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57 dirigenti Regione Sardegna
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Da: Laurea28/06/2010 16:14:43
:)

Da: Francesca28/06/2010 16:41:59
Salve,
sono una ripescata, non ho sfruttato i tre mesi di vantaggio rispetto agli esclusi-riammessi e per studiare per questo sto sperando vivamente, e del tutto egoisticamente, in un rinvio. La mia domanda è solo una: avete qualche titolo di manuale facile e veloce che mi dia almeno l'illusione di avere una qualche preparazione e di giocarmi qualche carta? Grazie

Da: commodo28/06/2010 16:44:32
Per Francesca, la tua mi sembra una pia illusione. Spesso abbiamo evidenziato l'assoluta mancanza di riferimenti per poter studiare. Quanto al rinvio, fai bene a sperare.

Da: appalti28/06/2010 16:49:06
voi state guardando anche la parte sugli appalti?

Da: Francesca28/06/2010 16:49:44
Va bé, la speranza è l'ultima a morire ...

Da: LETTERA RAS28/06/2010 17:05:16
Ecco il testo della lettera che stiamo inviando. Chi condivide sottoscriva e invii. E' indirizzata anche a tutte le sigle sindacali. Ciao

*****

AllâAssessore degli Affari Generali Dr.ssa Maria Paola Corona
aagg.assessore@regione.sardegna.it

Al Presidente della Commissione Prof. Armando Buccellato
buccellato@unica.it

Al Direttore Generale dellâAssessorato degli Affari generali Dr. Giuseppe Manca
aagg.personale@regione.sardegna.it

Al Direttore del Servizio Concorsi Dr.ssa Vittoria Desogus
mvdesogus@regione.sardegna.it

Al Presidente della Regione Sardegna On. Ugo Cappellacci
presidente@regione.sardegna.it

Alla CGIL â" Funzione Pubblica
fp.cagliari@sardegnacgil.it

Alla CISL - Funzione Pubblica
info@fpscagliari.it

Al SADIRS
sadirs@tiscali.it

Al FEDRO
Fedro1@tiscali.it

Al FENDRES
fendres@libero.it

Allo SDIRS
sdirs.sardegna@tiscali.it

Loro sedi

Oggetto: Concorso per titoli ed esami per lâassunzione a tempo indeterminato di n. 57 dirigenti per lâAmministrazione regionale.

_____
In merito al concorso di cui allâoggetto con la presente il sottoscritto, partecipante al concorso medesimo e quindi portatore di un interesse qualificato e diretto, intende significare quanto segue.

Con nota prot. 12330 del 25 giugno 2010, il Dirigente del competente Servizio dellâAssessorato degli Affari generali, ha provveduto a pubblicare un elenco di 60 nomi di candidati ammessi, con riserva in via cautelare, alla prova scritta del 15 luglio 2010.

A seguito di detto avviso ed a seguito della pubblicazione dellâelenco contenente i 571 nomi dei candidati ammessi alla prova scritta dopo la verifica dei requisiti, ad oggi gli ammessi a partecipare alla menzionata prova scritta risultano essere 631.

Lâart. 5 del decreto  NP29297/97 del 5 ottobre 2009 che modifica lâart. 6 del  decreto NP/28406/91 del 25 settembre 2009 prevede che:
âSono ammessi alla successiva prova scritta i candidati classificati dal 1° al 570° posto, nonché quelli che hanno ottenuto lo stesso punteggio del 570°classificato. In caso di esclusione di alcuni candidati a seguito della verifica di invalidità della domanda o della mancanza dei requisiti di partecipazione, lâAmministrazione procederà ad ammettere in sostituzione degli stessi i candidati che seguono fino al limite del 570° classificato ed eventuali ex aequo.â

Appare del tutto evidente che lâammettere allo scritto un numero superiore di candidati rispetto a quello previsto dal bando determini una illegittimità della procedura in corso, per le seguenti motivazioni:

1) Violazione del bando di gara, in particolare dellâarticolo più sopra richiamato.

Eâ principio pacifico in materia concorsuale che il bando costituisca lex specialis e, pertanto, sia i partecipanti che lâAmministrazione procedente siano vincolati al suo rispetto.
Dalla lettura della norma citata si evince, in maniera chiara e non suscettibile di ulteriore interpretazione, che in ipotesi di esclusione di alcuni candidati lâAmministrazione deve provvedere alla sostituzione degli stessi entro, in ogni caso, il limite di 570 posti, salvo âex aequoâ.
Sul punto la Giurisprudenza unanimemente ha più volte affermato che lâAmministrazione procedente in presenza di un bando di concorso non abbia la possibilità di disapplicarlo, a proprio piacimento, dovendo al più provvedere allâannullamento ed a una nuova stesura dello stesso (fra tutte TAR Lazio n. 8512 del 24 settembre 2008 e le sentenze in questa richiamate). La stessa Giurisprudenza ha altresì spiegato che a fronte di un bando vi è per ogni partecipante lâinteresse al rispetto dello stesso e conseguentemente la legittimazione attiva al fine dellâimpugnazione della procedura.
La âratioâ per la quale i concorsi pubblici vengono regolati da bandi, e la severità con la quale la Giurisprudenza ritiene vincolanti per tutti i soggetti coinvolti le disposizioni in essi contenute, va ricercata nella evidente necessità di evitare comportamenti discrezionali ed arbitrari in materia tanto delicata.
Nel caso in esame il mancato rispetto del dettato dellâarticolo del bando citato determina, in pratica, per lâAmministrazione procedente lâassurda possibilità di potere scorrere a suo piacimento una graduatoria, andando a ritenere idonei soggetti non classificatisi validamente, senza in ciò trovare alcun limite nel dettato del bando, come invece dovrebbe essere.





