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CORTE DEI CONTI - Concorsi per REFERENDARIO
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Da: puma | 26/03/2011 21:13:40 |
il danno non patrimoniale economicamente valutabile anzitutto non è una ca....ta e soprattutto non è un'invenzione della Corte dei Conti | |
Da: ammesso1 | 27/03/2011 07:49:46 |
Buongiorno, oggi è dura studiare con la gente che va al mare! Quasi Referendari siamo alla resa dei conti ... giudiziali! | |
Da: puma | 27/03/2011 08:31:38 |
e sì, ammesso 1. E' veramente tosta. Intanto mi son letto la sentenza di caringella, che mi è sembrata decisamente sopra le righe, se devo esser sincero. Comunque poco cambia, tanto in questo paese si è deciso che le amministrazioni devono essere immuni dall'obbligo di risarcire i danni che determinano, almeno fin quando non interviene la CEDU Sull'altro nostro versante oggi mi dedicherò alla responsabilità ed ai controlli. Il fatto è che ormai , come si suol dire, i giochi sono fatti | |
Da: ammessa | 27/03/2011 09:33:37 |
mi permetto di insistere che un conto è la liquidazione del danno e altro conto è la sua natura; ma vi sottopongo un altro "dubbietto": dopo corte costituzionale su art. 43 TU espr quid iuris? | |
Da: puma | 27/03/2011 09:52:24 |
sul 43 ci sono diverse interpretazioni: dal 936 c.c. oppure 939 c.c. oppure la necessità di emanare una sentenza di condanna al risarcimento condizionata al trasferimento di proprietà Sul danno non patrimoniale in questi termini sei decisamente più condivisibile rispetto alla stanca affermazione di ieri sera. | |
Da: ammessa | 27/03/2011 10:07:02 |
puma il 43 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo. | |
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Da: puma | 27/03/2011 10:47:28 |
appunto. ci si è chiesti, a questo punto, cosa accade per le occupazioni che hanno comportato irreversibile trasformazioni del bene, non potendosi più utilizzare lo strumento processuale dell'acquisizione sanante ed essendo inammissibile a seguito della CEDU lo strumento tutto italiano dell'accessione invertita Secondo alcune sentenze si utilizza la norma sulla realizzazione di opere sul suolo altrui, secondo altri la norma su unione e commistione. In questo modo, si dice, la proprietà passa alla p.a. , perchè altrimenti ci sarebbe solo obbligo di restituire. Secondo altro orientamento più condivisibile, secondo me, il g.a. ha il potere di emanare una sentenza di condanna al risarcimento del dannoi condizionata all'accordo stragudiziale sul trasferimento della proprietà, giacchè spesso ci si dimentica che il giudice può anche emanare sentenze condizionate. Piuttosto il problema vero è cosa succede alle acquisizioni sananti già pronunciate. Vengono menodopo pronuncia di incostituzionalità del 43 T.U.? | |
Da: ammessa | 27/03/2011 11:11:14 |
quelle emanate non sono travolte dal giudicato costituzionale; ma per te si torna alla distinzione tra occupazione appropriativa e acquisitiva? | |
Da: puma | 27/03/2011 11:27:42 |
non si è mai andati via da quella distinzione, più che altro tra acquisitiva ed ususrpativa. Io stesso ho procedimenti in corso in cui rilevo il difetto di giurisdizione del g.o. e la controparte la afferma. Comunque il punto non è quello, ma un altro: oggi, a fronte dell'illegittima occupazione del suolo, non esiste più uno strumento processuale che consenta di trasferire la proprietà del bene alla p.a. per cui il privato in teoria, potrebbe chiedere solo la restituzione dell'immobile e la condanna al ripristino. | |
Da: ammessa | 27/03/2011 11:41:22 |
puma ho visto che qualcosa è riportato su lexitalia ma non è accessibile; mica sei riuscito a scaricare qualcosa nella settimana di libero accesso? | |
Da: puma | 27/03/2011 11:52:29 |
dammi la data dell'articolo che lo ripesco. Piuttosto, se è quello che ho letto io è lungo e mi servirà una mail per mandartelo | |
Da: ammessa | 27/03/2011 12:02:25 |
http://www.lexitalia.it/p/10/cortecost_2010-10-08-1.htm è un articolo di virga e poi c'è CDS del 28 gennario 2011 di cui non è riportato il numero. | |
Da: puma | 27/03/2011 12:16:04 |
ammessa vedo di postare nel primo pomeriggio che da qui non posso accedere | |
Da: puma | 27/03/2011 13:39:35 |
ammessa vedi queste sentenze anche dal sito della giustizia amministrativa: TAR Lecce 2683 2010, TAR Toscana 29/2011, TAR Campania Napoli 262/2011 e TAR Campania Salerno 43/2011. L'articolo di Virga è immediatamente susseguente alla dichiarazione di incostituzionalità e si limitava a dire che non si sapeva cosa poteva succedere. Ora cerco la sentenza del cds | |
Da: puma | 27/03/2011 13:43:11 |
