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ESAME SCRITTO 2010
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Da: carolina15/12/2010 13:44:16
ragazzi i pareri servono cn molta urgenza alle 17 si consegna a bari

Da: eseoesse15/12/2010 13:44:57
notizie da lecce xfavore?

Da: Catania2000 X ALE15/12/2010 13:45:32
Hai già finito il primo parere??lo pubblichi??

Da: sil15/12/2010 13:46:21
sapete dirmi dove posso trovare parere completo e soluzione alla prima traccia'?oppure potete postarmelo qui??

Da: ale15/12/2010 13:46:49
passacatania ha pubblicato il parere corretto con entrambe le possibilità

Da: max15/12/2010 13:47:23
sentenza primo parere>??

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Da: ale15/12/2010 13:48:57
ma chi cazzo scrive con i miei nick? mi son rotto

Da: aram 15/12/2010 13:49:10
sto solo facendo una prova perchè il prossimo anno farò l'esame............ comunque bravi e grazie a tutti per l'apporto fornito

Da: sassaroli15/12/2010 13:49:38
GRANDIOSO

Da: lo faccio l''anno prossimo15/12/2010 13:50:02
ragazzi spero vi sia di aiuto secondo me è abbastanza completo

SENT 2010 14914 IN SENSO FAVOREVOLE

SENT 2010 28210 IN SENSO CONTRARIO


Pretesa di denaro dai genitori con maltrattamenti e lesioni, è tentata estorsione
Cassazione penale, sez. VI, sentenza 19.04.2010 n. 14914
Si configura la fattispecie della tentata estorsione in danno dei genitori qualora il figlio chieda loro del Denaro con il ricorso a maltrattamenti e a lesioni, ovvero "in assenza di condizioni legittimanti la pretesa consegna" della suddetta somma.
È quanto ha recentemente statuito la Corte di Cassazione con la sentenza 19 aprile 2010, n. 14914 con la quale i Giudici di legittimità hanno negato la sussistenza del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni di cui all'art. 393 c.p., ritenendo, di converso, ravvisabile quello ex art. 630 c.p..
Nel caso de quo, il soggetto ricorre in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello con la quale era stato condannato per i reati di tentata estorsione, maltrattamenti in famiglia e lesioni in danno della madre, ritenendo legittima la sua condotta considerato che, all'epoca dei fatti, privo di lavoro, aveva diritto, per il grado di parentela, ad ottenere un contributo da parte dei genitori.
Tuttavia, il Supremo Collegio, nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso, ritiene corretta la qualificazione giuridica del reato ex art. 629 c.p.. I giudici di legittimità, pur ammettendo che i genitori debbano sottostare alle disposizioni di cui agli artt. 147 e 148 c.c., per quanto concerne il mantenimento dei figli, sino a quando questi ultimi non abbiano raggiunto una sostanziale indipendenza economica - indipendentemente o meno dalla maggiore età - ritengono che nel caso di specie la richiesta di denaro sia avvenuta con "modalità violente" accertate; inoltre, "non risulta affatto la prova che le somme fossero destinate al mantenimento dell'imputato". Quindi non vi è prova circa la corrispondenza causale tra la richiesta di denaro e l'esercizio di un diritto dell'imputato quale il mantenimento per mezzo dell'ausilio dei genitori.
Secondo la Corte di Cassazione, quindi, il "difetto di tale essenziale connotazione causale dell'agire del ricorrente" non può che far propendere per "l'azione esecutiva e la soggettività del delitto di estorsione".
Delitto di estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni: brevi spunti di riflessione
Un aspetto particolarmente interessante del delitto di cui all'art. 629 c.p. consiste nel suo rapporto con l'altro delitto preso in considerazione dalla sentenza in commento, ovvero l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone. Da sempre la giurisprudenza si è preoccupata di individuare gli elementi differenziali di queste due fattispecie, opinando, in maniera oramai consolidata, per un criterio di carattere soggettivo.
Invero, merita accoglimento l'impostazione ermeneutica che distingue i due reati sotto il profilo dell'elemento soggettivo, che per l'estorsione si configura nel fine di conseguire un profitto, nella consapevolezza di non averne alcun diritto o titolo; nel secondo si ha la ragionevole opinione - pur errata - della sussistenza di esso.
Orbene, si configurerà correttamente l'ipotesi punitiva di cui all'art. 393 c.p. ove il soggetto agisca nella "convinzione ragionevole della legittimità delle propria pretesa", nonché "che quanto egli vuole gli compete" (V., ex multis, Cass., Sez. II, 15.06.04, n. 26887). Pertanto, ciò che rileva ai fini discretivi, non è tanto la condotta materiale posta in essere - che può essere addirittura identica nei due casi - quanto l'elemento intenzionale che solo nella estorsione è caratterizzato dalla consapevolezza che quanto il reo pretenda non gli è in alcun modo dovuto. Tuttavia, accanto a questo filone interpretativo, si può rinvenire un costante orientamento giurisprudenziale - cui sembra conformarsi la sentenza in esame - secondo il quale la finalità estorsiva della condotta posta in essere potrebbe di per sé rinvenirsi nella stessa modalità costrittiva. Aderendo a tale impostazione, quindi, si sostiene che se la minaccia o la violenza si manifestano in forme di tale forza intimidatoria da andare al di là di ogni ragionevole intento di far valere un proprio preteso diritto, allora la coartazione non può che integrare i caratteri dell'ingiustizia e l'ipotesi concreta quelli dell'art. 629 c.p. (V., tra le altre, Cass., Sez. II, 10.12.04, n. 47972).
Ciò trova conferma nella circostanza che, secondo costanti interventi della Suprema Corte, nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condotta violenta o minacciosa deve essere proporzionale e strettamente connessa con la pretesa di un diritto; agendo diversamente si avrebbe, infatti, un utilizzo gratuito ed, appunto, sproporzionato della forza, tale da imporre un annullamento o una limitazione della capacità di autodeterminazione della volontà del soggetto passivo (Cass., Sez. II, 26.09.07, n. 35610).

