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Esame avvocato Spagna
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Da: per ernesto26/11/2010 22:34:44
sono sincero è troppo tardi per iniziare la via spagnola.... sprecheresti solo tempo denaro e studio

Da: x tutti26/11/2010 22:45:36
Sapete se è possibile iscriversi ad un ordine (ammesso che lo sarà), ed esercitare congiuntamente ad un avvocato, presso un ordine diverso? grazie!

Da: fedeltà27/11/2010 01:13:08
ci sono ancora alcuni forum che insistono sulla convenienza della via spagnola...perchè?

Da: sapienza27/11/2010 01:15:14
lillo ed altri sono agenti bravi, furbi e produttivi. Anche ricchi? Chissà!!

Da: abogado conte27/11/2010 10:00:15
vigilantibus non dormientibus iura succurrunt

Da: x tutti27/11/2010 10:32:30
riguardo il decorso dei tre mesi e 10 giorni per il ricorso al cnf.

ma l'art. 45  commi 2 , 3 , 4 e 5 del d.lgs 56/2010 dice che Il procedimento di iscrizione deve concludersi entro due mesi dalla presentazione della domanda,  che Il rigetto della domanda di iscrizione per motivi di incompatibilità o di condotta può essere pronunciato solo dopo che il richiedente e' stato invitato a comparire davanti al Consiglio dell'ordine o al Collegio professionale competente, che Qualora il Consiglio o il Collegio non abbia provveduto sulla domanda di iscrizione nel termine stabilito dal comma 2 del presente articolo, si applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.(silenzio assenso), che L'iscrizione all'albo o all'elenco speciale per l'esercizio di una professione regolamentata, in mancanza di provvedimento espresso, si perfeziona al momento della scadenza del termine per la formazione del silenzio assenso.

alla luce di ciò il ricorso al cnf contro un diniego di iscrizione è necessario? e in tal caso bisogna farlo entro i tre mesi e 10 giorni?

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Da: ernesto per pat27/11/2010 10:55:33
grazie pat per la risposta, io avrei intenzione di fare gli esami a Mursia perche mi hanno detto che gli esami sono in italiano ma ovviam è un universita privata quindi sostenere gli esami mi costera di piu. cosa vuol dire un corso tutelato? cioè se se deposito i documenti la sett prossima e  mi danno la risolution a marzo, finisco gli esami a luglio nn posso chiedere il certificato di compiuto iter? cmq intanto chiedo la risolution e poi a seconda di quando me la rilasciano decido se continuare e fare gli esami o interrompere..magari in questi mesi si muove qualcosa.

Da: lillo27/11/2010 10:56:54
sapienza vai a zappare, non è una offesa ma un consiglio. un famoso magistrato anti-ndrangheta nel tempo libero ama zappare.
torniamo alla terra, ci vuole modestia. qua c'è gente che si sente calamandrei e a stento mette insieme due parole in italiano.

a parte l'amico "sapienza" ribadisco la mia costernazione nel leggere certi interventi e sono tentato sempre più di solidarizzare con i consiglieri del coa di roma. loro manifesteranno pure una certa ignoranza ma è nulla in confronto a quella manifestata da certi abogados o sedicenti tali qui sul forum.

Da: Avvocato Stabilito Demian 27/11/2010 11:00:28
Ecco la mia:

L'art. 9.3 della direttiva 123/2006, in virtù della quale è stato previsto il meccanismo del silenzio assenso anche per l'iscrizione all'ordine stabilisce che "Le disposizioni della presente sezione non si applicano agli aspetti dei regimi di autorizzazione che sono disciplinati direttamente o indirettamente da altri strumenti comunitari."

Analogamente l'art. 46.7 del d.lgs. 59/2010 stabilisce che "I principi contenuti nel presente articolo non si applicano alle disposizioni nazionali di attuazioni di norme comunitarie che disciplinano specifiche professioni"

L'inerzia della pubblica amministrazione è un aspetto non disciplinato dalla direttiva 98/5 ed il ricorso previsto dal d.lgs. 96/2001 è rimedio puramente interno che, anche ove azionato, a fronte del persistere del silenzio dell'ordine, pertanto, non può ostacolare la formazione del silenzio assenso ai sensi del d.lgs. 59/2010.

