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Esame avvocato Spagna
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Da: Avvocato Stabilito Demian 29/11/2010 00:54:39
Il problema che hai posto è interessante comunque anche nella massima di questa sentenza si fa riferimento al "TERMINE IN CUI IL COA DEVE DECIDERE" che ridecorre ex novo in caso di preavviso di diniego ( 10bis l 241/1990 )

Cons. Naz. Forense 20-12-2008, n. 179 Ai sensi dell'art 6 del d.lgs. n. 96/01, è inammissibile il ricorso avvero il silenzio serbato dal COA in ordine all'istanza di iscrizione quale avvocato stabilito presentata dal ricorrente, laddove il gravame sia proposto al CNF oltre i dieci giorni dalla scadenza del termine entro cui il Consiglio territoriale deve decidere, ovvero entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso silenzio C.d.O. di Roma).

Da: GIUGNO X PER DEMIAN29/11/2010 09:13:28
leggi questa fresca sentenza e comincia a festeggiare :);

In sintesi si può affermare, sulla base dell'ordinanza 6529/2010 delle SS.UU.:
1)  non è sufficiente che un Organo costituzionale come la Presidenza della Repubblica, la cui autodichia ha fondamento costituzionale (anche se indiretto, come insegnano le SS.UU.), rivendichi una qualche potestà giurisdizionale perchè esso possa esser considerato senz'altro legittimato costituzionalmente quale giudice. Malgrado l'insindacabilità degli interna corporis degli organi costituzionali, deve ritenersi doverosa la verifica del fondamento costituzionale di una forma di giurisdizione che inevitabilmente decurta il potere decisorio della giurisdizione comune. E la giurisdizione in questione potrà ritenersi "idonea" solo se non offra "tutela debole" in riferimento agli art. 2, primo comma, e 3 della Costituzione: solo se, in particolare, sia riconoscibile come imparziale e indipendente (oltre che precostituita);
2)  se è vero quanto detto al punto 1), deve convenirsi che, considerata la centralità della giurisdizione comune non speciale, non può esser riconosciuto giudice un ente quale il C.N.F., che non è certo organo costituzionale e perciò non può vedersi riconosciute prerogative giurisdizionali che si vogliano derivare (come per l'autodichia di organi costituzionali quali le camere e il Presidente della Repubblica) dall'esigenza costituzionale di garantirne l'autonomia e indipendenza.

Il  C.N.F. non ha, in virtù della sesta disposizione transitoria della Costituzione, una attribuzione giurisdizionale che possa ritenersi prevalente su indiscutibili vizi di costituzionalità emergenti (innanzi tutto, ma non solo) dal parametro di cui all' art. 111  della Costituzione.
Tra altri vizi di costituzionalità evidenzio:
PRIMO VIZIO DI COSTITUZIONALITA': carenza d'indipendenza e terzietà del C.N.F. rispetto ad alcuni soggetti, e cioè i Consigli degli Ordini degli Avvocati, che con elezioni scelgono i componenti dello stesso C.N.F. e che sono, ciò non di meno, parti innazi al C.N.F. (da essi eletto) nei giudizi sui loro provvedimenti in tema di disciplina e di tenuta degli albi;
SECONDO VIZIO DI COSTITUZIONALITA': carenza d'indipendenza e terzietà rispetto ai Consigli degli Ordini degli Avvocati, non essendo i membri del C.N.F. in rapporto esclusivamente onorario col complesso degli avvocati che risultano iscritti negli albi;
TERZO VIZIO DI COSTITUZIONALITA': carenza di una garanzia di professionalità nell'esercizio della giurisdizione poichè gli eletti al C.N.F. sono avvocati che in nessun modo debbono aver dato prova di capacità tecnica d'esercitare la giurisdizione ma debbono semplicemente risultare i prescelti in votazioni che per nulla debbono considerare la specifica capacità all'esercizio della giurisdizione;
QUARTO VIZIO DI COSTITUZIONALITA':  esercizio, nelle stesse materie, delle tre non accorpabili attribuzioni di legislatore (redige il codice deontologico che ha forza di legge), amministratore (è consulente dei Consigli degli Ordini locali per "diritto vivente", almeno da quando è stata istituita la sua Commissione pareri) e giudice speciale in materia di tenuta degli albi e di disciplina.

