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Esame avvocato Spagna
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Da: common law 17/01/2014 22:40:18

Ciao a te Abogados...guarda che il fatto che io non intervenga significa solo che non ritengo vi sia qualcosa da dire in quel momento non chw me ne sono andata.

Sulla Wilson non prendiamoci in giro... io alludevo ai principi generali affermati dalla Corte e cioè che la Corte ha affermato che NULLA può essere aggiunto all'art. 3 non al fatto che il Lussemburgo faceva il colloquio per il motivo x (sbagliando) mentre invece il CnF che lo fa sul motivo y può essere azione corretta.

Infatti la Corte così si pronuncia:

"In proposito, come emerge dal sesto 'considerando' della direttiva 98/5, con essa il
legislatore comunitario ha inteso, in particolare, porre fine alle disparità tra le norme
nazionali relative ai requisiti d'iscrizione presso le autorità competenti, da cui
derivavano ineguaglianze ed ostacoli alla libera circolazione (v. anche, in tal senso,
sentenza 7 novembre 2000, causa C-168/98, Lussemburgo/Parlamento e Consiglio,
Racc. pag. I-9131, punto 64)

In tale contesto, l'art. 3 della direttiva 98/5 prevede che l'avvocato che intende
esercitare in uno Stato membro diverso da quello nel quale ha acquisito la sua
qualifica professionale deve iscriversi presso l'autorità competente di detto Stato
membro, la quale è tenuta a procedere all'iscrizione «su presentazione del
documento attestante l'iscrizione di questi presso la corrispondente autorità
competente dello Stato membro di origine

La presentazione all'autorità competente dello Stato membro ospitante di un
certificato di iscrizione presso l'autorità competente dello Stato membro d'origine
risulta, in tal modo, l'unico requisito cui deve essere subordinata l'iscrizione
dell'interessato nello Stato membro ospitante, che gli consente di esercitare la sua
attività in quest'ultimo Stato membro con il suo titolo professionale d'origine."


Leggi bene: la corte afferma che la presentazione del certificato risulta L'UNICO REQUISITO. Questo chiude ogni eccezione.


Allora... se è vero che ciò che non è vietato è consentito, se è vero che la Corte ha affermato questo, se è vero  che l'organismo giudicante neppure possiede dignità giurisdizionale chi è che commette l'abuso?

Io non difendo gli infraditos, anzi, più volte ho manifestato il mio disgusto al fatto che si sia messi tutti nello stesso calderone. Ciònonostante nulla giustifica l'abuso perpetrato dal CNF e dai Coa.

Fino a che sarà in vigore l'art. 3; fino a che la corte non si discosterà dalle precedenti interpretazioni; fino a che sarà ritenuto VALIDO dallo stato iberico il titolo conferito è il CNF che ha commesso abusi. Questo io difendo.

e se è vera questa premessa allora è legittimo che ci si ribelli a questo abuso che mette in discussione un titolo conferito da uno Stato sovrano.

Il mio è un discorso in punto di diritto perchè io sono un avvocato e questo è il mio mestiere.

Poi la questione etica è altra cosa ma non c'entra con il diritto come vorrebbe far credere il CNF.

Perchè statuiscano che vi sia abuso del diritto le strade sono solo 2:
- o mettono in discussione la sovranità della Spagna entrando nel merito sulle modalità con le quali ha stabilito che si può conferire l'omologazione;
- o dicono che il fatto di essere un italiano che omologa all'estero per tornare in Italia come stabilito, questo di per sè, costituisce abuso... e in questo secondo caso, abogados, ci sei dentro anche tu... ed è questa seconda fattispecie quella su cui fa leva il CNF escludendo solo i casi di "esperienza in Spagna" secondo i loro propri criteri (quali poi?)... ma questo è evadere e negare la validità dell'art. 3.

Abogados... ho già avuto modo di dirlo e si è rivelato vero: ricorda che il diavolo non è amico di nessuno; se siamo in questa situazione è grazie ai tanti infraditos che, cercando di farsi amici dei coa, han presentato di tutto sottoponendosi a colloqui che non potevano superare.

Se abbiamo le S.U. è grazie a Tortorici, che si è ribellato al sistema mafioso italiano... ed avrebbe potuto farne a meno perchè proprio lui poteva dimostrare tutta l'esperienza (vera) in suolo iberico che gli pareva e lo spagnolo lo parla benissimo.
Questi sono giuristi degni di rispetto perchè esigono che si rispetti la legge.

