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Istruttore Polizia Municipale - 300 posti C1
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Da: Ancora. | 18/05/2016 20:16:19 |
Leggete bene la sentenza dall'inizio - Di qui, l'insussistenza dell'onere di notificare il ricorso ai candidati ammessi alla prova orale per effetto della valutazione operata dalla c.d. Commissione Greco, titolari, come detto, di un interesse di fatto ma non giuridicamente qualificato al mantenimento degli atti impugnati - Quali sono gli atti impugnati??? ovviamente tutti gli atti di greco e quindi la correzione e i voti che hanno ammesso agli orali gli idonei greco. Quindi ovvio che il Tar non può dare agli idonei di greco, i voti di greco, ma dovrà dare i voti di giuliani. Questa è la parte iniziale della sentenza dedicata agli idonei greco. Poi arriva la parte dedicata ai non ricorrenti dove poi deriva tutto il resto che si comprende bene. E non c'entra nulla la cosa degli atti plurimi indivisibile ecc ecc perché riferita ai non ricorrenti, da cui si evince al punto 4) e quindi in base a quanto vengono ammesso agli orali con il punteggio della prima commissione, oltre ai candidati che hanno avuto un voto di idoneità alla seconda votazione (gli idonei greco), i soli ricorrenti vittoriosi, e NON anche quelli che non hanno fatto ricorso. In base a quanto vanno agli orali con il voto della prima commissione gli idonei greco e i soli ricorrenti vittoriosi. Lo dice il Tar che gli idonei greco non hanno interesse a mantenere gli atti di greco impugnati, e quindi voti di greco, e poi il tar stesso mi da alla fine dei conti i voti di greco??? La sentenza è chiara. | |
Da: Futurista | 18/05/2016 20:27:28 |
In limine quindi? I vizi di Giuliani (eventuali) si sarebbero consolidati e mai più impugnabili? Quindi gli idonei Greco potrebbero chiedere in CDS il voto Giuliani anch'essi , ma solo quello. | |
Da: Ancora. | 18/05/2016 20:29:53 |
Il CdS si mette a ridere per sta cosa dei voti | |
Da: Futurista | 18/05/2016 20:49:16 |
??? | |
Da: proven79 | 18/05/2016 21:02:32 |
Ancora, oltre a quello che dici si metterebbero a ridere perché, a mio avviso, sarebbe anche inammissibile un'impugnazione di una sentenza emessa in primo grado da parte di chi (idonei greco) non era parte del giudizio di primo grado (tar). La sentenza veniva emessa nei confronti dei ricorrenti contro il comune di Roma. Noi non abbiamo titolo per impugnare. Se fosse vera l'interpretazione, a mio avviso fantasiosa, della doppia votazione a quel punto impugno al tar la eventuale graduatoria finale. Quindi pregate che io vinca questo concorso, altrimenti c'è il gioco dell'oca :-) | |
Da: strangeworld | 18/05/2016 21:11:26 |
…..in realtà ,la frase: " CON IL PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA PRIMA COMMISSIONE ",è riferita solo ai ricorsisti,quell' OLTRE,stà solo ad indicare che i ricorsisti vanno all'orale,in aggiunta agli idonei Greco . Comunque ,ok che l'italiano è italiano per tutti,però il TAR come cavolo scrive,avrebbero potuto specificare meglio e scrivere : oltre ai candidati ammessi da Greco (CON IL PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SECONDA COMMISSIONE ) . Ad ogni modo,è questa la situazione,cioè useranno entrambi i voti ! | |
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Da: Gladiatore82 | 18/05/2016 21:21:26 |
Ma io penso che gli Idonei Greco sono Ammessi all'orale con la Votazione Giuliani...almeno io così ho Capito... | |
Da: Ancora. | 18/05/2016 21:31:27 |
Strange ma se gli idonei greco (sempre secondo il Tar) non hanno diritto a mantenere gli atti di greco che sono stati impugnati, poi che cosa gli dai alla fine della sentenza, i voti di greco e quindi gli atti di greco? Ma per favore. Insomma gli idonei greco non si possono difendere, non possono evitare che gli vengano annullati gli atti di greco impugnati sempre per quanto detto secondo il tar, e poi alla fine della fiera gli viene dato il voto di greco. Be mi sembra normale. La frase "oltre ai candidati che abbiano ottenuto un punteggio di idoneità anche a seguito della seconda valutazione," sta a indicare in sostanza gli idonei greco, che appunto hanno avuto un voto idoneo anche alla seconda votazione (oltre che alla prima) - frase che è direttamente collegata quando dice, vanno agli orali con il punteggio della prima commissione. No strange il tar ha scritto bene, e infatti non ha scritto che gli idonei greco vanno all'orale con il secondo voto - ha solo scritto che i candidati che hanno avuto un voto idoneo alla seconda valutazione vanno all'orale con il punteggio della prima commissione, e oltre a loro all'orale ci vanno I SOLI ricorrenti vittoriosi, dove la parola " I SOLI" serve solo per distinguerli da chi poteva fare ricorso ma non l'ha fatto e si tiene il voto di greco. Ovvio che gli idonei di greco con la seconda votazione non potevano fare ricorso, e quindi con i " SOLI" si fa riferimento a quelli che hanno fatto ricorso, rispetto a quelli che non hanno fatto ricorso. | |
