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Istruttore Polizia Municipale - 300 posti C1
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Da: icaro79 | 28/05/2016 16:08:19 |
Che cosa farà Il comune di roma? Metterà la data dell ' orAle?oppure ricorrerà al consiglio di stato? | |
Da: icaro79 | 28/05/2016 16:08:36 |
Che cosa farà Il comune di roma? Metterà la data dell ' orAle?oppure ricorrerà al consiglio di stato? | |
Da: icaro79 | 28/05/2016 16:08:52 |
Che cosa farà Il comune di roma? Metterà la data dell ' orAle?oppure ricorrerà al consiglio di stato? | |
Da: Futurista | 28/05/2016 23:20:06 |
Penso orali da settembre ottobre | |
Da: ThePrincess | 29/05/2016 00:44:01 |
Carissimo ancora ti ho semplicemente chiamato col tuo nome dato che scrivi una marea di boiate... E ti permetti tu di sentenziare cosa è giusto e cosa no.. Sai tutto tu! Guarda sei sprecato a fare sto concorso come semplice pizzardone tu dovresti stare al consiglio di stato a fare il giudice!!! Ahahahah!! Ma quali buste trasparenti ma quali ricorsi devi fare tu! Ti sfugge un piccolo dettaglio: IL TERMINE PER FARE RICORSO È SCADUTO! Avresti dovuto farlo prima.. Hai studiato bene amministrativo?? Tu che sai tutto è meglio perfino dei giudici del TAR???? E non attaccarti all'unica parolaccia (per altro da me stessa censurata con le xxx) che ho scritto... Sei proprio divertente!!! Ahahah!! Ma purtroppo mi stufo di leggere le tue farneticazioni! Inutile che minacci di far saltare tutto.. Tu non sei NESSUNO X farlo... Cambia pusher! Ci vediamo all'orale..... Ammesso che tu ti presenti! Bye bye | |
Da: joe 70 | 29/05/2016 00:47:28 |
Cortesemente chi sa' potrebbe dirmi numero sentenza del TAR? | |
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Da: mesoscassato | 29/05/2016 06:37:34 |
Sentenza TAR n. 05481/2016 Reg.Prov.Coll. N. 12534/2015 Reg Ric. Sono 10 pagine; a pagina 9 ci sono 7 righe che riassumono in maniera chiara ed univoca l'interpretazione dei giudici, sia rispetto alla commissione Giuliani, sia quella Greco. Dalla lettura si evince altresì chi andrà o non andrà agli orali. Mi meraviglia infine, come alla luce della sentenza che appare chiara, interpretabile senza dubbi, tutti sti scienziati, avvocati, esperti di diritto, matematica, informatica ingegneria spaziale, state ancora a litigà, proporre ricorsi, sparà principalmente tante cazzate........ | |
Da: joe 70 | 29/05/2016 09:15:29 |
Grazie,Mesoscassato Per tutti volevo solo dire la mia,senza creare scandali o richieste assurde e impopolari. Nel mio precedente intervento dissi soltanto che ,anche se la legge nn ammette ignoranza,dissi che visto come si e' evoluto nel tempo il concorso ,chi perché nn di Roma,chi nn collegato perennemente al Forum,chi impegnato ormai con altro lavoro e avendo perso la speranza dopo l'ennesimo casino del comune con la commissione Greco ,chi visto i tempi nn avendo la possibilita' di fare ricorso,si ritrova oggi con l'ennesima ingiustizia,perche' ammettere solo chi ha fatto il ricorso e' come dire,in pratica,sono giusti i voti Giuliani ,ma solo chi ha fatto ricorso e nn quelli Greco. In forma semplice questo vuol dire,e chi come me,che comunque ritiene di aver fatto un buon compito con tutte le risposte giuste,i commenti esaurienti per la mansione che avremmo dovuto ricoprire,di essere preso di nuovo in giro. Detto cio' io ,ho detto la mia senza voler creare polveroni o casini e senza voler creare reazioni poco educate e volgari come qualcuno ha fatto,il quale ritengo che nn possa certo ricoprire un ruolo di polizia municipale in un comune. Io poi ho detto,che diversi candidati a sindaco hanno detto che faranno luce su questa sentenza che nn sembra giusta. Salutando tutti cordialmente e senza rancore dico,che io comunque continuero' a lavorare,come ho sempre fatto e spero che alla fine si chiuda questa vicenda in modo che trionfi la giustizia e la correttezza. | |
Da: Futurista | 29/05/2016 09:32:05 |
Joe70, purtroppo in questo caso non potete nulla perché vi è mancato un presupposto fondamentale insito in ogni ricorso amministrativo, ma anche nella vita comune. Cmq è chiaro che i 408 (non io) pensavano di andare all'orale in 409. Tra l'altro mi giunsero voci non so quanto fondate all'epoca marino che il concorso doveva prevedere circa 100 vincitori finali, con altra carneficina all'orale quindi.ANCORA, ti sei mai chiesto perché si sono succedute 4 commissioni prima di Greco? Perché subito sono scappate? Chissà, chissà... mmm... | |
Da: Futurista | 29/05/2016 09:47:31 |
Secondo me ci sono troppe preoccupazioni: Ai 409 dico che con Greco all'orale sarà dura, e i famosi 8regalati di Giuliani si polverizzeranno molto probabilmente A chi ha vinto il ricorso dico bravi perché avete lottato contro una ingiustizia, ora dovrete studiare parecchio per l'orale, come anche noi idonei Greco. | |
Da: Ancora. | 29/05/2016 15:12:38 |
