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ESAME SCRITTO 2010
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Da: francy67 16/12/2010 12:05:56
ALE ANCHE IO NON HO COMPETENZA STO CERCANDO DI FARE IL POSSIBILE TI PREGO NON ABBANDONARCI..... HO MANDATO UNA POSSIBILE STRADA PER IL CIVILE CHE NE DICI??è SBAGLIATA? TI PREGO AIUTACI CON CIVILE

Da: mikka16/12/2010 12:06:11
QUALCOSA DI PENALEEEEEEEEEE VI PREGO

Da: GC.COM16/12/2010 12:06:25
A CHIUNQUE ABBIA ACCESSO ALLE BANCHE DATI

PER PENALE
SERVE IL TESTO DELLA SENTENZA N 18196 DEL 4 MARZO 2010 CASSAZIONE PENALE SEZ II

URGENTE... E' QUELLA CHE SERVE AI RAGAZZI

Da: raffaella16/12/2010 12:06:33
ciao qualcuni sta lavorando sul penale

Da: Vincenzo22 16/12/2010 12:07:02
Ragazzi per PENALE dai Ale dai PAkozzo che mi dite? Aiuto!!!

Da: MATADOR CAVANI16/12/2010 12:07:40
la sentenza del tribunale di biella è sicuramente interessante e pertinente, ma non prende in considerazione il problema della ammissibilità della esclusione del socio proposta mediante una domanda cautelare. Nella fattispecie esaminata dal tribunale, infatti, l'esclusione era stata richiesta con citazione ordinaria...

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Da: ale16/12/2010 12:07:45
come ieri...
gente che scrive a nome io..

IO NON SCRIVO CON LE "K"....

Da: claudia..del sud16/12/2010 12:07:47
Autorità:  Cassazione penale  sez. II
Data udienza:  04 marzo 2010
Numero:  n. 18196

Classificazione
RAPINA In genere


Intestazione
                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                  
                       SEZIONE SECONDA PENALE                       
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                           
Dott. SIRENA     Pietro Antoni -  Presidente   -                    
Dott. GENTILE    Domenico      -  Consigliere  -                    
Dott. PRESTIPINO Antonio       -  Consigliere  -                    
Dott. BRONZINI   Giuseppe      -  Consigliere  -                    
Dott. MANNA      Antonio       -  Consigliere  -                    
ha pronunciato la seguente:                                         
                     sentenza                                       
sul ricorso proposto da:
Avv.to  Antoci Giorgio nell'interesse di             D.G.M. nato  a
(OMISSIS);
avverso  l'ordinanza del Tribunale del riesame  di  Catania  in  data
12.10.2009;
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dott. Bronzini
Giuseppe.
Letta  la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Enrico
Delehaye il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.
osserva:
                
