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Esame avvocato Spagna
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Da: common law 04/08/2014 13:31:56

@ PH

... integro una frase che ho scritto che può essere fraintesa:

"non è la mail pubblicitaria quella che ha inviato il proponente senza nome"

Da: ilbova13 04/08/2014 14:06:05
Guardate che non iscrive nessuno ora è in vigore una legge dico una legge che prevede master ed esame...alcuni ordini hanno iscritto fino ad ottobre 2013 in base ad una interpretazione estensiva della legge di accesso anche se avevi una credenziale post novembre 2011. Una volta iscritto puoi chiedere il trasferimento ad altro colegio de abogados quindi quelli che vedete su censo de letrados sono persone che si sono trasferite i  questi mesi ma che cumunque sono state iscritte anche con credenziale post 2011 massimo fino ad ottobre 2013 ultimo mese in cui iscrivevano. Diffidate da chi vi propone cose che non esistono.

Da: ilbova13 04/08/2014 14:06:11
Guardate che non iscrive nessuno ora è in vigore una legge dico una legge che prevede master ed esame...alcuni ordini hanno iscritto fino ad ottobre 2013 in base ad una interpretazione estensiva della legge di accesso anche se avevi una credenziale post novembre 2011. Una volta iscritto puoi chiedere il trasferimento ad altro colegio de abogados quindi quelli che vedete su censo de letrados sono persone che si sono trasferite i  questi mesi ma che cumunque sono state iscritte anche con credenziale post 2011 massimo fino ad ottobre 2013 ultimo mese in cui iscrivevano. Diffidate da chi vi propone cose che non esistono.

Da: ilbova13 04/08/2014 14:06:18
Guardate che non iscrive nessuno ora è in vigore una legge dico una legge che prevede master ed esame...alcuni ordini hanno iscritto fino ad ottobre 2013 in base ad una interpretazione estensiva della legge di accesso anche se avevi una credenziale post novembre 2011. Una volta iscritto puoi chiedere il trasferimento ad altro colegio de abogados quindi quelli che vedete su censo de letrados sono persone che si sono trasferite i  questi mesi ma che cumunque sono state iscritte anche con credenziale post 2011 massimo fino ad ottobre 2013 ultimo mese in cui iscrivevano. Diffidate da chi vi propone cose che non esistono.

Da: ley 34 del 2006 04/08/2014 14:30:53
proposta e accettazione

il contratto si perfeziona con la ricezione dell'accettazione da parte del proponente.

nel nostro caso con la ricezione del contratto con indicato il nominativo del professionista nel domicilio di colui che accetta.

in quel momento il contratto, avrà i tutti  requisiti di forma e di validità e sarà pienamente efficace tra le parti.

A nulla rilevando che in fase di trattative il proponente non abbia voluto essere identificato.

Per la peculiarietà del contratto è irrilevante per l'accettante, il nominativo del proponente nella fase delle trattative.

L'importante è che, una volta identificato, sia un avvocato e che compia nelle modalità e nei termini contrattualmente stabiliti(tra l'altro le condizioni le pone l'accettante) le obbligazioni dedotte nel contratto.

Secondo voi insigni giuristi ci sarebbe un giudice che potrebbe dire che la genesi del contratto può avere rilevanza sulla sua validità?

io dico proprio di no.

studiate che è meglio.

Per converso uno che si fa fare un bonifico per un anticipo su una prestazione che è impossibile, compie sicuramente qualcosa che è qualcosa di più grave di un illecito civile.

Ed ancora ed a implementazione la circostanza che abbia trovato i suoi clienti su un forum, oltre che deontologicamente scorretto, in quanto in palese divieto dell'accaparramento di clientela, non giova da circostanza a suo favore in sede di delibazione del giudice.

tutto il resto è noia.....

NOIA NOIA NOIA NOIA

Chi è l'unica ragazza in italia che ha interesse nelle omologazioni in spagna, rectius chi è la più interessata direttamente e indirettamente in tale fattispecie?

pensateci e saprete chi è common law....

Da: Nicolas Corbu 04/08/2014 14:43:54
non ho inviato bonifico a nessun "acchiappa polletti" come te, "ley 34 del 2006" e "common law" sono i tuoi  nickname di battaglia, vuoi che indichi il nome di chi è  il beneficiario dei tuoi assistiti che tu definisci "polli"?