The princess Ti sfugge un piccolo dettaglio: IL TERMINE PER FARE RICORSO È SCADUTO! Avresti dovuto farlo prima.. Hai studiato bene amministrativo?? - Cioè che cosa avrei dovuto fare io ricorso?? ahahahhaa ma se ho scritto che sono passato con tutte e due le correzioni che ricorso dovevo fare se non ho nessuna lesione al momento. Tu secondo me nemmeno hai capito quello che ha scritto il tar tra interesse di mero fatto, controinteressato in senso tecnico e sostanziale, e dici a me che devo studiare amministrativo??? e studi pure da 2 anni. Guarda che il ricorso si fa nel momento in cui si viene bocciati allo scritto, o all'orale, o si è idonei non vincitori dove in quest'ultimo caso si impugna la graduatoria finale se contiene dei vizi. Quindi io non potevo fare ora nessun ricorso, ben sapendo però che un vizio si muove con il concorso. Ho fatto bene a fare l'accesso agli atti (certo che a te non ti conviene che si leggono i compiti) perché si vedono tante cose, tra cui le buste, che se ti piace o meno sono trasparenti e quindi tu ad oggi hai in tasca un voto illegittimo. Secondo me visto che sbraiti cosi tanto, forse sei proprio te quella che ha preso più di 8 con giuliani, ma ha sbagliato una crocetta. Qualora fossi te, come mai se giuliani ha detto con il microfono (come scritto nei ricorsi) che dava 1 punto a crocetta esatta, quel candidato che ha sbagliato una crocetta e ha preso più di 8, a differenza di tanti candidati con commenti fatti comunque bene, e con 5 crocette fatte bene hanno preso tra 7 e 7,5???. Le cose sono due o quel candidato deve avere 1 punto in meno, e quindi non può avere 8 ma 7, oppure gli altri che hanno indovinato tutti e 5 le crocette e con commenti fatti bene, devono avere 1 punto in più. Quindi come vedi!!! Ma intanto il porco era greco, mentre giuliani che ha falsificato alcuni verbali di correzione, che ha fatto le correzioni con le buste trasparenti, e ha dato voti a cavolo è una entità divina da proteggere. Studiati le condizioni per fare i ricorsi, no che vieni a dire a me che dovevo fare ricorso e sono scaduti i termini e che devo studiare amministrativo. Tanto se non te lo impugno io il tuo compito ci saranno altri e non si tratta di minacciare, ma si tratta di avere equità, e come detto non è la prima volta che un giudice depenna da una graduatoria candidati che meritavano di essere bocciati allo scritto perché se è vero che un giudice non può entrare nel merito del voto, è altrettanto vero però che se quel voto è viziato macroscopicamente ed è imparziale rispetto ad altri candidati, e quindi è cosi palese, allora lo stesso giudice interviene. Per ora molti 8 di giuliani sono regalati e non serve essere un professore o un giudice per capirlo, perché balza agli occhi, no che i termini per fare ricorso sono scaduti, e dici pure che studi da 2 anni. | |
Da: Ancora. | 29/05/2016 15:26:13 |
X joe 70 a parte che ognuno può fare quello che crede, però non puoi dire che ad esempio, non hai visto la tua bocciatura con greco, e/o non avevi la possibilità di fare ricorso, perché se uno non ha la possibilità anche economica, può fare ricorso al capo dello stato, oppure si fa assistere dal gratuito patrocinio, insomma i metodi ci sono. Quindi gli idonei di giuliani (bocciati con greco) e i bocciati di giuliani (bocciati con greco) non possono fare nessun tipo di ricorso e ad oggi hanno il voto di greco. Se poi il comune agisce in autotutela, allora chi non ha fatto ricorso da greco passa a giuliani e i bocciati di giuliani che non aspettano altro faranno ricorso, perché è come se per la prima volta viene pubblicata la graduatoria di giuliani, e la prima cosa che faranno sono le buste cosi da colpire pure i voti di giuliani. Quindi il comune dovrà valutare bene la cosa se non vuole aprire altro caos. Insomma vi capisco a livello umano ma non a livello legale. X futurista, alla tua domanda posso anche dire che le altre commissioni si sono dimesse anche per lo schifo di giuliani, insomma uno che da voti a caso (e come hai detto tu stesso 8 regalati) che fa verbali falsi di correzione (come ha detto la procura) che il 29 settembre inizierà il processo penale della commissione giuliani, che fa una correzione con buste trasparenti, be non è poco. Quindi vediamo la cosa in modo complessivo. Voci che dovevano bocciare tutti? può darsi pure, ma se per questo c'erano pure voci per far passare tutti senza merito. Poi come avrai capito ho avuto modo di parlare con l'avv. piazza sulla cosa dei doppi voti, persona gentile e cordiale, ma anche lo stesso ad oggi ha dei forti dubbi, e non si evince che il Tar ha detto di fare questa disparità di trattamento. | |
Da: Futurista | 29/05/2016 15:30:24 |
Ancora, secondo me i 1000 devono andare con voto Giuliani. E credo che la sentenza reciti questo, a dispetto di chi sostiene il contrario | |
Da: strangeworld | 29/05/2016 15:41:47 |
JOE 70 numeri sentenza del TAR : N. 05495/2016 REG.PROV.COLL. N. 12535/2015 REG.RIC (avv. Giuseppe Pio Torcicollo) N. 05484/2016 REG.PROV.COLL. N. 10266/2015 REG.RIC (avvocati Fernando Gallone e Iole Urso) N. 05492/2016 REG.PROV.COLL. N. 10381/2015 REG.RIC (avvocati Claudio Rossano e Maurizio Asprone) N. 05472/2016 REG.PROV.COLL. N. 09957/2015 REG.RIC (avvocati Vincenzo Cerulli Irelli, Emilia Pulcini e Filippo Muzi ) | |
Da: Ancora. | 29/05/2016 15:43:28 |