(Torna su   ) Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 28.9.2009 il GIP di Catania applicava nei confronti di P.G. e di G.M. la misura cautelare della custodia in carcere ritenendo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza circa i reati di tentata rapina e ricettazione.
Alle ore 7,35 i due indagati venivano notati dai C. C. di Castel di Iudica stazionare nelle vicinanze di un motorino infangato lungo la via (OMISSIS) sulla quale insistono un gioielleria, una filiale del Banco di Sicilia e l'Ufficio delle Poste. I due giovani indossavano un berretto di lana senza visiera e l'altro un berretto con visiera.
I due fornivano vaghe informazioni sulle ragioni della loro presenza in loco, il motorino risultava rubato e addosso al P. veniva trovata una pistola scacciacani priva di tappo rosso e due sacchetti di plastica per la spesa.
Il Tribunale rigettava l'istanza di riesame ritenendo tali elementi costituissero gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di tentata rapina nei confronti di uno dei possibili obiettivi posti sulla via (OMISSIS) e in ordine al reato di ricettazione, posto che i due avevano una pistola scacciacani, berretti per mascherarsi il viso, due sacchetti ove riporre la refurtiva ed un motorino rubato per scappare e non avevano dato credibili spiegazioni per trovarsi sul luogo.
Ricorre l'imputato che con il primo motivo allega che la misura cautelare era stata dal PM richiesta solo per la tentata rapina, ma non per il reato di ricettazione.
Allega altresì che gli elementi indicati nell'ordinanza non potevano costituire gravi indizi di colpevolezza per il reato per cui si indagava.
Con il terzo motivo si deduce che, vista l'ora del controllo, le ore 7,30 gli eventuali atti preparatori non erano ancora passati alla fase esecutiva. Si poteva trattare, al più, di atti meramente preparatori dalla direzione equivoca e comunque privi del requisito dell'idoneità.
(Torna su   ) Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo non può essere accolto; il Tribunale ha già spiegato come la richiesta del PM, pur parlando di "reato" contenga espliciti riferimenti ad entrambi i reati sicchè si deve considerare un mero refuso tale omissione, stante il tenore complessivo della richiesta. La richiesta del PM peraltro non è stata neppure prodotta.
Fondati sono invece gli altri due motivi che vanno trattati congiuntamente: gli elementi indicati nell'ordinanza non possono, nel loro complesso, costituire gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di tentata rapina perchè sussiste una totale indeterminatezza circa l'obiettivo della supposta rapina. Quel che emerge è solo che nella strada ove i due indagati furono sorpresi esistevano in via totalmente astratta tre "obiettivi", ma non vi sono elementi di sorta per stabilire ove i due avessero intenzione di recarsi. L'ora in cui i due furono fermati, le 7,30 (ben prima che uno qualsiasi dei tre locali aprisse), aggiunge ulteriore indeterminatezza al quadro indiziario non potendo nessuno degli elementi raccolti considerarsi allo stato come diretto in modo non equivoco a commettere una rapina in un luogo che è rimasto non identificato, neppure in via ipotetica. La direzione teleologica della volontà dell'agente non risulta assolutamente ricostruibile alla luce degli elementi prima ricordati (cfr. Cass. n. 7702/2007).
Si impone, invece, una nuova valutazione delle esigenze cautelari per quanto riguarda il residuo reato di ricettazione.
Si deve quindi annullare l'ordinanza impugnata limitatamente al delitto di tentata rapina e con rinvio, limitatamente alla esigenze cautelari in ordine al delitto di ricettazione disponendo trasmettersi gli atti al Tribunale di Catania per nuovo esame sul punto. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p..
(Torna su   ) P.Q.M.
P.Q.M.
Annulli, l'ordinanza impugnata limitatamente al delitto di tentata rapina e con rinvio, limitatamente alla esigenze cautelari in ordine al delitto di ricettazione, disponendo trasmettersi gli atti al Tribunale di Catania per nuovo esame sul punto. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010
(Torna su   ) Correlazioni
Legislazione correlata:
Codice Penale art. 56
Codice Penale art. 628

Da: Emanu 16/12/2010 12:07:50
avete del materiale utile per penale?

Da: Freddy16/12/2010 12:07:53
ragazzi allora per l'atto di civile?

Da: psicomotoria16/12/2010 12:08:00
mi date riferimenti sentenze per civile?pleaseeeeeeee

Da: raffaella16/12/2010 12:08:23
Cassazione penale, sez. II, 4 marzo 2010, n. 18196



Quel che emerge è solo che nella strada ove i due indagati furono sorpresi esistevano in via totalmente astratta tre "obiettivi", ma non vi sono elementi di sorta per stabilire ove i due avessero intenzione di recarsi. L'ora in cui i due furono fermati, le 7,30 (ben prima che uno qualsiasi dei tre locali aprisse), aggiunge ulteriore indeterminatezza al quadro indiziario non potendo nessuno degli elementi raccolti considerarsi allo stato come diretto in modo non equivoco a commettere una rapina in un luogo che è rimasto non identificato, neppure in via ipotetica. La direzione teleologica della volontà dell'agente non risulta assolutamente ricostruibile alla luce degli elementi prima ricordati





Cassazione penale, sez. II, 4 marzo 2010, n. 18196

(Pres. Sirena - Rel. Bronzini)





SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ordinanza del 28.9.2009 il GIP di Catania applicava nei confronti di P.G. e di G.M. la misura cautelare della custodia in carcere ritenendo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza circa i reati di tentata rapina e ricettazione.

Alle ore 7,35 i due indagati venivano notati dai C. C. di Castel di Iudica stazionare nelle vicinanze di un motorino infangato lungo la via (OMISSIS) sulla quale insistono un gioielleria, una filiale del Banco di Sicilia e l'Ufficio delle Poste. I due giovani indossavano un berretto di lana senza visiera e l'altro un berretto con visiera.