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Da: common law 04/08/2014 14:53:10

ahahah... adesso sono trattative?
La versione precedente per giustificare l'idiozia non era il "contratto per persona da nominare"? ahahaha
comunque:

"CONTRATTO ELABORATO DA VOI, NOME E COGNOME E ALTRI DATI DEL PROFESSIONISTA IN BIANCO"  ley 34 del 2006 04/08/2014 7.37.34

CONTRATTO elaborato da voi.. in cui NON si dice il nome dell'altra parte...da quando un contratto ELABORATO è una trattativa? ahahaha... giuro.. sto ridendo troppo...

questa poi merita: " è irrilevante per l'accettante, il nominativo del proponente nella fase delle trattative."... se sono trattative su una prestazione (es: conosco persone che potrebbero venderti la cosa X; se ti va bene il prezzo stipuliamo il contratto e ti dio chi sono)... ma se il CONTRATTO E' ELABORATO DA VOI non è una trattativa.. è un contratto...

ed i CONTRATTO quando perviene al proponente si considera concluso, pollo! Ma il proponente NEL CONTRATTO deve essere identificato... e tu hai chiesto di ELABORARE il contratto.

pollo... ma chi credi di prendere in giro in diritto?
tutto quello che puoi fare è lanciare illazioni su chi sia "common law" ;)

P.S.... ma c'è una sola ragazza che ha interessi sulle omologazioni in Spagna? Una sola? E chi è? Adesso voglio saperlo pure io!;)

Ciao pollo;) Prova con l'appalto ahahah.. non si sa mai... se ti fai tutto il codice magari trovi;)

(alle prossime sciocchezze replico più tardi.. ora avrei da fare... anche se mi spiace lasciare... mi sto divertendo sul serio)

Da: El chico 04/08/2014 14:53:42
@ ley 34 del 2006

in pratica è vero quello che dici, ma ontologicamente non conforme alla normativa sul contratto.

Poi, se uno gli va di firmare un contratto senza sapere chi è altro contraente, affari suoi.

Da: common law 04/08/2014 15:01:36

invio e leggo l'altra scemenza di "bischero" (sei toscano?)

io è ley saremmo la stessa persona?! ahahahaha..


Circa il contratto... credo giovi postare la norma:

"ll contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale." art. 1321

l'accordo tra le parti non deve essere viziato es: persona non capace di intendere e volere.

Se io non so chi è l'altro nel CONTRATTO come si fa a dire che l'accordo è raggiunto e raggiunto validamente?

basta... vado...è tardi: suggerisco un manuale NON di diritto civile... basta diritto privato.. anche il bigino simone... dovrebbe essere spiegata una banalità simile;)

Ciao !!!

Da: ley 34 del 2006 04/08/2014 15:19:19
AH SI IMPARANO COSE NUOVE...

UNA PROPOSTA CONTRATTUALE E' UN CONTRATTO...

SI BADI BENE LO DICE L'INSIGNE PENALISTA...

QUANDO IL CONTRATTO E' PERFEZIONATO OVVERO CI SONO TUTTI GLI ELEMENTI CHE LA LEGGE PREVEDE CI SIANO E' VALIDO.

OVVERO
1) PARTI
2) OGGETTO
3) CAUSA
4) OBBLIGAZIONI
5) EVENTUALI ELEMENTI ACCIDENTALI

SE POI IL CONTRATTO NASCE DALL'INCONTRO DELLE PARTI SU UN FORUM O SULLA LUNA O PER FATO NON CAMBIA NIENTE.

POVERA IMBECILLE

CONCLUDO:

CHI E' L'UNICA RAGAZZA IN ITALIA O COMUNQUE LA RAGAZZA IN ITALIA CHE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE HA MAGGIORE INTERESSE NELLE OMOLOGAZIONI IN SPAGNA?

NON E' DIFFICILE DA SCOPRIRE E CAPIRETE CHI E' COMMON LAW, INSIGNE PENALISTA, PLURIBOCCIATA E  S.....A

AHHAHAHZHAHHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH

la proposta è un contrattto!!??

ahahhahahahaheghehggegee

comprati

Da: Ph_D 04/08/2014 15:25:57
Non stiamo a spaccare il capello in 4 ed occhio all'ambiguità del termine "contratto" (sia accordo tra le parti che... supporto dell'accordo...).

