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57 dirigenti Regione Sardegna
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Da: ahi ahi ahi..... | 08/07/2010 13:48:00 |
gp..ancora tu?ti si è scaricato il cellulare? | |
Da: chuck arrabbiato | 08/07/2010 13:49:58 |
x innominato. Non fa una piega quanto dici, ma dimentichi che resta in piedi il problema del bando non rispettato. E' vero che in caso di ricorso occorre dimostrare la lesione del proprio interesse, infatti un ricorso potenzialmente vincente oltre che accoglibile potrebbe essere portato avanti da chi, pur avendo passato lo scritto e rientrando tra gli idonei finali, non rientri tra i primi 57 a fronte del fatto che invece tra questi ultimi rientri chi sia stato ripescato in assenza di requisiti o di ricorso.... | |
Da: gp | 08/07/2010 13:52:31 |
sostengo la mia tesi anche se ovviamente sarebbe bello se agli scritti fossimo il minor numero possibile ma il diritto è diritto ed io so leggere e capire un bando. quella del diritto acquisito per chi svolge gli scritti è una pura castroneria. non è certo la prima volta che scludono qualcuno per carenza dei requisiti anche dopo gli orali, magari a seguito del ricorso del primo dei non vincitori. l'art. 3 del bando è molto chiaro. ti possono sbattere fuori in qualsiasi momento. a partire dalla prova preselettiva e fino alla fine della procedura. | |
Da: chuck arrabbiato | 08/07/2010 13:53:41 |
L'ammissione di 630 è illegittima, il problema non è quello, quanto quello di dimostrare che tale illegittimità lede un proprio interesse legittimo. Può avvenire nell'ipotesi prospettata nel mio precedente intervento. Certo nessuno può essere così folle da fare ricorso al tar adducendo come motivazione il solo fatto della partecipazione di 630 persone allo scritto.....prima di subirne un danno! | |
Da: ahi ahi ahi.....quello vero | 08/07/2010 13:54:52 |
gp ha ragione siete una massa di caproni gp for president!!!!! | |
Da: commodo | 08/07/2010 13:57:07 |
bando non rispettato - consolidamento del diritto dei ripescati. Il discorso non regge nel momento in cui i famosi ripescati sono stati ammessi a fare lo scritto proprio in ragione del fatto che l'amministrazione ha nella lettera esplicitamente detto che avevano tutti i requisiti per partecipare. Da ciò discende che questi signori non potranno più essere ecslusi per mancanza di requisiti (salvo inidonità falsità ecc), Da questo deriva che se anche uno dei ricorsisti vince il ricorso agli scritti siamo più di 570. Da ciò discende ulteriormente la violazione del bando e l'interesse per tutti di potere impuganre, magari anche la graduatoria finale travolgendo tutto. Invito tutti a leggere la sentenza 8512 del 2008 del TAR LAZIO nella quale si dice. 1) il bando è lex specialis e quindi l'amministrazione lo deve rispettare; 2) non puoi derogare al bando neanche in presenza di una norma illegittima dello stesso ; 3) non puoi derogare neanche per ammettere persone in più ; 4) tutti hanno diritto a impugnare il concorso determinandone l'annullamento, come poi è stato, per violazione del bando 5) l'amministrazione è stata condannata ai danni. | |
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Da: commodo | 08/07/2010 14:04:19 |
A parte tutto questo qualcuno mi deve ancora spiegare perchè nella prima graduatoria, dove c'erano gli ammessi con riserva, si è arrivati al 570 e non 570 più ammessi con riserva. Particolare che molti dimenticano o fanno finta di dimenticare. Misteri della discrezionalità dell'amministrazione. P.S anche in quella sede l'art. 3 del Bando diceva le stesse cose, ma stranamente nessuno ne ha tenuto conto. | |
Da: commodo | 08/07/2010 14:08:00 |
X gp ma cosa centra il fatto che in qualunque momento possono verificare la tua mancanza di requisiti con il fatto che alla prova scritta sono ammessi un numero di 10 volte il numero dei posti messi a concorso? Cosa centra?! | |
Da: chuck arrabbiato | 08/07/2010 14:09:03 |
Non so, mi viene difficile credere che sia possibile vincere un ricorso puntando solo sul mancato rispetto del bando. Non sono un legale, ma nelle mie conoscenze di amministrativo uno dei pilastri è l'interesse a ricorrere che non può coincidere in toto con il ripristino della legittimità degli atti se non ne discende un danno al mio stesso interesse, danno diretto. Boh.... | |
