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Concorso DIRIGENTI SCOLASTICI 2017 - NUOVA discussione
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Da: Seeeedd16/04/2020 23:44:41
No ricorrenti... BOCCIATONI. Alba tu prima di essere ricorrente sei una bocciata

Da: Per Alba 201916/04/2020 23:45:13
Rassegnati, sei stata BOCCIATA!  Per te non ci sarà nessun corso concorso... L'ex ministro Fioravanti conta ormai come il due di picche e con voi bocciatoni sta solo perdendo tempo...

Da: ^^^16/04/2020 23:45:15
https://www.senato.it/1062

Da: CONCORSO DOCENTI 201216/04/2020 23:46:59
Il bando stabilisce le modalità di notifica degli esiti prove scritte.
Spiacente, ma non è illegittimo il ritardo di 42 gg.

Da: Seeeedd16/04/2020 23:47:37
La fregnaccia di Fioramonti non fa neanche notizia su Orizz. Scuol. che notoriamente è una cloaca di notizie. Figurati che poso può avere 😂😂😂😂😂😂

Da: ^^^16/04/2020 23:47:43
No, mi stanno meglio i cappellini 😂

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Da: Ricorsopoli16/04/2020 23:51:00
Beata te che hai tante verità. Io ho solo dubbi

Da: ###$$$16/04/2020 23:59:38
Alba più che da sanare sarebbe da esoricizzare

Da: ROSIKONS17/04/2020 00:02:10
IL RIKATTO KONTINUA

Da: Per Alba 201917/04/2020 00:15:13
Sei ripetitiva...
Il rimuginio e la ruminazione si associano spesso a sintomi di ansia e depressione e consistono in processi di pensiero ripetitivi, negativi e inconcludenti...

Da: Per Alba 201917/04/2020 00:17:05
Sei ripetitiva...
Il rimuginio e la ruminazione si associano spesso a sintomi di ansia e depressione e consistono in processi di pensiero ripetitivi, negativi e inconcludenti...

Da: 42 gg17/04/2020 00:18:49
Le ultime tornate di concorsi magistrali, tanto per fare un esempio, sia di Primaria che di Infanzia che di sostegno hanno seguito questa prassi:
qualche giorno prima che la graduatoria fosse pubblicata ogni candidato si è visto recapitare una mail con cui gli si comunicava il punteggio ottenuto. Seguiva poi la pubblicazione di graduatoria che riportava i nominativi corredati del relativo punteggio, in modo che ciascuno potesse verificare l'esattezza della valutazione ivi attribuitagli e il personale posizionamento in classifica.

Tengo a precisare che il bando se non specifica l'aspetto della sincronicità tra pubblicazione degli ammessi e votazioni è solo perché trattasi di una conditio sine qua non, giuridicamente ineludibile, quindi data per implicita. Noi docenti lo sappiamo molto bene: provate ad affiggere all'albo i quadri degli esami di stato con su scritto "promosso" o "respinto" e a comunicare il voto conseguito agli alunni un mese e mezzo dopo...provate!

Il discorso della privacy, parimenti, non è giuridicamente sostenibile, in quanto trattasi di concorso pubblico e deve perciò espletarsi nel rispetto della trasparenza. Infatti la grduatoria della preselettiva e quella pseudo generale di merito, come d'uopo, riportavano i nominativi dei candidati affiancati dal corrispettivo punteggio; anzi, la seconda, come d'uopo, riportava addirittura le singole voci: scritto, orale e titoli.

Resta il fatto, incontrovertibile, che vi sono 42 gg di differita tra la pubblicazione dell'elenco alfabetico dei nominativi degli ammessi all'orale e la notifica, non pubblica ma ad personam, dei punteggi ottenuti.

POST HOC ERGO PROPTER HOC

Da: Per Alba 201917/04/2020 00:35:13
Da come e da cosa scrivi sembri una squilibrata! Per fortuna della scuola sei stata BOCCIATA....

Da: roxetta17/04/2020 08:23:53
Scusate noto con piacere che il ministro fioramonti ha riaperto la discussione sul concorso ds,ma...Se non ricordo male ..alcuni ricorsi sono stati accolti e altri no...non vi erano bene o male le stesse motivazioni in questi ricorsi...non vi è il rischio che si finisca come con i ricorsi 2011?correggetemi se sbaglio..

Da: Alba 201917/04/2020 08:38:56
X il nike copiato..... Per Alba 2019, ricorsopoli e altri.....spiace dover costatare che ci si nasconda dietro falsi nike pur di gettare discredito, per nascondere la propria rabbia in corpo, invidia, corrosione ed altro, noi ricorrenti stiamo solo tutelando un diritto sancito dalla nostra Costituzione e dalle leggi italiane.
Nulla stiamo togliendo a degli pseudoidonei ds di un concorso gia' Annullato dal TAR, ne' tantomeno nulla stiamo togliendo ai "sessantini" che infatti nulla dicono in proposito, e si dimostrano sicuramente piu' maturi di lei e di altri e non fanno certo la figura dei rosiconi.
Ora se poi ci aggiunge o aggiungete quanto constatato gia' dall'ex ministro Fioramonti, a seguito di attenta e specifica disamina sulla mala gestione del concorso a DS 2017, ed in questo basta leggersi le sentenze di Annullamento del TAR Lazio in proposito, o quelle sull'uso della 104, o basta leggersi le diverse percentuali di promoziine delle varie commissioni, stiamo parlando di differenze di diverse decine di punti in percentuale, in un concorso pubblico mai verificatesi, potremmo giustificare qualche punto in percentuale tra le diverse commissioni, di differenza, non decine di punti.
Il codice sorgente poi, che dire ?....chi sta proteggendo il Miur, a tal punto, da non volerlo fornire, sebbene vi sia una sentenza anche essa negativa per il Miur.
Vede e vedete queste sono verita' inconfutabili, incontrovertibili, capisco che vi fa rabbia evidenziarle, tanto piu' se mettono in risalto tutti gli "strafalcioni" e non voglio usare altri termini per ora, che la malagestione del concorso ha messo in evidenza.
Concorso di cui gli pseudoidonei si sono visto Annullato
l'iter dalla seduta plennaria del gennaio 2019 in poi....Cosa vantate di aver "superato" . Ma vi rendete conto?
Cosa avete superato, cosa si supera in un concorso che ad oggi e', per sentenza, Annullato e per giunta per gravi incompatibilita'.
Questa e' la Verita', chieda ai suoi legali se non crede al sottoscritto, ma ad oggi non le diranno nulla di diverso se sono onesti, poi se vogliono prenderla in giro...faccia pure.
E poi, abbia il coraggio di cambiarsi il nike, o non riesce neanche in quello, l'originale e' chi le sta rispondendo, lei e' solo una rancorosa copiona a cui e' stato annullato il concorso in cui, chissa' per quale fortunosa manina, era riuscita a essere pseudoidonea, avendole poi oggettivamente annullato il concorso e' rimasta defraudata, dopo tutto il lavoro, pulito o sporco che sia stato, per una falsa idoneita'.
Tant'e', la verita' e', che l'unico contraddittorio lei lo potra' avere con il Miur, non con i ricorrenti, che giustamente, come per legge difendono i propri diritti, viste tutte le malefatte del concorso, e' contro il Miur che deve rivolgere le sue rabbie, la sua rancorosita' per gli errori grossolani in cui e' incorso il ministero, le malefatte gestite in modo goffo e spregiudicato.
Ma lei non vuole capire o quanto meno si vuole tenere buono il Miur, chissa' per quali secondi fini....cque faccia lei...e' contro il Miur che deve rivolgere le sue invettive o rabbiose invidie, non contro i ricorrenti, chiunque essi siano, che se non ci fosse stato dato modo di ricorrere certamente non lo avremmo fatto, ma visti gli errori e malefatte, si e' arrivati ad oggi, Annullamento...e poi vedra' e vedrete....

