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Avvocato Spagna Abogado / ricorso in Spagna e Italia
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Da: ViaVeritaeVita  20/05/2017 20:17:10
PHD

Ma la vicenda del Tar Lazio del 2016 come è terminata?

Da: Ph_D 20/05/2017 20:26:55
Non è terminata. Altrimenti non saremmo qui...
In compenso, varie condanne al pagamento delle spese legali. Ed altro che preferisco non riferire...

Da: ViaVeritaeVita  20/05/2017 20:31:23
Ok

Da: Ph_D 20/05/2017 21:03:26
Non capisco il riferimento ai Coa del sud. Io credo che la differenza non sia tra nord e sud, ma tra coa piccoli e grandi. In un coa piccolo, dove magari non si è abituati ad affrontare la questione, vi potrebbe essere incertezza.

Immagino che i vari coa proveranno a dialogare fra di loro per evitare situazioni a macchia di leopardo. Magari la maggior parte deciderà di incaricare il cnf di approfondire la questione, non facendo nulla di concreto contro gli abogados...

Sinceramente, io sono veramente tranquillo e sereno. Dormo alla grande (a parte ieri sera che ho fatto un'abbuffata di peperoni...). Sono un po' stufo e sto meditando su una strategia ad ampio raggio per mettere fine a certi atteggiamenti. Paghiamo le tasse per mantenere un apparato che - a volte - sembra incaricato di crearci problemi assurdi...

Ma ci sono altri, che non fanno amministrativo e non hanno approfondito la normativa spagnola, che la stanno vivendo male e a me dispiace... non penso sia giusto soffrire in questo modo... non è corretto...

Da: Cittadini europei  20/05/2017 21:10:17
Ph-d
Giuste osservazioni. 

Da: ViaVeritaeVita  20/05/2017 21:16:31
Preoccupano Imi e Min. Spagnolo. Cosa hanno riferito? Non si sa...

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Da: Ph_D 20/05/2017 21:24:29
Io ho letto tutto quello che è stato trasmesso e sono tranquillo.

Da: Giovannj 20/05/2017 21:53:46
Infatti non era il solito confronto nord-sud..
Ho detto così per evitare di riferire i potenziali coa del sud che potrebbero insorgere.
Ovvio che nord e sud non c'entrano niente affatto.

Da: eurek@  20/05/2017 21:59:10
Un esposto all antitrust. Hanno tentato di distruggere la reputazione che faticosamente si ci crea. Tutto il web parla di noi come i truffatori

Da: gianlucaornese  20/05/2017 22:08:10
...Non sarebbe male l'antitrust...

Ph_D piano con i peperoni...

Buon fine settimana...

Da: abograd 20/05/2017 22:50:36
@ Ph_D

" Paghiamo le tasse per mantenere un apparato che - a volte - sembra incaricato di crearci problemi assurdi..."

sacrosanta verità...ti quoto al 100%

buon weekend

Da: Madrileno 20/05/2017 22:51:07
Per curiosità, ma a che gruppi siete iscritti?? Dov'è che ci sarebbero tutte queste invettive contro gli stabiliti irregolari? Mi reputo "social" come persona, ma a parte questo forum e gli articoli qui postati io non sento né vedo parlare dell'argomento!!

Indicatemi per favore questi gruppi Fb pieni di avvocati che ci insultano.. Voglio farmi una cultura al riguardo, sono curioso..

Grazie

Da: Cittadini europei  20/05/2017 22:53:15
Anche io notavo la stessa cosa. Solo due articoli sul web e basta.

Da: Cittadini europei  20/05/2017 22:59:57
Ha ragione pd-h quando dice :

SE prima il Coa non fa la prima mossa, voi non fate nulla. Se vi convocano (e solo in quel caso) andate e difendetevi.