Da: GIUGNO X PER DEMIAN29/11/2010 09:16:09
In tema di imparzialità: chi ha emesso il parere nn può essere giudicante:);

AFFAIRE CHESNE c. FRANCE (Requête no 29808/06) ARRÊT DÉFINITIF 22/07/2010
La Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, decidendo la causa 29808/06 in data 22/4/2010 (arrète definitif 22/7/2010), interviene in tema di imparzialità del giudice.
La Corte afferma che il mero fatto che un giudice, in fase di indagini, abbia preso già delle decisioni riguardo alla detenzione di un soggetto di per sé non fa sorgere dubbi sulla imparzialità di quel giudice. Però, se esso giudice aveva espresso un vero e proprio pregiudizio in ordine alla colpevolezza della persona sottoposta a indagini, e non semplicemente un sospetto, si devono riconoscesre giustificati i dubbi sulla sua oggettività ed imparzialità. Altrimenti è integrata la violazione dell'articolo 6 della Convenzione.

Da: GIUGNO X PER DEMIAN29/11/2010 09:19:13
Le Sezioni Unite civili della Cassazione, nella sentenza n. 19048, depositata il 6 settembre 2010, scrivono:
"Il ricorrente richiama il principio già affermato da queste Sezioni Unite (Cass., sez. un. 23 dicembre 2008, n. 30254) - e che qui va ribadito ulteriormente - secondo cui, ai fini dell'individuazione dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa, che tradizionalmente delimitano il sindacato consentito alle Sezioni Unite sulle decisioni del Consiglio di Stato che quei limiti travalichino, si deve tenere conto dell' evoluzione del concetto di giurisdizione - dovuta a molteplici fattori: il ruolo centrale della giurisdizione nel rendere effettivo il primato del diritto comunitario; il canone dell'effettività della tutela giurisdizionale; il principio di unità funzionale della giurisdizione nella interpretazione del sistema ad opera della giurisprudenza e della dottrina, tenuto conto dell'ampliarsi delle fattispecie di giurisdizione esclusiva; il rilievo costituzionale del principio del giusto processo, ecc. - e della conseguente mutazione del giudizio sulla giurisdizione rimesso alle sezioni unite, non più riconducibile ad un giudizio di pura qualificazione della situazione soggettiva dedotta, alla stregua del diritto oggettivo, nè rivolto al semplice accertamento del potere di conoscere date controversie attribuito ai diversi ordini di giudici di cui l'ordinamento è dotato, ma nel senso di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi, che comprende, dunque, le diverse tutele che l'ordinamento assegna a quei giudici per assicurare l'effettività dell'ordinamento; infatti è norma sulla giurisdizione non solo quella che individua i presupposti dell'attribuzione del potere giurisdizionale, ma anche quella che da contenuto a quel potere stabilendo le forme di tutela attraverso le quali esso si estrinseca;
pertanto, rientra nello schema logico del sindacato per motivi inerenti alla giurisdizione l'operazione che consiste nell'interpretare la norma attributiva di tutela, onde verificare se il giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 8, la eroghi concretamente e nel vincolarlo ad esercitare la giurisdizione rispettandone il contenuto essenziale, cosi esercitando il sindacato per violazione di legge che la Suprema Corte può compiere anche sulle sentenze del giudice amministrativo".

Da: GIUGNO X PER DEMIAN29/11/2010 09:24:46
Cass. Sez. III, 15/3/2007, n. 6003, intervenne in tema di terzietà del giudice e giusto processo nei procedimenti disciplinari a carico di professionisti, con argomenti che dovranno essere riconosciuti fondamentali con riguardo alla questione del pregiudizio alla Giustizia che si realizza, da parte del C.N.F., nel fornire pareri ai Consigli degli Ordini degli Avvocati sulla materia oggetto della provvista di giurisdizione del medesimo C.N.F., il quale, poi, dell'operato di quei medesimi Consigli degli Ordini in tema di disciplina e tenuta degli albi è chiamato a giudicare.