2) Il provvedimento del dirigente citato è illegittimo, altresì, per difetto di motivazione.

Ammesso ma non concesso che lâAmministrazione procedente possa provvedere discrezionalmente a disapplicare il bando di concorso, lâatto con il quale intende provvedervi deve per lo meno essere sorretto da adeguata e congrua motivazione.
Nel caso in esame il dirigente competente si è limitato a fare un generico riferimento al contenzioso pendente davanti ai Giudici Amministrativi, senza minimamente dare conto delle reali e concrete motivazioni, di fatto e di diritto, per le quali tali giudizi pendenti determinino la necessità di ammettere alla prova scritta un numero tanto superiore di concorrenti rispetto alle previsioni del bando.
In ogni caso tale provvedimento appare viziato anche nella parte in cui fa riferimento a ricorsi giurisdizionali. Eâ fatto notorio che molti dei soggetti riammessi, allo stato, non abbiano alcun ricorso pendente nanti i competenti Tribunali con la conseguenza che detto provvedimento risulta viziato nella parte motivazionale.
Il difetto di motivazione si estrinseca altresì nella parte in cui a fronte dellâelenco dei 571 ammessi di cui sopra, viene oggi permessa la partecipazione allo scritto a ben ulteriori 60 persone. Sostanzialmente a fronte di originarie 53 esclusioni vengono riammessi 60 candidati. Il tutto senza avere citato nel provvedimento prot. 12330 del 25 giugno 2010 alcuna motivazione in ordine alle riammissioni in sovranumero, rispetto alle originarie esclusioni, in merito alle quali chi scrive non è posto nella condizione di conoscere neanche il punteggio che detti candidati hanno raggiunto allâesito della prova preselettiva.
Si rileva inoltre che nellâelenco dei riammessi manca il nominativo di una concorrente che, presente nel primo elenco ed esclusa nel secondo, non appare in quello del 25 giugno 2010 e non è dato, anche in questo caso, sapere il perché di tale confermata esclusione, dato che i candidati ammessi alla prova scritta risultano essere addirittura in numero superiore rispetto alle esclusioni. 
Il difetto di motivazione è evidente anche la dove nellâatto è espressamente detto che i candidati elencati sono ammessi con riserva. Nellâelenco contenente i 571 (non protocollato e non sottoscritto e non riportante la specificazione che vale quale notifica) tale dicitura non è presente. Da quanto detto si viene a determinare lâassurda situazione per la quale coloro che vengono chiamati a fare lo scritto solo a seguito delle esclusioni poi ritirate (e che quindi non avevano raggiunto il punteggio utile) si ritrovano ad essere ammessi a tutti gli effetti, mentre coloro che magari hanno ottenuto un provvedimento giurisdizionale favorevole, sia pure di natura cautelare, si trovano nella posizione di una ammissione con riserva. Anche tale palese contraddizione non viene assolutamente spiegata nel provvedimento pubblicato.
Tutto quanto detto è comunque ricompreso nellâassoluta mancanza di indicazione del tipo di provvedimento che è stato emesso per pervenire allâelenco pubblicato. Non viene, difatti, spiegato minimamente se detta ammissione con riserva sia derivata da un annullamento in autotutela ( ai sensi della L. 241/1990) dei precedenti provvedimenti di esclusione (con la conseguenza in tal caso dellâindicazione del perché lâesclusione sia da ritenersi illegittima e lâulteriore conseguenza che in tale ipotesi verrebbe meno il diritto di partecipare dei soggetti ripescati) o da quale altro tipo di atto.

3) Eccesso di potere per contraddittorietà tra atti della medesima procedura.

A seguito dellâemanazione, da parte del TAR della sentenza 1832 del 2009, lâAmministrazione ha provveduto ad emanare il decreto  n. 37237/139 del 01.12.2009.                  .
In detto atto veniva espressamente chiarito, allâart. 1, che lâAmministrazione avrebbe provveduto ad ammettere con riserva, considerata la pendenza davanti al Consiglio di Stato del Giudizio dâappello in merito al pronunciamento del TAR Sardegna, i candidati che usufruivano del cumulo dei requisiti di partecipazione.
Espletata la prova preselettiva, un numero considerevole di soggetti ammessi con riserva, a seguito del citato decreto, superavano la stessa prova riportando un punteggio utile. Nellâoccasione lâAmministrazione del predisporre la prima graduatoria degli ammessi ha provveduto a conteggiare tali ammessi con riserva tra i 570 complessivi, proprio in ossequio al dettato del bando.
Considerato quanto detto la procedura appare viziata da eccesso di potere. A fronte di due situazioni assolutamente identiche, ammessi con riserva per la pendenza di giudizio, lâAmministrazione ha tenuto comportamenti diametralmente opposti. Nel primo caso ha conteggiato tali soggetti tra i 570, nel secondo caso ha provveduto ad aumentare in maniera del tutto arbitraria ed indiscriminata il numero dei candidati ammessi allo scritto.