Di talchè si tratterebbe di rimedi concorrenti: dalla presentazione della domanda decorrono sia i 30 giorni ( alla scadenza dei quali, a fronte del silenzio, si può ricorrere al CNF ) sia i 2 mesi ( entro i quali l'ordine deve chiudere il procedimento pena la formazione del silenzio assenso ).

Aggiungo che nel mio caso fu inviato un preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990, che ai sensi dell'art. 20 della stessa legge fa ridecorrere ex novo i termini per la conclusione del procedimento a partire dal giorno in cui le memorie con le proprie osservazioni sono presentate.

Aggiungo che ove il preavviso di diniego sia inviato entro i 30 giorni nei quali uno può presentare ricorso al CNF ai sensi del dlgs 96/2001, evidentemente, esso fa ridecorrere anche tale termine ( oltre a quello di 2 mesi per la formazione del silenzio assenso ai sensi del dlgs 59/2010 )

Da: PAT x ernesto.27/11/2010 11:09:18
No corso tutelado, segue legge in spagnolo, significa che fai un corso organizzato dall'università. Nulla incide sul rilascio della credencial. Guarda da amico fai così. Stipula un contratto con chi sai tu, tanto ho capito, dove dici, se ricevo la credencial entro e non oltre il 30/10/2011, pago, altrimenti il contratto è risolto ipso iure. A limite gli dai un anticipo "minimo". Se sono certi di quel che dicono accettano, altrimenti........................

Asistencia a cursos tutelados
Artículo 26. Organización de cursos tutelados.
Las univer*******des podrán organizar cursos tutelados,
de carácter individual o colectivo, que integren los
contenidos formativos comunes a los que se haya condicionado
la obtención de la homologación de un título
extranjero.
Artículo 27. Regulación de los cursos.
La formalización de la matrícula en dicho curso, así
como los demás extremos inherentes a su realización, se
establecerán con arreglo a lo dispuesto en cada univer*******d.
En todo caso, la duración del curso tutelado no será
superior a la de un curso académico.
Artículo 28. Régimen de precios públicos.
En las univer*******des públicas los cursos tutelados
que se organicen deberán estar sometidos al régimen de
precios públicos.
Artículo 29. Publicidad de las calificaciones y reclamaciones.
A la finalización del curso la univer*******d hará pública
una relación nominal con las calificaciones obtenidas por
los interesados en la que se especificará, en cada caso, la
mención «apto» o «no apto» de las materias que lo integran.
A partir de la publicación de tales relaciones, los
solicitantes podrán formular las reclamaciones que estimen
oportunas, según el procedimiento previsto en los
estatutos o normas de organización y funcionamiento de
cada univer*******d para sus estudiantes.
Artículo 30. Superación de las materias una sola vez.
Las materias superadas por el titulado extranjero a la
finalización del curso no podrán volver a formar parte del
contenido de un nuevo curso tutelado en la misma o distinta
univer*******d a la que se dirija el interesado.
Disposición transitoria única. Expedientes en tramitación.
Los expedientes de homologación de títulos extranjeros
de educación superior iniciados con anterioridad a la
entrada en vigor del Real Decreto 285/2004, de 20 de
febrero, continuarán su tramitación y se resolverán de
acuerdo con la normativa vigente en el momento de su
iniciación, de acuerdo con lo señalado en la disposición
transitoria primera de dicho real decreto.
Esta orden podrá aplicarse a los expedientes de
homologación iniciados antes de su entrada en vigor,
pero con posterioridad a la entrada en vigor del Real
Decreto 285/2004, de 20 de febrero, siempre que todavía
no se hayan sometido al informe preceptivo a que se
refiere el artículo 10 de dicho real decreto.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogada la Orden de 21 de julio de 1995, por
la que se establecen los criterios generales para la realización
de pruebas de conjunto previas a la homologación
de títulos extranjeros de educación superior, sin perjuicio
de que siga siendo aplicable a los expedientes iniciados y
resueltos de acuerdo con el Real Decreto 86/1987, de 16 de
enero, por el que se regulaban las condiciones de homologación
de títulos extranjeros de educación superior, así
como a los expedientes informados con anterioridad a la
entrada en vigor de esta orden.
Disposición final primera. Desarrollo.
Se autoriza a la Dirección General de Univer*******des y
a la Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación
y Ciencia a dictar las instrucciones necesarias para la
aplicación de esta orden.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 11 de mayo de 2006.
CABRERA CALVO-SOTELO
Sr. Secretario de Estado de Univer*******des e Investigación.-
Sr. Subsecretario de Educación y Ciencia.-
Sr. Secretario General Técnico

