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Avvocato Spagna Abogado / ricorso in Spagna e Italia
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Da: ViaVeritaeVita  20/05/2017 09:06:03
Nota del Ministero? Sarebbe? Il CNF e il Ministero italiano dicono il contrario, che il ministero giustizia spagnolo e Imi affermato irregolarita. Se non è così perché non denunciare penalmente? E chiedere i danni.

Da: siculospagnolo  20/05/2017 09:12:35
Scusate poi quale direttiva applicano la 2005/36/CE o la 98/05/CE. Due direttive trattano la stessa cosa, o si applica la prima o la seconda. E poi siamo convinti che IMI si applica alla professione forense?

Da: egoarcadia 20/05/2017 09:17:06
Nella speranza ( magari vana ) che i singoli Coa facciano una cosa giusta, secondo Voi i decreti di rigetto ( o liste di proscrizione) saranno esaminati alla grande... ma se il ministero, come nel mio caso, ha emesso nel 2014 un decreto di accoglimento e di correttezza sia del percorso spagnolo che del titolo di abogados, in caso di interpello del mio Coa, posso usare questo decreto e due loro: a me il ministero ha già riconosciuto la formalità per cui della circolare me ne frego? Senza trepidazioni o ansia sto valutando ogni posizione possibile... thenkiu'

Da: Nicolas Corbu 20/05/2017 09:27:26
ATTENZIONE!

SULLA SPAGNA POSSIAMO STARE TRANQUILLI!


DI SICURO LA SPAGNA NON HA UNA ORGANIZZAZIONE MAFIOSA DI LIVELLO ITALIANO!

Da: Statute Law 20/05/2017 09:27:37
Egoarcadia


Perdonami, ma qui come ha già detto qualcuno vogliono fare un unico calderone per asfaltare tutti se sono arrivati sinoo a quelli del 2011 non credo ci siano molte alternative, qui hanno falsificato norme direttive circolari e comunicazioni varie VA AFFRONTATO UN PENALE.  Basta!!

Da: gianlucaornese  20/05/2017 09:39:49
I COA, saranno piu' preparati?  Loro, capiranno che
nella gerarchia delle fonti del diritto, abbiamo un d.lgs che dice che basta un certificato di iscrizione del paese di origine (oltre a giurisprudenza della corte di giustizia e della cass a sez unite) ed una nota del ministero del paese ospitante contraria?
Intanto, giungerà dalla Spagna un chiarimento ufficiale sugli iscritti nei vari colegios da anni?
Queste le domande.
Bisogna atyivarsi, in primis in Spagna con un professionista preparato sul tema

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Da: ViaVeritaeVita  20/05/2017 09:44:53
La nota del Ministero spagnolo favorevole agli stabiliti non esiste.

Da: gio21974 20/05/2017 09:48:01
Sono nella lista della circolare del CNF. Sono possesso del titolo vecchio ordinamento spagnolo (Licenciado en Derecho) conseguito in data 11/05/2014 e mi sono iscritto presso un Collegio spagnolo. Oggi sono iscritto come stabilito e ovviamente ho paura che mi cancellino.
Ho contattato un avvocato spagnolo e mi dice che si può fare un ricorso in Spagna per confermare la regolarità del titolo, prima che mi arrivi la cancellazione del COA per avere qualcosa da  eccepire... Qualcuno può darmi qualche consiglio?

Da: MR.Help  20/05/2017 09:56:05
A me fare una causa in Spagna suona malissimo. . boh ..

Da: gio21974 20/05/2017 10:03:51
E che altro posso fare? Mi hanno detto che ci sarebbero valide motivazioni per fare un ricorso a Madrid.
Non me ne posso stare con le mani in mano ad aspettare che mi arrivi la cancellazione....
E che succede con le pratiche che ho seguito? è un disastro!
Altrimenti dovrei fare il master...
ansiaaaaa

Da: Bricco 20/05/2017 10:04:52
@tutti ma dal carteggio proveniente dalla spagna risultano le affermazioni riportate nella nota circolare del ministero italiano?

Da: gianlucaornese  20/05/2017 10:23:21
@gio21974
Se il ricorso spagnolo ha una tempistica rapida, come credo che sia, fallo al volo

Da: siculospagnolo  20/05/2017 10:30:26
Oltretutto la cancellazione del Coa viene bloccata se fai ricorso al CNF entro 60 gg. Dopodiché passeranno almeno 2 anni per la pronuncia. Se il ricorso spagnolo ha una tempistica rapida e mette chiarezza alla vicenda è non ha costi elevati io lo farei.

