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Istruttore Polizia Municipale - 300 posti C1
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Da: emilius | 17/05/2016 13:35:38 |
L'ho letto il "pertanto" ma hai escluso due blocchi di frasi. 4. Il Collegio, in ordine alle modalità di esecuzione della presente sentenza di accoglimento, ritiene di specificare che - annullata, anche per effetto di altre sentenze di questa Sezione di pari data, la valutazione effettuata dalla Commissione Greco - l'unica valutazione della prova scritta vigente ed efficace nei confronti dei ricorrenti è quella effettuata dalla Commissione originariamente costituita. ====> HAI SALTATO DA QUI A QUI <==== Pertanto, l'amministrazione procedente (e per essa la Commissione esaminatrice successivamente costituita), nell'esecuzione della presente sentenza di accoglimento, è tenuta ad ammettere alla prova orale, con il punteggio attribuito dalla prima Commissione, oltre ai candidati che abbiano ottenuto un punteggio di idoneità anche a seguito della seconda valutazione, i soli ricorrenti vittoriosi in giudizio e non anche, salvo l'eventuale esercizio del potere discrezionale di autotutela, i candidati idonei alla prima valutazione che non abbiano proposto con esito positivo ricorso giurisdizionale averso la successiva valutazione di inidoneità. | |
Da: emilius | 17/05/2016 13:37:10 |
4. Il Collegio, in ordine alle modalità di esecuzione della presente sentenza di accoglimento, ritiene di specificare che - annullata, anche per effetto di altre sentenze di questa Sezione di pari data, la valutazione effettuata dalla Commissione Greco - l'unica valutazione della prova scritta vigente ed efficace nei confronti dei ricorrenti è quella effettuata dalla Commissione originariamente costituita. ...........HAI SALTATO DA QUI............ Tale valutazione non costituisce un atto inscindibile o indivisibile, ma può qualificarsi come atto plurimo, scindibile e divisibile, scomponibile in tanti atti quanti sono i destinatari della valutazione, per cui - essendo il ricorso giurisdizionale amministrativo proposto a tutela di un interesse individuale (come già sancito in sede di istituzione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato dall'art. 3 della c.d. legge Crispi, 31 marzo 1889 n. 5992) ed essendo l'annullamento destinato, di conseguenza, ad operare nei limiti dell'interesse la cui tutela è stata dedotta in giudizio - gli effetti della presente sentenza riguardano i soli ricorrenti e non vanno estesi, salvo che l'amministrazione non decida di agire discrezionalmente in autotutela, agli altri candidati che, giudicati idonei all'ammissione alla prova orale a seguito della prima valutazione e non idonei a seguito della seconda valutazione, non abbiano proposto ricorso giurisdizionale e non abbiano ottenuto l'annullamento della propria valutazione di inidoneità. In altre parole, gli effetti della sentenza non possono essere automaticamente estesi a coloro che non hanno preso parte al giudizio di cognizione. ...........A QUI............ Pertanto, l'amministrazione procedente (e per essa la Commissione esaminatrice successivamente costituita), nell'esecuzione della presente sentenza di accoglimento, è tenuta ad ammettere alla prova orale, con il punteggio attribuito dalla prima Commissione, oltre ai candidati che abbiano ottenuto un punteggio di idoneità anche a seguito della seconda valutazione, i soli ricorrenti vittoriosi in giudizio e non anche, salvo l'eventuale esercizio del potere discrezionale di autotutela, i candidati idonei alla prima valutazione che non abbiano proposto con esito positivo ricorso giurisdizionale averso la successiva valutazione di inidoneità. | |
