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ESAME SCRITTO 2010
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Da: casino | 16/12/2010 11:16:46 |
quali articoli si possono richiamare per l'atto di penale??? | |
Da: jolly | 16/12/2010 11:16:46 |
Ultimissimi Simone 2010 a pag 339 c è l atto di penale qualcuno ha modo di procurarlo e postarlo? ATTENZIONE | |
Da: x segretaria. | 16/12/2010 11:17:12 |
ma nn è che è un modo per dirti che hai un figlio naturale non riconosciuto... e saranno violati anche i tuoi diritti di erede legittimaria??? su! una bella azione di riduzione e passa tutto =P auguri. però adesso non rompere più.... tu e questa povera MEVIA. | |
Da: xxx per Avv. MOLISE | 16/12/2010 11:17:28 |
ciao penso di conoscerti... vi è solo un Avv. amministrativista altruista.. non puoi essere che tu! Saluti... xxx | |
Da: *85 | 16/12/2010 11:18:41 |
xxx l amministativo è confermato? | |
Da: amministrativo | 16/12/2010 11:19:20 |
spero sia utile: leggi sul condono: L 47/85 L 724/94 Molti articoli però abrogato dal testo unico edilizia L 380/2001 DL 269/2003 L 326/2003 | |
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Da: GIULIETTA | 16/12/2010 11:20:10 |
ripeto la domanda. è una sola traccia a materia o due? da Roma arrivano notizie confuse su un secondo atto di civile. RISPONDETE SE SAPETE | |
Da: girgi | 16/12/2010 11:21:37 |
RAGAZZI FACCIAMO LO SCHEMA DELL'ATTO DI CIVILE?COLLABORIAMO? | |
Da: sabina | 16/12/2010 11:22:34 |
probabile schema civile: TRIBUNALE DI SEZIONE *** COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA PER Sig. Tizio, nato a.......il.........residente a.......in via......C.F........., rappresentato e difeso, giusta procura e mandato in calce al presente atto, dall'Avv. … ....... C.F. .............del Foro di ........ , e domiciliato presso il suo studio , in Via …, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al numero di fax e mail ; CONVENUTA RESISTENTE CONTRO Società Alfa in persona del suoAmministratore e raprresentante legale p.t. con l'avv. .............. ATTORE RICORRENTE nel Giudizio R.G. - D.ssa Udienza Con Ricorso ex art. 700 c.p.c. notificato al convenuto Tizio in data , la Società Alfa, con l'assistenza dell'Avv. …, ha richiesto all'intestato Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: a)......... b)................ nelle motivazioni del ricorso si legge che le richieste sono determinate dal fatto che il Sig. Tizio… Si costituisce in giudizio con la presente comparsa di costituzione e risposta il Sig. Tizio, il quale contesta integralmente tutto quanto esposto ex adverso nel ricorso ex art. 700 c.p.c. e assume quanto segue. 1)............... 2).............. P.Q.M. si chiede il rigetto delle domande avanzate in via cautelare dallaSocietà Alfa, in quanto inammissibili per mancanza del fumus boni iuris e del periculum in mora, ovvero per l'infondatezza in fatto ed in diritto delle pretese avanzate, considerando anche . Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. SI DEPOSITA Documenti richiamati e numerati nel corpo del presente atto. Salvis Iuribus. Con osservanza. | |
Da: Leo | 16/12/2010 11:23:37 |
traccia civile L'art. 2473-bis c.c. consente di stabilire nell'atto costitutivo delle s.r.l. specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio, ma non consente di adire il giudice per ottenere una pronuncia che escluda il socio dalla società . In assenza di una previsione legislativa, deve infatti escludersi un potere così penetrante dell'autorità giurisdizionale all'interno della compagine sociale. (Trib. Biella, 07/07/2006) | |
Da: viviana | 16/12/2010 11:24:12 |
le tracce sono tre e sono già state postate x giulietta | |
Da: pellerossa | 16/12/2010 11:24:45 |
ragazzi per favore la soluzione dell'atto civile | |
Da: viviana | 16/12/2010 11:25:17 |
ma ale dov'è | |
Da: GIULIETTA | 16/12/2010 11:25:48 |
GRAZIE RAGA :D | |
Da: Cristian | 16/12/2010 11:26:28 |
Vi prego uno schema per amministrativo!!!! | |
Da: casino | 16/12/2010 11:26:41 |
penaleeee.... aiuto... | |
Da: Emanu | 16/12/2010 11:28:25 |
aiutooo per la traccia di civile! | |
Da: SALERNO | 16/12/2010 11:28:40 |
cristian qual'è la traccia di amministrativo? | |
Da: casino | 16/12/2010 11:29:15 |
servono articoli di riferimento per penale.... Aleeeeeeeee.... | |
Da: arcuri | 16/12/2010 11:30:51 |
