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ESAME SCRITTO 2010
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Da: avvoatopraticante3315/12/2010 14:50:35
si sussiste

Da: pakozzo 15/12/2010 14:52:18
secondo parere
riferimenti:

SENT 2010 14914 IN SENSO FAVOREVOLE

SENT 2010 28210 IN SENSO CONTRARIO


Pretesa di denaro dai genitori con maltrattamenti e lesioni, è tentata estorsione
Cassazione penale, sez. VI, sentenza 19.04.2010 n. 14914
Si configura la fattispecie della tentata estorsione in danno dei genitori qualora il figlio chieda loro del Denaro con il ricorso a maltrattamenti e a lesioni, ovvero "in assenza di condizioni legittimanti la pretesa consegna" della suddetta somma.
È quanto ha recentemente statuito la Corte di Cassazione con la sentenza 19 aprile 2010, n. 14914 con la quale i Giudici di legittimità hanno negato la sussistenza del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni di cui all'art. 393 c.p., ritenendo, di converso, ravvisabile quello ex art. 630 c.p..
Nel caso de quo, il soggetto ricorre in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello con la quale era stato condannato per i reati di tentata estorsione, maltrattamenti in famiglia e lesioni in danno della madre, ritenendo legittima la sua condotta considerato che, all'epoca dei fatti, privo di lavoro, aveva diritto, per il grado di parentela, ad ottenere un contributo da parte dei genitori.
Tuttavia, il Supremo Collegio, nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso, ritiene corretta la qualificazione giuridica del reato ex art. 629 c.p.. I giudici di legittimità, pur ammettendo che i genitori debbano sottostare alle disposizioni di cui agli artt. 147 e 148 c.c., per quanto concerne il mantenimento dei figli, sino a quando questi ultimi non abbiano raggiunto una sostanziale indipendenza economica - indipendentemente o meno dalla maggiore età - ritengono che nel caso di specie la richiesta di denaro sia avvenuta con "modalità violente" accertate; inoltre, "non risulta affatto la prova che le somme fossero destinate al mantenimento dell'imputato". Quindi non vi è prova circa la corrispondenza causale tra la richiesta di denaro e l'esercizio di un diritto dell'imputato quale il mantenimento per mezzo dell'ausilio dei genitori.
Secondo la Corte di Cassazione, quindi, il "difetto di tale essenziale connotazione causale dell'agire del ricorrente" non può che far propendere per "l'azione esecutiva e la soggettività del delitto di estorsione".
Delitto di estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni: brevi spunti di riflessione
Un aspetto particolarmente interessante del delitto di cui all'art. 629 c.p. consiste nel suo rapporto con l'altro delitto preso in considerazione dalla sentenza in commento, ovvero l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone. Da sempre la giurisprudenza si è preoccupata di individuare gli elementi differenziali di queste due fattispecie, opinando, in maniera oramai consolidata, per un criterio di carattere soggettivo.
Invero, merita accoglimento l'impostazione ermeneutica che distingue i due reati sotto il profilo dell'elemento soggettivo, che per l'estorsione si configura nel fine di conseguire un profitto, nella consapevolezza di non averne alcun diritto o titolo; nel secondo si ha la ragionevole opinione - pur errata - della sussistenza di esso.
Orbene, si configurerà correttamente l'ipotesi punitiva di cui all'art. 393 c.p. ove il soggetto agisca nella "convinzione ragionevole della legittimità delle propria pretesa", nonché "che quanto egli vuole gli compete" (V., ex multis, Cass., Sez. II, 15.06.04, n. 26887). Pertanto, ciò che rileva ai fini discretivi, non è tanto la condotta materiale posta in essere - che può essere addirittura identica nei due casi - quanto l'elemento intenzionale che solo nella estorsione è caratterizzato dalla consapevolezza che quanto il reo pretenda non gli è in alcun modo dovuto. Tuttavia, accanto a questo filone interpretativo, si può rinvenire un costante orientamento giurisprudenziale - cui sembra conformarsi la sentenza in esame - secondo il quale la finalità estorsiva della condotta posta in essere potrebbe di per sé rinvenirsi nella stessa modalità costrittiva. Aderendo a tale impostazione, quindi, si sostiene che se la minaccia o la violenza si manifestano in forme di tale forza intimidatoria da andare al di là di ogni ragionevole intento di far valere un proprio preteso diritto, allora la coartazione non può che integrare i caratteri dell'ingiustizia e l'ipotesi concreta quelli dell'art. 629 c.p. (V., tra le altre, Cass., Sez. II, 10.12.04, n. 47972).
Ciò trova conferma nella circostanza che, secondo costanti interventi della Suprema Corte, nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condotta violenta o minacciosa deve essere proporzionale e strettamente connessa con la pretesa di un diritto; agendo diversamente si avrebbe, infatti, un utilizzo gratuito ed, appunto, sproporzionato della forza, tale da imporre un annullamento o una limitazione della capacità di autodeterminazione della volontà del soggetto passivo (Cass., Sez. II, 26.09.07, n. 35610).

non so se va bene ditemi voi!