Da: emilius | 17/05/2016 13:46:08 |
...SI PUò LEGGERE ANCHE COSì: ...è tenuta ad ammettere alla prova orale(idonei e ricorsisti), con il punteggio attribuito dalla prima Commissione(ricorsisti), oltre ai candidati che abbiano ottenuto un punteggio di idoneità anche a seguito della seconda valutazione(idonei), i soli ricorrenti vittoriosi in giudizio(ricorsisti)... A me sembra che "oltre" sia legato alla prova orale, mentre "i soli" sia legato a ricorsisti. Ripeto io ho solo un dubbio, non voglio dettare legge. In ogni caso poco ce ne importa, siamo ammessi agli orali, per il resto si va avanti in ogni caso. | |
Da: strangeworld | 17/05/2016 14:18:30 |
EMILIUS Ognuno è libero di interpretare come vuole,nessuno detta legge,figurati ! Non ho ricopiato l'intera sentenza, ma guarda che il " pertanto " è riferito al discorso di prima . Per me,la sentenza è chiara : la votazione Greco è stata ANNULLATA ...," PERTANTO " l'amministrazione procedente è tenuta ad ammettere alla prova orale, (con il punteggio attribuito dalla prima Commissione ), oltre ai candidati che abbiano ottenuto un punteggio di idoneità anche a seguito della seconda valutazione, i soli ricorrenti . E' ovvio che entrambi avranno il voto Giuliani, la votazione Greco è stata ANNULLATA !!! | |
Da: strangeworld | 17/05/2016 14:27:05 |
PS : A te risulta che Greco ha motivato dei compiti ? NOOOOOO....quindi la votazione Greco è stata ANNULLATA dal tar , x difetto di motivazione etc !!! Quindi come fate a dire che alcuni andranno all'orale con i voti greco,mentre altri con quelli di Giuliani ? Io proprio non vi capisco.... LA VOTAZIONE GRECO E' STATA " ANNULLATA " !!!! | |
Da: Futurista | 17/05/2016 15:40:06 |
strangeworld non è del tutto annullata la votazione Greco. La votazione Greco è annullata LADDOVE NON COMPRENDE I RICORSISTI TRA GLI AMMESSI. detto questo, anche per me vale Giuliani per tutti e 1000. | |
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Da: strangeworld | 17/05/2016 18:46:43 |
Un consiglio spassionato,andatevi a rileggere attentamente,l'intera sentenza e vi sarà tutto chiaro ! Il ricorso è stato respinto ,nella parte in cui i ricorrenti sostenevano che i componenti della Commissione Greco ,non avevano i titoli d'istruzione, adatti per svolgere quel lavoro. Infatti il Tar risponde : Ne consegue che l'azione di annullamento proposta avverso le nomine del dott. Grande e della dott.ssa Senofonte a membri della Commissione è INFONDATA. Per il resto il ricorso è stato accolto ,la valutazione Greco è stata ANNULLATA ! Il Tribunale ,accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, annulla l'esito della valutazione della prova scritta Greco, (LADDOVE = nel quale) , non comprende tra gli ammessi alla prova orale i ricorrenti; respinge il ricorso per il resto. | |
Da: strangeworld | 17/05/2016 18:56:35 |
Futurista Non ti seguo,che intendi con : La votazione Greco è annullata LADDOVE NON COMPRENDE I RICORSISTI . A te risulta che la votazione Greco, comprenda i ricorsisti tra i promossi ? | |
Da: mcsode | 18/05/2016 07:00:20 |
Faccio chiarezza. La Greco è annullata solo x i ricorsisti cioè chi idoneo Giuliani è stato bocciato dalla Greco cioè nella greco verranno inseriti i nomi di chi ha vinto il ricorso + quelli che sono vincitori. In Greco . I restanti vincitori Giuliani che non hanno fatto ricorso devono solo sperare che il futuro Sindaco li grazia e li fa partecipare all orale se ciò non avviene è finita. Ok Ci vuole un politico che ci appoggia e basta | |
Da: strangeworld | 18/05/2016 12:30:51 |