Da: gp | 08/07/2010 14:12:38 |
il numero di 570 va rispettato sia chiaro, ma lo si rispetta anche se dopo la correz. degli scritti la p.a. decide in modo definitivo chi fa parte del contigente dei 570 e chi no. dopo la correz. un certo numero di compiti verrà cestinato per superamento della quota 570. il discrimine tra tutti quelli titolati sarà il punteggio ottenuto alla preselezione.Per intenderci: se anche hai i titoli ed hai fatto un ottimo compito nel caso in cui nella tua stessa condizione ci siano più di 570 persone (graduate in base al punteggio della preselezione) il tuo compito lo mandano al macero e ti escludono, così come ti escludono se si accorgono che non avevi i titoli anche se ti avevano ammesso agli scritti. | |
Da: commodo | 08/07/2010 14:14:01 |
Ma allora le cose non sono chiare. Nessuno ha detto che si debba fare ricorso adesso. tale eventualità sorge solo nel momento in cui il provvedimento del 25 giugno potrebbe diventare definitivo per decorso del tempo. E' stato sempre detto che chiunque poi non passa lo scritto o l'orale, a seguito della pubblicazione della graduatoria, atto lesivo, o della racc.a.r. con cui gli comunicano il non superamento della prova, potrà impugnare la procedura andando a vanificare un concorso fatto male e gestito peggio. si cerca di evitare tutto questo. Oltre alla palese ingiustizia che dei signori che non hanno raggiunto il punteggio della preselezione siano dentro a tutti gli effetti, anzi con certificazione dell'amministrazione che siccome hanno i requisiti possono fare lo scritto. | |
Da: Mariano | 08/07/2010 14:14:45 |
x gp Art. 3 Requisiti di ammissione. Non fa riferimento al numero di 570 + ex aequo. Quindi il tuo "ti possono sbattere fuori in qualsiasi momento" che riferisci all'Art. 3, si riferisce solo ai documenti che in questo vengono richiesti. Documenti queindi. Nessuno contesta documenti agli slittati. Quindi. Perchè tirare in ballo l'art. 3? Mi sembra che si crei confusione. A noi interessa esattamente il contrario. Fare chiarezza. | |
Da: gp | 08/07/2010 14:17:09 |
per fare un paradosso: se ammettesero agli orali 600 persone in quel caso ci sarebbe una clamorosa violazione del bando ed un ricorso sarebbe possibile, previa dimostrazione del proprio interesse a ricorrere (essere uno fra i primi 570 ammessi) consistente nella dimnuzione delle chances di successo. Poi magari accadrà che agli orali ammetterano solo 57 persone od anche meno. pure questo potrebbe accadere, mica c'è un limite minimo di ammessi agli orali. | |
Da: commodo | 08/07/2010 14:19:37 |
Il contingente dei 570 è per avere il diritto di farli li scritti. Gli scritti si superano non a numero ma li superano tutti quelli che raggiungono un certo punteggio. La scrematura per numero di ammessi era solo per la preselezione e non per dopo. Teoricamente nella preselezione io concorrevo con gli altri perchè dovevo acquisire un punteggio superiore agli altri per poter passare. Nello scritto no devo solo raggiungere un tot indipendentemente da quanti lo raggiungono, se poi loro riportano a 570 fanno ancora più casino. | |
Da: gp x mariano | 08/07/2010 14:20:12 |
l'art. 3 fa riferimento alla verifica dei titoli di ammissione, che è sempre possibile in qualsiasi momento della selezione ed è anche chiaramente precisato che la mancata comunicazione di una causa di esclusione non sana alcunché | |
Da: commodo | 08/07/2010 14:22:17 |
i requisiti dei ripescati li hanno certificati loro. Riassumiamo il ragionamento di gp. Per l'ammissione allo scritto c'è un numero fissato dal bando ma l'amministrazione lo può superare. per l'ammissione agli orali ilbando non pone vincoli di numero ma l'amministrazione non può superare quello messo per l'ammissione allo scritto. curioso | |
Da: Mariano | 08/07/2010 14:22:55 |
"dopo la correz. degli scritti la p.a. decide in modo definitivo chi fa parte del contigente dei 570 e chi no" Perchè non fare chiarezza da subito? Che interesse ha l'Amministrazione a portarsi in casa una bomba ad ologeria? Non sarebbe più limpido chiarire questa "sfumatura" e poi, tutti sereni? Dici che è troppo per l'Amministrazione accorgersi anche delle più piccole sfumature e disinnescare ogni pericolo? Il gigante non guarda i dettagli? Bene. Non penso sia un dettaglio. Penso bisognerà far distrarre il gigante su questo particolare. Sempre per il vantaggio di tutti, e non di pochi (siano questi slittati o orgogli dirigenziali/assessoriali). | |