Da: Giovannj 20/05/2017 10:35:04
A me sa tanto che italia e spagna su siano messi d'accordo per farci rimanere stabiliti per sempre.
In spagna si pagano le tasse e non si lavora, dunque non fai concorrenza; in Italia, paghi la cassa forense e da stabilito fai meno concorrenza agli ordinari. Meglio di così...

Da: siculospagnolo  20/05/2017 10:39:25
*e non ha...

Da: gio21974 20/05/2017 10:52:48
@gianlucaornese e @siculospagnolo: Il ricorso in Spagna per la verifica della regolarità ha una durata max di 6 mesi!
Sui costi non mi pronuncio...ormai ci hanno spellato!
Ma quindi la cancellazione resta sospesa se faccio ricorso al CNF?

Da: egoarcadia 20/05/2017 11:02:54
Questo e' palese che vogliono asfaltare tutto e tutti ma la mia domanda è' sempre la stessa... tra tutti i decreti di rigetto, il Ministero Giustizia ne ha accolti parecchi certificando e decretando con accoglimento sia il percorso fatto in Spagna sia il titolo acquisito.
Detto questo i decreti di accoglimento ci sono.... la circolare mica va ad annullare un decreto emesso da quello stesso organo? Non mi risulti ne abbia il potere normativo( la circolare contro il decreto).. tutta qui sta la mia domanda... poi per il resto condivido il pensiero di quasi tutti sul fatto che e' ora di finirla di tenerci nel limbo come degli idioti

Da: Caceres 20/05/2017 11:20:29
ho chiesto l omologazione nel 2009 e nel 2010 sono partito il dare gli esami indicati dal ministero; il 20.01.2011 avevo la credencial; il 18.03.2011 ero iscritto all albo spagnolo ed il 06.10.2011 ero iscritto in Italia.
Già mentre facevo la vecchia procedura sentivo parlare di cambiamenti circa la omologazione con l introduzione del master ma ora mi chiedo siamo certi che noi italiani dove andiamo non vogliamo fare sempre i furbi e trovare delle scorciatoie?? Perché dopo il 31.10.2011 qualcuno ha continuato a omologare senza senza sottoporsi al master???? Consigliati e tranquillizzati  da qualche agenzia. Certo chi deve avere 7/10 mila euro cosa può fare?? Insinuare dubbi?? No di certo. Ora chiedo se fosse stata rispettata la normativa quella lista non avrebbe motivo di esserci

Da: aspirante000  20/05/2017 11:23:19
Una domanda
Come si può verificare e risalire a coloro che hanno ottenuto i decreti e poi la dispensa post esame cnf e chiedono do venuto ordinari.
Non tutti sono pre 2011

Da: ViaVeritaeVita  20/05/2017 11:29:31
Temo che il Ministero giustizia spagnolo abbia decretato la fine.
Leggete parere CNF coa Termini Imerese.

Dal 2015 ad oggi il Ministero spagnolo avrà comunicato irregolarità. Come è sulla base di cosa non saprei. Ma conta il risultato.

Da: aspirante000  20/05/2017 11:36:07
@Via verità eccetera
Non leggo nemmeno più i tuoi post
Fai solo pressione psicologica ad hoc

Da: Carlos I 20/05/2017 11:43:11
Care amiche, cari amici
come facilmente intuibile, la situazione che si sta presentando ha come principali responsabili agenti ed agenzie, che hanno continuato ad acquisire clienti pubblicizzando ai quattro venti un percorso che -dicevano- doveva essere sicuro ed esente da rischi.
Tali soggetti, alle richieste di chiarimento dei clienti, affermavano che  chiunque affermasse l'incertezza del percorso dopo il 2011, lo faceva per interessi personali ed egoistici.
Purtroppo, è sotto gli occhi di tutti chi ha agito per fini "poco altruistici", magari pretendendo cifre importanti.
Pertanto, amiche ed amici, allo stato, quale che sia l'esito delle questioni che oggi sono sotto i riflettori, s'impone reagire, e per l'effetto:
fare immediatamente causa alle agenzie, agli agenti comunque denominati per chiedere E la restituzione dei corrispettivi E il risarcimento del danno
se sono state a suo tempo date anche rassicurazioni, valutare se vi sia stata un'attività di circuizione avente anche rilevo penale

Il tutto subito, prima che (a pensar male si fa peccato ma a volte si indovina) qualcuno scappi con la cassa.

