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SSPA: ricorso SI, ricorso NO
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Da: che spettacolo | 15/01/2008 13:45:06 |
vedere rosicare i non meritevoli! Le affermazioni vanno dimostrate...perchè quelli che sono passati non sarebbero meritevoli? A cosa conta conoscere tutta la graduatoria piuttosto che solola propria posizione? Quando uno fallisce l'atteggiamento migliore è quello di congratularsi con chi ce l'ha fatta, accettare la sconfitta e lavorare su se stessi per correggere ciò che non è andato...Fate solo affermazioni a vanvera e io mi diverto a leggere ciò che scrivete..è un altro privilegio di chi è passato! | |
Da: x maria grazia | 15/01/2008 13:59:38 |
il tuo italiano fa penare, magari se ne sono accorti anche in commissione. | |
Da: Il grillo parlante | 15/01/2008 14:33:18 |
Leggere le argomentazioni di questo imbelle è spassoso.. Comunque non intendo rispondere ma fornire un contributo anche a coloro che lavorano negli uffici concorsuali perchè accrescano la trasparenza delle loro procedure altrimenti sarà sempre lecito dubitare di quanto accade. | |
Da: AMAREGGIATO | 15/01/2008 14:37:37 |
...volevo ribadira quanto ho gia' detto sulle dinamiche del concorso SSPA 1(VEDI LINK CORREZIONE SCRITTI SSPA), ma vorrei dire a quanti ritengono di aver subito torti e sono vittime di una valutazione iniqua ,di non scandalizzarsi e di non canalizzare la propria rabbia semplicemente negli scritti del FORUM, ma di indirizzarla ll aeoposizione di un bel RICORSO.Magari anche collettivo, cercando di far leva su tutte le ingiustizie subite...Altrimenti resta tutto lettera morta... | |
Da: AMAREGGIATO | 15/01/2008 14:41:09 |
ma forse piu' che imbelle grillo, volevi dire IMBECILLE...si si credo proprio che volessi dire IMBECILLE... | |
Da: Il grillo parlante | 15/01/2008 14:54:22 |
No, volevo dire proprio imbelle.. ma non è il caso di dargli importanza.. Piuttosto, credo che gli spazi per un ricorso siano legati a una procedura d'accesso che dimostri inequivocabilmente che un compito escluso sia migliore di uno ammesso. Ma qui entriamo nel campo della maledetta discrezionalità rispetto alla quale soltanto se c'è una pagina bianca da un lato e un compito svolto dall'altra si potrebbe obiettare. Non credo che la Commissione sia stata così maldestra da commettere errori così marchiani. | |
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Da: che spasso... | 15/01/2008 15:25:37 |
la vostra rabbia...ridicola...il ricorso...ah, che paura! | |
Da: AMAREGGIATO | 15/01/2008 18:06:55 |
cjhe spasso vai a farti fottere insieme a che spettacolo (ammesso che siate due persone diverse).Io il ricorso lo faccio eccome e non mi faccio bloccare da una manica di raccomandati, figuriamoci.... | |
Da: fuorilegge | 16/01/2008 01:34:16 |
già il concorso è fuorilegge se bandito ogni 4 o 5 anni perchè la legge - non ricordo quale - dice che deve essere bandito annualmente e quindi ogni anno, non importa quanti siano i posti disponibili, se 10 o 100 la sspa dovrebbe far partire un bando, forse conviene sollecitare il rispetto di questa legge piuttosto che fare ricorso che durerebbe di più che iniziare da subito un nuovo concorso però non saprei come si fa a far rispettare alla pa le leggi | |
Da: che spasso | 16/01/2008 08:17:54 |
amareggiato tu sai che io sono raccomandato? Ne sei certo? Tutti quelli che ti sono arrivati davnti sono raccomandati? Non ti permettere di fare certe affermazioni...diventi sempre più ridicolo e spassoso... | |
Da: AMAREGGIATO | 16/01/2008 12:11:36 |
Ma sai non so se lo sei proprio raccomandato o potresti esserlo ,Ad ogni modo le mie opinioni le esprimo sempre e comunque e non credo tu mi fsccia paura sai....NON CREDO PROPRIO...ah dimenticavo...il tuo sarcasmo credo che tu sappia dove ficcartelo...e con questo passo e chiudo (CON TE) TANTI AUGURI | |
Da: ALEX | 16/01/2008 13:57:33 |
Ragazzi cerhiamo di un certo contegno, cio' vale sia per i prossimi allievi sspa e sia per almeno coloro per ora esclusi. Tale comportamento e' l'essenza della figura prossima da rivestire, e non solo Il rivendicare azione, a ragione o a torto fa sì che nessuno e maggiormente esperti di diritto titolati, possa in via pregiudiziale giudicare ed anticipare, anche per un senso di giustizia che spesso non si lega al diritto | |
Da: che spasso | 16/01/2008 14:16:21 |
