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DIRIGENTI MIN. GIUSTIZIA - CORSO VIRTUALE ORALI-
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Da: speranza16/01/2009 20:48:25
sei un pò dura con me, immagino per i miei precedenti interventi; comunque mi sto confrontando con voi che avete esperienza di servizi di cancelleria e di procedure, ma penso che il vostro vantaggio finisca qui.

Da: be16/01/2009 20:53:29
non parlo per il concorso ma , anzi , per i C2 : non siamo poi tanto male ed il solo fatto di aver partecipato al conorso per dirigente non deve farci perdere di vista la realtà  . comunque scusa , ma sono un sensibile su questo argomento proprio per il vissuto quotidiano .
Ripeto la domanda : ma perchè scriviamo su due forum ?

Da: speranza16/01/2009 20:58:19
che ti devo dire, è un pò anche colpa mia che ho lanciato una discussione sull' altro forum che stava andando sempre più giù; questo forum dovrebbe riguardare argomenti un pò più attinenti alla prova orale, l'altro divaga un pò di più in assenza di notizie specifiche sul concorso; in certi momenti però le discussioni da parallele diventano convergenti, ma se ci riusciamo portiamoli pure avanti tutti e due.

Da: dotto16/01/2009 21:00:52
Perchè birba, aprendo questo secondo forum, voleva distinguere lo scambio sulle materie d'esame, dalle conversazioni sul concorso. Poi inevitabilmente le due cose si scindono e siccome non sappiamo quando saranno gli orali e non possiamo "studiare insieme" il risultato è che un forum è il doppione dell'altro.
Qui si parla di materie e nell'altro si scambiano osservazioni sul mondo giustizia. Vogliamo abbandonarne uno o continuare così?

Da: speranza16/01/2009 21:05:54
alla fine penso che sarà una selezione naturale: vince il più gettonato, io non saprei quale preferire....

Da: dotto16/01/2009 21:10:14
Quanto allo scambio fra speranza e be, il vissuto di ognuno di noi ci porta ad intervenire in un certo modo oppure a non comprendere le posizioni degli altri.
Io che mio malgrado da anni devo fare il dirigente senza esserlo, mi ritrovo a vedere le cose da due diverse angolazioni: quella del dirigente e quella del funzionario. Ma chi di noi si occupa di un solo servizio ovviamente non conosce il mondo parallelo di cui si occupano i colleghi, oppure tutti gli aspetti di una cancelleria. Io sono costretto ad essere contemporaneamente dirigente-funzionario-cancelliere-operatore-commesso, quindi mi sembrano strani gli interventi di speranza che certe volte sembra cadere dalle nuvole con alcune osservazioni, che però sono tipiche solo di chi, non curando certi aspetti, talune cose non può saperle. Ma questo forum serve anche a questo, a misurare le nostre conoscenze, mettersi in discussione e a disposizione degli altri. Io sono abituato a verificare periodicamente tutti i registri informatici, forse smetterei di farlo se mai diventassi dirigente e avessi ottimi funzionari di cui mi fido, ma per me l'importante è sapere che in qualunque momento avessi bisogno di verificare personalmente sono in grado di farlo.

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Da: be16/01/2009 22:13:45
giusto

Da: be16/01/2009 22:19:40
non dimentichiamo che i vecchi c3 non toccavano i pc , ed i primi direttivi che hanno osato avvicinarsi all'informatica  venivano considerati dei miracolati , per cui anche un dirigente deve conoscere i programmi ma , probabilmente , non avrà tempo di approfondire e dovrà fidarsi di alcune persone più fidate.

Da: be16/01/2009 22:31:03
comunque speranza è quella che tiene sempre viva la conversazione

Da: dotto17/01/2009 08:28:35
Verissimo! Se ci fate caso, è Speranza che lancia sempre gli input per nuovi argomenti!!!!

Da: alex17/01/2009 08:50:13
ok birba aveva lnciato degli argomenti, all'incirca 2 mesi orsono,
perche' non stendete qualche schema
di amministrativo, qualche tematica di commerciale sarebbe molto utile per il confronto?

ecco io vi propongo uno di quelli lanciati, premesso che sono assorbito  sulla preparazione di materie ecnomiche,
il dir. di accesso nella legge 15"005 evoluzioni e
perche' attualmente viene inteso come diritto non strumentale dalla giurisprudenza( esempio pratico)in materia di diritto di accesso
( consiglio di stato?)

Da: alex17/01/2009 09:12:34
do riferimento di buona monografia

http://www.diritto.it/materiali/amministrativo/cennicola.pdf

nel 93 ho seguito un corso di preparazione con lui, attualmente magistrato, al corso era il migliore.

giurisprudenza:

http://www.ambientediritto.it/sentenze/2006/CdS/Cds%20AP%202006%20n.6.htm


non strumentale carattere:

http://www.tizianotessaro.it/Documenti/accesso%20agli%20atti/CdS%2006-3418.pdf

Da: be17/01/2009 14:10:17
grazie

Da: speranza17/01/2009 21:34:23
io penso che, più che cercare nuovo materiale, a noi serva fare il punto su quello che dobbiamo ricordare e provare a fare delle sintesi, per me la sintesi è importante e sono convinta che più si riesce a sintetizzare e meglio si conosce una materia.

Da: dotto18/01/2009 01:52:19
grazie ad alex per le sue segnalazioni

sapete, ho provato a fare una sintesi ma come si fa a fare un lavoro del genere sul forum?
non mi spaventa non sapere quello che ancora non so, lo studierò prima o poi
mi spaventa non sapere che cosa ancora non so, perchè ignorandone esistenza e importanza, inevitabilmente mi resteranno lacune incolmabili

Da: speranza18/01/2009 12:53:22
hai ragione, ma le lacune potrebbero emergere grazie a questo forum: io per esempio non conoscevo la formazione intervento; è necessario però non procedere a caso, ma dare i necessari input alla discussione o chiedere anche esplicitamente notizie su qualcosa, per vedere se è stato trascurato qualche aspetto della materia.

Da: speranza18/01/2009 21:42:28
anche sull' altro forum gemello la discussione è arrivata allo stesso punto, più o meno.