A fronte di quanto eccepito ed evidenziato chi scrive:
- chiede ai soggetti in indirizzo di volere, per quanto di loro competenza, intervenire al fine di ristabilire la legalità della procedura di concorso, attraverso lâammissione allo scritto di 570 candidati più eventuali ex aequo;
- chiede allâAmministrazione procedente di volere provvedere a revocare e/o annullare in autotutela gli atti fin dâora emessi, e riguardanti i soggetti ammessi alla prova scritta, con conseguente ulteriore pubblicazione di una nuova e definitiva graduatoria ricomprendente, in ragione di quanto previsto dal bando,  570 più ex aequo candidati;
- chiede allâAmministrazione procedente di voler quindi rinviare lâespletamento della prova scritta allâesito dellâadozione dei provvedimenti sopra indicati. 
Eâ auspicio di chi scrive il potere partecipare ad una prova di concorso caratterizzata da trasparenza ed immune da vizi che ne potrebbero inficiare la validità. Non è intenzione volere entrare nel merito delle scelte dellâAmministrazione in ordine alla sorte dei candidati esclusi, riammessi o che siano stati richiamati. Lâunica intenzione che spinge alla trasmissione della presente è il rispetto del bando (e quindi delle regole che la stessa Amministrazione si è data) e la correttezza della procedura.
La richiesta è, altresì, motivata dalla evidenza che se portata avanti una procedura affetta da tanti tali e gravi vizi non potrà che essere destinata allâannullamento dai competenti organi giurisdizionali. Tale eventualità, oltre a vedere  frustrate le legittime aspettative di tanti candidati, determinerebbe un danno certo sia per gli stessi candidati che per lâAmministrazione procedente, danno che nel caso in esame sarebbe ancora maggiormente aggravato dal fatto che la stessa Amministrazione è stata resa edotta della presenza di tanti e tali vizi. In argomento giova ricordare che ogni soggetto partecipante al concorso, in ipotesi di mancato superamento o degli scritti o degli orali, è legittimato ad impugnare la graduatoria finale, primo atto lesivo, facendo, in tale sede, valere tutti i vizi endoprocedimentali presenti nella procedura stessa.
Sicuri che le istanze oggi formulate saranno prese nella giusta considerazione e, come detto, nellâauspicato fine, di volere svolgere una prova concorsuale caratterizzata dalla legittimità, trasparenza e parità di condizioni, si porgono, in attesa di riscontro, distinti saluti.

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Da: x Sara28/06/2010 17:11:55
svegliati é Primavera....anzi Estate .....
visto che sei cosi' brava dovresti farci sapere su 631 quanti e quali candidati sono stati ammessi con riserva per non pregiudicare loro un eventuale diritto a partecipare alle prove....xche' anche noi abbiamo i ns di diritti....

Da: WARNING28/06/2010 17:32:41
non fate arrabbiare Sara poi dice le parolacce e insulta...lasciamola tranquilla...e poi sputa anche....sentenze...

Da: cono28/06/2010 17:39:48
x LETTERA RAS

'sti cazzi

Complimenti vivi!!! :D

Da: Ipotesi di traccia per lo scritto28/06/2010 17:40:23
In un noto forum su internet, l'operato dell'amministrazione regionale viene quotidianamente sbugiardato e deriso dai partecipanti a un concorso regionale. Ciò causa all'amministrazione un ulteriore calo dell'immagine già sbiadita della classe politica regionale e, in particolare, della maggioranza al governo: le discussioni sul forum vengono riprese dai quotidiani regionali, si prendono spunti per ricorsi amministrativi e giurisdizionali, lettere di protesta, esposti e così via.
L'aspirante dirigente elabori un progetto che, sotto il profilo della legittimità, dell'economicità, dell'efficienza e (sopratutto) dell'efficacia, abbia l'obiettivo di chiudere immediatamente il forum, mettere a tacere i concorsisti petulanti e indisponenti e rilanci l'immagine dell'amministrazione regionale nel mondo.

Da: 2°ipotesi di traccia per lo scritto28/06/2010 17:53:02
cercare qualcuno di potente e farsi dare la traccia anzi IL TEMA per lo scritto...

Da: X Francesca28/06/2010 17:58:17
Un testo sintetico e completo è "Il Management Pubblico", edizioni giuridiche Simone, 2010

Da: soluzione per Ipotesi di traccia per lo scritto28/06/2010 17:58:40
la sola soluzione per te sono cure immediate e urgenti

Da: x LETTERA RAS28/06/2010 18:12:32
hai dimenticato di inserire:
- corte dei conti
- procura della repubblica

Complimenti è scritta bene. Concordo in particolare con il punto 2!

Da: Francesca28/06/2010 18:14:27
Grazie per la dritta ... spero comunque nel rinvio che mi sa che rimane una speranza ... la mia modesta opinione è che lo scritto si farà e i problemi si risolveranno dopo ...

Da: LETTERA RAS28/06/2010 18:16:07
Per errore materiale non avevamo inserito l'indirizzo e-mail della UIL. Ripubblichiamo quindi l'intera nota con anche l'indirizzo mancante. A chi avesse già inoltrato chiediami di trasmetterla anche alla UIL. Grazie a tutti coloro che aderiranno alla nostra iniziativa

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Oggetto: Concorso per titoli ed esami per lâassunzione a tempo indeterminato di n. 57 dirigenti per lâAmministrazione regionale.

