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Esame avvocato Spagna
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Da: jam24/11/2010 17:03:08
è tutto un monologo di tre persone.......................

Da: un PENSIERO24/11/2010 17:05:11
la riforma forense se dovesse passare e mi auguro di no è VERGOGNOSA solo per il fatto che il praticante deve fare un test solo per iscriversi alla pratica e pagarsi per 2 anni i corsi oltre a fare il portaborse

siamo l'unico paese occidentale che ostacola i giovani in tutti  i modi
e non cresce e non cambia mai solo in peggio

SE davvero chi non è stato iscritto NELLa SEZIONE DELL'ALBO STABILITO non ha fatto ricorso è UN IMBECILLE perchè vuol dire che si è comprato il titolo dalle agenzie e l'abogado non è il suo mestiere!!
io personalmente sto finendo il percorso in spagna e se mi abilito rimango in spagna a lavorare e se dovessi tornare avrò anche l'esperienza professionale...................


Da: x lillo24/11/2010 17:05:37
guarda che non è caduto niente? ma l'hai visto il link?

Da: lillo24/11/2010 17:09:06
jam, se vuoi ci mettiamo a scrivere con nomi diversi, che ne dici? potrebbe andar bene per te?

di seguito il link a quello che stanno facendo gli studenti:
http://roma.corriere.it/roma/notizie/cronaca/10_novembre_24/studenti-protesta-montecitorio-de-santis-1804233053352.shtml

non so quanto politicamente la loro protesta sia giusta nè se le modalità di protesta sia lecita.

il clima di insofferenza verso la mediocrità, la sguaiatezza, la volgarità e la sfacciattaggine della classe dirigente attuale mi sembra però innegabile.

PER CHI SOSTIENE L'ESAME DI ABILITAZIONE NELLE VARIE CORTI D'APPELLO: NON TOLLERATE NESSUN IMBROGLIO. SEGNALATE SUBITO ALLA POLIZIA DETTATURE E AIUTI VARI DA PARTE DEI COMMISSARI, GENTE CHE COPIA, COMPITI IN GRUPPO, USO DI MATERIALE NON CONSENTITO, TRACCE SVOLTE IN GRUPPO E TUTTO IL RESTO CHE NORMALMENTE SI VEDE.

SE LA COMMISSIONE RIFIUTA DI VERBALIZZARE O DI PRENDERE I PROVVEDIMENTI DOVUTI OCCUPATE LE SEDI D'ESAME.

FACCIAMO CAPIRE UNA BUONA VOLTA A CERTA GENTAGLIA CHE ESISTE ANCORA UNA PARTE DI POPOLAZIONE ONESTA.

Da: lillo24/11/2010 17:13:20
e che link sarebbe? al sito della camera o del senato? o a qualche pagina di qualche organo d'informazione?

oh mamma mia...

Da: x lillo24/11/2010 17:14:24
sole 24 ore più autorevole di così!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: x lillo24/11/2010 17:15:35
http://static.ilsole24ore.com/G/GuidaDiritto/binary/12063735.13/12063735.pdf

Da: jam24/11/2010 17:21:53
no no, continua pure il tuo monologo

Da: lillo24/11/2010 17:27:43
jam, tu invece continua a stare zitto. se non sei in grado di esprimerti non prendertela con chi lo fa :)

Da: lillo24/11/2010 17:32:28
ad ogni modo l'articolo 16 è molto confuso...

per esempio, che succede a chi è iscritto all'albo senza aver superato l'esame di abilitazione ma perchè, ad esempio, integrato dopo i 3 anni di effettivo esercizio della professione in italia?

mah... che norma fatta con i piedi

Da: Interessante24/11/2010 17:50:30
ma l'art.45 lo leggete... che parla delle iscrizioni all'ordine o vi fermate all'art.0

Da: Pacco di Natale24/11/2010 18:13:03
guardate lo spot istituzionale sulla mediazione:

http://www.youtube.com/watch?v=1l4V4sv85wE&feature=player_embedded


pubblicità regresso: ma si può pubblicizzare in questo modo, fa vomitare sia la riforma sia questo spot!