Da: X Fioramonti17/04/2020 09:02:00
Scusi, Fioramonti, ma se non ricordo male Lei non era viceministro quando è stato svolto questo concorso, di cui ora straparla? Lei era quello.ammirebole per la coerenza del resto!

Da: ^^^17/04/2020 09:04:07
Prof. ALBA, da circa 24 ore io aspetto di confrontarmi con Lei sui contenuti concorsuali.

Da: Ricorsopoli17/04/2020 09:37:27
TAR va citato x intero. Serve onestà intellettuale. Vi ricordate le polemiche su cosa vertevano:
SARDEGNA
ANONIMATO
Dispartità trattamento
CINECA
Tempi correzione

Il TAR ha recepito la doglianza di Narcucci ma c tutte le altre ha sancito l' INFONDATEZZA

E lo ha fatto con due diverse Sezioni, in due momenti diversi.

Quindi risparmiateci il lenzulo copincollato ogni giorno

Da: ^^^17/04/2020 10:11:49
Ricorsopoli, il lenzuolo fa parte della strategia della tensione. Ma mi sa tanto che Alba sia solo un troll scherzoso, come altri qui dentro,  perché non riesco a pensare seriamente che una persona in apparenza cosi ansiosa, ansiogena, impulsiva e compulsiva a livello maniaco- depressivo aspiri davvero a dirigere una scuola. Per me recita. E lo fa pure bene!   😊

Da: ^^^17/04/2020 10:17:19
Figurati che non ha neppure capito che la persona che si firma "per Alba" non è una che ruba il suo nick, ma una persona (che ha piu volte affermato di essere una bocciata all' orale, ma gli sara' sfuggiti) che quando scrive si firma sempre con "per" e poi aggiunge il nome del destinatario....Per tuttofatto, per Amico mio, per Rebus, ......se ne saranno accorti pure quelli del forum vogili del fuoco, si vede che il prof Alba non ha uno spiccato spirito di osservazione.

Da: Alba 201917/04/2020 10:39:40
X ^^^ ....e  per Ricorsopoli.....alla prima rispondo dicendole si rilegga quanto le ho gia' detto in data 16c.m. u.s. ore 23.40 c.a..per la seconda o il secondo...,  le ribadisco e le parlo di sentenze chiare: di Annullamento da parre del Tar del concorso, delle 104 con sentenze tutte a favore dei ricorrenti, del codice sorgente, sentenza del Tar che ordina al Miur di fornire il codice sorgente che ha generato a random la destinaziine dei compiti scritti prima e i candidati agli orali poi, . ...cosa nasconde il Miur, quale manina, e' lecito pensare, ha favorito questo o altro candidato....."pensare male si fa peccato.......ma spesso ci s'azzecca" diceva un nostro famosissimo politici
....sentenze certe quindi non altro.
D'altronde se no, come  potrebbe un ex ministro dell'Istruzione della nostra Repubblica, tramite un nike del forum, evidenziare le misure che, lui e i nostri rappresentanti legislatori stanno e prendendo, a causa degli errori e storture del concorso a Ds 2017.

Da: XXXXXXXxxxxxxxXXXXXX17/04/2020 10:41:34
Ecco il livello dei ricorrenti. Se Fioramonti non legge il Forum, lo saprà da me:

Da: vvv    05/08/2019 17.18.00
ECCO I RACCOMANDATI ALLA CARICA...!!! MA SARETE DEFINITIVAMENTE SPAZZATI VUA DALLE INDAGINI DELLA PROCURA E DAL TAR...FUORI L'ILLEGALITÀ DALLA PA!!!
Da: SALVE A TUTTI    03/11/2019 10.30.29
Personalmente mi vergognerei ad occupare un posto da ds  ottenuto indebitamente. L'imbroglio sarebbe noto, da subito, a genitori, alunni e docenti che mi caccerebbero dalla scuola a calci nel sedere. 
Le comunità scolastiche non possono fare a meno di essere guidate da persone competenti, meritevoli ma soprattutto con spiccate doti di umanità  e capacità relazionali e comunicative. Persone che siano di esempio per tutti.
Il concorso deve selezionare le suddette professionalità in modo certo.
Detto ciò â�� mi chiedo: un concorso annullato da un organo di giustizia amministrativa può essere credibile agli occhi dell'opinione pubblica?? Le sottocommissioni incompatibili hanno selezionato ds nel modo corretto?? Tutto ciò verrà accertato dal CDS??
: la carica delle maestrine    02/11/2019 17.52.27
Ignoranti ma molto ben "supportate"! EVVIVA LE FRUTTIVENDOLE AL COMANDO! EVVIVA IL GIARDINAGGIO! EVVIVA RACCOMANDAZIONOPOLI!
Rispondi

: Rimango    02/11/2019 13.50.45
fermamente convinto che abbiamo superato il CONCORSO SOLO I RACCOMANDATI. Il MIUR NON HA ANCORA FORNITO IL CODICE SORGENTE E LE 50 PROVE SONO DELLE "FETECCHIE INDECENTI".
Rispondi