_____
In merito al concorso di cui allâoggetto con la presente il sottoscritto, partecipante al concorso medesimo e quindi portatore di un interesse qualificato e diretto, intende significare quanto segue.

Con nota prot. 12330 del 25 giugno 2010, il Dirigente del competente Servizio dellâAssessorato degli Affari generali, ha provveduto a pubblicare un elenco di 60 nomi di candidati ammessi, con riserva in via cautelare, alla prova scritta del 15 luglio 2010.

A seguito di detto avviso ed a seguito della pubblicazione dellâelenco contenente i 571 nomi dei candidati ammessi alla prova scritta dopo la verifica dei requisiti, ad oggi gli ammessi a partecipare alla menzionata prova scritta risultano essere 631.

Lâart. 5 del decreto  NP29297/97 del 5 ottobre 2009 che modifica lâart. 6 del  decreto NP/28406/91 del 25 settembre 2009 prevede che:
âSono ammessi alla successiva prova scritta i candidati classificati dal 1° al 570° posto, nonché quelli che hanno ottenuto lo stesso punteggio del 570°classificato. In caso di esclusione di alcuni candidati a seguito della verifica di invalidità della domanda o della mancanza dei requisiti di partecipazione, lâAmministrazione procederà ad ammettere in sostituzione degli stessi i candidati che seguono fino al limite del 570° classificato ed eventuali ex aequo.â

Appare del tutto evidente che lâammettere allo scritto un numero superiore di candidati rispetto a quello previsto dal bando determini una illegittimità della procedura in corso, per le seguenti motivazioni:

1) Violazione del bando di gara, in particolare dellâarticolo più sopra richiamato.

Eâ principio pacifico in materia concorsuale che il bando costituisca lex specialis e, pertanto, sia i partecipanti che lâAmministrazione procedente siano vincolati al suo rispetto.
Dalla lettura della norma citata si evince, in maniera chiara e non suscettibile di ulteriore interpretazione, che in ipotesi di esclusione di alcuni candidati lâAmministrazione deve provvedere alla sostituzione degli stessi entro, in ogni caso, il limite di 570 posti, salvo âex aequoâ.
Sul punto la Giurisprudenza unanimemente ha più volte affermato che lâAmministrazione procedente in presenza di un bando di concorso non abbia la possibilità di disapplicarlo, a proprio piacimento, dovendo al più provvedere allâannullamento ed a una nuova stesura dello stesso (fra tutte TAR Lazio n. 8512 del 24 settembre 2008 e le sentenze in questa richiamate). La stessa Giurisprudenza ha altresì spiegato che a fronte di un bando vi è per ogni partecipante lâinteresse al rispetto dello stesso e conseguentemente la legittimazione attiva al fine dellâimpugnazione della procedura.
La âratioâ per la quale i concorsi pubblici vengono regolati da bandi, e la severità con la quale la Giurisprudenza ritiene vincolanti per tutti i soggetti coinvolti le disposizioni in essi contenute, va ricercata nella evidente necessità di evitare comportamenti discrezionali ed arbitrari in materia tanto delicata.
Nel caso in esame il mancato rispetto del dettato dellâarticolo del bando citato determina, in pratica, per lâAmministrazione procedente lâassurda possibilità di potere scorrere a suo piacimento una graduatoria, andando a ritenere idonei soggetti non classificatisi validamente, senza in ciò trovare alcun limite nel dettato del bando, come invece dovrebbe essere.





2) Il provvedimento del dirigente citato è illegittimo, altresì, per difetto di motivazione.

