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ESAME SCRITTO 2010
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Da: Alelu | 16/12/2010 11:45:28 |
Qualcuno può aiutarmi per Penale??? | |
Da: abruzzese doc | 16/12/2010 11:45:41 |
Io mi sto concentrando su 2 punti: 1) stabilire se Caio è tenuto al pagamento della sanzione pecuniaria; 2) valutare se i comproprietari possono impugnare il silenzio assenso formatosi sulla richiesta di concessione in sanatoria. Dovendo noi difendere Caio dobbiamo trovare sentenze favorevoli... | |
Da: pepia | 16/12/2010 11:45:51 |
dicono che l'atto di penale sia sull' ED SIMONE quella piccola tascabile pag.339. chi puo' controllare? | |
Da: Avv. Vale | 16/12/2010 11:46:37 |
Aiuto su amministrativo... | |
Da: SORELLA | 16/12/2010 11:46:39 |
ASPETTO NOTIZIE PER IL CIVILE X AIUTARE MIO FRATELLO | |
Da: Stella65 | 16/12/2010 11:46:39 |
sentenze per civile????????????????????? | |
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Da: Vins | 16/12/2010 11:46:41 |
Pakozzo oggi non ti sento in forma dai ........pakozzo ! pakozzo! | |
Da: rascis | 16/12/2010 11:46:49 |
non c'entra pag 339 | |
Da: zia | 16/12/2010 11:47:36 |
a na consegnano alle 17.30 | |
Da: LUPO IN BOCCA | 16/12/2010 11:48:05 |
ma Ale e Pakozzo fanno civile o penale? | |
Da: alby700 | 16/12/2010 11:48:17 |
ragà, non so se la strada può essere questa, ma ho trovato questa massima. Se qualcuno ha trovato Cassazione, ci faccia sapere Trib. Biella, 07/07/2006 SOCIETA' Socio (scioglimento del rapporto sociale limitatamente al) L'art. 2473-bis c.c. consente di stabilire nell'atto costitutivo delle s.r.l. specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio, ma non consente di adire il giudice per ottenere una pronuncia che escluda il socio dalla società. In assenza di una previsione legislativa, deve infatti escludersi un potere così penetrante dell'autorità giurisdizionale all'interno della compagine sociale. Trib. Biella, 07/07/2006 presa da un'altro forum | |
Da: alvi | 16/12/2010 11:48:44 |
Mi serve l'amministrativo di sa. Qualcuno si faccia sentire | |
Da: salamina | 16/12/2010 11:49:09 |
per l'atto di civile lasciate perdere ...non entrate nel merito! Si chiede solo se è ammissibile la domanda cautelare proposta. In pratica il 700 non si poteva fare Lavorate su questo | |
Da: caterina | 16/12/2010 11:49:38 |
c'entra il simone o non c'entra? pakozzo non ti vedo.... | |
Da: arcuri | 16/12/2010 11:49:40 |
a che ora devono consegnare a salerno qualcuno sa | |
Da: alexandrox | 16/12/2010 11:50:12 |
CHI POSTA IL SIMONE 2010 DICONO VADA BENE X LA TRACCA PENALE | |
Da: nika77 | 16/12/2010 11:50:18 |
pepia....i l'atto di penale sta a pag 339 appello rapina | |
Da: sarinaav | 16/12/2010 11:50:20 |
secondo voi puo' aitare chi sta lavorando sull'atto civile? | |
Da: cara | 16/12/2010 11:51:40 |
PENALE CHI LO SA FARE IO DEVO AIUTARE MIA SORELLA MA SONO LAUREATA IN ECONOMIA QUINDI NN CAPISCO UN CAZZO...AIUTOOOO | |
Da: pakozzo | 16/12/2010 11:52:05 |
ma ragazzi io sto sempre di là come al solito!solo solo! | |
Da: valden | 16/12/2010 11:52:06 |
Rgazzi, ma di Bari nessuna novità?? Hanno dettato le tracce?? A che ora consegnano?? | |
Da: MATADOR CAVANI | 16/12/2010 11:52:20 |
Secondo me, nella comparsa di civile, occorre spiegare anche domanda riconvenzionale per ottebere l'accesso ai documenti | |
Da: SORELLA | 16/12/2010 11:53:24 |
RAGAZZI NN SO SE PUò ESSERE UTILE L'esclusione per giusta causa del socio dalla società a responsabilità limitata di Franco Spezia Sommario: 1. Premessa. 2. Casi di esclusione. Giusta causa. 3. Procedimento di esclusione. 4. Rimborso della quota. 1. Premessa La riforma del diritto societario, introdotta con il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 prevede numerose e rilevanti novità riguardo la società a responsabilità limitata, tra le quali la possibilità di esclusione del socio nelle ipotesi specifiche di giusta causa indicate dall'atto costitutivo (art. 2473 bis c.c.). La legislazione precedente alla riforma prevedeva solo un caso particolare di esclusione, che conseguiva al mancato conferimento da parte del socio, ipotesi che è rimasta nell'ordinamento con alcune modifiche ed è ora regolata dall'art. 2466 c.c. . L'istituto dell'esclusione del socio, tipico delle società personali, viene dunque esteso alla s.r.l., in considerazione di una più marcata