Da: alex19/01/2009 09:34:11
sulla responsabilita' dirigenziale segnalo:

Sentenza della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte,
n. 1192/EL/2000 del 13 aprile 2000

(La responsabilità dirigenziale è autonoma ed aggiuntiva rispetto alle altre forme di responsabilità dei dipendenti pubblici. Mentre la responsabilità amministrativa presuppone un comportamento colposo o doloso che si discosti dalle regole giuridiche di comportamento del dipendente, la responsabilità dirigenziale non sorge dalla violazione di regole di comportamento ma si ricollega ai risultati prodotti dalla organizzazione cui il dirigente è preposto)


(Omissis)

FATTO

Con la determinazione dirigenziale prot. 705/97/55 del 13 dicembre 1997 il Dirigente del Comune di Torino, Arch. G. D., ha disposto l'affidamento alla ditta B., per un importo di lire 61.200.000 più I.V.A., per un totale di lire 73.440.000 (I.V.A. pari a lire 12.240.000) dell'allestimento di un automezzo FIAT Scudo Vetrato a uso di stazione di rilevamento dati e mappatura termica delle strade della città.

La predetta spesa è stata imputata al codice d'intervento 1080103 del bilancio 1997, cap. 62100, art. 11, viabilità invernale.

La liquidazione della spesa è stata, invece, disposta il 22 luglio 1998 con la determinazione prot. 572/55/98, sempre a firma dell'arch. G. D..

La spesa in parola è stata segnalata alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte dal Comune di Torino, al fine di verificare la sussistenza di un presunto danno erariale al predetto Ente locale, con una prima comunicazione prot. 553/98/S.G. del 10 settembre 1998 seguita da un ulteriore specifica del 20 aprile 1999, prot. 2326.

Il predetto Ufficio requirente, dai documenti esaminati, ha dedotto che la spesa effettuata non ha avuto alcuna pratica utilità per l'amministrazione, salvo l'uso di un computer adoperato dal Settore servizi generali meccanizzati, con la conseguenza che l'acquisto dell'allestimento per l'automezzo di cui sopra si è rivelato, quindi, inutile e non ragionevole e portato avanti al di fuori di una concreta possibilità di realizzazione della c.d. mappatura termica.

Dalle modalità in cui si è svolta la vicenda la Procura regionale ha ravvisato pertanto evidenti profili di responsabilità amministrativa a carico del Dirigente comunale di cui sopra, il quale era in servizio presso l'Ente pubblico all'epoca dei fatti.

Dall'irrealizzabilità del progetto, da cui consegue l'inutilità della spesa, la Procura deduce il fatto che il comportamento del Dirigente in parola si presenti irragionevole e deviante dai principi di una sana gestione di risorse finanziarie pubbliche, in quanto si è proceduto all'acquisto avventato di un allestimento sofisticato e assai costoso per un automezzo, senza aver preventivamente valutato la fattibilità concreta del progetto.

Tale comportamento sarebbe, dunque, connotato dalla colpa grave, perché l'Arch. D. avrebbe fatto acquisire il suddetto allestimento per un automezzo che è rimasto privo di utilità per il concreto perseguimento degli scopi dell'Ente.

Ulteriore elemento di responsabilità è ravvisato, poi, dalla Procura nell'inevitabile non uso dell'automezzo - così come attualmente allestito - che, a tutt'oggi, si trova nelle medesime condizioni presenti al momento dell'acquisto dell'allestimento, così come si evince dalla comunicazione del 20 aprile 1999, contenente la relazione del servizio tecnico centrale prot. 338 del 19.4.1999, trasmessa al predetto Ufficio di Procura da parte del Sindaco della
Città.

In relazione a quanto sopra descritto, il citato Ufficio requirente, ravvisata lâesistenza di profili di responsabilità a carico del predetto Dirigente pubblico, ha emesso nei suoi confronti lâinvito ex art. 5 del D.L. 15.11.1993, n. 453, convertito con modificazioni nella legge 14.1.1994, n. 19, notificato al medesimo in data 27.05.1999.

Entro il termine fissato nellâinvito il presunto responsabile ha fatto pervenire deduzioni scritte con allegazioni di documenti ed ha chiesto di essere ascoltato personalmente.

Nelle deduzioni scritte l'odierno convenuto sostiene, come di seguito riassunto, che nell'atto di indirizzo politico, di cui alla delibera di giunta del 14.6.1994 (riferimento meccanografico 94 04564/55), proposta congiuntamente dagli Assessori Ferrero e Donna, si trattava specificatamente del servizio di viabilità invernale e si individuava un progetto organizzativo dove andava privilegiata l'innovazione del parco macchine, l'ampliamento della rete di rilevamento dei dati meteorologici e la prospettiva dell'acquisizione di una qualificazione tecnica e logistica.

Tale delibera si poneva, dunque, per l'arch. D. come un atto di indiscutibile indirizzo politico al quale andava correlato il dovere di realizzazione da parte del Dirigente medesimo.

Rammenta, poi, il presunto responsabile che, con la successiva delibera di giunta (proposta dall'Ass. Vernetti) del 18.10.1994 (riferimento mecc. 94 07094/55) relativa all'indizione di appalto concorso per l'acquisto di attrezzature per la viabilità invernale, si poneva attenzione alle dotazioni richieste per gli spandisale, dove veniva posto in rilievo il sistema elettronico che doveva essere collegato a un complesso sistema tecnico di rilevazione dati, ivi compreso un sistema radio altamente specializzato.

L'arch. D. sostiene, inoltre, nelle proprie memorie, che egli ha diretto un settore critico e scomodo con il raggiungimento di risultati unanimemente riconosciuti e apprezzati da tutti in materia di ambiente, sicurezza della circolazione e incolumità dei cittadini.

Nell'ambito di tale cornice l'arch. D. ha fatto rientrare la mappatura termica delle strade della città, e, dunque, un automezzo allestito a uso stazione di rilevamento avrebbe garantito rilevazioni tempestive, complete e affidabili, oltreché economicamente più convenienti.

Il presunto responsabile ha poi sostenuto di aver sempre notiziato gli organi politici dell'amministrazione comunale con particolare riferimento al promemoria diretto all'assessore Corsico, il quale ebbe a porre un'indicazione di consenso al progetto di mappatura termica (cfr. doc. n. 3 depositato dal D. con le memorie difensive).

In altro promemoria, indirizzato dall'arch. D. all'assessore Vernetti, si parla compiutamente del progetto di mappatura termica, il quale una volta ultimato avrebbe consentito di erogare il servizio anche ad altre amministrazioni e, con l'individuazione di un quarto partner, si sarebbe potuto anche accedere a finanziamenti comunitari.