Ammesso ma non concesso che lâAmministrazione procedente possa provvedere discrezionalmente a disapplicare il bando di concorso, lâatto con il quale intende provvedervi deve per lo meno essere sorretto da adeguata e congrua motivazione.
Nel caso in esame il dirigente competente si è limitato a fare un generico riferimento al contenzioso pendente davanti ai Giudici Amministrativi, senza minimamente dare conto delle reali e concrete motivazioni, di fatto e di diritto, per le quali tali giudizi pendenti determinino la necessità di ammettere alla prova scritta un numero tanto superiore di concorrenti rispetto alle previsioni del bando.
In ogni caso tale provvedimento appare viziato anche nella parte in cui fa riferimento a ricorsi giurisdizionali. Eâ fatto notorio che molti dei soggetti riammessi, allo stato, non abbiano alcun ricorso pendente nanti i competenti Tribunali con la conseguenza che detto provvedimento risulta viziato nella parte motivazionale.
Il difetto di motivazione si estrinseca altresì nella parte in cui a fronte dellâelenco dei 571 ammessi di cui sopra, viene oggi permessa la partecipazione allo scritto a ben ulteriori 60 persone. Sostanzialmente a fronte di originarie 53 esclusioni vengono riammessi 60 candidati. Il tutto senza avere citato nel provvedimento prot. 12330 del 25 giugno 2010 alcuna motivazione in ordine alle riammissioni in sovranumero, rispetto alle originarie esclusioni, in merito alle quali chi scrive non è posto nella condizione di conoscere neanche il punteggio che detti candidati hanno raggiunto allâesito della prova preselettiva.
Si rileva inoltre che nellâelenco dei riammessi manca il nominativo di una concorrente che, presente nel primo elenco ed esclusa nel secondo, non appare in quello del 25 giugno 2010 e non è dato, anche in questo caso, sapere il perché di tale confermata esclusione, dato che i candidati ammessi alla prova scritta risultano essere addirittura in numero superiore rispetto alle esclusioni. 
Il difetto di motivazione è evidente anche la dove nellâatto è espressamente detto che i candidati elencati sono ammessi con riserva. Nellâelenco contenente i 571 (non protocollato e non sottoscritto e non riportante la specificazione che vale quale notifica) tale dicitura non è presente. Da quanto detto si viene a determinare lâassurda situazione per la quale coloro che vengono chiamati a fare lo scritto solo a seguito delle esclusioni poi ritirate (e che quindi non avevano raggiunto il punteggio utile) si ritrovano ad essere ammessi a tutti gli effetti, mentre coloro che magari hanno ottenuto un provvedimento giurisdizionale favorevole, sia pure di natura cautelare, si trovano nella posizione di una ammissione con riserva. Anche tale palese contraddizione non viene assolutamente spiegata nel provvedimento pubblicato.
Tutto quanto detto è comunque ricompreso nellâassoluta mancanza di indicazione del tipo di provvedimento che è stato emesso per pervenire allâelenco pubblicato. Non viene, difatti, spiegato minimamente se detta ammissione con riserva sia derivata da un annullamento in autotutela ( ai sensi della L. 241/1990) dei precedenti provvedimenti di esclusione (con la conseguenza in tal caso dellâindicazione del perché lâesclusione sia da ritenersi illegittima e lâulteriore conseguenza che in tale ipotesi verrebbe meno il diritto di partecipare dei soggetti ripescati) o da quale altro tipo di atto.

3) Eccesso di potere per contraddittorietà tra atti della medesima procedura.

A seguito dellâemanazione, da parte del TAR della sentenza 1832 del 2009, lâAmministrazione ha provveduto ad emanare il decreto  n. 37237/139 del 01.12.2009.                  .
In detto atto veniva espressamente chiarito, allâart. 1, che lâAmministrazione avrebbe provveduto ad ammettere con riserva, considerata la pendenza davanti al Consiglio di Stato del Giudizio dâappello in merito al pronunciamento del TAR Sardegna, i candidati che usufruivano del cumulo dei requisiti di partecipazione.
Espletata la prova preselettiva, un numero considerevole di soggetti ammessi con riserva, a seguito del citato decreto, superavano la stessa prova riportando un punteggio utile. Nellâoccasione lâAmministrazione del predisporre la prima graduatoria degli ammessi ha provveduto a conteggiare tali ammessi con riserva tra i 570 complessivi, proprio in ossequio al dettato del bando.
Considerato quanto detto la procedura appare viziata da eccesso di potere. A fronte di due situazioni assolutamente identiche, ammessi con riserva per la pendenza di giudizio, lâAmministrazione ha tenuto comportamenti diametralmente opposti. Nel primo caso ha conteggiato tali soggetti tra i 570, nel secondo caso ha provveduto ad aumentare in maniera del tutto arbitraria ed indiscriminata il numero dei candidati ammessi allo scritto.

A fronte di quanto eccepito ed evidenziato chi scrive:
- chiede ai soggetti in indirizzo di volere, per quanto di loro competenza, intervenire al fine di ristabilire la legalità della procedura di concorso, attraverso lâammissione allo scritto di 570 candidati più eventuali ex aequo;
- chiede allâAmministrazione procedente di volere provvedere a revocare e/o annullare in autotutela gli atti fin dâora emessi, e riguardanti i soggetti ammessi alla prova scritta, con conseguente ulteriore pubblicazione di una nuova e definitiva graduatoria ricomprendente, in ragione di quanto previsto dal bando,  570 più ex aequo candidati;
- chiede allâAmministrazione procedente di voler quindi rinviare lâespletamento della prova scritta allâesito dellâadozione dei provvedimenti sopra indicati. 
Eâ auspicio di chi scrive il potere partecipare ad una prova di concorso caratterizzata da trasparenza ed immune da vizi che ne potrebbero inficiare la validità. Non è intenzione volere entrare nel merito delle scelte dellâAmministrazione in ordine alla sorte dei candidati esclusi, riammessi o che siano stati richiamati. Lâunica intenzione che spinge alla trasmissione della presente è il rispetto del bando (e quindi delle regole che la stessa Amministrazione si è data) e la correttezza della procedura.
La richiesta è, altresì, motivata dalla evidenza che se portata avanti una procedura affetta da tanti tali e gravi vizi non potrà che essere destinata allâannullamento dai competenti organi giurisdizionali. Tale eventualità, oltre a vedere  frustrate le legittime aspettative di tanti candidati, determinerebbe un danno certo sia per gli stessi candidati che per lâAmministrazione procedente, danno che nel caso in esame sarebbe ancora maggiormente aggravato dal fatto che la stessa Amministrazione è stata resa edotta della presenza di tanti e tali vizi. In argomento giova ricordare che ogni soggetto partecipante al concorso, in ipotesi di mancato superamento o degli scritti o degli orali, è legittimato ad impugnare la graduatoria finale, primo atto lesivo, facendo, in tale sede, valere tutti i vizi endoprocedimentali presenti nella procedura stessa.
Sicuri che le istanze oggi formulate saranno prese nella giusta considerazione e, come detto, nellâauspicato fine, di volere svolgere una prova concorsuale caratterizzata dalla legittimità, trasparenza e parità di condizioni, si porgono, in attesa di riscontro, distinti saluti.