I due fornivano vaghe informazioni sulle ragioni della loro presenza in loco, il motorino risultava rubato e addosso al P. veniva trovata una pistola scacciacani priva di tappo rosso e due sacchetti di plastica per la spesa.

Il Tribunale rigettava l'istanza di riesame ritenendo tali elementi costituissero gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di tentata rapina nei confronti di uno dei possibili obiettivi posti sulla via (OMISSIS) e in ordine al reato di ricettazione, posto che i due avevano una pistola scacciacani, berretti per mascherarsi il viso, due sacchetti ove riporre la refurtiva ed un motorino rubato per scappare e non avevano dato credibili spiegazioni per trovarsi sul luogo.

Ricorre l'imputato che con il primo motivo allega che la misura cautelare era stata dal PM richiesta solo per la tentata rapina, ma non per il reato di ricettazione.

Allega altresì che gli elementi indicati nell'ordinanza non potevano costituire gravi indizi di colpevolezza per il reato per cui si indagava.

Con il terzo motivo si deduce che, vista l'ora del controllo, le ore 7,30 gli eventuali atti preparatori non erano ancora passati alla fase esecutiva. Si poteva trattare, al più, di atti meramente preparatori dalla direzione equivoca e comunque privi del requisito dell'idoneità.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo non può essere accolto; il Tribunale ha già spiegato come la richiesta del PM, pur parlando di "reato" contenga espliciti riferimenti ad entrambi i reati sicchè si deve considerare un mero refuso tale omissione, stante il tenore complessivo della richiesta. La richiesta del PM peraltro non è stata neppure prodotta.

Fondati sono invece gli altri due motivi che vanno trattati congiuntamente: gli elementi indicati nell'ordinanza non possono, nel loro complesso, costituire gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di tentata rapina perchè sussiste una totale indeterminatezza circa l'obiettivo della supposta rapina. Quel che emerge è solo che nella strada ove i due indagati furono sorpresi esistevano in via totalmente astratta tre "obiettivi", ma non vi sono elementi di sorta per stabilire ove i due avessero intenzione di recarsi. L'ora in cui i due furono fermati, le 7,30 (ben prima che uno qualsiasi dei tre locali aprisse), aggiunge ulteriore indeterminatezza al quadro indiziario non potendo nessuno degli elementi raccolti considerarsi allo stato come diretto in modo non equivoco a commettere una rapina in un luogo che è rimasto non identificato, neppure in via ipotetica. La direzione teleologica della volontà dell'agente non risulta assolutamente ricostruibile alla luce degli elementi prima ricordati (cfr. Cass. n. 7702/2007).

Si impone, invece, una nuova valutazione delle esigenze cautelari per quanto riguarda il residuo reato di ricettazione.

Si deve quindi annullare l'ordinanza impugnata limitatamente al delitto di tentata rapina e con rinvio, limitatamente alla esigenze cautelari in ordine al delitto di ricettazione disponendo trasmettersi gli atti al Tribunale di Catania per nuovo esame sul punto. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p..



P.Q.M.



Annulli, l'ordinanza impugnata limitatamente al delitto di tentata rapina e con rinvio, limitatamente alla esigenze cautelari in ordine al delitto di ricettazione, disponendo trasmettersi gli atti al Tribunale di Catania per nuovo esame sul punto. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010




 
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Da: GIONNY16/12/2010 12:08:39
PER GC.COM
Autorità:  Cassazione penale  sez. II
Data udienza:  04 marzo 2010
Numero:  n. 18196

Classificazione
RAPINA In genere


Intestazione
                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                  
                       SEZIONE SECONDA PENALE                       
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                           
Dott. SIRENA     Pietro Antoni -  Presidente   -                    
Dott. GENTILE    Domenico      -  Consigliere  -                    
Dott. PRESTIPINO Antonio       -  Consigliere  -                    
Dott. BRONZINI   Giuseppe      -  Consigliere  -                    
Dott. MANNA      Antonio       -  Consigliere  -                    
ha pronunciato la seguente:                                         
                     sentenza                                       
sul ricorso proposto da:
Avv.to  Antoci Giorgio nell'interesse di             D.G.M. nato  a
(OMISSIS);
avverso  l'ordinanza del Tribunale del riesame  di  Catania  in  data
12.10.2009;
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dott. Bronzini
Giuseppe.
Letta  la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Enrico
Delehaye il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.
osserva:
                
