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Esame avvocato Spagna
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Da: common law 03/11/2012 20:19:30

"nel momento in cui il cnf emette sentenze non verso gli iscritti, inventandosi di sana pianta, l'abuso del diritto come una norma di rango superiore all'ordinamento, mi sembra che non siamo nell'ambito disciplinare, ma in una giurisdizione speciale, che elabora giurisprudenza(del tutto discutibile) verso cittadini non iscritti, certo che chiedono l'iscrizione all'albo speciale."

E finalmente lii03!!!

Da quanto tempo dico che, in materia, è competente il Tar???
Nessuna norma conferisce questo potere al CNF... se non un laconico "può" riferito al ricorrente.

Il CNF NON è competente in materia!

Da: jonathan livingston03/11/2012 20:41:01
Se non è chiedere troppo. potete postare una dichiarazione d'intesa? non vorrei farla da solo rischiando di omettere qualcosa o riportare qulacosa di sbagliato. Grazie

Da: lii03 03/11/2012 20:47:41
sono andato a rileggere l'art. 6 della 96/2001. al comma 8 effettivamente c'è un laconico può, chi ha scritto la lagge probabilmente aveva ponderato che il ricorso al cnf era o poteva degenerare in illegittimità, come poi è accaduto. A parte, che come al solito sei lungimirante common, c'è rammarico per queste mezze leggi, non chiare, che causano danni agli incolpevoli cittadini che incappano.

Da: x liii0e  e common03/11/2012 21:12:57
Allora secondo voi chi fa gli esami in Italia, si fa iscrivere ad un colegio da un procuratore, insomma diventa abogado senza mai mettere piede in spagna, questi non "aggira" la norma?

Da: common law 03/11/2012 21:49:48

@ x liii e common

questa attività provocò la decisione 50 del cnf.
In merito ho già dato illo tempore il mio giudizio personale...chi si comporta così, infradito della peggior specie, eticamente meriterebbe il disprezzo di chicchessia. E' un'attività che dimostra la nulla serietà del soggetto e che ha causato e causa l'ira (in questo caso giustificata) dei consigli degli ordini.
Agenzie ed infraditos sono state una vera e propria piaga.

Quanto sopra sia detto dal punto di vista etico ed è una opinione personale.

In diritto, invece, si deve concludere in modo diverso: la legge  lo consente e quindi l'omologazione è valida. La direttiva parla chiaro: afferma il diritto di chi ha ottenuto l'abilitazione in uno stato ed intenda esercitare in uno stato diverso rispetto a quello che ha conferito tale abilitazione. Non parla di "trasferimento di attività professionale avviata.
Allo stesso modo, nessuno stato può intervenire nelle procedure interne di altro stato.
e, ancora, l'abuso del diritto riguarda una fattispecie diversa ossia il medesimo, stesso, uguale vantaggio che si sarebbe ottenuto non aggirando la norma. Ciò è stato sancito a chiare lettere in materia tributaria.
Infine, nessuna norma conferisce ai coa o cnf il potere di sindacare nel merito... la questione dovrebbe essere rimessa alla Corte di giustizia dalla Cassazione.
Per questi motivi non si può affermare, in diritto, l'abuso del diritto.
Dura lex sed lex.

Ora mi dedicherò a problemi più frivoli...il mio sabato sera.
buona serata anche a voi.

Da: lii03 03/11/2012 22:31:58
Vorrei solo aggiungere, qualora ce ne fosse bisogno, che in tanti fanno il percorso alternativo, ovvero chiedono direttamente  al ministero spagnolo l'omologazione del titolo italiano, vengono richieste alcune prove, esami, quindi studiare e superare le prove richieste, che si equivalgono alle prove o esami universitari italiani, e solo alla fine di un percorso che di solito dura un anno e mezzo si ottiene il titolo che dà legittimità all'iscrizione all'abogacia, pertanto ogni critica offensiva a chi ha fatto questo percorso è gratuita. (poi chi è riuscito a fare salti o giochini, riguarda solo quella persona)

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Da: jonathan livingston03/11/2012 22:43:07
potete postare PER FAVORE una dichiarazione d'intesa? non vorrei farla da solo rischiando di omettere qualcosa o riportare qulacosa di sbagliato. Grazie

Da: RIFORMA VIOLA PRINCIPI COMUNITARI E COSTITUZIONE03/11/2012 23:10:03
http://www.altalex.com/index.php?idnot=5974