Da: commodo28/06/2010 18:43:41
Lettera mandata. Almeno non potrò dire di non averci tentato.

Da: Coccinella28/06/2010 18:59:01
Anche io ho mandato la lettera e invito ancora tutti a mandarla in modo da far sentire la nostra voce. Ciao

Da: Tecnico Agronomo28/06/2010 19:00:33
Complimenti a chi ha scritto la lettera...

Da: Takasinu28/06/2010 19:06:29
Buongiolno,
Mi è allivata notizia di glande concolso della legione saldegna e vollei avele notizie.
E' velo che possono paltecipale tutti, basta fale ricolso?

Da: x::::::::::.28/06/2010 19:11:09
sindacato.uil@regione.sardegna.it,codaconscagliari@yahoo.it,aagg.assessore@regione.sardegna.it, buccellato@unica.it, aagg.personale@regione.sardegna.it, mvdesogus@regione.sardegna.it, urp@corteconti.it,procura.cagliari@giustizia.it,presidente@regione.sardegna.it,sadirs@tiscali.it,info@fpscagliari.it,Fedro1@tiscali.it,fendres@libero.it,fp.cagliari@sardegnacgil.it,


AllâAssessore degli Affari Generali Dr.ssa Maria Paola Corona
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Al FEDRO
Fedro1@tiscali.it

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fendres@libero.it

Allo SDIRS
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ALLA CORTE DEI CONTI
Urp@corteconti.it

ALLA PROCURA DI CAGLIARI
procura.cagliari@giustizia.it

AL CODACONS
codaconscagliari@yahoo.it
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_____
In merito al concorso di cui allâoggetto con la presente il sottoscritto, partecipante al concorso medesimo e quindi portatore di un interesse qualificato e diretto, intende significare quanto segue.

Con nota prot. 12330 del 25 giugno 2010, il Dirigente del competente Servizio dellâAssessorato degli Affari generali, ha provveduto a pubblicare un elenco di 60 nomi di candidati ammessi, con riserva in via cautelare, alla prova scritta del 15 luglio 2010.

A seguito di detto avviso ed a seguito della pubblicazione dellâelenco contenente i 571 nomi dei candidati ammessi alla prova scritta dopo la verifica dei requisiti, ad oggi gli ammessi a partecipare alla menzionata prova scritta risultano essere 631.

Lâart. 5 del decreto  NP29297/97 del 5 ottobre 2009 che modifica lâart. 6 del  decreto NP/28406/91 del 25 settembre 2009 prevede che:
âSono ammessi alla successiva prova scritta i candidati classificati dal 1ï¿° al 570ï¿° posto, nonché quelli che hanno ottenuto lo stesso punteggio del 570ï¿°classificato. In caso di esclusione di alcuni candidati a seguito della verifica di invalidità della domanda o della mancanza dei requisiti di partecipazione, lâAmministrazione procederà ad ammettere in sostituzione degli stessi i candidati che seguono fino al limite del 570ï¿° classificato ed eventuali ex aequo.â

Appare del tutto evidente che lâammettere allo scritto un numero superiore di candidati rispetto a quello previsto dal bando determini una illegittimità della procedura in corso, per le seguenti motivazioni:

1) Violazione del bando di gara, in particolare dellâarticolo più sopra richiamato.

Eâ principio pacifico in materia concorsuale che il bando costituisca lex specialis e, pertanto, sia i partecipanti che lâAmministrazione procedente siano vincolati al suo rispetto.
Dalla lettura della norma citata si evince, in maniera chiara e non suscettibile di ulteriore interpretazione, che in ipotesi di esclusione di alcuni candidati lâAmministrazione deve provvedere alla sostituzione degli stessi entro, in ogni caso, il limite di 570 posti, salvo âex aequoâ.
Sul punto la Giurisprudenza unanimemente ha più volte affermato che lâAmministrazione procedente in presenza di un bando di concorso non abbia la possibilità di disapplicarlo, a proprio piacimento, dovendo al più provvedere allâannullamento ed a una nuova stesura dello stesso (fra tutte TAR Lazio n. 8512 del 24 settembre 2008 e le sentenze in questa richiamate). La stessa Giurisprudenza ha altresì spiegato che a fronte di un bando vi è per ogni partecipante lâinteresse al rispetto dello stesso e conseguentemente la legittimazione attiva al fine dellâimpugnazione della procedura.
La âratioâ per la quale i concorsi pubblici vengono regolati da bandi, e la severità con la quale la Giurisprudenza ritiene vincolanti per tutti i soggetti coinvolti le disposizioni in essi contenute, va ricercata nella evidente necessità di evitare comportamenti discrezionali ed arbitrari in materia tanto delicata.
Nel caso in esame il mancato rispetto del dettato dellâarticolo del bando citato determina, in pratica, per lâAmministrazione procedente lâassurda possibilità di potere scorrere a suo piacimento una graduatoria, andando a ritenere idonei soggetti non classificatisi validamente, senza in ciò trovare alcun limite nel dettato del bando, come invece dovrebbe essere.





