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Avvocato Spagna Abogado / ricorso in Spagna e Italia
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Da: Zio caro | 27/03/2018 10:25:22 |
Si infatti ..già che siamo sotto Pasqua qualcuno doveva proprio recitare la parte di Ponzio Pilato.. Ma noi resisciteremo! 😂😊😂 Ciao Top e Do | |
Da: Zio caro | 27/03/2018 10:25:49 |
Resusciteremo | |
Da: Bernat | 27/03/2018 10:25:50 |
Nel parere in commento si legge, giustamente che la scrivente Commissione non può che limitarsi a richiamare il contenuto delle norme in materia. Siamo alle solite: d. lgs. 96/01; CGUE, SS.UU... Mi chiedo quando terminerà tutto questo interesse per gli abogados - avv. stabiliti che costituiscono nemmeno il 2% degli attuali iscritti all'albo. | |
Da: ... | 27/03/2018 10:28:23 |
Hanno tempo da perdere dietro ai capricci di qualche principe..... | |
Da: Per Tutti | 27/03/2018 10:34:33 |
Ragazzi, visto l'argomento delicato, ritengo questa risposta da Ponzio Pilato una nostra vittoria. I COA hanno richiesto basi normative al CNF per procedere alla eventuale cancellazione o diniego per l'iscrizione dei post 2011, ed il CNF non ne ha fornita alcuna. Ha detto: siete autonomi e fate vobis, noi non sappiamo che dirvi... Con questa posizione del CNF chi può prendersi la briga di cancellare qualcuno quando il D.Lgs. 96/2001 recita così e allora amen: "L'iscrizione nella sezione speciale dell'albo è subordinata alla iscrizione dell'istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine." | |
Da: ... | 27/03/2018 10:37:04 |
Bravo! | |
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Da: attenti a quei 2 | 27/03/2018 10:59:59 |
è giusto che vengano cancellati solo i 2 mentecatti | |
Da: si opus sit | 27/03/2018 11:05:39 |
Per me, se confrontata all'assurdità della sentenza Tar, questo parere è positivo... si pronuncia dicendo verificatevi normative e note del Ministero della Giustizia e decidete voi...penso che tra una legge e una nota del Ministero prevalga la legge rispetto ad una nota... quindi la decisione del Coa se dovesse seguire il parere del Cnf direi che è a nostro favore norme alla mano... | |
Da: .. | 27/03/2018 11:15:50 |
Però sta cosa esce ora...guarda un pó...ed era già pronta.. | |
Da: ... | 27/03/2018 11:18:55 |
Strano e??... sarà mica una risposta a seguito maldestra uscita del tar e di qualche Coa un po' diffidente???? Mhaaaa | |
Da: si opus sit | 27/03/2018 11:19:23 |
Meglio...ha ancora più valore... | |
Da: Abogado SCDLP | 27/03/2018 11:30:19 |
Domanda: Quali sono le norme italiane che ci attribuiscono i poteri di revisione? Risposta: Non te lo dico, sono indicate nella nota. Unica interpretazione possibile: Chi non ha il certificato di iscrizione (licenciatura, credencial de homologación, prueba de aptitud Ministeriale o integrazione spagnola) non può restare iscritto o essere iscritti in futuro. | |
Da: PratIncaz | 27/03/2018 11:38:55 |
E la Cassazione a sez. Unite? Unico requisito il certificato di iscrizione nell'equivalente ente dello stato estero UE.... | |
Da: Da cassazione.net | 27/03/2018 11:48:41 |
Stop in Italia all'abogado che ha chiesto in Spagna di riconoscergli la laurea dopo il 31 ottobre 2011 | |
Da: Zio caro | 27/03/2018 11:52:23 |
E no eh... | |
Da: PratIncaz | 27/03/2018 11:56:49 |