Da: mar15/12/2010 13:50:58
quello di passacatania è per la prima traccia?

Da: x esame avvocato15/12/2010 13:51:01
hai postato 100000 messaggi ma qst pareri per che ora sono pronti????????

Da: pakozzo 15/12/2010 13:51:46
ma dove lo avete pubblicato io non lo trovo per favore rimettetelo qui

Da: ales15/12/2010 13:52:24
dove sono svolti i parer

Da: ale15/12/2010 13:52:25
usate il parere di passacatania


d'ora in poi ogni messaggio a nome ale o mukkopazzo sappiate che è falso in quanto non scriverò altro.

Da: clelia15/12/2010 13:52:50
non trovo lo svolgimento prima traccia vi prego dove posso trovarlo

Da: Il legale15/12/2010 13:53:38
Parere legale motivato di diritto penale- Reato di stalking ( atti persecutori ). Elementi costitutivi ( minaccia molestia, lesioni personali, reiterazione delle minacce e delle molestie )

Il caso in questione vede TIZIA di 12 anni vittima di strane attenzioni rivolti da CAIO.

TIZIA riferisce alla nonna ed alla madre che mentre la stessa era in attesa dell'autobus di linea, alla fermata posta nei pressi della propria abitazione, era stata avvicinata, più volte, da CAIO, che era alla guida di un furgone, e che gli aveva rivolto apprezzamenti, mandandole dei baci e invitandola a salire sul veicolo. Questi atteggiamenti erano accaduti tra il 5 e 20 Febbraio 2009.

La piccola TIZIA riferisce alla nonna ed alla madre anche che il 27 febbraio CAIO si era recato alla scuola, rivolgendole sguardi insistenti.

La piccola TIZIA fortemente turbata, ed intimorita dagli strani atteggiamenti di CAIO chiede di non recarsi più a scuola.

Con il decreto legge 23 febbraio 2009 n.11 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori" convertito dalla legge 23 aprile 2009 n.38, è stata, introdotta all'interno del codice penale il reato di "stalking".

Lo stalking, richiama condotte che già di per sé costituiscono reato (minaccia molestia, lesioni personali, omicidio), ma proprio al fine di reprimere il particolare fine criminologico dello stalker, il legislatore ha voluto prevedere una norma e soprattutto delle sanzioni ad hoc.

La norma prevede che chiunque con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria tale da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Elemento cardine della condotta punita dall'articolo 612 bis c.p. è la reiterazione delle minacce e delle molestie nei confronti della vittima.

La reiterazione di tale condotta ci conduce al secondo elemento costitutivo della norma, ovvero l'insorgere di un particolare stato d'animo di ansia e di paura nei confronti della vittima.

La condotta reiterata deve creare un disagio psichico, un «timore» che può benissimo tramutarsi in uno stato patologico di ansia, tale da determinare un decadimento del vivere quotidiano.

Infatti, tra i vari eventi che la condotta tipica può causare vi è l'alterazione delle proprie abitudini di vita, la quale può essere vista come una particolare ipotesi di violenza privata.

L'ulteriore bene giuridico tutelato è l'incolumità individuale, quando le minacce o le molestie provochino il "perdurante e grave stato di ansia o di paura", che comporta la lesione del bene salute.

La norma si espone a critiche per la mancata indicazione del numero di episodi necessario per integrare la serie minima, arrecando a tali figure un indubbia indeterminatezza.

Ulteriore problema danno le restanti due forme di evento: il "fondato timore per l'incolumità" e, soprattutto, il "perdurante e grave stato di ansia e di paura".

Ma in ogni caso è ipotizzabile la figura del tentativo, purché possa dimostrarsi che gli atti diretti in modo non equivoco a cagionare il delitto si siano verificati in numero tale da soddisfare il requisito della reiterazione richiesto per la configurazione dello stesso.

La condotta del responsabile, per integrare il reato, non necessita dell'elemento psichico del dolo specifico essendo sufficiente il reato di dolo generico.

Dolo generico che deve manifestarsi nella volontà e consapevolezza di porre in essere condotte persecutorie, con la volontà di disturbare la normale serenità d'animo della vittima.

Non è quindi necessario agire con azioni specifiche per turbare lo stato d'animo, visto che il semplice pedinamento insistente può causare un timore per la propria sicurezza personale o di una persona vicina tale da pregiudicare in maniera rilevante il modo di vivere, e causare l'insorgere di uno stato d'ansia e di disturbo alla vita di relazione della vittima.

Le condotte più diffuse sono i pedinamenti, il presentarsi alla porta dell'abitazione, gli appostamenti sotto casa, il recarsi negli stessi luoghi frequentati dalla vittima o lo svolgere le stesse attività.

Mentre le comunicazioni indesiderate sono rivolte direttamente alla vittima, ovvero alla famiglia, agli amici o ai colleghi della vittima stessa.

Le conseguenze per chi e` vittima del fenomeno dello stalking sono gravissime.

La vittima, per timore di ricevere nuove molestie, ha paura di uscire di casa, non è in grado di instaurare nuove relazioni e, quindi, è incapace di salvaguardare la propria quotidianità.