TRACCIA AMMINISTRATIVO Caio, proprietario di un appartamento sito in uno stabile nel comune di Gamma, presenta in data 30 ottobre 1986 domanda di rilascio di concessione edilizia in sanatoria in relazione all'avvenuto cambio di destinazione di uso, da lavatoio ad abitazione, dei locali posti al soprastante il IV piano del fabbricato, affermando di esserne comproprietario. Il comune di Gamma, con determinazione dirigenziale n° 10/2004, fondata sul presupposto della intervenuta formazione sulla domanda di condono, del silenzio-assenzo a norma dell'art. 35 della legge n° 47/85, rilasciava provvedimento di concessione in sanatoria. Con successiva determinazione dirigenziale n° 11/2004 irrogava altresì a Caio una sanzione pecuniaria di euro 516,00 per i lavori eseguiti comunque abusivamente nei locali sopra citati. I condomini del fabbricato in questione Tizio e Sempronio, lamentando la violazione del loro diritto di comproprietari del locale lavanderia, impugnavano i citati provvedimenti, notificando il ricorso a Caio quale contro interessato. Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, rediga l'atto ritenuto più idoneo alla tutela delle ragioni del proprio assistito, illustrando gli istituti e le problematiche (sottesi?) alla fattispecie in esame. | |
Da: mlaura | 16/12/2010 11:31:18 |
gli articoli di penale sn il 56 il 628 la legge sulle armi 18475 n 110 art 23 | |
Da: arcuri | 16/12/2010 11:31:34 |
ed è esatta finalmente | |
Da: bnera | 16/12/2010 11:32:01 |
l'art 625 sulle circostanze aggravanti parla di tre o + persone... | |
Da: pakozzo | 16/12/2010 11:32:17 |
ragazzi chi ha il simone 2010 ho letto che c'è l'atto di penale | |
Da: enzo show | 16/12/2010 11:32:33 |
postate Simone 2010 a pag 339 c è l atto di penale...dai raga aiutiamoci... | |
Da: valden | 16/12/2010 11:32:35 |
io ho il mio ragazzo a Bari...sapete come procede??? | |
Da: aaaaaaaaa | 16/12/2010 11:33:05 |
signori c'e un anima pia che puo aiutarmi sul civile | |
Da: amministrativo | 16/12/2010 11:34:01 |
SEMPRE SE PUO ESSERE UTILE SE NO LA SMETTO DI POSTARE E DI INTASARE IL FORUM. FATEMI SAPERE. ECCO GLI ARTICOLI 36 E 37 DELLA 380/2001 36 (L). Accertamento di conformità (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 13). â€" 1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di denuncia di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3, o in difformità da essa, [comma modificato dal D.Lgs. 381/2002] fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. [Comma cosi' modificato ex art. 1, c. 1, lett. m), D.Lgs.27-12-2002, n.301 (G.U. 21-1-2003, n. 16)] 2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, m caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16. Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità , l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso. 3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata. 37 (L). Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività e accertamento di conformità (art. 4, comma 13 del decreto-legge n. 398 del 1993; art. 10 della legge n. 47 del 1985). â€" 1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, [comma modificato dal D.Lgs. 381/2002] in assenza della o in difformità dalla denuncia di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro.[Comma cosi' modificato ex art. 1, c. 1, lett. n), D.Lgs.27-12-2002, n.301 (G.U. 21-1-2003, n. 16)] 2. Quando le opere realizzate in assenza di denuncia di inizio attività consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell'articolo 3, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro. 3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede al Ministero per i beni e le attività culturali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile dell'ufficio provvede autonomamente. In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro di cui al comma 2. 4. Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non superiore a 5164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio. 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 6, la denuncia di inizio di attività spontaneamente effettuata quando l'intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 euro. 6. La mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 44. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all'intervento realizzato, l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 36. | |
Da: francy67 | 16/12/2010 11:34:02 |
RAGAZZI SAPETE DIRMI LA SENTENZA DI CIVILE??? ALEEE MA DOVE SEI??PER PIACERE AIUTACI CON CIVILE!!!!! | |
Da: LUPO IN BOCCA | 16/12/2010 11:34:45 |
QUALCUNO HA LA POSSIBILITà DI POSTARE l'atto del simone così vediamo le eventuali differenze? | |
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