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ESAME SCRITTO 2010
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Da: francy67 | 16/12/2010 12:05:56 |
ALE ANCHE IO NON HO COMPETENZA STO CERCANDO DI FARE IL POSSIBILE TI PREGO NON ABBANDONARCI..... HO MANDATO UNA POSSIBILE STRADA PER IL CIVILE CHE NE DICI??è SBAGLIATA? TI PREGO AIUTACI CON CIVILE | |
Da: mikka | 16/12/2010 12:06:11 |
QUALCOSA DI PENALEEEEEEEEEE VI PREGO | |
Da: GC.COM | 16/12/2010 12:06:25 |
A CHIUNQUE ABBIA ACCESSO ALLE BANCHE DATI PER PENALE SERVE IL TESTO DELLA SENTENZA N 18196 DEL 4 MARZO 2010 CASSAZIONE PENALE SEZ II URGENTE... E' QUELLA CHE SERVE AI RAGAZZI | |
Da: raffaella | 16/12/2010 12:06:33 |
ciao qualcuni sta lavorando sul penale | |
Da: Vincenzo22 | 16/12/2010 12:07:02 |
Ragazzi per PENALE dai Ale dai PAkozzo che mi dite? Aiuto!!! | |
Da: MATADOR CAVANI | 16/12/2010 12:07:40 |
la sentenza del tribunale di biella è sicuramente interessante e pertinente, ma non prende in considerazione il problema della ammissibilità della esclusione del socio proposta mediante una domanda cautelare. Nella fattispecie esaminata dal tribunale, infatti, l'esclusione era stata richiesta con citazione ordinaria... | |
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Da: ale | 16/12/2010 12:07:45 |
come ieri... gente che scrive a nome io.. IO NON SCRIVO CON LE "K".... | |
Da: claudia..del sud | 16/12/2010 12:07:47 |
Autorità: Cassazione penale sez. II Data udienza: 04 marzo 2010 Numero: n. 18196 Classificazione RAPINA In genere Intestazione LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SIRENA Pietro Antoni - Presidente - Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - Dott. MANNA Antonio - Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: Avv.to Antoci Giorgio nell'interesse di D.G.M. nato a (OMISSIS); avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania in data 12.10.2009; Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dott. Bronzini Giuseppe. Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Enrico Delehaye il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. osserva: (Torna su ) Fatto SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ordinanza del 28.9.2009 il GIP di Catania applicava nei confronti di P.G. e di G.M. la misura cautelare della custodia in carcere ritenendo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza circa i reati di tentata rapina e ricettazione. Alle ore 7,35 i due indagati venivano notati dai C. C. di Castel di Iudica stazionare nelle vicinanze di un motorino infangato lungo la via (OMISSIS) sulla quale insistono un gioielleria, una filiale del Banco di Sicilia e l'Ufficio delle Poste. I due giovani indossavano un berretto di lana senza visiera e l'altro un berretto con visiera. I due fornivano vaghe informazioni sulle ragioni della loro presenza in loco, il motorino risultava rubato e addosso al P. veniva trovata una pistola scacciacani priva di tappo rosso e due sacchetti di plastica per la spesa. Il Tribunale rigettava l'istanza di riesame ritenendo tali elementi costituissero gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di tentata rapina nei confronti di uno dei possibili obiettivi posti sulla via (OMISSIS) e in ordine al reato di ricettazione, posto che i due avevano una pistola scacciacani, berretti per mascherarsi il viso, due sacchetti ove riporre la refurtiva ed un motorino rubato per scappare e non avevano dato credibili spiegazioni per trovarsi sul luogo. Ricorre l'imputato che con il primo motivo allega che la misura cautelare era stata dal PM richiesta solo per la tentata rapina, ma non per il reato di ricettazione. Allega altresì che gli elementi indicati nell'ordinanza non potevano costituire gravi indizi di colpevolezza per il reato per cui si indagava. Con il terzo motivo si deduce che, vista l'ora del controllo, le ore 7,30 gli eventuali atti preparatori non erano ancora passati alla fase esecutiva. Si poteva trattare, al più, di atti meramente preparatori dalla direzione equivoca e comunque privi del requisito dell'idoneità. (Torna su ) Diritto MOTIVI DELLA DECISIONE Il primo motivo non può essere accolto; il Tribunale ha già spiegato come la richiesta del PM, pur