L'art. 1326 c.c. dice che: "Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte".

Anche se la proposta contrattuale non reca il nome del destinatario (cioè se è "in bianco"), essa oggettivamente è... una proposta valida.

Il contratto si perfeziona quando chi ha fatto questa proposta "in bianco" riceve notizia dell'accettazione. Ma chi accetterebbe una condizione del genere? Io non darei deleghe in bianco a nessuno, parliamoci chiaro...

Da: Nicolas Corbu 04/08/2014 15:26:44
poco importa se sono toscano o calabrese! ma sò di dove sei tu? tu sei di..................................R

Da: Ph_D 04/08/2014 15:31:51
Una proposta contrattuale non è contratto ex art. 1321 c.c. ma lo può essere "in senso statico", inteso come "regolamento contrattuale" sottoscritto da una parte che diverrà efficace se accettata dall'altra (cioè come pezzo di carta contenente una serie di clausole che descrivono l'oggetto della prestazione, le modalità di pagamento ecc. ecc., che diventerà contratto in senso dinamico successivamente...).

Forse common parlava di "contratto" nel senso statico.

Il pezzo di carta per la compravendita della mia automobile è proposta di vendita ma è colloquialmente il (futuro) "contratto".

Non stiamo a litigare sulle parole, suvvia...

Da: abogados 04/08/2014 15:39:35
va beh, ormai noto che gli argomenti si stanno esaurendo (d'altronde ormai rimane poco di cui disquisire...)

sono passatti anni, anni nei quali il cnf ed i vari coa hanno veramente provato di tutto per ostacolarci, per mettere il bastone fra le ruote ad uno sparuto numero di abogados che si volevano stabilire inventando la pratica spagnola, la necessità di dimostrare di avere reddito in spagna, di avere cause e procedimenti in spagna, di parlare pefettamente lo spagnolo, spesso di avere residenza da almeno un anno.
tutto per impedire a circa 4000 abogados di stabilirsi (numero a cui siamo arrivati in circa 4 anni) ravvisando in noi un nemico da abbattere, la rovina dell'avvocatura.
poi la corte europea semplicemente li rimette a posto, ma intanto tutte le fatiche e le angherie per stabilirsi? chi ci ripaga?

comunque tornando a noi e all'unico argomento di conversazione rimasto, la legge spagnola è chiara e a parte la piccola eccezione che fecero a saint feliu e ceuta serve master ed esame per diventare avvocato adesso.
per piacere piantatela di alludere a misteriosi collegi che iscriverebbero che sembrate tanto quelli del forum della romania (che CIANNO  le sentenze segrete, le leggi segrete e le ordinanze segrete dalla loro, ma non lo possono dire).

non vi sono motivi perchè riaprano le iscrizioni, se anche lo facessero sarebbe di dominio pubblico e non certo riservato e uno o due collegi.
non date soldi a personaggi che non conoscete nemmeno veramente dietro a vaghe promesse, è chiaro come il sole che è una sola.

p.s. ma quella povera merdaccia di italoabogado/todos/ecc dove è finito, fuggito come un vigliacco dopo la sentenza della corte?

Da: lillolallo1 04/08/2014 15:53:37
common law, chi di volgarità ferisce.... lo dico sempre, i volgari hanno sempre qualcosa da nascondere.

Da: Statute Law  04/08/2014 16:02:21
Buongiorno, solo un appunto....

Quando il commercio elettronico è diretto a consumatori finali (forma più diffusa attualmente), si applicheranno le regole dettate dal D.Lgs. n. 50/1992 relativo alle vendite negoziate fuori dai locali commerciali e del D.Lgs. n. 185/1999 relativo alla contrattazione a distanza, entrambi oggi abrogati e convogliati nella disciplina a tutela del consumatore chiamata Codice del Consumo.................
Detta normativa prescrive un obbligo particolare circa le informazioni che debbono essere date al consumatore, in modo chiaro e comprensibile, prima della conclusione del contratto a distanza ovvero:
a) identità IDENTITÀ  del fornitore e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l'indirizzo del fornitore;
b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o le imposte;
d) spese di consegna;
e) modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso ai sensi dell'articolo 5, comma 3;
g) modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso;
h) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando e' calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
i) durata della validità dell'offerta e del prezzo;
l) durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica (art. 3 comma 1 D.Lgs. n. 185/1999).