Da: lillo27/11/2010 11:17:13
lasciate perdere i truffatori. nessuno può garantire la credencial entro il 30/11/2010, NESSUNO e chi lo fa è un truffatore.
capisco la disperazione ma farsi tosare come delle pecore no, e che diamine...

Da: ernesto per pat27/11/2010 11:20:47
ma non penso che accettino un contratto del genere anzi se qualcuno conosce chi accetta questa clausola la faccio subito. solo che chiunque ho sentito nessuno ovviamente mi ha dato qualche garanzia sul risultato. ecco perche ho deciso di provare da solo senza spendere cifre assurde per una percentuale di risultato che seguendo questo forum mi sembra molto basso! cmq io ho intenzione di iscrivermi all'universita di Mursia e fare gli esami quindi non seguire nessun corso organizz da loro! tanto queste universita dato che sono private non credo che mi facciano problemi sulle iscrizioni. per ora l'importante è che mi rilasciano la risoluzione entro marzo cosi avrei da aprile a luglio per fare gli esami altrimenti vorra dire che avro sprecato un po di tempo e qualche euro ma penso che almeno provare ne valga la pena!!

Da: x Demian27/11/2010 11:22:12
quindi in caso di diniego espresso dell' iscrizione tu come agiresti?. ricorso al cnf entro 30 giorni? ricorso al giudice ordinario? ricorso cautelare al giudice ordinario?

Da: Avvocato Stabilito Demian 27/11/2010 11:23:05
Errata corrige (  ultimo paragrafo del precedente intervento ). Aggiungo che ove il preavviso di diniego sia inviato entro i 30 giorni DOPO i quali, nei successivi 10 giorni, è possibile presentare ricorso al CNF ai sensi del dlgs 96/2001, evidentemente, esso fa ridecorrere anche tale termine di 30 giorni ( oltre a quello di 2 mesi per la formazione del silenzio assenso ai sensi del dlgs 59/2010 )

Da: x lillo27/11/2010 11:24:27
concordo. nessuno può garantire la credencial entro il 30/11/2010

Da: Avvocato Stabilito Demian 27/11/2010 11:33:57
Io ti parlo della mia concreta situazione: il preavviso di diniego è datato 28 ottobre a fronte della domanda presentata il 28 settembre. La memoria è stata ricevuta come da a.r. lunedì 8 novembre, da tale giorno ridecorrono i 30 giorni ( ricorso al CNF ) ed i 2 mesi ( silenzio assenso ).

Decorsi i 30 giorni ( cioè dall'8 al 18 dicembre ) posso presentare ricorso al CNF e lo presenterò. Dal 7 gennaio 2011, poi, se l'ordine non avrà ancora provveduto, posso contare sul silenzio assenso.

Da: Avvocato Stabilito Demian 27/11/2010 11:38:59
Premesso che sul ricorso al CNF non sono ancora sicuro.. non lo accetto come organo giurisdizionale..

Da: Avvocato Stabilito Demian 27/11/2010 11:39:47
Preferisco il giudice ordinario..

