NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.
57 dirigenti Regione Sardegna
13625 messaggi, letto 406978 volte
Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi
Torna al forum |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, ..., 450, 451, 452, 453, 454, 455 - Successiva >>
Da: ricordiamoci che | 29/01/2011 20:05:55 |
comunque è tutto sul sito nella pagina del concorso dove puoi trovare gli ammessi in via cautelare | |
Da: ma | 29/01/2011 20:15:07 |
che strano dal sito non si accede più alla pagina del concorso | |
Da: Altra constatazione | 29/01/2011 20:22:34 |
Penso che sia praticamente impossibile annullare solo la prova scritta, dove la valutazione, di fatto, rientra nella discrezionalità della commissione. Chi può dimostrare che il compito dell'escluso è migliore di chi è invece passato? Non certo il giudice. O il ricorso è volto all'annullamento dell'intera procedura o conviene rassegnarsi. | |
Da: in parte | 29/01/2011 20:38:15 |
condivido qunato detto da altra constatazione anche se in linea teorica non è del tutto impossibile annullare la parte di concorso inficiata da vizi procedurali (sempre che i vizi ci siano) | |
Da: è.. | 29/01/2011 21:33:39 |
possibile anche annullare uno scritto perchè la commissione ha agito con illogicità, cotraddittorietà senza rispetto della par condicio, non ha fissato i criteri (come in questo caso), o ha proposto una traccia non in linea con il bando. Motivi ce ne sono e tante volte sono stati annullati degli scritti l'importante è che il tar, anche dal numero di ricorsi, si convinca che qualcosa non ha funzionato. Per non parlare dei problemi della commissione. Risulta, così dicono fonti attendibili, che nei verbali vi sia la dichiarazione del commissario di avere fatto domanda per partecipare al concorso. Adesso voi mi volete dire che un tar, a fronte di una simile situazione che penso in un concorso per dirigenti non sia mai capitata, non possa visto il dettato delle norme che individuano le qualifiche dei commissari, ritenere che l'amministrazione abbia agito in maniera non consona. Anche la nomina della commissione è attività discrezionale ma col limite del rispetto delle norme e sempre che non si cada nell'eccesso di potere. Io non sono sicuro che i ricorsi faranno centro, ma non sono neanche sicuro che non lo facciano. | |
Da: come | 29/01/2011 21:39:56 |
potrebbe il fatto che un commissario aveva fatto domanda ma non ha partecipato al concorso influire sulla regolarità della nomina? | |
E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android. Scaricala subito GRATIS! |
Da: ..... | 29/01/2011 21:53:42 |
tu ritieni che uno che ha fatto domanda, cioè un possibile concorrente abbia la "provata qualificazione nelle discipline indicate nel bando o nelle metodologie di valutazione delle competenze richieste per l'accesso alla qualifica dirigenziale". PROVATA, non supposta o teorica. Se uno aspira a diventare dirigente in regione, dove cavolo ha acquisito tale PROVATA qualificazione ? Non penso facendo la libera professione, a meno che non si voglia credere che tutti gli avvocati d'italia, e sono tanti, siano possibili commissari di un concorso per dirigente e che abbiano la provata qualificazione nelle discipline del bando. O poi tutto può essere se vogliamo giustifichiamo tutto. Ma io non credo che questa cosa, anche a livello di immagine, a un magistrato del TAR, spesso i magistrati del TAR e del CDS sono chiamati a fare i commissari nei concorsi per dirigenti, paia del tutto normale. Ma ripeto poi può andare bene tutto. Ma vizi ce ne possono essere tanti altri Supponi che si veda che i compiti passati sono tutti molto specialistici. Mi dci quale commissario poteva valutarli? O magari risulterà, come si dice, che si sono aftti assistere da un informatico. In sostanza la commissione non era in grado di valutare. Ma anche questo va bene. | |
Da: riassumo | 29/01/2011 22:45:56 |
