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Esame avvocato Spagna
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Da: www.AbogadoTenerife.jimdo.com | 03/04/2010 13:46:47 |
Abogado", ovvero diventare avvocato con la via spagnolaa cura di Marta 232 Commenti Share8postalo su Buzzcondividi su FriendFeedsegnalalo su Ok Notizieredatto venerdì 20.01.2006 Per diventare avvocati, la via spagnola sembra essere quella più veloceL'esame per accedere alla professione di avvocato, nel nostro paese, è un problema per moltissimi laureati in giurisprudenza che cercano qualsiasi escamotage per far fronte a questo ostacolo burocratico. Sull'onda del "panico da esame di abilitazione professionale" è nato il mito della Spagna, la terra promessa dei laureati in legge che permette loro di diventare subito avvocati senza fare salti mortali tra un esame di stato spesso insuperabile e anni di tirocinio (spesso gratis!) presso uno studio legale. Ma è proprio così facile per un nostro laureato in giurisprudenza diventare un abogado? Vediamo nel dettaglio tutte le procedure dalla A alla Z. 1) Per prima cosa è necessario rivolgersi telefonicamennte all'ambasciata spagnola a Roma che vi metterà in contatto con l'ufficio competente. Questo risponderà in breve tempo fornendo tutte le informazioni possibili, inviando i moduli di domanda e l'elenco dei (pochissimi) documenti da produrre. 2) Questi vanno tradotti in spagnolo e portati a legalizzare al consolato spagnolo più vicino (cercare su internet nelle pagine bianche regione per regione), con una spesa di circa 10 € per foglio, e spedire il tutto all'indirizzo che vi sarà dato. 3) Dopo circa un anno sarà comunicato che la richiesta è stata accettata. 4) Nei sei mesi successivi saranno comunicati gli esami integrativi da fare e la richiesta della scelta dell'università presso la quale sostenere gli esami. 5) E' necessario imparare bene lo spagnolo perchè gli esami si svolgeranno in questa lingua. 6) Superato questo iter si diventa 'abogado' e ci si può iscrivere ad un albo spagnolo; con il certificato d'iscrizione all'albo spagnolo si torna in Italia e ci si iscrive ad un albo speciale che ogni ordine provinciale deve avere: da questo momento potrete operare in Italia (col titolo di abogado) appoggiandovi però per tre anni ad un avvocato regolarmente iscritto all'albo italiano. 7) Trascorsi i tre anni si richiede l'iscrizione all'albo normale, iscrizione che deve avvenire automaticamente. I tempi descritti vi sembrano troppo lunghi? Con le migliaia di richieste che arrivano ogni anno alle università di Barcellona e Madrid questa attesa è inevitabile. Ma se vi rivolgerete ad altre università , come quelle delle isole Canarie, i tempi si accorceranno sensibilmente. Attenzione: a partire dal 2008 tutto questo non varrà più: il Ministero di Giustizia spagnolo, infatti, sta ultimando la redazione di un disegno di legge che disciplinerá l'accesso alle professioni di "abogado" e "procurador". L'accesso sará subordinato al superamento di un esame nazionale di abilitazione, come in Italia, o alla frequenza obbligatoria con esito positivo di corsi di formazione professionale. | |
Da: i tempi veri | 03/04/2010 14:11:23 |
Siete dei giuristi o cosa? Ma che agenzia! Ci sono dei tempi tecnici da cui non si può prescindere. Le pratiche, il che se ne dica, vengono trattate con la cronologia di presentazione allo sportello da parte del Ministero spagnolo. L’unica cosa per guadagnare un po’ di tempo, è la presentazione a Madrid, di tutta la documentazione a mano. Si evita che il plico passi dalla corrispondenza, allo smistamento, all’ufficio preposto, si guadagna circa un mese. Anzi in Spagna, sono fin troppo celeri. In Francia o Germania, una convalida di titolo dura anche 4 anni. | |
Da: lagunafree | 03/04/2010 15:55:45 |
FINALMENTE un sito dove troverete TUTTE LE INFO GRATUITE sull'esame di omologazione in Spagna!! Ho terminato l'iter dell'omologazione facendo TUTTO DA SOLA ed ho deciso di rendere pubblica la mia esperienza per permettere a TUTTI di omologare la propria laurea!! Ed è facile!! Dove presentare la domanda, quali documenti allegare, come e a chi inviarla, modulo della domanda, solicitaciòn de invio della resolucion definitiva, indirizzi e recapiti utili, scelta dell'Università , il mio esame all'Università di Tenerife, solicitaciòn de certificado de superacion de la prueba etc. etc.. Insomma, TUTTO quello che dovete sapere SOLO su www.AbogadoTenerife.jimdo.com | |
Da: i tempi veri | 03/04/2010 17:11:17 |
minimo 2 anni | |
Da: Ko | 03/04/2010 17:26:45 |
Io mi sono rivolto all'Università di Passopisciaro sul Mincio. Funziona | |
Da: x ko | 03/04/2010 20:54:01 |
ma non dire scemenze! passopisciaro è in sicilia, non sul mincio... | |
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Da: x tutti | 04/04/2010 10:16:44 |
buona pasqua | |
Da: post dedicato a www.AbogadoTenerife.jimdo.com & C. | 04/04/2010 22:53:40 |