Da: Futurista | 18/05/2016 21:50:07 |
La sentenza è chiarissima. TUTTI CON GIULIANI | |
Da: strangeworld | 18/05/2016 21:53:56 |
La sentenza non è chiara proprio x niente,altrimenti non staremmo quì ancora a parlare di quali voti verranno utilizzati ! Ognuno tragga le proprie conclusioni..... la mia idea è che verranno usati entrambi i voti. | |
Da: mcsode | 18/05/2016 22:08:51 |
la legge e cambiata chi ha fatto ricorso e ha vinto partecipa chi non ha fatto ricorso anche se vincitore con Giuliani non va all' orale | |
Da: Ancora. | 18/05/2016 22:17:17 |
Strange a parte che per prima cosa deve uscire l'elenco degli ammessi, ma seconda cosa sarebbe una sentenza anticostituzionale per violazione della par condicio. La sentenza è chiara, ma se poi e per assurdo (tale sentenza intendeva quello che dici te) si fa ricorso quando uscirà l'elenco degli ammessi oppure come dice proven, ancora meglio, si impugna la graduatoria finale, perché ci sono tanti modi per far cadere giuliani. Ad ogni modo già un avvocato che ho contatto mi ha detto che saranno usati gli stessi voti della prima commissione, ma non avrò nessun problema a sentirne altri. | |
Da: Futurista | 18/05/2016 22:35:53 |
Uscirà solo elenco, atto interno senza possibilità di impugnazione. | |
Da: Benben | 18/05/2016 22:58:25 |
E se i termini per fare ricorso per gli idonei greco fossero scaduti? Mi spiego : avendo preso 7,8 con giuliani e 7 con greco , e vedendo che sono stato ammesso all'orale ,mi sta bene anche il voto più basso,tanto vado avanti. Però avrei dovuto impugnare greco perché mi ha abbassato il voto ,(come hanno fatto gli ex idonei giuliani ), ma nn l'ho fatto perché siamo in pochi ad andare all'orale e sono contento così e mettiamoci pure un po di ingenuità o buona fede. | |
Da: In limine | 18/05/2016 23:51:31 |
Cerco di chiarire meglio il mio punto di vista. Nel diritto amministrativo vige il principio di presunzione di legittimità e della connessa efficacia ed esecutorietà dell'atto amministrativo che si consolida in caso di omessa impugnazione o di annullamento d'ufficio (c.d. autotutela). Ciò significa che un atto, quantunque "astrattamente e potenzialmente" viziato, se non viene impugnato nei termini di legge, si presume valido e produce i suoi effetti nei confronti dei soggetti direttamente interessati. In questa vicenda il TAR ha ritenuto che l'unica graduatoria valida sia quella pubblicata in data 15 giugno (e, quindi, facente riferimento alla commissione Greco). Ciò significa che, in applicazione del richiamato principio, vige una presunzione di legittimità della suddetta graduatoria (Greco) che, quindi, è valida ed efficace nei confronti di tutti coloro che hanno partecipato alla prova scritta con la sola eccezione dei ricorrenti che, facendo ricorso, hanno superato tale presunzione! Ciò perché, come detto, la presunzione di legittimità di un atto (nel caso in esame la graduatoria Greco) può essere superata in presenza di un ricorso giurisdizionale (o in sede di autotutela) che vada a rilevare e a censurare il vizio da cui l'atto "presuntivamente" valido risulti affetto. La graduatoria (Greco), afferma sempre il TAR, è un atto plurimo e scindibile (e, quindi, non indivisibile) nel senso cioè che ogni singolo voto è riferito esclusivamente al singolo candidato. La graduatoria, cioè, non deve essere considerata nella sua unitarietà ma è scomponibile in tanti singoli atti individuali quanti sono i candidati partecipanti (sicché se i consegnanti sono stati 2700 vi saranno 2700 atti amministrativi)! In altri termini non si è in presenza di un unico atto viziato ma di tanti singoli atti viziati quanti sono i partecipanti al concorso. Per cui, per il principio di presunzione di legittimità dell'atto