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ESAME SCRITTO 2010
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Da: Advocatus15/12/2010 15:14:35
Palermo sarà corretta da Catania!

Da: ale.15/12/2010 15:14:51
no, no, i commissari dicono alle 16.15. c'è in concomitanza la partita napoli steaua bucarest.
per motivi di sicurezza, il questore ha disposto l'anticipazione

Da: arch15/12/2010 15:15:40
confermo quanto dice ale

Da: robbirobbi15/12/2010 15:15:46
BIG IL TUO GIRA SU TRE FORUM..MA è DEFINITIVO?

Da: morfeusgm 15/12/2010 15:16:03
a che ore si consegna a palermo?

Da: AIUTOO!!15/12/2010 15:16:13
Scusate ma non capisco come mai BIG nel suo parere non ha nominato le due sentenze fino ad ora postate per la seconda traccia ci0è la 28141 e la 14914??
Ma quindi quali sono le conclusioni pe la seconda traccia??

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Da: piter15/12/2010 15:18:50
si, è vero, è circolata un'ordinanza del questore. motivi di ordine pubblico.

Da: armilo15/12/2010 15:21:15
state facendo altri pareri x la 1 traccia

Da: tonino A.15/12/2010 15:21:34
ecco perchè nei pressi della mostra d'oltremare ci sono 5000 rumeni con panini con broccoli di natale e salsiccia paesana di bucarest.....

Da: vale22vale 15/12/2010 15:21:35
per gli stronzi: a Palermo lasciano i cell fuori e passano tra i banchi con degli strumenti (non so come si chiamano) che rilevano i cell accesi, anche in bagno! il mio ragazzo è in aula bunker (gli esami sono in un carcere). fanno tutto da soli, dentro o fuori!

Da: giovanni x passacatania15/12/2010 15:22:34
il tuo parere sulla traccia 1 va molto bene. non bisognerebbe però integrare con qualche nozione sulla successione di leggi nel tempo?

Da: NOTIZIE TORINO15/12/2010 15:22:55
CONFERMO ANCHE TORINO BLINDATA. IMPOSSIBILI I CONTATTI. PURTROPPO.....

Da: lecce X BIG15/12/2010 15:23:21
BIG IL PARERE è FINITO???

Da: tonino A.15/12/2010 15:23:39
a palermo tenete i piccioli.....qui nu se ver na lir.....

Da: maffi15/12/2010 15:24:30
BIG per favore potresti dirci se il tuo parere è completo e magari postarlo nelle SOLUZIONI...così siamotutti più tranquilli.
Grazie grazie Grazie grazie Grazie grazie Grazie grazie Grazie grazie

Da: ragazza15/12/2010 15:25:19
a che ora consegna lecce?

Da: juma15/12/2010 15:25:20
dove posso trovare soluzione prima traccia se è stata postata? grazie

Da: AIUTOO!!15/12/2010 15:27:25
Non capisco come fino a poco fà le sentenze per la 2 traccia erano:
Cassazione penale, sez. 6, sentenza n. 14914 del 19.04.2010 (in senso favorevole)
Cassazione Penale, sez. 2, sentenza n. 28210 del 20/07/2010 (in senso contrario

mentre ora nel parere di Big non vengono menzionate inoltre viene detto che non  c'entrano niente...

SENTI BIG MA QUINDI LE SENTENZE CHE CITO SOPRA SONO ERRATE PER 2 TRACCIA????????

Da: adriano15/12/2010 15:27:28
ma sentenze per la prima traccia nn ci sono?

Da: sciupafemmine15/12/2010 15:28:11
intorno alle 17 circa vero???

