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Preparazione al concorso referendario TAR
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Da: fulco31/03/2011 15:20:25
belle teste i colleghi di forum.
Secondo me può, senza eccezione di parte, essere valutato il comportamento del ricorrente, ex art. 1227 perchè come dice la sentenza il principio dispositivo nel processo ammvo concorre con la specialità della giurisdizione volta ad formulare la regola iuris cui la pa si deve conformare.
ciò discende dall'essere il Ga giudice dell'esercizio della funzione pubblica e dall'essere tale funzione retta dal principio di legalità.
laddove nel processo civile il comportamento della parte è vincolante qui non è così.  

Da: giank 31/03/2011 16:27:36
Per mimosa

...riflessione amara, ma calzante

Da: per leo31/03/2011 16:31:10
il concorso a 30 posti di referendario è stato bandito senza che sia stata previamente acquisita l'autorizzazione a bandire la procedura concorsuale. questa sarà concessa con un dpcm nelle prossime settimane. non è un pò sorprendente che certe cose non le sappiano al consiglio di presidenza? infatti la corte dei conti prima di bandire il nuovo concorso ha richiesto giustamente la predetta autorizzazione.

Da: marnet31/03/2011 18:17:16
Buonasera a tutti, sono nuovo in questo forum e sono interessato ai vari argomenti che trattate.
L'esigibilità dell'ordinaria diligenza concretantesi nell'adozione di tutte le tecniche di tutela a disposizione del soggetto leso, finanche il ricorso alla sollecitazione dell'autotutela, ed il richiamo all'art. 1227 c.c. crea grosse difficoltà anche nelle moltepici controversie ove viene esclusivamente richiesto il risarcimento del cd. danno da ritardo. Finora non ho trovato decisioni favorevoli al riconoscimento di questa nuova categoria di danno (danno non legato al puro ritardo, ma connesso comunque al mancato conseguimento del bene della vita) ma solo sentenze di rigetto a causa delle omissioni, da parte dei ricorrenti,  relative all'attivazione delle forme di tutela più idonee a limitare i danni!Se qualcuno è a conoscenza di qualche tar che abbia accolto la domanda potrebbe gentilmente indicarmi le coordinate?
Grazie

Da: seneca31/03/2011 22:04:36
Tracce ultimo concorso sono introvabili mi riferisco alle non estratte le avete?