Sulla base di questa impostazione e, in seguito alle comunicazioni indirizzate agli Assessori competenti, è intervenuta la determinazione dirigenziale di affidamento, tramite trattativa privata, alla ditta Barbieri s.n.c. per l'allestimento di un automezzo necessario per la mappatura termica.

Nel preambolo della determinazione si parla poi della collaborazione con l'ISMES che avrebbe apportato la necessaria componentistica di software ed hardware.

Sulla base di ciò il presunto responsabile ritiene infondata la relazione che l'amministrazione comunale ha trasmesso, a firma del segretario generale dott. Incandela, allâ Ufficio della Procura procedente, tenendo conto che la relazione non è stata realizzata in contraddittorio, giacché il D., per altre vicende, si trovava ristretto agli arresti domiciliari e, quindi, senza la possibilità di fornire la spiegazione del proprio operato.

Conseguentemente il presunto responsabile, nelle deduzioni presentate alla Procura regionale, contesta anche l'azione dell'amministrazione di appartenenza che gli manifestò l'intenzione di revoca dell'incarico dirigenziale proprio sulla base del progetto di mappatura termica e, dunque, in base alla verifica condotta durante il periodo in cui il D. era agli arresti domiciliari presso la propria casa.

In questo senso il presunto responsabile ha ulteriormente evidenziato alcune critiche circa l'impostazione seguita dall'amministrazione nel verificare l'operato del dirigente (cfr. pag. 7, punti a e b delle memorie difensive).

Su questa linea difensiva l'arch. D. rimarca, poi, che l'amministrazione comunale di Torino pur avendo ricevuto le proprie controdeduzioni, queste non sono state minimamente riportate nelle segnalazioni trasmesse alla Procura della C.d.C..

Lo stesso presunto responsabile, pur avendo illustrato formalmente all'intera civica amministrazione il predetto progetto, ha potuto notare che di tutto ciò nulla è stato portato a conoscenza dell'Ufficio di Procura.

Tutto ciò dimostra, secondo il D., che la determinazione di affidamento dell'allestimento rientrava nelle prerogative dirigenziali ai fini della realizzazione degli obiettivi stabiliti.

Evidenzia poi l'arch. D. che il progetto in parola avrebbe dovuto avvalersi della possibile collaborazione dell'ISMES (società appartenente al gruppo ENEL) per la fornitura di un sistema integrato di hardware e software.

Sostiene poi il presunto responsabile che il completamento del progetto non ha avuto attuazione presumibilmente anche a seguito delle vicende giudiziarie in cui egli è incorso (cfr. relazione dell'ing. Fiorio citata a pag. 11 delle memorie difensive); conseguentemente, l'assenza di pratica utilità del progetto è un mero dato contingente collegato ad altri eventi successivi (le vicende giudiziarie dell'arch. D.) che, per il presunto responsabile, non sono tali da fondare un responsabilità amministrativa.

Sulla base di quanto sopra l'arch. D. ha chiesto l'archiviazione del procedimento ritenendo che la predetta spesa non può essere veduta isolatamente, tenendo conto del fatto che la mancata realizzabilità della medesima è dovuta a fattori successivi indipendenti dalla volontà del Dirigente stesso.

Ascoltato, poi, il D. il giorno 22 settembre u.s. in sede di audizione personale con l'assistenza dell'Avv. Giuseppe Angelino del foro di Torino, lo stesso ha ribadito quanto già sostenuto nelle memorie difensive illustrando, ancora, la bontà del progetto e allegando un ulteriore documento (lett. prot. STA/dm/ 1232 del 27.2.1997) pervenuta all'amministrazione da parte dell'ISMES, dove la medesima società auspica di poter partecipare al progetto di mappatura termica delle strade della città a rischio per la circolazione invernale.

Con l'occasione il presunto responsabile ha ribadito nuovamente che con il predetto progetto potevano acquisirsi finanziamenti comunitari e, a tal proposito, vi erano contatti avviati per le vie brevi con altri soggetti stranieri (francesi, spagnoli e portoghesi) interessati a tale ipotesi; il predetto progetto, a quel che risulta all'arch. D., sembra sia stato realizzato nelle sole autostrade francesi e nel sistema viario di Chicago.

Ritenendo la Procura procedente insufficienti le suesposte considerazioni, la stessa emetteva atto di citazione in giudizio datato 14 ottobre 1999, con il quale veniva richiesta la condanna dellâarch. D. al risarcimento, nei confronti dellâErario della somma di £ 49.800.000 (danno effettivo di £ 61.200.000, cui vanno sottratte £ 11.400.000 relative al costo del personal computer utilizzato), oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia.

Successivamente, con atto di costituzione depositato presso la Segreteria di questa Sezione in data 1° febbraio 2000, il Comune di Torino, nella persona del Sindaco pro tempore si è costituito in giudizio ai sensi dellâart. 105, II comma c.p.c. chiedendo la condanna dellâodierno convenuto al pagamento a favore dellâErario della stessa somma individuata dalla Procura regionale

In occasione dellâodierna udienza le parti hanno sostanzialmente confermato gli atti scritti.


Considerato in

DIRITTO

Ciò che questo Giudice è chiamato a valutare risiede principalmente nella contestazione di fondo mossa dalla Procura Regionale la quale, indipendentemente dalla bontà del progetto, mette in rilievo un'azione amministrativa improntata ad una certa imprudenza e imperizia legate alla circostanza relativa alla convinzione dell'arch. D. di una facile realizzabilità dell'intero progetto, quando invece questo, per poter essere realizzato, avrebbe richiesto, sempre secondo la Procura, un diverso e maggiormente ponderato comportamento amministrativo in ragione dellâacclarata complessità del progetto stesso.

Prima di entrare nel merito, peraltro, e con riferimento allâatto di costituzione in giudizio depositato dal Comune di Torino, si deve ricordare che va riconosciuto diritto di ingresso nel giudizio amministrativo-contabile allâintervento âad adiuvandumâ, ai sensi dellâart. 105 c.p.c., ove esso sia diretto a sostenere le ragioni di una delle parti in lite, senza introdurre domande nuove od ampliare il âthema decidendumâ, sempreché possa essere riconosciuto lâinteresse concreto dellâinterveniente, meritevole di protezione giuridica ed autonomo rispetto a quello che si fa valere in via principale ed in cui favore è attuato lâintervento (inter alia Corte Conti, Sez.II, 2.9.98, n. 191).