Saluti

Da: El chico 04/08/2014 16:56:06



Da: Ph_D 04/08/2014 17:25:29
@ Statute law

Mi sento a scuola....

Premesso che il d.lgs n. 185/99 è stato sostituito dal d.lgs n. 206/05 (Codice del consumo), è evidente come la mancanza di tali informazioni (ora contenute nell'artt. 48-49) NON invalida il contratto, ma semmai potrebbe consentire, in teoria:
- l'azione di responsabilità precontrattuale verso il professionista, se si dimostrasse che il professionista medesimo non aveva i requisiti per svolgere l'attività professionale e/o che era oggettivamente inadatto allo scopo (difficile da dimostrare in tribunale);

Si può semmai chiedere il RECESSO del contratto entro 14 gg. (o anche in termine maggiore se il professionista non ha dato le informazioni sul recesso), ma solo prima che la prestazione è stata già integralmente compiuta dal professionista... (art. 59, comma 1, lettera a))...

Spero di essere stato utile a te e ai numerosi agenti del forum... Scriveteli bene i contratti, altrimenti i clienti vi fregano...

Saluti

Da: common law 04/08/2014 17:29:34

Bene, grazie Statute... non avevo pensato al contratto concluso fuori dai locali commerciali...ma dubito si applicherebbe la disciplina a tutela del consumo atteso che (teoricamente) questi dovrebbero essere 2 professionisti.

@ PH

guarda che io non mi attacco al significato del termine "contratto"... Un contratto è, esattamente come dici tu, proposta ed accettazione che si incontrano.

Ma ti prego... mi dici UN SOLO caso in cui può essere ignoto il proponente alla CONCLUSIONE del contratto? Se hai un caso simile trattato dalla giurisprudenza o dottrina ti chiedo di postarmelo...per me non esiste perchè violerebbe, oltre il buon senso, l'intera disciplina contrattuale.

In pratica, secondo te esiste un caso in cui chi deve prestare il bene della vita o la prestazione professionale può rimanere ignoto? Suvvia...

per qualificare questa aberrazione " SCRIVI IL CONTRATTO (la trattativa è già conclusa in questo caso mediante il forum avendo già dettato le condizioni)  e me lo rimandi (IL CONTRATTO) con il nome del professionista in bianco (proponente)" avete richiamato la disciplina del contratto per persona da nominare nonchè l'offerta al pubblico... per poi cambiare idea e dire che è una trattativa...

Va beeeene;)))

@ ley

e bravo!!! vedo che hai imparato che nel contratto ci sono le parti! ;))) ahahaha...

ora passiamo al totochiècommonlaw ahahaha;)))

S A starebbe per? South Australia, sexalcholic Anonymous o le mie iniziali? acqua profonda, pollastro... neppure una indovinata... però potresti postare tutto l'alfabeto!;)


@ bischero

O bischero (o ti vuoi far passare per tale) io lascerei perdere fossi in te.. ho capito chi sei ahaha... veramente indecoroso... comunque io sono di Milano... anche se ci provi da un secolo a far passare tutti capoluoghi italiani;)

Comunque... se per voi io sono una certa S.A. di R (Rovigo, Roma, Ravenna..etc..?) a me sta più che bene!

ciao, polli...vi bevete proprio tutto... neanche tra un eone saprete mai chi sono io ... ahahahahahaha...ci rimarreste malissimo;)))))




Da: Statute Law  04/08/2014 17:30:06
@ Ph_D

.....ed infatti li devi stare ancora un po' ( a scuola) visto che nn sai ancora leggere...

Da: plutonash 04/08/2014 17:50:37
mah

Da: Statute Law  04/08/2014 18:00:16
Ciao Common
sicuro che i nostri due sono professionisti?

