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CONCORSO MAGISTRATURA 2019
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Da: Proiezioni 1  - 06/05/2020 23:48:35
Ma qual è il problema da ovviare mediante digitalizzazione della prova? Il fatto di non saper scrivere a mano? Che senso avrebbe introdurre un sistema così costoso? Solo un tema scritto di proprio pugno dal candidato dimostra inequivocabilmente che è farina del suo sacco. Ci sono dubbi giá così sulls genuinita', immaginiamoci per dei compiti da salvare su file. Quanto al controllo codici, il problema verrebbe ovviato con l introduzione di un codice ministeriale uguale per tutti che eliminerebbe anche il business delle case editrici.

Da: andrewp 07/05/2020 03:18:31
Condivido. Cmq lo svolgimento della prova al pc era già nelle intenzioni di riforma dei 5stelle. Non se ne capisce il senso in effetti. Meno male che quel disegno di riforma del concorso si è arenato.

Da: Victorinox07/05/2020 08:16:20
Scusa Carmelino ma da quello che dici tu sul mangiare avvelenato io non vedo per niente una conseguenza severa. Anche perché si può benissimo parlare di non colpevole per fatto tenue. Quindi attenzione a scrivere tesi troppo articolate perché di penale me ne intendo e al concorso poi i commissari vedono chi si allontana troppo dal seminato

Da: Il Veneto puro07/05/2020 08:18:34
Tanto ormai è inutile parlare di un ipotetico schema di svolgimento della traccia.
La cosa certa è che su 3080 consegnanti il concorso lo superano in 300.
Gli altri se ne vanno a casa. !!!
La correzione e' molto soggettiva e dipende dal singolo commissario.

Da: Buoncaffé07/05/2020 08:22:37
@Fuxas88

Non è che a molti sia sfuggito il pluricitato (in realtà) art. 46 del D.P.R., è che tanti l'hanno considerato non pertinente.
Ed anche in base a quanto hai scritto tu, resto dell'idea che l'ammissibilità di una servitù di mantenere l'immobile abusivo non si giustificasse in base a quella norma (o comunque solo a quella).

Da: fuxas88 07/05/2020 08:41:58
Mi spieghi in base a cosa non pertinente? Non è una provocazione, sono aperto al dialogo.

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
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Da: .07/05/2020 09:02:56
Quali sfigati paranoici? Studiare non è mai indice di sfiga anche se lo studio che facciamo a volte è matto e disperato. Non autoscreditiamoci :)
Buona giornata di studio.

Da: andrewp 07/05/2020 09:19:12
Fuxas8
Ma sei mot??

Da: Codice 87  -banned!-07/05/2020 09:20:15
La commissione è molto oggettiva, non dipende dal singolo commissario, e ci si deve attenere ai parametri imposti dal ministero.

Da: Codice 87  -banned!-07/05/2020 09:23:46
Deve essere molto oggettiva.

Da: fuxas88 07/05/2020 09:29:18
Andrewp hai la memoria lunga? ;)

Da: fuxas88 07/05/2020 09:37:16
Da aprile

Da: Il Veneto puro 1  - 07/05/2020 11:03:35
Il Ministero non c'entra nulla.
I criteri vengono stabiliti dalle diverse Commissioni di concorso .
E' chiaro che la valutazione e' soggettiva.
Non possono essere tutti temi  uguali.

Da: Carmelino (ancora non mi inviano mail credenziali)07/05/2020 11:19:36
Per Victorinox
La mia è una tesi molto lineare in verità, perfettamente piana a numerose pronunce alcune delle quali recentissime. Ma volendo proseguire dal lato dottrinale non so su quali basi fai discendere la tua affermazione: anzitutto l'esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto viaggia su precisi presupposti applicativi che riguardo all'esempio di cui si discuteva ieri non ci sono.
l'art. 131bis cp prevede tre indici criteri che sono limite di pena, tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento. Volendosi concentrare solo sul secondo, che è quello con cui si ragionava nell'esempio a mio avviso si può spaccarlo in due parti che sono la modalità dell'azione e l'eseguità del danno o del pericolo: già questi due caratteri vengono meno.
La modalità dell'azione nel caso di generi alimentari alterati con dolo o comunque contraffatti è tesa a celare comportamento e sostanza illecita (immissione di veleno nel cioccolato, come da esempio).
L'esiguità del danno o del pericolo anch'essa non rileva perché la prima può dipendere dal tipo di sostanza che determina la gravità delle lesioni (danno più o meno grande) la seconda invece amplifica il pericolo in quanto la pericolosità dell'atto è coperta dall'arma impropria costituita da cibo che, in genere, è un oggetto comune, affatto pericoloso per chi ne ingora la natura, e che induce facilmente all'ingestione. Quindi già solo per questo non sussite ne tenuità ne esclusione di punibilità.
In ordine al "cassetto chiuso a chiave" è una modalità di custodia che non può rilevare in maniera sufficiente ad evitare comportamenti pericolosi: un conto è tenere sottochiave un'arma da fuoco o da taglio che è comunque immediatamente riconoscibile come pericolosa, come pure farmaci o sostanze tossiche negli appositi contenitori, un altro è una scatola di dolciumi, oggetto per sua stessa naturta "intrinsecamente innocuo".