parlando di "reato" contenga espliciti riferimenti ad entrambi i reati sicchè si deve considerare un mero refuso tale omissione, stante il tenore complessivo della richiesta. La richiesta del PM peraltro non è stata neppure prodotta. Fondati sono invece gli altri due motivi che vanno trattati congiuntamente: gli elementi indicati nell'ordinanza non possono, nel loro complesso, costituire gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di tentata rapina perchè sussiste una totale indeterminatezza circa l'obiettivo della supposta rapina. Quel che emerge è solo che nella strada ove i due indagati furono sorpresi esistevano in via totalmente astratta tre "obiettivi", ma non vi sono elementi di sorta per stabilire ove i due avessero intenzione di recarsi. L'ora in cui i due furono fermati, le 7,30 (ben prima che uno qualsiasi dei tre locali aprisse), aggiunge ulteriore indeterminatezza al quadro indiziario non potendo nessuno degli elementi raccolti considerarsi allo stato come diretto in modo non equivoco a commettere una rapina in un luogo che è rimasto non identificato, neppure in via ipotetica. La direzione teleologica della volontà dell'agente non risulta assolutamente ricostruibile alla luce degli elementi prima ricordati (cfr. Cass. n. 7702/2007). Si impone, invece, una nuova valutazione delle esigenze cautelari per quanto riguarda il residuo reato di ricettazione. Si deve quindi annullare l'ordinanza impugnata limitatamente al delitto di tentata rapina e con rinvio, limitatamente alla esigenze cautelari in ordine al delitto di ricettazione disponendo trasmettersi gli atti al Tribunale di Catania per nuovo esame sul punto. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p.. (Torna su ) P.Q.M. P.Q.M. Annulli, l'ordinanza impugnata limitatamente al delitto di tentata rapina e con rinvio, limitatamente alla esigenze cautelari in ordine al delitto di ricettazione, disponendo trasmettersi gli atti al Tribunale di Catania per nuovo esame sul punto. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 marzo 2010. Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010 (Torna su ) Correlazioni Legislazione correlata: Codice Penale art. 56 Codice Penale art. 628 | |
Da: Emanu | 16/12/2010 12:07:50 |
avete del materiale utile per penale? | |
Da: Freddy | 16/12/2010 12:07:53 |
ragazzi allora per l'atto di civile? | |
Da: psicomotoria | 16/12/2010 12:08:00 |
mi date riferimenti sentenze per civile?pleaseeeeeeee | |
Da: raffaella | 16/12/2010 12:08:23 |
Cassazione penale, sez. II, 4 marzo 2010, n. 18196 Quel che emerge è solo che nella strada ove i due indagati furono sorpresi esistevano in via totalmente astratta tre "obiettivi", ma non vi sono elementi di sorta per stabilire ove i due avessero intenzione di recarsi. L'ora in cui i due furono fermati, le 7,30 (ben prima che uno qualsiasi dei tre locali aprisse), aggiunge ulteriore indeterminatezza al quadro indiziario non potendo nessuno degli elementi raccolti considerarsi allo stato come diretto in modo non equivoco a commettere una rapina in un luogo che è rimasto non identificato, neppure in via ipotetica. La direzione teleologica della volontà dell'agente non risulta assolutamente ricostruibile alla luce degli elementi prima ricordati Cassazione penale, sez. II, 4 marzo 2010, n. 18196 (Pres. Sirena - Rel. Bronzini) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ordinanza del 28.9.2009 il GIP di Catania applicava nei confronti di P.G. e di G.M. la misura cautelare della custodia in carcere ritenendo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza circa i reati di tentata rapina e ricettazione. Alle ore 7,35 i due indagati venivano notati dai C. C. di Castel di Iudica stazionare nelle vicinanze di un motorino infangato lungo la via (OMISSIS) sulla quale insistono un gioielleria, una filiale del Banco di Sicilia e l'Ufficio delle Poste. I due giovani indossavano un berretto di lana senza visiera e l'altro un berretto con visiera. I due fornivano vaghe informazioni sulle ragioni della loro presenza in loco, il motorino risultava rubato e addosso al P. veniva trovata una pistola scacciacani priva di tappo rosso e due sacchetti di plastica per la spesa. Il Tribunale rigettava