(Torna su   ) Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 28.9.2009 il GIP di Catania applicava nei confronti di P.G.
e di G.M. la misura cautelare della custodia in carcere ritenendo la
sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza circa i reati di tentata rapina e
ricettazione.
Alle ore 7,35 i due indagati venivano notati dai C. C. di Castel di Iudica
stazionare nelle vicinanze di un motorino infangato lungo la via (OMISSIS)
sulla quale insistono un gioielleria, una filiale del Banco di Sicilia e
l'Ufficio delle Poste. I due giovani indossavano un berretto di lana senza
visiera e l'altro un berretto con visiera.
I due fornivano vaghe informazioni sulle ragioni della loro presenza in loco,
il motorino risultava rubato e addosso al P. veniva trovata una pistola
scacciacani priva di tappo rosso e due sacchetti di plastica per la spesa.
Il Tribunale rigettava l'istanza di riesame ritenendo tali elementi
costituissero gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di tentata rapina
nei confronti di uno dei possibili obiettivi posti sulla via (OMISSIS) e in
ordine al reato di ricettazione, posto che i due avevano una pistola
scacciacani, berretti per mascherarsi il viso, due sacchetti ove riporre la
refurtiva ed un motorino rubato per scappare e non avevano dato credibili
spiegazioni per trovarsi sul luogo.
Ricorre l'imputato che con il primo motivo allega che la misura cautelare era
stata dal PM richiesta solo per la tentata rapina, ma non per il reato di
ricettazione.
Allega altresì che gli elementi indicati nell'ordinanza non potevano
costituire gravi indizi di colpevolezza per il reato per cui si indagava.
Con il terzo motivo si deduce che, vista l'ora del controllo, le ore 7,30 gli
eventuali atti preparatori non erano ancora passati alla fase esecutiva. Si
poteva trattare, al più, di atti meramente preparatori dalla direzione equivoca
e comunque privi del requisito dell'idoneità.
(Torna su   ) Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo non può essere accolto; il Tribunale ha già spiegato come la
richiesta del PM, pur parlando di "reato" contenga espliciti riferimenti ad
entrambi i reati sicchè si deve considerare un mero refuso tale omissione,
stante il tenore complessivo della richiesta. La richiesta del PM peraltro non
è stata neppure prodotta.
Fondati sono invece gli altri due motivi che vanno trattati congiuntamente:
gli elementi indicati nell'ordinanza non possono, nel loro complesso,
costituire gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di tentata rapina
perchè sussiste una totale indeterminatezza circa l'obiettivo della supposta
rapina. Quel che emerge è solo che nella strada ove i due indagati furono
sorpresi esistevano in via totalmente astratta tre "obiettivi", ma non vi sono
elementi di sorta per stabilire ove i due avessero intenzione di recarsi. L'ora
in cui i due furono fermati, le 7,30 (ben prima che uno qualsiasi dei tre
locali aprisse), aggiunge ulteriore indeterminatezza al quadro indiziario non
potendo nessuno degli elementi raccolti considerarsi allo stato come diretto in
modo non equivoco a commettere una rapina in un luogo che è rimasto non
identificato, neppure in via ipotetica. La direzione teleologica della volontà
dell'agente non risulta assolutamente ricostruibile alla luce degli elementi
prima ricordati (cfr. Cass. n. 7702/2007).
Si impone, invece, una nuova valutazione delle esigenze cautelari per quanto
riguarda il residuo reato di ricettazione.
Si deve quindi annullare l'ordinanza impugnata limitatamente al delitto di
tentata rapina e con rinvio, limitatamente alla esigenze cautelari in ordine al
delitto di ricettazione disponendo trasmettersi gli atti al Tribunale di
Catania per nuovo esame sul punto. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att.
c.p.p..
(Torna su   ) P.Q.M.
P.Q.M.
Annulli, l'ordinanza impugnata limitatamente al delitto di tentata rapina e
con rinvio, limitatamente alla esigenze cautelari in ordine al delitto di
ricettazione, disponendo trasmettersi gli atti al Tribunale di Catania per
nuovo esame sul punto. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010
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Legislazione correlata:
Codice Penale art. 56
Codice Penale art. 628