Pertanto nel caso dellâintervento del Comune nel presente giudizio, da considerarsi, in assenza di domande nuove (che ne avrebbero determinato lâinammissibilità nel giudizio di responsabilità amministrativa), quale intervento adesivo dipendente (art. 105, II comma c.p.c.), la posizione del terzo (il Comune) è solo quella di interlocutore, per sostenere le ragioni di una delle parti (il P.M., unico ed esclusivo legittimato attivo) nella causa pendente tra le parti originarie, la quale, anche dopo lâintervento rimane lâunica controversia del processo (inter alia Cassazione civile 6 aprile 1977, n. 1306).

Quindi, nel respingere lâeccezione formulata dalla difesa del D., va dichiarato ammissibile, nei predetti sensi, lâintervento del Comune di Torino nel presente giudizio.

Nel merito, va innanzitutto premesso che lâatto di indirizzo politico dal quale, secondo lâarch. D., sarebbe disceso lâobbligo di realizzazione del progetto in parola è la delibera di G.C. n. 94 04564/55 del 14 giugno 1994 (versato in atti dal convenuto) dove si parlava di un ampliamento della rete di rilevamento dei dati meteorologici con la prospettiva dellâacquisizione di una qualificazione tecnica e logistica.

Alla predetta delibera, ha fatto poi seguito la n. 94 07094/55 del 18 ottobre 1994, dove la G.C. delibera di approvare la spesa per la fornitura di n. 15 autocarri 4x4 dotati di apparecchiature ad alta tecnologia per lo sgombero di neve.

In tale contesto lâarch. D. ha ritenuto di poter inserire, come evidenziato in narrativa, anche il progetto di mappatura termica delle strade della città.

Appare evidente che la fattispecie in cui si è mosso il convenuto è oggi disciplinata dalla nuova normativa che regola il nuovo sistema di responsabilità della dirigenza pubblica (o âprivatizzataâ), con la conseguente separazione di compiti e ruoli tra vertice politico e vertice amministrativo, e relativo, totale affidamento alla dirigenza medesima dell'attività di gestione da porre in essere ai fini del conseguimento degli obiettivi programmati dai vertici politici, ma soprattutto degli interessi pubblici alla cui tutela lâAutorità amministrativa stessa è preposta (cfr. D.L.vo n. 29/93 e successive modifiche e legge n. 142/1990).

Il responsabile del livello gestionale per poter realizzare al meglio l'interesse pubblico generale, oltre che operare nel rispetto del principio di legalità, buon'amministrazione e imparzialità deve assicurare alla sua funzione il rispetto dei criteri di efficienza, efficacia, speditezza, economicità, pubblicità e trasparenza, criteri quest'ultimi normativizzati dall'ormai nota legge sul procedimento n. 241 del 1990 (art. 1).

Il dirigente deve, dunque, essere in grado di saper utilizzare le risorse umane, finanziarie e strumentali nel rispetto delle regole cui è improntata l'azione della p.a., dove certamente il momento dell'efficienza non deve essere dissociato da quello della legalità/garanzia (criterio quest'ultimo posto a tutela della collettività amministrata).

Nella separazione dei ruoli, uno politico â" di indirizzo â" lâaltro amministrativo â" di gestione â" si cerca, in sostanza, di unire la stabilità del rapporto fondato, da una parte, su responsabilità politica censurabile âin sede elettorale e di gestione del consensoâ per lâelezione diretta dellâorgano di vertice dellâapparato amministrativo (questo titolare alla determinazione degli obiettivi, dei programmi e alla verifica del risultato), dallâaltra parte, sulla responsabilità dirigenziale esecutrice dei programmi ed artefice degli strumenti per il raggiungimento dei risultati censurabile nel potere di nomina, conferma e revoca insito nella scelta fiduciaria della dirigenza.

Lâassetto istituzionale trova in questo rapporto le diverse relazioni dellâagire politico-amministrativo e la forma che esso assume delimita lâorientamento di un sistema normativo che riflette costantemente la supremazia di uno dei due soggetti (o il potere politico o la burocrazia).

Se quindi lo schema vede il ministro (a livello centrale) e il sindaco (a livello locale) come âcernieraâ di questo sistema di unità-distinzione, lâidea che se ne trae è quella della stretta continuità fra attività politica ed attività amministrativa e dellâesigenza di mantenere questâultima nellâalveolo degli indirizzi politici, ma anche quella di garantire la legalità e lâimparzialità dellâattività amministrativa difendendola dalle influenze della (cattiva) politica.

Ora, a fronte di un potere di gestione, affidato alla dirigenza per poter realizzare quanto prefissato dall'organo di vertice politico, si contrappone una maggiore responsabilizzazione del personale burocratico posto all'apice dell'organizzazione pubblica, con la conseguenza che questo, nel realizzare gli obiettivi e, al fine di non disperdere inutilmente risorse finanziarie pubbliche (con conseguente danno all'Erario), deve perseguire una sana
gestione in grado di tradurre nella concreta realtà le direttive impartite dal vertice politico.

Ma ciò che deve poter risultare chiaro da tutto questo discorso è che la responsabilità dirigenziale per i risultati è autonoma ed aggiuntiva rispetto alle altre forme di responsabilità che gravano sui dipendenti pubblici e, quindi, anche sui dirigenti.

In particolare, va marcata la distinzione rispetto alla responsabilità amministrativa. Questâultima presuppone un comportamento che si discosta dalle regole giuridiche che presiedono alla attività del dipendente. Inoltre, si tratta di responsabilità per colpa (o per dolo). La responsabilità dirigenziale, invece, non sorge dalla violazione di canoni normativi di comportamento ed, anzi, trascende il comportamento personale del dipendente: essa si ricollega ai risultati complessivi prodotti dalla organizzazione cui il dirigente è preposto ed implica, in caso di giudizio negativo, più che una colpa del dirigente, la sua inidoneità alla funzione.

Orbene e tornando alla fattispecie di causa, se il progetto in parola, per come è stato perseguito, non appare essere stato in grado di poter avere una concreta realizzazione, ciò che è necessario stabilire risiede essenzialmente nel fatto se ciò è avvenuto per un comportamento contrario alle regole giuridiche di settore quanto piuttosto in relazione ad altri fattori, ivi compresa la casistica propria della responsabilità dirigenziale, che, peraltro, in questa sede appare irrilevante ove non sfoci, nella sua autonomia, in elementi coincidenti con quelli propri della responsabilità amministrativa.