l'istanza di riesame ritenendo tali elementi costituissero gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di tentata rapina nei confronti di uno dei possibili obiettivi posti sulla via (OMISSIS) e in ordine al reato di ricettazione, posto che i due avevano una pistola scacciacani, berretti per mascherarsi il viso, due sacchetti ove riporre la refurtiva ed un motorino rubato per scappare e non avevano dato credibili spiegazioni per trovarsi sul luogo. Ricorre l'imputato che con il primo motivo allega che la misura cautelare era stata dal PM richiesta solo per la tentata rapina, ma non per il reato di ricettazione. Allega altresì che gli elementi indicati nell'ordinanza non potevano costituire gravi indizi di colpevolezza per il reato per cui si indagava. Con il terzo motivo si deduce che, vista l'ora del controllo, le ore 7,30 gli eventuali atti preparatori non erano ancora passati alla fase esecutiva. Si poteva trattare, al più, di atti meramente preparatori dalla direzione equivoca e comunque privi del requisito dell'idoneità. MOTIVI DELLA DECISIONE Il primo motivo non può essere accolto; il Tribunale ha già spiegato come la richiesta del PM, pur parlando di "reato" contenga espliciti riferimenti ad entrambi i reati sicchè si deve considerare un mero refuso tale omissione, stante il tenore complessivo della richiesta. La richiesta del PM peraltro non è stata neppure prodotta. Fondati sono invece gli altri due motivi che vanno trattati congiuntamente: gli elementi indicati nell'ordinanza non possono, nel loro complesso, costituire gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di tentata rapina perchè sussiste una totale indeterminatezza circa l'obiettivo della supposta rapina. Quel che emerge è solo che nella strada ove i due indagati furono sorpresi esistevano in via totalmente astratta tre "obiettivi", ma non vi sono elementi di sorta per stabilire ove i due avessero intenzione di recarsi. L'ora in cui i due furono fermati, le 7,30 (ben prima che uno qualsiasi dei tre locali aprisse), aggiunge ulteriore indeterminatezza al quadro indiziario non potendo nessuno degli elementi raccolti considerarsi allo stato come diretto in modo non equivoco a commettere una rapina in un luogo che è rimasto non identificato, neppure in via ipotetica. La direzione teleologica della volontà dell'agente non risulta assolutamente ricostruibile alla luce degli elementi prima ricordati (cfr. Cass. n. 7702/2007). Si impone, invece, una nuova valutazione delle esigenze cautelari per quanto riguarda il residuo reato di ricettazione. Si deve quindi annullare l'ordinanza impugnata limitatamente al delitto di tentata rapina e con rinvio, limitatamente alla esigenze cautelari in ordine al delitto di ricettazione disponendo trasmettersi gli atti al Tribunale di Catania per nuovo esame sul punto. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p.. P.Q.M. Annulli, l'ordinanza impugnata limitatamente al delitto di tentata rapina e con rinvio, limitatamente alla esigenze cautelari in ordine al delitto di ricettazione, disponendo trasmettersi gli atti al Tribunale di Catania per nuovo esame sul punto. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 marzo 2010. Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010 Visite totali: 412 | |
Da: GIONNY | 16/12/2010 12:08:39 |
PER GC.COM Autorità: Cassazione penale sez. II Data udienza: 04 marzo 2010 Numero: n. 18196 Classificazione RAPINA In genere Intestazione LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SIRENA Pietro Antoni - Presidente - Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - Dott. MANNA Antonio - Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: Avv.to Antoci Giorgio nell'interesse di D.G.M. nato a (OMISSIS); avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania in data 12.10.2009; Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dott. Bronzini Giuseppe. Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Enrico Delehaye il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. osserva: (Torna su ) Fatto SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ordinanza del 28.9.2009 il GIP di Catania applicava nei confronti di P.G. e di G.M. la misura cautelare della custodia in carcere ritenendo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza circa i reati di tentata rapina e ricettazione. Alle ore 7,35 i due indagati venivano notati dai C. C. di Castel di Iudica stazionare nelle vicinanze di un motorino infangato lungo la via (OMISSIS) sulla quale insistono un gioielleria, una filiale del Banco di Sicilia e l'Ufficio delle Poste. I due giovani indossavano un berretto di lana senza visiera e l'altro un berretto con visiera. I due fornivano vaghe informazioni sulle ragioni della loro presenza in loco, il motorino risultava rubato e addosso al P. veniva trovata una pistola scacciacani priva di tappo rosso e due sacchetti di plastica per la spesa. Il Tribunale rigettava l'istanza di riesame ritenendo tali elementi costituissero gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di tentata rapina nei confronti di uno dei possibili obiettivi posti sulla via (OMISSIS) e in ordine al reato di ricettazione, posto che i due avevano una pistola scacciacani, berretti per mascherarsi il viso, due sacchetti ove riporre la refurtiva ed un motorino rubato per scappare e non avevano dato credibili spiegazioni per trovarsi sul luogo. Ricorre l'imputato che con il primo motivo allega che la misura cautelare era stata dal PM richiesta solo per la tentata rapina, ma non per il reato di ricettazione. Allega altresì che gli elementi indicati nell'ordinanza non potevano costituire gravi indizi di colpevolezza per il reato per cui si indagava. Con il terzo motivo si deduce che, vista l'ora del controllo, le ore 7,30 gli eventuali atti preparatori non erano ancora passati alla fase esecutiva. Si poteva trattare, al più, di atti meramente preparatori dalla direzione equivoca e comunque privi del requisito dell'idoneità. (Torna su ) Diritto MOTIVI DELLA DECISIONE Il primo motivo non può essere accolto; il Tribunale ha già spiegato come la richiesta del PM, pur parlando di "reato" contenga espliciti riferimenti ad entrambi i reati sicchè si deve considerare un mero refuso tale omissione, stante il tenore complessivo della richiesta. La richiesta del PM peraltro non è stata neppure prodotta. Fondati sono invece gli altri due motivi che vanno trattati congiuntamente: gli elementi indicati nell'ordinanza non possono, nel loro complesso, costituire gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di tentata rapina perchè sussiste una totale indeterminatezza circa l'obiettivo della supposta rapina. Quel che emerge è solo che nella strada ove i due indagati furono sorpresi esistevano in via totalmente astratta tre "obiettivi", ma non vi sono elementi di sorta per stabilire ove i due avessero intenzione di recarsi. L'ora in cui i due furono fermati, le 7,30 (ben prima che uno qualsiasi dei tre locali aprisse), aggiunge ulteriore indeterminatezza al quadro indiziario non potendo nessuno degli elementi raccolti considerarsi allo stato come diretto in modo non equivoco a commettere una rapina in un luogo che è rimasto non identificato, neppure in via ipotetica. La direzione teleologica della volontà dell'agente non risulta assolutamente ricostruibile alla luce degli elementi prima ricordati (cfr. Cass. n. 7702/2007). Si impone, invece, una nuova valutazione delle esigenze cautelari per quanto riguarda il residuo reato di ricettazione. Si deve quindi annullare l'ordinanza impugnata limitatamente al delitto di tentata rapina e con rinvio, limitatamente alla esigenze cautelari in ordine al delitto di ricettazione disponendo trasmettersi gli atti al Tribunale di Catania per nuovo esame sul punto. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p.. (Torna su ) P.Q.M. P.Q.M. Annulli, l'ordinanza impugnata limitatamente al delitto di tentata rapina e con rinvio, limitatamente alla esigenze cautelari in ordine al delitto di ricettazione, disponendo trasmettersi gli atti al Tribunale di Catania per nuovo esame sul punto. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 marzo 2010. Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010 (Torna su ) Correlazioni Legislazione correlata: Codice Penale art. 56 Codice Penale art. 628 | |
Da: titta | 16/12/2010 12:09:46 |