Futurista io non faccio un ricorso al CdS per la cosa dei doppi voti greco e giuliani. L'avv Piazza è stato molto gentile e cortese, abbiamo parlato tranquillamente della sentenza e anche lui ora ha dei dubbi. Il Tar ha chiaramente detto che gli idonei greco non hanno interesse e non possono fare ricorso, e quindi se io ora non ho interesse a difendere greco (sempre secondo il Tar) e non posso fare ricorso (sempre secondo il Tar) poi alla fine che fai mi dai i voti di greco? Ecco non ha senso. Alla fine pure piazza ha detto che se ci fossero per assurdo dei dubbi di interpretazione, il comune può benissimo chiedere un chiarimento allo stesso tar, ma da qui a fare un ricorso al CdS è una cosa senza senso. | |
Da: Futurista | 29/05/2016 15:58:26 |
2. Nel merito, il ricorso è fondato e va di conseguenza accolto. Roma Capitale, in data 23 febbraio 2010, ha indetto, in conformità alla deliberazione della Giunta Comunale n. 527 del 12 ottobre 2005, una procedura selettiva, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 300 posti nel profilo professionale di Istruttore Polizia Municipale - Categoria C (posizione economica C1) - Famiglia Vigilanza. L'art. 4 del bando ha disciplinato l'eventuale preselezione ed all'art. 5 ha stabilito che le prove d'esame consistono in una prova scritta ed in una prova orale. La prova scritta, riguardante determinate materie, consiste nella somministrazione di un gruppo di non meno di 5 domande con 4 ipotesi di soluzione per ogni singola domanda tra le quali il candidato deve indicare la risposta corretta e svolgere in merito un commento sintetico.La prova orale verte sulle materie oggetto della prova scritta nonché su altre determinate materia. L'art. 6 della lex specialis della procedura selettiva ha previsto che sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano ottenuto nella prova scritta una valutazione di almeno 7/10 e che la prova orale si intende superata con una votazione di almeno 7/10. 2.1 I ricorrenti hanno tra l'altro sostenuto che il motivo della richiesta formulata dalla Commissione esaminatrice (cd. Commissione Greco), contenuta nel verbale in data 11 aprile 2014, di procedere ad una nuova valutazione degli elaborati sarebbe in contrasto con il principio di economicità e celerità nonché con il generale principio di conservazione degli atti giuridici e che la Commissione, viceversa, avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto delle votazioni effettuate, pubblicare l'esito delle prove scritte e procedere con gli esami orali. La doglianza è fondata. Dal verbale n. 3 dell'11 aprile 2015, emerge che la Commissione "avendo appreso dell'esistenza di un ricorso relativo ad un'altra procedura selettiva di Roma Capitale che presenta aspetti analoghi a quella in esame, ritiene di dover suggerire all'Amministrazione l'adozione di un provvedimento in autotutela con il quale dovrà essere nominata una Commissione composta da dirigenti. Tale Commissione dovrà avere il compito di procedere al reimbustamento della busta contenente il nominativo del candidato allo scopo di salvaguardare l'anonimato dei candidati stessi. Si suggerisce altresì di specificare nel provvedimento di autotutela che la Commissione esaminatrice dovrà provvedere ad una nuova valutazione degli elaborati e procedere, quindi, con gli altri adempimenti relativi alla procedura selettiva in argomento". Roma Capitale, con determinazione dirigenziale del 2 maggio 2014, in considerazione della richiesta effettuata dalla Commissione nel citato verbale "al fine di garantire il buon andamento del procedimento concorsuale e di dirimere ab origine eventuali contenziosi in materia", ha nominato i componenti della Commissione incaricata di procedere al reimbustamento delle buste contenenti i dati anagrafici dei candidati che hanno sostenuto la prova scritta della procedura selettiva pubblica in discorso. Nella motivazione di tale atto è indicato che l'operazione di reimbustamento "può essere possibile in considerazione dello stato del procedimento concorsuale per il quale non si è ancora proceduto alla pubblicazione dell'esito della valutazione della prova scritta ed alla conseguente pubblicazione on line degli elaborati" e che "successivamente a tali operazioni, la Commissione Esaminatrice, già nominata con determinazione dirigenziale n. 3168 del 23/12/2013 e ss.mm.ii., procederà poi alla rivalutazione degli elaborati nel rispetto della normativa concorsuale e delle prescrizioni del bando di concorso". Il Collegio rileva che ogni procedura concorsuale si compone di diverse fasi, ciascuna dotata di una propria autonomia. Nel caso di specie, sono individuabili le fasi della ammissione alla procedura selettiva, della valutazione dei titoli, della preselezione, della prova scritta, della prova orale e della formazione ed approvazione della graduatoria. In linea generale, occorre precisare che, ove sussista un annullamento in autotutela di un atto endoprocedimentale, la facoltà (o la necessità) dell'amministrazione di rinnovare il procedimento emendato del vizio riscontrato concerne le soli fasi viziate in quanto si deve conciliare da un lato l'esigenza di ripristinare la legalità amministrativa, dall'altro, deve essere rispettato il principio di conservazione degli