Da: titta16/12/2010 12:09:46
l' atto di civile è una comparsa di costituzione e risposta avverso procedimento cautelare ex art. 700
sent è quella del trib di biella del 2006
art. 2473 bis
il giudice non poteva essere adito
causa di esclusione DEVE ES CONTENUTA NELL ATTO COSTITUTIVO

Da: chicca****16/12/2010 12:10:57
PENALE

RIFERIMENTI NORMATIVI
CP Art. 56
CP Art. 628
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere
Dott. MANNA Antonio - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Avv.to Antoci Giorgio nell'interesse di D.G.M. nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania in data 12.10.2009;
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dott. Bronzini Giuseppe.
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Enrico Delehaye il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.
osserva:

Svolgimento del processo
Con ordinanza del 28.9.2009 il GIP di Catania applicava nei confronti di P.G. e di G.M. la misura cautelare della custodia in carcere ritenendo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza circa i reati di tentata rapina e ricettazione.
Alle ore 7,35 i due indagati venivano notati dai C. C. di Castel di Iudica stazionare nelle vicinanze di un motorino infangato lungo la via (OMISSIS) sulla quale insistono un gioielleria, una filiale del Banco di Sicilia e l'Ufficio delle Poste. I due giovani indossavano un berretto di lana senza visiera e l'altro un berretto con visiera.
I due fornivano vaghe informazioni sulle ragioni della loro presenza in loco, il motorino risultava rubato e addosso al P. veniva trovata una pistola scacciacani priva di tappo rosso e due sacchetti di plastica per la spesa.
Il Tribunale rigettava l'istanza di riesame ritenendo tali elementi costituissero gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di tentata rapina nei confronti di uno dei possibili obiettivi posti sulla via (OMISSIS) e in ordine al reato di ricettazione, posto che i due avevano una pistola scacciacani, berretti per mascherarsi il viso, due sacchetti ove riporre la refurtiva ed un motorino rubato per scappare e non avevano dato credibili spiegazioni per trovarsi sul luogo.
Ricorre l'imputato che con il primo motivo allega che la misura cautelare era stata dal PM richiesta solo per la tentata rapina, ma non per il reato di ricettazione.
Allega altresì che gli elementi indicati nell'ordinanza non potevano costituire gravi indizi di colpevolezza per il reato per cui si indagava.
Con il terzo motivo si deduce che, vista l'ora del controllo, le ore 7,30 gli eventuali atti preparatori non erano ancora passati alla fase esecutiva. Si poteva trattare, al più, di atti meramente preparatori dalla direzione equivoca e comunque privi del requisito dell'idoneità.

Motivi della decisione
Il primo motivo non può essere accolto; il Tribunale ha già spiegato come la richiesta del PM, pur parlando di "reato" contenga espliciti riferimenti ad entrambi i reati sicchè si deve considerare un mero refuso tale omissione, stante il tenore complessivo della richiesta. La richiesta del PM peraltro non è stata neppure prodotta.
Fondati sono invece gli altri due motivi che vanno trattati congiuntamente: gli elementi indicati nell'ordinanza non possono, nel loro complesso, costituire gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di tentata rapina perchè sussiste una totale indeterminatezza circa l'obiettivo della supposta rapina. Quel che emerge è solo che nella strada ove i due indagati furono sorpresi esistevano in via totalmente astratta tre "obiettivi", ma non vi sono elementi di sorta per stabilire ove i due avessero intenzione di recarsi. L'ora in cui i due furono fermati, le 7,30 (ben prima che uno qualsiasi dei tre locali aprisse), aggiunge ulteriore indeterminatezza al quadro indiziario non potendo nessuno degli elementi raccolti considerarsi allo stato come diretto in modo non equivoco a commettere una rapina in un luogo che è rimasto non identificato, neppure in via ipotetica. La direzione teleologica della volontà dell'agente non risulta assolutamente ricostruibile alla luce degli elementi prima ricordati (cfr. Cass. n. 7702/2007).
Si impone, invece, una nuova valutazione delle esigenze cautelari per quanto riguarda il residuo reato di ricettazione.
Si deve quindi annullare l'ordinanza impugnata limitatamente al delitto di tentata rapina e con rinvio, limitatamente alla esigenze cautelari in ordine al delitto di ricettazione disponendo trasmettersi gli atti al Tribunale di Catania per nuovo esame sul punto. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p..