Da: fralippo lippi31/03/2011 22:47:31
Ragazzi abbiamo disquisito a lungo e continueremo a farlo sulla plenaria 3/2011 ma la 2/2011 non mi sembra meno interessante. Perchè non ne parliamo un pò?  Tratta il problema dei rapporti tra giudicato e ius superveniens. Sul punto si era già pronuciata più sugli effetti sostanziali la plenaria 8/1998 che aveva distinto tra sopravvenienze di diritto che incidono sui rapporti non ancora esauriti, ossia quelli riferiti a rapporti durevoli ( Integrando quello che civilisticamente si definisce factum principis che rende inesigibile la prestazione) e sopravvenienze di fatto che incidono sull'esecuzione solo ove determino un diverso assetto di pubblici interessi che diventa inconciliabile con l'interesse del privato salvaguardato dal giudicato. La 2/2011 affronta il problema degli effetti sulla vicenda oggetto di esecuzione di una legge provvedimento. In sintesi era stata fissata con provvedimento del commissario ad acta la data di ripetizione di una prova concorsuale annullata ed intervenuta una legge provvedimento che autorizzava il Ministro dell'Istruzione ad emanare successivo decreto di ripetizione della prova concorsuale secondo modalità previste dalla legge, il commissario ad acta revocava detto provvedimento di fissazione della prova. Avverso detto provvedimento di revoca reagiva l'interessato proponendo dinanzi allo stesso CGa giudice dell'ottemperanza dapprima incidente di esecuzione ed a seguito dell'emissione del decreto da parte del ministro motivi aggiunti, sempre nell'ambito del medesimo incidente di esecuzione. Veniva quindi proposto regolamento di competenza ai sensi dell'art. 10 comma 5 del dlgs 373/2003, sostenendosi la competenza del giudice di legittimita e non di quello dell'ottemperanza e per esso quella del  tar lazio. La Plenaria quale organo chiamato a decidere sul regolamento di competenza ribadiva che il sopravvenire di una legge provvedimento rende improcedibile il ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento amministrativo sostituito dal provvedimento normativo ( in conformità ad un orinetamento già consolidato). In forza di ciò il sopravvenire della legge provvedimento ha determinato lo scollegamento della vicenda dalla fase esecuitva del giudicato. In sostanza la procedura concorsuale adesso procede e viene rinnovata non perchè vi sia un giudicato che la disponga ma in forza della predetta legge provvedimento.  Il predetto decreto del ministro ha una duplice efficacia, che spiega per un verso sulla vecchia vicenda che viene ad essere in forza dello stesso definita, e per altro verso sulla nuova, costituendo l'atto presupposto della nuova fase procedimentale di ripetizione del concorso, della quale costituisce lex specialis. Tutto ciò determina che detta attività provvedimentale intervenuta in forza della legge-provvedimento ( ovvero il decreto di revoca del commissario ad acta ed il decreto del Ministro) non vada più impugnato nella sede dell'ottemperanza a mezzo incidente di esecuzione, ma nella sede di legittimità e dinanzi al Tar lazio competente ai sensi dell'art. 13 c.p.a. sia in forza del criterio territoriale, ( Il decreto è emesso dal ministro), sia sul piano degli effetti dell'atto che non si limitano al concorso impugnato, dovendo lo stesso decreto impugnato essere considerato un atto di organizzazione della dirigenza scolastica  nazionale e quindi non riconducibile alla sola sfera d'interessi regionali. Come vedete ci sono tanti problemi da approfondire ( sui quali spero le sinergie del  forum ci siano da stimolo)  e non da ultimo quello del sindacato sulle leggi provvedimento ed in particolare nel caso di specie del rispetto  del principio di separazione dei poteri. ( Sul punto credo ci si debba ricollegare ai principi di cui alla sentenza 311/2009 della Corte Cost. sul personale Ata)   Mi scuso per la prolissità e per la forma da ora notturna e cervello in liquefazione

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Da: fulco x fralippo01/04/2011 10:14:59
grazie fralippo ci penseremo su.
per il danno da ritardo avete qualche importante sentenza?

Da: fulco x seneca01/04/2011 10:19:19
http://www.governo.it/Presidenza/USRI/magistrature/prove.html, dice le tracce

Da: Patperr 01/04/2011 11:47:11
Rispondo a Mimosa.

Hai ragione ed infatti io l'ho eccepito

Da: MILITO01/04/2011 12:47:01
Mi pare di ricordare che secondo un orientamento giurispudenziale le soppravvenienze dopo la notifica della sentenza non sono più opponibili

Da: mia x milito01/04/2011 13:07:06
ti riferisci alla sentenza o al giudicato?

Da: al01/04/2011 13:45:46
mi sono rotto le scatole
in questo paese non funziona nulla

Da: ask01/04/2011 15:31:06
x Leo
cosa sta avvenendo per il concorso 2009?
E la carenza di autorizzazioni per quello 2011?
...Siamo alla frutta !!

Da: seneca02/04/2011 09:48:04

Ripeto che sul sito del governo .... mancano prove ultimo concorso tar!!!

Alcune di altri anni sono ripetute e quindi una prova pratica e' attribuita a due concorsi diversi!!!!!

Per alcuni anni le prove pratiche proprio mancano

Una vergogna assoluta!!

Ho scritto e per loro va tutto  bene.........
Questo e' Il sito del governo italiano...