Contesta la Procura regionale che, sulla base della documentazione acquisita, ivi compresa quella esibita dal D., si evince una direttiva politica che parla di un generico incarico di riorganizzazione del servizio di viabilità invernale, non emergendo in alcun modo da tale provvedimento unâautorizzazione di spesa specifica per la mappatura termica delle strade della città, giacché la delibera in parola approva un progetto per lâacquisto di 15 autocarri 4x4 dotati di apparecchiature ad alta tecnologia per lo sgombero neve (si veda in ogni caso la delibera n. 94 07094/55 del 18.10.1994 depositata dal convenuto con le proprie memorie).

Sottolinea ancora lâOrgano requirente che lâatto di indirizzo politico non può essere del tutto sostituito dal promemoria che lâarch. D. ha predisposto per lâassessore Corsico (con lâapposizione di un segno di assenso da parte di questâultimo), perché, un progetto tecnologicamente complesso avrebbe avuto bisogno, anche in ragione della spesa, di una chiara direttiva politica che invece dagli atti acquisiti non vi era.

Sostanzialmente, dunque, emergerebbero evidenti profili di responsabilità amministrativa da contestare al Dirigente in parola, il quale aveva un rapporto di impiego con l'amministrazione; sarebbe evidente la presenza di un danno ingiusto al patrimonio dell'ente pubblico (le somme spese non sono di alcuna utilità); emergerebbe l'elemento psicologico della colpa grave nel comportamento dell'arch. D. per aver operato al di fuori di un chiaro atto di indirizzo politico e con procedimenti parcellizzati diretti ad evitare atti di competenza della G.C. e, da ultimo, sussisterebbe il nesso eziologico tra comportamento dell'agente e la produzione del danno patrimoniale, giacché senza quelle determinazioni di spesa poco ponderate il bilancio dell'ente locale non sarebbe stato gravato da uscite finanziarie disutili.

Tale impostazione non sembra invero poter essere condivisa.

Anche per quanto si è anzi detto, va ribadito infatti il concetto di Amministrazione come attività globalmente rilevante diretta alla realizzazione di compiti ed alla soddisfazione di bisogni, organizzata in strutture, procedimenti e personale imparziali, paritari, controllabili, funzionalizzato agli obiettivi politici programmati.

Tale affermazione ingenera il convincimento che la politica ha come finalità il condizionamento di tale processi e, di conseguenza, la partecipazione alle definizioni operative dei processi amministrativi privilegiando, appunto, le diverse forme ed ideologie politiche che sono alla base di ogni ordinamento; ciò implica che lâattività amministrativa, ben lungi dallâessere meramente esecutiva di determinazioni primarie legislative svolge sempre più una funzione di completamento e di integrazione di scelte di natura politica.

In altre parole, se nel nostro ordinamento giuridico, è la legge a dare la definizione di interesse pubblico (con una serie articolata di criteri e parametri costituzionali) nei vari campi in cui essa opera e se detto interesse costituisce il fine razionale dellâagire amministrativo (artt. 97 e 98 Cost.), spetterà allâAmministrazione procedente definire come tale i canoni di riferimento in base allâimparzialità, allâefficienza ed alla legalità.

In dipendenza di ciò, il rapporto che si instaura con la politica (inteso come tale quel momento di âcernieraâ di cui pocâanzi si parlava) non può che definire le linee generali ed i collegamenti con lâagire amministrativo, nonché con i singoli momenti di attuazione.

LâAmministrazione opera, pertanto, in base a canoni generali i cui limiti ed oggetto di intervento sono stabiliti dalla legge ed allâinterno di essa in base alle regole da essa stessa stabilite (poteri di regolamentazione di fonte secondaria).

Attesa quindi la necessaria portata generale dellâattività di indirizzo dei vertici dellâAmministrazione, in relazione alla fattispecie, una volta che il vertice politico ha individuato, come obiettivo, una riorganizzazione del sistema di viabilità invernale, la c.d. mappatura termica delle strade della città non può essere percepita come qualcosa di avulso e da sviluppare con un ulteriore progetto â" da sottoporre allâapprovazione dellâorgano politico - in grado di avere poi concreta realizzazione (la mappatura termica viene considerata utile per la sicurezza della circolazione stradale), ma come un qualcosa che rientri già nel disegno globale dellâorgano politico, finalizzato alla salvaguardia dell'interesse pubblico

Il progetto di mappatura termica, invero, appare pertinente e complementare alla fase di riorganizzazione del sistema di viabilità invernale, in quanto avrebbe consentito di acquisire dati meteorologici necessari ad indirizzare lâintervento dei mezzi spandisale nel momento in cui si fossero venuti a creare le condizioni meteorologiche che avrebbero potuto provocare fenomeni gelivi, al fine di prevenirli in modo razionale con interventi qualitativi e quantitativi mirati alle reali esigenze, risparmiando in tal modo risorse ed ottimizzando i risultati.

Contesta ancora la Procura regionale che nella fattispecie, oltre a non sussistere una precisa direttiva politica, non sarebbero state neanche rispettate le regole che presiedono alla scelta dei contraenti con la p.a., emergendo, in modo chiaro, che l'avere effettuato prima l'acquisto dell'allestimento di un veicolo (Fiat scudo vetrato ad uso stazione di rilevamento presso la s.n.c. B. di Sesto Calende) con l'intenzione di coinvolgere in seguito altri soggetti in grado di fornire i sistemi di supporto informatico per il rilevamento del manto stradale interessato dalle gelate, nonché degli elementi meteorologici, ha sicuramente esposto l'ente pubblico a una dispersione di fondi senza avere alcuna garanzia in termini di realizzazione del progetto.

In realtà non appare possibile affermare che l'arch. D. abbia operato con âmetodologie privatisticheâ quale, ad esempio, la trattativa diretta con la ditta B., argomentando ciò sulla scorta del fatto che l'individuazione di questa ditta non può neanche dirsi effettuata con trattativa privata, in quanto quest'ultima prevede un minimo di procedimentalizzazione. In effetti, lâimporto in questione autorizzerebbe anche il ricorso a procedure âinformaliâ nel campo dei contratti di fornitura. Sostenere quindi la necessità della evidenza pubblica implica il voler disporre di un potere discrezionale della P.A. che, ricorrendo le citate condizioni, può anche orientarsi per il non perseguire le cennate procedure formali.