amareggiato perchè non cambi il tuo nick in frustrato? | |
Da: x alex | 16/01/2008 14:25:08 |
ma come scrivi, sembri un azzeccagarbugli. cose di pazzi | |
Da: alex | 16/01/2008 14:47:33 |
l'invito e' rivolto alle persone che hanno giudizio- non rispondo ad offese, e................ | |
Da: Forse | 16/01/2008 19:08:13 |
è meglio evitare di buttare soldi e tempo... | |
Da: Sicuramente | 17/01/2008 01:21:28 |
è meglio dedicarsi all'ippica, si vince facile.. | |
Da: Mi daresti | 17/01/2008 23:47:30 |
almeno un piazzato ? | |
Da: più che amareggiata | 19/01/2008 22:53:54 |
sono d'accordo con te, ho predisposto istanza di accesso e dopo aver estratto copia degli elaborati procederò immediatamente a fare ricorso. | |
Da: ah ah ah | 20/01/2008 09:53:54 |
ah ah ah ah ah | |
Da: ..... | 22/01/2008 15:50:09 |
RIDI RIDI CHE MAMMA HA FATTO GLI GNOCCHI.... | |
Da: ..... | 22/01/2008 15:50:14 |
RIDI RIDI CHE MAMMA HA FATTO GLI GNOCCHI.... | |
Da: ...... | 22/01/2008 17:00:19 |
ROSICARE...CHE LINGUA E' SCUSATE???NON CONOSCO UNA PAROLA ITALIANA SIMILE.... | |
Da: ...... | 23/01/2008 14:43:00 |
E VOI SARETE DIRIGENTI...MA COME PARLATE? CERTO PERO' ...CHE LO ZINGARELLI VI FA UN BAFFO... | |
Da: Fulsere | 04/02/2008 11:03:45 |
Ricorso no... Un altro utente, il Canna, che a volte scrive pure qua, ha pubblicato il testo della sentenza che nega validità al primo ricorso contro gli scritti. In bocca al lupo da parte sua e mia agli oralisti ! Bacioni Fulsere REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Roma â" Prima Sezione nelle persone dei magistrati: Dott. Pasquale de Lise Presidente Dott. Silvia Martino Componente Dott. Roberto Caponigro Componente, relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 4178 del 2007, proposto da Xxxxx Xxxxxxx rappresentata e difesa dallâAvv. Yyyyyy Yyyyyy presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, xxxx contro Presidenza del Consiglio dei Ministri â" Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dallâAvvocatura Generale dello Stato presso cui ope legis domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; per lâannullamento di tutti gli atti di gara relativi al concorso pubblico, per esami, per lâammissione di centocinquantacinque allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, indetto dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione con bando del 12.12.2005 e pubblicato nella G.U. n. 100 del 20.12.2005 ed in particolare: dei verbali di concorso; dellâavviso relativo al concorso, pubblicato il 12.1.2007 sulla Gazzetta Ufficiale â" 4^ serie speciale âConcorsi ed esamiâ; degli atti della prima prova scritta, relativa alle materie giuridiche, tenutasi il 28.3.2007; degli atti della seconda prova scritta, relativa alle materie economiche, tenutasi in data 1.3.2007; di ogni altro atto precedente, successivo, connesso o consequenziale. Visto il ricorso con i relativi allegati; Vista la costituzione in giudizio dellâAvvocatura dello Stato; Visti gli atti tutti della causa; Uditi alla pubblica udienza del 19 dicembre 2007, relatore il dott. Roberto Caponigro, gli avvocati di cui al relativo verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: FATTO La dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx ha partecipato al concorso pubblico per esami, indetto dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, per lâammissione di centocinquantacinque allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di centoventi dirigenti nelle amministrazioni statali, abbandonando lo stesso durante la seconda prova scritta. Sostenendo di avere un concreto interesse alla rimozione degli atti illegittimi ed alla conseguente ripetizione del procedimento concorsuale, ha proposto il presente ricorso, articolato nei seguenti motivi: â Violazione di legge in relazione allâart. 8, co. 2, DPR 272/2004. Violazione dellâart. 7 del bando di concorso. Le prime due prove scritte del concorso per lâaccesso al corso-concorso della Scuola superiore della pubblica amministrazione si sarebbero svolte secondo criteri e con modalità diversi da quelli fissati nel bando. Ciascuna delle prime due prove scritte, ai sensi dellâart. 