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Avvocato Spagna Abogado / ricorso in Spagna e Italia
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Da: Mimmi mimmi | 21/03/2018 11:57:16 |
Rappresentare al Tar (erronramente) che le persone non erano sul censo è stata tanto bella come idea come quella di chiedere accertamento in Spagna (mai disposto).... | |
Da: LE IMI SONO ANDATE COSÌ | 21/03/2018 11:59:19 |
Ci sono state cinque fasi: 1) richieste IMI al ministero dell'educazione Risposta Non siamo competenti e non sappiamo dirvi chi lo sia. 2) richieste IMI al ministero spagnolo però disinformato sul filone giurisprudenziale favorevole. Risposta Iscrizioni irregolari e andrebbero cancellati dal CGAE. La normativa richiedere master e prova attitudinale a crocette. 3) richieste IMI al ministero spagnolo che INFORMATO sul filone giurisprudenziale favorevole, RETTIFICA. Risposta Questo ministero non conosce le iscrizioni fatte dai collegi. Consultate il censo dal sito istituzionale. Potete chiedere delucidazioni al CGAE. 4) richieste IMI al CGAE -----RISPOSTE VARIE------ Risposta 1 L'iscrizione é regolare. É avvocato. Può esercitare. oppure se al momento non compariva nel censo perché hanno preso molto tempo per il caricamento dati (legittimamente perché il certificato é la cosa importante) Risposta 2 Dall'analisi del censo non risulta che possa esercitare. In questo caso il rigetto poteva starci del riconoscimento quindi andava ripresentata domanda di riconoscimento. Risposta 3 (domanda precisa: "può esercitare in Spagna) No, perché non ha comunicato un domicilio o non hai chiesto il passaggio ad esercente. In questi casi il rigetto forse poteva starci a mio parere però, e tanti invece la interpretano in un'altro modo. 5) richiesta di chiarimenti ulteriori in merito ad una risposta positiva Risposta IMI 49272 - fate accesso e andatevela a leggere e tradurre bene e vi cadranno le braccia. A volte mi sembra quasi di assistere ad una partita di calcio caratterizzata perlopiù da fallacci, gol di mano e sviste arbitrali invece che da vero e proprio spettacolo giuridico. Tifo per la mia squadra senza giocare ma convinto che nonostante la condotta dell'avversario se la stia giocando bene. Vedremo nel secondo tempo. Anzi... Più che secondo tempo sembra appropriato parlare di un "ritorno" in cui cambia il campo, la terna arbitrale e c'è il VAR. Non è detto che basti, però, qua si discute della legittimità del diniego e non sulla sussistenza del titolo. | |
Da: si opus sit | 1 - 21/03/2018 12:00:47 |
Concludo con quest'ultimo passo: "Alla luce della ricostruzione della vicenda sopra operata, deve escludersi che il Ministero della Giustizia italiano abbia sindacato la validità del titolo straniero, essendo state, di contro, le stesse autorità competenti del paese di provenienza ad affermare, al di là del possesso formale di un provvedimento di iscrizione in un Colegio di abogados, l'irregolarità dell'iscrizione di coloro che non possedessero i requisiti che le stesse autorità competenti spagnole avevano riferito essere indispensabili ai fini del corretto accesso ed esercizio della professione di avvocato in Spagna." Semplicemente assurdo, quindi secondo il loro ragionamento la colpa non è loro ma è tutta della Spagna che iscrive senza requisiti!!!! Io rimango allibito....bisognerebbe far tradurre legalmente il passo della sentenza e a questo punto per forza farsi dare una dichiarazione ufficiale sulla questione da parte della Spagna... | |
Da: Mimmi mimmi | 21/03/2018 12:01:10 |
Puoi scrivere il messaggio anche 100 volte. Ma i documenti che dimostrano quanto affermo ce li ha il Tar e quelli NO che non sono stati stralciati perche ' depositati in tempo! | |
Da: Fuoridaltunnel | 21/03/2018 12:03:37 |
Le sentenze politiche esistono, da sempre. Io vi ricordo che pur di salvare il culo (flaccido) di Berlusconi dall'imputazione di aver pagato una prostituta minorenne la Cassazione ha addirittura esteso l'applicabilità della scusante di cui all'art. 602 quater facendoci rientrare l'ignoranza sulla minore età (con gaudio di tutti i futuri puttanieri che da quella sentenza in poi potranno andare a pagamento con le minorenni semplicemente dicendo " Ma io non lo sapevo che aveva 13 anni!!). Quindi, non mi sconvolge. Detto ciò, è una vittoria di Pirro, perché è talmente evidente la "politicità" di questa sentenza che o un giudice nostrano, o un Giudice a Berlino, la smaschereranno senza problemi. Osservo che poco o nessun rilievo è stata data alla notizia, segno, forse, che anche coloro che avrebbero interesse a strumentalizzarla sanno che è meglio astenersene. Quanto premesso, ovviamente, non vale a giustificare l'atteggiamento di boria dei ricorrenti, che forse avrebbero dovuto valutare se il gioco ne valeva la candela, in considerazione del rischio di strumentalizzazioni di una sentenza negativa. Ad occhio e croce, no. | |