Da: gp | 08/07/2010 14:24:50 |
noi candidati abbiamo il diritto a pretendere che venga dichiarato, prima della fine del concorso, che la preselezione è stata superata da non più di 570 persone (+ ex aequo). questa verifica può avvenire anche ex post. ossia dopo gli scritti o anche dopo gli orali (ammesso che gli uni e gli altri siano stati superati con il conseguimento del punteggio minimo previsto dal bando). nessuno che si sia classificato (anche a seguito di verifica ex post) oltre il 570 nella preselezione ha il diritto di proseguire validamente il concorso e se ciò accade tutti gli step successivi, pur da lui compiuti, possono essere legittimamente annullati. | |
Da: coccinella | 08/07/2010 14:25:04 |
X gp forse sono io che non riesco a capire il tuo ragionamento. Mi spieghi meglio questa tua frase? "se anche hai i titoli ed hai fatto un ottimo compito nel caso in cui nella tua stessa condizione ci siano più di 570 persone (graduate in base al punteggio della preselezione) il tuo compito lo mandano al macero e ti escludono". Da questa tua frase mi sembra di poter dire che si sa già che passeranno all'orale 570 candidati. Spiegami perchè davvero mi riesce difficile capire | |
Da: commodo | 08/07/2010 14:28:20 |
no coccinella non sei tu. Uno che mi dice allo scritto possiamo partecipare in mille e questi mille coincidono con coloro che hanno passato la preselezione ( che altrimenti qualcuno mi deve spiegare che funzione ha se non quella di fare diminuire il numero dei concorrenti) e poi mi dice che l'amministrazione deve dirmi dopo che invece la preselezione l'hanno superata in 570, mah. | |
Da: gp x mariano | 08/07/2010 14:28:34 |
concordo, sarebbe stato opportuno fare chiarezza prima. ma ciò non toglie che la prosecuzione della procedura, allo stato non lede nessuno di noi e sfido chiunque dice il contrario a proporre ricorso prima del 3 agosto e ad ottenere dal tar che gli scritti vengano svolti da max 570 persone. pago io il collega avvocato se ci riesce | |
Da: Mariano | 08/07/2010 14:30:15 |
x gp Ecco. Perchè l'Amministrazione non pone chiarezza su questo aspetto? Che margini di "manovra" si vuol riservare? Oppure. Forse non vuole riconoscere di essere passata dritta davanti ad un'altra "sbadataggine" e non vuol (per orgoglio o per "professionalità") riconoscere con un atto formale, di aver rischiato di commettere un'altra svista? Faccia chiarezza e dimostri di saper ascoltare. Nessuno la potrà accusare di questo. L'obiettivo è che il Bando non venga reso attaccabile. Quale miglior riconoscimento ad una Amministrazione che si rende agile e reattiva davanti a passi che ne possano rendere vani i costi da noi sostenuti? | |
Da: gp x coccinella | 08/07/2010 14:31:37 |
è un ragionamento astratto. è evidente che allo scritto potrebbero ottenere i punti previsti dal bando anche solo i 2 candidati o magari nessuno. però ogni teoria per reggere deve poter essere portata alle estreme conseguenze e dunque mi sono spinto ad immaginare (e ho detto che era un paradosso) che certamente il limite massimo di quelli che possono passare lo scritto è 570. concordi ? | |
Da: traduttore x commodo | 08/07/2010 14:32:21 |
gp sta soltanto dicendo che le cose possono essere aggiustate in corso della procedura dalla pa sempre che smetta di fare cazzate e si faccia consigliare da un buon legale aspettando la definifzione dei giudizi pendenti prima di pubblicare la graduatoria. caro commodo prima di sentenziare con aria saccente e ipocritamente perbenista ricordati due paroline, interesse a ricorrere e legittimazione ad agire | |
Da: commodo | 08/07/2010 14:34:18 |