7 del bando, sarebbe dovuta consistere in un unico elaborato concernente una tematica relativa alle materie indicate o di carattere interdisciplinare, mentre, in entrambe le due prove scritte, la commissione avrebbe somministrato ai candidati un quesito per ciascuna delle materie indicate nel bando, per un totale complessivo di otto quesiti. In pratica, la commissione avrebbe sottoposto ai candidati una serie di quesiti a risposta sintetica anziché un quesito da sviluppare mediante la redazione di un elaborato. â Violazione dellâart. 7, co. 1, lett. a), e co. 2, DPR 487/1994. La prova scritta basata su quesiti a risposta sintetica potrebbe ritenersi legittima solo se espressamente prevista dal bando di concorso. Lâart. 7, co. 2, peraltro, si riferirebbe soltanto ad una delle prove scritte e non già ad entrambe, mentre, nel caso di specie, tutte e due le prove sarebbero state così strutturate sebbene il bando non prevedesse tale possibilità nemmeno per una. â Violazione degli artt. 5, co. 6, e 7, co. 4, del bando. Il cambiamento dei criteri e delle modalità di svolgimento della prova disposto dalla Commissione nella riunione del 20.12.2006 è stato comunicato mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie speciale, Concorsi ed Esami, ma tale avviso non sarebbe idoneo a modificare il bando di concorso. â Violazione di legge in relazione agli artt. 7 e 3 DPR 487/1994 nonché degli artt. 8 e 9 DPR 272/2004. I quesiti somministrati nella seconda prova avrebbero richiesto ai candidati la soluzione di problemi concreti, dovendo quindi essere qualificati come quesiti teorico-pratici, e lâinserimento di prove di contenuto teorico-pratico sarebbe legittimo solo ove espressamente previsto dal bando di concorso, mentre il bando non avrebbe previsto tale evenienza per le materie di economia politica e di politica economica; lo stesso DPR 272/2004 tacerebbe sulla possibilità di inserire delle prove di contenuto teorico-pratico. In definitiva, detti quesiti non sarebbero ammessi dallâart. 9 DPR 272/2004 né la possibilità di prevederli sarebbe stata prevista dal bando di concorso. â Violazione dellâart. 8, co. 2, DPR 272/2004, recante il regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente e dellâart. 7, co. 2, del bando. Lâapplicazione allâamministrazione della disciplina di cui alla L. 626/1994 non rientrerebbe in alcuno dei temi indicati dal bando di concorso. â Manifesta irrazionalità ed ingiustizia; disparità di trattamento; macroscopica sproporzione nel grado di difficoltà delle prime due prove scritte: violazione degli artt. 97 Cost. e 1, co. 2, DPR 487/1994. Il grado di difficoltà della seconda prova scritta (materie economiche) sarebbe stato sproporzionato rispetto a quello della prima prova (materie giuridiche). La scelta avrebbe penalizzato i candidati laureati in giurisprudenza che, dopo aver sostenuto la prova relativa alle materie giuridiche su quesiti elementari, si sarebbero dovuti cimentare con quesiti su materie economiche di natura pratica ed elevato grado di difficoltà. LâAvvocatura dello Stato, con ampia ed articolata memoria, ha formulato, in rito, eccezioni di irricevibilità ed inammissibilità del ricorso e, nel merito, ha contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto del ricorso. Alla udienza pubblica del 19 dicembre 2007, la causa è stata trattenuta per la decisione. DIRITTO 1. Lâamministrazione resistente, in rito, ha eccepito: â lâirricevibilità dei primi tre motivi di impugnativa in quanto lâavviso recante precisazioni sulle modalità di svolgimento delle prove scritte, al quale la Commissione esaminatrice si è attenuta nella formulazione delle tracce, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale â" 4^ Serie speciale âConcorsi ed Esamiâ del 12 gennaio 2007, mentre il ricorso è stato presentato dalla dott.ssa Xxxxxxx in data 26 aprile 2007; â lâinammissibilità del ricorso per carenza di interesse in quanto la ricorrente non ha concluso le prove scritte essendosi ritirata dal concorso ed avendo in tal modo manifestato di non avere più interesse alla partecipazione alla procedura concorsuale. Le eccezioni non possono essere condivise. 1.1 Lâart. 21 L. 1034/1971 prevede che il termine perentorio di sessanta giorni per la notificazione del ricorso decorre dal giorno in cui è scaduto il termine della pubblicazione, se questa è prevista da disposizioni di legge o di regolamento. Lâart. 8 del DPR 272/2004, regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dellâart. 