.....Art. 71.
Requisiti del contratto

1. Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullita'; esso e' redatto nella lingua italiana e tradotto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede l'acquirente oppure, a scelta di quest'ultimo, nella lingua o in una delle lingue dello Stato di cui egli e' cittadino, purche' si tratti di lingue ufficiali dell'Unione europea.
2. Il contratto contiene, oltre a tutti gli elementi di cui all'articolo 70, comma 1, lettere da a) a i), i seguenti ulteriori elementi:
a) l'identita' ed il domicilio dell'acquirente;
b) la durata del contratto ed il termine a partire dal quale il consumatore puo' esercitare il suo diritto di godimento;
c) una clausola in cui si afferma che l'acquisto non comporta per l'acquirente altri oneri, obblighi o spese diversi da quelli stabiliti nel contratto;
d) la possibilita' o meno di partecipare ad un sistema di scambio ovvero di vendita del diritto oggetto del contratto, nonche' i costi eventuali qualora il sistema di scambio ovvero di vendita sia organizzato dal venditore o da un terzo da questi designato nel contratto;
e) la data ed il luogo di sottoscrizione del contratto.
3. Il venditore deve fornire all'acquirente la traduzione del contratto nella lingua dello Stato membro in cui e' situato il bene immobile, purche' si tratti di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea.

Buona serata

Da: Statute Law  04/08/2014 18:08:38
....Art. 51.
Requisiti formali per i contratti a distanza

1. Per quanto riguarda i contratti a distanza il professionista fornisce o mette a disposizione del consumatore le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza impiegato in un linguaggio semplice e comprensibile. Nella misura in cui dette informazioni sono presentate su un supporto durevole, esse devono essere leggibili.
2. Se un contratto a distanza che deve essere concluso con mezzi elettronici impone al consumatore l'obbligo di pagare, il professionista gli comunica in modo chiaro ed evidente le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, lettere a), e), q) ed r), direttamente prima che il consumatore inoltri l'ordine. Il professionista garantisce che, al momento di inoltrare l'ordine, il consumatore riconosca espressamente che l'ordine implica l'obbligo di pagare. Se l'inoltro dell'ordine implica di azionare un pulsante o una funzione analoga, il pulsante o la funzione analoga riportano in modo facilmente leggibile soltanto le parole "ordine con obbligo di pagare" o una formulazione corrispondente inequivocabile indicante che l'inoltro dell'ordine implica l'obbligo di pagare il professionista. Se il professionista non osserva il presente comma, il consumatore non è vincolato dal contratto o dall'ordine.
3. I siti di commercio elettronico indicano in modo chiaro e leggibile, al più tardi all'inizio del processo di ordinazione, se si applicano restrizioni relative alla consegna e quali mezzi di pagamento sono accettati.
4. Se il contratto è concluso mediante un mezzo di comunicazione a distanza che consente uno spazio o un tempo limitato per visualizzare le informazioni, il professionista fornisce, su quel mezzo in particolare e prima della conclusione del contratto, almeno le informazioni precontrattuali riguardanti le caratteristiche principali dei beni o servizi, l'identità del professionista, il prezzo totale, il diritto di recesso, la durata del contratto e, nel caso di contratti a tempo indeterminato, le condizioni di risoluzione del contratto, conformemente all'articolo 49, comma 1, lettere a), b), e), h) e q). Le altre informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, sono fornite dal professionista in un modo appropriato conformemente al comma 1 del presente articolo.
5. Fatto salvo il comma 4, se il professionista telefona al consumatore al fine di concludere un contratto a distanza, all'inizio della conversazione con il consumatore egli deve rivelare la sua identità e, ove applicabile, l'identità della persona per conto della quale effettua la telefonata, nonché lo scopo commerciale della chiamata e l'informativa di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.
6. Quando un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, il professionista deve confermare l'offerta al consumatore, il quale è vincolato solo dopo aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto; in tali casi il documento informatico può essere sottoscritto con firma elettronica ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Dette conferme possono essere effettuate, se il consumatore acconsente, anche su un supporto durevole.
7. Il professionista fornisce al consumatore la conferma del contratto concluso su un mezzo durevole, entro un termine ragionevole dopo la conclusione del contratto a distanza e al più tardi al momento della consegna dei beni oppure prima che l'esecuzione del servizio abbia inizio. Tale conferma comprende: a) tutte le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, a meno che il professionista non abbia già fornito l'informazione al consumatore su un mezzo durevole prima della conclusione del contratto a distanza; e b) se del caso, la conferma del previo consenso espresso e dell'accettazione del consumatore conformemente all'articolo 59, lettera o).
8. Se un consumatore vuole che la prestazione di servizi ovvero la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, o di teleriscaldamento inizi durante il periodo di recesso previsto all'articolo 52, comma 2, il professionista esige che il consumatore ne faccia richiesta esplicita.
9. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni relative alla conclusione di contratti elettronici e all'inoltro di ordini per via elettronica conformemente agli articoli 12, commi 2 e 3, e 13 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni.