Molte vittime, in seguito a tali esperienze, soffrono di ansia, depressione o disturbo post-traumatico da stress.

Il delitto di stalking è punito a querela della persona offesa.

Il termine per la proposizione della querela è sei mesi.

Si procede d'ufficio, se il fatto è commesso nei confronti di una persona minore o diversamente abile.

La pena è fissata nella reclusione da sei mesi a quattro anni.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso nei confronti di un minore.

Ulteriore rimedio per la vittima, oltre alla querela, è l'istituto della diffida al molestatore.

La persona che si ritiene offesa dai fatti che possono preludere alla fattispecie prevista dall'articolo 612 bis c.p., fino a quando non presenta formale atto di querela, può avanzare richiesta di ammonimento nei confronti del responsabile delle molestie.

La richiesta di ammonimento deve essere trasmessa al Questore competente per territorio, in base al luogo di residenza del presunto persecutore.

Il Questore deve esperire tutte le opportune indagini sia in ordine alla fondatezza dell'istanza di ammonimento, sia in ordine alla personalità del presunto responsabile, acquisendo anche i precedenti di polizia sullo stesso.

L'Autorità di polizia, accertata sia la fondatezza dei fatti, sia la necessità di intervenire, convoca il presunto molestatore e procede ad ammonire il responsabile, identificandolo con apposito processo verbale.
Nell'ipotesi in cui il soggetto, già ammonito, protragga ulteriormente i propri comportamenti di molestia, si procede d'ufficio contro di lui e la pena è aggravata di almeno un terzo.

Quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di reiterazione del reato di cui all'articolo 612 bis c.p., il Questore, su autorizzazione questa volta del pubblico ministero che procede, diffida formalmente il responsabile degli atti di molestia, preventivamente iscritto nel registro degli indagati, a compiere altri atti persecutori.

L'introduzione del reato di atti persecutori porta ad analizzare i rapporti con i reati che con esso possono concorrere.

L'attenzione va innanzitutto al reato di minaccia di cui all'art. 612 c.p., il quale deve considerarsi assorbito in quello di atti persecutori, venendo a configurare una delle condotte incriminate.

In relazione a quello di violenza privata di cui all'art. 610 c.p., il concorso va risolto in base al criterio di specialità, infatti l'alterazione delle abitudini di vita può considerarsi una peculiare ipotesi di violenza privata.

Discorso più complesso è la contravvenzione di cui all'art. 660 c.p..

Lo stesso articolo punisce con l'arresto chiunque reca a taluno molestia o disturbo.

Le molestie individuate nell'art 612 bis costituiscono il genus rispetto a quelle del 660 c.p., per l'integrazione del quale sono richiesti ulteriori requisiti che vengono a restringerne l'ambito applicativo.

Deve tuttavia precisarsi che, affinché sia integrato il delitto di atti persecutori, è necessaria una reiterazione delle condotte tale da produrre effetti perduranti nel tempo.

Questo porta a ritenere che le incriminazioni di minaccia, molestia e violenza privata continueranno a sussistere quale autonome ipotesi di incriminazione nel caso di singolo episodio oppure di più episodi che non diano luogo ad effetti che si protraggono nel tempo, essendo proprio il carattere della serialità, e delle annesse e perduranti condizioni psico-fisiche della vittima, gli elementi fondamentali della fattispecie in esame.

Qualora la condotta è posta in essere antecedentemente all'entrata in vigore della norma, ed è proseguita nel periodo seguente è comunque configurabile "Il reato di stalking".
Infatti lo stesso ha natura abituale, e deve ritenersi commesso dopo l'entrata in vigore del D.L. medesimo qualora anche un solo atto di minaccia o molestia sia compiuto dopo quel momento, e sempre che vi siano tutti gli elementi costitutivi previsti, anche grazie ad atti precedenti all'ultimo, ad essi legato da un vincolo di abitualità.

Ne consegue che il nuovo reato, senza alcuna violazione del principio di irretroattività della legge penale, può applicarsi in relazione a condotte poste in essere reiteratamente in parte prima e in parte dopo la sua introduzione.

Il principio di irretroattività della legge, è codificato nell'art. 11 disp. Prel. c.c., nell'art. 25, comma 2, Cost, e nell'art. 2 c.p.
L'art.2 c.p. sancisce il principio di irretroattività della legge penale , che opera in funzione di garanzia, a favore del reo.
Si ha irretroattività della legge penale nelle ipotesi di nuova incriminazione e nelle ipotesi in cui la legge è più sfavorevole al reo.
Dinanzi una nuova incriminazione (art. 2, comma 1, cp), e rispetto a determinati fatti si è puniti in base alla nuova fattispecie penale.

Il reato di stalking - art. 612 bis c.p.,deve ritenersi commesso dopo l'entrata in vigore del D.L, qualora vi siano atti di minaccia o molestia compiuti prima dell'entrata in vigore, ed altri atti commessi dopo quel momento, legati da un vincolo di abitualità, senza alcuna violazione del principio di irretroattività della legge penale (Trib. Milano, 17-04-2009).

La Corte di Cassazione n°11945/2010 analizzando un caso analogo alla fattispecie in esame ha valutato reiterato nel tempo le illecite condotte a danno di TIZIA.

Infatti a parere di chi scrive, le condotte si sono succedute per un ampio arco di tempo, e con cadenza, tanto da causare e giustificare, lo stato patologico da esse causato nella vittima.


A parere di chi scrive dette condotte possono definirsi atti molesti, idonei ad alterare la serenità e l'equilibrio della minore.