i possibili motivi del ricorso emersi nel forum: - commissario privo della qualificazione necessaria - mancanza di veri e propri criteri di valutazione della prova scritta - prova riferibile al contenuto di atti realmente adottati dalla Regione poco tempo prima dell'espletamento della prova scritta - prova richiedente competenze eccessivamente specialistiche (informatica e sistemi informativi) rispetto alla genericità del bando - modalità di consegna dell'elaborato inidonee a garantire l'immodificabilità dello stesso dopo la scadenza del termine concesso per lo svolgimento della prova | |
Da: per riassumo | 29/01/2011 23:05:49 |
mi preoccupa parecchio aderire ad un ricorso dove i motivi di doglianza attengono a questioni che si potevano tutte eccepire prima di conoscere gli esiti (negativi), in tal caso essendo già decorsi i 60 gg potrebbero ritenere che siamo decaduti, non credi? | |
Da: per "per riassumo" | 29/01/2011 23:18:53 |
nessuno poteva fare valere alcun vizio prima della non ammissione, atto lesivo. Se sei ancora in corsa non puoi impugnare perchè non hai interesse, Le uniche cosa impuganbili immediatamente sono le clausole del bando ma che siano immediatamente lesive (es il divieto di cumulo) e precludano la partecipazione. Tutto il resto è impugnabile solo dopo l'esclusione. | |
Da: me | 29/01/2011 23:23:15 |
siete davvero fuori strada, guardate di cosa si occupa la maggior parte degli idonei......altro che esperti in informatica!!!! tutt'altro, a parte la famosa f.f. e un informatico di sardegna IT gli altri non si occupano per niente della materia e questo sta a significare che un ricorso basato sulla prova eccessivamente specialistica sarebbe un buco nell'acqua, nessuno di quelli che in regione si occupa di sistemi informativi è passato, saranno stati tutti fuori forma il giorno del compito mah......tutto puo' essere, secondo me la cosa piu' probabile è che abbiano cercato un criterio di valutazione dei compiti che li tenesse al riparo da congetture come quelle che si fanno qua dentro la vera tragedia è che hanno dovuto operare dei tagli feroci in velocità e le conseguenze sono visibili, altro che migliorare la classe dirigente della regione, ripeto a parte quelli bravi che secondo me sono meno della metà degli eletti, il resto è mediocrità | |
Da: riassumo | 29/01/2011 23:24:49 |
voglio precisare che ho solo cercato di riassumere quanto è emerso nel forum. Non e' mia intenzione esprimere giudizi perchè non ne ho le competenze | |
Da: per per riassumo | 30/01/2011 00:47:11 |
non sono così convinto, d'altra parte per es la modalità di conservazione dei compiti se era lesiva era immediatamente rilevabile ed eccepibile. | |
Da: indignato per riassunto | 30/01/2011 09:06:10 |
Farò l'avv.to del Diavolo convincetemi del contrario: il momento per far valere le eccezioni alla procedura era il momento nel quale si è venuti a conoscenza del fatto lesivo, infatti non è la non idoneità che produce la lesione supposta. Provo a ragionare a "voce alta": - la nomina del commissario è stata fatta con un atto amministrativo per cui i termini decorrono da quel momento e su quetso punto non si può discutere; - i criteri di valutazione sono stati pubblicizzati, poi si può non condivedere ma così è stato, il TAR non entra nel merito la forma è rispettata, per cui dipenderà molto da come il giudice riterrà di procedere ( punto debolino); - trattandosi di compito su attività che un dirigente dovrebbe porre in essere è normale che attività simili fossero già state esguite, sarebbe assurdo il contrario, ossia chiedere di fare un compito su attività mai svolte alla regione ossia circa materie che non sono di competenza regionale ( punto debolino); - le competenze erano si specilaistiche ma in management, ossia materia richiesta nel bando, il fatto che il progetto trattasse di informatica piutosto che di attività di formazione