Ciao a tutti! Sono sempre io, martire della verità ... Dopo il gelo successivo ai miei interventi ecco che questo forum si rianima e come al solito, oltre ai soliti detrattori che sono capaci solo di insultare facendo le figure delle capre etc. , viceversa vi sono altri che pubblicano interventi il cui contenuto è solo delirio per non dire lucida follia. Vorrei avvisare queste persone che in un altro forum (praticanti.it) un utente che aveva postato delle informazioni corrette e scomode per certe persone e per certe associazioni, che non hanno esitato a diffamarla e a postare interventi al fine di screditarlo, ha subito presentato querela in Procura che ha disposto la chiusura del forum ed ora sono "cazzi" per gli sventurati che si sono permessi di insultare e ridicolizzare chi dava informazioni vere e reali, che rompevano gli schemi ed i meccanismi di adescamento promosso da certe organizzazioni. Credo che potrebbe accadere la stessa cosa anche in questo forum, sia per i toni accesi tenuti gratuitamente da certe persone, sia per le bugie e finte notizie che si scrivono nascondendosi dietro nick non propri... ora chiedo all'autore di www.AbogadoTenerife.jimdo.com dove kazzo ha trovato le informazioni che ha postato??? Mi sembra che l'autore del post www.AbogadoTenerife.jimdo.com abbia fatto un copia ed incolla rielaborato di un articolo pubblicato su studenti.it risalente mi pare al 2006! Su www.AbogadoTenerife.jimdo.com in realtà vengono riportate altre informazioni. Pregherei l'autore del post www.AbogadoTenerife.jimdo.com a correggere e ritrattare quanto scritto. E pregherei coloro che scrivono che le pratiche burocratiche per ottenere la resolucion durano più di un anno, di correggere immediatamente le informazioni. L'ambasciata spagnola parla di 6 mesi. Chi è più attendibile??? Se non verranno immediatamente corretti gli interventi fasulli con notizie depistanti inserite solo per favorire o far credere che solo attraverso determinati canali si può ottenere l'omologazione, credo che si procederà a ripetere quanto già fatto sul forum di www.praticanti.it In questi casi, oltre ai reati di diffamazione, si configura anche il reato di truffa ed altro. Spero che in seguito non leggerò più interventi "strani" e pilotati. In caso contrario si procederà a tagliare le gambe a chi si crede furbo. A buoni intenditori... | |
Da: x Martire | 05/04/2010 07:50:35 |
Non mi pare il caso di metterla su cose di questo tipo. Se quello che è scritto su www.Abogado... è errato, quale è la verità . i tempi effettivi tenuto presente che siamo ad aprile??? Putroppo, come ben sai, si è innescata una ricerca su internet ove si legge di tutto e di più. Il problema è che ci sono troppe notizie discordanti. Marta ha scritto la sua esperienza personale, mi è un reato. ciao | |
Da: x tutti | 05/04/2010 08:34:30 |
buona pasqua buona pasqua buona pasqua buona pasqua buona pasqua buona pasqua | |
Da: x tutti | 05/04/2010 09:19:36 |
w Lazio | |
Da: x tutti | 05/04/2010 09:21:09 |
w Lazio | |
Da: x tutti | 05/04/2010 09:21:28 |
w Lazio | |
Da: x tutti | 05/04/2010 09:58:52 |
Da: ???? | 05/04/2010 09:59:52 |
Da: -) | 05/04/2010 10:00:47 |
Da: -9 | 05/04/2010 10:02:40 |
ciao a tutti | |
Da: post dedicato a www.AbogadoTenerife.jimdo.com C. | 05/04/2010 14:05:44 |
Carissimo autore di X martire Forse non hai capito che non si mette in discussione quanto scritto su www.AbogadoTenerife.jimdo.com ma bensì quanto è stato riportato dal post del 03/04/2010 13.46.47 intitolato www.AbogadoTenerife.jimdo.com che con il sito citato non ha nulla a che vedere in quanto l'autore di questo intervento riporta informazioni errate attribuindole falsamente ad un sito dove sono riportate informazioni certificate dai canali ufficiali ovvero minisrtero spagnolo e università spagnole (SENZA INTERMEDIARI) I finti sordi è meglio che si sturino le orecchie... I forum servono a fare chiarezza e non a calunniare, diffamare, o diffondere luoghi comuni falsi. E prego coloro che leggono le finte notizie su "via spagnola terminata" di interrogarsi innanzitutto perchè, se così fosse, tante agenzie continuano lo stesso a fare pubblicità sui giornali, sui siti ed ad organizzare ogni mese incontri in ogni città d'ITalia. Poi consiglio sempre di verificare quanto scritto sui forum contattando direttamente i canali ufficiali, ovvero il ministero e le università spagnole. Gli altri sono liberissimi di fare gli spiritosi. E se poi gli arriva un avviso di garanzia dalla Procura, come è successo per alcuni di www.praticante.it non si lamentino. Esprimere un'opinione è lecito. Ma utilizzare nick altrui per screditare e ridicolazzare le persone "scomode" è reato! Come è calunnia citare un sito internet attribuendogli la paternità di notizie false... | |
Da: x martire | 05/04/2010 18:55:03 |
carissimo, ci siamo già chiariti. ora uniamo le forze per quello che ci sta davvero a cuore | |
Da: secondo voi è costituzionale??? | 06/04/2010 08:02:12 |
