà applicabile per la tentata estorsione in quanto il comma 3 esclude la punibilità del tentativo dei reati di cui agli artt. 628, 629 e 630 c.p. ove sia commesso con minaccia, giacché la suddetta fattispecie criminosa rientra nella locuzione «ogni altro delitto contro il patrimonio commesso con violenza alle persone» che, dovendo essere interpretato restrittivamente, comprende la sola violenza fisica e non anche la minaccia o violenza psichica (Cass. Pen. N. 28210/2010).
In ogni caso, attesa la contestualità della pluralità di azioni nonché l'unicità del disegno criminoso sarà configurabile il reato continuato ex art. 81 cp che produrrà significativi effetti in ordine ad una eventuale pena.
Per quanto attiene la imputabilità di Caio, bisogna chiarire che il legislatore ha distinto i vari tipi di ubriachezza, ricollegandovi differenti effetti giuridici, dal difetto di imputabilità per l'ubriachezza cronica alla aggravante per l'ubriachezza abituale, la quale ricorre ove il soggetto abbia la consuetudine di far uso di bevande alcoliche trovandosi conseguentemente e frequentemente in uno stato di ubriachezza; a tale ipotesi, riconducibile alla condizione di Caio, il nostro ordinamento ricollega un aumento di pena e l'applicazione di una misura di sicurezza.

Da: vinrit77 15/12/2010 15:40:45
di lecce nessuna novità??
a che ora è prevista la consegna?

Da: max15/12/2010 15:40:51
C'è QUALCOSA SULLA SUCCESSIONE DELLE LEGGI NEL TEMPO E SULLA IRRETROATTIVITà??

Da: BLACK15/12/2010 15:42:16
Non sono un avvocato ma a me il parere di Big non convince.

Le due sentenze che usa
Cass. penale sez. II n. 16059/2005)
Cassazione penale sez. II, . 28686/2010).

non sono state nominate proprio nel forum fino ad adesso ed inoltre io su internet non ho trovtao il testo.

Ma mi sembra strano voi cosa dite??

Da: AIUTOOOOOOOOO15/12/2010 15:43:59
noooooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!! nooooooooooooooooo!!!!!!!!!
nooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! nessuna soluzione di quelle taggate è corretta!!!!!!!!!!noooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!!!!cazzo leggete attentamente le tracce!!!!!!!! ma porca troia!

Da: alessandra lecce15/12/2010 15:44:19
a lecce consegnano fra 2 oreeeee
big qndo la versione definitiva?

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Da: Paradine15/12/2010 15:44:55
Black fai il tuo lavoro e taci!

Da: barbyby15/12/2010 15:44:58
notizie di cz?

Da: xxx15/12/2010 15:46:22
1 traccia
se è 612+660 sarabbe concorso formale nel reato continuato.. visto che rientra sotto un unico disegno criminoso..
e possibilità quindi di applicare il più favorevole cumulo giuridico
chi conferma?

Da: ma farvelo da voi????15/12/2010 15:47:20
nooooooooooooooooooooooo????!!!!!

Da: BLACK15/12/2010 15:47:50
Per BIG.

Ma la seguente sentenza che usi nel tuo parere non riesco proprio a trovarla su internet, sicuro che il numero e la data siano esatti??
Cass. penale sez. II n. 16059/2005)

Da: Max15/12/2010 15:47:57
nessun cumulo giuridico. Reati avvolti dal vincolo della continuazione ex art. 81 c.p.

Da: alessandra- lecce215/12/2010 15:48:14
da lecce mi hanno detto ke dentro stanno tranquilli e nn stanno trovando forti difficoltà!

Da: xxx15/12/2010 15:49:42
e secondo te perche stanno tutti sul forum...!

Da: xxx15/12/2010 15:50:39
è x ........"ma farvelo da voi????

Da: michela15/12/2010 15:50:49
traccia 2. è punibile a querela?

Da: per voi asini15/12/2010 15:51:08
la sentenza per il parere sullo stalking è la numero11945 del 2010

Da: boe15/12/2010 15:51:17
notizie da salerno?

Da: ansia15/12/2010 15:51:47
a salerno a che ora si consegna?

Da: Max15/12/2010 15:52:10
Per Michela.
è procedibile di ufficio

Da: tutti a zappare15/12/2010 15:52:35
altro che diventare avvocati!!!

Da: per voi asini15/12/2010 15:53:32
ehi grandi ciuccioni, come procedete??...state copiando o cercate di copiare.....vi devobo fellare tutti, grandi asinacci....

Da: kikka8215/12/2010 15:53:59
a rc a che ora si consegna??????

Da: NOTIZIE TORINO15/12/2010 15:54:13
MA BEATI VOI CHE RIUSCITE A COMUNICARE!!! IO ZERO!!! CHE ANSIA... CMQ UN AIUTINO FATE BENISSIMO A DARLO VOI CHE POTETE, TANTO POI DIPENDE DA CHI CORREGGE, INSOMMA SI SA CHE E UN TERNO AL LOTTO!!!! SE NON ALTRO FATE SENTIRE IL VOSTRO AFFETTO!!!

Da: rosmir 15/12/2010 15:54:35
A NAPOLI QUANDO SI CONSEGNA ?

Da: alessandra- lecce215/12/2010 15:54:40
ma nn c'e un moderatore su qst forum  x eliminare i messaggi di insulti ke nn servono ai fini del parere???????!!!!!!!!!!!

Da: genitore15/12/2010 15:55:29
è vero che Napoli consegna alle 17,00?

Da: LOLLO 15/12/2010 15:55:49
a che ora si consegna a roma?

Da: arch15/12/2010 15:56:13
a napoli si consegna ale 16.15

Da: per voi asini15/12/2010 15:57:16
@alessandra-lecce2---cara alessandra la logica sarebbe che il cpompito te lo facessi tu....non certo gli altri...quindi fai bene a tacere, invece, di preoccuparti del moderatore....tranquilla, sarai promossa...ma poi te lo annullano....aushaushuahsa...godooooooooooooooooo

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