Da: lo zio.MA PER ME E'' ERRATA15/12/2010 15:28:24
La fattispecie prospettata nella traccia impone l'analisi di diversi istituti , tenuto conto che diversi sono i profili giuridici emergenti.
Preliminarmente sarà opportuno procedere all'esame dei reati configurabili, atteso che, nonostante appaia applicabile il disposto ex art. 81 cp, la condotta di Caio lede più beni giuridici; difatti, i comportamenti di Caio si presentano ascrivibili ai reati di tentata estorsione ex artt. 56 e 629 cp, rapina impropria ex art. 628 c. 2 cp, nonché maltrattamenti ex art. 572 cp.
Nell'ambito del diritto penale italiano l'estorsione è il reato di chi, con violenza o minaccia, costringe uno o più terzi a fare o ad omettere qualche cosa traendone un ingiusto profitto con altrui danno; oggetto specifico della tutela penale è la inviolabilità del patrimonio associata all'interesse concernente la libertà individuale contro fatti di coercizione, commessi al fine di costringere altri a fare o omettere qualche cosa per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, profitto che si considera ingiusto quando non è tutelato né direttamente né indirettamente dall'ordinamento giuridico.
L'elemento oggettivo può configurarsi sai mediante violenza sia mediante minaccia tese a costringere la vittima a fare od omettere qualcosa che si tradurrà, in ogni caso, in un atto di disposizione patrimoniale che produrrà un ingiusto profitto all'agente ed un danno alla persona offesa; l'elemento soggettivo, invece, sarà il dolo specifico consistente nel fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto.
D'altronde si realizzerà il tentativo di estorsione qualora alla violenza ed alla minaccia non segua l'evento desiderato dall'agente; difatti, la condotta di Caio, fermo restando le considerazioni che verranno svolte in prosieguo ex art. 649 cp, potrebbe ritenersi punibile proprio per tentata estorsione, atteso che alle minacce non è seguito l'atto dispositivo dei propri genitori che non hanno ceduto alle intimidazioni.
Ulteriore delitto prospettato nella traccia in esame è La rapina p.e p. ex art. 628 c.p., il quale delinea due figure di rapina, la rapina propria se la violenza è mezzo per ottenere l'impossessamento, rapina impropria se invece serve a mantenere il possesso; tale reato, qualificabile come reato plurioffensivo, attesa la lesione del bene giuridico sia dell'incolumità personale sia all'integrità del patrimonio, è un reato complesso ex art. 84 c.p., i cui elementi costitutivi sono il furto (art. 624 c.p.) e la violenza privata (art.610 c.p.) che rimangono assorbite nella rapina purché la violenza non si concretizzi in un fatto più grave quale, ad esempio, le lesioni personali.
L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo specifico, cioè la coscienza e volontà del fatto tipico accompagnato dal fine di perseguire un ingiusto profitto, che ricorre ogniqualvolta la pretesa economica che il soggetto attivo persegue non riceva alcuna tutela dall'ordinamento giuridico; in caso contrario non si verrebbe a configurare il reato di rapina bensì i reati di Esercizio arbitrario della proprie ragioni con violenza alle persone ex art. 393 c.p. ovvero violenza privata ex art.610 c.p.
La rapina impropria si consuma nel momento in cui viene usata la violenza o la minaccia a seguito della sottrazione; come chiarito nel quesito Caio, non avendo ottenuto la somma dai genitori, se né impossessava prelevandola da un cassetto ed al fine di assicurarsene il possesso ed uscire di casa agiva con violenza contro il padre; d'altronde, con riferimento al diverso comportamento delle persone offese, saranno ipotizzabili due distinti delitti, ovvero rapina impropria nei confronti del padre e furto nei confronti della madre, assente al momento della sottrazione e dell'aggressione, fermo restando la configurabilità del reato di lesioni lievissime per le escoriazione procurate al padre, in quanto il delitto di rapina impropria assorbe in sé soltanto quel minimo di violenza che si concreta nelle percosse, per cui, quando la vis compulsava impiegata dall'agente supera questo limite, egli risponde anche dell'autonomo reato di lesioni personali aggravato dalla connessione teleologica con quello di rapina impropria (Cass. penale sez. II n. 16059/2005).
In ultima analisi, considerata la reiterazione delle condotte di Caio sarà, altresì configurabile il reato p.e p. ex art. 572 cp, il quale punisce chi maltratta una persona della famiglia; difatti, il delitto di maltrattamenti in famiglia, richiede l'abitualità delle condotte e un dolo unitario che comprende la consapevolezza, per ogni singolo episodio inferto alla persona offesa, di voler infliggere un male fisico e psichico alla vittima nell'ambito di un più vasto programma di vessazioni preventivato a monte.
Nonostante le superiori considerazioni, la corretta qualificazione giuridica del caso prospettato non può prescindere dal disposto ex art. 649 cp, il quale prevede che non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dai reati contro il patrimonio nei confronti del coniuge non legalmente separato, di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell'adottante o dell'adottato, di un fratello o di una sorella che con lui convivano, eccezion fatta per i delitti preveduti dagli articoli 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone.
Pertanto, se è pur vero che tra agente e persone offese ricorre un rapporto sussumibile al disposto dell'articolo appena richiamato, altrettanto vero è che lo stesso non potrà trovare applicazione, in quanto la causa di non punibilità prevista dall'art. 649 c.p. non si applica né all'estorsione né alla rapina impropria commessa con violenza verso i congiunti indicati in tale disposizione neanche se il delitto sia stato solo tentato (Cassazione penale sez. II, . 28686/2010).