mcsode Scusami,ma hai scoperto l'acqua calda ! Sul fatto che la sentenza ,non vale per i non ricorsisti ,non avevamo dubbi...e nessuno ha parlato di questo ! | |
Da: emilius | 18/05/2016 12:45:18 |
L'avvocato ha confermato chiaramente che gli idonei si terranno il voto Greco mentre i ricorsisti con il voto Giuliani. Credo che a questo punto ci sia poco da discutere. | |
Da: icaro79 | 18/05/2016 13:36:00 |
Ma emilius se questo te lo ha detto l' avvocato ti ha detto una gran cazzata! | |
Da: emilius | 18/05/2016 13:40:43 |
...ce l'ha detto a tutti....ed è lo stesso avvocato che ha vinto il ricorso... | |
Da: icaro79 | 18/05/2016 13:45:59 |
Capisci che non è possibile una cosa del genere? O vale giuliani o vale greco!A parte che anche il tar è da censurare perché i voti giuliani formalmente non sono mai esistiti! Non escludo che il comune farà ricirso al consiglio di stato! | |
Da: emilius | 18/05/2016 13:54:01 |
a quanto sembra ciò non è possibile non essendosi presentato al TAR | |
Da: icaro79 | 18/05/2016 13:57:36 |
Scusa emilius ma l' ultima cosa che hai scritto non l' ho capita! Il comune di roma non si è presentato al tar? | |
Da: strangeworld | 18/05/2016 13:58:55 |
EMILIUS ...," PERTANTO " l'amministrazione procedente è tenuta ad ammettere alla prova orale, (CON IL PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA PRIMA COMMISSIONE ), OLTRE ai candidati che abbiano ottenuto un punteggio di idoneità anche a seguito della seconda valutazione( cioè idonei GRECO ) , i soli RICORRENTI . Come fa l'avvocato a dire che si utilizzeranno i voti Greco x gli idonei Greco, e i voti Giuliani x i ricorsisti ? ! ....no comment ! | |
Da: Futurista | 18/05/2016 14:09:37 |
A me leggendo la sentenza sembra tutt'altro. Boh, non so cosa dirvi. Gli altri avvocati cosa dicono? | |
Da: aboca | 18/05/2016 14:30:15 |
Quando uscirà la graduatoria corretta secondo la sentenza si vedrà se un idoneo Giuliani non ricorrente la prima volta potrà ricorrere per essere ammesso all'orale in quanto con gli stessi requisiti di chi è stato ammesso. | |
Da: emilius | 18/05/2016 14:51:56 |
x icaro79 ...guarda non ho capito bene e non so neanche bene quello che è successo e come funzionano i processi amministrativi, ma ti to per certo che l'avvocato ha detto che il Comune non può fare ricorso al consiglio di Stato(non si è presentato in giudizio?). | |
Da: Futurista | 18/05/2016 14:53:50 |
Aboca forse non hai letto la sentenza. Il Tar non è che ti dice questi li ammetto e questi no, il Tar SPIEGA DETTAGLIATAMENTE i motivi per cui essi non vanno ammessi, SALVO AZIONE in autotutela del comune. | |
Da: icaro79 | 18/05/2016 14:55:27 |
Aboca in realtà chi non ha fatto ricorso entro 60 giorni è fuori ossia decaduto! | |
Da: icaro79 | 18/05/2016 14:59:05 |
Emilius se l" avv ti ha detto così il comune di roma non si è presentato! | |
Da: rox_8585 | 18/05/2016 16:00:52 |
Sentenza TAR assurda e iniqua. Una ingiustizia non può essere risolta con un'altra ingiustizia.Si va all'orale alcuni con i voti Greco altri con i voti Giuliani con evidente disparità di valutazione come la stessa sentenza riconosce. Ho consultato diversi avvocati che mi hanno confermato che questo dice la sentenza del TAR. Non è vero, però, che non ci siano motivazioni per fare ricorso, da parte degli idonei commissione Greco contro la sentenza del TAR (dalla quale sono stati evidentemente danneggiati), al Consiglio di Stato,anzi.Io insieme ad altri lo stiamo facendo. Per chi è interessato (più siamo e meglio è) noi ci stiamo muovendo con l'avvocato Piazza che può essere contattato al numero cell.3356306762. | |
Da: proven79 | 18/05/2016 16:14:10 |