Con ogni probabilità, il Dirigente in parola avrebbe potuto avviare un'azione amministrativa in grado di garantire al meglio il Comune di Torino poiché ciò avrebbe offerto, oltre le opportune garanzie per lâamministrazione, anche la possibilità per coloro che sono subentrati all'arch. D., di portare a compimento la realizzazione del progetto medesimo, ma certamente non si può pretendere, sotto il profilo giuridico, che lo stesso presentasse un progetto completo (allestimento automezzo e acquisizione della componentistica informatica) al competente organo di direzione politica (non rientra nei compiti degli organi di direzione politica lâapprovazione di progetti già ricompresi nellâambito degli indirizzi gestionali dellâAmministrazione, come nel caso di specie), né tantomeno lâindividuazione, attraverso le procedure dell'evidenza pubblica, di un soggetto capace di realizzare concretamente e in modo completo la predetta mappatura termica.

Peraltro, non sussistono prove in atti di quella che sarebbe stata lâevoluzione delle vicenda e del progetto in questione tenuto conto del fatto che non può escludersi, per tabulas, che la mancata realizzazione del progetto possa essere imputata anche a fattori esterni quali le vicende giudiziarie che hanno allontanato l'arch. D. dall'ufficio da lui diretto impedendogli, di fatto, di portare a compimento il progetto.

Pertanto e conclusivamente, se ciò che può oggettivamente essere imputato al D. residua nel fatto che il suo preteso comportamento imprudente avrebbe fatto sostenere al Comune spese di alcuna utilità, quanto precede dimostra ampiamente che il convenuto ha agito nellâambito di un programma approvato dallâorgano politico che gli consentiva se non gli imponeva di tutelare lâinteresse pubblico individuato nel miglioramento della viabilità invernale, attraverso procedure non sempre di particolare aderenza al miglior agire amministrativo, configuranti un comportamento sì colposo ma che non appare manifestazione evidente di un atteggiamento caratterizzato da profili di colpa grave.

Per quanto esposto, questo Giudice ritiene il sig. G. D. esente da responsabilità amministrativa e lo manda assolto dagli addebiti contestatigli.

Sussistono i motivi per ritenere compensate le spese di giustizia.


P. Q. M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, definitivamente pronunciando, assolve il sig. G. D. dagli addebiti contestatigli.

Le spese di giustizia sono da ritenere compensate

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 16 febbraio 2000.

(Omissis)

Da: alex19/01/2009 09:44:11
ancora sulla responsabilita': revoca dell'incarico
la presente direttiva

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, DIRETTIVA 19 Dicembre 2007, n. 10
Affidamento, mutamento e revoca degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali

Dirigente pubblico e mancato raggiungimento dell'obiettivo previsto dall'incarico
Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 01.02.2007 n° 2233

riefrimenti normativi e momento di valutazione

riferimenti normativi a partire dagli anni 90 cambio di svolta dell'amministrazione pubblica-
gia' i costituenti avevano dato l'indirizzo programmatico art 97 cost,
dec 29/93 l'agire per obiettivi-
dlgs 94/97 i bilanci per upb
286/99 controllinterni
165/01 il principio di distinzione tre in dirizzo pole amministrazione.
art.4.286/99 amministrazione rivolta a ad una gestione oculata in termini di eff, eff, economicita' letto in rapporto funzionale con l'art5 altro controllo relativo alla valutazione.
non esaustivita' del controllo di gestione ai fini della responsabilita' amministrativa, anzi e' l'altra faccia relativa alla gestione dal punto di vista legale formalistica-
fonte della responsabilita' del dirigente art 28 cost art 97 cost , in particolare come conseguentza degli art non ricordo se 5 e6 delldgls165/01 nella parte in cui conferisce il potere di adozione degli atti e di impegnare nei confronti dei terzi l'amministrazione

parametri fissati dallart 5 dlgs 286/99

quando parliamo di valutazione del dirigente ci riferiamo
all art 5 e c'entra anche il controllo di gestione art4

diversamente la valutazione del dirigente intesa come controllo di gestione ,  avviene mediante art 4 come controllo di eff eff e

altri parametri che sono nell'art 5 del 286/99 infatt recita l'art5 286/99 anche mediante i  risultati del controllo di gestione.ma non e ' esaustiva-
successivamente infatti vi e' il metodo di valutazione lasciato anche ai contratti di ente da una parte, infatti si valuta la posizione organizzativa -
a secondo dei contratti collettivi di riferimento piu'
la valtazione della prestazione -posizione organizzativa dettata da alcuni parametri ( uguale struttura)e dei risultati-( la perfomance)
la valutazione della prestazioni attiene alla struttura presieduta,
alla complessita' della struttura , ai rapporti con il personale,cioe' quindi valutazione come prestazione, si valuta la struttra, come  performance si valutano i risultati
complessivamente formano la performance complessiva-


in ultima analisi, data la complessita'la responsabilta' di cui sopra e' l'art 21 e' una pccola parte e attiene all'incarico e solo a quello
infatti l'incarico e' triennale, il controllo di gestione e' inferiore ad un anno., la valutazione del dirigente e' annuale-

Da: alex19/01/2009 09:56:28
in riferimento alla sentenza della corte sempres ulla resp dirigenziale in particolare sul potere di recesso previsto dalla art 21 165/01 come modificato dalla 145/