Comunque vedremo....vedremo anche se la Corte negherà il proprio precedente in identica materia sulla legittimazione del cnf ad essere organo giurisdizionale.

Ricordo i tempi in cui dicevo che era il Tar competente... con conseguenti reazioni rabbiose di molti.

Io non desidero fare polemiche sterili ma allo stesso modo non accetto che si neghi la lettera della legge insultando chi la difende.




Da: Antequera 17/01/2014 22:43:20
ciao Common. Ma ti che pensi, come andrà?

Da: Memole80 17/01/2014 22:49:05
ciao ragazzi, volevo chiedervi se per pagare il modulo 790 per la richiesta del certificato degli antecedentes penales è necessario avere il NIE.
Io voglio pagarlo dall'Italia ma mi sembra di capire che sia necessario.
G

Da: common law 17/01/2014 22:55:16

Penso che sullo stabilimento non si discosteranno dalla Wilson; semmai è a rischio l'integrazione che è fatto nazionale e sul quale la Corte non può nulla.

Ma se riaffermeranno i principi della Wilson sulla giurisdizione in caso di negata integrazione si potrà tranquillamente ricorrere ai Tar perchè l'integrazione dopo 3 anni è prevista dalla direttiva e quindi ha validità l'interpretazione della Corte sulla giurisdizione per tutto ciò che è contemplato nella direttiva stessa.

Da: Antequera 17/01/2014 22:56:53
ho capito. Calcisticamente è i classico 1 a 1 che non serve a nessuno.

Da: Antequera 17/01/2014 22:59:10
cavolo, stabilito a vita, non ci voglio pensare.

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Da: common law 17/01/2014 23:31:36

Una cosa per volta: oggi si discute se siamo "abusivi" (mi sento un vù cumprà..).

Chiariamo questo...poi ci occuperemo della questione integrazione. Se anche su questo la Corte si limiterà a dire quanto ha già affermato i Coa non possono fare ciò che gli pare con chi gli pare... dovranno darsi delle regole certe.

infine, se verrà statuita la non giurisdizione del CNF avranno tutto l'interesse a chiudere il vaso di pandora... la questione spagnola è di fatto chiusa con l'avvento del master; conviene loro fare la guerra a un pugno di persone? Per rischiare di sentirsi dire da qualche tar che, anche qui, è illegittimo il loro operato?

Una cosa per volta.

Da: lii03 18/01/2014 00:17:05
Io penso che vi sia una forte inerenza tra lo stabilimento e l'integrazione, per cui se salta il primo salta, conseguentemente, anche il secondo, i due provvedimenti sono saldati.

Detto questo, non penso che il rinvio pregiudiziale sia fondato, certo tutto può essere, ma, poi, qualcuno dovrebbe spiegare come è possibile che un titolo riconosciuto dal Ministero della Giustizia sia, in seguito, invalidato dal CNF, il diritto si ridurrebbe ad una maionese impazzita!

A ben guardare, in tutta questa faccenda il leit motive è l'ostacolo all'accesso alla professione,  celato e/o larvato da pretestuose questioni di diritto, quale un pseudo abuso.

Forse farò peccato a pensarlo, ma penso che il rinvio pregiudiziale alla CGUE non solo sia manifestatamente infondato, ma non goda nemmeno del principio dell'art. 1375 e 1176 c.c..

Lo stesso è stato proposto , a mio avviso, con l'intento di bloccare il flusso che le agenzie avevano organizzato.

Io la vedo così: è stato tentato di mettere un argine  (il rinvio pregiudiziale) su un flusso di laureati che si collegiavano in Spagna! (in attesa del master)


Da: Antequera 18/01/2014 08:30:46
il problema sostanziale risiede nel fatto che noi parliamo senza avere il cartaceo. Come ben sappiamo tutti, non è possibile parlare di una causa senza sapere cosa c'è nel fascicolo. Quindi a questo punto tutto potrebbe essere. Anzi, se proprio devo dire la mia ritengo che l'udienza così a breve può essere anche sull'ammissibilità del ricorso stesso. Almeno spero.
Una cosa, ma quant'è il tempo di legge tra l'udienza e il deposito della sentenza?