2) Il provvedimento del dirigente citato è illegittimo, altresì, per difetto di motivazione.

Ammesso ma non concesso che lâAmministrazione procedente possa provvedere discrezionalmente a disapplicare il bando di concorso, lâatto con il quale intende provvedervi deve per lo meno essere sorretto da adeguata e congrua motivazione.
Nel caso in esame il dirigente competente si è limitato a fare un generico riferimento al contenzioso pendente davanti ai Giudici Amministrativi, senza minimamente dare conto delle reali e concrete motivazioni, di fatto e di diritto, per le quali tali giudizi pendenti determinino la necessità di ammettere alla prova scritta un numero tanto superiore di concorrenti rispetto alle previsioni del bando.
In ogni caso tale provvedimento appare viziato anche nella parte in cui fa riferimento a ricorsi giurisdizionali. Eâ fatto notorio che molti dei soggetti riammessi, allo stato, non abbiano alcun ricorso pendente nanti i competenti Tribunali con la conseguenza che detto provvedimento risulta viziato nella parte motivazionale.
Il difetto di motivazione si estrinseca altresì nella parte in cui a fronte dellâelenco dei 571 ammessi di cui sopra, viene oggi permessa la partecipazione allo scritto a ben ulteriori 60 persone. Sostanzialmente a fronte di originarie 53 esclusioni vengono riammessi 60 candidati. Il tutto senza avere citato nel provvedimento prot. 12330 del 25 giugno 2010 alcuna motivazione in ordine alle riammissioni in sovranumero, rispetto alle originarie esclusioni, in merito alle quali chi scrive non è posto nella condizione di conoscere neanche il punteggio che detti candidati hanno raggiunto allâesito della prova preselettiva.
Si rileva inoltre che nellâelenco dei riammessi manca il nominativo di una concorrente che, presente nel primo elenco ed esclusa nel secondo, non appare in quello del 25 giugno 2010 e non è dato, anche in questo caso, sapere il perché di tale confermata esclusione, dato che i candidati ammessi alla prova scritta risultano essere addirittura in numero superiore rispetto alle esclusioni. 
Il difetto di motivazione è evidente anche la dove nellâatto è espressamente detto che i candidati elencati sono ammessi con riserva. Nellâelenco contenente i 571 (non protocollato e non sottoscritto e non riportante la specificazione che vale quale notifica) tale dicitura non è presente. Da quanto detto si viene a determinare lâassurda situazione per la quale coloro che vengono chiamati a fare lo scritto solo a seguito delle esclusioni poi ritirate (e che quindi non avevano raggiunto il punteggio utile) si ritrovano ad essere ammessi a tutti gli effetti, mentre coloro che magari hanno ottenuto un provvedimento giurisdizionale favorevole, sia pure di natura cautelare, si trovano nella posizione di una ammissione con riserva. Anche tale palese contraddizione non viene assolutamente spiegata nel provvedimento pubblicato.
Tutto quanto detto è comunque ricompreso nellâassoluta mancanza di indicazione del tipo di provvedimento che è stato emesso per pervenire allâelenco pubblicato. Non viene, difatti, spiegato minimamente se detta ammissione con riserva sia derivata da un annullamento in autotutela ( ai sensi della L. 241/1990) dei precedenti provvedimenti di esclusione (con la conseguenza in tal caso dellâindicazione del perché lâesclusione sia da ritenersi illegittima e lâulteriore conseguenza che in tale ipotesi verrebbe meno il diritto di partecipare dei soggetti ripescati) o da quale altro tipo di atto.

3) Eccesso di potere per contraddittorietà tra atti della medesima procedura.

A seguito dellâemanazione, da parte del TAR della sentenza 1832 del 2009, lâAmministrazione ha provveduto ad emanare il decreto  n. 37237/139 del 01.12.2009.                  .
In detto atto veniva espressamente chiarito, allâart. 1, che lâAmministrazione avrebbe provveduto ad ammettere con riserva, considerata la pendenza davanti al Consiglio di Stato del Giudizio dâappello in merito al pronunciamento del TAR Sardegna, i candidati che usufruivano del cumulo dei requisiti di partecipazione.
Espletata la prova preselettiva, un numero considerevole di soggetti ammessi con riserva, a seguito del citato decreto, superavano la stessa prova riportando un punteggio utile. Nellâoccasione lâAmministrazione del predisporre la prima graduatoria degli ammessi ha provveduto a conteggiare tali ammessi con riserva tra i 570 complessivi, proprio in ossequio al dettato del bando.
Considerato quanto detto la procedura appare viziata da eccesso di potere. A fronte di due situazioni assolutamente identiche, ammessi con riserva per la pendenza di giudizio, lâAmministrazione ha tenuto comportamenti diametralmente opposti. Nel primo caso ha conteggiato tali soggetti tra i 570, nel secondo caso ha provveduto ad aumentare in maniera del tutto arbitraria ed indiscriminata il numero dei candidati ammessi allo scritto.