************ Questioni Nel caso di illegittimità del bando di gara, l'amministrazione può esimersi dal darvi applicazione? Se l'amministrazione non intende applicare una clausola illegittima, deve operare in autotutela sul bando, oppure, può procedere alla disapplicazione della stessa? Massime Fino a quando il bando non sia stato ritirato in autotutela lâamministrazione è obbligata a darvi esecuzione e conseguentemente i partecipanti alla procedura hanno interesse ad ottenere il rispetto delle regole del bando ove la loro violazione pregiudichi le proprie chances di successo. Il bando costituisce la lex specialis di gara che lâamministrazione si autovincola ad osservare anche nel caso che lo stesso sia illegittimo. Invero anche nel caso di illegittimità del bando di gara ove lo stesso non sia stato impugnato lâamministrazione non può esimersi dal darvi applicazione. Qualora poi lâamministrazione ritenga di dovere operare in autotutela sul bando lo stesso deve essere rimosso integralmente e non può disapplicarlo. Viene, infatti, pacificamente affermato che il bando di concorso è la lex specialis della procedura e va rispettata dalla Commissione, che riveste la qualità di organo straordinario tecnico dell'amministrazione che ha indetto il concorso, con la conseguenza che alla stessa non è consentito di procedere alla disapplicazione delle norme del bando (si cfr. da ultimo C. S. IV, 14 maggio 2007 n. 2423). Lâamministrazione, pertanto, poteva annullare la procedura ma non poteva ammettere alla stessa soggetti sprovvisti dei requisiti previsti dal bando. **************************************************************** T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II TER - Sentenza 24 settembre 2008 n. 8512 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Seconda ter ha pronunciato la seguente SENTENZA in forma semplificata sul ricorso n. 8161 del 2008 proposto da: Morabito Bruno, rappresentato e difeso dallâavv. Santo Delfino, nel cui studio elettivamente domicilia in Roma, via Dardanelli n. 13; C O N T R O - il Ministero dellâEconomia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dallâAvvocatura Generale dello Stato, anche domiciliata ria in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e nei confronti Cugliandro Roberto, Martire Sergio, Vincenzo Giuseppe, De Vita Gennaro, Marino Vincenzo, Seminara Giorgio, Vazzana Annunziato, Federico Roberto, n.c.; per l'annullamento previa sospensione dell'esecuzione delle graduatorie dei vincitori per 8 posti nella Regione Calabria, e approvata con D.D. prot. n. 26152 del 13 maggio 2008 â" pubblicati il 14 maggio 2008, relativa alla e procedure di selezione interne per il passaggio entro e tra le aree professionali per la copertura di complessivi n. 715 posti, regionalmente ripartiti, nellâarea C, posizione economica C1 â" profili amministrativi tributari â" oggi Terza Area, fascia retributiva âF1â â" nellâambito degli uffici amministrativi del Dipartimento per le Politiche Fiscali, oggi Dipartimento delle Finanze, bandita con decreto del Capo del Dipartimento n. 13302 in data 11 luglio 2001 coordinato con il decreto n. 46188 in data 27.09.2001 del Ministero dellâEconomia e delle Finanze, Dipartimento per le Politiche Fiscali, Ufficio Amministrazione delle Risorse, e di ogni altro atto presupposto, inerente, connesso e consequenziale alla suddetta graduatoria; Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato; Relatore alla udienza in Camera di Consiglio del 10 settembre 2008 il Consigliere Germana Panzironi; Uditi, anche in ordine alla possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, i difensori delle parti presenti come da verbale dâudienza; Ritenuta la ricorrenza dei presupposti di cui allâart. 9, L. 205/2000; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: Con ricorso ritualmente notificato si chiede lâannullamento dei provvedimenti in epigrafe, deducendo la violazione di legge e lâeccesso di potere. Si premette in fatto di aver partecipato alla selezione in oggetto senza utile collocazione nella graduatoria. Il ricorso è volto allâannullamento del provvedimento di approvazione della graduatoria del corso concorso per il passaggio tra le aree B1, B2, B3 e C1, nonché dellâaccordo sindacale 1 agosto 2003 che ha ammesso al corso concorso anche i dipendenti B3 privi dellâanzianità di servizio richiesti dal bando. In pendenza di un bando di concorso che prevedeva determinati requisiti di ammissione lâAmministrazione, in ossequio allâaccordo sindacale 1 agosto 2003, provvedeva ad ammettere al concorso soggetti che, pur avendo presentato domanda di partecipazione alla gara, nondimeno erano sprovvisti dei requisiti previsti dal bando. A sua volta poi lâaccordo sindacale sarebbe stato giustificato alla luce della sopravvenuta giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. 