Infatti dette condotte erano dirette a forzare la sua attenzione e a stringere con lei un rapporto, percepito evidentemente come anomalo e pericoloso dalla destinataria (Cassazione n°11945/2010).

La condotta ha realizzato uno dei tre tipici eventi, delineati dalla norma in esame e cioè il perdurante e grave stato di ansia e di paura.

Vi è stato certamente una destabilizzazione psicologica della minore, che ha manifestato le sue paure e i suoi stati d'animo alla nonna e alla madre.

Dette paure sono giunte fino a esprimere l'intento di rinunciare a recarsi a scuola.

Solo il racconto fatto alla nonna ed alla madre, e la prontezza dei genitori (che in data 31 maggio 2009 hanno chiesto l'intervento di un legale), che non si è compiuto, ovvero realizzato l'intento della piccola di non recarsi a scuola, evitando che le condotte dello stalker determinassero anche un altro evento previsto dalla norma, ovvero l'alterazione delle proprie abitudini di vita.

E' ravvisabile, nell'elemento psicologico dello stalker, e nelle sue condotte seriali, il dolo generico.

Infatti lo stesso con i suoi comportamenti seriali si è certamente rappresentato gli effetti psicologici che nella piccola TIZIA si stavano creando.

Dalle dichiarazioni di TIZIA ricaviamo che i comportamenti criminosi sono accaduti tra il 5 e 27 febbraio 2009, quindi a parere di chi scrive si ritiene che le molestie e la violenza privata non sussistono quale autonome ipotesi di incriminazione, essendosi, le stesse protratti nel tempo, ed avendo causato un grave stato d'ansia in TIZIA.

Inoltre la condotta è stata posta in essere in parte antecedentemente all'entrata in vigore della norma (tra il 5 ed il 20 febbraio 2009), ed è proseguita dopo l'entrata in vigore della norma, precisamente il 27 febbraio 2009.

Ne consegue che il reato, è da ritenersi applicabile in relazione alle condotte poste in essere reiteratamente in parte prima e in parte dopo la sua introduzione.

La condotta reiterata ha certamente creato un disagio psichico, un timore, un ansia nella piccola TIZIA.

A parere di chi scrive i genitori (non essendo trascorsi i sei mesi previsti dalla norma) possono certamente procedere a querela dello stalker, ovvero possono denunciare il reato alle forze dell'ordine, essendo lo stesso procedibile d'ufficio, ma possono anche semplicemente avanzare richiesta di ammonimento al Questore del luogo di residenza del presunto persecutore.

Il Questore esperite le indagini, accertata la fondatezza dei fatti, e la necessità di intervenire, può convocare il presunto molestatore e procede ad ammonirlo.

Qualora il soggetto, già ammonito, continui i propri comportamenti si procederà d'ufficio contro di lui e la pena sarà aggravata di un terzo.

Da: lo faccio lanno prossimo15/12/2010 13:53:45
ragazzi ora vi posto l'altro parere