Da: Tanto ormai    13/04/2020 17.07.31
È assodato e dimostrato MATEMATICAMENTE:
IN ITALIA I CONCORSI LI VINCONO SOLO I RACCOMANDATI DI FERRO.... quindi, pseudo idonei con riserva: VERGOGNATEVI CHE SIETE SOLO DEI MASSONI RACCOMANDATI SUPER APPOGGIATI...
Rispondi

Da: D''altro canto    13/04/2020 17.10.43
Se anche la ministra ha scopiazzato in lungo e in largo... Perché stupirsi che quattro povere caprette analfabeta abbiano "vinto" un concorso beffa come quello del 2017....tanto è ANNULLATO e resterà tale... l'opinione pubblica sa tutto e giudica.... Che ridere a leggere come sono bravi exapaci i neo ds con riserva... Da sbellicarsi..
Rispondi

Da: Ciascuno sa    13/04/2020 17.18.38
Con quale calcio là dove non è che Luca ha superato il concorso.... E dovrà rendere il favore con gli interessi... Buon divertimento! Se vi piace così... del resto L'Italia è la patria delle clientele e delle mafie... Inutile che fingiate di avere vinto onestamentw: tutto è lapalissiano: SOLO I RACCOMANDATI HANNO SUPERATO QUESTA BEFFA DI CONCORSO, IRTO D'OGNI GENERE DI ILLEGALITÀ. Quindi state calmi, presto o tardi avrete quello che meritate: ritorno ai ruoli di provenienza
Rispondi

Da: Unica verità    14/04/2020 15.40.53
SOLO GLI ULTRARACCOMANDATI HANNO SUPERATO... Le prove di 3 righi e con quesiti mancanti sono Documentate poiché il Ministro Fioramonti le ha fornite. Ora la scopiazzona, aiutata anche dal virus, HA INSABBIATO TUTTO. Purtroppo ci si mette anche la pandemia a rallentare la giustizia, ma presto o tardi si farà luce su tutte le illegalità vergognose di questo vergognosissimo concorso burla.
Rispondi

Da: Unica verità    14/04/2020 15.59.00
Ma certamente... Tutti meritevoli signori nessuno. Non ho mai incontrato un raccomandato che affermasse "certo che ho superato, ero raccomandatossimo"... Tutti verginella! Peccato che ci sono gli elaborati a parlar chiaro e non solo. Ciascuno riconosce la rete di trame delle proprie comunità, la figlia di..., l'amica di.., il cognato, il parente e via discorrendo. Tutto si sa in giro. Inesplicabile,viceversa, come persone preparate e solide siano state bocciate a fronte di capre ignoranti che hanno superato... Virtù dello Spirito Santo? O del calcio e ben dato? Tutti bravi ed illibati...

Da: XXXXXXXxxxxxxxXXXXXX17/04/2020 10:43:16
Concorso ANNULLATO!    28/02/2020 20.10.03
Cari "idonei"e Ds con riserva, non provate vergogna a sbandierare proclami e voglia di festeggiare ai danni di  colleghi che hanno subito ingiustizia? Non provate vergogna a farlo in un momento tanto drammatico per il Nostro Paese? Ma annate a caga' e toglietevi dai cabasisi. Grazie

: Una precisazione      29/02/2020 08.15.54
Vi siete mai post questa semplice domanda?
È possibile, probabile o impossibile che tra noi ricorrenti ci sia qualcuno che abbia frequentato uno di quei corsi e che abbia in mano uno di quei documenti che sono una prova chiara di incompatibilità?
Mi riferisco agli attestati
Provate a rispondere
Aspettiamo fiduciosi, cari colleghi ricorrenti.
Tutto il resto è solo Strafatto e strafottuto.



Da: vvv    30/06/2019 10.56.16
Si! Partecipate a più ricorsi possibile ! COSÌ LA CACCA VERRÀ A GALLA MEGLIO E RAPIDAMENTE ...!!!


Da: vvv    30/06/2019 11.06.53
Come chiamereste la CACCA? STRAME LETAME STERCO ESCREMENTO MERDA (alla maniera di un celeberrimo militare napoleonico)????                                                 Ma se chiedete Padre Dante ve lo do:    per voi degni vicitori di un degnissimo concorso farsa "col cul faccio trombetta!!!"                                                       A risentirci presto, analfabeti megalomani


Da: XXXXXXXxxxxxxxXXXXXX17/04/2020 10:44:25
Da: Unica verità    14/04/2020 15.40.53
SOLO GLI ULTRARACCOMANDATI HANNO SUPERATO... Le prove di 3 righi e con quesiti mancanti sono Documentate poiché il Ministro Fioramonti le ha fornite. Ora la scopiazzona, aiutata anche dal virus, HA INSABBIATO TUTTO. Purtroppo ci si mette anche la pandemia a rallentare la giustizia, ma presto o tardi si farà luce su tutte le illegalità vergognose di questo vergognosissimo concorso burla.
Rispondi

Da: Unica verità    14/04/2020 15.59.00
Ma certamente... Tutti meritevoli signori nessuno. Non ho mai incontrato un raccomandato che affermasse "certo che ho superato, ero raccomandatossimo"... Tutti verginella! Peccato che ci sono gli elaborati a parlar chiaro e non solo. Ciascuno riconosce la rete di trame delle proprie comunità, la figlia di..., l'amica di.., il cognato, il parente e via discorrendo. Tutto si sa in giro. Inesplicabile,viceversa, come persone preparate e solide siano state bocciate a fronte di capre ignoranti che hanno superato... Virtù dello Spirito Santo? O del calcio e ben dato? Tutti bravi ed illibati...
Rispondi


Da: si si si    16/04/2020 16.19.23
infatti niente Spectre! L'imbroglio è sotto gli occhi di tutti e si fa finta di non vedere. Commissari corrotti, procedure amministrative nulle, commissioni inadeguate etc etc.
Rispondi


Da: XXXXXXXxxxxxxxXXXXXX17/04/2020 10:57:46
Sta per partire denuncia alla Procura e, pc., a Fioramonti e Azzolina

Da: ^^^17/04/2020 11:03:32
Gentile Alba,
se tutte le sue gravissime accuse (non certificate da nessun Tribunale) fossero vere, Lei dovrebbe avere tutto l'interesse ad andare avanti e attendere i pronunciamenti della Giustizia, amministrativa e penale, esattamente come li attendo io. Quel che non ci torna è tutta questa ansia di mercanteggiare con il MI..
Se fosse vero che il concorso si è svolto in modo tanto irregolare, come Lei afferma, dovremmo essere noi altri ad avere tutto l'interesse di chiudere il contenzioso prima delle sentenze, non certo voi bocciati.
E invece è il contrario.
Noi vogliamo attendere gli esiti della Giustizia e voi volete chiudere.
Converrà che è alquanto strano. O no?