atti giuridici, di economicità e di divieto di aggravamento del procedimento (cfr. Cons. Stato, IV, 17 febbraio 2014, n. 748). In altri termini, l'effetto retroattivo naturalmente connaturato all'annullamento in autotutela, così come all'annullamento in sede giurisdizionale, comporta, sul piano sostanziale, che l'amministrazione rinnovi il procedimento a partire dal momento segnato dalla statuizione demolitoria, sostituendo alla determinazione eliminata dal mondo giuridico una nuova determinazione, con conservazione degli effetti giuridici degli atti endoprocedimentali precedenti, non inficiati dai vizi di legittimità accertati in sede giurisdizionale o di autotutela amministrativa. Analogamente, in ragione degli stessi principi di legalità, economicità e conservazione degli atti giuridici, ove in un procedimento concorsuale sia nominata una nuova Commissione esaminatrice, in assenza di illegittimità accertate in sede giurisdizionale o in via di autotutela amministrativa in relazione a pregressi fasi endoprocedimentali, la nuova Commissione deve procedere allo svolgimento delle sole fasi successive a quelle precedentemente espletate. Ne consegue che, in assenza di provvedimenti giurisdizionali, la fase procedimentale costituita dalla valutazione della prova scritta avrebbe potuto essere travolta solo da un provvedimento in autotutela idoneo ad evidenziarne l'illegittimità. Nella fattispecie in esame, se anche la richiamata determinazione dirigenziale del 2 maggio 2014 dovesse essere intesa come atto di annullamento implicito della valutazione della prova scritta da parte della originaria Commissione e, quindi, della relativa fase procedimentale, occorre rilevare che nessun vizio di legittimità inerente tale fase procedimentale è stato accertato, avendo l'amministrazione fatto esclusivo riferimento a ragioni di opportunità al fine di evitare eventuali contenziosi in materia. L'assenza di profili di illegittimità della valutazione della prova scritta accertati in sede di autotutela amministrativa determina l'illegittimità dell'atto di annullamento implicito di tale fase, con conseguente fondatezza della censura secondo cui la Commissione Greco avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto delle votazioni effettuate, pubblicare l'esito delle prove scritte e procedere con gli esami orali. 2.2 Parimenti fondata è la censura secondo cui l'avvenuta apposizione sul compito di un precedente punteggio numerico, seppure attribuito da una precedente Commissione, avrebbe dovuto indurre la Commissione ad esternare, con compiuta motivazione, le ragioni in base alle quali avesse ritenuto di attribuire un diverso punteggio al compito, in applicazione dei medesimi criteri valutativi. La giurisprudenza assolutamente prevalente ha chiarito che il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell'ambito di un concorso pubblico o di un esame (in mancanza di una contraria disposizione) esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni (cfr. da ultimo, Cons Stato, VI, 11 dicembre 2015, n. 5639). La stessa giurisprudenza ha peraltro chiarito che se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione in forma numerica, così comeun obbligo di motivazione integrativa si pone nel caso in cui vi sia un contrasto talmente rilevante fra i punteggi attribuiti dai componenti della Commissione da configurare un'eventuale contraddittorietà intrinseca del giudizio complessivo (cfr. su tale ultimo profilo Cons. Stato, IV, 6 luglio 2010, n. 4331). La peculiarità del caso di specie è data dal fatto che, a fronte di una prima valutazione degli elaborati a seguito della quale era stato attribuito ai ricorrenti un punteggio utile, in taluni casi anche ampiamente superiore alla soglia di 7/10, all'ammissione alla prova orale, la Commissione successivamente costituita, pur applicando gli stessi criteri valutativi, ha giudicato insufficienti, talvolta con un punteggio molto basso, gli elaborati degli stessi candidati ai fini dell'ammissione alla prova orale. Tale contraddittorietà dei giudizi formulati dalle due Commissioni in applicazione dei medesimi criteri valutativi, che attesta la manifesta irragionevolezza di una delle due valutazioni effettuate, avrebbe imposto alla Commissione che ha proceduto alla rivalutazione degli elaborati, essendo a conoscenza dell'esito della prima valutazione, di motivare, sia pure in forma sintetica, il giudizio espresso in quanto peggiorativo, o ampiamente peggiorativo, rispetto al precedente. In questo senso, si rivela fondata la censura di difetto di motivazione formulata dai ricorrenti | |
Da: Futurista | 29/05/2016 16:02:42 |
Dalla sentenza di seguito al ricorso dell'avvocato Cerulli si evince che tutti i candidati restanti andranno col voto Greco, perché la sua ricorrezione è illegittima. | |
Da: colosseo82 | 29/05/2016 16:28:52 |
Oddio la sentenza di cerulli mi era completamente sfuggita... il Tar accoglie in toto e annulla completamente l'atto impugnato | |
Da: Futurista | 29/05/2016 16:55:55 |
Esatto. A riprova che i 1100 andranno tutti con voto Giuliani. Greco non è mai esistito | |
Da: ThePrincess | 29/05/2016 17:01:33 |