l' atto di civile è una comparsa di costituzione e risposta avverso procedimento cautelare ex art. 700 sent è quella del trib di biella del 2006 art. 2473 bis il giudice non poteva essere adito causa di esclusione DEVE ES CONTENUTA NELL ATTO COSTITUTIVO | |
Da: chicca**** | 16/12/2010 12:10:57 |
PENALE RIFERIMENTI NORMATIVI CP Art. 56 CP Art. 628 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente Dott. GENTILE Domenico - Consigliere Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere Dott. MANNA Antonio - Consigliere ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: Avv.to Antoci Giorgio nell'interesse di D.G.M. nato a (OMISSIS); avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania in data 12.10.2009; Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dott. Bronzini Giuseppe. Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Enrico Delehaye il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. osserva: Svolgimento del processo Con ordinanza del 28.9.2009 il GIP di Catania applicava nei confronti di P.G. e di G.M. la misura cautelare della custodia in carcere ritenendo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza circa i reati di tentata rapina e ricettazione. Alle ore 7,35 i due indagati venivano notati dai C. C. di Castel di Iudica stazionare nelle vicinanze di un motorino infangato lungo la via (OMISSIS) sulla quale insistono un gioielleria, una filiale del Banco di Sicilia e l'Ufficio delle Poste. I due giovani indossavano un berretto di lana senza visiera e l'altro un berretto con visiera. I due fornivano vaghe informazioni sulle ragioni della loro presenza in loco, il motorino risultava rubato e addosso al P. veniva trovata una pistola scacciacani priva di tappo rosso e due sacchetti di plastica per la spesa. Il Tribunale rigettava l'istanza di riesame ritenendo tali elementi costituissero gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di tentata rapina nei confronti di uno dei possibili obiettivi posti sulla via (OMISSIS) e in ordine al reato di ricettazione, posto che i due avevano una pistola scacciacani, berretti per mascherarsi il viso, due sacchetti ove riporre la refurtiva ed un motorino rubato per scappare e non avevano dato credibili spiegazioni per trovarsi sul luogo. Ricorre l'imputato che con il primo motivo allega che la misura cautelare era stata dal PM richiesta solo per la tentata rapina, ma non per il reato di ricettazione. Allega altresì che gli elementi indicati nell'ordinanza non potevano costituire gravi indizi di colpevolezza per il reato per cui si indagava. Con il terzo motivo si deduce che, vista l'ora del controllo, le ore 7,30 gli eventuali atti preparatori non erano ancora passati alla fase esecutiva. Si poteva trattare, al più, di atti meramente preparatori dalla direzione equivoca e comunque privi del requisito dell'idoneità. Motivi della decisione Il primo motivo non può essere accolto; il Tribunale ha già spiegato come la richiesta del PM, pur parlando di "reato" contenga espliciti riferimenti ad entrambi i reati sicchè si deve considerare un mero refuso tale omissione, stante il tenore complessivo della richiesta. La richiesta del PM peraltro non è stata neppure prodotta. Fondati sono invece gli altri due motivi che vanno trattati congiuntamente: gli elementi indicati nell'ordinanza non possono, nel loro complesso, costituire gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di tentata rapina perchè sussiste una totale indeterminatezza circa l'obiettivo della supposta rapina. Quel che emerge è solo che nella strada ove i due indagati furono sorpresi esistevano in via totalmente astratta tre "obiettivi", ma non vi sono elementi di sorta per stabilire ove i due avessero intenzione di recarsi. L'ora in cui i due furono fermati, le 7,30 (ben prima che uno qualsiasi dei tre locali aprisse), aggiunge ulteriore indeterminatezza al quadro indiziario non potendo nessuno degli elementi raccolti considerarsi allo stato come diretto in modo non equivoco a commettere una rapina in un luogo che è rimasto non identificato, neppure in via ipotetica. La direzione teleologica della volontà dell'agente non risulta assolutamente ricostruibile alla luce degli elementi prima ricordati (cfr. Cass. n. 7702/2007). Si impone, invece, una nuova valutazione delle esigenze cautelari per quanto riguarda il residuo reato di ricettazione. Si deve quindi annullare l'ordinanza impugnata limitatamente al delitto di tentata rapina e con rinvio, limitatamente alla esigenze cautelari in ordine al delitto di ricettazione disponendo trasmettersi gli atti al Tribunale di Catania per nuovo esame sul punto. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p.. | |