Da: Fiora che17/04/2020 11:14:57
Chi? Fiora mari e monti, quello che aveva promesso miliardi alla scuola salvo poi dimettersi? Un cavallo sicuro, complimenti..

Da: Sentenza Tar Lazio ottobre17/04/2020 11:18:56
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in trattazione, depositato il 2 maggio 2019, i ricorrenti impugnano gli atti approvativi della graduatoria dei candidati ammessi agli orali (dd.n.395/2019) del concorso pubblico per il reclutamento di dirigenti scolastici nonché quelli presupposti di nomina della commissione aggiudicatrice, di predisposizione di quadri di riferimento (criteri) e i verbali inerenti la valutazione delle prove scritte.
1.2. Si è costituito il Miur a mezzo della difesa erariale con atto meramente formale prodotto il 14.6.2019 e contestuale deposito di relazione dirigenziale prot. n. 28256 del 14.6.2019.
1.3. Con Ordinanza collegiale n. 8022/2019 la Sezione disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i concorrenti che avrebbero potuto risultare pregiudicati dall'eventuale accoglimento del gravame; all'incombente si è adempiuto da parte dei ricorrenti mediante pubblicazioni di rito effettuate sul sito web del Miur e successivo deposito digitale il 15.7.2019 della relativa attestazione.
1.4. Con motivi aggiunti ritualmente notificati, depositati il 6.9.2019 e anche in formato cartaceo il 12.9.2019, l'impugnazione veniva estesa al decreto dipartimentale Miur prot. n. 1205 del 1.8.2019 (All. 2) di approvazione dell'elenco dei vincitori e degli idonei, nella parte in cui non sono stati inclusi i ricorrenti, nonché al decreto n. 1229 del 8.8.2019 (All. 3) di successiva rettifica della graduatoria e alla tabella di assegnazione dei posti (Al.l. 4).
1.5. Alla pubblica Udienza dell'8 ottobre 2019 sulle conclusioni delle parti il gravame è stato ritenuto in decisione.
2. Con il primo motivo e il secondo sub A, rubricando violazione e falsa applicazione di varie disposizioni di legge ed eccesso di potere per svariate figure sintomatiche, i deducenti si dolgono dell'infrazione del principio dell'unicità della prova, che doveva essere celebrata nello stesso giorno su tutto il territorio nazionale, e che la disciplina dettata dal bando, quindi, si era uniformata al principale presidio organizzativo, rappresentato appunto dall'espletamento della selezione in un unico momento, principio posto a tutela dei canoni di imparzialità e par condicio in quanto atto a scongiurare il rischio di inevitabili disparità di trattamento. Le deroghe a tale regula iuris sono di strettissima applicazione, proprio in considerazione dei valori fondamentali che i principi della concentrazione e della contestualità sono chiamati a proteggere, e comunque sono soggette ad un irrinunciabile requisito di legittimità, dovendo essere sempre ragionevoli e rispettose del canone essenziale della par condicio. Lamentano i deducenti che lo slittamento della prova nella Regione Sardegna è stato motivato in ragione della chiusura delle scuole disposta dal Sindaco del Comune di Cagliari. Il Ministero resistente, tuttavia, illegittimamente non disponeva lo slittamento dell'intera procedura concorsuale mediante rinvio ad altra data della prova scritta in tutte le sedi regionali, così da preservare il carattere unitario della selezione e la prova suppletiva è stata svolta dopo ben due mesi da quella interessante tute le altre Regioni.
Pertanto, è indiscutibile che i candidati della seduta di dicembre 2018 hanno potuto beneficiare di un oggettivo vantaggio competitivo che li ha nettamente favoriti. Essi hanno avuto a loro disposizione un consistente periodo aggiuntivo per approfondire la preparazione ed anche meglio orientarla, già conoscendo i contenuti e la tipologia dei quesiti nonché le modalità di svolgimento della prova. Assumono inoltre i ricorrenti che diversi concorrenti sono stati ammessi con riserva alle prove in virtù di decisioni del Consiglio di Stato e le hanno sostenute ben due mesi dopo.
2.1. La illustrata censura non coglie nel segno e va pertanto disattesa.
Va infatti rimarcato che come gli stesso deducenti ammettono, le eccezioni al principio di unicità della prova sono consentite in casi eccezionali, tra i quali sicuramente deve farsi rientrare l'improvvisa ed imprevedibile chiusura delle scuole disposta dalla competenti autorità in Sardegna.
Irragionevole sarebbe risultato infatti disporre lo slittamento della prova su tutto il territorio nazionale a cagione della oggettiva impossibilità di svolgimento nella data prestabilita, della disponibilità delle sedi inerenti la sola Regione Sardegna.
Né i ricorrenti offrono, ancora, principio di prova in ordine all'indebito vantaggio che a loro dire avrebbero fruito i concorrenti sardi, avuto presente, altresì, che il Ministero ha chiarito che le domande proposte ai candidati alla sessione del dicembre 2018 erano diverse da quelle sottoposte ai concorrenti in precedenza.
2.1. Lo stesso è a dirsi quanto all'ammissione di altri concorrenti con riserva disposta dal Consiglio di Stato con conseguente slittamento delle loro prove. Anche in tal caso, infatti, l'ammissione con riserva integra un'ipotesi eccezionale, sicuramente non prevedibile.
Stenta inoltre il Collegio a individuare il nesso di compromissione dell'esito della prova da lui svolta, che viene eo ipso inammissibilmente fatto discendere dal procrastinamento della prova relativa ai candidati della Regione Sardegna.
Ne consegue che vanno qui ribadite le considerazioni svolte dalla giurisprudenza della Sezione sul punto (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis, 17 settembre 2018, n. 9402; adde T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis , n.3926/2015).
Al riguardo, la Sezione, in relazione ad analoga censura sollevata in occasione del precedente concorso per dirigenti scolastici ha sancito che "con riferimento alla censura con cui si evidenzia la presunta illegittimità della procedura derivata dalla mancata contestualità della prova nelle varie sedi sul territorio nazionale (che avrebbe dovuto svolgersi il 12 ottobre alla medesima ora), che avrebbe determinato la violazione della par condicio nonché la potenziale conoscibilità all'esterno dei quesiti - ed invero, ai sensi dell'art.7, comma 2, del bando in candidati venivano convocati alle ore 8 per le operazioni preliminari all'identificazione mentre le prove iniziavano solo alle 12.45 anziché alle ore 10, ne va rilevata la genericità nella parte in cui si ipotizza la "possibilità della comunicazione all'esterno in un orario in cui le prove presso gli altri Atenei erano già abbondantemente iniziate; in ogni caso, a prescindere della considerazione che l'orario indicato non risulta essere stato qualificato in termini di perentorietà dalla normativa richiamata da parte ricorrente, in ogni caso, sul piano logico, va salvaguardato un margine di ragionevole elasticità, in considerazione delle possibili situazioni concrete che giustifichino eventuali ritardi (T.A.R. Napoli Campania sez. IV, 25 marzo 2011, n.1705; Consiglio Stato, sez. VI, 13 novembre 2009, n.7058; Consiglio Stato sez. VI, 07 maggio 2009, n. 2832). ".