nulla ha a che fare con la correttezza della prova, ne è dimostrazione, infatti, come abbiamo potuto vedere, le provenienza degli idonei sono molto eterogenee ( ergo arduo sarà dimostrare il contrario e poi siamo sempre su un ambito che riguarda il merito ); - per quanto attiene alle modalità di consegna bisognerebbe dimostrare che tutti i "sorveglianti" non sono stati in grado di fare il loro lavoro e provare che sia avvenuto qualcosa, l'idoneità di una situazione a produrre un danno non corrisponde ad una lesione. Comunque qualora ci si riuscisse si modificherebbero solo la posizione del soggetto/i coinvolti, ossia candidati e sorveglianti cialtroni, per il principio di salvezza della procedura amministrativa. Non sarebbe infatti possibile annullare anche le prove di soggetti terzi alla vicenda. Inoltre poi ci sarebbe una responsabilità penale per chi ha commesso i fatti ( sorveglianti e candidati) e per chi vi ha assistito e non ha detto nulla fino ad oggi. Alla luce di qunto sopra siamo sicuri o ci ispiariamo all'antico adagio "Tentar non nuoce" se non al borsellino. | |
Da: domanda | 30/01/2011 10:14:18 |
secondo te il solo fatto che i criteri siano stati pubblicizzati, mette al sicuro l'amministrazione che ha bandito la selezione ? Se i criteri scelti sono stati poco oggettivi e, all'atto pratico, inapplicabili si doveva ricorrere prima, oppure all'esito delle prove scritte? Inoltre cosa ne pensate della discrezionalità della traccia , della sua ampiezza , difficoltà e del tempo messo a disposizione per lo svolgimento? | |
Da: X indignato per riassunto | 30/01/2011 10:37:09 |
Il tuo ragionamento non fa una grinza. Ti invito riguardo ai criteri di valutazione ed alla loro applicazione a vedere le recenti sentenze del TAR Sardegna e del Consiglio di stato riguardo ai concorsi Dirigenti ex ERSAT e Funzionari regionali in Marketing. Sono stati annullati con riferimento ai criteri di valutazione. Conquenque visto che hai approfondito l'argomento puoi spiegarmi con riferimento alla prova del concorsola differenza tra : 1) economicità ed efficienza 2) legittimità efficacia ed eficienza (ultimi due criteri ora previsti dalla legge e quindi requisiti di legittimità) 3) saper fare, economicità legittimità ed efficienza 4) conoscenza della materia (management o contratti ecc) e legittimità efficienza, efficacia ed economicità Se ad esempio per conoscenza della materia si intende il managent che differenza c'è tra conscenza del management, saper fare, economicita efficienza ecc. Come vedi non solo i criteri non sono chiari ma la loro applicazione è praticamente impossibile. Poichè la maggior parte dei concorrentio aveva le conoscenze necessarie per svolgere la prova. il fatto che solo pochi l'abbiano superata si può spiegare solo se la commissione ha utilizzato come criterio discriminante il la conoscenza di una procedura informatica già realizzata dalla regione. Di conseguenza solo chi si è preparato su quella procedura è potuto passare. Poichè solo pochi dipendenti regionali si sono occupati di queste procedure rimane da capire come mai sono passati 35 concorrenti che a questo punto sono addiritura troppi. | |
Da: X indignato per riassunto | 30/01/2011 10:43:49 |
Mi sono dimenticato di evidenziare che la cononcenza delle procedure informatiche non era ne materia d'esame ne criterio di valutazione ma ha costituito per la maggior parte di concorrenti la maggiore difficoltà. | |
Da: per | 30/01/2011 11:26:21 |