E dopo la chiara sentenza del TAR mi pare sia chiaro a tutti che greco ha commesso atti ritenuti illegittimi e quindi nulli... Si avrà dunque una nuova commissione probabilmente.. Per quanto riguarda le illazioni di ANCORA, mi riservo di fare screen shot delle tua affermazioni diffamatorie a me rivolte. E se continuerai mi vedrò costretta a segnalarti alla polizia postale! Non permetterti Mau più di fare certe insinuazioni sul mio conto, non è a te che devo dimostrare nulla poiché tu non sei NESSUNO (te lo ripeterò in eterno) il mio voto non è affare tuo e ti ripeto che il giudizio agli elaborato altrui non spetta a te! Sbagliare una crocetta non significa non aver svolto 5 commenti esaustivi e completi.. Anche perché a me risulta più di un idoneo greco passato senza un commento e con più di 7........ Taci che fai meglio! Non fai paura a nessuno e anche se a concorso finito opporrai ricorso non significa che sarà accolto caro mio... Io sto a posto con la mia coscienza! Ho lottato e pagato X arrivare fino in fondo e stai pur certo che quella divisa io la indosserò! ALLA FACCIA TUA! | |
Da: Ancora. | 29/05/2016 18:22:34 |
Diffamatorie??? ahhahahah - dai the princess studiamo un pò di codice penale - Per diffamazione si intende il reato di chi comunicando con più persone, offende l'onore o il decoro di una persona non presente. Quindi è facile capire che affinché ci sia tale reato ci deve essere come terzo elemento "la persona non presente" ma tu sei presente, quindi NON è diffamazione in quanto manca il terzo elemento perché si instauri tale reato. Semmai dovresti parlare di ingiuria - infatti in base al codice penale - L'ingiuria consiste nell'offesa all'onore o al decoro di una persona presente. Mi ha dato pubblicamente dell'imbecille, che devo cambiare spacciatore, che non capisco nulla, che non sono umile, ecc, insomma mi hai fatto un buon elenco di ingiurie e saresti tu che devi andare alla polizia postale??? Andiamo bene. Vai alla polizia postale dai, cammina!!! Comunque spero che sai che ad oggi l'ingiuria non è più reato, perché da poco depenalizzata. Hai la coscienza a posto? A parte le ingiurie che mi hai fatto, mica ti ho detto che hai rubato il voto, o che sei una raccomandata, ho sempre detto (riferendomi a giuliani) che qui ci sono forti anomalie, e ad oggi si è toccato solo greco. E come ti ho già detto non è la prima volta che un giudice depenna da una graduatoria quando vede che dei voti tra i vari candidati non rispettano la legalità e l'equità. Alla fine abbiamo dei voti illegittimi per le buste e per forza di cose la futura graduatoria sarà illegittima. L'accesso agli atti esiste per questo (non che ti lamenti se uno lo fa) per leggere i propri compiti e i compiti degli altri e controllare che non ci sia stata una valutazione ingiusta, è sempre stato cosi ed è giusto che sia cosi. Sbagli una crocetta e fai 5 commenti completi come dici e prendi più di 8, invece chi fa 5 crocette giuste e 5 commenti completi prende 7 o poco più di 7, permetti che uno si chiede come mai? Lo so che tu hai la coscienza a posto, e infatti non mi riferisco a te, ma alla correzione di giuliani e per forza di cose poi si confrontano i compiti compreso quello tuo e di tutti gli altri, né che puoi impedire questo. Tranquilla che anche a me risulta un idoneo greco passato con un senza commento, ma passare senza un commento non vuol dire automaticamente essere bocciati se gli altri 4 sono fatti bene, e ripeto se sono fatti bene perché alla fine vuol dire fare un 80% del compito fatto bene. Ma non ci si può appigliare a questo se poi quando si leggono i voti messi da giuliani si vedono commenti totalmente sbagliati, perché si vedono. Non pensare se sarà accolto o meno, soprattutto pensa che la futura graduatoria con quei voti sarà illegittima, questa è la verità, poi se vuoi pensare che con giuliani è stato tutto regolare fai pure. | |
Da: Futurista | 29/05/2016 18:33:56 |
Ancora, vorrei sapere perché dicevi che il ricorso era stato accolto solo x difetto di motivazione. Hai letto si? Tutti gli atti Greco annullati. Tutta la sua graduatoria | |
Da: Ancora. | 29/05/2016 19:05:45 |
Scusa futurista ma non ho capito. Ti riferisci al difetto di motivazione del voto di greco rispetto a giuliani??? Se fosse questo, è ovvio, nel senso sappiamo che le buste sono trasparenti e quindi per forza di cose la correzione e i voti di giuliani sono illegittimi, su questo non si scappa. Greco ha fatto quella D.D del 2014 dove il Tar ha detto che manca il vizio, cioè manca la prova delle buste che nella realtà sono trasparenti. Ora sappiamo però, che un ente per salvare un atto illegittimo, può dimostrare in sede di giudizio che quell'atto anche se è illegittimo non si può annullare perché ti ha permesso di raggiungere lo scopo e quindi la legalità. Infatti nell'udienza del 23 marzo uno dei giudici aveva detto al comune il perché non ha portato una perizia delle buste, e che cosa aveva fatto in tutti questi mesi??? Domanda ovvia quella del Tar, futurista. Se il comune portava una perizia, sicuramente i voti di giuliani venivano annullati, (anzi erano stati giù annullati da greco) perché alla fine non puoi validare