Da: IL GIUSTIZIERE15/12/2010 15:29:47
SARETE TUTTI BOCCIATI!

Da: michele misseri15/12/2010 15:30:06
uagnoni, la sentenza mi siento ca io l'agghia acchiari

Da: TRILLI15/12/2010 15:31:11
PARERE APPROVATO SU ESAMEAVVOCATO 2010 E POSTATO TRA LA SOLUZIONE

La fattispecie prospettata nella traccia impone l'analisi di diversi istituti , tenuto conto che diversi sono i profili giuridici emergenti.
Preliminarmente sarà opportuno procedere all'esame dei reati configurabili, atteso che, nonostante appaia applicabile il disposto ex art. 81 cp, la condotta di Caio lede più beni giuridici; difatti, i comportamenti di Caio si presentano ascrivibili ai reati di tentata estorsione ex artt. 56 e 629 cp, rapina impropria ex art. 628 c. 2 cp, nonché maltrattamenti ex art. 572 cp.
Nell'ambito del diritto penale italiano l'estorsione è il reato di chi, con violenza o minaccia, costringe uno o più terzi a fare o ad omettere qualche cosa traendone un ingiusto profitto con altrui danno; oggetto specifico della tutela penale è la inviolabilità del patrimonio associata all'interesse concernente la libertà individuale contro fatti di coercizione, commessi al fine di costringere altri a fare o omettere qualche cosa per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, profitto che si considera ingiusto quando non è tutelato né direttamente né indirettamente dall'ordinamento giuridico.
L'elemento oggettivo può configurarsi sai mediante violenza sia mediante minaccia tese a costringere la vittima a fare od omettere qualcosa che si tradurrà, in ogni caso, in un atto di disposizione patrimoniale che produrrà un ingiusto profitto all'agente ed un danno alla persona offesa; l'elemento soggettivo, invece, sarà il dolo specifico consistente nel fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto.
D'altronde si realizzerà il tentativo di estorsione qualora alla violenza ed alla minaccia non segua l'evento desiderato dall'agente; difatti, la condotta di Caio, fermo restando le considerazioni che verranno svolte in prosieguo ex art. 649 cp, potrebbe ritenersi punibile proprio per tentata estorsione, atteso che alle minacce non è seguito l'atto dispositivo dei propri genitori che non hanno ceduto alle intimidazioni.
Ulteriore delitto prospettato nella traccia in esame è La rapina p.e p. ex art. 628 c.p., il quale delinea due figure di rapina, la rapina propria se la violenza è mezzo per ottenere l'impossessamento, rapina impropria se invece serve a mantenere il possesso; tale reato, qualificabile come reato plurioffensivo, attesa la lesione del bene giuridico sia dell'incolumità personale sia all'integrità del patrimonio, è un reato complesso ex art. 84 c.p., i cui elementi costitutivi sono il furto (art. 624 c.p.) e la violenza privata (art.610 c.p.) che rimangono assorbite nella rapina purché la violenza non si concretizzi in un fatto più grave quale, ad esempio, le lesioni personali.