28, co. 5, D.Lgs. 165/2001, dispone che il bando di concorso indetto dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione per lâammissione al corso concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di dirigenti è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Nel caso di specie, il bando di concorso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale â" 4^ Serie speciale n. 100 del 20 dicembre 2005; lâart. 5, co. 6, del bando ha previsto che, nellâavviso di cui al comma 2, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale, è indicata la data della Gazzetta Ufficiale â" 4^ serie speciale âConcorsi ed esamiâ nella quale è pubblicato lâelenco dei candidati ammessi alle prove scritte e che tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Le modalità di svolgimento delle prove scritte sono contenute nellâavviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale â" 4^ Serie speciale del 12 gennaio 2007, con cui lâamministrazione ha comunicato sia i nomi dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte sia le date delle stesse. La norma regolamentare, quindi, ha espressamente previsto la pubblicazione del bando di concorso, ma non ha previsto la successiva pubblicazione di un avviso recante le modalità di svolgimento delle prove scritte. Di talché, il dies a quo per lâimpugnazione dellâatto che reca la disciplina delle concrete modalità di svolgimento delle prove scritte non può essere individuato nella pubblicazione delle stesse nella Gazzetta Ufficiale e, in assenza di prova sulla conoscenza del contenuto dellâatto in un momento di oltre sessanta giorni antecedente la proposizione del ricorso, lâeccezione di irricevibilità deve essere respinta. 1.2 Lâeccezione di inammissibilità per carenza di interesse è anchâessa infondata. Lâeventuale annullamento delle prove scritte del concorso determinerebbe la necessità di ripetere le stesse attraverso nuove modalità di svolgimento e la dott.ssa Xxxxxxx, ammessa alla partecipazione alle prove concorsuali, potrebbe unâaltra volta prendere parte alla selezione. In definitiva, premesso che la posizione giuridica della ricorrente è qualificata e differenziata rispetto a quella degli altri consociati, lâinteresse dedotto in giudizio è di tipo strumentale, volto cioè alla rinnovazione delle prove in esito alle quali la concorrente potrebbe risultare collocata in graduatoria in posizione utile. Di talché, lâinteresse al ricorso, così come la legittimazione ad agire, sussiste. 2. Nel merito, il ricorso è infondato e va di conseguenza respinto. 2.1 Con il primo motivo, la ricorrente ha dedotto lâillegittimità dellâazione amministrativa per il fatto che le due prove scritte avrebbero avuto ad oggetto un quesito per ciascuna delle materie indicate nel bando, per cui la commissione avrebbe sottoposto ai candidati una serie di quesiti a risposta sintetica anziché un quesito da sviluppare mediante la redazione di un elaborato. La censura non può essere condivisa. Lâart. 8 del DPR 272/2004 dispone che la Scuola superiore della pubblica amministrazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, bandisce un concorso pubblico per esami per lâammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di dirigenti. Il bando di concorso contiene, tra lâaltro, il numero dei posti destinati al corso-concorso, i criteri di svolgimento della eventuale prova preselettiva e delle prove di esame. Gli esami per lâammissione al corso-concorso di formazione dirigenziale, ai sensi del successivo art. 9, consistono in tre prove scritte, di cui una sulla conoscenza della lingua straniera, ed in una prova orale. Lâart. 7 del bando di concorso del 12 dicembre 2005 (concorso pubblico, per esami, per lâammissione di centocinquantacinque allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di centoventi dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, ed enti pubblici non economici) ha previsto che la prima prova scritta consiste nella redazione di un elaborato e verte su tematiche, anche interdisciplinari, relative alle materie del diritto costituzionale, del diritto amministrativo, del diritto privato, del diritto comunitario e della contabilità di Stato, mentre la seconda prova scritta consiste nella redazione di un elaborato e verte su tematiche, anche interdisciplinari, relative alle materie dellâeconomia politica, della politica economica e del management pubblico (programmazione e pianificazione nelle pubbliche amministrazioni, strategia nelle amministrazioni, organizzazione della