Da: Avvocato_Prof 20/05/2017 23:32:52
Per concludere il discorso e mettere una pietra tombale sull'argomento "rischio", in aggiunta a tutto quello che ho scritto precedentemente, già pianamente sufficente, allego questo parere del CNF in base al quale se l'abogado per assurdo avesse una iscrizione non congrua (non perfettamente regolare) comunque non sarà cancellato, gli integrati poi addirittura hanno un diritto quesito, hanno perso la qualità di abogados e sono divenuti a tutti gli effetti avvocati italiani, hanno subito "una procedura di integrazione" che una volta conclusa e trascorsi in termini di legge diviene "una cosa giudicata", una sorta di assoluzione, quindi sottoposta al "ne bis in idem", tra i brocardi del nostro diritto...
Comunque eccovi il parere..

C.N.F. con parere n. 17 del 25/6/2009

N.6 Quanto alla possibilità di pervenire alla cancellazione di soggetti che già abbiano ottenuto l'iscrizione negli albi, su di essa l'opinione della Commissione è tendenzialmente negativa.
Infatti la rimozione di un provvedimento d'iscrizione in via di autotutela presuppone la dimostrazione non solo dell'effettivo errore in cui sia incorso il Consiglio nel deliberare detta iscrizione, ma anche - e soprattutto - l'accertamento di un interesse pubblico alla eliminazione della permanenza del soggetto negli albi. È evidente la difficoltà di aggredire posizioni di diritto ormai acquisito, col coinvolgimento dell'affidamento di terzi estranei, mediante l'assolvimento del descritto onere probatorio e si sottolineano i connessi profili di responsabilità anche patrimoniale. Si ritiene pertanto di escludere, in linea generale, una "revisione" degli albi con la cancellazione di coloro che vi siano stati ammessi sulla base di titoli professionali stranieri non più reputati congrui.

Da: Avvocato_Prof 20/05/2017 23:37:06
Per concludere il discorso e mettere una pietra tombale sull'argomento "rischio", in aggiunta a tutto quello che ho scritto precedentemente, già piaenamente* sufficiente*, allego questo parere del CNF in base al quale se l'abogado per assurdo avesse una iscrizione non congrua (non perfettamente regolare) comunque non sarà cancellato, gli integrati poi addirittura hanno un diritto quesito, hanno perso la qualità di abogados e sono divenuti a tutti gli effetti avvocati italiani, hanno subito "una procedura di integrazione" che una volta conclusa e trascorsi in termini di legge diviene "una cosa giudicata", una sorta di assoluzione, quindi sottoposta al "ne bis in idem", tra i brocardi del nostro diritto...
******Se il "ne bis in idem" vale per gli assassini assolti, vale anche per gli abogados "assolti-integrati", non credo siano peggiori dei primi ahahahah
Comunque eccovi il parere..

C.N.F. con parere n. 17 del 25/6/2009

N.6 Quanto alla possibilità di pervenire alla cancellazione di soggetti che già abbiano ottenuto l'iscrizione negli albi, su di essa l'opinione della Commissione è tendenzialmente negativa.
Infatti la rimozione di un provvedimento d'iscrizione in via di autotutela presuppone la dimostrazione non solo dell'effettivo errore in cui sia incorso il Consiglio nel deliberare detta iscrizione, ma anche - e soprattutto - l'accertamento di un interesse pubblico alla eliminazione della permanenza del soggetto negli albi. È evidente la difficoltà di aggredire posizioni di diritto ormai acquisito, col coinvolgimento dell'affidamento di terzi estranei, mediante l'assolvimento del descritto onere probatorio e si sottolineano i connessi profili di responsabilità anche patrimoniale. Si ritiene pertanto di escludere, in linea generale, una "revisione" degli albi con la cancellazione di coloro che vi siano stati ammessi sulla base di titoli professionali stranieri non più reputati congrui.

Da: Cittadini europei  20/05/2017 23:50:11
Aggiungo alla cartella dei documenti da produrre in caso di convocazione del coa.

Da: abogados 21/05/2017 00:20:55
X avv prof

Ciao common!
Giuri ancora che non guadagni un euro dal percorso spagnolo? E da quello rumeno?

Bel parere però, brava!