A fronte di quanto eccepito ed evidenziato chi scrive:
- chiede ai soggetti in indirizzo di volere, per quanto di loro competenza, intervenire al fine di ristabilire la legalità della procedura di concorso, attraverso lâammissione allo scritto di 570 candidati più eventuali ex aequo;
- chiede allâAmministrazione procedente di volere provvedere a revocare e/o annullare in autotutela gli atti fin dâora emessi, e riguardanti i soggetti ammessi alla prova scritta, con conseguente ulteriore pubblicazione di una nuova e definitiva graduatoria ricomprendente, in ragione di quanto previsto dal bando,  570 più ex aequo candidati;
- chiede allâAmministrazione procedente di voler quindi rinviare lâespletamento della prova scritta allâesito dellâadozione dei provvedimenti sopra indicati. 
Eâ auspicio di chi scrive il potere partecipare ad una prova di concorso caratterizzata da trasparenza ed immune da vizi che ne potrebbero inficiare la validità. Non è intenzione volere entrare nel merito delle scelte dellâAmministrazione in ordine alla sorte dei candidati esclusi, riammessi o che siano stati richiamati. Lâunica intenzione che spinge alla trasmissione della presente è il rispetto del bando (e quindi delle regole che la stessa Amministrazione si è data) e la correttezza della procedura.
La richiesta è, altresì, motivata dalla evidenza che se portata avanti una procedura affetta da tanti tali e gravi vizi non potrà che essere destinata allâannullamento dai competenti organi giurisdizionali. Tale eventualità, oltre a vedere  frustrate le legittime aspettative di tanti candidati, determinerebbe un danno certo sia per gli stessi candidati che per lâAmministrazione procedente, danno che nel caso in esame sarebbe ancora maggiormente aggravato dal fatto che la stessa Amministrazione è stata resa edotta della presenza di tanti e tali vizi. In argomento giova ricordare che ogni soggetto partecipante al concorso, in ipotesi di mancato superamento o degli scritti o degli orali, è legittimato ad impugnare la graduatoria finale, primo atto lesivo, facendo, in tale sede, valere tutti i vizi endoprocedimentali presenti nella procedura stessa.
Sicuri che le istanze oggi formulate saranno prese nella giusta considerazione e, come detto, nellâauspicato fine, di volere svolgere una prova concorsuale caratterizzata dalla legittimità, trasparenza e parità di condizioni, si porgono, in attesa di riscontro, distinti saluti.

Da: GASY28/06/2010 19:12:48
hai sbagliato

ricolso si scrive con la l iniziale!!!! uff...;)

Da: GASY28/06/2010 19:13:43
x Takasinu

Da: x LETTERA RAS28/06/2010 19:20:28
complimenti per la lettera...spedita!

Da: x.............28/06/2010 19:32:05
C'è ANCHE UN BELLISSIMO ARTICOLO DEL MITICO MOSTALLINO SUL GIORNALE DI SARDEGNA DI OGGI A PAGINA 20

Da: Riammesso28/06/2010 19:38:15
Ho ricevuto oggi la raccomandata della RAS che mi informa della riammissione con riserva. I 20 giorni previsti del bando da quando dovrebbero partire? Praticamente non ho tempo per studiare. Troppo sporca.

Da: Ma che fine hai fatto Napoleon la Talpa28/06/2010 19:58:12

hai qualcuna delle tue indiscrezioni?

Da: GIULIO CESARE28/06/2010 20:05:10
LETTERA RAS SPEDITA
ci vuole una nota di chiarimento che faccia chiarezza se si e'
D E T E R M I N A T O
- di ammettere con RISERVA :
I nomI DEI x RIPESCATI IN ATTESA DELLA PRONUNCIA DI MERITO DEL T.A.R al fine di non pregiudicarne la partecipazione alle prove concorsuali;
- di ammettere con RISERVA  X candidati classificati in ordine dopo
il Z° posto e cioè  al fine di non pregiudicare il
loro diritto a partecipare alle prove dâesame in caso di esclusione
dei candidati per accertata mancanza dei requisiti, come sopra meglio precisato;

Da: congratulations28/06/2010 21:56:02

veramente complimenti per la  chiarezza espositiva ed i contenuti della lettera RAS. Speriamo bene !!!!!

Da: commodo29/06/2010 08:56:22
Dicono che le lettere stiano sortendo effetto. Qualche sindacato, inoltre, ha già dimostrato ineteressamento e annuncioato che chiederà spiegazioni. Abbiamo tutti necessità che le cose siano chiare dall'inizio di modo da evitare di sprecare tempo denaro e salute per un concorso destinato al fallimento. Consiglio ancora di sottoscriverle e mandarle è l'unico strumento che abbiamo per ottenere chiarezza e rispetto delle regole. inoltre, egoisticamente parrlando, possono essere utili nel momento in cui qualcuno di noi avrà "bisogno" di impugnare qualche atto finale, magari la graduatoria successiva.
Un ultima perplessità in merito al comportamento dell'Amministrazione. Vorrei capire come si può considerare valevole quale notifica la pubblicazione dell'elenco del 25 quando era espressamente detto che il prossimo avviso "utile" sarebbe stato il 13. A mio parere coloro che come "riammesso" hanno ricevuto la racc.a.r. solo in data successiva risultano penalizzati, con la logica conseguenza che si creano altre ipotesi di impugnativa. E' tutto un casino che dobbiamo fermare sperando di radrizzaare le cose e procedere con un po più di certezze. Ciao

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