Da: Abogado Madrid 18/01/2014 08:56:48
@common
Dici che parli in punto di diritto e non sotto il profilo etico, eppure hai scritto fiumi di parole contestando tutti gli italiani che si sono recati in Spagna solo per fare gli esami a crocette.
A mio modesto parere coloro che sono andati in Spagna a fare gli esami ottenendo l iscrizione presso qualsivoglia colegio spagnolo e di seguito hanno ottenuto lo stabilimento in Italia e' senza ombra di dubbio indiscutibile sull'aspetto legale ( tranne che per i Coa sanzionati dall antitrust su indicazioni del CNF e per te) tutto al più discutibile eticamente, ma come spesso accade sei incoerente. Ovvio che dietro tale legittimazione agenzie sconsiderate hanno infangato detto percorso, ma questa e' un altra storia, che vede sotto accusa gli agenti no gli abogados.
Inoltre hai sempre professato contro le associazioni di categoria accusandomi di voler approfittare chissa' di cosa, e poi entra un tale gb (il quale con un intervento sensato e preciso ha zittito almeno per ora l ossessionato nemico degli agenti che sospetta anche del postino), dicendo di essere l ex presidente dell aias, e nel congedarsi ti saluta lasciando intendere che ha anche il tuo numero di telefono. ( sottolineo che sono tra coloro che hanno sempre insistito sul fortificare associazioni di categoria al fine di farci meglio rappresentare, problema principale della nostra categoria, che per usare un eufemismo e' allo sbaraglio)
Adesso evita di offendere come di tuo costume e prova a rispondere civilmente, per converso puoi ignorarmi.

Da: common law 18/01/2014 10:13:54

Abogado Madrid, al solito non ce la fai proprio a non scendere nel personale o meglio, negli attacchi personali.
Non mi interessa offenderti, non mi è mai interessato. Ma, purtroppo, non riesco a fare a meno di ravvisare, ogni volta che intervieni, quanto tu sia limitato. Non vi è intento offensivo in queste parole, è solo quel che, in tutta franchezza, io penso.

E' vero, potrei ignorarti, (come sarei tentata di fare) ma, come mio solito, non mi sottraggo mai alle risposte a domande precise.

1) Io ho sempre attaccato gli infraditos - definendo tali chi usufruiva di "facili iscrizioni" e quant'altro- e i loro agenti...per il banal motivo, come ho ripetutamente affermato, che hanno messo tutti gli abogados nello stesso calderone peraltro comportandosi, come ben dice lillo, da soggetti che si facevano mettere i piedi in testa da chicchessia con la conseguenza di consentire l'abuso su chiunque (cito, per tutti, l'es. di Tortorici).

2) Ciò non toglie che che il comportamento dei Coa e del Cnf sia illegittimo ed abusivo per i motivi che, anche questi, ho palesato più volte.

Vedi Abogado Madrid, dovresti cominciar a considerare il fatto di provare a considerare la visione delle cose nella loro totalità... e non un aspetto per volta: l'esistenza degli infraditos non legittima alcun abuso dei coa, cnf e chicchessia, in estremissima sintesi.Creo che questa frase sia in grado di comprenderla anche tu.

Poi provi ad "attaccarmi" (ahahah) su gb.
Anche qui, ti difetta, e di molto, la memoria:
Fu proprio in occasione della questione "facciamo una nuova associazione" che io replicai malissimo sia a gb, a te, a lii03 etc...
Con gb abbiamo avuto rapporti cordiali e superficiali (vedi, ad es. l'occasione in cui chiese un parere sull'applicazione del 309 cpp e litigai con ii per la sua interpretazione del 310 cpp) fino a che non emerse, appunto, la questione "associazione".

Conobbi (come altri via mail)gb in occasione di un ricorso al Tar da lui patrocinato ed in seguito al quale lui rinunciò al mandato. Quella fu l'occasione per cui mi chiese il mio n. di telefono per discutere della questione visto quel che sarebbe potuto accadere (e che poi è comunque accaduto al di là di quel ricorso).
Boffo, Berseker, ricorderanno bene quel frangente.


In seguito è emersa qui sul forum la questione "associazione" sulla quale io non ho risparmiato critiche per i motivi noti a chiunque. Dico sempre quel che penso in ogni sede e non cambio idea in base al mezzo di comunicazione utilizzato.

Allo stesso modo ho sempre criticato quel che non mi piace, non mi convince od altro di chiunque si tratti.

Se le tue parole sono dirette a creare illazioni (come tuo solito o basandoti su parziali ricordi o non comprendendo quel che uno dice o quant'altro) cambia strada... smentirti è sin troppo facile.