Da: paolopaiolo15/12/2010 14:52:25
Inquadramento:
1. Estorsione 629 c.p.
2. Tentativo 56 c.p.
3. Rapina Impropria 628 comma 2 c.p. (no lesioni perché ricomprese)
4. Scriminante 649 c.p.
5. Maltrattamenti in famiglia 572 c.p.
6. Capacità di intendere e di volere (Ubriachezza abituale o cronica intossicazione da alcool artt 94 e 95 c.p.)
7. Continuazione

Approfondimento:
applicabilità della scriminante 649 alla tentata estorsione? Contrasto tra Cass. 19.04.2010 n. 14914 che la esclude e la Cass. 20.07.2010 n. 28210 che la ammette, in quanto nella categoria dei delitti nominativamente indicati dall'art. 649 c.p., comma 3, non possono rientrare anche le forme tentate", per diversi motivi.
Da un lato, in ragione di criteri sistematici, "il reato tentato costituisce una figura criminosa a sé stante e dà luogo ad un autonomo titolo di reato".
Per altro aspetto, in applicazione dei principi di tassatività e del favor rei, la dizione letterale del comma 3, "non menzionando espressamente anche il tentativo, non può essere interpretata estensivamente, vertendosi in una materia in cui non può praticarsi un esercizio ermeneutico in malam partem".
Per altro aspetto, "il delitto tentato costituisce comunque un'ipotesi più lieve rispetto al delitto consumato", da cui deriva la ragionevole esclusione del tentativo dal ventaglio di delitti previsti.
Diversa è invece la prospettiva avendo a riguardo la seconda parte del comma 3, che colpisce con la punibilità "ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone".
In tale contesto, per tale indirizzo giurisprudenziale, la gravità della condotta "è connotata dalla violenza alle persone, che ricomprende anche l'ipotesi del tentativo".
E dunque, nel caso di condotta realizzata con "violenza alla persona", sarebbe punibile anche il tentativo di delitti contro il patrimonio.
Tuttavia, per tale indirizzo giurisprudenziale, il concetto di violenza alle persone deve essere individuato esclusivamente con riferimento alla violenza fisica, con esclusione dunque dei "delitti commessi con minaccia". Siano essi consumati o tentati.
Riepilogando, in tale contesto ermeneutico i delitti di cui agli artt. 628, 629 e 630 sono punibili solo se consumati.

Giurisprudenza: Cass. 19.04.2010 n. 14914  e  Cass. 20.07.2010 n. 28210

Conclusioni:
imputazione per rapina impropria nei confronti del padre e maltrattamenti in  famiglia verso entrambi, uniti dal vincolo della continuazione. Perizia psichiatrica per vedere se ubriachezza abituale (vizio di mente) o cronica intossicazione da alcool (aggravante)