Da: pakozzo 16/12/2010 12:11:04
no no non litighiamo!non ne avrei ripeto la competenza per farlo ripeto io voglio solo aiutare ma se ale lo ritiene un disturbo mi tiro indietro abbiamo bisogno di lei o lui, è bravissimo/a quindi affidatevi a lei!

Da: raffaella16/12/2010 12:11:53
Sul tema si veda:

-          Rapina tentata: distinzione tra tentativo compiuto e tentativo non compiuto Cassazione, Sez. II, 25 ottobre 2010, n. 37843

-          Tentata rapina: necessaria la dimostrazione della direzione teleologico della volontà dell'agente Cassazione penale, sez. II, 4 marzo 2010, n. 18196





Da: raf16/12/2010 12:11:56
qualcuno puo' drmi per favore l'atto di appello di penale??
sono in linea con mia moglie

Da: alby700 16/12/2010 12:12:13
l'atto da predisporre è sicuramente una comparsa di risposta con la quale si sosterrà che la società ben poteva, se previsto dallo statuto, escludere il socio senza bisogno di attivare un procedimento ex 700 cpc, poi sarebbe stato compito del socio opporsi a questa decisione della società.
io nella domanda ex 700 cpc, tralaltro, non riscontro alcun periculum in mora.

Da: ale16/12/2010 12:12:18
pakozzo sono un lui...
il problema è che ci sono certi stronzi che scrivono a nome mio!

Da: coccola2716/12/2010 12:13:32
TENTATA RAPINA: NECESSARIA LA DIMOSTRAZIONE DELLA DIREZIONE TELEOLOGICO DELLA VOLONTÀ DELL'AGENTE

Cassazione penale, sez. II, 4 marzo 2010, n. 18196



Quel che emerge è solo che nella strada ove i due indagati furono sorpresi esistevano in via totalmente astratta tre "obiettivi", ma non vi sono elementi di sorta per stabilire ove i due avessero intenzione di recarsi. L'ora in cui i due furono fermati, le 7,30 (ben prima che uno qualsiasi dei tre locali aprisse), aggiunge ulteriore indeterminatezza al quadro indiziario non potendo nessuno degli elementi raccolti considerarsi allo stato come diretto in modo non equivoco a commettere una rapina in un luogo che è rimasto non identificato, neppure in via ipotetica. La direzione teleologica della volontà dell'agente non risulta assolutamente ricostruibile alla luce degli elementi prima ricordati





Cassazione penale, sez. II, 4 marzo 2010, n. 18196

(Pres. Sirena - Rel. Bronzini)





SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ordinanza del 28.9.2009 il GIP di Catania applicava nei confronti di P.G. e di G.M. la misura cautelare della custodia in carcere ritenendo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza circa i reati di tentata rapina e ricettazione.

Alle ore 7,35 i due indagati venivano notati dai C. C. di Castel di Iudica stazionare nelle vicinanze di un motorino infangato lungo la via (OMISSIS) sulla quale insistono un gioielleria, una filiale del Banco di Sicilia e l'Ufficio delle Poste. I due giovani indossavano un berretto di lana senza visiera e l'altro un berretto con visiera.

I due fornivano vaghe informazioni sulle ragioni della loro presenza in loco, il motorino risultava rubato e addosso al P. veniva trovata una pistola scacciacani priva di tappo rosso e due sacchetti di plastica per la spesa.

Il Tribunale rigettava l'istanza di riesame ritenendo tali elementi costituissero gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di tentata rapina nei confronti di uno dei possibili obiettivi posti sulla via (OMISSIS) e in ordine al reato di ricettazione, posto che i due avevano una pistola scacciacani, berretti per mascherarsi il viso, due sacchetti ove riporre la refurtiva ed un motorino rubato per scappare e non avevano dato credibili spiegazioni per trovarsi sul luogo.