Riforma forense: attenti agli ostacoli costituzionali!
Articolo 03.11.2012 (Maurizio Perelli)
La Camera non spiana definitivamente la strada alla riforma forense: giovani e Costituzione i "punti critici".
E' non sono "punti critici" che possano pesare poco, anche per un Parlamento in vista di elezioni. Il 31 ottobre 2012 la Camera ha approvato il progetto di legge di riforma forense (atto Camera 3900A) che ora va all'esame del Senato per l'eventuale trasformazione in legge.
In vista di quella che si annunciava come l'ultima tappa della riforma forense alla Camera, la Commissione Bilancio non ha mutato il suo giudizio negativo sull'emendamento (Beltrandi 46.3) che era stato approvato dall'Assemblea, a larghissima maggioranza, nella seduta del 26 ottobre, e che raddoppiava le sessioni annuali (portandole da una a due) per sostenere l'esame di abilitazione alla professione di avvocato. Si trattava, di certo, di un emendamento coerente con la riduzione della durata della pratica forense e teso a rendere effettiva tale riduzione (oggi la decurtazione della durata della pratica forense è sostanzialmente resa inefficace dalla cadenza annuale dell'esame d'abilitazione). Ciononostante la Camera (pur di approvare in fretta la proposta di legge di riforma della professione forense?) "si è rimangiato", il voto della seduta del 26 ottobre con cui era stata approvata la doppia sessione annuale per l'esame di abilitazione. Ciò ha fatto decidendo lo stralcio dell'articolo 46 del testo al suo esame (articolo recante disposizioni generali relative all'esame di Stato per l'abilitazione e l'esercizio della professione di avvocato, così come modificato a seguito dell'approvazione dell'emendamento Beltrandi 46.3).
Il relatore del progetto di legge di riforma, On. Cassinelli, ha precisato che lo stralcio dell'articolo 46 non determina alcuna preclusione per le disposizioni del provvedimento relative all'esame di Stato ed ha fatto presente che la materia stralciata continuerà ad essere disciplinata, per ora, dal regio decreto legislativo 27 novembre 1933, n. 1578.
Va detto, al riguardo, che l'On. Beltrandi aveva suggerito all'Aula che si sarebbe potuto garantire facilmente la copertura finanziaria per la doppia sessione d'esame: sarebbe bastato consentire che la prova scritta valesse per sostenere più prove orali e con il relativo risparmio si sarebbe coperto ampiamente il costo dello svolgimento di due sessioni di esame l'anno anziché una. L'Aula, però, non ha ritenuto di valorizzare il suggerimento dell'On. Beltrandi e qualcuno ne ha tratto la convinzione che motivazione unica del dietro-front dei parlamentari non sia stata la mancanza di copertura finanziaria per l'organizzazione di una doppia sessione d'esami, bensì abbia contato, sul voto finale dei Deputati, soprattutto l'asserita esigenza di ostacolare l'aumento del numero degli avvocati (che in numerosi interventi in Aula è stato qualificato davvero eccessivo).
Non interessano, in questa sede, considerazioni sui motivi profondi del voto dei Deputati. E' innegabile, però, che a fronte della riduzione della durata della pratica, il permanere della cadenza solo annuale dell'esame di abilitazione integra una illogica e inaccettabile contromisura, una limitazione quantitativa all'accesso alla professione, perseguita attraverso il mantenimento di una organizzazione notoriamente inefficiente della selezione qualitativa. E' notorio, infatti, che spesso il candidato aspirante avvocato non riesce a conoscere il risultato della sua prova scritta in tempo per poter evitare di sottoporsi prudentemente alla successiva (con oneri economici certi e rilevanti - anche per lo Stato e non solo per i candidati- per l'organizzazione di tanto numerose prove scritte). Tale oggettiva limitazione quantitativa all'accesso rischia di porre in forse l'approvazione finale della legge da parte del Senato.
Ma è sugli "ostacoli costituzionali" che si frappongono alla promulgazione d'un testo di legge tal quale quello licenziato dalla Camera il 31 ottobre 2012 che occorre soffermarsi.
Ritengo, al riguardo, che tra le varie censure che, in base alla Costituzione si possono muovere all'articolato approvato dalla Camera, una vada analizzata per prima poiché, in forza della sua evidente fondatezza, potrebbe addirittura costringere il Presidente della Repubblica a non promulgare l'eventuale legge che il Senato approvasse nel medesimo testo passato alla Camera. L'evidentissima incostituzionalità sta nella previsione legislativa di un nuovo giudice speciale della disciplina forense e della tenuta degli albi.
Il giudice della disciplina degli avvocati e della tenuta dei loro albi, qualora il Senato approvasse il testo che gli perviene dalla Camera, si chiamerebbe ancora "Consiglio Nazionale Forense" ma la sua composizione sarebbe diversa dal passato e ciò ne farebbe un giudice sicuramente nuovo. Ricordo che la Costituzione impedisce che si creino ulteriori giudici speciali e prevede che quelli precostituzionali si sarebbero dovuti (rapidamente) "estinguere" a favore della giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo.
Ma non basta: se pure non si cambiassero (nell'eventuale legge di riforma che il Senato approvasse) le regole di nomina del CNF, rimanendo dunque in vigore quelle ancor oggi vigenti e risalenti a decenni addietro, ciò non basterebbe per ritenere che il medesimo CNF possa ancora riconoscersi giudice. La sua "provvista di giurisdizione" poteva, infatti, ritenersi "coperta" dalla sopravvivenza d'un ordinamento complessivo precostituzionale della professione forense ma non può certo sopravvivere ancora nel momento in cui l'ordinamento forense viene funditus "svecchiato". La giurisdizione speciale del CNF (che, a rigore, ben prima delle altre peculiarità del c.d. "ordinamento forense" sarebbe dovuta cadere coll'entrata in vigore della Costituzione repubblicana) non può certo essere l'unica cosa che resta in piedi (ciò si dica in senso formale, perchè in senso sostanziale la riforma forense configurata dal progetto di legge Atto Camera 3900A è, a mio avvisio, un monumento al corporativismo quale mai se ne è eretto) della regolazione corporativa fascista della professione di avvocato.
Intanto il CNF si dice certo che il voto della Camera del 26 ottobre 2012 sul raddoppio delle sessioni annuali dell'esame d'abilitazione sia stato un incidente di percorso e che, atteso l'accordo della quasi totalità dei gruppi parlamentari, presto si chiuderà l'iter della riforma. Scopriremo rapidamente se così potrà essere, anche in considerazione delle censure mosse da non marginali settori dell'Avvocatura nei confronti d'una scelta riformatrice che sul governo dell'Avvocatura stessa (a partire dalle regole di elezione del CNF) non si astiene dall'intervenire sulle norme del 1933 ma, al contrario, le modifica ampiamente, a partire da precise scelte in tema di rappresentanza, e lo fa in una direzione che soprattutto i giovani avvocati non apprezzano affatto. Una domanda, comunque, mi pare legittima: la riforma forense deve andare avanti a tutta velocità a tutti i costi? Anche se i tanto blanditi giovani aspiranti avvocati "ci rimettono" e, perdendo una sessione d'esame, devono subire come una presa in giro la riduzione della durata della pratica? Anche se i giovani avvocati vedono respinte le loro richieste di moderne e autenticamente democratiche regole di rappresentanza per il governo dell'Avvocatura ?
Ma soprattutto, ribadisco, come potra' il senato non avvedersi del vizio capitale che affligge il progetto di legge di riforma forense approvato dalla camera il 31 ottobre 2012?
Come potra' non considerare impedimento insormontabile, ai fini d'una approvazione senza modifiche del testo che gli perviene dalla camera, l'evidente incostituzionalita' della previsione di un nuovo giudice speciale della disciplina forense e della tenuta degli albi?
Come potra' il senato non riconoscere che regolare in modo diverso dal passato la composizione del consiglio nazionale forense significa costituire quest'ultimo come nuovo giudice speciale, violando evidentemete il chiaro dettato della costituzione?
Come si puo' poi sperare che il capo dello stato promulghi una legge cosi' evidentemente incostituzionale?
(Altalex, 3 novembre 2012. Articolo di Maurizio Perelli)