Da: ale15/12/2010 13:54:43
USATE QUESTO, CIAO E A DOMANI



La soluzione del quesito proposto richiede l'analisi del delitto di il delitto di atti persecutori (c.d. "stalking"), di cui all'art. 612-bis c.p..
Si tratta di un reato comune, non essendo richiesta in capo all'agente la sussistenza di una determinata qualifica, introdotto per dal legislatore per incriminare tutti quei comportamenti che determinano nella vittima uno stato di disequilibrio psicologico e, quindi, per tutelare l'incolumità individuale
La condotta tipica, infatti,  consiste nella reiterazione di comportamenti minacciosi art. 612, o molesti art. 660cp., tali da determinare nella vittima  "un grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di una persona legata alla medesima da relazione sentimentale affettiva ovvero da costringere la stessa ad alterare le proprie abitudini di vita.
Quanto all'elemento soggettivo, viene richiesto il dolo generico e, quindi, è sufficiente che l'agente si rappresenti e voglia anche l'evento, quale conseguenza della sua azione.
Il reato si consuma nel momento in cui si verifica , quale effetto delle reiterate condotte minacciose o moleste, uno o più degli eventi tipici previsti dalla norma.
L'illecito evoca pertanto la figura del reato abituale, pur discostandosi da tale modello per la previsione di un evento tipico.
Tale norma è entrata in vigore proprio il 25 febbraio 2009, essendo stata introdotta nel nostro ordinamento con il d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio ed entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
E' quindi, necessario valutare, se gli atti persecutori hanno, iniziati nel novembre 2008, siano terminati prima dell'entrata in vigore della fattispecie delineata, o Tizio abbia continuato a perseguire Caia anche dopo l'entrata dell'art.612-bis.
Nel primo caso, si potrà rassicurare Tizio sulla impossibilità giuridica della nascita di procedimenti penali nei suoi confronti in virtù del principio costituzionale della irretroattività della nuova fattispecie.
Qualora, invece, tizio abbia continuato a molestare Caia, anche dopo l'entrata della normativa occorre vedere se la molestia gli atti successivi siano soltanto uno ovvero abbia commesso più comportamenti.
Nel secondo caso sussisterebbe sicuramente il reato.
Ed, infatti, il termine "reiterare" utilizzato dal legislatore, denota la "ripetizione di una condotta una seconda volta ovvero più volte con insistenza", e quindi è sufficiente, per la sussistenza del delitto de quo,  il compimento di due soli atti di persecuzione.
Qualora, invece, gli atti di persecuzione, siano stai commessi in un unica occasione, sebbene dopo l'entrata della normativa, non sussisterà la reiterazione, quale elemento costitutivo della fattispecie, con la conseguenza che i singoli atti non integreranno il delitto di atti persecutori bensì altre fattispecie già conosciute dall'ordinamento (es.: minaccia, molestie, violenza privata), eventualmente unite dal vincolo della continuazione (art. 81 c.p.).
La struttura del reato di atti persecutori è quindi disegnata sul modello del reato necessariamente abituale, caratterizzato dalla sussistenza di una serie di fatti commissivi. Il reato si perfeziona allorché si realizzi un minimo di tali condotte collegate da un nesso di abitualità e può formare oggetto anche di continuazione, ex art. 81 cpv. c.p., come nell'ipotesi in cui la reiterazione sia interrotta da un notevole intervallo di tempo tra una serie di episodi e l'altra[2]. Pertanto, se nel periodo considerato si verifica una parentesi di normalità nella condotta del soggetto attivo, un intervallo di tempo fra una serie e l'altra di episodi lesivi del bene giuridico tutelato dalla norma, non viene meno l'esistenza del reato, ma ciò può dar luogo alla continuazione.
Tuttavia, trattandosi di reato abituale, occorre valutare se le condotte antecedenti l'entrata in vigore del d.l. 11/2009 possano essere prese in considerazione ed utilizzate per ritenere sussistente il reato all'atto della realizzazione dell'ultima condotta.
Sul punto, con riguardo a reati abituali, non si registrano specifiche posizioni della giurisprudenza di legittimità.
Si può tuttavia osservare che, con riferimento a reati a consumazione prolungata (come, ad esempio, la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ex art. 640-bis c.p.), la Suprema Corte ha valorizzato condotte antecedenti l'entrata in vigore della norma incriminatrice.
Tutto ciò in quanto, secondo la Giurisprudenza di legittimità il reato abituale si consuma nel momento in cui cessa la condotta abituale con la conseguenza che la nuova normativa è applicabile anche se solo una parte della condotta è stata posta in essere dopo l'entrata in vigore della legge più sfavorevole, in quanto l'art. 2 c. 4 c.p. fa riferimento al tempo in cui è stato commesso il reato e cioè a quello in cui si è consumato.
Alla luce di quanto espresso, la difesa dovrà, in primo luogo vedere se gli atti persecutori commessi prima o dopo l'entrata in vigore dell'art. 612 bis c.p.
Nella prima ipotesi tizio non potrà essere ritenuto responsabile del delitto di atti persecutori stante il principio della irretroattività
Qualora, invece, Tizio abbia commesso atti di molestia anche dopo il 25 febbraio 2009, la linea difensiva dipenderà dal fatto se questi siano stati posti in essere in un'unica occasione o in più occasioni.
Nel secondo caso la difesa avrà pochi margini di azione e, quindi è consigliabile avanzare richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti, il cosiddetto patteggiamento sulla pena ex art .444 c.p.p.
Viceversa, la difesa dovrà sostenere che gli atti posti in essere non possono essere collegati agli atti successivi. Tuttavia, considerato che la Suprema Corte, così come detto sopra, ha affermato il principio opposto è consigliabile avanzare richiesta di giudizio abbreviato per usufruire del beneficio della riduzione di un terzo della pena ex art. 442 c.p.p.

Da: satty8015/12/2010 13:54:51
Questo parere è confermato???? Qualcuno può farci sapere?

Da: Il legale15/12/2010 13:55:02
Trovato un parere svolto sul caso in questione non so quanto sia valido cmq lo posto:

La soluzione del quesito proposto richiede l'analisi del delitto di il delitto di atti persecutori (c.d. "stalking"), di cui all'art. 612-bis c.p..
Si tratta di un reato comune, non essendo richiesta in capo all'agente la sussistenza di una determinata qualifica, introdotto per dal legislatore per incriminare tutti quei comportamenti che determinano nella vittima uno stato di disequilibrio psicologico e, quindi, per tutelare l'incolumità individuale
La condotta tipica, infatti, consiste nella reiterazione di comportamenti minacciosi art. 612, o molesti art. 660cp., tali da determinare nella vittima "un grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di una persona legata alla medesima da relazione sentimentale affettiva ovvero da costringere la stessa ad alterare le proprie abitudini di vita.
Quanto all'elemento soggettivo, viene richiesto il dolo generico e, quindi, è sufficiente che l'agente si rappresenti e voglia anche l'evento, quale conseguenza della sua azione.
Il reato si consuma nel momento in cui si verifica , quale effetto delle reiterate condotte minacciose o moleste, uno o più degli eventi tipici previsti dalla norma.
L'illecito evoca pertanto la figura del reato abituale, pur discostandosi da tale modello per la previsione di un evento tipico.
Tale norma è entrata in vigore proprio il 25 febbraio 2009, essendo stata introdotta nel nostro ordinamento con il d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio ed entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
E' quindi, necessario valutare, se gli atti persecutori hanno, iniziati nel novembre 2008, siano terminati prima dell'entrata in vigore della fattispecie delineata, o Tizio abbia continuato a perseguire Caia anche dopo l'entrata dell'art.612-bis.
Nel primo caso, si potrà rassicurare Tizio sulla impossibilità giuridica della nascita di procedimenti penali nei suoi confronti in virtù del principio costituzionale della irretroattività della nuova fattispecie.
Qualora, invece, tizio abbia continuato a molestare Caia, anche dopo l'entrata della normativa occorre vedere se la molestia gli atti successivi siano soltanto uno ovvero abbia commesso più comportamenti.
Nel secondo caso sussisterebbe sicuramente il reato.
Ed, infatti, il termine "reiterare" utilizzato dal legislatore, denota la "ripetizione di una condotta una seconda volta ovvero più volte con insistenza", e quindi è sufficiente, per la sussistenza del delitto de quo, il compimento di due soli atti di persecuzione.
Qualora, invece, gli atti di persecuzione, siano stai commessi in un unica occasione, sebbene dopo l'entrata della normativa, non sussisterà la reiterazione, quale elemento costitutivo della fattispecie, con la conseguenza che i singoli atti non integreranno il delitto di atti persecutori bensì altre fattispecie già conosciute dall'ordinamento (es.: minaccia, molestie, violenza privata), eventualmente unite dal vincolo della continuazione (art. 81 c.p.).
La struttura del reato di atti persecutori è quindi disegnata sul modello del reato necessariamente abituale, caratterizzato dalla sussistenza di una serie di fatti commissivi. Il reato si perfeziona allorché si realizzi un minimo di tali condotte collegate da un nesso di abitualità e può formare oggetto anche di continuazione, ex art. 81 cpv. c.p., come nell'ipotesi in cui la reiterazione sia interrotta da un notevole intervallo di tempo tra una serie di episodi e l'altra[2]. Pertanto, se nel periodo considerato si verifica una parentesi di normalità nella condotta del soggetto attivo, un intervallo di tempo fra una serie e l'altra di episodi lesivi del bene giuridico tutelato dalla norma, non viene meno l'esistenza del reato, ma ciò può dar luogo alla continuazione.
Tuttavia, trattandosi di reato abituale, occorre valutare se le condotte antecedenti l'entrata in vigore del d.l. 11/2009 possano essere prese in considerazione ed utilizzate per ritenere sussistente il reato all'atto della realizzazione dell'ultima condotta.
Sul punto, con riguardo a reati abituali, non si registrano specifiche posizioni della giurisprudenza di legittimità.
Si può tuttavia osservare che, con riferimento a reati a consumazione prolungata (come, ad esempio, la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ex art. 640-bis c.p.), la Suprema Corte ha valorizzato condotte antecedenti l'entrata in vigore della norma incriminatrice.
Tutto ciò in quanto, secondo la Giurisprudenza di legittimità il reato abituale si consuma nel momento in cui cessa la condotta abituale con la conseguenza che la nuova normativa è applicabile anche se solo una parte della condotta è stata posta in essere dopo l'entrata in vigore della legge più sfavorevole, in quanto l'art. 2 c. 4 c.p. fa riferimento al tempo in cui è stato commesso il reato e cioè a quello in cui si è consumato.
Alla luce di quanto espresso, la difesa dovrà, in primo luogo vedere se gli atti persecutori commessi prima o dopo l'entrata in vigore dell'art. 612 bis c.p.
Nella prima ipotesi tizio non potrà essere ritenuto responsabile del delitto di atti persecutori stante il principio della irretroattività
Qualora, invece, Tizio abbia commesso atti di molestia anche dopo il 25 febbraio 2009, la linea difensiva dipenderà dal fatto se questi siano stati posti in essere in un'unica occasione o in più occasioni.
Nel secondo caso la difesa avrà pochi margini di azione e, quindi è consigliabile avanzare richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti, il cosiddetto patteggiamento sulla pena ex art .444 c.p.p.
Viceversa, la difesa dovrà sostenere che gli atti posti in essere non possono essere collegati agli atti successivi. Tuttavia, considerato che la Suprema Corte, così come detto sopra, ha affermato il principio opposto è consigliabile avanzare richiesta di giudizio abbreviato per usufruire del beneficio della riduzione di un terzo della pena ex art. 442 c.p.p.

Da: gionni15/12/2010 13:57:30
madonna! mi ha telefonato mio cugino dall'interno del padiglione della mostra d'oltremare di napoli per dirmi che hanno sospeso l'esame a causa di un gravissimo malore di un commissario...sembra sia morto!!!e ora???