1. Fino al quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l’accesso all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato è condizionato allo svolgimento di un periodo di tirocinio pratico di due anni, condotto secondo le modalità indicate nel capo I, senza avere frequentato i corsi di formazione di cui all’articolo 41, dopo il superamento della prova di ingresso secondo quanto previsto dall’articolo 39. 2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del CNF. 3. All’articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 11 dicembre 2001, n. 475, le parole «alle professioni di avvocato e» sono sostituite dalle seguenti: «alla professione di». | |
Da: secondo voi è costituzionale | 06/04/2010 08:09:19 |
(Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio) 1. Il tirocinio professionale consiste nell’addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l’esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i princìpi etici e le regole deontologiche. 2. Presso il consiglio dell’ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l’iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell’iscrizione nel registro dei praticanti è necessario il superamento di una prova di ingresso, da svolgere con modalità informatiche presso ciascun consiglio dell’ordine, tendente ad accertare la preparazione di base del candidato sui princìpi generali dell’ordinamento e sugli istituti giuridici fondamentali. La prova di ingresso si svolge almeno ogni quattro mesi. 3. La prova di ingresso è disciplinata da regolamento emanato dal CNF, con il quale sono determinati le caratteristiche dei quesiti, i metodi per l’assegnazione degli stessi ai candidati, l’attribuzione dei punteggi, le caratteristiche dei sistemi informativi e tutto quanto attiene alla esecuzione e alla correzione della prova stessa. L’aspirante praticante avvocato è ammesso a sostenere la prova di ingresso presso il consiglio dell’ordine del tribunale nel cui circondario ha la residenza. Ai fini dell’espletamento della prova informatica e della correzione della stessa viene istituita, per la durata massima di due anni, presso ciascuna sede di circondario, apposita commissione, formata da avvocati, magistrati e docenti universitari. 4. Per l’iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall’articolo 16. 5. Lo svolgimento del tirocinio è incompatibile con qualunque rapporto di impiego pubblico, con il compimento di altri tirocini professionali e con l’esercizio di attività di impresa. Al praticante avvocato si applica inoltre il regime delle incompatibilità e delle relative eccezioni previsto per l’avvocato dagli articoli 17 e 18. 6. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per ventiquattro mesi. La sua interruzione per oltre sei mesi, senza giustificato motivo, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l’iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell’ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge. 7. Il tirocinio può essere svolto: a) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all’albo non inferiore a cinque anni; b) presso l’Avvocatura dello Stato o ufficio legale di ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi; c) per non più di sei mesi, in altro Paese dell’Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all’esercizio della professione. 8. L’avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalità di cui al comma 1. Pertanto, non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva l’autorizzazione rilasciata dal competente consiglio dell’ordine previa valutazione dell’attività professionale del richiedente e dell’organizzazione del suo studio. 9. Il tirocinio professionale non determina l’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. 10. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorso un anno dall’iscrizione nel registro dei praticanti, può esercitare attività professionale solo in sostituzione dell’avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale, nei procedimenti che in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore. L’abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell’apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l’iscrizione nel registro, e cessa automaticamente alla scadenza del quinto anno dall’iscrizione. 11. Il CNF disciplina con regolamento: a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell’ordine; b) le ipotesi che giustificano l’interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all’età , alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento; c) le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio in altro Paese dell’Unione europea. 12. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l’ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio. Il consiglio dell’ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto. Art. 40. (Norme disciplinari per i praticanti) 1. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del consiglio dell’ordine. Art. 41. (Corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato) 1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge. 2. Il CNF disciplina con regolamento ai sensi dell’articolo 28, comma 1, lettera c): a) le modalità e le condizioni per l’istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la libertà ed il pluralismo dell’offerta formativa e della relativa scelta individuale; b) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l’insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca; c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a centosessanta ore per l’intero biennio; d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Art. 42. (Frequenza di uffici giudiziari) 1. L’attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata da apposito regolamento da emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il CNF. Art. 43. (Certificato di compiuto tirocinio) 1. Il consiglio dell’ordine presso il quale è compiuto il biennio di tirocinio rilascia il relativo certificato che consente di partecipare alla prova di preselezione informatica per l’ammissione all’esame di Stato per le tre sessioni immediatamente successive, salvo il diritto di ripetere il biennio di tirocinio al fine del conseguimento di un nuovo certificato di compiuta pratica. Si considera come sostenuta la sessione nella quale il candidato abbia consegnato l’elaborato della prova scritta. 2. In caso di domanda di trasferimento del praticante avvocato presso il registro tenuto da altro consiglio dell’ordine, quello di provenienza certifica la durata del tirocinio svolto fino alla data di presentazione della domanda e, ove il prescritto periodo di tirocinio risulti completato, rilascia il certificato di compiuto tirocinio. 3. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l’esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Nell’ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell’ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio. Capo II ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO Art. 44. (Disposizioni generali) 1. L’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato può essere sostenuto soltanto dal praticante avvocato che abbia effettuato il tirocinio professionale, e che abbia superato la prova di preselezione informatica di cui all’articolo 45. 2. La prova di preselezione informatica e l’esame di Stato si svolgono con periodicità annuale nelle date fissate e nelle sedi di corte d’appello determinate con apposito decreto del Ministro della giustizia, sentito il CNF. Nel decreto è stabilito il termine per la presentazione delle domande di ammissione. Art. 45. (Prova di preselezione informatica) 1. La prova di preselezione informatica è disciplinata da regolamento emanato dal Ministro della giustizia, acquisito il parere del CNF, con il quale sono determinati le caratteristiche ed il contenuto dell’archivio dei quesiti, i metodi per l’assegnazione degli stessi ai candidati, l’attribuzione dei punteggi, le caratteristiche dei sistemi informativi e dei relativi elaborati e quant’altro attiene all’esecuzione della prova stessa ed alla conservazione, gestione ed aggiornamento dell’archivio dei quesiti. Il parere del CNF è reso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale il Ministro della giustizia adotta, comunque, il regolamento. 2. Nell’emanazione del regolamento di cui al comma 1, il Ministro della giustizia si attiene ai seguenti criteri: a) predisposizione dell’archivio dei quesiti previa classificazione degli stessi in base a diversi livelli di difficoltà , al fine di consentire ai candidati la effettuazione contemporanea di test diversi; nelle materie codificate i quesiti devono concernere argomenti riferentisi a tutti i libri dei codici; b) suddivisione dei quesiti in gruppi distinti per materia e per grado di difficoltà , affinché ogni quesito sia classificato in modo tale da consentirne il raggruppamento per materia e da distinguere le domande per grado di difficoltà , per assicurare la assegnazione a ciascun candidato di un numero di domande di pari difficoltà ; c) aggiornamento costante dell’archivio; d) assegnazione dei quesiti in modo che essi risultino diversi per ogni candidato nell’ambito di ciascuno gruppo per il quale la prova si svolga congiuntamente; e) raggruppamento dei quesiti da sottoporre a ciascun candidato, in modo da assicurare la parità di trattamento tra i candidati, sia per il numero dei quesiti, sia per le materie sulle quali essi vertono, sia per il grado di difficoltà per ciascuna materia; f) previsione del numero delle domande da assegnare, della loro ripartizione per materia e del tempo massimo entro il quale le risposte devono essere date; g) previsione che, nell’attribuzione dei punteggi, le risposte siano valutate in modo differente a seconda della difficoltà del quesito; h) determinazione dei meccanismi automatizzati e relativa gestione per l’espletamento della prova di preselezione. 