Da: alfa199915/12/2010 14:52:55
Caio commette nei confronti dei propri genitori un tentativo di estorsione, in quanto minaccia di mettere a soqquadro la casa per ottenere un a somma di denaro per l'acquisto di alcoolici; ai sensi dell'art. 649 cp, il tentativo di delitto di estorsione non è punibile: il comma 3 infatti fa esclusivo riferimento solo alle ipotesi consumate e non a quelle tentate:
Caio, successivamente, s'impossessa di una somma di denaro custodita nel comodino dei genitori ed usa violenza nei confronti del padre, procurandogli lesioni personali dolose che non restano assorbite dalla rapina impropria,  per assicurarsi il possesso della cosa; in questo caso, sempre richiamato il comma 3 dell'art. 649, il delitto di rapina impropria consumato è astrattamente punibile in quanto non opera la causa di non punibilità per il delitto di cui all'art. 628;
nel corpo della traccia si legge che i genitori sorgono denuncia, essendosi verificati fatti analoghi in passato: essi sono sicuramente persone offese - e non parti offese- ( la dizione parte offesa non è contemplata nel codice penale e nel codice di procedura penale) per il tentativo di delitto di estorsione e, limitatamente al padre, per il delitto di rapina e di lesioni dolose; tuttavia l'aver sporto denuncia, limiterebbe la procedibilità solo ai delitti procedibili d'ufficio, ma essa non contiene la condizione di procedibilità richiesta per i delitti procedibili a querela, come le lesioni dolose semplici. E tale è da considerarsi la escoriazione la braccio patita dal padre di Caio.
La condotta ascritta al Caio è da considerarsi unisusstistente ed istantanea; tuttavia il riferimento a fatti analoghi accaduti in passato è tale da poter ritenere astarttamente configurabile il delitto di maltrattamenti in famiglia. Questo reato, art 572 cp, come si evince già dal testo dell'articolo laddove si parla di "maltrattamenti", richiede una condotta perdurante, quindi rientra nel novero dei cd delitti abituali.
Caio ha certamente commesso un tentativo di delitto, nella specie un tentativo di estorsione, ai danni dei genitori che non risulta punibile per la speciale causa di esclusione della punibilità in virtù dell'art. 649 cp,;
questa, tuttavia, non opera per l'esclusione contenuta nel comma 3 per il delitto di rapina consumato ai danni del padre; resta invece esclusa la procedibilità per il delitto di lesioni personali dolose semplici, avendo i genitori sporto denuncia e non querela;
residua anche il delitto di maltrattamenti in famiglia, qualora si evidenziasse una pluralità di atti, commissivi o omissivi, anche non costituenti reato, connotati da continuità e ripetitività nel tempo.
Ritenuta la continuazione tra i delitti di cui agli artt. 56, 629, 628, c 2, e 572 cp, ed sclusa la punibilità per il delitto di cui all'art. 56- 629 cp, resta da verificare se Caio sia imputabile o meno per i residui reati di maltrattamenti in famiglia e rapina (impropria).
La condizione di alcoolista di Caio legittima il dubbio sulla capacità d'intendere e di volere dell'agente: questi, infatti, ove ritenuto affetto da cronica intossicazione da alcool sarebbe da considerare o non imputabile o semimputabile: l'art. 95 del cp prevede che per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione da alcool è possibile escludere la capacità d'intendere o di volere o ritenerla grandemente scemata, determinando nel primo caso la non imputabilità per vizio totale di mente, ovvero la non assoggettabilità a pena (salvo il riconoscimento della pericolosità sociale e l'applicazione di misure di sicurezza) e nel secondo caso il vizio parziale di mente, con riduzione della pena (salvo sempre l'applicazione di misure di sicurezza, se l'agente è ritenuto socialmente pericoloso).

Da: xxx15/12/2010 14:53:51
dai Alel...  Aiutali.. confidano tutti in te...
Un bacione.. anche alla bonazza!

Da: Big15/12/2010 14:55:49
continuo il lavoro...