L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo specifico, cioè la coscienza e volontà del fatto tipico accompagnato dal fine di perseguire un ingiusto profitto, che ricorre ogniqualvolta la pretesa economica che il soggetto attivo persegue non riceva alcuna tutela dall'ordinamento giuridico; in caso contrario non si verrebbe a configurare il reato di rapina bensì i reati di Esercizio arbitrario della proprie ragioni con violenza alle persone ex art. 393 c.p. ovvero violenza privata ex art.610 c.p.
La rapina impropria si consuma nel momento in cui viene usata la violenza o la minaccia a seguito della sottrazione; come chiarito nel quesito Caio, non avendo ottenuto la somma dai genitori, se né impossessava prelevandola da un cassetto ed al fine di assicurarsene il possesso ed uscire di casa agiva con violenza contro il padre; d'altronde, con riferimento al diverso comportamento delle persone offese, saranno ipotizzabili due distinti delitti, ovvero rapina impropria nei confronti del padre e furto nei confronti della madre, assente al momento della sottrazione e dell'aggressione, fermo restando la configurabilità del reato di lesioni lievissime per le escoriazione procurate al padre, in quanto il delitto di rapina impropria assorbe in sé soltanto quel minimo di violenza che si concreta nelle percosse, per cui, quando la vis compulsava impiegata dall'agente supera questo limite, egli risponde anche dell'autonomo reato di lesioni personali aggravato dalla connessione teleologica con quello di rapina impropria (Cass. penale sez. II n. 16059/2005).
In ultima analisi, considerata la reiterazione delle condotte di Caio sarà, altresì configurabile il reato p.e p. ex art. 572 cp, il quale punisce chi maltratta una persona della famiglia; difatti, il delitto di maltrattamenti in famiglia, richiede l'abitualità delle condotte e un dolo unitario che comprende la consapevolezza, per ogni singolo episodio inferto alla persona offesa, di voler infliggere un male fisico e psichico alla vittima nell'ambito di un più vasto programma di vessazioni preventivato a monte.
Nonostante le superiori considerazioni, la corretta qualificazione giuridica del caso prospettato non può prescindere dal disposto ex art. 649 cp, il quale prevede che non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dai reati contro il patrimonio nei confronti del coniuge non legalmente separato, di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell'adottante o dell'adottato, di un fratello o di una sorella che con lui convivano, eccezion fatta per i delitti preveduti dagli articoli 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone.
Pertanto, se è pur vero che tra agente e persone offese ricorre un rapporto sussumibile al disposto dell'articolo appena richiamato, altrettanto vero è che lo stesso non potrà trovare applicazione, in quanto la causa di non punibilità prevista dall'art. 649 c.p. non si applica né all'estorsione né alla rapina impropria commessa con violenza verso i congiunti indicati in tale disposizione neanche se il delitto sia stato solo tentato (Cassazione penale sez. II, . 28686/2010).

Da: n...15/12/2010 15:31:29
postate  la soluzione prima traccia?

Da: alfredo15/12/2010 15:31:37
QUESTO E' APPROVATO DALLO STAFF DEL FORUM....