Ancora, questo T.A.R., con sentenza n. 11904/2014 ha ritenuto infondate le censure relative alla violazione del principio di contestualità delle prove in quanto "la non coincidenza dell'ora di inizio delle prove in ciascuna delle sedi in cui si svolgevano (di cui peraltro non era neanche ragionevolmente possibile garantire la perfetta coincidenza anche in conseguenza della diversa dislocazione delle stesse) non può ritenersi determinante" (…) "in assenza di precise adduzioni" tali da invalidare lo svolgimento della prova e pertanto "non può che restare a livello di denuncia generica come tale non rivestente valenza ove addotta in sede giudiziaria".
Il motivo I e II sub A) vanno pertanto respinti.
3. Con il motivo secondo sub B) i ricorrenti lamentano una serie di irregolarità consumate nello svolgimento della prova scritta, in particolare dolendosi che la procedura concorsuale si è altresì connotata per una patente disomogeneità nelle condizioni di fatto in cui i candidati hanno dovuto espletare la prova scritta a causa di una differente sorveglianza da parte dei Comitati di Vigilanza e soprattutto un diverso metro di valutazione circa l'uso dei testi ammessi.
L'art. 13, co. 8 della lex specialis, infatti, disponeva espressamente che i candidati «Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati e il vocabolario della lingua italiana». In senso conforme, le indicazioni generali diramate in data 18 settembre 2018 specificavano che i candidati «Possono consultare soltanto il vocabolario della lingua italiana e i testi di legge non commentati purché, a seguito di verifica del Comitato di Vigilanza, risultino privi di note, commenti.
Assumono sul punto i deducenti che nonostante la chiarezza della disciplina concorsuale, i Comitati di Vigilanza nelle varie sedi d'esame adottavano un parametro di "ammissibilità" dei testi notevolmente diverso, in alcuni casi molto rigoroso ed in altri invece eccessivamente permissivo, integrandosi pertanto una disparità di trattamento tra le varie sedi di svolgimento delle prove e correlativamente tra i relativi candidati.
3.1. Anche a scrutinio della sintetizzata doglianza vanno ripetute le considerazioni svolte al par. 2.1. sul primo motivo di ricorso in ordine al mancato assolvimento della prova di resistenza, non essendo dato cogliere il grado di compromissione, mediante le censurate irregolarità, dell'esito della prova della parte ricorrente (cfr. T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis, 17 settembre 2018, n. 9402; adde T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis , n.3926/2015).
Giova inoltre soggiungere che la censura si presenta anche sguarnita di principio di prova non fornendo i ricorrenti elementi probatori a sostegno della dedotta disparità in ordine al lamentato diverso contegno dei vari comitati di vigilanza o delle varie commissioni di esame.
La doglianza in esame va pertanto disattesa.
4. Con il secondo motivo, sub C) i deducenti, rubricando violazione e falsa applicazione di varie disposizioni normative ed eccesso di potere sotto svariati profili, in sintesi lamentano che l'esito della selezione concorsuale è poi risultato compromesso a causa dell'erronea formulazione di due quesiti sottoposti ai candidati che, lungi dall'essere strutturati come domanda diretta a verificare il possesso di competenze e conoscenze professionali, si connotavano per essere dei "casi", richiedendo quindi l'individuazione di soluzioni concrete e particolari a specifiche problematiche.
Sostiene inoltre che la durata complessiva della prova, se congrua e coerente con la tipologia di prova prevista dalla lex specialis, era senz'altro irragionevole e sproporzionata qualora l'elaborato avesse dovuto richiedere (come avvenuto) la definizione di "casi", che evidentemente necessitano di maggiore tempo per individuare ed esporre la risposta più pertinente.
4.1. Le censure riassunte appaiono al Collegio inammissibili e infondate.
Al riguardo non può sottacersi che i ricorrenti, con tutti i casi posti in discussione e nei quali si contestano le risposte ritenute esatte o inesatte dal Ministero a vari quesiti, propongono e sollecitano a questo Giudice un sindacato di merito sulla discrezionalità tecnica che in subietta materia è costituzionalmente riservata all'Amministrazione.
Con specifico riferimento alla formulazione e alla riposta a quesiti a risposta multipla si è espresso nei sensi sopra tratteggiati anche questo Tribunale che ha puntualizzato che "L'opinabilità delle questioni giuridiche sottese ai quesiti, spesso articolati e complessi, che connotano le prove d'esame del concorso notarile, impedisce di esaminarle come se si trattasse di quiz rispetto ai quali la Commissione è chiamata soltanto a verificare l'esattezza o meno delle risposte fornite", puntualizzando conseguentemente che "In estrema sintesi, si può dunque affermare che nella valutazione degli elaborati dei candidati al concorso per posti di notaio (ma la conclusione non può mutare nel caso di quesiti per aspiranti specializzando in medicina, n.d.s.), la Commissione di concorso formula un giudizio tecnico-discrezionale espressione di puro merito, come tale di norma non sindacabile in sede di legittimità, salvo che esso risulti viziato ictu oculi da macroscopica illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento del fatto"(T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I, 2 dicembre 2013,n. 10349).
5. Per le medesime or ora delineate considerazioni circa la refluenza sul merito tecnico e sulla discrezionalità della Commissione nella predisposizione dei quesiti e nella relativa attribuzione del punteggio ad essi afferente, si prospetta infondato anche il secondo motivo sub D), a stare al quale la Commissione avrebbe nuovamente violato la par condicio tra i concorrenti relativamente alla prova di lingua straniera, avendo stabilito gradi di difficoltà non omogenei tra le varie prove nelle diverse lingue straniere, essendo "risultato che i test scelti dal MIUR tramite la Commissione in relazione alla prova di lingua straniera prevedessero un grado di difficoltà ben differente e maggiore rispetto a quelli per la lingua francese, quella tedesca, e quella spagnola" (Ricorso, pag. 14).