Da: antares1234 03/11/2012 23:25:04
grazie ragazzi ..allora ho quattro anni da ora per sostenere i 6 esami che mi hanno indicato nella resolucion e poi qual è la procedura?...pensavo di andare ad avila...ne ho sentito parlare bene...voi che consigliate? qualcuno ci è gà stato?

Da: XAntares04/11/2012 00:40:35
hai solo due anni..due li hai gia'bruciati!attento alle riforme(in Spagna)!

Da: jonathan livingston04/11/2012 12:28:37
Buongiorno a tutti, c'è qualcuno che può postare PER FAVORE una dichiarazione d'intesa? non vorrei farla da solo rischiando di omettere qualcosa o riportare qulacosa di sbagliato. Grazie

Da: x jonathan04/11/2012 12:35:43
quando un cliente ti chiede un contratto personalizzato lo vai chiedendo a colleghi per paura di riportare qualcosa di sbagliato??!
Forza diamine! la norma è semplice e generica.
Tanto se te la contestano devi sempre argomentare da solo, mica puoi dire "me l'hanno data su un forum!"

Da: jonathan livingston04/11/2012 12:55:21
hai ragione! non è che sono un ritardato! di solito faccio tutto da solo ma visto la delicatezza della situazione in cui tutti cercano una scusa per contestare ogni singola parola preferirei avere la certezza che almeno in questo caso ciò che faccio non può essere contestato!