La fattispecie prospettata nella traccia impone l'analisi di diversi istituti , tenuto conto che diversi sono i profili giuridici emergenti.
Preliminarmente sarà opportuno procedere all'esame dei reati configurabili, atteso che, nonostante appaia applicabile il disposto ex art. 81 cp, la condotta di Caio lede più beni giuridici; difatti, i comportamenti di Caio si presentano ascrivibili ai reati di tentata estorsione ex artt. 56 e 629 cp, rapina impropria ex art. 628 c. 2 cp, nonché maltrattamenti ex art. 572 cp.
Nell'ambito del diritto penale italiano l'estorsione è il reato di chi, con violenza o minaccia, costringe uno o più terzi a fare o ad omettere qualche cosa traendone un ingiusto profitto con altrui danno; oggetto specifico della tutela penale è la inviolabilità del patrimonio associata all'interesse concernente la libertà individuale contro fatti di coercizione, commessi al fine di costringere altri a fare o omettere qualche cosa per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, profitto che si considera ingiusto quando non è tutelato né direttamente né indirettamente dall'ordinamento giuridico.
L'elemento oggettivo può configurarsi sai mediante violenza sia mediante minaccia tese a costringere la vittima a fare od omettere qualcosa che si tradurrà, in ogni caso, in un atto di disposizione patrimoniale che produrrà un ingiusto profitto all'agente ed un danno alla persona offesa; l'elemento soggettivo, invece, sarà il dolo specifico consistente nel fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto.
D'altronde si realizzerà il tentativo di estorsione qualora alla violenza ed alla minaccia non segua l'evento desiderato dall'agente; difatti, la condotta di Caio, fermo restando le considerazioni che verranno svolte in prosieguo ex art. 649 cp, potrebbe ritenersi punibile proprio per tentata estorsione, atteso che alle minacce non è seguito l'atto dispositivo dei propri genitori che non hanno ceduto alle intimidazioni.
Ulteriore delitto prospettato nella traccia in esame è La rapina p.e p. ex art. 628 c.p., il quale delinea due figure di rapina, la rapina propria se la violenza è mezzo per ottenere l'impossessamento, rapina impropria se invece serve a mantenere il possesso; tale reato, qualificabile come reato plurioffensivo, attesa la lesione del bene giuridico sia dell'incolumità personale sia all'integrità del patrimonio, è un reato complesso ex art. 84 c.p., i cui elementi costitutivi sono il furto (art. 624 c.p.) e la violenza privata (art.610 c.p.) che rimangono assorbite nella rapina purché la violenza non si concretizzi in un fatto più grave quale, ad esempio, le lesioni personali.
L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo specifico, cioè la coscienza e volontà del fatto tipico accompagnato dal fine di perseguire un ingiusto profitto, che ricorre ogniqualvolta la pretesa economica che il soggetto attivo persegue non riceva alcuna tutela dall'ordinamento giuridico; in caso contrario non si verrebbe a configurare il reato di rapina bensì i reati di Esercizio arbitrario della proprie ragioni con violenza alle persone ex art. 393 c.p. ovvero violenza privata ex art.610 c.p.
La rapina impropria si consuma nel momento in cui viene usata la violenza o la minaccia a seguito della sottrazione; come chiarito nel quesito Caio, non avendo ottenuto la somma dai genitori, se né impossessava prelevandola da un cassetto ed al fine di assicurarsene il possesso ed uscire di casa agiva con violenza contro il padre; d'altronde, con riferimento al diverso comportamento delle persone offese, saranno ipotizzabili due distinti delitti, ovvero rapina impropria nei confronti del padre e furto nei confronti della madre, assente al momento della sottrazione e dell'aggressione, fermo restando la configurabilità del reato di lesioni lievissime per le escoriazione procurate al padre, in quanto il delitto di rapina impropria assorbe in sé soltanto quel minimo di violenza che si concreta nelle percosse, per cui, quando la vis compulsava impiegata dall'agente supera questo limite, egli risponde anche dell'autonomo reato di lesioni personali aggravato dalla connessione teleologica con quello di rapina impropria (Cass. penale sez. II n. 16059/2005).
In ultima analisi, considerata la reiterazione delle condotte di Caio sarà, altresì configurabile il reato p.e p. ex art. 572 cp, il quale punisce chi maltratta una persona della famiglia; difatti, il delitto di maltrattamenti in famiglia, richiede l'abitualità delle condotte e un dolo unitario che comprende la consapevolezza, per ogni singolo episodio inferto alla persona offesa, di voler infliggere un male fisico e psichico alla vittima nell'ambito di un più vasto programma di vessazioni preventivato a monte.
Nonostante le superiori considerazioni, la corretta qualificazione giuridica del caso prospettato non può prescindere dal disposto ex art. 649 cp, il quale prevede che non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dai reati contro il patrimonio nei confronti del coniuge non legalmente separato, di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell'adottante o dell'adottato, di un fratello o di una sorella che con lui convivano, eccezion fatta per i delitti preveduti dagli articoli 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone.
Pertanto, se è pur vero che tra agente e persone offese ricorre un rapporto sussumibile al disposto dell'articolo appena richiamato, altrettanto vero è che lo stesso non potrà trovare applicazione, in quanto la causa di non punibilità prevista dall'art. 649 c.p. non si applica né all'estorsione né alla rapina impropria commessa con violenza verso i congiunti indicati in tale disposizione neanche se il delitto sia stato solo tentato (Cassazione penale sez. II, . 28686/2010).
Grazie Big