3. La prova di preselezione informatica si intende superata con il conseguimento di un punteggio pari all’80 per cento di quello massimo conseguibile in caso di risposta esatta a tutti i quesiti, secondo la «tabella di punteggio» allegata al regolamento di cui al comma 1. Art. 46. (Esame di Stato) 1. L’esame di Stato si articola: a) in una prova scritta avente ad oggetto la redazione di un atto che postuli la conoscenza di diritto sostanziale e di diritto processuale in materia di diritto e procedura civile o di diritto e procedura penale o di diritto e giustizia amministrativa; b) in una prova orale in forma di discussione con la commissione esaminatrice, durante la quale il candidato illustra la prova scritta e dimostra la conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; nonché di altre due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario, ordinamento giudiziario e ordinamento penitenziario. 2. La materia oggetto della prova scritta deve essere indicata dal candidato al momento della presentazione della domanda. 3. Per la valutazione della prova scritta, ogni componente della commissione d’esame dispone di dieci punti di merito. 4. La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti dell’elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti. Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta. 5. Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito un punteggio non inferiore a trenta punti nella prova scritta. 6. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento le modalità e le procedure di svolgimento dell’esame di Stato e quelle di valutazione delle prove scritte ed orali da effettuare sulla base dei seguenti criteri: a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell’esposizione; b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici; c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati; d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà ; e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione. 7. La prova scritta si svolge con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali. Essa deve iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro della giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami. A tal fine, i testi di legge portati dai candidati per la prova devono essere controllati e vistati nei giorni anteriori all’inizio della prova stessa e collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova. L’appello dei candidati deve svolgersi per tempo in modo che la prova scritta inizi all’ora fissata dal Ministro della giustizia. 8. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche informatici, né ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall’esame, con provvedimento del presidente della commissione, sentiti almeno due commissari. 9. Qualora siano fatti pervenire nell’aula, ove si svolgono le prove dell’esame, scritti od appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia alla commissione è escluso immediatamente dall’esame, ai sensi del comma 7. 10. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o più candidati, prima o durante la prova d’esame, testi relativi al tema proposto è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la pena della reclusione fino a tre anni. Per i fatti indicati nel presente comma e nel comma 9, i candidati sono denunciati al Consiglio istruttore di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione al registro dei praticanti, per i provvedimenti di sua competenza. 11. Per la prova orale, ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle materie di esame. 12. Sono giudicati idonei i candidati che ricevono un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia. Art. 47. (Commissioni di esame) 1. La commissione di esame è unica sia per la prova di preselezione informatica che per l’esame di Stato. Essa è nominata, con decreto, dal Ministro della giustizia ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali: tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all’albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; un effettivo e un supplente sono magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di corte d’appello; un effettivo e un supplente sono professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche. 2. Con il medesimo decreto, presso ogni sede di corte d’appello, è nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al comma 1. 3. Presso ogni corte d’appello, ove il numero dei candidati lo richieda, possono essere formate con lo stesso criterio ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati. 4. Esercitano le funzioni di segretario uno o più funzionari distaccati dal Ministero della giustizia. 5. Non possono essere designati nelle commissioni di esame avvocati che siano membri dei consigli dell’ordine o componenti del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF. 6. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell’ordine, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell’incarico ricoperto. 