Imperativo pertanto è rivolgersi ad un avvocato che tuteli le vostre -le nostre- SACROSANTE pretese risarcitorie.

Amici avvocati, colleghi, voi sapete cosa a suo tempo vi hanno detto le agenzie. Se non vi hanno informato sui risvolti che oggi si stanno presentando, la vostra pretesa restitutiva e risarcitoria è fondata.

Questa non è una pubblicità: per l'incarico professionale rivolgetevi all'Avvocato di fiducia che riterrete.

Un caro saluto

Da: Carlos I 20/05/2017 11:51:57
Se qualcuno ha memoria buona, si ricorderà che -diverso tempo fa- il sottoscritto ed altri (poi ci siamo eclissati, ma fra di noi siamo sempre stati in contatto) mettevano in guarda dai possibili rischi.
Purtroppo -e sottolineo purtroppo- avevamo le nostre ragioni.
Diciamo che gli intermediari potevano informarsi meglio e, soprattutto, potevano (dovevano?) informare meglio

Da: gianlucaornese  20/05/2017 11:58:20
La disposiziine nona è discriminatoria; La Corte di Giustizia Europea la pensa così ( ex multis:  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A61976CJ0071 );
La Cass. Sez. Un. afferma che basta il certificato di iscrizione per stabilirsi ( v.si : http://www.altalex.com/documents/news/2016/03/16/abogados-cosa-possiamo-imparare-dalla-ue);
In modo identico il CNF ( parere n. 33/15); così il D.lgs. 96/01;
Con la nota del ministero e la lettera di accompagnamento sapete cosa fare, pulire le vostre auto per uscire a vivere.

Da: ViaVeritaeVita  20/05/2017 12:02:18
@gianlucaornese

Potresti scrivere numero è riferimenti sentenza europea?

Da: gianlucaornese  20/05/2017 12:05:48
Il CGAE conosce che la normativa è stata interpretata e migliaia di italiani e non italiani si sono iscritti da anni.
Per tagliare la testa al toro serve un chiaro atto spagnolo sui post 2011. In tempi brevi.
Con istanze fatte ad hoc e bene o ricorsi singoli ed eventuali in loco con valore dichiarativo.
Quello italiano è un abuso, interpretano le norme sul regolamento (le cui norme sono volte a controlli per verificare SOLO eventuali materie compensative e stroppiano le norme sullo stabilimento rivolte alla libera ciprcolazione e stabilimento all 'interno della UE sulla base del solo certificato). La Spagna, a malincuore, non puo' permettere che uno Stato terzo faccia questo e deve tutelare i suoi professionisti, perchè questo siamo.4

Da: ViaVeritaeVita  20/05/2017 12:10:05
Sentenze Tieffry e Reyners... Già citare da me diverse volte anche in passato. La questione è già stata affrontato dalla corte di giustizia.

Da: gianlucaornese  20/05/2017 12:10:52
-
61976J0071

SENTENZA DELLA CORTE DEL 28 APRILE 1977. - JEAN THIEFFRY CONTRO CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DALLA CORTE D'APPELLO DI PARIGI). - DIRITTO DI STABILIMENTO DEGLI AVVOCATI. - CAUSA 71/76.

Da: gianlucaornese  20/05/2017 12:11:13
Massima

1 . LA LIBERTA DI STABILIMENTO , NEL RISPETTO DELLE NORME PROFESSIONALI GIUSTIFICATE DAL PUBBLICO INTERESSE , FA PARTE DELLE FINALITA DEL TRATTATO . NEL CASO IN CUI LO STESSO TRATTATO NON VI ABBIA GIA PROVVEDUTO ESPRESSAMENTE , L ' ATTUAZIONE DI DETTE FINALITA PUO ESSERE EFFETTUATA MEDIANTE PROVVEDIMENTI EMANATI , A NORMA DELL ' ART . 5 DEL TRATTATO , DAGLI STATI MEMBRI . SE LA LIBERTA DI STABILIMENTO PUO ESSERE GARANTITA , IN UNO STATO MEMBRO , IN FORZA VUOI DELLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN VIGORE , VUOI DELLA PRASSI DELL ' AMMINISTRAZIONE PUBBLICA O DELLE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA , NON SI PUO NEGARE IL GODIMENTO EFFETTIVO DI TALE LIBERTA A CHI RIENTRI NELLA SFERA D ' APPLICAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO PER IL SOLO FATTO CHE , PER UNA DETERMINATA PROFESSIONE , NON SONO ANCORA STATE ADOTTATE LE DIRETTIVE CONTEMPLATE DALL ' ART . 57 DEL TRATTATO . POICHE DUNQUE L ' EFFETTIVO GODIMENTO DELLA LIBERTA DI STABILIMENTO PUO DIPENDERE - IN DETERMINATE CIRCOSTANZE - DALLA LEGGE O DALLA PRASSI NAZIONALE , SPETTA ALLE PUBBLICHE AUTORITA COMPETENTI - CONSIDERANDO COME TALI ANCHE LE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA LEGALMENTE RICONOSCIUTE - GARANTIRE CHE LEGGI O PRASSI VENGANO APPLICATE CONFORMEMENTE ALL ' OBIETTIVO DEFINITO DALLE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO RELATIVE ALLA LIBERTA DI STABILIMENTO .