In particolare, nelle sentenze n. 193 del 2002 e n. 313 del 1996 (in relazione al recesso) e nellâordinanza n. 11
del 2002 (in relazione alla revoca), la Corte costituzionale ha stabilito che:
â" lâapplicazione delle disposizioni del codice civile non comporta che la pubblica amministrazione possa recedere liberamente dal rapporto, ma solo che la valutazione della idoneità professionale del dirigente è affidata
a criteri e procedure di carattere oggettivo, ispirate a principi della pubblicità e del contraddittorio, solo a conclusione delle quali è possibile esercitare il recesso;
â" le garanzie, proprie della funzione dirigenziale, non si rinvengono nella inamovibilità degli stessi, ma
nella obiettiva individuazione di parametri di riferimento (oltre che per il conferimento) per la revoca degli incarichi  dirigenziali, revoca intesa come «atto uguale e contrario a quello con il quale lâincarico è stato conferito», dove è importante una valutazione oggettiva e trasparente per lâindividuazione della responsabilità, al fine di evitare che lâelemento di fiduciarietà possa sfociare in un esercizio arbitrario del potere di scelta della dirigenza, quale mezzo surrettizio per influire sullâautonomia della stessa.
La previsione di un modello basato sulla «certezza della responsabilità dirigenziale, assistita dalle garanzie di
un obiettivo e trasparente sistema di valutazione del personale con incarico dirigenziale, è stata recentemente confermata dalla Corte costituzionale: in particolare nella sentenza n. 103 del 2007, nel dichiarare costituzionalmente illegittimo il c.d. spoils system una tantum introdotto conlegge n. 145 del 20028, la Consulta ha ripercorso lâevoluzione legislativa della c.d. «privatizzazione» del pubblico impiego, con particolare riferimento al rapporto tra politica e amministrazione, confermando nuovamente che lâimpianto normativo delineatosi con le recenti leggi di riforma della pubblica amministrazione è coerente ed in
linea con la Costituzione. Tali disposizioni (dalla legge n. 421 del 1992 alla legge n. 59 del 1997, e successivi decreti legislativi di attuazione, in modo pieno, e solo «parzialmente » con riferimento alla legge n. 145 del 2002, in considerazione della dichiarata illegittimità costituzionale)

Da: be19/01/2009 11:58:36
" nuovi criteri per il conferimento di incarichi dirigenziali "  oggi sul sito in L ' Amministrazione informa

Da: pu19/01/2009 12:51:03
ma nessuna indiscezione sull'andamento delle correzioni?

Da: speranza19/01/2009 19:55:52
niente, nessuno sa ancora niente.

Da: speranza20/01/2009 21:06:07
ma che fine ha fatto birba?

Da: alex21/01/2009 17:13:33
cerchiamo di sviluppare ulteriore schema oggi trattiamo dell'autotutela meglio quella prevista ne potere di revoca e di annullamento dai nuovi art nquarties e art 21 nonies 241/90 come novellata dalla legge 15 del  2005.

l'ardgomento e' trattato in modo ineccepibile da michele corradino, gia' postato in precedenza

segue

Da: alex21/01/2009 17:28:03
presupposti e requisiti di applicabilita' delle norme , revoca ed annullamento rt nonies etc e principi richiamati con riferimento sentenze:

a)    requisito dellâinteresse pubblico alla soppressione del provvedimento

sentenza del TAR Lombardia n. 922/98 si legge: > (in tal senso anche Cons. Stato, sez.VI, 1 aprile 2000, n. 1885

Nella motivazione del provvedimento sarà poi necessario esplicitare lâapprezzamento â" anche sul piano comparativo â" in merito al sacrificio imposto al privato, ovvero circa la possibilità di ovviare allâerrore commesso con appositi strumenti giuridici (in questo senso, Consiglio di Stato, Sez. V, 12 ottobre 2004, n. 6554). Peraltro, se il vizio che inficia il provvedimento può essere rimosso senza addivenire allâannullamento dellâatto, lâamministrazione dovrà procedere in tal senso. Nel caso di atti endoprocedimentali illegittimi, ivi compresi gli atti che rappresentano il momento conclusivo di subprocedimenti che afferiscono a procedimenti complessi, la potestas di adottare lâatto di ritiro è in primo luogo in capo allâamministrazione che ha emesso lâatto endoprocedimentale. In particolare, in fase endoprocedimentale, lâamministrazione competente valuterà la ricorrenza dellâinteresse pubblico allâannullamento dâufficio dellâatto avendo riguardo al rispetto del principio di proporzionalità, come sopra illustrato, nonché allâinteresse ad evitare, in ossequio al principio di economicità dellâazione amministrativa, che lâatto endoprocedimentale illegittimo provochi lâillegittimità derivata del provvedimento conclusivo del procedimento principale, con le prevedibili ricadute in termini di ampliamento del contenzioso


Sul punto appare di assoluto rilievo la recente decisione del T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 12 febbraio 2007, n. 1003. Con la sentenza citata il Decidente ha statuito che lâannullamento dâufficio può essere giustificato, anche in subiecta materia, âsolo in presenza di un prevalente interesse pubblico specifico, che consisterà nell'effettiva utilità, per la collettività territoriale di riferimento, di perseguire l'assetto urbanistico congegnato nel momento di creazione della norma o della prescrizione di piano. Tale utilità dovrà essere confermata a fronte dell'assetto, pur divergente, creatosi a seguito dell'attività edificatoria assentita e dei costi e benefici, anche in termini di sacrifici da imporre al privato, che complessivamente derivano dal perseguire la restitutio in integrum. L'enucleazione di un tale interesse pubblico specifico sarà quindi in funzione di una valutazione di attualità e ragionevolezza circa il modo in cui perseguire l'assetto urbanistico edilizio più conveniente per l'ordinato sviluppo socio economico della collettività che si correla al contesto territoriale considerato.â In ciò, pertanto, si ravvisa un profilo di discrezionalità che connota la scelta circa l'esercizio dell'autotutela e che dovrà riflettersi nella motivazione dell'atto che di tale potere è manifestazioneâ [25]. Prosegue il Decidente: âTale orientamento â" come efficacemente evidenziato nei precedenti della Sezione qui richiamati (cfr. sentenza Tar Campania, Seconda Sezione, n°3614 del 14.4.2006; n°644 del 13.1.2006)


La giurisprudenza più recente ha ribadito tale orientamento: in particolare, secondo T.A.R. Lazio - Roma, n. 4718/2007 (ma v. anche T.A.R. Sardegna, n. 896/2007), è ben radicato nel panorama giurisprudenziale il principio secondo il quale qualora una situazione si sia protratta nel tempo con l'assenso anche tacito dell'amministrazione, generando negli interessati concreto affidamento in ordine alla sua legittimità, l'esercizio del potere di autotutela a mezzo dell'annullamento di ufficio o della revoca degli atti pregressi che a quella situazione abbiano dato luogo deve esplicarsi tenendo conto con motivato provvedimento, in un quadro comparativo degli interessi implicati, anche delle posizioni acquisite dai terzi, con la conseguenza che il provvedimento di ritiro dev'essere sorretto, per un verso, da congrua esposizione delle esigenze dellâinteresse pubblico concreto ed  attuale che ne legittimano l'adozione e, per altro verso, da adeguata comparazione tra dette esigenze e la posizione soggettiva del privato consolidatasi in base all'affidamento ed alle legittime aspettative suscitati dal comportamento dell'amministrazione; peraltro sulla base di una giurisprudenza altrettanto pacifica e granitica, il postulato di cui si è detto non trova applicazione nelle ipotesi in cui si annullano dâUfficio provvedimenti che comportano un illegittimo esborso di pubblico denaro, i quali provvedimenti non richiedono una specifica valutazione sull'interesse pubblico, dal momento che la sua sussistenza si considera in re ipsa (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, n. 5444/2003