Da: corsario 18/01/2014 11:12:45
io non so, ovviamente, come andrà a finire questa storia, ma di una cosa sono certo: che alla fine a ragione o a torto (a torto secondo me) nessun distinguo sarà fatto
Naturalmente spero di sbagliare, ma non ci conto

Da: lillolallo1 18/01/2014 11:52:34
ma quanto mi stanno sulle scatole gli agenti che palesano, oltre a notevoli difficoltà espressive, l'arroganza che accompagna normalmente la scarsa intelligenza.
sgrammaticature, ignoranza, volgarità, animo delinquenziale, arroganza, sono caratteristiche spesso comuni degli esemplari umani più sfortunati e più dannosi per la società :)

ai miei fans: non sono stato "zittito" dal prode gb, semplicemente ho molti prosciutti da movimentare in questi giorni e anche le fugaci apparizioni sul forum sono diventate un lusso insostenibile.
tornerò presto partecipe e pungolante, abbiate e fede. spero solo che nel frattempo non troppi polli si facciano spennare :)

un saluto affettuoso

Da: lillolallo1 18/01/2014 12:00:32
quanto all'interpretazione della linea delle istituzioni dell'avvocatura italiana: semplicemente gente molto rozza, volgare, dalla preparazione non eccelsa e, soprattutto, di estrazione fascistoide (aspetto gravissimo su cui riflettere) ha fatto in modo di condizionare l'avvocatura italiana.
i danni causati da tali signori non sono al momento pienamente valutabili e vanno ben oltre la "questione abogados". il danno reputazione apportato all'avvocatura dai comportamenti delinquenziali e mafiosi di tale accozzaglia "maschia" e fascista è immenso e non escludo che verrà strumentalizzato per attaccare la cassa forense.
ASPETTATE E VEDRETE.

Da: lillolallo1 18/01/2014 12:00:37
quanto all'interpretazione della linea delle istituzioni dell'avvocatura italiana: semplicemente gente molto rozza, volgare, dalla preparazione non eccelsa e, soprattutto, di estrazione fascistoide (aspetto gravissimo su cui riflettere) ha fatto in modo di condizionare l'avvocatura italiana.
i danni causati da tali signori non sono al momento pienamente valutabili e vanno ben oltre la "questione abogados". il danno reputazione apportato all'avvocatura dai comportamenti delinquenziali e mafiosi di tale accozzaglia "maschia" e fascista è immenso e non escludo che verrà strumentalizzato per attaccare la cassa forense.
ASPETTATE E VEDRETE.

Da: Antequera 18/01/2014 12:53:43
io credo che nessuno ha zittito nessuno. Si è semplicemente chiarito un malinteso. Ora perché tornarci sopra? Acqua passata.

Per il resto attendiamo speranzosi la sentenza.
@lillo
La cassa... lì c'è da magnà tanto è vero. Che vogliono fare?

Da: Antequera 18/01/2014 13:24:09
xtutti.
qualcuno ha appellato una ordinanza 702bis cpc? Se sì come, ricorso o citazione in grado di appello?
Grazie a chi vorrà darmi una mano è cosa seria e urgente.

Da: common law 18/01/2014 13:51:20


Dipende Antequera: se il giudice ha dichiarato l'inammissibilità del proced. somario l'ordinanza non è impugnabile;

se invece ha deciso nel merito la fase sommaria allora è esperibile l'appello ex 702quater entro 30gg

Da: lii03 18/01/2014 14:03:59
Antequera chiedeva se l'impugnazione d'appello avveniva con ricorso o con citazione.

Questo requisito non risulta soddisfatto.

Personalmente ho trattato una causa ex art. 702 quater alcuni anni fa, come convenuto, e non ricordo come era stato proposto l'appello, comunque più tardi ti faccio sapere, tanto  fino a lunedì, comunque non puoi fare niente.

Da: common law 18/01/2014 14:46:12

ah, pardon non avevo letto bene.

la maggioranza/ quasi unanimità della dottrina ritiene che l'appello debba essere introdotto con citazione perchè, nel silenzio del legislatore, la forma sarà quella ordinaria.