Da: El chico 04/08/2014 18:16:31
Tuto vero.
Però, il succo di quello che dice ley 34 è il seguente:
Ti mi fai avere un contratto in duplice copia in bianco e firmato solo da te, senza sapere chi è l'altra parte che lo dovrà adempiere.
L'atra parte lo riempie, lo firma e lo spedisce a controparte.

Risultato: quale giudice potrà dichiarare la nullità del contratto se tutti gli elementi richiesti dalla normativa sono presenti ?


Da: abogados 04/08/2014 18:20:43
ma dai, ancora? cosa c'entra la disciplina del contratto con il buon senso?
secondo voi uno dovrebbe dare 500 euro ad un tale che non conosce, che non è nemmeno nominato nel contratto perchè questi si impegni (ma senza nessun vincolo) a cercare un collegio dove iscriverlo, posto che la legge spagnola in questo momento prevede master ed esame.

e tutto questo perchè sul forum ha postato in maniera molto presuntuosa che lui è sicuro di sapere dove iscrivere e tutti gli altri sono solo invidiosi...

ma vai a lavorare al mc donald a pulire i cessi, quello almeno è un lavoro onesto!

Da: Statute Law  04/08/2014 18:30:57
El Chico l'ultima precisazione e poi vado:....

Obblighi di informazione

Al fine di garantire la piena tutela del consumatore, è stato previsto in capo al professionista-venditore una serie di obblighi informativi che devono essere adempiuti prima della conclusione del contratto, nel rispetto dei principi di lealtà e buona fede.
Il mancato rispetto di tale obbligo espone il professionista ad una richiesta di risarcimento dei danni da parte del consumatore.
L'informativa investe tre aspetti fondamentali:

la fonte del servizio, vale a dire l'identità del professionista e la sua sede, dati fondamentali ai fini della garanzia per vizi o difetti e per l'esercizio del diritto di recesso (che consiste nella possibilità per il consumatore di sciogliersi dal contratto, senza alcuna spesa o penalità e senza specificarne il motivo, estinguendo tutte gli obblighi che ne derivano, restituendo il bene acquistato o revocando l'ordine e conseguentemente ottenendo la restituzione del prezzo pagato);
le informazioni obbligatorie relative all'oggetto offerto: caratteristiche del bene o servizio, costi (prezzo, tasse, spese di consegna), modalità di pagamento e di consegna del bene o di prestazione del servizio o di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
l'informazione sull'esistenza o meno del diritto di recesso, su modalità e tempi del ritiro del bene nel caso di recesso, sui costi dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, sulla durata di validità dell'offerta e del prezzo e sulla durata minima del contratto ad esecuzione continuata o periodica.

Con l'introduzione del d.lgs. 21/2014, il Codice del Consumo ha subito sostanziali modifiche relative ai contratti a distanza tra cui l'obbligo di informativa precontrattuale che, pur mantenendo i tre aspetti di cui sopra, li rende maggiormente gravosi in ordine all'identità del professionista-venditore (che è tenuto a fornire indirizzo geografico, numero di telefono, fax, indirizzo elettronico), alle caratteristiche del prodotto o del servizio, alle modalità di pagamento (l'importo deve essere comprensivo delle tasse) e garanzie a favore del consumatore.
Non è stata prevista una forma scritta, ma si è optato per la libertà della forma per l'adempimento degli obblighi informativi preventivi.
Tuttavia, il consumatore non è vincolato stante l'obbligo di accettazione dell'offerta per iscritto introdotto dal D.lgs. 21/2014.
Le informazioni precontrattuali devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza utilizzata e nel rispetto del principio generale di trasparenza.
Per esempio, in caso di comunicazioni telefoniche, l'identità del professionista e lo scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo inequivocabile all'inizio della conversazione con il consumatore.
In tal caso, riallacciandosi a quanto specificato sopra, il professionista-venditore deve confermare l'offerta al consumatore il quale è vincolato solo dopo averla firmata e dopo averla accettata per iscritto.