16 maggio 2002 n. 194) che avrebbe escluso la legittimità costituzionale di procedure di progressione interne laddove queste prevedevano lâavanzamento dei vincitori per più di una posizione o di livello. La questione è stata oggetto di decisioni da parte di altri Tribunali che hanno adottato sentenze in forma semplificata di annullamento delle graduatorie formate ritenendole illegittime. La sezione ritiene di aderire al suddetto orientamento, ribadito anche dallâordinanza n. 3465/08 della sezione seconda di questo Tribunale. Deve essere disattesa lâeccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse sollevata dalla difesa erariale. Si sostiene, infatti, che nessun interesse potrebbe vantare il ricorrente dal momento che comunque lâamministrazione non potrebbe che conformarsi al dictum della Corte Costituzionale e procedere allâannullamento del bando. La tesi non convince. Fino a quando il bando non sia stato ritirato in autotutela lâamministrazione è obbligata a darvi esecuzione e conseguentemente i partecipanti alla procedura hanno interesse ad ottenere il rispetto delle regole del bando ove la loro violazione pregiudichi le proprie chances di successo. Ammettere nel caso di specie una sopravvenuta carenza di interesse significa attualizzare una sopravvenienza priva di attualità. Ipotesi, questa da escludersi, analogamente a quanto avviene per lâinteresse privo di attualità. Lâimprocedibilità del ricorso verrà in essere, se mai, ove lâamministrazione ritiri in autotutela il bando di concorso non prima. Nel merito il ricorso è fondato. Il bando costituisce la lex specialis di gara che lâamministrazione si autovincola ad osservare anche nel caso che lo stesso sia illegittimo. Invero anche nel caso di illegittimità del bando di gara ove lo stesso non sia stato impugnato lâamministrazione non può esimersi dal darvi applicazione. Qualora poi lâamministrazione ritenga di dovere operare in autotutela sul bando lo stesso deve essere rimosso integralmente e non può disapplicarlo. Viene, infatti, pacificamente affermato che il bando di concorso è la lex specialis della procedura e va rispettata dalla Commissione, che riveste la qualità di organo straordinario tecnico dell'amministrazione che ha indetto il concorso, con la conseguenza che alla stessa non è consentito di procedere alla disapplicazione delle norme del bando (si cfr. da ultimo C. S. IV, 14 maggio 2007 n. 2423). Lâamministrazione, pertanto, poteva annullare la procedura ma non poteva ammettere alla stessa soggetti sprovvisti dei requisiti previsti dal bando. Tra lâaltro simile modo di procedere determina una evidente lesione della par condicio consentendo di conseguire lâammissione al concorso solo a coloro che, a suo tempo, pur non avendone titolo, avevano presentato domanda di partecipazione e non già a tutti i soggetti che pure erano in possesso dei requisiti successivamente ritenuti necessari per la partecipazione al concorso. Il ricorso deve, quindi, essere accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati. Lâamministrazione dovrà, pertanto, riformulare la graduatoria avendo cura di escludere dalla stessa i dipendenti B3 privi dei requisiti di ammissione alla procedura. Lâamministrazione, sussistendo nel caso di specie tutti i requisiti, dovrà essere condannata al risarcimento del danno da determinarsi nella misura delle differenze retributive che sarebbero spettate al ricorrente ove lo stesso fosse fin dallâinizio incluso in posizione utile nella graduatoria. Sussistono motivi di opportunità per la compensazione delle spese P.Q.M. IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - Sezione II ter, ACCOGLIE il ricorso n. 8161/2008, meglio in epigrafe specificato, proposto da Morabito Bruno ed altri. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 10 settembre 2008, con lâintervento dei magistrati: Michele PERRELLI Presidente Germana PANZIRONI Consigliere, Est. Giampiero LO PRESTI Consigliere I testi dei provvedimenti normativi e/o giurisprudenziali linkati e/o pubblicati sul sito non rivestono carattere di ufficialità; si declina, pertanto, ogni responsabilità per eventuali inesattezze. ***************************************************************** Novità Bruno E.G. Fuoco Manuale dell'autotutela decisoria nei procedimenti di evidenza pubblica. Guida all'annullamento e alla revoca degli atti di gara Indice Maggioli ***************************************************************** Pensieri dal web Un giorno un curato rivolgendosi ai suoi parrocchiani, che erano in maggior parte persone ricche, disse loro: «Fratelli, come vedete la nostra chiesa è vecchia e ha bisogno di essere restaurata, ma costa caro. Riflettiamo quindi sul da farsiâ» All'unisono tutti i parrocchiani risposero che avrebbero pregato Dio affinché li aiutasse a trovare i soldi necessari. Il curato si indignò: «Come? Siete miliardari e volete disturbare il Signore per ottenere una somma di denaro che potreste facilmente trovare voi stessi!» Ebbene, ecco qual è l'idea della preghiera che hanno molti credenti: reclamano l'intervento divino per i loro affari, mentre potrebbero benissimo arrangiarsi da soli se soltanto si decidessero a fare ciò che è necessario. Se sono un po' altruisti pregano per la pace nel mondo,affinché non ci siano più miserieâ ma anche in questo caso è il Signore che deve intervenire. Ecco perché le guerre continuano e la miseria non finisce: perché gli esseri umani scaricano sul Signore un lavoro che dovrebbero compiere loro stessi, mentre dovrebbero chiederGli solo la luce per essere ispirati bene." (Omraam Mikha«l Aïvanhov). ***************************************************************** Contattaci © Rassegna autotutela amministrativa 2008 | |
Da: gp x commodo | 08/07/2010 14:37:53 |
la sentenza che hai pubblicato conferma la mia tesi te ne sei accorto ? | |
Da: gp x commodo | 08/07/2010 14:40:24 |
"Lâamministrazione dovrà, pertanto, riformulare la graduatoria avendo cura di escludere dalla stessa i dipendenti B3 privi dei requisiti di ammissione alla procedura." ciò dimostra che non esistono diritti acquisiti derivanti dall'aver svolto le prove concorsuali che chi non ha i requisiti "salta" dalla graduatoria sempre e comunque, se chi è sotto di lui fa ricorso o se la p.a. se ne accorge indipendentemente dai ricorsi | |
Da: confusion | 08/07/2010 14:41:02 |
Vediamo se ho capito bene Prima graduatoria Aâ..1mo â V â570esimo Zâ. 571esimo V e Z vengono dichiarati privi di requisiti e la graduatoria slitta ai successivi X e Y che vengono ammessi in luogo di V e Z (senza riserve) Seconda graduatoria Aâ..1mo â X â570esimo Yâ.571esimo Poi la regione ci ripensa e riammette con riserva V e Z Terza graduatoria Aâ..1mo â V â570esimo con riserva Zâ. 571esimo con riserva X â570esimo senza riserva Yâ.571esimo senza riserva Arriviamo agli scritti e la commissione DEVE correggere TUTTI i compiti che (si spera) saranno anonimi fino allâabbinamento finale. Supponiamo che il tar dia ragione a V eZ e legittimi a pieno titolo la loro partecipazione al concorso. Che sorte hanno Y e X se passano lo scritto al pari di V e Z? Hanno i requisiti (perché sono stati pescati in luogo di chi si presumeva non li avesse) hanno passato lo scritto come i loro colleghi. Non possono essere esclusi perché non hanno una riserva. Lâunica differenza è che loro non hanno il punteggio alla preselezione (il famoso requisito dei 570 più gli ex equo). Ma quando si passa alla prova scritta È COME SE SI PARTISSE DA ZERO, siamo di nuovo tutti nella stessa linea di partenza dimenticando il punteggio della preselezione A MENO DI NON AVER PREVISTO UNA RISERVA Non voglio ipotizzare poi se tra i vincitori di concorso ci sono X e Y che fin dal principio non dovevano essere in giocoâ. ma la cosa che sfugge è che non sappiamo ancora con precisione chi e con quanti punti è entrato in graduatoria .... con riserva ... e senza riserva | |
Da: commodo | 08/07/2010 14:42:38 |
no sinceramente no. veramente mi sembra dicesse un altra cosa. in particolare che se viene portato avanti il concorso così tutti quelli che non passano potranno fare annullare la procedura per violazione del bando. A me sembra dica questo e per te? | |
Da: Mariano | 08/07/2010 14:47:12 |
x confusion Chiarissimo!!! | |
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