Nello stesso senso ha deciso la Corte d'Appello di Roma sentenza 11 maggio 2011:

"6.1. Vale anzitutto osservare che â€" indipendentemente dalla questione della astratta appellabilità dell'ordinanza di rigetto impugnata, questione sulla quale ci si soffermerà subito dopo â€" l'appello è stato erroneamente proposto con ricorso anziché con citazione, secondo quanto previsto dall'art. 342 c.p.c.: difatti, l'art. 702-quater c.p.c., nel disciplinare il giudizio di impugnazione contro l'ordinanza resa all'esito del procedimento sommario di cognizione, non detta alcuna disposizione sul rito da applicare, il che comporta la soggezione del gravame alle regole ordinarie.
Né varrebbe richiamare in proposito, al fine di sostenere l'opposta tesi, il principio dell'ultrattività del rito, dal momento che esso in tanto può trovare applicazione, in quanto sia configurabile una disciplina processuale del giudizio di appello conforme al rito in ipotesi ultrattivo: disciplina processuale che, invece, nella specie non esiste, giacché l'art. 702-quater c.p.c., come si è detto, nulla dispone in proposito.
Nondimeno, l'errore nell'adozione dell'atto introduttivo non comporta di per sé l'inammissibilità del gravame, in ossequio al principio di conversione degli atti, salvo che non si traduca in inosservanza del termine di impugnazione dettato dall'art. 702-quater c.p.c., avuto riguardo, però, come è ovvio, alla data della notificazione dell'impugnazione."

Da: lii03 18/01/2014 15:25:31
Quindi l'atto di citazione dovrà, giocoforza, essere notificato, ovvero spedita la notifica, se postale, entro i 30 gg dalla comunicazione o notificazione dalla cancelleria.

I 30 gg partono indipendentemente della notifica dell'ordinanza della controparte.

Attenzione a questo requisito, l'ordinanza, ex art. 702 bis, passa in giudicato entro 30 gg dalla notifica o comunicazione della cancelleria, diversamente dalla sentenza, che passa in giudicato a 30 gg della notifica, UNEP o in proprio, di controparte!

Da: Antequera 18/01/2014 15:27:19
innanzitutto grazie!
Sono disorientato. Altalex ha messo in rete un facsimile di ricorso ex art. 702quater. Allo stesso tempo però la citazione è l'atto naturale.
La cassazione dice qualcosa?

Da: Antequera 18/01/2014 15:28:37
quindi citazione?

Da: lii03 18/01/2014 16:27:58
Ebbene si, l'atto di citazione dovrebbe essere corretto.

Comunque, indipendentemente dal ricorso o atto di citazione (si consiglia il secondo), importante è notificare l'atto nei termini dettato dall'art.702 bis cpc, ovvero dei 30 gg. dal cd biglietto di cancelleria.

Infatti, se notificato nei termini, come fa osservare common, l'atto è sempre convertibile.

Da: Antequera 18/01/2014 17:35:01
questo è il facsimile di Altalex

CORTE D'APPELLO DI ________
Ricorso ex art. 702-quater c.p.c.

Avverso l'ordinanza del ________, emessa dal Tribunale di ________ in composizione monocratica a conclusione del procedimento sommario di cognizione, instaurato ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., proposto da ________, rappresentato e difeso dall'Avv.________, codice fiscale n. ________________;
                            -Appellante-
Contro ________, rappresentato e difeso dall'Avv. ________
                            -Appellato-
* * *
Il Sig. ________, codice fiscale n. ________, nato a ________, il ________, residente a ________, via ________, n. ________ ed elettivamente domiciliato in ________, via ________, n. ________, presso lo studio dell'Avv. ________, codice fiscale n. ________, che lo rappresenta e difende per procura in calce al presente atto (oppure) a margine del presente atto, espone quanto segue:
con ricorso depositato in data ________ e notificato in data ________, egli è ricorso in giudizio innanzi al Tribunale di ________, in composizione monocratica, affinché fosse accolta la domanda di convalida dell'offerta reale (recte: per intimazione) regolarmente notificata all'appellato in data ________ per la restituzione, in suo favore dell'immobile sito in ________, via ________, detenuto dalla prima in forza di contratto di locazione risolto a seguito di disdetta formulata dal locatore: restituzione da eseguirsi in adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 1590 c.c..

Il giudizio di primo grado si concludeva con ordinanza del ________ con la quale veniva rigettata la domanda dell'appellante. Tale provvedimento veniva comunicato (o notificato) in data ________ e, conseguentemente, non è ancora decorso il termine previsto dall'art. 702 quater c.p.c..