Da: consulenze04/11/2012 13:12:21

Da: consulenze04/11/2012 13:12:25

Da: info treno spagnolo04/11/2012 13:14:04
salve vedo che ci sono molti che devono finire gli esami ad avila o dove vi pare per info credencial2011@libero.it

Da: x il collega di parma04/11/2012 13:26:05
cmq il provvedimento del presidente del tribunale è ABNORME!!

cioè la legge sullo stabilimento del professionista straniero è chiara e come dice common il giudice l'ha scritto anche nel provvedimento
dichiarazione di entrambe le parti cosa vogliono???
l'autentica non è obbligatotria ma facoltativa

Da: micheal night04/11/2012 13:38:20
Dove sarebbe questo provvedimento del Presidente del Tribunale.

Da: x micheal night04/11/2012 15:08:22
micheal, è OT ma volevo salutarti perchè sei sempre stato il mio mito quando ti guardavo in TV

Da: praticante***04/11/2012 15:20:26
tralascio l'aspetto dell'esame anche se mi riguarda, spero di poter superarlo in spagna e lo auguro a chi vive i miei stessi incubi sul "nuovo" esame.
Sono pienamente d'accordo con boffo e chi è preoccupato del potere del cnf rimasto invariato se non ampliato su specializzazioni e molto altro: la riforma è sibillina su diversi punti ed una ragione ci sarà, spero di sbagliarmi.
Non credo che il cnf deve per forza esistere con questi poteri, od addirittura esistere, come dice l'autore dell'articolo su altalex.
Se guardiamo alle altri professioni, le sanzioni disciplinari vengono dibattute in prima istanza dall'ordine, poi si segue la via amministrativa credo tar, correggetemi se sbaglio.
Non vedo il perchè se per medici, architetti, ingegneri eccetera è un giudice togato a dirimere le controversie, qui invece siano dei colleghi.
Confesso di aver scoperto grazie al suddetto articolo le ragioni e la storia della procedura di impugnazione, risalente ad una fase antecedente la costituzione e che dovrebbe già essere stata abrogata, mi chiedo come mai nessuno osa almeno parlarne, specie ora che i poteri del cnf sono accresciuti.

Da: x michael04/11/2012 15:20:57
Devi tornare indietro di un paio di pagine

Da: Noagente04/11/2012 15:55:14
attenti all'agente che posta mail ..!

Da: common law 04/11/2012 16:08:46

@ praticate

il cnf è sopravvissuto grazie alla disposizione Vi delle norme transitorie alla costituzione.
in sintesi, fu riconfermato...si pronunciò in merito una sez. unite dell'87.

sei preoccupato per l'esame e fai male.. innanzi tutto perchè è sempre stato una buffonata... e lo sarà sempre finchè certuni non passeranno a miglio vita, in secondo luogo perchè la norma, anche se approvata dal Senato non entrerà subito in vigore.

@ Michael

vorrei solo dire una cosa: il presidente del Tribunale di parma, Dott. Piscopo, è un giudice di grande spessore e molto stimato.
Quindi, anche se questo provv. è reale, è stato emesso da un sostituto.
Basterebbe far presente la questione al Presidente Piscopo.

Da: chiri04/11/2012 16:15:46
Ciao ragazzi,
una domanda, forse scenderò dalle nuvole, ma spero mi possiate rispondere!! Ma io posso iniziare a fare tutte le pratiche da spedire al ministero dell'educacion spagnolo per chiedere l'omologazione della mia laurea e per avere la resolucion che mi dica quanti esami ho da integrare, ecc.. Insomma posso iniziare ora la pratica per conseguire l'esame di avvocato in Spagna, o sono in ritardo??? Grazie

Da: Nemesis_04/11/2012 16:16:44
grazie conosciamo bene questi soggetti che periodicamente postano mail per vendere appunti vecchi,datati e fuorvianti!

Da: enzo 4304/11/2012 16:16:54
per common:gentilmente,io mi laureo ad aprile.poi voglio fare il master.per chi fa il master evita gli esami integrativi per l'omologazione del titolo?

Da: common law 04/11/2012 16:33:55

ciao enzo

ma no.. devi omologare e poi fare il master ai fini dell'iscrizione all'abogacia...

Da: master ed esame di stato spagnolo04/11/2012 16:49:41
master ed esame di stato spagnolo... siamo precisi!!

Da: A.A.A.04/11/2012 17:08:14
revoco la richiesta di uno psicologo e chiedo uno psichiatra

Da: xtutti04/11/2012 17:14:04
ancora con la storiella voglio vedere ecc. Ci sono un pacco di interventi antiabogados e voi volete quel provvedimento che nessuno mai vi darà per logici motivi. Ammesso e non concesso che chi può sia ancora connesso a perdere tempo qui. Ma fatela finita per favore. Non si possono toccare certe cose perchè poi si bucano le tasche di chi ci mangia. Ancora con queste favole quando hanno cominciato a rigettare nuovamente e confermare al CNF. Che ci serve per farvi capire che la vita non è su un forum che vi rigettano anche qui. Andate a dire allo sventurato di Pisa che va tutto bene e poi parliamo. Ma finitela ha ragione a.a.a.

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