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Avvocato Spagna Abogado / ricorso in Spagna e Italia
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Da: lillolallo1 | 01/07/2019 07:40:22 |
Salvo1985, se davvero sei chi dici di essere (i.e. persona che temporeggia nell'attesa di decidere se ricorrere o meno) ti metto in guardia e ti invito a prendere con le molle le informazioni fatte circolare da soggetti che partecipano alle discussioni sugli abogados da un decennio come il sottoscritto e che hanno guadagnato cifre incredibili vendendo corsi, ricorsi e servizi vari. il percorso è stato più o meno il seguente: 1) in origine i soggetti suddetti si qualificavano come "agenti" d fornivano supporto e servizi nell'espletamento delle varie pratiche per l'omologazione del titolo in spagna e il successivo esercizio della professione in italia. la situazione è man mano degenerata (anche per le pressioni cafone e a volte addirittura sovversiva delle frange più delinquenziali dell'avvocatura italiana) con vendita di servizi di ogni genere; ricordo ancora un fantastico "pacchetto sicurezza" di un'agenzia che scimmiottava la terminologia utilizzata dagli spin doctors dei politici populisti di qualche anno fa; 2) in una seconda fase gli agenti si sono autoqualificati "docenti" e hanno messo su dei corsi che hanno fruttato decine e decine di milioni di euro (dati forniti da l'espresso e dal fatto quotidiano); 3) quando sono emerse irregolarità sui corsi i "docenti" hanno cambiato ancora cappello e hanno cominciato a qualificarsi come "avvocati" e a vendere i ricorsi. come già prevedevo in un vecchio post, il prossimo passo sarà qualificarsi come "statisti" e fondare un partito politico, tanto i fessi da circuire abbondano. | |
Da: cri1974 | 02/07/2019 10:56:36 |
Sanzione disciplinare per l'abogado che si firma av. con i clienti L'abogado che nella corrispondenza con i clienti utilizza av. senza aver ancora conseguito il titolo, commette un illecito disciplinare e va sanzionato di Annamaria Villafrate - La Cassazione a sezioni unite con sentenza n. 17563/2019 (sotto allegata) chiarisce che l'abogado che utilizza nella corrispondenza con i clienti la sigla av. commette un illecito disciplinare che deve essere sanzionato, senza che rilevi la successiva acquisizione del titolo in seguito al superamento dell'esame di Stato. Tanto più grave poi la condotta di chi utilizza il titolo di av. sul sito internet, a causa della potenzialità diffusiva del mezzo. La vicenda processuale Il Consiglio dell'Ordine di Brescia irroga a due iscritti la sanzione disciplinare della sospensione dall'attività professionale per due mesi. Il Consiglio Nazionale Forense riduce la sanzione della sospensione alla censura per l'uomo, mantenendola invece per la collega donna. Tra le varie accuse l'illecito relativo all'indebita utilizzazione del titolo di avvocato, realizzata mediante l'indicazione del titolo soltanto con le due lettere iniziali "av". Dizione che è stata utilizzata nella corrispondenza con i clienti, ma non con il C.O.A od altri avvocati, da cui risulta evidente l'intento decettivo e confusorio. Illecito di cui rispondono sia l'uomo che la donna. Nel terzo motivo del ricorso la ricorrente contesta la violazione dell'art. 7 c.1. del d.lgs, n. 96 del 2001 relativa all'indebita utilizzazione del titolo di avvocato. La ricorrente in particolare "esclude un utilizzo abusivo e rileva che la pronuncia le addebita confusione, precisando che nella carta intestata e negli atti giudiziari risulta sempre usato il termine "abogado". Peraltro medio tempore è divenuta effettivamente avvocato con delibera del 3/7/2015. Il ricorrente invece nell'unico motivo di ricorso contesta la "violazione dell'art. 53 della legge professionale e dell'art. 22 del nuovo codice disciplinare in quanto essendo divenuto avvocato è venuta meno la funzione della sanzione da rinvenirsi nell'evitare la reiterazione dell'illecito per il futuro." E' da sanzionare l'abogado che con i clienti si firma av. La Cassazione con la SU n. 17563/2019 precisa che, per quanto riguarda la professionista "La censura è inammissibile in quanto a pag. 8 della pronuncia impugnata, nel penultimo capoverso, viene svolto un esame comparativo ampiamente argomentato ed insindacabile in relazione all'uso del termine "av." nei rapporti con i clienti ed invece all'uso del termine "abogado" di cui allora era titolare, nei