Ricorre l'imputato che con il primo motivo allega che la misura cautelare era stata dal PM richiesta solo per la tentata rapina, ma non per il reato di ricettazione.

Allega altresì che gli elementi indicati nell'ordinanza non potevano costituire gravi indizi di colpevolezza per il reato per cui si indagava.

Con il terzo motivo si deduce che, vista l'ora del controllo, le ore 7,30 gli eventuali atti preparatori non erano ancora passati alla fase esecutiva. Si poteva trattare, al più, di atti meramente preparatori dalla direzione equivoca e comunque privi del requisito dell'idoneità.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo non può essere accolto; il Tribunale ha già spiegato come la richiesta del PM, pur parlando di "reato" contenga espliciti riferimenti ad entrambi i reati sicchè si deve considerare un mero refuso tale omissione, stante il tenore complessivo della richiesta. La richiesta del PM peraltro non è stata neppure prodotta.

Fondati sono invece gli altri due motivi che vanno trattati congiuntamente: gli elementi indicati nell'ordinanza non possono, nel loro complesso, costituire gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di tentata rapina perchè sussiste una totale indeterminatezza circa l'obiettivo della supposta rapina. Quel che emerge è solo che nella strada ove i due indagati furono sorpresi esistevano in via totalmente astratta tre "obiettivi", ma non vi sono elementi di sorta per stabilire ove i due avessero intenzione di recarsi. L'ora in cui i due furono fermati, le 7,30 (ben prima che uno qualsiasi dei tre locali aprisse), aggiunge ulteriore indeterminatezza al quadro indiziario non potendo nessuno degli elementi raccolti considerarsi allo stato come diretto in modo non equivoco a commettere una rapina in un luogo che è rimasto non identificato, neppure in via ipotetica. La direzione teleologica della volontà dell'agente non risulta assolutamente ricostruibile alla luce degli elementi prima ricordati (cfr. Cass. n. 7702/2007).

Si impone, invece, una nuova valutazione delle esigenze cautelari per quanto riguarda il residuo reato di ricettazione.

Si deve quindi annullare l'ordinanza impugnata limitatamente al delitto di tentata rapina e con rinvio, limitatamente alla esigenze cautelari in ordine al delitto di ricettazione disponendo trasmettersi gli atti al Tribunale di Catania per nuovo esame sul punto. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p..



P.Q.M.



Annulli, l'ordinanza impugnata limitatamente al delitto di tentata rapina e con rinvio, limitatamente alla esigenze cautelari in ordine al delitto di ricettazione, disponendo trasmettersi gli atti al Tribunale di Catania per nuovo esame sul punto. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010

Da: sassaroli16/12/2010 12:13:58
CONFERMO E LEGGETELA CON ATTENZIONE

Da: francy67 16/12/2010 12:14:06
ALE POSSIAMO CONTARE SU DI TE PER CIVILE OPPURE FAI ALTRO?

Da: robb16/12/2010 12:14:34
per civile chi mi sa dare una mano?

Da: cuc16/12/2010 12:14:43
Ragazzi per civile nessuna sentenza della Cassazione?

Da: ale16/12/2010 12:14:55
civile
sto cercando sentenze recenti, che non trovo

Da: pluto 7716/12/2010 12:15:10
Corte di Cassazione Sezione 2 penale
Sentenza 13.05.2010, n. 18196



Massima

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REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - TENTATIVO - Univocità degli atti - Mancata individuazione dell'obiettivo - Reato - Sussistenza - Esclusione - Fattispecie.

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Non è configurabile il tentativo di rapina, per difetto di univocità degli atti, qualora non sia possibile determinare, nemmeno in via ipotetica, il luogo in cui questa avrebbe dovuto essere consumata. (Fattispecie in cui due soggetti, armati di una pistola scacciacani, sono stati sorpresi mentre stazionavano a bordo di un veicolo rubato in una via in cui erano presenti due esercizi commerciali in orario antecedente a quello dell'apertura dei medesimi).



Da: raf16/12/2010 12:15:11
atto di appello di penale per favore qualcuno mi puo' aiutare?

Da: GC.COM16/12/2010 12:16:14
PER GIONNY
GRAZIE

Da: sarinaav16/12/2010 12:16:37
AIUTO PER CIVILE.GRAZIE

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