L'ordinanza è erronea e va riformata, considerato che sussiste di un attuale interesse alla convalida dell'offerta operata.
Si contesta, altresì, la condanna alle spese.
Diritto
Per quanto sopra, il Sig. ________, propone appello avverso la predetta ordinanza e
Ricorre
Contro ________, res.te ________, via ________, n. ________, a codesto Ec.ma Corte d'Appello, affinché sia fissata l'udienza di discussione, con l'assegnazione del termine per la costituzione dell'appellato, all'esito della quale vengano accolte le seguenti domande
"Piaccia al Tribunale"
Reietta ogni contraria istanza, eccezione o difesa,
1) Riformare l'ordinanza impugnata e convalidare l'offerta reale sopra specificata
2) Con vittoria di spese e compensi difensivi.
Si invita l'appellato a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza fissata dalla Corte d'Appello con decreto, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c. avvertendolo che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'articolo 38 e 167 c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si procederà in sua contumacia.

Al fine del versamento del contributo unificato per le spese di giustizia, dichiara che il valore della causa è di Euro ________.

Dichiara, altresì, di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui agli artt. 133, comma 3, 134, comma 3 e 176, comma 2 c.p.c. a mezzo fax al n. ________ o all'indirizzo di posta elettronica ________@________it.

________, lì ________.
Sottoscrizione del difensore

Procura alle liti (se necessaria)

Relazione di notificazione

Il caso oggetto dell'atto di appello, trae spunto dalla pronuncia della  Corte di Appello di Reggio Calabria del 1 marzo 2012, la quale ha statuito che "Nel giudizio di appello, con riguardo all'improprio utilizzo in primo grado del procedimento sommario di cognizione - quale disciplinato dagli artt. 702 bis e ss c.p.c. - per una controversia in realtà soggetta al rito del lavoro, nonostante l'erronea adozione del rito sommario da parte del ricorrente, per il principio di ultrattività del rito, l'appello avverso l'ordinanza emessa a conclusione del primo grado va comunque proposta nelle forme proprie del rito prescelto giacché nel silenzio della scarna previsione di cui all'art. 702 - quater c.p.c., deve ritenersi che tali forme ricalchino per intero quelle del giudizio ordinario di cognizione, in applicazione dell'art. 359 c.p.c..".

Io quasi quasi faccio il ricorso nei termini e lo notifico a parte avversa.
Accetto consigli

Da: 100fuegos 18/01/2014 18:21:27
Antequera

Se stai parlando di lavoro serve il ricorso

Da: common law 18/01/2014 18:39:11

Antequera... quanto da te postato significa che l'appello segue le forme proprie del rito di primo grado; nel rito del lavoro il giudizio di primo grado si instaura con ricorso talchè anche per l'appello si adotterà il ricorso.

Lavoro, locazioni, sono materie speciali con il proprio rito; il tuo caso di che tratta?

Da: 100fuegos 18/01/2014 18:46:45
Intendevo esattamente quello che ha spiegato common (che saluto). Se la materia è lavoro necessariamente serve il ricorso. Ora, io non sono andato a vedere le pagine che hai menzionato, ma se la questione riguardava lavoro, è ovvio che abbiano proposto un modello con ricorso.

Da: lii03 18/01/2014 19:21:53
Lavoro con 702 bis cpc ?

Il rito del lavoro si svolge esclusivamente a mente del 414 cpc e ss

A meno che non siano somme dovute, quindi presuntivamente già accertate, penso a delle buste paghe consegnate a cui non sia stato, in seguito, corrisposto il dovuto. Forse in questo caso, potrebbe essere ammissibile, ma comunque andrebbe approfondita la faccenda.

Nel caso da me trattato (risarcimento danni), nel 2010, l'ordinanza di cui all'art. 702 bis cpc fu appellata con atto di citazione, allora non opponemmo alcuna eccezione, tantomeno la Corte d'appello.

Ed infatti nella sentenza emessa nel 2012 dichiara: nella causa civile n........., R.G. promossa con atto d'appello con citazione notificata il giorno........ n...... cronol. Ufficio UNEP del Tribunale di..... e posta in decisione all'udienza collegiale dell'........

Da: Abogado Madrid 18/01/2014 22:40:44
@ Common
Sai solo cadere di stile colorando le tue infelicita con offese gratuite.. No comment continua a copiare....su una cosa hai ragione non resisto a non intervenire dinanzi alle continue incoerenze che ti caratterizzano... Con garbo, ma privo di stima ti saluto (con 4 righe e non con un tema)

@lii03
A dire il vero nella sezione lavoro sono diversi i mezzi per proporre la pretesa e non solo il procedimento 414c.p.c. ( decreto ingiuntivo ; rito fornero; art 28 - e non per ultimo la diffida accertativa la quale seppur non giudiziale ha i medesimi effetti con l emanazione del provvedimento direttoriale)

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