indignato per riassunto Scusa ma non sono d'accordo. La lesione che legittima l'impugnazione si ha solo ed esclusivamente quando si è fuori della procedura. Molti Giudici ritengono infatti che le procedure di concorso siano impugnabili sino alla pubblicazione della graduatoria. A parte il fatto che tali atti non sono stati notificati e la pubblicazione su internet non vale ai fini della conoscenza legale dell'atto. La commissione non ha fissato i criteri, ma si è limitata ad attribuire punteggi a requisiti, della prova scritta, fissati dalla delibera di giunta e dal bando. Già l'art. 2 della Deliberazione GR prevedeva infatti che "Gli esami consistono in una prova scritta, che verte su un elaborato a carattere pratico, volto a valutare le capacità e le competenze del candidato in relazione alla direzione di strutture di livello dirigenziale dell'Amministrazione attraverso l'analisi e la soluzione, sotto il profilo della legittimità, della convenienza, dell'efficienza, dell'economicità, di casi e problematiche attinenti alle funzioni del dirigente regionale, secondo le indicazioni del bando di concorso". La stessa dicitura è stata poi ripresa dall'art. 5 del Bando. La Deliberazione GR al comma 3 dell'art. 9, stabilisce che "La Commissione di cui al comma 2 del precedente art. 8 nella seduta di insediamento fissa i criteri per la valutazione dei titoli dei candidati, senza prenderne visione. Nella medesima seduta, definisce i criteri di svolgimento e di valutazione della prova preselettiva, della prova scritta e della prova orale; la relativa deliberazione deve essere tempestivamente resa pubblica tramite inserimento sul sito istituzionale della Regione sarda" Qualcuno mi spiega dove la commissione ha adempiuto a quanto prevede l'art. 9 e ha fissato criteri. Se i criteri che si dovevano utilizzare erano quelli di economicità, legalità ecc ecc, dell'art. 2, perchè poi il successivo art.9 pone tale adempimento in capo alla commissione? Il fatto che quelli non potevano essere criteri, ma requisiti, presupposti che un atto dirigenziale doveva avere. Quindi non solo la Commissione ha disatteso la deliberazione della giunta e il bando ma ha anche determinato l'assoluta genericità, se non arbitrio, nella valutazione e nell'impostazione del compito. Il compito doveva riguardare un caso pratico ma teorico, altrimenti si compie una doppia violazione della par condicio. Verso gli esterni in primo luogo. Qualcuno mi spiega come gli esterni possono o potevano conoscere il sistema informativo usato in regione e quindi prepararsi all'esame e non si dica che è la fortuna perchè tutti dovevano avere le stesse possibilità di prepararsi, facendo così per un esterno era impossibile. Vorso gli interni che non si occupano di quella materia. E' come se nell'esame ad esempio di avvocato il compito sia il caso dell'omicidio di perugia, con nomi cognomi ecc e magari sostiene l'esame un praticante del collegio difensivo (vedi esame notai), Le competenze erano non solo specialistiche, ma andavano oltre quelle richieste ad un dirigente. Che fossero specialistiche lo dimostra il fatto che si parlava di implementazione e questa presuppone la conoscenza dell'esistente o che tale esistente sia data e conosciuta a tutti. Come faccio a implementare se non so che cosa? (questo discorso si ricollega con la violazione della par condico sopratutto per gli esterni, come potevano implementare un sistema che non conoscono e che la traccia non gli dice come è fatto???). Il dirigente, inoltre, deve sapere programmare il progetto ma non necesariamente farlo da un punto di vista tecnico. Deve capire che il sistema va implementato dve attivarsi per metterlo a regime ma non è che deve dire lui quali siano le soluzioni tecniche migliori altrimenti dovrebbe essere onniscente. Tanto è vero che era tecnic, come si vedrà dai compiti passati, che la commissione si è fatta assistere da un ingegnere informatico. Sulle modalità di consegna per me non ha seno evidenziare niente | |
Da: me | 30/01/2011 12:31:45 |
ancora con 'sta storia delle competenze specialistiche.......ribadisco nessuno degli idonei a parte la f.f. e il consulente / dipendente di sardegnaIT erano a conoscenza del sistema informativo regionale, io ritengo con ragionevole certezza che anzi la commissione non abbia quasi per nulla preso in considerazione come conoscenza della materia gli skill in informatica. NON FACCIAMO CONGETTURE INUTILI E CONCENTRIAMOCI SU QUELLI CHE POSSONO ESSERE MOTIVI DI IRREGOLARITA' | |