Da: pakozzo | 16/12/2010 12:11:04 |
no no non litighiamo!non ne avrei ripeto la competenza per farlo ripeto io voglio solo aiutare ma se ale lo ritiene un disturbo mi tiro indietro abbiamo bisogno di lei o lui, è bravissimo/a quindi affidatevi a lei! | |
Da: raffaella | 16/12/2010 12:11:53 |
Sul tema si veda: - Rapina tentata: distinzione tra tentativo compiuto e tentativo non compiuto Cassazione, Sez. II, 25 ottobre 2010, n. 37843 - Tentata rapina: necessaria la dimostrazione della direzione teleologico della volontà dell'agente Cassazione penale, sez. II, 4 marzo 2010, n. 18196 | |
Da: raf | 16/12/2010 12:11:56 |
qualcuno puo' drmi per favore l'atto di appello di penale?? sono in linea con mia moglie | |
Da: alby700 | 16/12/2010 12:12:13 |
l'atto da predisporre è sicuramente una comparsa di risposta con la quale si sosterrà che la società ben poteva, se previsto dallo statuto, escludere il socio senza bisogno di attivare un procedimento ex 700 cpc, poi sarebbe stato compito del socio opporsi a questa decisione della società. io nella domanda ex 700 cpc, tralaltro, non riscontro alcun periculum in mora. | |
Da: ale | 16/12/2010 12:12:18 |
pakozzo sono un lui... il problema è che ci sono certi stronzi che scrivono a nome mio! | |
Da: coccola27 | 16/12/2010 12:13:32 |
TENTATA RAPINA: NECESSARIA LA DIMOSTRAZIONE DELLA DIREZIONE TELEOLOGICO DELLA VOLONTÀ DELL'AGENTE Cassazione penale, sez. II, 4 marzo 2010, n. 18196 Quel che emerge è solo che nella strada ove i due indagati furono sorpresi esistevano in via totalmente astratta tre "obiettivi", ma non vi sono elementi di sorta per stabilire ove i due avessero intenzione di recarsi. L'ora in cui i due furono fermati, le 7,30 (ben prima che uno qualsiasi dei tre locali aprisse), aggiunge ulteriore indeterminatezza al quadro indiziario non potendo nessuno degli elementi raccolti considerarsi allo stato come diretto in modo non equivoco a commettere una rapina in un luogo che è rimasto non identificato, neppure in via ipotetica. La direzione teleologica della volontà dell'agente non risulta assolutamente ricostruibile alla luce degli elementi prima ricordati Cassazione penale, sez. II, 4 marzo 2010, n. 18196 (Pres. Sirena - Rel. Bronzini) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ordinanza del 28.9.2009 il GIP di Catania applicava nei confronti di P.G. e di G.M. la misura cautelare della custodia in carcere ritenendo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza circa i reati di tentata rapina e ricettazione. Alle ore 7,35 i due indagati venivano notati dai C. C. di Castel di Iudica stazionare nelle vicinanze di un motorino infangato lungo la via (OMISSIS) sulla quale insistono un gioielleria, una filiale del Banco di Sicilia e l'Ufficio delle Poste. I due giovani indossavano un berretto di lana senza visiera e l'altro un berretto con visiera. I due fornivano vaghe informazioni sulle ragioni della loro presenza in loco, il motorino risultava rubato e addosso al P. veniva trovata una pistola scacciacani priva di tappo rosso e due sacchetti di plastica per la spesa. Il Tribunale rigettava l'istanza di riesame ritenendo tali elementi costituissero gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di tentata rapina nei confronti di uno dei possibili obiettivi posti sulla via (OMISSIS) e in ordine al reato di ricettazione, posto che i due avevano una pistola scacciacani, berretti per mascherarsi il viso, due sacchetti ove riporre la refurtiva ed un motorino rubato per scappare e non avevano dato credibili spiegazioni per trovarsi sul luogo. Ricorre l'imputato che con il primo motivo allega che la misura cautelare era stata dal PM richiesta solo per la tentata rapina, ma non per il reato di ricettazione. Allega altresì che gli elementi indicati