pubblica amministrazione, contabilità direzionale, controllo strategico e di gestione). Lâavviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale â" 4^ Serie speciale âConcorsi ed esamiâ n. 4 del 12 gennaio 2007 ha fornito indicazioni esplicative circa le modalità di svolgimento delle prove scritte indicando che le stesse consisteranno in un breve componimento per ciascuna delle materie indicate dal bando (diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto privato, diritto comunitario e contabilità di Stato per la prima prova scritta nonché economia politica, politica economica e management pubblico per la seconda prova scritta). Il Collegio ritiene che le modalità di svolgimento delle prove non contrastano con le previsioni del bando di concorso atteso che la redazione di una pluralità di sintetici componimenti su ciascuna delle materie previste può senzâaltro essere considerata alla stregua della redazione di un elaborato. In altri termini, la redazione di un elaborato può consistere anche nella redazione di una serie di elaborati sintetici che, nel loro complesso, formano un unico elaborato, essendo le concrete modalità di svolgimento dellâelaborato, che rimane unico, nella libera determinazione della Commissione. Né può dirsi che ai candidati siano stati proposti una serie di quesiti atteso che agli stessi è stato chiesto di sviluppare, sia pure brevemente, degli argomenti relativi a ciascuna delle materie indicate nel bando di concorso, laddove i quesiti richiedono una risposta obbligata da rendere, solitamente, in forma non discorsiva. Pertanto, la circostanza che le prove potessero vertere su un solo argomento, eventualmente anche a carattere interdisciplinare, se, da un lato, costituisce la più frequente delle modalità con cui le prove vengono svolte, dallâaltro, non esaurisce le modalità di svolgimento possibili ai sensi della lex specialis del concorso. 2.2 Le considerazioni svolte danno conto dellâinfondatezza anche delle doglianze in cui si articolano i successivi due motivi di impugnativa. 2.2.1 I bandi di concorso, ai sensi dellâart. 7, co. 2, DPR 487/1994, possono stabilire che una delle prove scritte per lâaccesso ai profili professionali della settima qualifica o categoria superiore consista in una serie di quesiti a risposta sintetica, per cui la ricorrente desume che sarebbe comunque illegittimo lo svolgimento di entrambe le prove scritte con tale modalità. In proposito, va in primo luogo ribadito che ciascuna delle prove ha avuto ad oggetto la redazione di un elaborato, formato da una pluralità di brevi componimenti, e non una serie di quesiti a risposta sintetica. Ad ogni buon conto, la norma richiamata non è applicabile alla fattispecie atteso che i concorsi per dirigenti sono disciplinati dal DPR 272/2004, laddove il DPR 487/1994 disciplina i concorsi per il personale delle qualifiche funzionali. 2.2.2 Lâillegittimità della procedura concorsuale non può nemmeno derivare dal fatto che lâavviso pubblicato il 12 gennaio 2007 non sarebbe stato idoneo a modificare il bando di concorso e ciò in quanto, a differenza di quanto prospettato dalla ricorrente, tale avviso, dettando le modalità concrete di svolgimento delle prove, ha costituito un elemento di dettaglio della disciplina concorsuale posta dal bando, non ponendosi in contrasto con esso. 2.3 Con successiva doglianza, la ricorrente, sostenendo che i quesiti somministrati nella seconda prova avrebbero richiesto ai candidati la soluzione di problemi concreti, dovendo quindi essere qualificati come quesiti teorico-pratici, ha evidenziato che detti quesiti non sarebbero ammessi dallâart. 9 DPR 272/2004 né la possibilità di prevederli sarebbe stata prevista dal bando di concorso. La censura non è persuasiva in quanto, a prescindere dalla qualificazione dei brevi componimenti richiesti dalla seconda prova scritta, lâart. 9 DPR 272/2004 si limita a prevedere che gli esami per lâammissione al corso concorso di formazione dirigenziale consistono in tre prove scritte, di cui una sulla conoscenza della lingua straniera, ed in una prova orale, sicché non sussiste alcuna inibizione alla eventuale presenza di profili di carattere teorico-pratico nellâelaborato richiesto. 2.4 In ordine alla prospettazione secondo cui lâapplicazione allâamministrazione della disciplina di cui alla L. 626/1994 non rientrerebbe in alcuno dei temi indicati dal bando di concorso, è sufficiente osservare che lâart. 