Innanzi tutto il comune potrebbe fare impugnativa al cds in astratto, nessuno glielo vieta essendosi costituito in giudizio, nonché controparte. Poi la storia dei voti agli orali, non è che se lo dice l'avvocato allora è la bibbia a parlare. Mi dovrebbe spiegare allora perché io non potrei fare uso del voto giuliani, molto più alto di quello che ho preso con la seconda commissione, mentre altri possono usarlo. Il discrimine sta nell'aver fatto o meno ricorso e non sul merito di ciò che abbiamo scritto il 21.12.2012 ??" Hahahaha | |
Da: rox_8585 | 18/05/2016 16:24:19 |
Le cose stanno come ti ho detto poi sei libero di credere ciò che vuoi non è un problema.L'importante è non fare disinformazione | |
Da: proven79 | 18/05/2016 16:24:58 |
Mi volete citare i passi della sentenza da cui si desumerebbe che i ricorrenti vanno con la prima valutazione mentre gli idonei greco con la seconda? ...a questo punto se dobbiamo ragionare per assurdo e per sillogismi tanto vale che mi facciate il copia-incolla dei passi della sentenza che direbbero questo | |
Da: In limine | 18/05/2016 16:44:33 |
Come ho scritto più volte non ho partecipato a questo concorso. Per cui quello che dico è assolutamente imparziale. All'inizio avevo inquadrato bene la sentenza poi mi sono fatto fuorviare da alcuni commenti letti in questo forum in cui si è riportata solo una parte della sentenza. Ho riletto, così, x intero tutta la sentenza e (ri)confermo quello che avevo detto fin dall'inizio! All'orale andranno i ricorrenti (a cui verrà assegnato il voto della commissione Giuliani) e coloro che hanno superato entrambe le correzioni di entrambe le commissioni (a cui verrà assegnato il voto dato da Greco). Quindi due categorie di valutazioni: quella Giuliani (x i ricorrenti) quella Greco x gli altri! Il passaggio fondamentale è quello in cui si dice che la graduatoria non è un atto inscindibile ma una pluralità di atti (cosa che, a mio avviso, è un vero mostro giuridico). | |
Da: Ancora. | 18/05/2016 16:48:45 |
Emilius se fosse allora è arrivato il momento di buttare giù giuliani. | |
Da: In limine | 18/05/2016 17:02:07 |
Questo il dispositivo che ordina all'amministrazione come procedere: "Pertanto, l'amministrazione procedente (e per essa la Commissione esaminatrice successivamente costituita), nell'esecuzione della presente sentenza di accoglimento, è tenuta ad ammettere alla prova orale, con il punteggio attribuito dalla prima Commissione, oltre ai candidati che abbiano ottenuto un punteggio di idoneità anche a seguito della seconda valutazione, i soli ricorrenti vittoriosi in giudizio e non anche, salvo l'eventuale esercizio del potere discrezionale di autotutela, i candidati idonei alla prima valutazione che non abbiano proposto con esito positivo ricorso giurisdizionale averso la successiva valutazione di inidoneità." Il passaggio in cui si dice che l'amministrazione "è tenuta ad ammettere alla prova orale, CON IL PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA PRIMA COMMISSIONE, oltre ai candidati che abbiano ottenuto un punteggio di idoneità anche a seguito della seconda valutazione, i soli ricorrenti vittoriosi in giudizio" (e che genera equivoci) va inteso nel senso che oltre ai candidati ammessi da Greco (unica graduatoria valida) vanno ammessi all'orale col punteggio assegnato dalla prima commissione Giuliani, i soli ricorrenti! Il che conferma non solo la natura di atti plurimi delle valutazioni della graduatoria (che non è, quindi unico e inscindibile) ma anche che la graduatoria Greco è l'unica valida ed annullata SOLO NELLA PARTE IN CUI non comprende i ricorrenti (a cu, quindi, vanno assegnati i voti Giuliani)! | |
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