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Avvocato Spagna Abogado / ricorso in Spagna e Italia
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Da: Ph_D 26/03/2018 16:33:28
diritto

Da: La Fregna26/03/2018 16:38:53
ciao phd, piacere di conoscerti

Da: Top Abogados  26/03/2018 16:55:57
Bravo ph

Da: Terence H. 26/03/2018 18:08:28
se vi può essere di consolazione io oggi ho giurato e mi sono formalmente integrato..

Da: Zio caro  26/03/2018 18:12:47
Bravo Terence! Congratulazioni! 😊

Da: Top Abogados  26/03/2018 18:22:47
Bravo congratulazioni alla faccia dei Cucchi...

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Da: Terence H.  26/03/2018 18:58:34
Grazie ragazzi.. A volte qua sopra sembra un mondo parallelo.. 😂

Da: Il pene 26/03/2018 20:53:59
Si certo ti sei integrato...

Da: GIURISTAIMPARZIALE 26/03/2018 21:13:44

- Messaggio eliminato -

Da: x pene26/03/2018 21:42:25
https://youtu.be/6JaOTGO2ey4

Da: attenti a quei 226/03/2018 22:15:41

bah!

Da: Fuori dal Tunnel26/03/2018 23:05:53
@Ph D

Orsù, fa' il bravo e risparmiaci questa fastidiosa retorica della salvaguardia dei principi e svesti i panni del Giustiziere temerario senza macchia: Da quello che scrivi è sempre stata solo una questione di ego, che hai ammantato di nobili ideali. La verità è che hai fallito clamorosamente e non hai nemmeno la dignità di ingurgitare il calice della sconfitta. Il tuo ego non lo digerirerebbe. E augurati solo  che nessuno subisca i contraccolpi di quella vergognosa sentenza: per colpa tua, da una settimana a questa parte esiste un precedente.

Da: Top Abogados  26/03/2018 23:11:34
Fuori...e  daieeeeeeee notte a tutti

Da: attenti a quei 226/03/2018 23:23:58



i 2 mentecatti ci creeranno un precedente negativo anche in cds

Da: Ma26/03/2018 23:58:08
@Ph_D
Raccontaci di quando si vincevano i ricorsi

Da: Il pene27/03/2018 00:04:13
Phd senza vasella al Tar

Da: cri1974  27/03/2018 06:32:16

26 Marzo 2018

Il Consiglio Dell'Ordine Degli Avvocati Di Sulmona Ha Posto I Seguenti Quesiti: A) Se L'Abogado Iscritto Nell'Albo Ordinario (Tenuto Da Un Consiglio Dell'Ordine Italiano), Possa Cancellarsi Dall'Ordine Spagnolo Di Provenienza; B) Se Il Medesimo Abogado Possa Poi Cancellarsi Dall'Albo Ordinario E Successivamente Reiscriversi Presentando, Al Riguardo, La Sola Domanda Di Iscrizione, Ovvero Se, In Considerazione Dell'originario Titolo Straniero, Debba Seguire Una Diversa Procedura.

Le risposte vengono fornite nei termini di seguito precisati.
Va premesso che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.Lvo n. 96/2001, l'avvocato integrato, ovverosia colui che, in qualità di avvocato stabilito, ha esercitato la professione in Italia per almeno tre anni senza interruzioni, ovvero ha superato la prova attitudinale prevista dal D.M. n. 191/2003, "ha diritto di esercitare la professione di avvocato alle stesse condizioni e secondo le stesse modalità previste per il professionista che esercita la professione in Italia con il titolo di avvocato.".
La previsione anzidetta fornisce evidentemente risposta ad entrambi i quesiti, nel senso che.
- L'avvocato integrato ha facoltà di cancellarsi dall'Albo dell'Ordine di provenienza senza che ciò si ripercuota negativamente sull'efficacia della sua iscrizione nell'Albo italiano
- L'avvocato integrato iscritto all'Albo ordinario italiano, e non più nella sezione speciale del medesimo riservata agli avvocati stabiliti, ha gli stessi diritti degli altri iscritti, con facoltà quindi di avvalersi delle facoltà previste dalla legge professionale tempo per tempo vigente.

Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere 20 settembre 2017, n. 65

Da: DO Nascimento 27/03/2018 07:27:05
Buongiorno

Ciao Zio

Ciao Top


Simpatici questi di Sulmona oltre a non riconoscere l'ordinario per integrazione volevano non solo lasciare il Collega Abogado a vita ma pretendevano anche la di lui iscrizione perenne in Spagna.....per continuare a chiamarlo solo Abogado..............


Nsomma nun c'è vonno sta


Buona giornata

Da: Paramadrid 27/03/2018 07:42:24

- Messaggio eliminato -

Da: ABOGADO X27/03/2018 09:10:32
Ciao ragazzi.
C'è la risposta del CNF al quesito dell'Ordine di Savona. In sostanza se ne lavano le mani e la decisione è rimessa all'arbitrio dei COA.
Qui il link https://www.codicedeontologico-cnf.it/

Da: cri1974  27/03/2018 09:51:23

26 Marzo 2018

I Consigli Dell'Ordine Degli Avvocati Di Frosinone, Nola E Savona Si Sono Rivolti A Questo Consiglio In Relazione Alle Attività Da Svolgere - In Sede Di Tenuta Degli Albi - Con Riferimento Alla Nota Inviata Al Consiglio Nazionale Forense Dal Ministero Della Giustizia - Dipartimento Per Gli Affari Di Giustizia - Direzione Generale Della Giustizia Civile - Ufficio II - Ordini Professionali Reparto Internazionale In Data 12.5.2017 E Oggetto Della Circolare N. 7 -C -2017 Inviata A Tutti Gli Ordini In Data 15.5.2017.

Attraverso tale atto è stato reso noto che il Ministerio de Justicia spagnolo, e il Consejo de la Abogacia Espanola hanno precisato in modo esplicito che i Colegios de Abogados potranno accettare iscrizioni all'Albo di cittadini stranieri in possesso di titolo omologato senza chiedere la formazione complementare richiesta dalla Legge 34/2006 solamente nell'ipotesi in cui la pratica di omologazione del titolo fosse iniziata prima del 31.10.2011. Con la medesima nota il Ministero della Giustizia ha invitato i Consigli dell'Ordine territoriali a procedere agli opportuni controlli all'atto della ricezione delle domande di iscrizione da parte di soggetti che presentino il titolo abilitativo spagnolo.
Si deve premettere che i COA hanno piena autonomia e discrezionalità, nel rispetto delle previsioni di legge, in sede di tenuta degli Albi e dei Registri.
Questa Commissione, pertanto, non può che limitarsi a richiamare il contenuto delle disposizioni normative rilevanti in materia, nonché il contenuto delle note inviate in data 12-05-16 e 26-09-17 dalla Direzione Generale del Ministero della Giustizia al Consiglio nazionale forense, e da questo inoltrate a tutti COA Italiani, che si ritiene siano esaustive e contengano tutte le notizie necessarie per l'adozione dei provvedimenti che i COA riterranno di dover adottare, nell'ambito del loro esclusivo potere discrezionale, relativamente alle Iscrizioni e Cancellazione dei loro iscritti.

Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere 20 settembre - 20 dicembre 2017, n. 63

Da: ... 27/03/2018 09:51:40

X Abogado X

Peccato che hanno scritto il falso riguardo le comunicazioni provenienti dalla Spagna.!!!

Da: La fine27/03/2018 09:53:31
Eccola là, alla fine dicono che le note sono esaustive e che quindi devono cancellare...
E' davvero finita adesso...

Da: ... 27/03/2018 10:00:14
X La fine

Alla fine...sparisci pidocchio

Da: Cnf 27/03/2018 10:02:30
...ovvero l'arte di mistificare.....