Conferma delle informazioni

Per ovviare al fatto che le informazioni non sono date per iscritto, è previsto l'obbligo per il professionista di inviare al consumatore conferma scritta delle informazioni già fornite al momento della conclusione del contratto.
Prima o al momento dell'esecuzione del contratto, alle informazioni già fornite devono essere aggiunte quelle relative:

alle condizioni e modalità di esercizio del diritto di recesso;
all'indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore può presentare reclami;
ai servizi di assistenza ed alle garanzie commerciali esistenti;
alle condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata.

L'inadempimento agli obblighi informativi comporta una serie di sanzioni:

ampliamento del termine per l'esercizio del diritto del consumatore di recedere dal contratto: nel particolare caso in cui il professionista non fornisca al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il periodo di recesso termina dodici mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale, così come stabilito dal d.lgs. 21/2014 (ossia dopo 12 mesi e 14 giorni);
nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto causata dalla mancata informazione sulle condizioni contrattuali (in tal caso il contratto non produce alcun effetto ed è come se non fosse mai venuto ad esistenza);
annullabilità del contratto (in tal caso il contratto presenta anomalie meno gravi rispetto alla nullità e produce gli effetti a cui era diretto, ma questi possono venire eliminati con l'azione di nullità).
Buenas noche

Da: common law 04/08/2014 18:37:18

@ Statute

no.. non sono affatto sicura... direi che sono 2 consumatori in cerca di fortuna ahahaha;)

@ abogados

quoto...

oltre alla disciplina sul contratto io, post fa, ho appunto nominato anche il buon senso;)

in sostanza... questo "ley" propone un contratto alla rovescia dove il proponente NON è chi deve fornire il bene o la prestazione ma l'altro che deve riceverla atteso che è quest'ultimo ad inviare la "proposta"... e tutto ciò la chiama trattativa... (dopo aver detto che era un contratto per persona da nominare);)

va beeene;)))

quante cose nuove si imparano eh???

se vedete i due "bischeri" ahahahaha... salutateli per me.. li lascio al totochiècommonlaw... io stasera ho grigliata con amici ;))))

Buona serata a tutti!:)))

Da: ley 34 del 2006 04/08/2014 18:38:35
mi complimento el chico

fare l'avvocato significa essere pratici.

alla fine il giudice vede un contratto firmato da due persone e non può dire che è valido..

Vi chiederà:  è sua questa firma? si . il contratto è valido nulla quaestio.

ma alla fine interverrà common law che con la disciplina delle aspirapolveri salverà il povero infradito che ha firmato un contratto in cui non paga niente, CHE HA REDATTO LUI, in cui vi è obbligo di risultato, ma che comunque vuole impugnare , forse perchè dopo che è stato iscritto non vuole pagare i 500 euro...

CHE DELIRIO

questi si scervellano sui contratti a distanza sulle aspirapolveri....

bah

Da: El chico 04/08/2014 18:51:22
Comunque anche tu "tra le righe" dici che se non iscrivi non ti pagano.

E poi, visto che mi dici che sono pratico, rispondi a questa domanda.
Se tu gli dici che devono pagare le quote di un colegio facendo il bonifico sul conto del colegio, dovrai dare le coordinate bancarie di questo colegio ed il nome del colegio, o no?.


Da: lillolallo1 04/08/2014 18:54:03
non sarò un penalista affermato (Discepolo di importanti Maestri) come common law ma vi assicuro che di contratti e trattative ne capisco, e anche parecchio.
di sicuro ne capisco abbastamza per riconoscere i ladri di polli :)

NON FIRMATE PROPRIO NIENTE E, SOPRATTUTTO, NON DATE SOLDI A NESSUNO.
NON LI RECUPERERESTE MAI :)

e vediamo chi mi contraddice e con quali argomentazioni. mi aspetto volgari bestialità (alla common law) o tentativi di delegittimazione infantili (alla el chico).
stiamo a vedere

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