Da: ma come da aprile07/05/2020 11:27:49
se i neo mot sono in servizio da febbraio con nomina di gennaio.... non capisco nel tuo distretto sono partiti con due mesi di ritardo?

Da: Codice 87  -banned!-07/05/2020 11:42:10
Hanno iniziato tutti a gennaio.
Anche in Sardegna.
Mi stavo domandando come mai non vada nessuno a Tempio come mot.
A ss una ragazza che conosco di vista di olbia.

Da: Violenza privata07/05/2020 11:44:04
Schematicamente penso che:

se si era esclusa la configurabilità per contratto della servitù di mantenimento di un immobile semplicemente a distanza illegale (ma comunque munito di titolo edilizio) e se ne era ammessa la configurabilità solo per usucapione, allora quando si passa a trattare della configurabilità della MEDESIMA servitù nel caso in cui, oltre al mancato rispetto della distanza, manchi anche il permesso di costruire, non ha senso richiamare il 46 DPR, sostenendo che escluda le servitù dalla nullità ( testuale post ssuu marzo 2019) dei negozi traslativi o costitutivi di diritti reali aventi ad oggetto immobili abusivi, in quanto nel caso sotteso alla traccia si era già eslcuso in partenza (e cioè immaginando la servitù di mantenimento di immobile con titolo ma a distanza illegale) che fosse costituibile per contratto.
Diverso é il caso in cui qualcuno abbia ammesso la derogabilita delle distanze legali e quindi la configurabilità di un contratto che costituisca una servitù di mantenimento a distanza illegale. In quel caso quando si passa ad esaminare la servitù a distanza illegale di immobile senza titolo può invocarsi il 46 per sostenere che l esclusione dalla nullità  dei negozi costitutivi di servitù espressamente prevista dal 46 sia un argomento per ammetterne la configurabilità.

Cioè, il 46 riguarda gli atti negoziali. Ed esclude la sanzione della nullità sempre per atti negoziali aventi ad oggetto servitù su immobili privi di titolo edificatorio.

Se, come penso fosse corretto, si fosse esclusa la derogabilita delle norme sulle distanze e quindi la costituibilita per contratto di una servitù di mantenimento a distanza illegale (ma una sua ammissibilità per usucapione), quando si passa ad esaminare la medesima fattispecie verificando in che modo l assenza di permesso di costruire possa incidere su quanto detto prima (cioè acquisto per usucapione si, per contratto no), non ha senso richiamare il 46 perché riguarda solo i negozi, già esclusi prima.
A quel punto bisognava, secondo me, capire se l assenza di titolo influisce sull usucqpibilita. E la cassazione ha detto di no per la famosa ragione della scissione del piano privatistico con quello pubblicistica

Da: fuxas88 07/05/2020 12:24:47
Vi invito a riflettere su una strada che secondo me era percorribile. Le Sez. Un. hanno affermato che la disciplina delle distanze è informata al principio di prevenzione. Il principio di prevenzione, a sua volta, mira a tutelare gli interessi del proprietario che costruisca per secondo. Riguardata in questo senso, a mio avviso, era possibile affermare che la disciplina delle distanze non fosse predisposta a tutela di interessi superindividuali o di ordine pubblico. Ma privatistici.con tutto ciò che ne consegue.

Sul fatto del mot siete ben informati, ma non benissimo.

Da: Codice 87  -banned!-07/05/2020 12:43:33
Informarci benissimo tu allora.
Grazie.
Però non credo tu sia mot.
Avresti dovuto iniziare a gennaio.
Fine gennaio.
Prima di andare al Quirinale.