rapporti con il C.O.A. o con gli altri colleghi." Sulla doglianza sollevata dall'uomo gli Ermellini rilevano come: "Le disposizioni poste a base della censura non contengono una qualificazione dell'illecito coerente con la prospettazione del ricorrente né alcuna altra norma della legge professionale, come sottolineato anche nella requisitoria dell'Avvocato Generale, stabilisce che la sanzione sia irrogabile soltanto quando l'illecito possa essere reiterato." Non solo, la Corte rileva come il CNF abbia "individuato nell'indebita utilizzazione del titolo di avvocato, pienamente consumata, e non eliminabile ex post con la sopravvenuta regolarizzazione, un illecito disciplinare connotato da un grado rilevante di gravità dell'infrazione e della responsabilità, in quanto realizzato anche attraverso la diffusione in Internet - e dunque con ampie potenzialità di conoscenza di terzi - del titolo non ancora conseguito." Decisione che, in quanto fondata su un percorso argomentativo adeguatamente motivato, deve ritenersi insindacabile. Leggi anche L'avvocato non può usare abbreviazioni equivoche Data: 01/07/2019 17:00:00 Autore: Annamaria Villafrate Fonte: studiocataldi.it | |
Da: balkis | 02/07/2019 11:26:17 |
Ricordo a me stesso che NON ESISTE l'intesa permanente ... depositata o meno in un COA ... la legge non la prevede ... e oggi un collega ... lo ha "scoperto" a sue spese. Leggetevi la normativa (D.Lgs. 96/01) ... già qualcuno insinua che abbiamo comprato il titolo ... se voi poi ci mettete del vostro ... è normale che la gente rida. P.S.: Diffondete. | |
Da: Vanagloria transit | 02/07/2019 12:52:49 |
andare in cassazione a sostenere la sanatoria dell'illecito mediante successiva acquisizione del titolo.........come guidare senza patente e giustificarsi per averla presa mesi dopo l'alt dei vigili. | |
Da: cap harlock | 03/07/2019 09:41:45 |
Buongiorno, torno su una vecchia questione per chiedervi se ci siano dei mutamenti. La questione è l'iscrizione come "non esercenti". Dalla decisione del 2013 è chiaro che ci si può iscrivere in Italia anche se in Spagna si è "non esercenti". Sapete se la prassi dei COA si è adeguata o se il CNF ha cambiato orientamento? grazie a chi risponderà | |
Da: cri1974 | 03/07/2019 11:19:22 |
L'orientamento del Cnf è sempre quello...ci si può iscrivere come "non esercenti"!! | |
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Da: Ph_D | 1 - 03/07/2019 15:24:03 |
Ognuno faccia come ritiene più opportuno, ma più che sulla prassi, mi interrogherei sul diritto. A buon intenditore... | |
Da: balkis | 03/07/2019 23:33:53 |
Secondo il diritto i "non esercenti" non possiedono "jus postulandi" ne consegue che se fai i 3 anni di stabilimento come "non esercente" non puoi chiedere l'integrazione ... poi (nella gerarchia delle fonti) ... c'è la prassi. ... mi pare. | |
Da: Militare1992 | 04/07/2019 08:01:32 |
Buongiorno a tutti. Gradirei avere un'informazione circa l'Istituto ISPE che segue le varie fasi di studio, esami e omologazione del titolo di avvocato. Avete notizie circa il predetto Istituto? Inoltre, dopo i 3 anni di ''stabilità'' è certo il riconoscimento del titolo? Chiedo scusa per le domande che, potrebbero essere banali, ma vorrei capire un po' meglio il tutto. Cordialità | |
Da: nerone87 | 04/07/2019 08:54:08 |
Istituto ISPE è una normale società di consulenza come ce ne sono altre , ti consiglio di guardarti in giro e chiedere contratti e preventivi anche ad altre società valutando costi e servizi prima di firmare contratti . Si l'integrazione è certa se segui tutte e leggi sullo stabilimento. | |
Da: Militare1992 | 04/07/2019 08:57:03 |
Nerone87 grazie per la risposta. Potresti darmi qualche consiglio circa altre società di consulenza, valide si fini del conseguimento del titolo e della relativa omologazione in Italia? Thanks | |
Da: nerone87 | 04/07/2019 10:19:29 |
Ti consiglio anche FOCOR srl, guarda il loro sito. | |
Da: Militare1992 | 1 1 - 04/07/2019 10:41:17 |
Grazie mille!:) | |
Da: cap harlock | 04/07/2019 12:21:17 |
grazie Ph_D e grazie balkis. se non ho jus postulandi (in spagna) in quanto "non esercente", non ce l'ho nemmeno in Italia in quanto il secondo deriva dal primo. Quindi, in teoria, mi posso iscrivere in quei coa che lo permettono (ai non esercenti) però potrei effettuare "legalmente" solo attività stragiudiziale. In realtà, però, gli stabiliti "non esercenti" (in spagna), esercitano allegramente in Italia. ho capito bene? | |