Da: El chico 21/05/2017 00:43:11
Avvocato_Prof

Da tenere in conto anche questa sentenza , che ovviamente non riguarda il caso di persone che restano validamente iscritte in Spagna


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. FIDUCCIA   Gaetano    - Presidente  -
Dott. VARRONE    Michele        - Consigliere -
Dott. FANTACCHIOTTI Mario       - Consigliere -
Dott. FILADORO   Camillo        - Consigliere -
Dott. FICO     Nino             - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:
A.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 79,
presso lo studio dell'avvocato LUBRANO FILIPPO, che lo difende
unitamente all'avvocato CIOCIOLA ROBERTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -

contro
ORDINE  DOTTORI  COMMERCIALISTI DI  ROMA,  RIETI,  VELLETRI  E
CIVITAVECCHIA, in persona del Presidente pro-tempore Dott. prof.
A.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA
5, presso lo studio dell'avvocato ROMANELLI GUIDO FRANCESCO, che lo
1091 difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -

e contro
CONS NAZ DOTTORI COMMERCIALISTI, PROC. GEN. CORTE D'APPELLO DI ROMA;
- intimati -

avverso la sentenza n. 5461/04 della Corte d'Appello di ROMA, prima sezione civile, - Volontaria giurisdizione emessa il 18/11/04, depositata il 23/12/04, R.G. 51230/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/06/06 dal Consigliere Dott. Nino FICO;

udito l'Avvocato Roberto CIOCIOLA;

udito l'Avvocato Ludovica FRANZIN (per delega Avv. Guido Francesco ROMANELLI);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MACCARONE Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.


Fatto

Con delibera del 4 giugno 2001, a seguito di comunicazione dell'Università degli Studi di Roma, di annullamento di alcuni esami di profitto e dell'esame finale di laurea del dottore commercialista A.F., il Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti di Roma ha disposto l'annullamento del provvedimento di iscrizione all'albo, adottato il 16 giugno 1980.
Il Consiglio Nazionale della categoria professionale ha respinto il ricorso dell' A. e il Tribunale di Roma e la Corte d'appello di Roma ne hanno a loro volta rispettivamente respinto il reclamo e l'appello.
Avverso la decisione della Corte d'appello l' A. ha proposto ricorso per Cassazione affidandolo ad un motivo, illustrato da memoria.
L'Ordine dei dottori commercialisti di Roma ha resistito con controricorso.
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti non ha svolto attività difensiva.

Diritto

Col motivo proposto (violazione delle norme e dei principi in tema di iscrizione e cancellazione dall'albo dei dottori commercialisti, nonché di annullamento d'ufficio, e omessa insufficiente e contraddittoria motivazione) il ricorrente ha dedotto che mentre il D.P.R. n. 1067 del 1953, art. 31, richiede, per l'iscrizione all'albo, il possesso del diploma di laurea e il superamento dell'esame di stato abilitativo, il successivo art. 34 prevede che la cancellazione dall'albo sia disposta per la perdita della cittadinanza o dell'esercizio dei diritti civili, nulla disponendo per il venir meno del requisito del titolo di studio, sicché, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, peraltro con motivazione illogica, dal venir meno del diploma di laurea non solo non discende l'automatica caducazione del titolo abilitativo, ma è da escludere qualsiasi interesse pubblico alla cancellazione dall'albo quando, come nella specie, il dottore commercialista abbia esercitato la professione per un ventennio e nelle more del procedimento disciplinare abbia ottenuto valido titolo di studio, così sanando la propria posizione.

La censura è infondata.

Se la legge prescrive per l'iscrizione all'albo professionale il superamento dell'esame di stato abilitativo, e la partecipazione a tale esame richiede a sua volta il possesso di un valido diploma di laurea (D.P.R. n. 1067 del 1953, art. 31), è semplicemente consequenziale - e logico - ritenere che col venir meno del titolo di studio venga necessariamente meno il titolo abilitativo e, con esso, la legittimità dell'iscrizione, e ciò indipendentemente dal fatto che un'altra disposizione del medesimo testo normativo non includa espressamente tale ipotesi tra quelle per le quali è prevista la cancellazione dall'albo.
L'interesse pubblico all'adozione del provvedimento di cancellazione dall'albo discende direttamente dalla legge e non può venir meno per effetto dell'esercizio di fatto della professione, quale ne sia la durata, e per il conseguimento, in data successiva all'illegittima iscrizione all'albo, di un valido diploma di laurea, fatti, questi, cui non può attribuirsi efficacia sanante. Resta infatti esclusa, appunto in ragione dell'interesse pubblico sottostante al potere di cancellazione dall'albo, esercitabile sia per fatti sopravvenuti che per fatti anteriori all'iscrizione, la configurabilità di diritti acquisiti alla permanenza di un'iscrizione ottenuta sulla base di presupposti inesistenti (v., con riferimento alla professione di avvocato, Cass. S. U. n. 13005 del 1992).
Il ricorso va dunque respinto, con condanna del ricorrente, Soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione in favore del costituito Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti di Roma.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione in favore del costituito Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti di Roma, che liquida in Euro 5.100,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2006.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2006