nell'ordinanza non potevano costituire gravi indizi di colpevolezza per il reato per cui si indagava. Con il terzo motivo si deduce che, vista l'ora del controllo, le ore 7,30 gli eventuali atti preparatori non erano ancora passati alla fase esecutiva. Si poteva trattare, al più, di atti meramente preparatori dalla direzione equivoca e comunque privi del requisito dell'idoneità. MOTIVI DELLA DECISIONE Il primo motivo non può essere accolto; il Tribunale ha già spiegato come la richiesta del PM, pur parlando di "reato" contenga espliciti riferimenti ad entrambi i reati sicchè si deve considerare un mero refuso tale omissione, stante il tenore complessivo della richiesta. La richiesta del PM peraltro non è stata neppure prodotta. Fondati sono invece gli altri due motivi che vanno trattati congiuntamente: gli elementi indicati nell'ordinanza non possono, nel loro complesso, costituire gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di tentata rapina perchè sussiste una totale indeterminatezza circa l'obiettivo della supposta rapina. Quel che emerge è solo che nella strada ove i due indagati furono sorpresi esistevano in via totalmente astratta tre "obiettivi", ma non vi sono elementi di sorta per stabilire ove i due avessero intenzione di recarsi. L'ora in cui i due furono fermati, le 7,30 (ben prima che uno qualsiasi dei tre locali aprisse), aggiunge ulteriore indeterminatezza al quadro indiziario non potendo nessuno degli elementi raccolti considerarsi allo stato come diretto in modo non equivoco a commettere una rapina in un luogo che è rimasto non identificato, neppure in via ipotetica. La direzione teleologica della volontà dell'agente non risulta assolutamente ricostruibile alla luce degli elementi prima ricordati (cfr. Cass. n. 7702/2007). Si impone, invece, una nuova valutazione delle esigenze cautelari per quanto riguarda il residuo reato di ricettazione. Si deve quindi annullare l'ordinanza impugnata limitatamente al delitto di tentata rapina e con rinvio, limitatamente alla esigenze cautelari in ordine al delitto di ricettazione disponendo trasmettersi gli atti al Tribunale di Catania per nuovo esame sul punto. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p.. P.Q.M. Annulli, l'ordinanza impugnata limitatamente al delitto di tentata rapina e con rinvio, limitatamente alla esigenze cautelari in ordine al delitto di ricettazione, disponendo trasmettersi gli atti al Tribunale di Catania per nuovo esame sul punto. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 marzo 2010. Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010 | |
Da: sassaroli | 16/12/2010 12:13:58 |
CONFERMO E LEGGETELA CON ATTENZIONE | |
Da: francy67 | 16/12/2010 12:14:06 |
ALE POSSIAMO CONTARE SU DI TE PER CIVILE OPPURE FAI ALTRO? | |
Da: robb | 16/12/2010 12:14:34 |
per civile chi mi sa dare una mano? | |
Da: cuc | 16/12/2010 12:14:43 |
Ragazzi per civile nessuna sentenza della Cassazione? | |
Da: ale | 16/12/2010 12:14:55 |
civile sto cercando sentenze recenti, che non trovo | |
Da: pluto 77 | 16/12/2010 12:15:10 |
Corte di Cassazione Sezione 2 penale Sentenza 13.05.2010, n. 18196 Massima -------------------------------------------------------------------------------- REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - TENTATIVO - Univocità degli atti - Mancata individuazione dell'obiettivo - Reato - Sussistenza - Esclusione - Fattispecie. -------------------------------------------------------------------------------- Non è configurabile il tentativo di rapina, per difetto di univocità degli atti, qualora non sia possibile determinare, nemmeno in via ipotetica, il luogo in cui questa avrebbe dovuto essere consumata. (Fattispecie in cui due soggetti, armati di una pistola scacciacani, sono stati sorpresi mentre stazionavano a bordo di un veicolo rubato in una via in cui erano presenti due esercizi commerciali in orario antecedente a quello dell'apertura dei medesimi). | |
Da: raf | 16/12/2010 12:15:11 |
atto di appello di penale per favore qualcuno mi puo' aiutare? | |
Da: GC.COM | 16/12/2010 12:16:14 |
PER GIONNY GRAZIE | |
Da: sarinaav | 16/12/2010 12:16:37 |
AIUTO PER CIVILE.GRAZIE | |
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