La fattispecie prospettata nella traccia impone l'analisi di diversi istituti , tenuto conto che diversi sono i profili giuridici emergenti.
Preliminarmente sarà opportuno procedere all'esame dei reati configurabili, atteso che, nonostante appaia applicabile il disposto ex art. 81 cp, la condotta di Caio lede più beni giuridici; difatti, i comportamenti di Caio si presentano ascrivibili ai reati di tentata estorsione ex artt.  56 e 629 cp, rapina impropria ex art. 628 c. 2 cp, nonché maltrattamenti ex art. 572 cp.
Nell'ambito del diritto penale italiano l'estorsione è il reato di chi, con violenza o minaccia, costringe uno o più terzi a fare o ad omettere qualche cosa traendone un ingiusto profitto con altrui danno; oggetto specifico della tutela penale è la inviolabilità del patrimonio associata all'interesse concernente la libertà individuale contro fatti di coercizione, commessi al fine di costringere altri a fare o omettere qualche cosa per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, profitto che si considera ingiusto quando non è tutelato né direttamente né indirettamente dall'ordinamento giuridico.
L'elemento oggettivo può configurarsi sai mediante violenza sia mediante minaccia tese a costringere la vittima a fare od omettere qualcosa che si tradurrà, in ogni caso, in un atto di disposizione patrimoniale che produrrà un ingiusto profitto all'agente ed un danno alla persona offesa; l'elemento soggettivo, invece, sarà il dolo specifico consistente nel fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto.
D'altronde si realizzerà il tentativo di estorsione qualora alla violenza ed alla minaccia non segua l'evento desiderato dall'agente; difatti, la condotta di Caio, fermo restando le considerazioni che verranno svolte in prosieguo ex art. 649 cp, potrebbe ritenersi punibile proprio per tentata estorsione, atteso che alle minacce non è seguito l'atto dispositivo dei propri genitori che non hanno ceduto alle intimidazioni.
Ulteriore delitto prospettato nella traccia in esame è La rapina p.e p. ex art. 628 c.p., il quale delinea due figure di rapina, la rapina propria se la violenza è mezzo per ottenere l'impossessamento, rapina impropria se invece serve a mantenere il possesso; tale reato, qualificabile come reato plurioffensivo, attesa la lesione del bene giuridico sia dell'incolumità personale sia all'integrità del patrimonio, è un reato complesso ex art. 84 c.p., i cui elementi costitutivi sono il furto (art. 624 c.p.) e la violenza privata (art.610 c.p.) che rimangono assorbite nella rapina purché la violenza non si concretizzi in un fatto più grave quale, ad esempio, le lesioni personali.
L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo specifico, cioè la coscienza e volontà del fatto tipico accompagnato dal fine di perseguire un ingiusto profitto, che ricorre ogniqualvolta la pretesa economica che il soggetto attivo persegue non riceva alcuna tutela dall'ordinamento giuridico; in caso contrario non si verrebbe a configurare il reato di rapina bensì i reati di Esercizio arbitrario della proprie ragioni con violenza alle persone ex art. 393 c.p. ovvero violenza privata ex art.610 c.p.
La rapina impropria si consuma nel momento in cui viene usata la violenza o la minaccia a seguito della sottrazione; come chiarito nel quesito Caio, non avendo ottenuto la somma dai genitori, se né impossessava prelevandola da un cassetto ed al fine di assicurarsene il possesso ed uscire di casa agiva con violenza contro il padre; d'altronde, con riferimento al diverso comportamento delle persone offese, saranno ipotizzabili due distinti delitti, ovvero rapina impropria nei confronti del padre e furto nei confronti della madre, assente al momento della sottrazione e dell'aggressione, fermo restando la configurabilità del reato di lesioni lievissime per le escoriazione procurate al padre, in quanto il delitto di rapina impropria assorbe in sé soltanto quel minimo di violenza che si concreta nelle percosse, per cui, quando la vis compulsava impiegata dall'agente supera questo limite, egli risponde anche dell'autonomo reato di lesioni personali aggravato dalla connessione teleologica con quello di rapina impropria (Cass. penale  sez. II n. 16059/2005).
In ultima analisi, considerata la reiterazione delle condotte di Caio sarà, altresì configurabile il reato p.e p. ex art. 572 cp, il quale punisce chi maltratta una persona della famiglia; difatti, il delitto di maltrattamenti in famiglia,  richiede l'abitualità delle condotte e un dolo unitario che comprende la consapevolezza, per ogni singolo episodio inferto alla persona offesa, di voler infliggere un male fisico e psichico alla vittima nell'ambito di un più vasto programma di vessazioni preventivato a monte.

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Da: caty15/12/2010 14:56:10
novità per lo stalking?

Da: lecce15/12/2010 14:56:36
per favore, a che ora consegnano a lecce???

Da: ale15/12/2010 14:57:10
lo stalking è concluso.
non capisco cosa vogliate aggiungere, sarà la stanchezza ma non sono più capace di aggiungere altro...

Da: X BIG15/12/2010 14:57:37
Big, le conclusioni della prima traccia?

Da: arch15/12/2010 14:59:01
ale per favore, potresti postare il parere della seconda traccia?

Da: barbara-8115/12/2010 15:00:08
ragazzi c'è il secondo parere?