E' stato osservato (e va qui ribadito) che il principio di imparzialità - terzietà della giurisdizione ha pieno valore costituzionale in relazione a qualunque tipo di processo (cfr. Corte Cost. 21 marzo 2002 n. 78; Corte Cost. 3 luglio 2002 n. 305; Corte Cost. 22 luglio 2003 n. 262) e che l'esigenza di proteggere l'imparzialità del giudice impedisce che quest'ultimo possa pronunciarsi due volte sulla medesima res iudicanda, in quanto dal primo giudizio potrebbero derivare convinzioni precostituite sulla materia controversa, determinandosi così, propriamente, un pregiudizio contrastante con l'esigenza costituzionale che la funzione del giudicare sia svolta da un soggetto terzo, non solo scevro di interessi propri che possano far velo alla rigorosa applicazione del diritto, ma anche sgombro da convinzioni formatasi in occasione dell'esercizio di funzioni giudicanti in altre fasi del giudizio (Corte Cost. 12 luglio 2002 n. 335; Corte Cost. 22 luglio 2003 n. 262 cit.).
Negli ordinamenti processuali è, infatti, avvertita l'esigenza di evitare la c.d., forza della prevenzione, attraverso la predisposizione di meccanismi processuali capaci di garantire che il giudice non subisca condizionamenti psicologici tali da rendere probabile il venir meno della sua serenità di giudizio."

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Il TAR Lombardia, con sentenza 74/2010, depositata il 19/1/2010, ha affermato che "gli ordini professionali, per la loro peculiare posizione esponenziale nell'ambito delle rispettive categorie e per le funzioni di autogoverno delle categorie stesse ad essi attribuite, sono legittimati ad impugnare in sede giurisdizionale gli atti lesivi non solo della sfera giuridica dell'ente come soggetto di diritto, ma anche degli interessi di categoria dei soggetti appartenenti all'ordine, di cui l'ente ha la rappresentanza istituzionale (C.S. Sez. V 02.10.2009 n. 6011)".
Ebbene, la doppia legittimazione attiva degli Ordini professionali esclude la terzietà-imparzialità-equidistanza del giudice speciale che è espressione dei Consigli degli Ordini locali.

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Da: Avvocato Stabilito Demian 29/11/2010 09:50:27
Ok addio CNF.. se sarà necessario passerò la palla al GO

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Da: anto-nietta29/11/2010 09:58:35
buongiorno! potete dirmi i documenti che servono per chiedere la risolution all'ambasciata spagnola a roma? perche mi hanno detto di cercare sul sito education.es/italia ma non si riescce molto bene a capire! grazie

Da: x antonietta29/11/2010 10:03:38
antoniè,

vai in corte d'appello che la via spagnola è finita, dai retta!

Da: laura-29/11/2010 10:10:15
Devo dire che giugno è in gamba!
Anto-nietta adesso?

Da: lillo29/11/2010 10:35:08
posto che la sostanza è più o meno corretta, piantiamola con notizie lanciate con superficialità e rozzezza (alla oua per intenderci) tipo "la via spagnola è finita" e altri titoli giornalistici simili.
comunque ripeto, l'omologazione della laurea in spagna non è mai stata una passeggiata, non è vero che ci vogliono pochi mesi ma il tutto, ammesso di buttarsi anima e cuore nello studio e di essere un pochino fortunati agli esami, richiede almeno un anno (inclusi i trempi di reazione degli organismi pubblici che non sono notoriamente velocissimi) e pertanto sicuro, per chi inizia adesso, rientrare nella riforma in atto in spagna.

questa è una risposta civile, a casa mia. "la via spagnola è finita" mi sembra un lancio di agenzia poco sofisticata.

Da: anto-nietta x laura29/11/2010 10:36:42
si vorrei iniziare adesso ma non capisco dove scaricare i documenti da portare all'ambasciata spagnola a roma. qualcuno puo darmi qualche link o inform su dove scarica questi moduli? grazie

Da: x giugno29/11/2010 10:36:58
sei un grande!

Da: Ayuda29/11/2010 10:42:25
Se hai bisogno di info  sul percorso relativo all'omologazione del titolo ,dei suoi passaggi burocratici e del post omologazione puoi'scrivermi a  consultoriayasesorialegal@yahoo.es

Da: x tutti29/11/2010 10:58:01
posto un altro link dell' ordinanza 6529/2010 citata da giugno

http://www.avvocati-part-time.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1419:cnf-tutela-debole-&catid=1:tutte-le-notizie&Itemid=2


Da: x antonietta29/11/2010 11:11:19
Mi raccomando, quando scrivi ai venditori qui sopra, mandagli subito un centinaio d'euro così si fanno la prima bevuta alla faccia tua!!!

quanti polli girano ancora ragazzi: mangiate finchè potete!!!!!!! fregateli tutti!!!! dai!!!!!!!!!!!!!!!!!