Da: NOTIZIE TORINO15/12/2010 15:34:11
I TRACCIA TROVATA. SECONDO VOI E OK?
La soluzione del quesito proposto richiede l'analisi del delitto di il delitto di atti persecutori (c.d. "stalking"), di cui all'art. 612-bis c.p..
Si tratta di un reato comune, non essendo richiesta in capo all'agente la sussistenza di una determinata qualifica, introdotto per dal legislatore per incriminare tutti quei comportamenti che determinano nella vittima uno stato di disequilibrio psicologico e, quindi, per tutelare l'incolumità individuale
La condotta tipica, infatti, consiste nella reiterazione di comportamenti minacciosi art. 612, o molesti art. 660cp., tali da determinare nella vittima "un grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di una persona legata alla medesima da relazione sentimentale affettiva ovvero da costringere la stessa ad alterare le proprie abitudini di vita.
Quanto all'elemento soggettivo, viene richiesto il dolo generico e, quindi, è sufficiente che l'agente si rappresenti e voglia anche l'evento, quale conseguenza della sua azione.
Il reato si consuma nel momento in cui si verifica , quale effetto delle reiterate condotte minacciose o moleste, uno o più degli eventi tipici previsti dalla norma.
L'illecito evoca pertanto la figura del reato abituale, pur discostandosi da tale modello per la previsione di un evento tipico.
Tale norma è entrata in vigore proprio il 25 febbraio 2009, essendo stata introdotta nel nostro ordinamento con il d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio ed entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
E' quindi, necessario valutare, se gli atti persecutori hanno, iniziati nel novembre 2008, siano terminati prima dell'entrata in vigore della fattispecie delineata, o Tizio abbia continuato a perseguire Caia anche dopo l'entrata dell'art.612-bis.
Nel primo caso, si potrà rassicurare Tizio sulla impossibilità giuridica della nascita di procedimenti penali nei suoi confronti in virtù del principio costituzionale della irretroattività della nuova fattispecie.
Qualora, invece, tizio abbia continuato a molestare Caia, anche dopo l'entrata della normativa occorre vedere se la molestia gli atti successivi siano soltanto uno ovvero abbia commesso più comportamenti.
Nel secondo caso sussisterebbe sicuramente il reato.
Ed, infatti, il termine "reiterare" utilizzato dal legislatore, denota la "ripetizione di una condotta una seconda volta ovvero più volte con insistenza", e quindi è sufficiente, per la sussistenza del delitto de quo, il compimento di due soli atti di persecuzione.
Qualora, invece, gli atti di persecuzione, siano stai commessi in un unica occasione, sebbene dopo l'entrata della normativa, non sussisterà la reiterazione, quale elemento costitutivo della fattispecie, con la conseguenza che i singoli atti non integreranno il delitto di atti persecutori bensì altre fattispecie già conosciute dall'ordinamento (es.: minaccia, molestie, violenza privata), eventualmente unite dal vincolo della continuazione (art. 81 c.p.).