Da: Il legale15/12/2010 13:57:41
la sentenza del 19 aprile 2010 n°14194 secondo me è la più indicataPretesa di denaro dai genitori con maltrattamenti e lesioni, è tentata estorsione
Cassazione penale, sez. VI, sentenza 19.04.2010 n. 14914 (Alessandro Calò)
Si configura la fattispecie della tentata estorsione in danno dei genitori qualora il figlio chieda loro del
denaro con il ricorso a maltrattamenti e a lesioni, ovvero "in assenza di condizioni legittimanti la
pretesa consegna" della suddetta somma.
È quanto ha recentemente statuito la Corte di Cassazione con la sentenza 19 aprile 2010, n. 14914 con
la quale i Giudici di legittimità hanno negato la sussistenza del reato di esercizio arbitrario delle
proprie ragioni di cui all'art. 393 c.p., ritenendo, di converso, ravvisabile quello ex art. 630 c.p..
Nel caso de quo, il soggetto ricorre in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello con la quale
era stato condannato per i reati di tentata estorsione, maltrattamenti in famiglia e lesioni in danno
della madre, ritenendo legittima la sua condotta considerato che, all'epoca dei fatti, privo di lavoro,
aveva diritto, per il grado di parentela, ad ottenere un contributo da parte dei genitori.
Tuttavia, il Supremo Collegio, nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso, ritiene corretta la
qualificazione giuridica del reato ex art. 629 c.p..
I giudici di legittimità, pur ammettendo che i genitori debbano sottostare alle disposizioni di cui agli
artt. 147 e 148 c.c., per quanto concerne il mantenimento dei figli, sino a quando questi ultimi non
abbiano raggiunto una sostanziale indipendenza economica - indipendentemente o meno dalla maggiore
età - ritengono che nel caso di specie la richiesta di denaro sia avvenuta con "modalità violente"
accertate; inoltre, "non risulta affatto la prova che le somme fossero destinate al mantenimento
dell'imputato". Quindi non vi è prova circa la corrispondenza causale tra la richiesta di denaro e
l'esercizio di un diritto dell'imputato quale il mantenimento per mezzo dell'ausilio dei genitori.
Secondo la Corte di Cassazione, quindi, il "difetto di tale essenziale connotazione causale dell'agire del
ricorrente" non può che far propendere per "l'azione esecutiva e la soggettività del delitto di
estorsione".
Delitto di estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni: brevi spunti di riflessione
Un aspetto particolarmente interessante del delitto di cui all'art. 629 c.p. consiste nel suo rapporto con
l'altro delitto preso in considerazione dalla sentenza in commento, ovvero l'esercizio arbitrario delle
proprie ragioni con violenza sulle persone.
Da sempre la giurisprudenza si è preoccupata di individuare gli elementi differenziali di queste due
fattispecie, opinando, in maniera oramai consolidata, per un criterio di carattere soggettivo.
Invero, merita accoglimento l'impostazione ermeneutica che distingue i due reati sotto il profilo
dell'elemento soggettivo, che per l'estorsione si configura nel fine di conseguire un profitto, nella
consapevolezza di non averne alcun diritto o titolo; nel secondo si ha la ragionevole opinione - pur errata
- della sussistenza di esso.
Orbene, si configurerà correttamente l'ipotesi punitiva di cui all'art. 393 c.p. ove il soggetto agisca nella
"convinzione ragionevole della legittimità delle propria pretesa", nonché "che quanto egli vuole gli
compete" (V., ex multis, Cass., Sez. II, 15.06.04, n. 26887). Pertanto, ciò che rileva ai fini discretivi,
non è tanto la condotta materiale posta in essere - che può essere addirittura identica nei due casi -
quanto l'elemento intenzionale che solo nella estorsione è caratterizzato dalla consapevolezza che
quanto il reo pretenda non gli è in alcun modo dovuto. Tuttavia, accanto a questo filone interpretativo, si può rinvenire un costante orientamento
giurisprudenziale - cui sembra conformarsi la sentenza in esame - secondo il quale la finalità estorsiva
della condotta posta in essere potrebbe di per sé rinvenirsi nella stessa modalità costrittiva. Aderendo
a tale impostazione, quindi, si sostiene che se la minaccia o la violenza si manifestano in forme di tale
forza intimidatoria da andare al di là di ogni ragionevole intento di far valere un proprio preteso
diritto, allora la coartazione non può che integrare i caratteri dell'ingiustizia e l'ipotesi concreta quelli
dell'art. 629 c.p. (V., tra le altre, Cass., Sez. II, 10.12.04, n. 47972).
Ciò trova conferma nella circostanza che, secondo costanti interventi della Suprema Corte, nel delitto
di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condotta violenta o minacciosa deve essere proporzionale
e strettamente connessa con la pretesa di un diritto; agendo diversamente si avrebbe, infatti, un
utilizzo gratuito ed, appunto, sproporzionato della forza, tale da imporre un annullamento o una
limitazione della capacità di autodeterminazione della volontà del soggetto passivo (Cass., Sez. II,
26.09.07, n. 35610).
(Altalex, 6 maggio 2010. Nota di Alessandro Calò)

Da: jen15/12/2010 13:57:54
di firenze si sa nulla a che ora hanno iniziato!!!? ci sono novità?