Da: balkis  21/05/2017 01:51:13


Mi è stato riferito che alcuni agenti e/o agenzie hanno suggerito non impugnare il provvedimento  di diniego. Ora ... fermo restando  che rispetto l'idea di tutti ... proprio non riesco a comprendere come è perché un professionista  (un legale) chiede ad un soggetto che non svolge attività  legale un parere ... e si allinea.

Ragazzi sentire che "Non ho impugnato perché  così  mi ha  consigliato  l'agenzia" ... mi fa morire !!!

Ditemi che è  un caso isolato ... vi prego.

Da: balkis  21/05/2017 02:25:46



Dobbiamo essere onesti ... per come è  stata posta la questione... sembriamo veramente dei poco di buono. Cosa pensereste voi leggendo solo la circolare senza sapere null'altro?

Sembra lo scherzo di un burlone che vuole di proposito indurre in errore i COA. Ma invece è un atto ufficiale.


Comunque mi risulta che già  un paio di ordini hanno iniziato a convocare.

Da: balkis  21/05/2017 02:29:02



Dobbiamo invitare i COA a effettuare  un accesso agli atti del Ministero prima di arrivare a conclusioni affrettate ... oltre che a rileggersi il D.Lgs. 96/01.


Da: Avvocato_Prof 21/05/2017 02:38:11
@El Chico, no, la fattispecie è del tutto diversa.
La sentenza che hai postato è di una persona senza laurea, quindi inesistenza del titolo di studio, cosa gravissima, la mancanza della base.
Nel caso degli stabiliti della circolare si parla al massimo di lieve irregolarità di iscrizione presunta, formalmente perfetta e sostanzialmente sanata(ma sempre a parere di un organo di uno stato straniero che non puo' avere ingerenza nell'attribuzione di titoli di Stati membri, che emessi da organi legittimi sono pienamente legittimi senza se e senza ma),  quindi come capirai siamo su due pianeti diversi.
Nella sentenza che tu hai postato mi trovi d'accordo, senza laurea..... non esageriamo.
Il parere CNF è cosa diversa, in quanto per i proscritti una lieve presunta irregolarità (presunta in Italia, valutazione erronea lo ribadisco) non certo in Spagna,  è del tutto irrelevante, e certamente non puo' determinare la cancellazione.
Una cosa è l'inesistenza di un titolo altra cosa è una astratta e priva di fondamento sospetta irregolarità, perchè ricordiamo che i titoli sono i medesimi con i quali è stata iscritta gente in Italia da oltre 10 anni a questa parte, identici, ed inoltre si sta ultimando il disegno di legge col quale verranno nuovamente rimossi master ed esame di stato, introdotti solo su pressioni politiche italiane, ma lontanissimi dalla mentalità degli spagnoli, quindi fai conto nel 2018 si tornerà alla vecchia normativa.. dal taglio liberista.
Giova ricordare anche che l'Abogacia ha sanato le iscrizioni fino agli inizi del 2015, bloccando le iscrizioni e decretando cancellazioni solo dalla circolare riguardante la sentenza di appello, ed esattamente dalla primavera 2015(quindi hanno cancellato persone iscritte ad aprile, maggio 2015.... di cosa stiamo parlando), quindi tutti quelli iscritti prima sono stati sanati, sono stati regolarmente INCORPORATI AL CGAE (equivalente al nostro CNF).
Soluzione intelligente, da persone dalla mente dinamica e pratica.
A volte il rimedio può essere molto peggiore del male, specie quando praticamente non rileva per nulla, un master di 2-3 mesi online, ed un esamino di 50 domande a crocette, quando il laureato italiano ha omologato la propria laurea in griurisprudenza alla licenciatua en derecho, laurea abilitante di per se, non ha significato.
In effetti la licenciatura in derecho=laurea+abilitazione , grado in derecho=laurea pura.
Infatti il master e l'esame di stato sono riservati ai "grado" spagnoli, la licenciatura è ancora in vigore nelle università, terminerà a fine 2017, da quel momento in poi non saranno piu' emesse licenciature ma solo "grado in derecho".