Da: avvoatopraticante3315/12/2010 15:01:17
IL reato di maltrattamenti in famiglia presuppone necessariamente l'esistenza tra le parti di un rapporto stabile di comunità familiare, anche se naturale e di fatto, con legami di reciproca assistenza e protezione che il legislatore ha ritenuto di dover tutelare.
Agli effetti dell'art. 572, deve considerarsi «famiglia» ogni consorzio di persone tra le quali per relazioni sentimentali continuative e di consuetudine di vita siano sorti rapporti di assistenza e di solidarietà per un apprezzabile periodo di convivenza,affini a quello di una normale famiglia legittima :il reato sussiste quindi anche nei riguardi di una persona convivente more uxorio.
E' comunque sufficiente un regime di vita improntato a rapporti di umana solidarietà ed a strette relazioni, dovute a diversi motivi anche assistenziali.
Tale reato, esige per la sua configurabilità una abituale sottoposizione della persona offesa a sofferenze fisiche e psichiche, espressione di un atteggiamento di normale prevaricazione da parte del soggetto attivo del reato.
Tale delitto  è costituito da una condotta abituale che si estrinseca con più atti, delittuosi o meno, che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi ma collegati con un nesso di abitualità e legati nel loro svolgimento da un'unica intenzione criminosa di ledere l'integrità fisica o il patrimonio morale del soggetto passivo, cioè in sintesi, di infliggere abitualmente tali sofferenze.
Per determinare l'abitualità della condotta è sufficiente la ripetizione degli atti vessatori anche per un limitato periodo di tempo (Cass. pen., 189558/92), purchè idoneo a determinare la sofferenza fisica o morale continuativa della parte offesa Ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo del reato di maltrattamenti in famiglia è sufficiente il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di sottoporre il soggetto passivo ad una serie di sofferenze fisiche e morali in modo continuativo ed abituale (Cass. pen., 186015/90 e 209218/97).
Non è quindi necessario un fine particolare (il dolo specifico), cioè che l'agente abbia perseguito particolari finalità nè il pravo proposito di infliggere alla vittima sofferenze fisiche morali senza plausibile motivo.
Non deve essere attuato un comportamento vessatorio continuo, abituale ed ininterrotto: è sufficiente la consapevolezza e volontarietà dell'agente di persistere in un'attività vessatoria e prevaricatoria, in una serie di atti lesivi idonei a produrre costante sofferenza

Da: giadaale15/12/2010 15:01:20
ale potresti inviarmi il parere completo..nn sono della materia e nn capisco molto....

Da: carolina15/12/2010 15:02:10
ale scusa ma x la 1 traccia il parere è sensa sentenze??????

Da: robbirobbi15/12/2010 15:04:42
secondo traccia?

Da: lecce X BING15/12/2010 15:04:49
BING MA IL TUO PARERE è CONCLUSO O ANCORA NO??

Da: ale15/12/2010 15:05:12
non credo che il numero della sentenza renda migliore un parere! anzi...

Da: aleperi15/12/2010 15:05:51
BIG, il parere è completo così oppure attendiamo altra parte?

Da: skeggetta @ ale15/12/2010 15:05:54
per favore a che pag è il  parere corretto sullo stalking???

Da: ale.15/12/2010 15:07:42
allora, è ufficiale. a napoli si consegna alle 16.15

Da: tindaro Me15/12/2010 15:09:06
a messina a che ora si consegna?