Da: ale15/12/2010 13:58:14
La soluzione del quesito proposto richiede l'analisi del delitto di il delitto di atti persecutori (c.d. "stalking"), di cui all'art. 612-bis c.p..
Si tratta di un reato comune, non essendo richiesta in capo all'agente la sussistenza di una determinata qualifica, introdotto per dal legislatore per incriminare tutti quei comportamenti che determinano nella vittima uno stato di disequilibrio psicologico e, quindi, per tutelare l'incolumità individuale
La condotta tipica, infatti,  consiste nella reiterazione di comportamenti minacciosi art. 612, o molesti art. 660cp., tali da determinare nella vittima  "un grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di una persona legata alla medesima da relazione sentimentale affettiva ovvero da costringere la stessa ad alterare le proprie abitudini di vita.
Quanto all'elemento soggettivo, viene richiesto il dolo generico e, quindi, è sufficiente che l'agente si rappresenti e voglia anche l'evento, quale conseguenza della sua azione.
Il reato si consuma nel momento in cui si verifica , quale effetto delle reiterate condotte minacciose o moleste, uno o più degli eventi tipici previsti dalla norma.
L'illecito evoca pertanto la figura del reato abituale, pur discostandosi da tale modello per la previsione di un evento tipico.
Tale norma è entrata in vigore proprio il 25 febbraio 2009, essendo stata introdotta nel nostro ordinamento con il d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio ed entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
E' quindi, necessario valutare, se gli atti persecutori hanno, iniziati nel novembre 2008, siano terminati prima dell'entrata in vigore della fattispecie delineata, o Tizio abbia continuato a perseguire Caia anche dopo l'entrata dell'art.612-bis.
Nel primo caso, si potrà rassicurare Tizio sulla impossibilità giuridica della nascita di procedimenti penali nei suoi confronti in virtù del principio costituzionale della irretroattività della nuova fattispecie.
Qualora, invece, tizio abbia continuato a molestare Caia, anche dopo l'entrata della normativa occorre vedere se la molestia gli atti successivi siano soltanto uno ovvero abbia commesso più comportamenti.
Nel secondo caso sussisterebbe sicuramente il reato.
Ed, infatti, il termine "reiterare" utilizzato dal legislatore, denota la "ripetizione di una condotta una seconda volta ovvero più volte con insistenza", e quindi è sufficiente, per la sussistenza del delitto de quo,  il compimento di due soli atti di persecuzione.
Qualora, invece, gli atti di persecuzione, siano stai commessi in un unica occasione, sebbene dopo l'entrata della normativa, non sussisterà la reiterazione, quale elemento costitutivo della fattispecie, con la conseguenza che i singoli atti non integreranno il delitto di atti persecutori bensì altre fattispecie già conosciute dall'ordinamento (es.: minaccia, molestie, violenza privata), eventualmente unite dal vincolo della continuazione (art. 81 c.p.).
La struttura del reato di atti persecutori è quindi disegnata sul modello del reato necessariamente abituale, caratterizzato dalla sussistenza di una serie di fatti commissivi. Il reato si perfeziona allorché si realizzi un minimo di tali condotte collegate da un nesso di abitualità e può formare oggetto anche di continuazione, ex art. 81 cpv. c.p., come nell'ipotesi in cui la reiterazione sia interrotta da un notevole intervallo di tempo tra una serie di episodi e l'altra[2]. Pertanto, se nel periodo considerato si verifica una parentesi di normalità nella condotta del soggetto attivo, un intervallo di tempo fra una serie e l'altra di episodi lesivi del bene giuridico tutelato dalla norma, non viene meno l'esistenza del reato, ma ciò può dar luogo alla continuazione.
Tuttavia, trattandosi di reato abituale, occorre valutare se le condotte antecedenti l'entrata in vigore del d.l. 11/2009 possano essere prese in considerazione ed utilizzate per ritenere sussistente il reato all'atto della realizzazione dell'ultima condotta.
Sul punto, con riguardo a reati abituali, non si registrano specifiche posizioni della giurisprudenza di legittimità.
Si può tuttavia osservare che, con riferimento a reati a consumazione prolungata (come, ad esempio, la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ex art. 640-bis c.p.), la Suprema Corte ha valorizzato condotte antecedenti l'entrata in vigore della norma incriminatrice.
Tutto ciò in quanto, secondo la Giurisprudenza di legittimità il reato abituale si consuma nel momento in cui cessa la condotta abituale con la conseguenza che la nuova normativa è applicabile anche se solo una parte della condotta è stata posta in essere dopo l'entrata in vigore della legge più sfavorevole, in quanto l'art. 2 c. 4 c.p. fa riferimento al tempo in cui è stato commesso il reato e cioè a quello in cui si è consumato.
Alla luce di quanto espresso, la difesa dovrà, in primo luogo vedere se gli atti persecutori commessi prima o dopo l'entrata in vigore dell'art. 612 bis c.p.
Nella prima ipotesi tizio non potrà essere ritenuto responsabile del delitto di atti persecutori stante il principio della irretroattività
Qualora, invece, Tizio abbia commesso atti di molestia anche dopo il 25 febbraio 2009, la linea difensiva dipenderà dal fatto se questi siano stati posti in essere in un'unica occasione o in più occasioni.
Nel secondo caso la difesa avrà pochi margini di azione e, quindi è consigliabile avanzare richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti, il cosiddetto patteggiamento sulla pena ex art .444 c.p.p.
Viceversa, la difesa dovrà sostenere che gli atti posti in essere non possono essere collegati agli atti successivi. Tuttavia, considerato che la Suprema Corte, così come detto sopra, ha affermato il principio opposto è consigliabile avanzare richiesta di giudizio abbreviato per usufruire del beneficio della riduzione di un terzo della pena ex art. 442 c.p.p.

Da: satty8015/12/2010 14:00:22
scusate...qual'è quello più giusto???

Da: Il legale15/12/2010 14:00:41
Grande ALEmagicoLupo da Avellino

Da: Firenze15/12/2010 14:01:58
chi corregge firenze???

Da: Il legale15/12/2010 14:02:16
io farei così:
1. maltrattamenti in famiglia, perchè lui maltratta abitualmente entrambi i genitori;
quindi entrambi i genitori sono persone offese di questo reato (572 c.p.);
2. poi c'è il furto, però, posto che commette violenza nei confronti del padre, secondo me è una rapina (furto con violenza).
il problema che mi pongo è questo: il danaro è di entrambi i genitori (non è specificato di chi sia), ma la lesione è commessa solo a danno del padre -> chi è persona offesa del reato di rapina, posto che si tratta di un reato complesso???
non ho ancora una risposta.
3. la rapina però potrebbe essere scriminata ai sensi dell'art. 649 c.p.
ma la norma esclude l'applicabilità di tale scriminante per il reato di rapina.

io la tentata estorsione non la vedo configurabile.

poi il fatto che sia alcolista incide sotto il profilo sanzionatorio, secondo me, perchè non gli consente alcuna riduzione della pena, ma è assolutamente imputabile (artt. 85 ss c.p.).
tutt'al più, ha diritto a non andare in carcere, bensì in comunità per disintossicarsi (la normativa di riferimento è nella legge sul diritto penitenziario se non ricordo male)

inoltre, guarderei anche la normativa in materia di misure di sicurezza (mi sembrano gli artt. 222 c.p. ss., ma non ne sono sicuro)

Da: luciddream15/12/2010 14:02:37
avete conferme per la prova sospesa a napoli???

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