Trascrivo la parte rilevante ai fini della nostra discussione della massimazione della sentenza CdS 676 del 28.1.2011 7. La recente sentenza della Corte Costituzionale 8 ottobre 2010, n. 293, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 43 del d.P.R. n. 327 del 2001 (sulla c.d. acquisizione sanante), se da un lato rende privo di effetto il decisum di una sentenza emessa in precedenza che aveva ordinato all'Amministrazione di adottare un provvedimento di c.d. acquisizione sanante, tuttavia non elimina il dovere di ristorare i proprietari espropriati del pregiudizio cagionato dall'occupazione sine titulo: tanto più in un caso in cui, chiedendo unicamente il risarcimento per equivalente, i proprietari abbiano preso atto dell'irreversibile trasformazione dell'immobile e di fatto rinunciato alla restitutio in integrum (6). 8. Alla rinuncia alla restituzione dell'area irreversibilmente trasformata non può in alcun modo attribuirsi un effetto abdicativo della proprietà in favore dell'Amministrazione, essendo tale conclusione in contrasto con l'esigenza di tutela della proprietà, la quale esige che l'effetto traslativo consegua a una volontà inequivoca del proprietario interessato (7). Pertanto, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 43 del T.U. espropriazione, resta fermo il dovere dell'Amministrazione di addivenire a un accordo transattivo con i proprietari che determini il definitivo trasferimento della proprietà dell'immobile; infatti, una volta venuta meno la norma che attribuiva al soggetto pubblico il potere di determinare unilateralmente l'effetto traslativo, è chiaro che la produzione di quest'ultimo non può prescindere dal concorso della volontà dell'espropriato. | |
Da: ammessa | 27/03/2011 13:59:50 |
GRAZIE PUMA! SEI GRANDE! Ma allora? la sentenza della Corte cost. si applica anche quando la PA sia stata condannata a emanare il provvedimento di acquisizione sanante e - penso - non quando lo abbia già adottato; poi dobbiamo desumere che a fronte di un'occupazione con irreversibile trasformazione, sia essa usurpativa o appropriativa, la PA sia costretta a risarcire il danno non potendosi trasferire in alcun modo la proprietà se non con la volontà del soggetto. Giusto? | |
Da: puma | 27/03/2011 14:07:44 |
direi di si. Ovviamente in linea di massima, specificando che "l'applicazione" della sentenza costituzionale non è un concetto estremamente tecnico. In buona sostanza non dovrebbe travolgere le acquisizioni sananti già avvenute. Tieni presente però che ci sono comunque orientamenti difformi, ad esempio che sostengono il travolgimento degli atti di acquisizione sanante già adottati e, per l'altro problema, che applicano comunque il vecchio istituto processuale dell'occupazione appropriativa | |
Da: puma | 27/03/2011 14:10:59 |
http://www.concorsoinmagistratura.it/?p=778 | |
Da: ammessa | 27/03/2011 14:24:35 |
non travolge gli atti di acquisizione già emanati per TAR Piemonte 21-2011 | |
Da: ammesso1 | 27/03/2011 20:50:22 |
inizio ad aver timore anche solo a guardare i libri! | |
Da: puma | 27/03/2011 21:03:36 |
lascia stare ammesso 1: qui iniziano fenomeni di intenso tremolio commisti a lingua felpata. qualcuno di voi sarà a seguire gli orali domani? | |
Da: ammesso1 | 27/03/2011 21:09:55 |
ma al giorno quanti ne fanno? | |
Da: ammesso doc | 27/03/2011 21:31:01 |
Domani credo sei... | |
Da: puma | 27/03/2011 21:36:01 |
io so solo che la mattina iniziano alle 10 e il pomeriggio alle 15 | |
Da: ammessa | 27/03/2011 21:41:47 |
un grandissimo in bocca al lupo a tutti... da domani si va in onda anche se per me ci vuole ancora tempo .... un grazie a tutti coloro che hanno partecipato al forum rendendo questi giorni più piacevoli ma soprattutto al ns Puma che è stato un vero protagonista; se Dio vuole ci rivediamo tutti al giuramento. | |
Da: ammesso doc | 27/03/2011 22:03:44 |
E se magari domani qualcuno potesse già darci qualche indicazione non sarebbe male....e comunque in bocca al lupo a tutti | |
Da: puma | 27/03/2011 22:19:12 |
ragazzi, dopo aver letto l'impossibile e anche di più, io ora stacco. in bocca al lupo a tutti, ce lo meritiamo veramente dopo anni di studio e di lavoro inappagante | |
Da: ammesso1 | 27/03/2011 22:19:47 |
Il mio in bocca al lupo a tutti voi. | |
Da: ammesso doc | 27/03/2011 22:49:16 |
Ormai quel che conta è la freschezza e la lucidità mentale... | |
Da: puma | 27/03/2011 23:23:51 |
per non perdere freschezza e lucidità: ho trovato un articolo che chiarisce che da quando il danno non patrimoniale è una voce unica e comprensiva delle diverse figure a noi tutte note (biologico esistenziale immagine etc.) è ammissibile in corso di causa la specificazione della domanda genericamente proposta per il risarcimento del danno non patrimoniale. Specificazione invece da ritenersi preclusa in epoca precedente al mutamento giurisprudenziale del 2008, quando ogni voce aveva una sua propria autonoma consistenza. | |
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