7 del bando di concorso ha incluso tra le materie della seconda prova scritta il management pubblico (programmazione e pianificazione nelle pubbliche amministrazioni, strategia nelle amministrazioni, organizzazione della pubblica amministrazione, contabilità direzionale, controllo strategico e di gestione) e la traccia della prova, attinente al management della sicurezza, richiedendo lâillustrazione dei passaggi attraverso i quali si realizza lâattuazione della L. 626/1994 allâinterno di unâimpresa pubblica, mira proprio a valutare la capacità del manager pubblico di applicare allâinterno dellâorganizzazione una normativa di legge cogente e complessa, quale quella sulla sicurezza del lavoro, finalizzata alla tutela di interessi di primaria importanza ed alla cui inosservanza sono connesse sanzioni di diversa natura. Dâaltra parte, la formulazione della traccia di un elaborato in una prova concorsuale costituisce una tipica espressione di attività amministrativa discrezionale e, come tale, è sindacabile in sede di legittimità solo se viziata da una figura sintomatica dellâeccesso di potere quale la manifesta irragionevolezza o illogicità, ipotesi che, nella specie, non ricorrono. 2.5 Con lâultima censura, la dott.ssa Xxxxxxx ha sostenuto che il grado di difficoltà della seconda prova scritta (materie economiche) sarebbe stato sproporzionato rispetto a quello della prima prova (materie giuridiche) e ciò avrebbe comportato una penalizzazione dei candidati laureati in giurisprudenza che, dopo aver sostenuto la prova relativa alle materie giuridiche su quesiti elementari, si sarebbero dovuti cimentare con quesiti su materie economiche di natura pratica ed elevato grado di difficoltà. La doglianza non è persuasiva. La circostanza che le prove scritte abbiano ad oggetto materie sia giuridiche sia economiche non determina che le rispettive tracce debbano necessariamente avere uno stesso livello di difficoltà teorico e, inoltre, il grado di difficoltà nella trattazione dellâargomento dipende evidentemente dalla percezione soggettiva di ogni candidato. Gli argomenti su cui sono state svolte le prove scritte rientrano nelle materie di cui allâart. 7 del bando di concorso e la effettiva formulazione delle tracce, come detto, costituisce espressione del potere discrezionale della Commissione che, nel caso di specie, non risulta viziata da figure sintomatiche dellâeccesso di potere. 3. Allâinfondatezza delle censure dedotte segue lâinfondatezza del ricorso che va di conseguenza respinto. 4. Sussistono giuste ragioni, considerata la peculiarità della fattispecie, per disporre la compensazione delle spese di giudizio. P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Prima Sezione di Roma, respinge il ricorso in epigrafe. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallâAutorità amministrativa. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2007. Dott. Pasquale de Lise Presidente Dott. Roberto Caponigro Estensore | |
Da: Stupefatto | 04/02/2008 14:01:39 |
1) "(...) il candidato calcoli l'offerta di moneta totale." 2) "(...) il candidato calcoli il saggio d'interesse d'equilibrio sul mercato." 3) "(...) il candidato calcoli il salario reale di equilibrio (...)" 4) "(...) ed il tasso naturale di disoccupazione." 5) "(...) si calcoli nuovamente il salario reale di equilibrio (...)" 6) "(...) ed il tasso naturale di disoccupazione." 7) "(...) si calcoli nuovamente il salario reale di equilibrio (...)" 8) "(...) ed il tasso naturale di disoccupazione." * * * "Né può dirsi che ai candidati siano stati proposti una serie di quesiti atteso che agli stessi è stato chiesto di sviluppare, sia pure brevemente, degli argomenti relativi a ciascuna delle materie indicate nel bando di concorso, laddove i quesiti richiedono una risposta obbligata da rendere, solitamente, in forma non discorsiva." * * * Si tratta dello stesso concorso? | |
Da: Names changed to protect the innocent | 04/02/2008 14:13:30 |
Non hai capito a cosa si riferisce la sentenza. | |
Da: XXX | 04/02/2008 14:42:03 |
focalizzati sul passaggio "non sussiste alcuna inibizione alla eventuale presenza di profili di carattere teorico-pratico nellâelaborato richiesto". | |
Da: dueprincipati | 04/02/2008 15:07:05 |
GRAZIE ilCANNA, sei un signore | |
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