2 . PER QUANTO RIGUARDA LA DISTINZIONE TRA GLI EFFETTI UNIVERSITARI E GLI EFFETTI CIVILI DEL RICONOSCIMENTO DELL ' EQUIVALENZA DI DIPLOMI STRANIERI , SPETTA ALLE AUTORITA NAZIONALI COMPETENTI EFFETTUARE - TENUTO CONTO DELLE ESIGENZE DEL DIRITTO COMUNITARIO IN MATERIA DI LIBERTA DI STABILIMENTO - LE VALUTAZIONI DI FATTO CHE CONSENTANO LORO DI DECIDERE SE IL RICONOSCIMENTO RILASCIATO DA UN ' AUTORITA UNIVERSITARIA POSSA VALERE , OLTRE CHE AI FINI ACCADEMICI , COME TITOLO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE . IL FATTO CHE UNA LEGGE NAZIONALE CONTEMPLI IL RICONOSCIMENTO D ' EQUIVALENZA AI SOLI FINI UNIVERSITARI NON GIUSTIFICA , DI PER SE , IL RIFIUTO DI RICONOSCERE TALE EQUIVALENZA COME TITOLO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE . CIO VALE PARTICOLARMENTE NEL CASO IN CUI UN DIPLOMA , RICONOSCIUTO A FINI ACCADEMICI , SIA INTEGRATO DA UN CERTIFICATO D ' IDONEITA PROFESSIONALE CONSEGUITO SECONDO LA LEGISLAZIONE DEL PAESE DI STABILIMENTO .

3 . L ' ESIGERE DA UN CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO CHE INTENDA ESERCITARE UN ' ATTIVITA PROFESSIONALE , COME AD ESEMPIO L ' AVVOCATURA , IN UN ALTRO STATO MEMBRO , IL DIPLOMA NAZIONALE CONTEMPLATO DALLA LEGISLAZIONE DEL PAESE DI STABILIMENTO , QUALORA IL DIPLOMA CONSEGUITO DALL ' INTERESSATO NEL PAESE D ' ORIGINE SIA STATO DICHIARATO EQUIVALENTE DALL ' AUTORITA COMPETENTE A NORMA DELLA LEGISLAZIONE DEL PAESE DI STABILIMENTO E GLI ABBIA CONSENTITO DI SUPERARE LE PROVE SPECIALI DELL ' ESAME D ' IDONEITA ALLA PROFESSIONE DI CUI TRATTASI , COSTITUISCE , PUR SE NON SONO STATE ADOTTATE LE DIRETTIVE DI CUI ALL ' ART . 57 , UNA RESTRIZIONE INCOMPATIBILE CON LA LIBERTA DI STABILIMENTO GARANTITA DALL ' ART . 52 DEL TRATTATO .

Da: Caceres 20/05/2017 12:12:39
Se bastasse prendere la normativa e dire ecco basta il certificato di iscrizione e tutto si sistema allora il diritto potrebbe andare a farsi benedire. Qui non si parla dei documenti per l iscrizione si parla di come sia stato acquisita l omologazione di quel titolo che poi permette l iscrizione in Italia.
Se mi fotocopio il certificato del diploma di maturità che non ho mai conseguito per iscrivermi all università e la stessa fa una verifica ed attesta che quel diploma non l'ho mai conseguito che pensate che basta dire ma io ho una copia........... Non e in discussione la credencial, l iscrizione di stabilimento o altro ma se la domanda o richiesta di omologazione e' stata presentata PRIMA O DOPO il 31.10.2011

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