La struttura del reato di atti persecutori è quindi disegnata sul modello del reato necessariamente abituale, caratterizzato dalla sussistenza di una serie di fatti commissivi. Il reato si perfeziona allorché si realizzi un minimo di tali condotte collegate da un nesso di abitualità e può formare oggetto anche di continuazione, ex art. 81 cpv. c.p., come nell'ipotesi in cui la reiterazione sia interrotta da un notevole intervallo di tempo tra una serie di episodi e l'altra[2]. Pertanto, se nel periodo considerato si verifica una parentesi di normalità nella condotta del soggetto attivo, un intervallo di tempo fra una serie e l'altra di episodi lesivi del bene giuridico tutelato dalla norma, non viene meno l'esistenza del reato, ma ciò può dar luogo alla continuazione.
Tuttavia, trattandosi di reato abituale, occorre valutare se le condotte antecedenti l'entrata in vigore del d.l. 11/2009 possano essere prese in considerazione ed utilizzate per ritenere sussistente il reato all'atto della realizzazione dell'ultima condotta.
Sul punto, con riguardo a reati abituali, non si registrano specifiche posizioni della giurisprudenza di legittimità.
Si può tuttavia osservare che, con riferimento a reati a consumazione prolungata (come, ad esempio, la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ex art. 640-bis c.p.), la Suprema Corte ha valorizzato condotte antecedenti l'entrata in vigore della norma incriminatrice.
Tutto ciò in quanto, secondo la Giurisprudenza di legittimità il reato abituale si consuma nel momento in cui cessa la condotta abituale con la conseguenza che la nuova normativa è applicabile anche se solo una parte della condotta è stata posta in essere dopo l'entrata in vigore della legge più sfavorevole, in quanto l'art. 2 c. 4 c.p. fa riferimento al tempo in cui è stato commesso il reato e cioè a quello in cui si è consumato.
Alla luce di quanto espresso, la difesa dovrà, in primo luogo vedere se gli atti persecutori commessi prima o dopo l'entrata in vigore dell'art. 612 bis c.p.
Nella prima ipotesi tizio non potrà essere ritenuto responsabile del delitto di atti persecutori stante il principio della irretroattività
Qualora, invece, Tizio abbia commesso atti di molestia anche dopo il 25 febbraio 2009, la linea difensiva dipenderà dal fatto se questi siano stati posti in essere in un'unica occasione o in più occasioni.
Nel secondo caso la difesa avrà pochi margini di azione e, quindi è consigliabile avanzare richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti, il cosiddetto patteggiamento sulla pena ex art .444 c.p.p.
Viceversa, la difesa dovrà sostenere che gli atti posti in essere non possono essere collegati agli atti successivi. Tuttavia, considerato che la Suprema Corte, così come detto sopra, ha affermato il principio opposto è consigliabile avanzare richiesta di giudizio abbreviato per usufruire del beneficio della riduzione di un terzo della pena ex art. 442 c.p.p.

Da: sign15/12/2010 15:35:23
LA SOLUZIONE DELLA 1° TRACCIA APPROVATA DAL FORUM?

Da: tranquilli15/12/2010 15:39:21
quest'anno ci saranno delle vere e proprie sorprese nelle correzioni...il concorso da notaio docet...signori, i tempi sono cambiati! chi spera di farla franca, chi pensa che tanto non accadrà nulla pecca di presunzione. So che per questo messaggio verrò insultato dai soliti, ma mi rendo conto che la verità fa male. Soprattutto farà male proprio a chi in questi giorni, in assoluta buona fede e per spirito di solidarietà, si è sbattuto per aiutare gli esaminandi.

Da: sarinaav15/12/2010 15:39:38
ma e' giusto o sbagliato il parere di big?lui in esameavvocato ha scritto di aver fatto un errore

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