Da: Big15/12/2010 15:10:15
La fattispecie prospettata nella traccia impone l'analisi di diversi istituti , tenuto conto che diversi sono i profili giuridici emergenti.
Preliminarmente sarà opportuno procedere all'esame dei reati configurabili, atteso che, nonostante appaia applicabile il disposto ex art. 81 cp, la condotta di Caio lede più beni giuridici; difatti, i comportamenti di Caio si presentano ascrivibili ai reati di tentata estorsione ex artt.  56 e 629 cp, rapina impropria ex art. 628 c. 2 cp, nonché maltrattamenti ex art. 572 cp.
Nell'ambito del diritto penale italiano l'estorsione è il reato di chi, con violenza o minaccia, costringe uno o più terzi a fare o ad omettere qualche cosa traendone un ingiusto profitto con altrui danno; oggetto specifico della tutela penale è la inviolabilità del patrimonio associata all'interesse concernente la libertà individuale contro fatti di coercizione, commessi al fine di costringere altri a fare o omettere qualche cosa per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, profitto che si considera ingiusto quando non è tutelato né direttamente né indirettamente dall'ordinamento giuridico.
L'elemento oggettivo può configurarsi sai mediante violenza sia mediante minaccia tese a costringere la vittima a fare od omettere qualcosa che si tradurrà, in ogni caso, in un atto di disposizione patrimoniale che produrrà un ingiusto profitto all'agente ed un danno alla persona offesa; l'elemento soggettivo, invece, sarà il dolo specifico consistente nel fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto.
D'altronde si realizzerà il tentativo di estorsione qualora alla violenza ed alla minaccia non segua l'evento desiderato dall'agente; difatti, la condotta di Caio, fermo restando le considerazioni che verranno svolte in prosieguo ex art. 649 cp, potrebbe ritenersi punibile proprio per tentata estorsione, atteso che alle minacce non è seguito l'atto dispositivo dei propri genitori che non hanno ceduto alle intimidazioni.
Ulteriore delitto prospettato nella traccia in esame è La rapina p.e p. ex art. 628 c.p., il quale delinea due figure di rapina, la rapina propria se la violenza è mezzo per ottenere l'impossessamento, rapina impropria se invece serve a mantenere il possesso; tale reato, qualificabile come reato plurioffensivo, attesa la lesione del bene giuridico sia dell'incolumità personale sia all'integrità del patrimonio, è un reato complesso ex art. 84 c.p., i cui elementi costitutivi sono il furto (art. 624 c.p.) e la violenza privata (art.610 c.p.) che rimangono assorbite nella rapina purché la violenza non si concretizzi in un fatto più grave quale, ad esempio, le lesioni personali.
L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo specifico, cioè la coscienza e volontà del fatto tipico accompagnato dal fine di perseguire un ingiusto profitto, che ricorre ogniqualvolta la pretesa economica che il soggetto attivo persegue non riceva alcuna tutela dall'ordinamento giuridico; in caso contrario non si verrebbe a configurare il reato di rapina bensì i reati di Esercizio arbitrario della proprie ragioni con violenza alle persone ex art. 393 c.p. ovvero violenza privata ex art.610 c.p.
La rapina impropria si consuma nel momento in cui viene usata la violenza o la minaccia a seguito della sottrazione; come chiarito nel quesito Caio, non avendo ottenuto la somma dai genitori, se né impossessava prelevandola da un cassetto ed al fine di assicurarsene il possesso ed uscire di casa agiva con violenza contro il padre; d'altronde, con riferimento al diverso comportamento delle persone offese, saranno ipotizzabili due distinti delitti, ovvero rapina impropria nei confronti del padre e furto nei confronti della madre, assente al momento della sottrazione e dell'aggressione, fermo restando la configurabilità del reato di lesioni lievissime per le escoriazione procurate al padre, in quanto il delitto di rapina impropria assorbe in sé soltanto quel minimo di violenza che si concreta nelle percosse, per cui, quando la vis compulsava impiegata dall'agente supera questo limite, egli risponde anche dell'autonomo reato di lesioni personali aggravato dalla connessione teleologica con quello di rapina impropria (Cass. penale  sez. II n. 16059/2005).
In ultima analisi, considerata la reiterazione delle condotte di Caio sarà, altresì configurabile il reato p.e p. ex art. 572 cp, il quale punisce chi maltratta una persona della famiglia; difatti, il delitto di maltrattamenti in famiglia,  richiede l'abitualità delle condotte e un dolo unitario che comprende la consapevolezza, per ogni singolo episodio inferto alla persona offesa, di voler infliggere un male fisico e psichico alla vittima nell'ambito di un più vasto programma di vessazioni preventivato a monte.
Nonostante le superiori considerazioni, la corretta qualificazione giuridica del caso prospettato non può prescindere dal disposto ex art. 649 cp, il quale prevede che non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dai reati contro il patrimonio nei confronti del coniuge non legalmente separato, di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell'adottante o dell'adottato, di un fratello o di una sorella che con lui convivano, eccezion fatta per i delitti preveduti dagli articoli 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone.
Pertanto, se è pur vero che tra agente e persone offese ricorre un rapporto sussumibile al disposto dell'articolo appena richiamato, altrettanto vero è che lo stesso non potrà trovare applicazione, in quanto la causa di non punibilità prevista dall'art. 649 c.p. non si applica né all'estorsione né alla rapina impropria commessa con violenza verso i congiunti indicati in tale disposizione neanche se il delitto sia stato solo tentato (Cassazione penale  sez. II, . 28686/2010).

Da: rompipalle26 15/12/2010 15:10:25
lecce x favore notizie

Da: ale15/12/2010 15:10:36
non scrivete a nome mio
lo dico per l'ultima volta...
altrimenti domani non mi vedete

Da: lecce X BING15/12/2010 15:10:42
BING PER FAVORE IL TUO PARERE è CONCLUSO O ANCORA NO??

Da: GNAPPETTA15/12/2010 15:11:17
mi date il parere sulla 1 traccia..dove lo trovo? lecce a che ora consegna?

Da: frankrick15/12/2010 15:11:41
a che ora si consegna a lecce????

Da: luciddream15/12/2010 15:12:15
no, a napoli si consegna entro le 17.45

Da: morfeusgm 15/12/2010 15:12:58
sapete palermo con quale corte di appello è stata abbinata?

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