5.1. Trasmoda poi in una vera e propria valutazione di merito e correlativa inammissibile richiesta di sindacato giurisdizionale sotto il profilo del merito, l'ulteriore assunto di parte ricorrente secondo cui "Di contro sarebbe stato sufficiente e più logico, al fine di garantire l'equità nella prova di lingua ed evitare una disparità di trattamento, selezionare gli stessi testi da sottoporre nella prova di lingua, ai fini della traduzione, sia che fosse l'inglese, il tedesco il francese o lo spagnolo la lingua prescelta dal candidato"(Ricorso, pag. 24 cit.), assunto che si risolve in un vero e proprio suggerimento che i ricorrenti formulano alla Commissione, non consentito ed oltretutto formulato ex post; al pari di quello ulteriore per cui "si segnala come sono stati scelti brani troppo lunghi" che il sistema software prescelto non sarebbe stato in grado di gestire uniformemente in quanto obsoleto: asserzione assiomatica, destituita del necessario tessuto probatorio.
6. Con il motivo n.3 parte ricorrente rubrica violazione del DDG n. 1259 del 23.11.2017, dell'art. 8 del bando di concorso nonché dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa ed eccesso di potere per disparità di trattamento, sviamento, ingiustizia ed illogicità manifesta, difetto di istruttoria, carenza dei presupposti, erronea valutazione dei fatti.
Lamentano, in sintesi, che l'applicativo software fornito per l'elaborazione delle riposte, a causa di evidenti disfunzioni lo ha danneggiato, in quanto in primo luogo era eccessivamente lunga la descrizione del quesito, il che ha determinato uno spreco di tempo e di risorse; inoltre trattavasi di applicativi obsoleti e malfunzionanti; l'esito negativo della prova sostenuta dai ricorrenti sarebbe stato inevitabilmente (ed ingiustamente) condizionato da una patente disfunzione del software che, alla scadenza del termine previsto, non ha provveduto al salvataggio automatico delle risposte fornite; che in proposito le previsioni della lex specialis ed anche le precisazioni fornite nei successivi atti generali adottati dal Ministero resistente avevano chiarito, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il programma avrebbe consentito ai candidati di sfruttare tutto il tempo assegnato, ossia 150 minuti, dando così loro la possibilità di concentrarsi sull'espletamento della prova senza dover temere le conseguenze dell'arresto del sistema informatico.
In tal senso, infatti, l'art. 8, co. 7 del bando concorsuale statuiva espressamente che «La prova ha la durata di 150 minuti, al termine dei quali il sistema si interrompe e la procedura acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento", dal che si desume che i candidati non dovessero eseguire alcuna operazione di salvataggio al termine della prova, venendo salvato automaticamente dal sistema il prodotto della prova svolata dai candidati.
Sul punto deducono che invece non riuscivano mai a tornare alla schermata precedente per controllare rileggere la propria risposta e non trovavano il testo salvato all'interno del file generato dal software.
6.1. Tali censure appaiono al Collegio anzitutto destituite di principio di prova, non adducendo i ricorrenti alcun elemento a sostegno delle riferite allegazioni difensive, non specificandosi alcun determinato difetto del sistema. Né la lamenta assenza della funzione "copia incolla" può dirsi viziante, non essendo contemplata neanche nelle tradizionali prove svolte su supporto cartaceo. Durante lo svolgimento della prova risulta inoltre essere stato in ogni momento possibile accedere al riepilogo delle risposte.
Non è poi documentata la lamentata inversione dei pulsanti rosso e blu.
6.3. Giova sottolineare al riguardo che Il Miur ha inoltre rappresentato, con la relazione prot. n. 28256 depositata il 14.6.2019, che il contestato software è stato sottoposto a diverse operazioni di collaudo; che inoltre esso ha correttamente funzionato sia il 18 ottobre 2018 che il 13 dicembre 2018 e non sono stati segnalati difetti di funzionamento nei verbali di aula.
Il relativo funzionamento è stato poi illustrato attraverso le istruzioni pubblicate sul sito istituzionale del Miur unitamente ad un video esplicativo della procedura e riproposto a tutti i candidati nella schermata iniziale apparsa sui monitors prima dell'inizio della prova.
6.4. In secondo luogo evidenzia ancora il Collegio che non viene parimenti offerto alcun elemento utile a consentire al Tribunale di apprezzare il delta di incisione della sfera giuridica degli esponenti per via delle lamentate disfunzioni. Va segnalato al riguardo che la Sezione ha molto di recente enunciato il medesimo principio relativamente all'impugnazione del concorso nazionale per l'ammissione ai corsi di specializzazione della Facoltà di Medicina e chirurgia per l'A.A. 2013/2014 con riferimento a censure analoghe a quelle in scrutinio, formulando una valutazione di infondatezza delle stesse, "non individuando i ricorrenti il nesso causale tra le lamentate illegittimità e la lesione della loro sfera giuridica in termini di punteggio conseguito" (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis, 17 settembre 2018, n. 9402; adde T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis, n.3926/2015).
Anche il motivo 3 del ricorso si profila pertanto infondato e va conseguentemente disatteso.
7. Con il quarto motivo è dedotta la violazione del principio dell'anonimato insita per i ricorrenti nella circostanza che il codice personale e le generalità dei competitors venivano inserite in una busta che non veniva sigillata. Si sostiene al riguardo, in sintesi, che il codice meccanografico era oggettivamente conoscibile prima dell'assegnazione alle Commissioni, sia perché inserito dal candidato per sbloccare, prima e chiudere poi l'applicativo (software) alla presenza e sotto il diretto controllo dei Comitati di Vigilanza, sia perché astrattamente divulgabile anche dallo stesso candidato per consentire l'individuazione della propria prova.
7.1. Siffatta censura ad attento esame si rivela priva di fondamento e va conseguentemente disattesa.
La lex specialis prevedeva infatti sì che durante la prova il candidato inserisse codice personale e scheda anagrafica in busta internografata senza sigillarla: "Il candidato estrae un codice personale anonimo dall'urna (…); • Al candidato viene consegnato e fatto firmare il proprio modulo anagrafico; • Si consegna al candidato una busta internografata e gli si comunica di conservarvi all'interno entrambi i moduli ricevuti senza sigillare la busta; • Il candidato viene fatto accomodare e, subito dopo, inserisce il codice personale anonimo per sbloccare la postazione. Il candidato ripone il codice personale anonimo nella busta internografata a lui consegnata senza sigillarla (…)".