Da: X disilluso e Demian24/11/2010 18:23:57
Hey Disilluso, hai notato come il ragazzì Luca adesso è diventato più "cortese"? :D

Da: Registro notizie di reato24/11/2010 18:31:08
Eh 'sò ragassi, sò ragassi come direbbe ezio greggio :D

Da: x Interessante24/11/2010 19:00:17
però l' art .22 del d.lgs. 59/2010 dice che gli art. 20 e 21 del medesimo decreto (libera prestazione di servizi) non si applicano alle materie disciplinate dalla legge 31/82 (ossia quella relativa alla libera prestazione degli avvocati)

Da: Interessante24/11/2010 19:05:38
siamo arrivati al 22, aspetto il 45

Da: x interessante24/11/2010 19:21:41
per me è meglio che dici subito: l'attesa potrebbe durare in eterno..

Da: Omnia24/11/2010 19:25:55
x interessante: le teste son quelle che sono, tutti cervelli in fuga verso la spagna, fai notte ad aspettare

Da: x Interessante24/11/2010 19:38:08
Art. 45 del d.lgs 59/10
(Procedimento per l'iscrizione in albi, registri o elenchi per l'esercizio di professioni regolamentate)

1. La domanda di iscrizione in albi, registri o elenchi per l'esercizio delle professioni regolamentate e' presentata al Consiglio dell'ordine o al Collegio professionale competente e deve essere corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti per ciascuna professione dal rispettivo ordinamento.

2. Il procedimento di iscrizione deve concludersi entro due mesi dalla presentazione della domanda.

3. Il rigetto della domanda di iscrizione per motivi di incompatibilità o di condotta può essere pronunciato solo dopo che il richiedente e' stato invitato a comparire davanti al Consiglio dell'ordine o al Collegio professionale competente.

4. Qualora il Consiglio o il Collegio non abbia provveduto sulla domanda di iscrizione nel termine stabilito dal comma 2 del presente articolo, si applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. L'iscrizione all'albo o all'elenco speciale per l'esercizio di una professione regolamentata, in mancanza di provvedimento espresso, si perfeziona al momento della scadenza del termine per la formazione del silenzio assenso.

6. Dallo stesso momento decorre il termine, ove previsto, per la notificazione o comunicazione del provvedimento agli aventi diritto.

7. I principi contenuti nel presente articolo non si applicano alle disposizioni nazionali di attuazioni di norme comunitarie che disciplinano specifiche professioni.

Da: custos qui vigilat24/11/2010 19:45:19
se avete fatto domanda di iscrizione all'ordine, non ve l'hanno accolta né rigettata e avete fatto inutilmente decorrere il termine per chiedere al cnf di provvedere, siete voi ad avere sbagliato, cosa cianciate di abuso d'ufficio?

almeno la legge professionale potevate leggerla.....
e poi vi lamentate?

Era da mesi che non rileggevo il forum e facevo bene.....

Da: Francesca82 24/11/2010 20:11:24
ciao sandro, come posso contattarti che mi servirebbero gli appunti per Avila? Grazie ciao

Da: lillo24/11/2010 20:12:52
effettivamente custos ha ragione...

Da: Avvocato Stabilito Demian 24/11/2010 20:35:39
Però.. la CGCE ha escluso che un organo composto di solo avvocati sia competente ( non è organo giurisdizionale ) e, ribadisco, C.Stato e cassazione sono concordi sul fatto che in materia di diritti soggettivi è competente il giudice ordinario.. a cui si può senz'altro chiedere un provvedimento ex 700 cpc.. non bisogna però lasciar passare troppo tempo.. se il "fumus boni juris" è evidente il "periculum in mora" occorre farlo valere in tempi rapidi..

