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Avvocato Spagna Abogado / ricorso in Spagna e Italia
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Da: top | 18/04/2019 22:50:20 |
Ragazzi, per le elezioni europee siete tutti con me? | |
Da: Abbogatto di paese | 18/04/2019 22:54:09 |
Io devo da esse sincero, er compioneto europeoo...nun ce lo seguo...però ar paese mio è sempre meio che vince la scuadra nostra! | |
Da: Ucello Pagolo | 18/04/2019 22:55:12 |
Occhio....eh.... | |
Da: Zio caro | 18/04/2019 22:57:17 |
..è proprio il caso di dire: che om de cul-tura.. | |
Da: Zio caro | 18/04/2019 22:59:18 |
Dieresi sulla o e su entrambe le u | |
Da: Negrito della Bolivia | 18/04/2019 23:01:25 |
Abbogatto di paese...il mio cuore ti ricorda...nonostante il tempo trascorso... | |
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Da: Abbogatto di paese | 2 - 18/04/2019 23:05:55 |
Negrito della Bolivia, mi ricordo di te...Dieresi, invece no ricordo! magari ci simo conosciti in biscoteca ar paese mio? però il tuo nome mi dice qualcosa... | |
Da: Top Abogados | 18/04/2019 23:58:54 |
Belle novità da Roma sul riconoscimento..fonte uccellino 👍 | |
Da: si opus sit | 19/04/2019 00:07:55 |
Ossia ? | |
Da: balkis | 2 2 - 19/04/2019 01:18:23 |
Che il "Magic Team" è semplicemente ... magic. | |
Da: cri1974 | 19/04/2019 05:19:20 |
Avvocati "legalmente stabiliti" in Europa anche senza residenza La legge europea 2018, approvata definitivamente al Senato, ridefinisce il concetto di legalmente stabilito e reca importanti innovazioni per avvocati e professionisti di Lucia Izzo - Cambiano le disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, con una procedura di riconoscimento in Europa più semplice, una nuova definizione del concetto di "legalmente stabilito", nonché una riorganizzazione delle autorità preposte al rilascio della tessera professionale. Rivoluzione anche per gli agenti immobiliari. Legge europea 2018: ok definitivo del Senato Riconoscimento qualifiche professionali Agenti immobiliari Sfalci e potature fuori dalla nozione di rifiuto Modifiche al Codice degli Appalti Legge europea 2018: ok definitivo del Senato [Torna su] Le novità sono state introdotte dalla legge europea 2018 (d.d.l. 822-B) approvata definitivamente il 16 aprile dal Senato con 137 voti favorevoli, 5 contrari e 85 astenuti. Dopo un iter durato oltre sei mesi, il testo (qui sotto allegato) viene confermato nella medesima conformazione rispetto a quanto previsto alla Camera. Il provvedimento si occupa dell'adeguamento periodico dell'ordinamento nazionale a quello comunitario, attraverso la modifica o l'abrogazione di norme statali in contrasto con gli obblighi UE. Si tratta di norme che sono destinate a risolvere contenzioni aperti con l'UE. La legge europea 2018, in particolare, dirime sei procedure di infrazione, quattro casi EU-Pilot e due casi di aiuti di Stato contestati al nostro Paese nonché ad attuare due direttive ed adeguare le norme interne a cinque regolamenti Ue. Con il d.d.l., infine, viene data esecuzione anche a un accordo internazionale in materia di mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri. Riconoscimento qualifiche professionali Tra le principali novità, la Legge Europea introduce una serie di disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, volte a snellire e semplificare la procedura. Viene modificato il d.lgs. n. 206/2007 introducendo una nuova definizione di "legalmente stabilito". In sostanza, un cittadino dell'Unione europea è legalmente stabilito in uno Stato membro quando soddisfa tutti i requisiti per l'esercizio di una professione in detto Stato membro e non è oggetto di alcun divieto, neppure temporaneo, all'esercizio di tale professione. È possibile essere legalmente stabilito come lavoratore autonomo o lavoratore dipendente. Ancora, viene prolungato il tempo per il riconoscimento della tessera professionale. La verifica da parte dell'autorità competente circa l'autenticità e validità dei documenti caricati dal richiedente verrà effettuata sempre entro un mese, ma partirà dalla settimana successiva alla richiesta della tessera. Si provvede, inoltre, a riorganizzare le autorità preposte al rilascio della tessera professionale. Continua.... Fonte: www.studiocataldi.it | |
Da: cri1974 | 19/04/2019 05:20:13 |