Da: Ph_D | 04/07/2019 15:11:24 |
Più o meno. Comunque, il consiglio è quello di andare sul sicuro e iscriversi come ejerciente. Lì si è in una botte di ferro. | |
Da: gianlucaornese | 04/07/2019 15:51:16 |
Balkis e Ph_D sono il top, però, F. F., PER ME, NON SI BATTE UN CARO SALUTO AMICI | |
Da: lillolallo1 | 04/07/2019 17:01:18 |
ahahahahahaha e le vendite si impennano maledetti :) Salvo1985, dove sei? | |
Da: Salvo1985 | 04/07/2019 17:19:58 |
Premettendo che potresti anche essere tu ad aver fatto quella domanda per poter poi fare questo intervento, le agenzie suddette non vendono corsi nè ricorsi ma fanno semplice consulenza per quanto riguarda l'abilitazione. Inoltre come detto nelle pagine indietro non è strano nè certamente illegale chiedere e ricevere consigli sull'abilitazione in un forum su quell'argomento. Tu parlavi di truffatori che imbrogliavano sprovveduti innocenti, non è quel che è successo oggi | |
Da: lillolallo1 | 1 - 04/07/2019 18:41:54 |
siete VERGOGNOSI, senza alcuna decenza. non avete alcun rispetto per l'umana intelligenza. mi rifiuto di ripetere ancora una volta i basilari concetti che ho già espresso, non sono pagato per convincere nessuno, IO. ma potete star sicuri che quando meno ve lo aspettate piomberò sul forum a rovesciare il banco. FUORI I MERCANTI DAL TEMPIO. | |
Da: Salvo1985 | 04/07/2019 18:59:11 |
E certo, ora uno chiede un consiglio e la risposta (tra l'altro vaga e riferita a due agenzie tra loro rivali) equivale ad una vendita. Io credo che il non rispetto per l'umana intelligenza consista nel persistere in queste sceneggiate che si commentano da sole | |
Da: lillolallo1 | 1 - 04/07/2019 19:29:44 |
questo è marketing cafone della peggior specie, punto. sono dieci anni che assisto a questo scempio, avete oltrepassato ogni limite. | |
Da: balkis | 05/07/2019 00:01:44 |
Se non sei "ejerciente" non puoi spendere il titolo di "Abogado" e se non sei "Abogado" semplicemente (come potrai leggere nello stesso) ... NON PUò APPLICARSI IL D.LGS. 96/01 e per gli effetti ... NIENTE STABILIMENTO e ... INTEGRAZIONE. | |
Da: balkis | 05/07/2019 00:43:36 |
... qualcuno dirà "Ma alcuni COA integrano ugualmente" ... vero, ma siamo sicuri che un giorno (magari tra 10 anni) qualcuno del COA non chiederà spiegazioni ? E, ... siamo sicuri che un antagonista (un giorno) non contesterà il titolo ? Siamo davvero sicuri ??? | |
Da: balkis | 05/07/2019 00:56:09 |
Ora qualcuno dirà che voglio fare terrorismo ma ... così stanno i fatti, ho fornito i riferimenti normativi, basta leggere lo statuto dell'Abogacia e scoprirete che l'Abogado deve necessariamente essere iscritto come "ejerciente", e il D.Lgs. 96/01, dove si specificano i titoli professionali (Abogado) che consentono lo stabilimento. Dunque riassumendo se non sei ejerciente, non sei Abogado e se non sei "Abogado" non si può applicare il D.Lgs. 96/01. ... la legge è chiara, le chiacchiere stanno a zero. Siete giuristi ??? ... arrivate alle vostre conclusioni. | |
Da: balkis | 05/07/2019 00:59:53 |
@ Gianlucaornese Organizziamo una rimpatriata da F.F. per settembre ? A presto, un abbraccio. | |
Da: cri1974 | 1 - 05/07/2019 06:22:28 |
L'iscrizione all'ordine non la decido io ma c'è una delibera del Coa!!!!Se mi "accettano" in questa condizione e non mi sollevano nulla... per me va tutto bene!!!Ma di cosa parliamo...!!!! | |
Da: cri1974 | 05/07/2019 06:25:25 |
https://www.codicedeontologico-cnf.it/?p=36347 https://www.codicedeontologico-cnf.it/?p=31266 https://www.codicedeontologico-cnf.it/?p=30272 https://www.codicedeontologico-cnf.it/?p=30274 | |
Da: cri1974 | 1 - 05/07/2019 06:28:53 |
Finché l'orientamento é questo nulla questio.... | |
Da: cri1974 | 05/07/2019 06:29:43 |
Discrezionalità dei vari COA....!! | |
Da: cri1974 | 1 - 05/07/2019 06:44:31 |
La dimostrazione dell'iscrizione nella corrispondente organizzazione professionale di un Paese UE costituisce l'unica condizione per l'iscrizione nell'albo speciale degli avvocati stabiliti, senza alcuna necessità di verifica dello svolgimento effettivo della professione nel Paese di iscrizione. Precedenti giurisprudenziali: Corte Giustizia Unione Europea 17-7-2014, proc. nn. 58/13, 59/13; Cass. civ., sez. un., 22-12-2011, n. 28340. Riferimenti normativi: Dir. 16-2-1998 n. 98/5/CE; D.lgs. 2-2-2001, n. 96, art. 6. | |
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