caratterizzazione personalistica della stessa. (1) Nella nuova s.r.l. è posta in rilievo la posizione personale del socio ed il carattere contrattuale dei rapporti fra i soci, sia nel momento della costituzione della società, sia nella fase successiva della vita sociale. Nella stessa logica di valorizzazione della figura del socio, la riforma ha parimenti esteso l'applicabilità dell'istituto del recesso, ammettendolo anche nelle ipotesi indicate dall'atto costitutivo (art. 2473 c.c.). (2) 2. Casi di esclusione. Giusta causa. I casi di esclusione indicati nell'atto costitutivo devono essere "specifici" e avvenire per "giusta causa". Deve trattarsi di situazioni che non consentono la prosecuzione della partecipazione del socio alla società, quali gravi violazioni dei doveri sociali o della sopravvenuta impossibilità di conseguire gli stessi. Così potrà essere escluso il socio che distragga fondi della società per finalità personali, il socio che subisce condanne penali di un certo tipo o di una certa gravità, il socio fallito, il socio dichiarato interdetto o inabilitato. Potrà essere parimenti escluso il socio d'opera che non sia più in grado di prestare l'attività lavorativa, o colui che ha conferito un bene in godimento in caso di perimento della cosa. La giusta causa di esclusione non va comunque valutata in modo generico, ma deve rapportarsi alla singola organizzazione sociale ed alle sue esigenze. Non è più la legge in astratto, ma è l'autonomia privata a prevedere, per ogni singola società,ed in ragione delle sue necessità, quali devono essere i motivi che giustificano l'espulsione del socio. In tal modo la disciplina della s.r.l. assume un grado di flessibilità maggiore rispetto alla regolamentazione prevista per le società personali. L'espressione "giusta causa" infatti ha un connotato diverso e più ampio rispetto alle "gravi inadempienze" cui fa riferimento l'art. 2286 c.c. riguardo le società di persone, considerando che l'inadempimento rientra nella fattispecie di giusta causa, ma diversamente la giusta causa non si esaurisce nell'inadempimento. (3) Nella società a responsabilità limitata diventa quindi possibile l'estromissione forzata del socio per cause diverse 2 dall'inadempimento, a condizione che l'evento che la giustifica, sia "specificamente" individuato nell'atto costitutivo. L'esclusione diventa il frutto di una scelta negoziale più o meno ampia , dettata dalla necessità di preservare determinati connotati professionali, familiari o comunque soggettivi dei soci di una compagine sociale ristretta. (4) La "giusta causa" specificata "a priori" si rapporta alle esigenze dei soci che la stabiliscono, e non è generalizzabile ad altre realtà. Quindi un fatto che è qualificato come giusta causa di esclusione in una società, può essere del tutto irrilevante in un'altra. Così ad esempio il sopraggiunto limite di età potrà integrare una ipotesi di esclusione in una società dove è importante l'apporto lavorativo del socio, essere invece irrilevante quando il conferimento ha un carattere meramente finanziario. Potrà essere indicato come caso di esclusione il mancato rinnovo da parte del socio di una fideiussione bancaria, quando il finanziamento è considerato essenziale per lo svolgimento dell'attività economica (5). L'impossibiltà o la mancata attuazione della prestazione fanno venir meno l'interesse alla presenza del socio nella compagine sociale. Il concetto di "giusta causa" di esclusione non è quindi circoscrivibile alle sole ipotesi di lesione dell' affectio societatis, ma può riguardare anche valutazioni di convenienza e di opportunità. (6) Individuate dall'atto costitutivo le cause di esclusione, si preclude il sindacato giudiziale sulla gravità dell'addebito, diversamente da quanto si verifica in tema di società di persone. Il giudice dovrà limitarsi a verificare l'esistenza effettiva della causa di esclusione posta a fondamento della decisione adottata, non potendo sindacare sull'opportunità del provvedimento, vertendosi in tema di poteri riservati agli organi sociali. 