quei voti nati da buste trasparenti, e quindi di conseguenza non era nemmeno più necessario annullare quella D.D del 2014 perché anche se fosse illegittima ti ha permesso di avere una cosa legittima cioè di rifare la ricorrezione, né era necessaria la motivazione del voto di greco rispetto al primo di giuliani. Nel senso essendo il primo voto illegale, non ha più senso dare una motivazione legale a un primo voto illegale, e un caso simile al nostro era già accaduto, dove il Consiglio di Stato disse che essendo il primo voto illegittimo, il secondo non doveva motivare il primo, perché il primo fisicamente era presente sul compito ma giuridicamente è come se non esisteva, perché illegittimo e viziato, e quindi cosa devi motivare visto che il primo voto è illegale? Perciò l'osservazione del Consiglio di Stato in quel caso era giusta e consona, cioè che senso avrebbe motivare un primo voto illegale?? E anche lì c'era la doppia votazione sui compiti come a noi. Ecco perché uno dei giudici del tar, aveva detto al comune perché non è stata portata la perizia delle buste, e se fosse tutto forse sarebbe cambiato, anche queste sentenze. Anche perché futurista ad oggi il Tar non sa come sono le buste, e quindi per lui sono validi i voti di giuliani, mentre nella realtà non lo sono, ed ecco che poi tutto andrà a finire dentro la graduatoria finale. C'è una violazione di anonimato futurista e il Consiglio di Stato si è sempre incattivito quando accadevano queste cose, poi se vogliamo dire che con giuliani era tutto regolare, ok. Ad oggi però abbiamo dei voti illegittimi e imparziali. | |
Da: Futurista | 29/05/2016 19:11:27 |
No. Come sempre fai finta di non leggere. Lascia stare. Sentenza cerulli Vincenzo, leggiti quella | |
Da: strangeworld | 29/05/2016 19:26:38 |
FUTURISTA Ma che vai dicendo, guarda che la sentenza è sempre quella ( qualunque sia l'avvocato ) ! Non sò che hai letto tu di diverso in quella di Cerulli ,ma il motivo per cui è stato accolto il ricorso ,è il DIFETTO DI MOTIVAZIONE. La risposta del TAR è uguale per tutti gli avvocati. LA graduatoria GRECO non è illegittima, è l'unica valida ! | |
Da: Ancora. | 29/05/2016 19:30:16 |
Futurista non faccio finta di non leggere. Ma ti riferisci alla doppia votazione all'orale??? La sentenza di cerulli l 'ho letta da un bel po. Tu mi hai scritto il perché ho detto che il ricorso è stato accolto solo per difetto di motivazione. E se ti riferisci alla motivazione dei voti di greco rispetto a giuliani, te l'ho spiegato sopra. Greco non è stato annullato per tutti, futurista. E' impossibile, perché i ricorsi portavano censure a valle, come difetto di motivazione, voto numerico ecc. Il tar giustamente ha detto che annulla greco solo per quelli che hanno fatto ricorso, mentre chi non ha fatto ricorso rimane greco, gli idonei di greco secondo il tar non potevano fare ricorso e quindi ovvio che non possono andare a fare gli orali con il voto di greco. Solo un vizio a monte può annullare tutta la graduatoria greco, come se ad esempio la commissione greco era illegittima, e in tal caso pure chi non ha fatto ricorso perdeva greco per giuliani. | |
Da: Futurista | 29/05/2016 19:33:05 |
Nel merito, il ricorso è fondato e va di conseguenza accolto. Roma Capitale, in data 23 febbraio 2010, ha indetto, in conformità alla deliberazione della Giunta Comunale n. 527 del 12 ottobre 2005, una procedura selettiva, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 300 posti nel profilo professionale di Istruttore Polizia Municipale - Categoria C (posizione economica C1) - Famiglia Vigilanza. L'art. 4 del bando ha disciplinato l'eventuale preselezione ed all'art. 5 ha stabilito che le prove d'esame consistono in una prova scritta ed in una prova orale. La prova scritta, riguardante determinate materie, consiste nella somministrazione di un gruppo di non meno di 5 domande con 4 ipotesi di soluzione per ogni singola domanda tra le quali il candidato deve indicare la risposta corretta e svolgere in merito un commento sintetico.La prova orale verte sulle materie oggetto della prova scritta nonché su altre determinate materia. L'art. 6 della lex specialis della procedura selettiva ha previsto che sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano ottenuto nella prova scritta una valutazione di almeno 7/10 e che la prova orale si intende superata con una votazione di almeno 7/10. 2.1 I ricorrenti hanno tra l'altro sostenuto che il motivo della richiesta formulata dalla Commissione esaminatrice (cd. Commissione Greco), contenuta nel verbale in data 11 aprile 2014, di procedere ad una nuova valutazione degli elaborati sarebbe in contrasto con il principio di economicità e celerità nonché con il generale principio di conservazione degli atti giuridici e che la Commissione, viceversa, avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto delle votazioni effettuate, pubblicare l'esito delle prove scritte e procedere con gli esami orali. La doglianza è fondata. Dal verbale n. 3 dell'11 aprile 2015, emerge che la Commissione "avendo appreso dell'esistenza di un ricorso relativo ad un'altra procedura selettiva di Roma Capitale che presenta aspetti