Da: Ribadisco la mia constatazione | 30/01/2011 13:26:24 |
Scordatevi che annullino solo lo scritto. Troppo difficile da dimostrare la non correttezza della valutazione, vista l'indeterminatezza del bando. Questo concorso ha solo due strade: o l'orale e la proclamazione dei vincitori tra questi o l'annullamento in toto della procedura. | |
Da: continuiamo a ragionare | 30/01/2011 13:52:33 |
i criteri sono stati pubblicati, ergo dovevano essere inpugnati al momento della loro pubblicazione. Se si seguisse la tesi x la quale solo quando si è fuori si può impugnare in teoria un idoneo non vincitore non potrebbe mai farlo. Mi sa che non è così. Circa la materia del compito non si può dire che non sia tra quelle previste dal bando, si sarebbe dovuto impugnare il bando x genericità ma i termini sono spirati. I concorsi per i quali il tar si è espresso, se non ricordo male, non prevedevano le forme di pubblicità di questo bando ed anzi nulla era stato esternato. | |
Da: dire che... | 30/01/2011 14:38:45 |
...un compito è più legittimo di un altro è come dire che una donna è più incinta di un'altra... | |
Da: per direi che | 30/01/2011 15:23:03 |
no non è così: un elaborato potrebbe essere corretto dal punto di vista della legittimità solo in parte: per es. nella descrizione della procedura di gara ma avere grosse lacune nella restante parte, (per esempio) laddove si evidenzino competenze dell'organo gestionale mentre la normativa li assegna agli organi di indirizzo politico - aministrativo. | |
Da: se | 30/01/2011 17:11:00 |
ha grosse lacune nella restante parte, non è legittimo e basta. Non ci possono essere vie di mezzo. Infatti, come detto prima, si trattava di requisiti già fissati dalla giunta. La commissione doveva fissare criteri di valutazione e non l'ha fatto. | |
Da: per TUTTI | 30/01/2011 17:14:19 |
Penso che la cosa migliore sia vederci dall'Avv.to Barberio e chiarire a lui i nostri dubbi sulla procedura, sullealutazioni, etc.. Se ci sono motivi presenterà il ricorsoal Tar, altrimenti ci dirà di "tentare un'altra volta". Siamo uniti e siamo tanti!!!! | |
Da: per "per direi che" | 30/01/2011 17:22:13 |
hai ragione, ma proprio il tuo esempio rende evidente il fatto che quella che tu chiami "grossa lacuna" dovrebbe comportare una valutazione negativa dell'intero compito (dichiarando l'inidoneità del candidato anche nella paradossale ipotesi in cui il compito medesimo meritasse la valutazione massima relativamente a tutti gli altri parametri, quali efficacia, efficienza, ecc.). Per quanto mi riguarda, se un compito è illegittimo (anche solo in parte) è quantomeno singolare che il candidato superi la prova e se, viceversa, la prova è superata, il candidato non può che meritare 15/15. Anche un voto quale 14/15 evidenzierebbe, in sostanza, la non totale legittimità di quanto scritto. E se il compito non è legittimo al 100% è perfettamente inutile che sia efficace, efficiente, ecc. | |
Da: continuiamo a ragionare | 30/01/2011 17:27:49 |
parlare con l'avv.to va bene sperando che comunque non se la tenti a prescindere dalle reali possibilità di vincere. | |
Da: Vorrei ricordare... | 30/01/2011 18:15:37 |
...che tra due settimane cominciano gli orali... e dopo...chi ha avuto ha avuto... | |
Da: indignata | 30/01/2011 18:33:22 |
...ragazzi, domani tutti a comprare "La Nuova Sardegna"....che forse qualcosa si muove... | |
Da: profondamente_delusa | 30/01/2011 18:40:51 |
Avete visto il comunicato del sindacato dirigenti della RAS, nel quale si esprimono forti perplessità sulla procedura concorsuale? L'hanno inviato al 25 gennaio all'Assessore ed al Consiglio Regionale. | |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, ..., 450, 451, 452, 453, 454, 455 - Successiva >>