Da: anto-nietta29/11/2010 11:27:15
secondo te sto cercando informazioni su questo forum perche voglio farmi spellare dalle agenzie!!??

Da: x antonietta29/11/2010 11:28:58
No, sei semplicemente un troll = finta richiesta di info per farsi rispondere dalle agenzie.

per quanto tu possa essere disperata altrimenti avresti già capito che la via spagnola è finita! e questo te lo può dire chiunque non abbia un interesse economico nella questione!

Da: leopoldo29/11/2010 11:31:18
se vuoi info questa è la mia email: leopoldo22@virgilio.it

Da: x LEO29/11/2010 11:39:01
Vai leo, spenna la gallina!!!!!!

Da: anto-nietta29/11/2010 11:44:00
non ho capito perche quando uno richiede informazioni deve essere un agenzia o uno in cerca di qualcos'altro. vi ho chiesto semplicemente delle informazioni su dove reperire i moduli da consegnare all'ambasciata spagnola visto che sul sito non riesco a capire! qui tutti contro le agenzie ma ce ne fosse uno che mi ha risposto!

Da: PAT x Antonietta29/11/2010 11:46:51
wwweducaciones

c'è tutto, perdici un po' di tempo e troverai le tue risposte

Da: PAT x DEMIAN29/11/2010 11:47:43
metti il punto dopo www e dopo educacion

Da: lillo29/11/2010 11:48:21
antonietta, sei un troll, come si diceva sopra. e nemmeno un troll sofisticato.
attore/attrice di quart'ordine :)

Da: PAT x Ant...29/11/2010 11:48:38
scusa non era per demian

Da: anto-nietta29/11/2010 11:51:23
si ho gia provato su quel sito ma non so cosa devo scaricare perche ci sono un sacco di link. devo scaricare  la Descargar modelos de solicitud?

Da: PAT29/11/2010 11:53:02
oggi con internet trovi tutto e di più, venire qui a provocare mi pare troppo. Concordo con Lillo, la via spagnola non è finita, non è mai iniziata. In Italia, giusto calcio o fattore C, con tre giorni di copia incolla ed un orale in molti casi concordato sei avv. In Spagna se non studi, non esistono codici commentati e fattore C. Vedasi la strage di Murcia.

Da: PAT x Ant...29/11/2010 11:57:54
sì. Prepara due certificati di laurea, uno con esami sostenuti e numero anni accademici, uno anni accademici. Mi raccomando fai firmare a tutti all'università. Poi fai apporre dicitura uso estero, e dicitura che gli esami sono frutto di prova finale e non di riconoscimento crediti. Poi è meglio specificare la non obbligatorietà della presenza ai corsi. Copia c.i., a colori e perfetta, cerificato di residenza e nazionalità. traduci tutto alla procura, puoi farlo tu. Se fai tutto bene, tra 4 mesi ai la resolutiòn, altrimenti 10.

Da: anto-nietta29/11/2010 12:06:11
grazie pat sei l'unico con un minimo di buon senso.si ok questi documenti ce li ho gia. l'unica cosa che non ho è un modulo che mi hanno detto che si puo scaricare sul sito education.es mi potete dire come si chiama questo modulo? perche ce ne sono diversi

Da: lillo29/11/2010 12:06:22
ma no pat, che consigli dai!

bisogna affidarsi alle agenzie, come cavolo credi che un laureato in legge riesca a farsi rilasciare un certificato dalla segreteria dell'università addirittura con indicazione degli esami sostenuti? questo è un lavoro per gente qualificata ed esperta, come appunto quelli delle agenzie.
e poi, vuoi mettere telefonare al consolato spagnolo? questo è lavoro per professionisti dell'omologazione, che alla modica cifra di 50mila euro ti dicono dove è la segreteria della tua università dove richiedere il certificato di laurea e, udite udite, chiamano al posto tuo al consolato spagnolo! sembra incredibile ma è così, chiamano proprio al consolato, quello originale.

Da: La via spagnola29/11/2010 12:22:33
Diffidate delle agenzie ma anche dai rosiconi -che imperversano qui ed altrove -che provano a discreditare ,dandolo per morto,un percorso alternativo dignitoso e meritocratico(passa chi studia)che puo'rivelarsi un ottimo sbocco professionale

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