Il COA di Roma chiede che si valuti l'applicabilità della legge n. 96/2001 agli iscritti ad un albo professionale di uno Stato membro della Comunità Europea, ma provenienti da un ordine professionale di uno Stato non facente parte della Comunità Europea. Pubblicato il 3 maggio 2017 Il quesito sembra riferirsi, nella sua pure imprecisa formulazione, al caso di cittadino extra-UE che, iscritto all'Albo in uno Stato dell'Unione, intenda esercitare il diritto di stabilimento. Tale fattispecie è regolata dall'art. 3 del D. Lvo n.96/2001, con il quale si prevede che il titolo professionale dev'essere acquisito in uno Stato membro UE da un cittadino di uno degli Stati membri anzidetti. Si ricorda, a tale proposito, che ai cittadini degli stati membri dell'Unione sono equiparati, a mente dell'art. 1, comma 3 del D. Lgs. n. 96/2001, i cittadini di uno degli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo. Nel precedente parere n. 47/11, reso su fattispecie analoga, questa Commissione ha chiarito che, ai sensi della disposizione richiamata, il soggetto che richieda l'iscrizione nella sezione speciale "Avvocati stabiliti" dell'Albo debba cumulare i due requisiti della cittadinanza di uno Stato membro dell'UE (o di uno Stato aderente allo Spazio economico europeo) e del possesso di titolo professionale valido nello Stato membro di provenienza, indipendentemente dal fatto che il titolo medesimo sia stato direttamente acquisito nel suddetto Stato, o ivi riconosciuto e/o omologato. L'esercizio permanente in Italia della professione di avvocato è pertanto consentita, ai sensi del suddetto decreto legislativo, ai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea e ai cittadini di uno degli altri Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo, in possesso del titolo di avvocato rilasciato da uno degli Stati membri del'UE. Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), 19 ottobre 2016, n. 105 Quesito n. 239, COA di Roma IL TRIANGOLO È LECITO | |
Da: ... | 27/03/2018 12:04:36 |
Sembrerebbe di sì solo che non è chiaro a quale titolo di origine o non facciano riferimento...credo che per il triangolo debbano essere più chiari... | |
Da: .. | 27/03/2018 12:05:27 |
E quindi?? | |
Da: ... | 1 - 27/03/2018 12:08:40 |
Dovrebbero dire se il titolo di stabilito all'estero possa essere utile per fare l'avvocato stabilito in Italia... | |
Da: Per Tutti | 27/03/2018 12:17:40 |
Da cassazione.net 27/03/2018 11.48.41 Stop in Italia all'abogado che ha chiesto in Spagna di riconoscergli la laurea dopo il 31 ottobre 2011 potresti postare l'articolo? che ovviamente lascia il tempo che trova come tutta la stampa sul punto... | |
Da: WorkInProcess | 27/03/2018 12:18:17 |
Off Topic, il nome sul Ceso è ante o post delibera del colegio? | |
Da: Per Tutti | 1 - 27/03/2018 12:22:22 |
27 MARZO 2018 ORE 10:55 Orientamento: nuovo Stop in Italia all'abogado che ha chiesto in Spagna di riconoscergli la laurea dopo il 31 ottobre 2011 Il Regno iberico ha introdotto il requisito di master ed esame di Stato, Via Arenula rigetta le domande di chi è senza quei titoli: nessuna disparità di trattamento con le omologazioni ante 2014 DI DARIO FERRARA Consulta massima e sentenza relative all'articolo Non può esercitare la professione forense nel nostro Paese il cittadino italiano divenuto abogado che ha chiesto l'omologazione della laurea nostrana in Spagna dopo il 31 ottobre 2011, a meno che lì non abbia frequentato il master e superato l'esame di Stato che oggi sono previsti dalla legge iberica (o non sostenga qui da noi la prova di abilitazione). E ciò perché così vanno interpretate le disposizioni transitorie della norma sopravvenuta in Spagna, che prima non prevedeva l'esame di Stato: Via Arenula, infatti, non sindaca la validità del titolo straniero laddove ai fini del riconoscimento dei titoli professionali fanno fede le informazioni contenute nel sistema europeo