Nel diritto interno, secondo lâAdunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 20 del 1992 (in punto di recupero di somme non dovute), >.
La comunicazione di avvio del procedimento.
Secondo la giurisprudenza consolidata (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27.2.2006, n. 821; Cons. Stato, sez. VI, 31.1.2006, n. 332) la comunicazione dellâavvio del procedimento - salvi i casi di comprovate esigenze di celerità - va sempre disposta quando lâamministrazione intenda emanare un atto di secondo grado, di annullamento, di revoca o di decadenza; tale principio si applica anche quando lâamministrazione ritenga sussistente un elemento di fatto, da porre a base di un atto di decadenza; infatti, lâart. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241, consente allâinteressato, già nel corso del procedimento, di formulare osservazioni e di proporre documenti, per rappresentare allâamministrazione lâinsussistenza dellâelemento di fatto e, dunque, per evitare lâemanazione di un atto affetto da eccesso di potere per erroneità nei presupposti. Viene precisato, tuttavia, che nel caso di esercizio della potestà di autotutela da parte della P.A., lâobbligo di comunicare allâinteressato lâavvio del procedimento e di esternare le ragioni di pubblico interesse diverse dal mero ripristino della legittimità è posto a garanzia delle posizioni soggettive venute in essere in forza dellâatto sottoposto a riesame, per cui nel caso in cui lâautotutela sia esercitata nei confronti di un atto che, avendo carattere dichiaratamente provvisorio, non sia idoneo a ingenerare un affidamento qualificato, la sua rimozione, da intendersi più propriamente come atto di mero ritiro, non soggiace al regime dei provvedimenti espressivi della potestà di autotutela (Cons. Stato, sez. IV, 13.9.2001, n. 4805; T.A.R. Puglia, sez. I, 26.10.2002, n. 4676).
c) Il principio del contrarius actus


Va altresì osservato che il principio in esame non è volto, soltanto, a tutelare il soggetto che dallâatto revocando ricava una posizione ovvero degli effetti favorevoli, ma risulta altresì coerente al principio di competenza intesa come misura di poteri attribuiti ad un dato organo. Invero, il potere di provvedere in via esclusiva su determinati affari comprende necessariamente e coerentemente anche quello dell'adozione del contrarius actus e ciò come misura di salvaguardia della riserva di competenza: infatti, qualora tale potere fosse esercitato da organo diverso, sarebbe quest'ultimo e non l'organo di competenza primaria ad avere l'effettiva disponibilità della materia, così concretando la negazione del concetto stesso di competenza, in quanto la concorrenza di poteri è foriera di disordine amministrativo, autorizzando interventi che possono elidersi a vicenda, confondendo inoltre le responsabilità. Si è in proposito, consentito che lâautorità emanante proceda allâannullamento dâufficio di un proprio atto sul presupposto della propria incompetenza a provvedere in materia, al fine di consentire lâesercizio del potere allâautorità effettivamente competente (Cons. Stato, Sez. V, 30.4.1997, n. 424; Cons. Stato, Sez.IV, 3/3/1997, n. 183; Cons. giust. amm. sic., sez. giurisdiz., 2.5.2000, n. 205; cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 settembre 2004, n. 6291).



) La motivazione.

In ordine alla motivazione che deve sorreggere il provvedimento di annullamento si segnala la recente pronuncia del T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 21 luglio 2006, n. 2975. Giova precisare che, sotto un profilo di ordine ricostruttivo, lâistituto dellâautoannullamento, si concreta, come già visto, in un provvedimento di secondo grado, legittimo solo se congruamente motivato da concomitanti esigenze di pubblico interesse, le quali devono rivestire carattere peculiare in relazione alla fattispecie e, quindi, debbono essere diverse rispetto allâinteresse generico al mero ripristino della legalità. Tali specifiche esigenze di pubblico interesse, a loro volta, devono essere comparate con gli interessi (pubblici e/o privati) eventualmente contrari allâannullamento dâufficio, dovendo salvaguardare il legittimo affidamento dei controinteressati. Infatti, proprio la natura discrezionale dellâannullamento dâufficio implica una ponderazione tra lâinteresse alla rimozione dellâillegittimità e quello alla conservazione di un atto che medio tempore ha prodotto effetti e suscitato legittime aspettative.

Da: be21/01/2009 18:01:30
sono un pò allergica alle sentenze , per favore in dosi minori

Da: alex21/01/2009 18:03:33
scusate ragazzi ma qui non vi e' feedback, cioe' comunicazione di ritorno, allora al terzo post che mando colgo l'occasione.
i punti sono due
1 giorno di questi se mi date la email vi mando il  materiale e vi do il saluto giornaliero, tanto e' inutile di far finta di stare in comunita' come  forum scriviamoci tutti ad una chat.

2 il forum era per un confronto virtuale, ma a voi non interessa pienamente ed io non l'ho ancora capito, allora vi saluto in modo gentile, senza offesa e senza polemiche, ci vediamo sugli altri forum.

Da: speranza21/01/2009 20:32:50
è che forse non abbiamo tempo di seguirti, metti troppa carne al fuoco.

Da: be21/01/2009 20:40:39
scusa , ma era il mio parere che vale solo per me . non voglio che per colpa del mio commento troppo leggereo un collega si allontani dal forum . il tuo contributo è notevole , sono io che non ho voglia di studiare in questo momento un testo così lungo . ma sentiamoci  più liberi di esprimerci ,  ognuno a modo proprio , penso che molti leggono senza commentare e quelli un pò più curiosi come me , anche per tenere in piedi il forum , scrivono commenti  a volte a sproposito . io sono più portata per gli aspetti sociologici dello studio e quindi imposto la discussione su temi che mi sono più congeniali , tu vai  più sul lato tecnico giuridico , ma serve un pò tutto . Le materie sono tante che nessuno può essere portato in eguale misura per tutti gli argomenti . scusa ancora e rimani nel forum perchè è di tutti , altrimenti mi ritiro anche io .

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