Da: Ma | 21/03/2018 12:10:16 |
Tradurre la sentenza del TAR per mostrarla alla Spagna affinché possa esorimersi in modo chiaro sui propri iscritti è una buona idea | |
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Da: si opus sit | 21/03/2018 12:15:26 |
Praticamente, in poche parole, si dice che la Spagna iscrive senza requisiti e che il fatto che si è iscritti e che la Spagna non annulli le iscrizioni non è importante... !!!! Roba da pazzi... speriamo che il Cds non ragioni così...bisognerebbe per non correre il rischio avere un benedetto documento ufficiale che rimarchi quanto detto nell' imi per intero, tra l'altro riportato dallo stesso Tar anche se per starlcio... | |
Da: GIURISTAIMPARZIALE | 21/03/2018 12:17:03 |
la sentenza è semplicemente comica!!!!!!!!!!!!! un'agglomerato di contraddizioni mai viste prima, Loro no, non vogliono discutere sull'iscrizione, ma sul possesso dei requisiti, MA CHE CAZZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO STATE A DI MA CHE SIGNIFICAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA NON PUOI SCINDERE LE DUE COSEEEEEEEEE SE UNO E' ISCRITTO VUOL DIRE CAZZZZZOOOOOOOOO CHE I REQUISITI CE LI HA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA SENTENZA RIDICOLA COMICA E PATETICA | |
Da: .. | 21/03/2018 12:21:26 |
Il tempo sarà galantuomo...ma quanto ce ne vorrà?La sentenza così come emessa con i riferimenti, deve essere portata a conoscenza immediata del CGAE di Spagna (visto che in parte lo riguarda) e della commissione Europea..anche se irrituale.Ed io direi che alla fine non sarebbe nemmeno male notificarla al CSM, questo invece alla fine del procedimento che è ancora lungo...insieme alla sentenza definitiva. | |
Da: Per fortuna | 21/03/2018 12:21:30 |
Ma come fai a giocare bene la partita se chiedi quello che non devi e rappresenti quello che non è? Va bene che se uno è iscritto basta quello per dire che è tutto ok, pero' se parti male nell'impostare il ricorso anche l'avversario ne approfitta.. soprattutto se si sente preso in giro come in questo caso. Se ci sarà un ritorno al Tar è solo perché il Tar sa bene che ci sono altre campane da ascoltare, altri ricorsi impostati diversamente con differenti rappresentazioni dei fatti con il solo intento di dire la verità al Giudice e dimostrare la regolarità sulla base di una rappresentazione veritiera dei fatti..altro che dire che le persone non erano sul censo! | |
Da: si opus sit | 21/03/2018 12:21:33 |
Bravo GIURISTAIMPARZIALE.... purtroppo bisogna farsene una ragione... e a questo punto portare qualche documento delle autorità spagnole che a chiare lettere dichiarino che i loro iscritti hanno i requisiti per essere iscritti . Capisco che la richiesta sia comica.... però con la traduzione della sentenza del tar magari accetteranno di fare questo documento... se no, stando così le cose, bisogna sperare che il CdS si pronunci con un ragionamento più logico e reale dei fatti... | |
Da: Ultime IMI | 21/03/2018 12:28:38 |
Nelle ultime che ho visto la richiesta era più o meno questa la domanda: Il signor XY laureato in giurisprudenza in italia nel 2010 ha omologato il titolo in data 12.12.2012 con richiesta di omologazione post 02.02.2012. Che professione può esercitare in Spagna? RISPOSTA nessuna Per esercitare come avvocato qua dovrebbe fare un master e un esame oppure essere stabilito come AVVOCATO ITALIANO in spagna. ma cosa c'entraaa?!?!? è chiaro che uno che risponde così non ha probabilmente capito neanche la domanda perchè la stessa era ambigua. Magari se gli si premetteva in forma più chiara che è GIA' iscritto in Spagna al Colegio .... in data ... beneficiando di una interpretazione giurisprudenziale, sarebbe arrivata una risposta chiara e non ingenerata da confusione (sembra si stia parlando di soggetto non iscritto in Spagna che torna in Italia dopo l'omologazione....eh, così è troppo facile... grazie al cazzo....) | |
Da: .. | 21/03/2018 12:35:15 |
Sapete la cosa più comica di tutte?È che noi paghiamo le tasse a questo paese...😂😂😂😂😂😂😂 | |