Da: Bernat  21/05/2017 08:46:39
Sono d'accordo con Balkis,

in caso di convocazione occorre invitare il COA a chiedere gli atti al Ministero.

A questo punto, però, chiedo un parere :
in caso di sfortunata necessità di ricorrere al cnf,  non avendo io fortunatamente mai dovuto farne uno, dovremmo allegare già in questa fase tutta la documentazione, Tra cui il carteggio IMI, oppure lo si potrà fare anche nella successiva fase in Cassazione.

E,  in caso, il carteggio può essere richiesto al Ministero allegando a quest'ultimo la necessità di produrlo in una delle due fasi? 

Da: Nicolas Corbu 21/05/2017 08:55:05


Devo riconoscere che Balkis e Phd si battono come leoni contro una giungla di bestie feroci!

.....il risultato finale negativo non è per niente scontato!

Da: ViaVeritaeVita  21/05/2017 09:21:49
Cioè dovremmo allegare carteggio IMI che sarebbe quello per il quale, a detta del CNF, le iscrizioni sono irregolari.

Ci sono a questo punto estremi per il penale.

Da: Nicolas Corbu 21/05/2017 09:35:48
RIEPILOGANDO!

                     ATTENZIONE! ATTENZIONE! ATTENZIONE!

RIEPILOGANDO:

1) ATTUALMENTE ABOGADO CI SEI E CI RIMANI;

2) AVVOCATO STABILITO CI RIMANI PERCHE'  SEI GIA' ABOGADO E NON TI POSSONO CANCELLARE!

3) AVVOCATO ORDINARIO INTEGRATO.... E' OVVIO CHE SE TRASCORRONO I TRE ANNI DI ESERCIZIO PROFESSIONALE DI AVVOCATO STABILITO E CONTINUI A ESSERE ISCRITTO ALL'ALBO LE AGENZIE COMINCERANNO AD ABBANDONARE IL CAMPO DI BATTAGLIA .......IL DECORSO PLURIENNALE DEL TEMPO E' A TUTTO NOSTRO VANTAGGIO!

4) A QUESTO PUNTO VI CHIEDERETE COSA CI DEVE VERAMENTE TEMERE?

5) SE PHD PERDERA' TUTTE LE CAUSE......DI SICURO RIMANIAMO
     ABOGADOS-AVVOCATI STABILITI A VITA!....... 

Da: ViaVeritaeVita  21/05/2017 10:21:28
Quindi, ricapitolando, documentazione IMI e Cgae in possesso del Ministero e del CNF affermano illegittimità iscrizioni post 2011 e alcuni vorrebbero allegarla ad eventuali ricorsi. Andiamo bene. Due conti non tornano.
Il silenzio della Spagna, che dovrebbe ufficialmente intervenire anche per riabilitare l'immagine propria e dei propri iscritti, e la sicurezza con la quale il Ministero italiano procede.

Da: cap.harlock  21/05/2017 10:41:12
Il ministero italiano é in malafede, quello spagnolo é disinteressato perché gli italiani non votano.  Ci andrebbe un'interrogazione parlamentare per chiedere in base a quale norme l'italia si stia intromettendo su questioni spagnole. Ma che governo abbiamo? Difendono la casta, non i giovani e l'occupazione come invece si vantano.

Da: Bricco 21/05/2017 10:42:07
@ViaVeritate come fai a dire che il carteggio proveniente dalla spagna ed in possesso del ministero italiano parla di illegittimità dei post 2011? Phd riferisce di aver letto tutto il carteggio che è stato trasmesso in italia ed è tranquillo.

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