analoghi a quella in esame, ritiene di dover suggerire all'Amministrazione l'adozione di un provvedimento in autotutela con il quale dovrà essere nominata una Commissione composta da dirigenti. Tale Commissione dovrà avere il compito di procedere al reimbustamento della busta contenente il nominativo del candidato allo scopo di salvaguardare l'anonimato dei candidati stessi. Si suggerisce altresì di specificare nel provvedimento di autotutela che la Commissione esaminatrice dovrà provvedere ad una nuova valutazione degli elaborati e procedere, quindi, con gli altri adempimenti relativi alla procedura selettiva in argomento". Roma Capitale, con determinazione dirigenziale del 2 maggio 2014, in considerazione della richiesta effettuata dalla Commissione nel citato verbale "al fine di garantire il buon andamento del procedimento concorsuale e di dirimere ab origine eventuali contenziosi in materia", ha nominato i componenti della Commissione incaricata di procedere al reimbustamento delle buste contenenti i dati anagrafici dei candidati che hanno sostenuto la prova scritta della procedura selettiva pubblica in discorso. Nella motivazione di tale atto è indicato che l'operazione di reimbustamento "può essere possibile in considerazione dello stato del procedimento concorsuale per il quale non si è ancora proceduto alla pubblicazione dell'esito della valutazione della prova scritta ed alla conseguente pubblicazione on line degli elaborati" e che "successivamente a tali operazioni, la Commissione Esaminatrice, già nominata con determinazione dirigenziale n. 3168 del 23/12/2013 e ss.mm.ii., procederà poi alla rivalutazione degli elaborati nel rispetto della normativa concorsuale e delle prescrizioni del bando di concorso". Il Collegio rileva che ogni procedura concorsuale si compone di diverse fasi, ciascuna dotata di una propria autonomia. Nel caso di specie, sono individuabili le fasi della ammissione alla procedura selettiva, della valutazione dei titoli, della preselezione, della prova scritta, della prova orale e della formazione ed approvazione della graduatoria. In linea generale, occorre precisare che, ove sussista un annullamento in autotutela di un atto endoprocedimentale, la facoltà (o la necessità) dell'amministrazione di rinnovare il procedimento emendato del vizio riscontrato concerne le soli fasi viziate in quanto si deve conciliare da un lato l'esigenza di ripristinare la legalità amministrativa, dall'altro, deve essere rispettato il principio di conservazione degli atti giuridici, di economicità e di divieto di aggravamento del procedimento (cfr. Cons. Stato, IV, 17 febbraio 2014, n. 748). In altri termini, l'effetto retroattivo naturalmente connaturato all'annullamento in autotutela, così come all'annullamento in sede giurisdizionale, comporta, sul piano sostanziale, che l'amministrazione rinnovi il procedimento a partire dal momento segnato dalla statuizione demolitoria, sostituendo alla determinazione eliminata dal mondo giuridico una nuova determinazione, con conservazione degli effetti giuridici degli atti endoprocedimentali precedenti, non inficiati dai vizi di legittimità accertati in sede giurisdizionale o di autotutela amministrativa. Analogamente, in ragione degli stessi principi di legalità, economicità e conservazione degli atti giuridici, ove in un procedimento concorsuale sia nominata una nuova Commissione esaminatrice, in assenza di illegittimità accertate in sede giurisdizionale o in via di autotutela amministrativa in relazione a pregressi fasi endoprocedimentali, la nuova Commissione deve procedere allo svolgimento delle sole fasi successive a quelle precedentemente espletate. Ne consegue che, in assenza di provvedimenti giurisdizionali, la fase procedimentale costituita dalla valutazione della prova scritta avrebbe potuto essere travolta solo da un provvedimento in autotutela idoneo ad evidenziarne l'illegittimità. Nella fattispecie in esame, se anche la richiamata determinazione dirigenziale del 2 maggio 2014 dovesse essere intesa come atto di annullamento implicito della valutazione della prova scritta da parte della originaria Commissione e, quindi, della relativa fase procedimentale, occorre rilevare che nessun vizio di legittimità inerente tale fase procedimentale è stato accertato, avendo l'amministrazione fatto esclusivo riferimento a ragioni di opportunità al fine di evitare eventuali contenziosi in materia. L'assenza di profili di illegittimità della valutazione della prova scritta accertati in sede di autotutela amministrativa determina l'illegittimità dell'atto di annullamento implicito di tale fase, con conseguente fondatezza della censura secondo cui la Commissione Greco avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto delle votazioni effettuate, pubblicare l'esito delle prove scritte e procedere con gli esami orali. 