7. L’avvio delle procedure per l’esame di abilitazione deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalità contenute nel regolamento di attuazione emanato dal Ministro della giustizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 8. Il CNF può nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell’albo speciale per il patrocinio avanti le magistrature superiori, ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove d’esame scritte ed orali e l’uniformità di giudizio tra le varie commissioni d’esame. Gli ispettori possono partecipare in ogni momento agli esami e ai lavori delle commissioni di uno o più distretti indicati nell’atto di nomina ed esaminare tutti gli atti, con facoltà di intervenire e far inserire le proprie dichiarazioni nei verbali delle prove. Gli ispettori redigono ed inviano al CNF la relazione di quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte. Il Ministro della giustizia può annullare gli esami in cui siano state compiute irregolarità . La nullità può essere dichiarata per la prova di singoli candidati o per tutte le prove di una commissione o per tutte le prove dell’intero distretto. 9. Dopo la conclusione dell’esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione rilascia il certificato per l’iscrizione nell’albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell’iscrizione negli albi. Art. 48. (Disciplina transitoria per la pratica professionale) 1. Fino al quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l’accesso all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato è condizionato allo svolgimento di un periodo di tirocinio pratico di due anni, condotto secondo le modalità indicate nel capo I, senza avere frequentato i corsi di formazione di cui all’articolo 41, dopo il superamento della prova di ingresso secondo quanto previsto dall’articolo 39. 2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del CNF. 3. All’articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 11 dicembre 2001, n. 475, le parole «alle professioni di avvocato e» sono sostituite dalle seguenti: «alla professione di». Art. 49. (Disciplina transitoria per l’esame) 1. Per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte sia per quanto riguarda le prove orali, secondo le norme previgenti. 2. Per i successivi tre anni le modalità delle prove, sia scritte sia orali, sono disciplinate dalle norme previgenti. L’ammissione alle prove orali è subordinata al raggiungimento del punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna prova scritta. Per le prove orali l’idoneità è subordinata al raggiungimento del punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia. | |
Da: x secondo voi | 06/04/2010 11:47:47 |
scusa ma perché dovrebbe essere incostituzionale? non è che quando una legge non piace o va a scapito di qualcuno solo per questo è incostituzionale... | |
Da: x x secondo voi | 06/04/2010 11:57:30 |
È assurdo che vengano intaccati i diritti acquisiti, come il poter proseguire a fare l’esame come prima e, per tutte le volte che si vuole. Mi risulta che un principio fondamentale è: la legge non deroga che per l'avvenire, o sbaglio??? | |
Da: incostituzionale | 06/04/2010 12:01:23 |
la proposta è carente, come è stato in passato per i ragionieri commercialisti, di un'elenco ad esaurimento, per chi fino al giorno prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, si era sicritto all'ordine con la precedente normativa | |
Da: incostituzionale | 06/04/2010 12:02:41 |
scusate l'errore un elenco | |
Da: x secondo voi | 06/04/2010 12:11:59 |
ma quali diritti acquisiti!? la modifica normativa si applica a chi non ha ancora iniziato la pratica. la disciplina transitoria più favorevole si applica per lo meno per 5 anni. sul serio: anche se ritengo la "riforma" dell'avvocatura una schifezza, le disposizioni di cui sopra non sono incostituzionali. | |
Da: x x secondo | 06/04/2010 12:33:39 |
sì, ma dal 3 anno dopo la riforma, scatta che all'orale ci accede solo chi ha tutte e tre almeno 30, decade il diritto di una prova non sufficiente. poi xkè 5 anni. spero che non serva a nessuno, ma oggi si può sostenere l'esame a vita. | |
Da: x x secondo | 06/04/2010 12:34:55 |
cmq, finalmente si parla di diritto | |
Da: x x secondo | 06/04/2010 12:39:32 |
(Disciplina transitoria per l’esame) 1. Per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte sia per quanto riguarda le prove orali, secondo le norme previgenti. 2. Per i successivi tre anni le modalità delle prove, sia scritte sia orali, sono disciplinate dalle norme previgenti. L’ammissione alle prove orali è subordinata al raggiungimento del punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna prova scritta. Per le prove orali l’idoneità è subordinata al raggiungimento del punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia. | |
Da: x secondo voi | 06/04/2010 15:09:00 |
x x secondo dice: "sì, ma dal 3 anno dopo la riforma, scatta che all'orale ci accede solo chi ha tutte e tre almeno 30, decade il diritto di una prova non sufficiente. poi xkè 5 anni. spero che non serva a nessuno, ma oggi si può sostenere l'esame a vita." la mia domanda continua ad essere: e allora? dove sta l'incostituzionalità ? ti dirò di più: un tale regime transitorio, fortemente favorevole, è messo solo per disinnescare le (secondo me molto eventuali) proteste. se anche avessero detto che il nuovo esame si applica immediatamente a chi inizia la pratica dopo l'entrata in vigore della legge, la norma rimarrebbe legittima costituzionalmente. | |
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