Da: Buoncaffé07/05/2020 13:03:51
Ciao FUXAS, vedo che ti ha già risposto correttamente VIOLENZA PRIVATA.

La linea argomentativa che ora esponi era una delle papabili, ma non l'unica. Indi per cui il 46 dpr poteva rientrare o meno a seconda di come si costruiva il ragionamento.

Molti invece si sono richiamati alle recenti SSUU sulla nullità formale/sostanziale, che non c'entravano nulla a mio parere.

Da: 1-2-3 1  - 07/05/2020 13:17:05
Scusate, ma un immobile a distanza illegale, come fa ad essere munito di titolo edilizio?
È difforme dalla normativa urbanistica e non assentibile.

Da: 1-2-307/05/2020 13:29:57
Ovviamente mi riferisco alla seconda parte dell'873.

Da: Gatorade07/05/2020 13:57:41
Carmelino dove hai studiato penale? Hai un modo di esporre i concetti chiarissimo e preciso. E fai pure ragionamenti degni di nota. Potrei avere consigli sui testi ?

Da: P.07/05/2020 14:51:11
Carmelino, hai tanti fan o ti autoelogi? 😉

Da: Violenza privata07/05/2020 14:57:36
@123

Magari il comune ti rilascia il permesso di costruire perché fa solo una valutazione vincolata del tipo: il tuo fondo è in zona edificabile del prg, quindi puoi edificare, quindi ti rilascio il titolo.

Poi io proprietario costruisco a distanza illegale dal confine.

Secondo me questo è un immobile munito di titolo ma contrario solo alle distanze. La differenza ci sarebbe: un immobile abusivo perché contrario al prg sarebbe demolibile con ordine di demolizione d ufficio della pa o su semplice istanza di qualunque controinteressato. La demolizione Dell immobile con titolo edilizio ma a distanza illegale presupporrebbe una domanda al giudice civile per l accertamento della violazione della norma sulle distanze (eventualmente integrata dal regolamento comunale) e la condanna alla sua demolizione. Ma condanna che si esegue nelle forme del esecuzione in forma specifica del CPC.

Da: -Antigone- 
Reputazione utente: +41
07/05/2020 15:58:52
Buongiorno ragazzi.
Ho letto di sfuggita le vostre discussioni degli ultimi giorni, molto interessanti. Questo a riprova, ancora una volta, che il livello dei consegnanti è veramente medio alto. 
Io non riesco più ad arrovellarmi sui temi, sono nella fase della rassegnazione.

Da: Starellio07/05/2020 16:04:13

- Messaggio eliminato -

Da: Proiezioni07/05/2020 16:11:32
Io idem, Starellio e Antigone. Il prolungamento dell'attesa  ha condizionato alcune mie vicende private. Trovo davvero inaccettabile che non ci siano informazioni in merito, a fronte di una norma che dispone la prosecuzione delle operazioni di correzione. Nessuno sa nulla, nessuno è in grado di fornire quel minimo di informazioni che sarebbe corretto diffondere in un Paese civile.

Da: 1-2-3 1  - 07/05/2020 16:19:26
@Violenza privata.
Non è possibile quanto scrivi.
Il permesso di costruire non può essere rilasciato se l'immobile non è conforme alla normativa edilizia ed urbanistica.
E, quindi, la costruzione deve rispettare anche le distanze.
Non esiste un immobile assentito e a distanza illegale.
Se assentito a distanza illegale, il titolo è illegittimo.
Se assentito a distanza legale ma realizzato a distanza illegale, è difforme dal titolo.
Non è che la conformità si scinde tra costruzione e distanza.
L'unica ipotesi di immobile assentito a distanza illegale è quella in cui sia intervenuto il condono, che deroga alla ordinaria normativa edilizia ed urbanistica.

Da: -Antigone- 
Reputazione utente: +41
07/05/2020 16:29:16
@Starellio e @Proiezioni
Esatto. Mi rendo conto che abbiamo attraversato un momento critico, ma ormai l'attesa è logorante e inizia a diventare eccessiva. Come dice Proiezioni, lo slittamento incide sui programmi di molti di noi, sull'organizzazione dello studio e non solo. Per non parlare delle speranze...
Sarebbe opportuno avere almeno una comunicazione ufficiale circa la data di ripresa delle correzioni.

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