2.2 Parimenti fondata è la censura secondo cui l'avvenuta apposizione sul compito di un precedente punteggio numerico, seppure attribuito da una precedente Commissione, avrebbe dovuto indurre la Commissione ad esternare, con compiuta motivazione, le ragioni in base alle quali avesse ritenuto di attribuire un diverso punteggio al compito, in applicazione dei medesimi criteri valutativi. La giurisprudenza assolutamente prevalente ha chiarito che il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell'ambito di un concorso pubblico o di un esame (in mancanza di una contraria disposizione) esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni (cfr. da ultimo, Cons Stato, VI, 11 dicembre 2015, n. 5639). La stessa giurisprudenza ha peraltro chiarito che se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione in forma numerica, così comeun obbligo di motivazione integrativa si pone nel caso in cui vi sia un contrasto talmente rilevante fra i punteggi attribuiti dai componenti della Commissione da configurare un'eventuale contraddittorietà intrinseca del giudizio complessivo (cfr. su tale ultimo profilo Cons. Stato, IV, 6 luglio 2010, n. 4331). La peculiarità del caso di specie è data dal fatto che, a fronte di una prima valutazione degli elaborati a seguito della quale era stato attribuito ai ricorrenti un punteggio utile, in taluni casi anche ampiamente superiore alla soglia di 7/10, all'ammissione alla prova orale, la Commissione successivamente costituita, pur applicando gli stessi criteri valutativi, ha giudicato insufficienti, talvolta con un punteggio molto basso, gli elaborati degli stessi candidati ai fini dell'ammissione alla prova orale. Tale contraddittorietà dei giudizi formulati dalle due Commissioni in applicazione dei medesimi criteri valutativi, che attesta la manifesta irragionevolezza di una delle due valutazioni effettuate, avrebbe imposto alla Commissione che ha proceduto alla rivalutazione degli elaborati, essendo a conoscenza dell'esito della prima valutazione, di motivare, sia pure in forma sintetica, il giudizio espresso in quanto peggiorativo, o ampiamente peggiorativo, rispetto al precedente. In questo senso, si rivela fondata la censura di difetto di motivazione formulata dai ricorrenti. 3. Di qui, assorbite le ulteriori censure, la fondatezza del ricorso ed il suo accoglimento e, per l'effetto, l'annullamento degli atti impugnati. 4. Il Collegio, in ordine alle modalità di esecuzione della presente sentenza di accoglimento, ritiene di specificare che, annullata la valutazione effettuata dalla Commissione Greco, l'unica valutazione della prova scritta vigente ed efficace nei confronti dei ricorrenti è quella effettuata dalla Commissione originariamente costituita. Tale valutazionenon costituisce un atto inscindibile o indivisibile, ma può qualificarsi come atto plurimo, scindibile e divisibile, scomponibile in tanti atti quanti sono i destinatari della valutazione, per cui - essendo il ricorso giurisdizionale amministrativo proposto a tutela di un interesse individuale (come già sancito in sede di istituzione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato dall'art. 3 della c.d. legge Crispi, 31 marzo 1889 n. 5992) ed essendo l'annullamento destinato, di conseguenza, ad operare nei limiti dell'interesse la cui tutela è stata dedotta in giudizio - gli effetti della presente sentenza riguardano i soli ricorrenti e non vanno estesi, salvo che l'amministrazione non decida di agire discrezionalmente in autotutela, agli altri candidati che, giudicati idonei all'ammissione alla prova orale a seguito della prima valutazione e non idonei a seguito della seconda valutazione, non abbiano proposto ricorso giurisdizionale e non abbiano ottenuto l'annullamento della propria valutazione di inidoneità. In altre parole, gli effetti della sentenza non possono essere automaticamente estesi a coloro che non hanno preso parte al giudizio di cognizione. Pertanto, l'amministrazione procedente (e per essa la Commissione esaminatrice successivamente costituita), nell'esecuzione della presente sentenza di accoglimento, è tenuta ad ammettere alla prova orale, con il punteggio attribuito dalla prima Commissione, oltre ai candidati che abbiano ottenuto un punteggio di idoneità anche a seguito della seconda valutazione, i soli ricorrenti vittoriosi in giudizio e non anche, salvo l'eventuale esercizio del potere discrezionale di autotutela, i candidati idonei alla prima valutazione che non abbiano proposto con esito positivo ricorso giurisdizionale averso la successiva valutazione di inidoneità. 5. Le spese del giudizio, in ragione della complessità in fatto ed in diritto della fattispecie, possono essere integralmente compensate tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati. Compensa le spese del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati: Antonino Savo Amodio, Presidente Silvia Martino, Consigliere Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 10/05/2016 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) | |
Da: Futurista | 29/05/2016 19:35:40 |
Vedi bene che è tutto illegittimo, altro che motivazione. Non doveva far reimbustare, ne ricorreggere. | |
Da: strangeworld | 29/05/2016 19:36:44 |
FUTURISTA Contento TU !!! No comment.... | |
Da: strangeworld | 29/05/2016 19:38:02 |
Non sò se alcuni LEGGONO capendo ciò che leggono, o lo fanno solo per passarsi il tempo ! | |
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