Da: Avvocato Stabilito Demian 27/11/2010 11:40:42
E il diritto comunitario è d'accordo con me

Da: Avvocato Stabilito Demian 27/11/2010 11:42:48
Sia per far valere il silenzio assenso, che a fronte di un eventuale diniego, comunque, per ovvie ragioni, preferisco rivolgermi alla magistratura..

Da: x demian27/11/2010 12:16:50
però un atto di diniego espresso impedisce il formarsi del silenzio assenso quindi o ricorso al cnf o alla magistratura ordinaria

Da: Avvocato Stabilito Demian 27/11/2010 12:18:18
e, come ti dicevo, preferisco optare, in ogni caso, per la magistratura..

Da: susanna27/11/2010 13:22:04
scusate, che cos'è la credencial? se uno finisce gli esami entro ottobre, perde tutto perchè nn ha la credencial? mi sembra assurdo...

Da: PAT x ernesto.27/11/2010 13:38:19
che ti devo dire, se non ti costa nulla fai pure, Se ti serve del materiale gratis, ho un amico che l'ha fatto lì, vedo se mi manda quel che ha e te lo giro. ciao

Da: grunge, dal ristorante27/11/2010 14:35:46
anch'io preferisco la pizza alta, quindi cerco sempre pizzerie stile napoli e non quelle che fanno la pasta alta 0,1 millimetri
buon appetito

Da: PAT x DEMIAN27/11/2010 15:41:10
non sono sicuro che la competenza sia del giudice ordinario. In passato è sempre stato il tar, a pronunciarsi in merito. Cmq, sai tu. ciao

Da: ernesto per pat27/11/2010 19:30:13
grazie pat  mi faresti un gran piacere. lunedi chiamo l'ambasciata spagnola  qui a roma e sento cosa devo portare e dove prendo i moduli che devo consegnare.intanto ti do la mia email che è: ernestostanaglia@gmail.it  cosi se il tuo amico mi fa il piacere di darti il materiale magari me li giri. grazie mille per la disponibilità

Da: Avvocato Stabilito Demian 27/11/2010 20:29:51
x PAT

CGCE 506/04: 1.     L'art. 9 della direttiva 98/5, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, il quale stabilisce che le decisioni dell'autorità competente dello Stato membro ospitante che respingono l'iscrizione di un avvocato che desidera esercitarvi le sue attività con il suo titolo professionale d'origine devono essere soggette a ricorso giurisdizionale di diritto interno, osta ad un procedimento di ricorso nel contesto del quale una decisione di questo tipo deve essere contestata, in primo grado, dinanzi ad un organo composto esclusivamente di avvocati che esercitano con il titolo professionale dello Stato membro ospitante e, in appello, dinanzi ad un organo composto prevalentemente di siffatti avvocati, mentre il ricorso in cassazione dinanzi al giudice supremo di tale Stato membro consente un controllo giurisdizionale solo in diritto e non in fatto.

Consiglio di Stato RG 2403/2007: Si deve infatti convenire che  le controversie in materia di iscrizione ad albi o ruoli professionali riguardano posizioni di diritto soggettivo e, come tali, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario qualora detta iscrizione non implichi valutazione discrezionale ma solo il riscontro formale di presupposti determinati dalla legge. Secondo il consolidato  insegnamento della giurisprudenza della Cassazione e  di questo Consiglio,  infatti,  le controversie relative all'iscrizione nei ruoli ed alla relativa cancellazione sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario qualora la pretesa al conseguimento ed al mantenimento dell'iscrizione, sussistendo i requisiti previsti dalla legge, si configura come posizione di diritto soggettivo, non residuando all'Amministrazione alcun margine di discrezionalità

Da: PER DEMIAN27/11/2010 22:44:46
finalmente DEMIAN grazie

TUTTI DAL GIUDICE ORDINARIO!!!!!!!!!!!1

risarcimento danni e poi messa in mora....................

Da: por favor27/11/2010 23:31:12
Sapete se è possibile iscriversi ad un ordine (ammesso che lo sarà), ed esercitare congiuntamente ad un avvocato, presso un ordine diverso? grazie!

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