Da: Interessante24/11/2010 20:41:59
(Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934,
n. 36, e successive modificazioni, recante ordinamento
della professione di avvocato e procuratore)
1. All'articolo 17 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma, numero 1°, dopo la parola: "Italia" sono aggiunte,
in fine, le seguenti: ", ovvero cittadino di uno Stato membro
dell'Unione europea";
b) dopo il primo comma e' inserito il seguente: "Il decreto di
riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III,
del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo
per l'iscrizione nell'albo.".
2. All'articolo 24 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al quinto comma la parola: "tre" e' sostituita dalla seguente:
"due";
b) l'ottavo comma e' sostituito dal seguente: "Al procedimento per
l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del
decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE";
3. All'articolo 31 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma, dopo la parola: "residenza" sono inserite le
seguenti: "o il suo domicilio professionale";
b) al quarto comma la parola: "tre" e' sostituita dalla seguente:
"due";
c) il sesto comma e' sostituito dal seguente: "Al procedimento per
l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del
decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE".
4. All'articolo 37 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma, numero 3°, dopo la parola: "residenza" sono
inserite le seguenti: "o del domicilio professionale";
b) al primo comma, numero 4), dopo la parola: "residenza" sono
inserite le seguenti: "o il suo domicilio professionale".
5. Le espressioni: "Ministro di grazia e giustizia" o "Ministro per
la grazia e giustizia", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: "Ministro della giustizia"; l'espressione "Ministero di
grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente:
"Ministero della giustizia".

Da: pensieroso24/11/2010 21:06:21
vorrei porre un paio di domande sulla riforma che forse sono off topic ma penso che oltre abilitazione abogados ci siano altre persone nelle mie stesse condizioni.
1)chi ha finito la pratica ed esercita con il patrocinio e ha una sua autonoma partita iva che fine fa?può continuare ad esercitare?
2)è soggetto ai minimi di reddito pena la cencellazione?
un grazie a chi vorrà rispondere.

Da: INFO VARIE24/11/2010 22:05:03
Sereni la riforma non passa...
E se tutto và come sembra, ci vorranno anni prima che se ne torni a parlare..... Almeno si spera!! anche perchè se passa gli abogados dovranno pensare di incrementare molto o forse eccessivamente il loro percorso formativo!!! E soprattutto si creerebbe il caos perchè l'art 16 in sostanza, non stabilendo un requisito chiaro e definito, lascia libero arbitrio agli ordini. Il resto ve lo potete immaginare ( o forse meglio di no se volete riposare bene) !!!! Ovvero l'unica stada rimarrebbe il CNF!!!
Ci resta solo che sperare!!!
Ma può essere che nessuna associazione giovani avvocati organizza neanche una piccola protesta!!!

Da: INFO VARIE24/11/2010 22:08:19
Se passa penso che non sia neanche più il caso di stabilirsi, con il rischio che tichiamano dall'oggi ald omani e ti cancellano!!
poi dopo anni che fai riinizi sui libri?
Bisognerebbe andare tutti a fare l'esame al CNF!!! Se si diventa in tanti la cosa cambia!!! non pensate.... correggi oggi correggi domani alla fine ...........

Da: Microsoft24/11/2010 22:13:49
X DEMNIAN
Mi spieghi meglio perchè il ricorso contro contro il silenzio di un COA debba farsi al Giudice Ordinario ????

Da: Avvocato Stabilito Demian 24/11/2010 23:07:11
La CGCE ha escluso che un organo composto di solo avvocati sia competente ( non è organo giurisdizionale ) e, ribadisco, C.Stato e cassazione sono concordi sul fatto che in materia di diritti soggettivi è competente il giudice ordinario.. a cui si può senz'altro chiedere un provvedimento ex 700 cpc.. non bisogna però lasciar passare troppo tempo.. se il "fumus boni juris" è evidente il "periculum in mora" occorre farlo valere in tempi rapidi..

Da: Avvocato Stabilito Demian 24/11/2010 23:13:59
Per inciso, quello all'iscrizione all'ordine, a fronte dell'attività totalmente vincolata della pubblica amministrazione, è un diritto soggettivo, non un interesse legittimo..

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