amm., ogni singolo atto si presume legittimo in assenza di un ricorso (e, conseguentemente, di una sentenza) che accerti il vizio accogliendo il ricorso! Nel caso di specie solo i ricorrenti, facendo ricorso, hanno superato la presunzione di legittimità dell'atto (rectius della valutazione) Greco sicché, attesa la natura scindibile della graduatoria che è data da una pluralità di atti, solo nei loro confronti vale la censura del difetto di motivazione della commissione Greco! Per tutti gli altri (non ricorrenti) vale, invece, la presunzione di legittimità della graduatoria Greco che si è consolidata in assenza di ricorso. E questo vale sia ad escludere futuri ricorsi da parte dei non ammessi all'orale (in particolare gli idonei Giuliani bocciati da Greco) perché, nei loro confronti, vale la graduatoria Greco, la cui presunzione di legittimità si è consolidata in assenza di ricorso, sia la possibilità di impugnare la sentenza al CDS per assenza di legittimazione non avendo, costoro, preso parte al giudizio davanti al TAR. Come è stato giustamente evidenziato solo gli idonei Greco potrebbero impugnare la sentenza (ma non la graduatoria finale) lamentando una diversa (e peggiore) valutazione rispetto ai ricorrenti (a cui verrà assegnato il voto Giuliani) perché, così facendo, è stata violata la par condicio tra i candidati! Questo è il mio personale punto di vista (imparziale) di tutta la vicenda! Saluti e in bocca al lupo! | |
Da: Futurista | 19/05/2016 07:45:20 |
Non può andare nessuno al CDS. | |
Da: icaro79 | 19/05/2016 08:37:03 |
Può andare al cds il solo comune di roma se si è costituito! Io se fossi il comune ci andrei al cds visto che la graduatoria giuliani non esiste, graduatoria questa mai pubblicata! Detto ciò il tar rappresenta la situazione che c' è oggi in italia, situazione questa di disagio accomodamenti e confusione!se la giustizia è questa, fondAta sull' inesistenza giuridica, posso dire che il tar fa schifo come la società italiana! | |
Da: Craxy | 19/05/2016 10:58:57 |
*votate giorgia meloni* | |
Da: strangeworld | 19/05/2016 14:21:59 |
mcsode Scusa,ma ci sei o ci fai ? ! Ogni tanto arrivi e scrivi stà scemenza....lo sappiamo !!! CHIARO ? !!! Nessuno parla di questo....prima leggi i post,poi pensa e poi scrivi....non è difficile sù... ! | |
Da: strangeworld | 19/05/2016 14:24:48 |
ANCORA 4. Il Collegio, in ordine alle modalità di esecuzione della presente sentenza di accoglimento, ritiene di specificare che - (annullata, anche per effetto di altre sentenze di questa Sezione di pari data, la valutazione effettuata dalla Commissione Greco - ),L'UNICA VALUTAZIONE SCRITTA NEI CONFRONTI DEI " RICORRENTI " è quella effettuata dalla Commissione originariamente costituita. Questo stà ad indicare che ,la votazione Greco è stata annullata SOLO per i ricorrenti , (x gli idonei Greco,vale la votazione Greco ). | |
Da: rox_8585 | 19/05/2016 14:47:29 |
Gli idonei Greco possono presentare ricorso al CdS per più di un motivo | |
Da: D.L.M | 19/05/2016 15:28:48 |
Complimenti In Limine, spiegato molto bene, secondo me hai ragione. | |
Da: Ancora. | 19/05/2016 15:55:35 |
Strange - Aridaje co sta cosa. Qui si sta creando una cosa per nulla. Il Tar ha detto che gli idonei greco non hanno interesse al mantenimento degli atti impugnati, e quindi degli atti di greco, compreso ovviamente dei voti di greco, e tu Tar che fai alla fine mi dai i voti di greco? Ma non vedete che la cosa non può tornare? Il tar quindi ha detto che vanno agli orali con il punteggio della prima commissione oltre i candidati che sono stati idonei anche alla seconda correzione, i soli ricorrenti vincitori, e non chi non ha fatto ricorso. Ad ogni modo se il Comune ha dei problemi di interpretazione o dubbi su questa cosa, ha il potere di chiedere al Tar un chiarimento, Tar che spiegherà tali dubbi. | |
Da: In limine | 19/05/2016 17:17:39 |