Da: La fine27/03/2018 10:04:02
Spariremo tutti...non hai letto che hanno scritto? Nota esaustiva!!! insistino col dire che hanno ragione!!!! Se un coa vuole cancellare, ora può farlo tranquillamente!!!! E' finita!!!!

Da: abilitazioneuropea.com 27/03/2018 10:12:11

Il COA di Roma chiede che si valuti l'applicabilità della legge n. 96/2001 agli iscritti ad un albo professionale di uno Stato membro della Comunità Europea, ma provenienti da un ordine professionale di uno Stato non facente parte della Comunità Europea.
Pubblicato il 3 maggio 2017   

Il quesito sembra riferirsi, nella sua pure imprecisa formulazione, al caso di cittadino extra-UE che, iscritto all'Albo in uno Stato dell'Unione, intenda esercitare il diritto di stabilimento.
Tale fattispecie è regolata dall'art. 3 del D. Lvo n.96/2001, con il quale si prevede che il titolo professionale dev'essere acquisito in uno Stato membro UE da un cittadino di uno degli Stati membri anzidetti. Si ricorda, a tale proposito, che ai cittadini degli stati membri dell'Unione sono equiparati, a mente dell'art. 1, comma 3 del D. Lgs. n. 96/2001, i cittadini di uno degli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo.
Nel precedente parere n. 47/11, reso su fattispecie analoga, questa Commissione ha chiarito che, ai sensi della disposizione richiamata, il soggetto che richieda l'iscrizione nella sezione speciale "Avvocati stabiliti" dell'Albo debba cumulare i due requisiti della cittadinanza di uno Stato membro dell'UE (o di uno Stato aderente allo Spazio economico europeo) e del possesso di titolo professionale valido nello Stato membro di provenienza, indipendentemente dal fatto che il titolo medesimo sia stato direttamente acquisito nel suddetto Stato, o ivi riconosciuto e/o omologato.
L'esercizio permanente in Italia della professione di avvocato è pertanto consentita, ai sensi del suddetto decreto legislativo, ai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea e ai cittadini di uno degli altri Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo, in possesso del titolo di avvocato rilasciato da uno degli Stati membri del'UE.

Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), 19 ottobre 2016, n. 105

Quesito n. 239, COA di Roma

Da: ... 27/03/2018 10:15:50
X La fine

Sei sempre il solito multinik di Trento.....sparisci hai bruciato il nik

Da: Per Tutti 1  - 27/03/2018 10:18:55
CNF Ponzio Pilato se ne lava le mani e mette i COA in una situazione nella quale difficilmente qualcuno potrà muovere un dito.
In pratica dice:
- COA sono pienamente autonomi su questo
- leggetevi le norme in materia
- leggetevi le note
- e poi fate vobis...

"Si deve premettere che i COA hanno piena autonomia e discrezionalità, nel rispetto delle previsioni di legge, in sede di tenuta degli Albi e dei Registri.
Questa Commissione, pertanto, non può che limitarsi a richiamare il contenuto delle disposizioni normative rilevanti in materia, nonché il contenuto delle note inviate in data 12-05-16 e 26-09-17 dalla Direzione Generale del Ministero della Giustizia al Consiglio nazionale forense, e da questo inoltrate a tutti COA Italiani, che si ritiene siano esaustive e contengano tutte le notizie necessarie per l'adozione dei provvedimenti che i COA riterranno di dover adottare, nell'ambito del loro esclusivo potere discrezionale, relativamente alle Iscrizioni e Cancellazione dei loro iscritti."

Da: Per Tutti27/03/2018 10:20:55
In pratica non danno alcuna linea guida...cosa che invece in CNF dovrebbe fare...
Penso che a questo punto nessun COA, senza avere il placet di una linea condivisa con il CNF, possa muovere un dito...
Sarebbe un suicidio...

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