Imi comunicate dall'autorità dichiarata competente dello Stato membro. Né si configurano disparità di trattamento benché fino al 2014 siano stati invece riconosciuti i titoli degli abogados: il tempo necessario al cambio di orientamento del ministero della Giustizia è giustificato dal difficile periodo di confronto con le autorità del Regno di Felipe VI. È quanto emerge dalla sentenza 3066/18, pubblicata dalla prima sezione del Tar Lazio. Informazioni ufficiali Bocciato il ricorso dell'abogado che pure ha ottenuto la nomina di un commissario ad acta nei confronti del Ministero nella lunga controversia per tentare di farsi riconoscere il titolo spagnolo. Materia del contendere la lunga incertezza sull'interpretazione della ley 34/2006 dopo l'introduzione dell'obbligo di master ed esame di Stato nel Paese iberico. È servita una conferenza di servizi, tenuta il 9 giugno 2016 al ministero della Giustizia con tutte le autorità interessate, per assumere la decisione definitiva: vanno rigettate le domande degli abogados italiani che chiedono di sostenere la prova per poi esercitare nel nostro Paese, ma non dimostrano di avere i titoli di master ed esame di Stato in Spagna dopo aver chiesto l'omologazione del loro titolo di studio nel Regno iberico in epoca successiva al 31 ottobre 2011 (data di entrata in vigore della novella locale). Via Arenula non sindaca la validità del titolo straniero perché sono le stesse autorità spagnole a spiegare che non basta l'iscrizione a un Colegio de abogados senza gli altri requisiti introdotti anche lì per esercitare la professione forense. È in particolare il Consejo de la AbogacÃa Espanola a riferire testualmente che «è avvocato chiunque, riunendo i requisiti stabiliti dall'ordinamento e specialmente nel titolo, si ritrova iscritto come esercente nel Colegio de abogados nel quale ha il suo domicilio professionale unico o principale». E «rivestono carattere pienamente ufficiale» per il riconoscimento dei titoli professionali le informazioni comunicate al sistema europeo Imi dai singoli Stati membri. Spese di giudizio compensate per la novità e la complessità della questione. | |
Da: Per Tutti | 27/03/2018 12:23:37 |
vi ho postato l'articolo. niente di che. dice titolo valido, ma non ai fini del riconoscimento presso il Ministero... | |
Da: GIURISTAIMPARZIALE | 27/03/2018 12:36:29 |
quindi? zero cancellazioni!!! | |
Da: si opus sit | 27/03/2018 12:37:42 |
Certo che... si può parlare di sentenza politica o di impostazione del ricorso in altra maniera o di opportunità di non fare ricorso...ma la solfa non cambia...roba da paese del Terzo Mondo... | |
Da: e che cazzo | 27/03/2018 12:39:08 |
ma i cazzi vostri con questo ricorso al tar no eh? che lo avete fatto a fare geni? avete affossato tutti quanti così! | |
Da: Zio caro | 27/03/2018 12:44:08 |
Sta roba va rettificata. Gli imi non dicono quello che vogliono far credere loro. A sto punto mettiamo in pubblicazione gli imi dove c'è scritto che l'iscrizione è regolare s non è stata annullata e dove il Cgae dice che per gli altri casi è solo una questione di esercizio senza inficiare la validità del titolo. adesso è ora di finirla. | |
Da: ABOGADO X | 27/03/2018 12:45:23 |
La sentenza del TAR è appellabile e non è detta l'ultima parola. Bisogna vedere intanto come si comporteranno i singoli COA. E' questo il vero problema. | |
Da: .. | 27/03/2018 12:45:34 |
Finché non gli arriva una smentita dalla Spagna questi continueranno così..Se non lo capiamo.. | |
Da: ABOGADO X | 1 - 27/03/2018 12:46:38 |
Quoto Zio. | |
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