Avvocati "legalmente stabiliti" in Europa anche senza residenza La legge europea 2018, approvata definitivamente al Senato, ridefinisce il concetto di legalmente stabilito e reca importanti innovazioni per avvocati e professionisti di Lucia Izzo - Cambiano le disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, con una procedura di riconoscimento in Europa più semplice, una nuova definizione del concetto di "legalmente stabilito", nonché una riorganizzazione delle autorità preposte al rilascio della tessera professionale. Rivoluzione anche per gli agenti immobiliari. Legge europea 2018: ok definitivo del Senato Riconoscimento qualifiche professionali Agenti immobiliari Sfalci e potature fuori dalla nozione di rifiuto Modifiche al Codice degli Appalti Legge europea 2018: ok definitivo del Senato [Torna su] Le novità sono state introdotte dalla legge europea 2018 (d.d.l. 822-B) approvata definitivamente il 16 aprile dal Senato con 137 voti favorevoli, 5 contrari e 85 astenuti. Dopo un iter durato oltre sei mesi, il testo (qui sotto allegato) viene confermato nella medesima conformazione rispetto a quanto previsto alla Camera. Il provvedimento si occupa dell'adeguamento periodico dell'ordinamento nazionale a quello comunitario, attraverso la modifica o l'abrogazione di norme statali in contrasto con gli obblighi UE. Si tratta di norme che sono destinate a risolvere contenzioni aperti con l'UE. La legge europea 2018, in particolare, dirime sei procedure di infrazione, quattro casi EU-Pilot e due casi di aiuti di Stato contestati al nostro Paese nonché ad attuare due direttive ed adeguare le norme interne a cinque regolamenti Ue. Con il d.d.l., infine, viene data esecuzione anche a un accordo internazionale in materia di mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri. Riconoscimento qualifiche professionali Tra le principali novità, la Legge Europea introduce una serie di disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, volte a snellire e semplificare la procedura. Viene modificato il d.lgs. n. 206/2007 introducendo una nuova definizione di "legalmente stabilito". In sostanza, un cittadino dell'Unione europea è legalmente stabilito in uno Stato membro quando soddisfa tutti i requisiti per l'esercizio di una professione in detto Stato membro e non è oggetto di alcun divieto, neppure temporaneo, all'esercizio di tale professione. È possibile essere legalmente stabilito come lavoratore autonomo o lavoratore dipendente. Ancora, viene prolungato il tempo per il riconoscimento della tessera professionale. La verifica da parte dell'autorità competente circa l'autenticità e validità dei documenti caricati dal richiedente verrà effettuata sempre entro un mese, ma partirà dalla settimana successiva alla richiesta della tessera. Si provvede, inoltre, a riorganizzare le autorità preposte al rilascio della tessera professionale. Continua.... Fonte: www.studiocataldi.it | |
Da: una domanda | 2 - 19/04/2019 10:33:20 |
Ma è vero che ci sono agenti che hanno proposto di fare il master, obbligatorio per l'accesso alla professione di abogado, prima di aver acquisito il titolo di laurea a grado. E che successivamente gli stessi agenti, con il titolo di abogado, hanno proposto ricorsi, a pagamento per i ricorrenti. è possibile che esistono tali agenti/abogados da forum? | |
Da: Balzello | 1 - 19/04/2019 10:59:55 |
@una domanda senza voler difendere nessuno, per certe interpretazioni della norma sull'Accesso ai Master (come ho fatto io) non c'era l'obbligo di alcuna sequenzialità cronologica grado/master per cui "si poteva fare". La storia dell'anteriorità risale a Luglio 2017: se qualcuno l'avesse fatto intenzionalmente sarebbe stato un veggente o uno scommettitore. Resta il fatto che qualcuno possa averlo anche potuto fare con dolo. | |
Da: El chico | 1 - 19/04/2019 12:25:03 |
Balzello - una domanda Inoltre , ci sono stata moltissime università pubbliche che ( secondo me giustamente) non ritenevano nemmeno necessaria la convalidazione del titolo di Grado. Ripeto, numerose università pubbliche. | |
Da: Balzello | 19/04/2019 13:03:50 |
@El_chico Per questi e anche altri motivi la sentenza AN andava ricorsa. Con molta prudenza, però: visto la qualità dei ricorsi UNIR forse è meglio che non appellino per non creare giurisprudenza negativa. Ma è solo una opinione. Da un punto di vista oggettivo, però, risulta evidente che la legge NON era chiara: il ministerio e AN la vedono in un modo, università, TSJM e simultanei in un altro. Senza questionare su chi abbia ragione o meno, visto la non chiarezza della legge (e ci sono soggetti che non ci guadagano nulla, tipo il TSJM) mi sembra corretto dire che i simultanei si sono mossi credendo di applicare una legge (non chiara) e non che l'abbiano voluta violare. | |