3. Procedimento di esclusione Il citato art. 2473 bis tace in merito alla procedura di esclusione. Nulla dice riguardo a chi debba prendere la decisine e con quali modalità, né in merito agli strumenti di tutela del socio escluso. La lacuna andrà colmata dall'atto costitutivo, attraverso una attenta e dettagliata disciplina, necessaria per evitare incertezze interpretative e per limitare il contenzioso. La decisione di estromissione del socio potrebbe essere demandata agli altri soci, i quali meglio di altri sono in grado di soppesare il costo-opportunità dell'operazione in relazione all'onere del rimborso della quota. La deliberazione stessa potrebbe essere adottata dall'assemblea (7), oppure derivare da una consultazione scritta o venire attuata attraverso il procedimento fissato dall'art. 2287 c.c. per le società di persone che prevede una decisione dei soci a maggioranza numerica, non conteggiandosi nel numero il socio da escludere. La decisione potrebbe essere rimessa al consiglio di amministrazione, prevista pure dall'art. 2533 in tema di società cooperative. (8) Questa ultima ipotesi contrasta comunque con le competenze proprie degli amministratori riguardanti la gestione dell'attività economica. Per meglio garantire il socio interessato al provvedimento da possibili abusi da parte degli soci, la decisione di espulsione potrebbe venire adottata da un organo "neutrale" quale il collegio dei probiviri o eventualmente il collegio sindacale. Tale scelta statutaria potrà giustificarsi soprattutto in caso di compagine formata da due soli soci. Per meglio conciliare gli interessi dei soci e l'esigenza di tutela del socio da estromettere, non si può escludere il concorso di più decisioni, ad esempio una deliberazione adottata dalla maggioranza dei soci con la ratifica successiva del collegio dei probiviri.3 L'esclusione va debitamente motivata ed è opportuno che la stessa sia efficace decorso un dato lasso di tempo indicato nell'atto costitutivo. 4. Rimborso della quota Per quanto concerne il rimborso della quota del socio escluso, l'art .2473 bis richiama le norme riguardanti il socio recedente (art. 2473, comma 4). Il socio estromesso ha diritto al rimborso della quota in proporzione al patrimonio sociale, avuto riguardo al valore di mercato di quest'ultimo. Non si fa più riferimento al valore patrimoniale della società attestato dall'ultimo bilancio approvato, bensì del valore effettivo, inclusivo dell'avviamento. Nulla osta, comunque, che l'atto costitutivo indichi precisi criteri estimativi per il computo del valore da corrispondere.(9) In caso di disaccordo sull'ammontare da liquidare, la determinazione dello stesso è compiuta tramite la relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale. La liquidazione della quota potrà avvenire attraverso diverse modalità, quale l'acquisto della stessa da parte degli altri soci (10), i quali potranno far valere un diritto di opzione in ragione della loro partecipazione, oppure l'acquisto da parte di un terzo, individuato dai soci medesimi. Si potrà infine anche far ricorso alle riserve disponibili, accrescendo proporzionalmente in tal modo la quota dei soci rimasti. Viene esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione effettuata tramite la riduzione del capitale sociale, consentita invece in caso di recesso. Il legislatore si è preoccupato di evitare effetti destabilizzanti sull'equilibrio economico aziendale, tutelando l'integrità del capitale sociale, unica garanzia per i creditori. Conseguentemente, se alla liquidazione non si può provvedere altrimenti, la società deve sciogliersi. (11) In mancanza di una diversa indicazione statutaria, il rimborso va eseguito entro sei mesi decorrenti dal giorno della comunicazione al socio della decisione di esclusione. | |
Da: princi | 16/12/2010 11:53:53 |
qlcn mi puo aiutare sulla sentenza 458 sl 2008 della cassazione | |
Da: luciddream | 16/12/2010 11:54:43 |
per Ale: Il socio può avere/avvalere diritti sociali anche se escluso per giusta causa? Perdona l'ignoranza sto aiutando mio marito a napoli, ti ringrazio | |
Da: Avv. Mario | 16/12/2010 11:54:47 |
Forse nella domanda riconenzionale, oltre ad ottenere l'accesso ai documenti, si dovrebbe chiedere, in caso di esclusione, anche la liquidazione della propria quota... ...comunque concordo con la massima del Tribunale di Biella, l'art. 700 è nammissibile | |
Da: salerno | 16/12/2010 11:55:20 |
qlcs di sicuro su amministrativo | |
Da: Santo | 16/12/2010 11:55:22 |
Dove sei pakozzo? | |
Da: Orlando... | 16/12/2010 11:55:41 |
Rossella?? | |
Da: jen | 16/12/2010 11:56:32 |
ehi firenze c' è nessuno? | |
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