Ma ragazzi la sentenza è chiarissima anche nei confronti di questo aspetto! Il TAR, dopo un'attenta disamina, dice che i controinteressati sono solo coloro che, avendo già conseguito il "bene della vita" hanno un interesse qualificato, differenziato e contrario all'annullamento dell'atto impugnato. Ciò significa che solo al momento della pubblicazione della graduatoria finale potrebbe, in caso di ricorso, rivonoscersi la qualifica di controinteressati a tutti coloro che, avendo VINTO il concorso, potrebbero veder travolto il loro "status" di vincitori! Sicché, in tal caso, un eventuale ricorso andrebbe notificato a "tutti" i controinteressati (cioè a tutti i vincitori) i quali, avendo conseguito il bene della vita (la vittoria del concorso) all'esito della pubblicazione e approvazione della graduatoria, potrebbero veder vanificare la loro vittoria in caso di accoglimento del ricorso! Prima della pubblicazione e approvazione della graduatoria finale, invece, afferma il TAR, non vi sono controinteressati in senso tecnico! Tali, infatti, non sono gli idonei Greco i quali assumono solo la qualifica di interventori ad opponendum giacché costoro vantano solo un interesse di fatto non avendo conseguito (ancora) il bene della vita! Tale non è, infatti, il mero interesse a concorrere con un numero minore di candidati al fine di vedere aumentare le proprie chances di vittoria. Sicché non assumendo la qualifica di controinteressati costoro sono sicuramente legittimati ad intervenire nel ricorso ma ad essi il ricorso non va notificato come, invece, accade per i controinteressati. In altri termini il TAR ha scongiurato la configurabilità di un vizio di rito (cioè la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli idonei della commissione Greco a cui il ricorso non è stato notificato) proprio perché gli idonei Greco non sono "controinteressati" in senso tecnico! Sono sì legittimati ad intervenire in giudizio ma solo in qualità di interventori ad opponendum! Superata così la questione di rito (mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli idonei Greco) il TAR ha deciso nel merito. Per il resto valgono le considerazioni del mio precedente intervento. | |
Da: Futurista | 19/05/2016 17:23:58 |
Gli idonei Greco non possono adire al CDS non essendo parte in giudizio. Ancora che dite fesserie. | |
Da: In limine | 19/05/2016 17:39:01 |
Si hai ragione. Gli idonei Greco a cui mi riferisco sono solo coloro che sono intervenuti ad opponendum nel ricorso. Costoro possono, in teoria, impugnare la sentenza. Ma hanno la legittimazione ad agire? In effetti, come ha detto lo stesso TAR, costoro vantano solo un interesse di fatto! In ogni caso è escluso che all'esito della graduatoria finale vi possano essere ricorsi su questa vicenda proprio perché su di essa sarà caduto il giudicato della attuale sentenza TAR! Insomma è una sentenza che è destinata a divenire definitiva e a precludere futuri ricorsi. | |
Da: proven79 | 19/05/2016 18:20:19 |
Questo lo dici tu, in limine. Tutta farina dl tuo sacco | |
Da: strangeworld | 19/05/2016 19:19:41 |
ANCORA ... il tutto è nato dai discorsi di altri , se ti ricordi ,Emilius ,ha detto ,che gli avvocati hanno affermato che verranno utilizzati ENTRAMBI I VOTI . Poi i tuoi colleghi (idonei Greco ) hanno detto : è vero , ci stiamo muovendo con gli avvocati (Piazza etc ) . Figurati che io gli avevo dato contro,ma poi leggendo il post di " in limine " e rileggendo la sentenza,ho notato che in realtà effettivamente il Tar dice questo . Poi,vada come vada,saranno altri a chiarire le cose . Non è un crimine pensarla diversamente... | |
Da: Futurista | 20/05/2016 06:11:48 |
Mettiamoci l'anima in pace anche io sono idoneo Greco ma so che basta entrare in graduatoria e vieni assunto; chi è in gioco e sarà in gamba ce la farà | |
Da: stefano2983 | 20/05/2016 06:41:17 |
Io credo che molti dei presenti abbiano palesi difficoltà con la lingua italiana. Checché ne diciate, è molto semplice, l'orale verrà sostenuto oltre che dagli idonei greco, anche dai ricorrenti vincitori. MA TUTTI CON IL VOTO GIULIANI. E questo lo dice la sentenza del tar, che basta leggere nel rispetto delle punteggiature presenti: Pertanto, l'amministrazione procedente (e per essa la Commissione esaminatrice successivamente costituita), nell'esecuzione della presente sentenza di accoglimento, è tenuta ad ammettere alla prova orale, con il punteggio attribuito dalla prima Commissione, oltre ai candidati che abbiano ottenuto un punteggio di idoneità anche a seguito della seconda valutazione, i soli ricorrenti vittoriosi in giudizio e non anche, salvo l'eventuale esercizio del potere discrezionale di autotutela, i candidati idonei alla prima valutazione che non abbiano proposto con esito positivo ricorso giurisdizionale avverso la successiva valutazione di inidoneità . | |
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