Da: si opus sit | 21/03/2018 12:39:36 |
"mentre, sul piano procedurale, ai fini del riconoscimento dei titoli professionali, le informazioni che provengono dall'autorità dichiarata competente dallo Stato membro nell'ambito del sistema IMI, appositamente istruito in seno all'Unione Europea, rivestono carattere pienamente ufficiale." E quindi???? che significa??? forse i certificati d'iscrizione del Colegio ai fini del riconoscimento del titolo professionale non hanno carattere pienamente ufficiale ???Sono carta straccia ??? Allora bastano due righe di IMI per il riconoscimento del titolo professionale... bastano due righe di Imi e uno non ha più problemi... le iscrizioni non servono.. sono "un mero dato formale" !!! | |
Da: Zio caro | 21/03/2018 12:40:44 |
Vado a memoria Cgae:" in molte delle richieste ricevute è stata data risposta negativa con riguardo alla possibilità di esercizio sul territorio per non avete il soggetto un domicilio in Spagna o per essere iscritto come non esercente.." Quindi la gente era sul censo, semplicemente era questione di esercizio E non di titolarità. Il titolo di abogado c'era ma l'esercizio in Spagna é cosa diversa. Certo che se a fronte di tale espressa dichiarazione del Cgae vai a dire al Tar che hanno affermato che tizio non poteva esercitare perché non era sul censo,è chiaro che al Tar il discorso non torna perché stai dicendo ci sa diversa da quanto affermato dal Cgae espressamente. | |
Da: .. | 21/03/2018 12:46:43 |
Credo vogliano dire che l'imi vale su quanto detto circa la irregolarita...al lordo della regolarità per la giurisprudenza ...che invece pur detta nella stessa imi..misteriosamente non vale. | |
Da: .. | 21/03/2018 12:50:11 |
Misteriosamente Non vale perché tocca fare atto di fede.Non possiamo capire i grandi giuristi sanno.Ma noi no e non possiamo farci domande ma continuare semplicemente a pagare le tasse. | |
Da: Ph_D | 21/03/2018 12:52:22 |
@ abogados Leggo il tuo intervento e penso anche io che la situazione non debba essere sottovalutata (e ti assicuro che non la stiamo sottovalutando!). Ovviamente non mi sembra opportuno commentare la sentenza, le nostre osservazioni saranno formulate nelle dovute sedi. @ sindaco La diffusione di dati personali in un forum non andrebbe fatta, a tutela della privacy dei soggetti coinvolti. Ciò premesso, se vuoi saziare la tua curiosità, proponi istanza di accesso. Chi vuole, può richiedere copia delle IMI. Vi invito a farlo. @ troll - lucianone Alcuni soggetti farebbero di tutto pur di fare disinformazione. Eppure sarebbe basta venire in udienza perché questa vicenda è stata affrontata... Nel processo amministrativo (rito ordinario, udienza pubblica) si presentano documenti fino a 40 gg. liberi prima, memorie fino a 30 gg. e memorie di replica fino a 20 gg. liberi prima... Le regola generale è quindi che i documenti vanno depositati fino a 40 gg. liberi prima. La P.A. ha menzionato l'esistenza di un nuovo documento per la prima volta solo nella sua memoria di replica (depositata 20 gg. liberi prima). Il ricorrente ha subito chiesto e ottenuto copia del nuovo documento, tramite istanza di accesso. Tuttavia erano scaduti i termini per il deposito di documenti (40 gg. liberi prima). In questi casi la parte non può limitarsi a depositarli in giudizio, ma deve certamente chiedere l'applicazione dell'art. 54 del c.p.a.: " 1. La presentazione tardiva di memorie o documenti può essere eccezionalmente autorizzata, su richiesta di parte, dal collegio, assicurando comunque il pieno rispetto del diritto delle controparti al contraddittorio su tali atti, qualora la produzione nel termine di legge sia risultata estremamente difficile." Ed è quello che è stato fatto, sia per iscritto che in udienza. Quindi l'ennesimo troll - che non conosce gli atti di causa (e non conosce il cpa) - continua a scrivere solo per dimostrare che non capisce nulla, solo con un obiettivo: disinformare. Lecito criticare, forse meglio documentarsi... | |
Da: Paramadrid | 1 - 21/03/2018 12:53:24 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: si opus sit | 1 - 21/03/2018 12:54:50 |
... : a parte che come hai detto tu, se propri ti vuoi imputare solo sulle IMI allora le leggi nella loro interezza e non per stralci e soprattutto verifichi la tipologia di domande che sono state poste perché magari molte delle risposte non c'entravano un fico secco su quanto si dibatteva. Premesso ciò non puoi baipassare completamente un regolare documento d'iscrizione emesso da un Colegio... ma daiiiii!!! | |