Da: una domanda | 1 - 19/04/2019 13:21:23 |
Praticamente è come se Tizio, in Italia, facesse la pratica forense senza aver conseguito la laurea. Sono cose che fanno sorridere! | |
Da: .. | 19/04/2019 13:27:33 |
@ una domanda Lo sai che i CFU sono riconosciuti a livello europeo??? Ecco sono quelli come te che fanno sorridere!!! | |
Da: Balzello | 19/04/2019 13:30:57 |
In questo forum parliamo di Liceità e di leggi. Tutto il resto sono opinioni personali, condivisibili o meno. | |
Da: Zio caro | 1 - 19/04/2019 13:36:35 |
Una domanda Più precisamente è come se con il sistema 3 piu 2, uno in Italia facesse la specialistica prima e la triennale dopo | |
Da: .. | 19/04/2019 13:41:08 |
@zio Qui si tratta di valutare i crediti formativi universitari italiani con quelli spagnoli Si tratta di altro discorso... Non c'entra nulla il 3 più 2 o viceversa | |
Da: Balzello | 19/04/2019 13:50:36 |
In italia, ad esempio "Master in Digital Technology Management - 5511" "Titoli d'accesso :Tutte le classi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico conseguite ai sensi del D.M. 270/04 o lauree di primo ciclo, di secondo ciclo o ciclo unico eventualmente conseguite ai sensi degli ordinamenti previgenti (D.M. 509/99 e Vecchio Ordinamento)." Quindi se ho fatto Giurisprudenza posso fare un master di programmazione. Se ho fatto lettere posso fare il programmatore. La legge italiana lo permette. Se sono laureato in informatica e faccio questo master avrò lo stesso titolo di chi era laureato in lettere. è un controsenso? Esiste una legge di accesso ai Master e quella è. Se non piace di si può sempre attivare perché cambi. | |
Da: El chico | 19/04/2019 14:22:06 |
una domanda "Praticamente è come se Tizio, in Italia, facesse la pratica forense senza aver conseguito la laurea". Ti ricordo che l'ordine di Genova sul punto è già stato bastonato nel 2003 dalla Corte di Giustiza. Gli italiani hanno conseguito una laurea in legge in Italia, non scherziamo. Non fare l'ottuso e ragiona secondo il diritto comunitario e vedrai che lo capisci, ma ti posso dire anche secondo il diritto spagnolo è così. SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA (Quinta Sezione) 13 novembre 2003 * - procedimento C-313/01 (Morgenbesser) | |
Da: fuente | 19/04/2019 14:25:54 |
El jefe siempre tiene razón, por eso 20 euro es el maximo , que terminan las tonterías !!! | |
Da: Si trattano solo cause perse | 19/04/2019 15:01:27 |
Vorrei capire: quindi secondo i giuristi da forum Tizio può fare pratica forense senza aver conseguito la laurea? | |
Da: El chico | 19/04/2019 15:14:39 |
Nessuno ha mai scritto che non devono essere laureati ma che devono avere un titolo in Legge in un paese dell'Unione. Si trattano.. , se hai allucinazioni e non riesci a leggere quello che si scrive, non è colpa mia, ma tua . Deve avere conseguito la laurea in un paese dell'Unione Europea Lo dice la Corte di Giustizia. Si trattano .... non fare il tonto e leggiti la SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA (Quinta Sezione) 13 novembre 2003 * - procedimento C-313/01 (Morgenbesser). Leggiti il dispositivo , è più che sufficiente. | |
Da: El chico | 19/04/2019 15:19:28 |
Facciamo prima, Il dispositivo della sentenza della causa C-313/01 te lo posto io: LA CORTE (Quinta Sezione), pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Corte suprema di Cassazione con ordinanza 19 aprile 2001, dichiara: Il diritto comunitario si oppone al rifiuto da parte delle autorità di uno Stato membro di iscrivere, nel registro di coloro che effettuano il periodo di pratica necessario per essere ammessi alla professione di avvocato, il titolare di una laurea in giurisprudenza conseguita in un altro Stato membro per il solo motivo che non si tratta di una laurea in giurisprudenza conferita, confermata o riconosciuta come equivalente da un'università del primo Stato. Edward La Pergola von Bahr Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 novembre 2003. | |
Da: si opus sit | 19/04/2019 16:14:21 |
ma le novità per il riconoscimento del titolo quali sono? Come mai non si possono sapere? | |
Da: Risposta 1 | 19/04/2019 16:28:36 |
Sul riconoscimento, da oggi è possibile ottenere il riconoscimento a prescindere dalla resistenza Quindi è tutto più facile. I problemi dei post 2011 sono finiti. Non ci sarà più resistenza | |
Da: X Risposta 1 | 19/04/2019 16:41:56 |
Scusa solo per capire, forse mi sfugge qualcosa, ma per i post 2011 cosa cambierebbe? | |
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