Tuttavia a garanzia dell'anonimato veniva parimenti prescritto che al termine della prova "Il candidato ripone il modulo anagrafico ed il modulo contenente il codice personale anonimo all'interno della busta internografata che gli è stata consegnata all'atto della registrazione e la sigilla;".
Ne consegue che alcuna violazione del principio dell'anonimato è dato la Collegio cogliere nelle descritte operazioni concorsuali posto che al termine della prova le generalità del candidato e il suo codice personale identificativo venivano inserite in una busta della quale era prescritta la sigillatura.
Il Miur ha poi dettagliatamente allegato con la relazione del direttore generale del 14.6.2019 versata in atti, che i moduli risposte e quello anagrafico consegnati al candidato venivano riposti in una busta internografata parimente consegnatagli, sigillata dal candidato e a sua volta inserita in una busta A4 parimenti sigillata e siglata sui lembi. Quest'ultima busta, già sigillata, veniva poi inserita insieme alla chiavetta USB contenente il file delle risposte, ai codici personali, agli originali dei verbali d'aula e del registro cartaceo, in un plico formato A3 sui cui lembi di chiusura il comitato di vigilanza apponeva firma e data. Tutti tali plichi finali contenenti tutta la documentazione della prova in due buste più piccole sigillate, venivano più consegnati in sicurezza ai Direttori degli USR regionali e da questi recapitati al Ministero affinché venissero assunti in custodia dai carabinieri fino alla conclusione della correzione.
Emerge pertanto la presenza di ben tre buste sigillate racchiuse una all'interno dell'altra.
7.2. La richiamata relazione del Miur del 14.6.2019 ha altresì contrastato la doglianza secondo cui il codice personale ancorché anonimo consegnato a ciascun candidato potesse essere rivelato a qualche membro della commissione prima della correzione delle prove.
Invero, emerge dalla citata relazione, come gli elaborati di ciascun candidato venissero conservati in una piattaforma informatica detenuta dal Cineca incaricato dell'organizzazione logistica del concorso. I commissari accedevano poi collegialmente agli elaborati del candidato al momento della correzione delle prove ma il file contenente le stesse non consentiva anche l'individuazione del codice anonimo, ma si apriva una schermata recante solo la prova svolta, che veniva contrassegnata con un numero ma senza che potesse essere visionato il codice anonimo.
Solo alla fine delle operazioni di correzione degli elaborati e al momento dello scioglimento dell'anonimato, alla presenza dei carabinieri venivano effettuate le attività di associazione dei codici anonimi identificativo della prova con i codici fiscali dei candidati e la relativa identità di ciascuno di essi.
Il Miur con la relazione citata ha precisato che alla fine della prova, il candidato, cui era stato consegnato il codice anonimo, lo ha inserito sull'applicativo, codice che è stato salvato nel tracciato record del file .BAC (si ricorda che il file .BAC è criptato).
Il file .BAC (contenente il solo codice anonimo e NON i dati anagrafici del candidato) è stato caricato attraverso un canale sicuro, garantito dalle credenziali del responsabile d'aula, sulla piattaforma CINECA, che ne ha controllato l'integrità (se anche un solo bit del file fosse stato danneggiato o mancante, il file sarebbe risultato indecifrabile e sarebbe stato segnalato un errore al responsabile d'aula).
Una volta terminati tutti i caricamenti per ogni file .BAC in un database protetto cui poteva accedere il solo personale tecnico di CINECA autorizzato a gestire la procedura, sono state caricate le informazioni in esso contenute tra cui: codice anonimo, risposta alla domanda 1, risposta alla domanda 2, eccetera. Tutti i compiti sono stati quindi caricati in questo database e ad ogni compito è stato associato un numero progressivo di caricamento (univoco e non ricollegabile al codice anonimo).
Solo una volta effettuata la correzione e al momento dello scioglimento dell'anonimato ognuna delle 38 subcommissioni attraverso un unico p.c. collegato alla piattaforma del Cineca svolgeva le operazioni di associazione del codice personale anonimo identificativo della prova con il codice fiscale del candidato riportato in una bustina internografata sigillata, custodita all'interno di un'altra busta parimenti sigillata, buste tutte custodite dai carabinieri.
Da quanto riepilogato emerge che nella procedura in disamina l'anonimato è stato garantito mediante la predisposizione e l'attuazione delle descritte misure organizzative e modalità cautelari.
7.3. Alla luce di quanto osservato risulta dunque ininfluente la circostanza, lamentata a pag. 25 del ricorso in un ulteriore motivo n. 4, secondo la quale i candidati al termine della prova non abbiano "ricevuto l'esito della stessa e tanto meno una copia stampata del loro elaborato che in teoria è stato automaticamente acquisito dal sistema" senza una previa stampa di una copia cartacea, il che avrebbe "impedito ai ricorrenti di poter verificare eventuali errori nell'esatta attribuzione e abbinamento delle schede e degli elaborati ai singoli candidati dopo la correzione".
L'irrilevanza della sintetizzata ulteriore doglianza è argomentabile con il rilievo che, secondo quanto emerge dall'illustrazione del procedere delle operazioni secondo la minuzia e il grado di dettaglio illustrati poc'anzi, non si ravvisano errori nella fase di attribuzione e abbinamento delle schede e degli elaborati ai singoli candidati.
Giova anche soggiungere che la consegna ai candidati di una copia cartacea a stampa dei loro elaborati non è prescritta dal plesso normativo di riferimento.
I motivi 4 e 4 di pag. 25 del ricorso si prospettando conseguentemente infondati e vanno pertanto disattesi.
8. Con l'ultimo motivo i ricorrenti, rubricando violazione di varie norme ed eccesso di potere per diversi profili, lamentano che l'art. 3, co. 6 del bando di concorso stabilisce che "tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati in domanda", mentre nella loro tesi e con ausilio dell'invocazione dell'art. 2, d.P.R. n. 487/1994, la verifica del possesso dei requisiti andrebbe compiuta preliminarmente nei confronti di tutti i candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione onde, attraverso la previa esclusione di coloro che non fossero in possesso dei requisiti, potesse essere ristretta la platea dei concorrenti a tutto beneficio della loro condizione di concorrenti che sarebbe stata conseguentemente incrementata dalla restrizione del novero di partecipanti al concorso.