Da: .. | 21/03/2018 13:02:27 |
Phd..portate questa sentenza al CGAE..e alla commissione europea...e conservala per il CSM.. | |
Da: X TUTTI | 21/03/2018 13:03:40 |
Io non c'ero all'udienza e ho sbagliato ma nulla mi leva dalla testa che quanto detto alll'ultimo convegno del COF a Roma sia stato in parte riportato nelle carte ministeriali italiane e di conseguenza al TAR ovvero, come detto da un noto presidente di Coa, " gli ordini spagnoli attuano pratiche e di conseguenza iscrizioni illegali perché ci guadagnano un sacco di soldi" (testualmente-ascoltare la radio iusweb radio) Sono sicuro che oltre a non far trombare quel dirigente ministeriale dalla Corte dei Conti per ovvio danno erariale, abbiano anche spinto su questa falsità.... | |
Da: .. | 21/03/2018 13:09:12 |
X tutti.Portiamo quelle registrazioni al Cgae...un associato che parla così del suo consiglio e dello stato spagnolo deve essere posto alla conoscenza della Spagna.A mio avviso dobbiamo riunirci in un gruppo ed iniziare unitamente a agire tutti assieme in Spagna.Creiamo un gruppo unitario. | |
Da: elpaso74 | 21/03/2018 13:10:04 |
La sentenza dice chiaramente che le autorità spagnole hanno riferito che per l'iscrizione ci vuole un determinato iter e determinate prassi a prescindere dalla formale iscrizione in un collegio di abogados. Lo "schema" utilizzato dalla sentenza e dunque dall'Italia è identico a quello utilizzato per gli avocat, infatti non si mette in discussione il titolo che, per gli avocat, è stata ribadita di recente dalla cassazione. A questo punto, il fatto di essere iscritti in spagna o in romania (in entrambi i paesi si esercita con il titolo corrispondente senza alcun tipo di problema e nessuno è stato cancellato)per l'italia non rileva. Attenzione.......la partita sarà dura e speriamo che il Cnf non cominci a mandare le comunicazioni ai vari coa e non faccia terrorismo. | |
Da: La fine | 21/03/2018 13:12:22 |
ha ragione elpaso. Vogliono farci fare la fine degli avocat. Puntano tutto sugli imi e con quelli ci faranno fuori. | |
Da: MR.Help | 21/03/2018 13:14:35 |
Ma va non succederá niente. . tutti integrati | |
Da: Vediamo con il prossimo governo | 21/03/2018 13:19:18 |
Prima di perdere fiato e tempo... vediamo le intenzioni del prossimo governo. In Spagna ormai è tardi per intervenire contro gli abogados che si sono integrati a migliaia e si stanno continuando ad integrare. | |
Da: Zio caro | 21/03/2018 13:22:53 |
el Paso guarda che questi imi alla fine hanno confermato che le iscrizioni erano regolari. non è che si può fingere di non vedere la rettifica. se poi se ne approfittano perchè magari (non lo so, ipotizzo) queste cose sono state dette nelle sole memorie e non sollevando uno specifico motivo di ricorso allora tutto può essere, però le rettifiche esistono. diciamo che se hai ragione, ma sbagli a sollevare i motivi di ricorso sei fregato. magari (non lo so) ne hanno "approfittato" da questo punto di vista. per esempio il possesso di un certificato valido è stato evidenziato così nelle memorie oppure si è parlato di violazione di legge da parte del Ministero a negare il riconoscimento a fronte di un valido certificato? mi sa che il discorso cambia parecchio... | |
Da: X El paso | 21/03/2018 13:23:53 |
Guarda che sei incredibile!!!...meni il torrone da mesi con la parità di problematiche tra Abogados e Avocat!!' Fai ridere lo sai che in Romania si dibatte da anni sulla regolarità di Bota pur avendo ottenuto sentenze positive!!! Non sono neanche lontanamente avvicinabili le due problematiche.....su dai fai il bravo! Lo sai che gli ordini spagnoli sono REGOLARI e i loro Decani fanno parte di diritto del CGae.... Non sono la stessa cosa!!!! Poi se ti devo dire la mia credo che essendoci in Romania, dopo la caduta di Ciaucescu, due ordini professionali in base alla legge Rumena, il problema del riconoscimento Bota va affrontato LI per prima... | |
Da: Zio caro | 21/03/2018 13:31:46 |
opus quando il Tar afferma che non si sta discutendo dell'iscrizione in Spagna del soggetto bensì del percorso svolto, mi viene il dubbio che non sia stato sollevato il motivo di ric per violazione di legge sul fatto che conta solo il certificato e non il percorso (norma europea che è stata individuata da diverso ricorrente). | |
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