8.1. La censura a parere del Collegio è anzitutto inammissibile per carenza di interesse se non per difetto di legittimazione ad agire dei ricorrenti, atteso che i medesimi non hanno superato la prova scritta conseguendo così il punteggio minimo prescritto ai fini dell'ammissione alla successiva fase della procedura concorsuale.
In altri termini, non si rinviene alcun nesso eziologico tra la pretesa illegittima ammissione alla prova scritta di concorrenti in ipotesi privi dei requisiti di partecipazione, e la posizione soggettiva dei ricorrenti, in particolare la posizione assunta in graduatoria, atteso che la loro prova è stata giudicata negativamente dalla Commissione e quindi non ha consentito loro di conseguire il punteggio minimo necessario all'ammissione alla prova orale.
Ne discende che i deducenti non possono essere considerati legittimati a dolersi dell'ammissione al concorso di altri candidati, asseritamente non titolati.
In secondo luogo e parallelamente ad avviso del Collegio la censura è infondata nel merito, poiché risponde ad una istanza e a delle logiche di buon andamento e buona amministrazione il riservare la fase di verifica del possesso dei requisiti autocertificati dai candidati, all'esito dell'espletamento delle prove concorsuali, onde circoscrivere l'espletamento di tale attività accertativa ai soli concorrenti che abbiano superato tutte le prove concorsuali, come del resto è ordinariamente previsto per qualsivoglia procedura concorsuale.
Va inoltre soggiunto che la contestata norma di bando non impone certo l'obliterazione della verifica e del riscontro del possesso dei requisiti, ossia non consente che alla procedura de qua partecipino indiscriminatamente soggetti privi dei requisiti.
Va infatti tenuto nel debito conto che al momento della domanda di partecipazione ciascun candidato ha autocertificato il possesso dei requisiti dichiarati in domanda, partecipando pertanto al concorso sotto l'egida di una clausola di auto responsabilizzazione, che l'ordinamento sottende ad ogni modulo procedimentale alternativo alle certificazioni pubbliche e basato sulla autodichiarazione.
Ciò che viene postergato e rinviato alla fase terminale della procedura, è soltanto l'attività di riscontro e di verifica del possesso in capo al singolo candidato riuscito vincitore, dei requisiti autocertificati.
Ed appare conforme ad un canone di economia procedimentale il prevedere che detta attività venga ristretta ed esercitata solo nei confronti di coloro che abbiano vinto il concorso.
8.2.Oltretutto, il motivo stesso appare anche inammissibile poiché i ricorrenti non hanno specificamente impugnato l'art. 3, co. 6 del bando di concorso, che infatti non figura tra gli atti e le disposizioni oggetto di impugnativa precisate nell'epigrafe del ricorso.
La censura è comunque, per le illustrate ragioni, infondata nel merito e va pertanto disatteso.
In definitiva, al lume delle considerazioni fin qui svolte il ricorso principale si profila infondato e va conseguentemente respinto.
9. I motivi aggiunti sono direzionati avverso gli atti di approvazione della graduatoria dei vincitori e n particolare del decreto dipartimentale Miur prot. n. 1205 del 1.8.2019 (All. 2) di approvazione dell'elenco dei vincitori e degli idonei, nella parte in cui non sono stati inclusi i ricorrenti, nonché al decreto n. 1229 del 8.8.2019 (All. 3) di successiva rettifica della graduatoria e alla tabella di assegnazione dei posti (Al.l. 4).
9.1. Ad avviso del Collegio la scrutinata ed argomentata infondatezza del ricorso principale conduce ad una diagnosi di inammissibilità dei predetti motivi aggiunti, per difetto di legittimazione a ricorrere dei ricorrenti, atteso che la legittimità, scaturente dalla dianzi argomentata vaglio di infondatezza del gravame, della disposta loro non ammissione alle prove orali, priva i medesimi della titolarità di una posizione giuridica soggettiva che li legittimi ad insorgere contro i provvedimenti successivi con i quali l'amministrazione ha approvato e disposto l'inserimento nell'elenco dei vincitori degli altri concorrenti che invece hanno superato la prova scritta e di poi quella orale.
9.2. L'inammissibilità dei motivi aggiunti de quibus può, inoltre, predicarsi anche per carenza di interesse in capo ai ricorrenti, legittimamente esclusi dalla prova orale, potendo invero farsi applicazione alla fattispecie, del noto costrutto giurisprudenziale elaborato in tema di procedure concorsuali ad evidenza pubblica intese all'affidamento di contratti pubblici di appalto, in ossequio al quale il concorrente legittimamente escluso da una gara pubblica non ha interesse processuale a ricorrere contro i provvedimenti adottati nelle ulteriori fasi della procedura ed, in particolare, contro quello di aggiudicazione ad altra impresa partecipante, posto che l'eventuale accoglimento del gravame nessun vantaggio recherebbe alla sua sfera giuridica, restando invulnerata la sua esclusione dalla gara (Consiglio di Stato, Sez. V, 30 agosto 2006, n. 5067; Consiglio di Stato, Sez. V, 16.9.2004, n. 6031; T.A.R. Campania - Napoli, Sez. I, 2.8.2007, n. 727; T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 12 giugno 2008, n. 691; T.A.R. Puglia - Bari, Sez. I, 7 febbraio 2005 n. 385).
All'aggiudicazione può infatti essere assimilato il provvedimento di approvazione della graduatoria finale di merito di un pubblico concorso e di inserimento nell'elenco dei vincitori.
Conclusivamente, dunque, il ricorso principale va respinto siccome infondato nel merito e i motivi aggiunti debbono invece essere dichiarati inammissibili.
Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo, contenuta in virtù della costituzione meramente formale del Miur ad opera dell'Avvocatura di Stato.

Da: Sentenza Tar Lazio ottobre17/04/2020 11:19:35
X Alba,

leggi e impara

Da: Per Fioravanti17/04/2020 11:24:52
Gentile ex ministro, ho letto il suo intervento a favore dei ricorrenti e mi ha fatto sobbalzare dalla sedia...
Anch'io ho partecipato al concorso dirigenti scolastici, senza esito positivo perché bocciato, ma non ho potuto per tanti motivi e in primis economici (non avevo i soldi da dare agli avvocati!!!!) presentare ricorso...
La prego ex ministro, lei  deve tutelare tutti i concorrenti che hanno partecipato e non soltanto i ricorrenti che hanno potuto  pagare gli avvocati .... Questa sarebbe la VERA GIUSTIZIA!!!!

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