Da: lau02/04/2011 13:11:05
la prova pratica dell'ultimo concorso non c'è perchè non hanno permesso di portare la traccia a casa, mentre nel concorso de lise hanno detto doi usarla per fare lo schema e di portarla via e non metterla dentro la busta

Da: fulco02/04/2011 17:11:39
Nota a sentenza
La questione sulla competenza è strumentale alla individuazione dell'azione( se ammissibile l'impugnativa del provvedimento come incidente di esecuzione nel processo di ottemperanza ovvero se trattasi di impugnativa del provvedimento nella sede ordinazia del giudizio di legittimità) la sentenza definisce, inoltre, il rapporto tra giudicato e ius superveniens.
La plenaria 2011 segue quella n. 8 del 1998 e conferma CDS 6219/2004.
Nucleo centrale della decisione è il valore della legge provvedimento e del successivo decreto ministeriale e, in particolare, l'intervenuta modifica della regola iuris.
Il giudicato è regola dell'azione amministrativa successiva all'accertamento giurisdizionale ma cede a fronte dell'esercizio della funzione legislativa , poiché la legge è il parametro di legittimità per il sindacato e non già l'oggetto.
Ne consegue che il ricorso per l'ottemperanza viene dichiarato improcedibile ( la regola iuris non è più contenuta nella sentenza da attuarsi) e che il provvedimento viene impugnato in sede ordinaria di legittimità, presso il Tar competente in via ordinaria, per accertarne la conformità al canone legislativo.
La plenaria 8 1998 affronta anche la questione delle leggi provvedimento, già riconosciute ammissibili da Corte Cost.  
Si segnala anche CDS 6219/04.
Entrambe le decisioni affrontano il problema dello ius supeveniens e degli effetti sul giudicato relativo a rapporti di durata con riguardo a legge-provvedimento restrittiva di beneficio economico.
In tal caso gli effetti della sentenza favorevole disciplinano il rapporto fino alla data di entrata in vigore della legge e le  prestazioni già svolte, laddove quelle a svolgersi sono rette dalla nuova regola iuris, la fonte legislativa, che definisce il rapporto.
Secondo la nuova regola iuris, la progressione economica viene assorbita dai miglioramenti stipendiali.  
L'applicazione di tale regola non costituisce inottemperanza al giudicato.

Da: Acqua02/04/2011 17:34:52
Qualcuno sa quali potrebbero essere gli argomenti di penale da approfondire in vista del prossimo concorso di uditore giudiziario? Vorrei partecipare ma, avendo studiato solo civile e amministrativo, non ne ho la più pallida idea...

Da: lau02/04/2011 17:47:43
per il concorso al tar non si studia penale , dovresti accedere a qualche forum per il concorso di uditore giudiziario

Da: Acqua02/04/2011 18:04:09
Si, questo ovviamente lo so. Pensavo che qualcuno di voi potesse essere interessato anche al concorso di  uditore. Tutto qua.

Da: Lu02/04/2011 20:10:52
Concorso 2009/prove non estratte
A mia memoria(ma non presi appunti scritti) amministrativo teorico:
-pregiudizialità amministrativa
-espropriazione (non ricordo quali profili)
Tributario mi Pare qualcosa sulla conciliazione
Civile mi pare colpa medica.
X mimosa
Il fatto che in questo forum ci siano avvocati di enti pubblici smentisce la tua tesi.certo,non posso dire che non ci siano assunti "all'italiana",specie perché ci sono perso e assunte anni fa,quando era costume dare il posto al conoscente,ma ci sono tante eccezioni.
Bisogna crederci,io ho visto tante schifezze,ma se sto di nuovo studiando ad una non verde età è perché sono convinta che la preparazione prima o poI paghi (come sembra dirci anche Leo)
Buon week end a tuttii

Da: Acqua02/04/2011 20:38:16
Leo, prima di diventare referendario, qual era il tuo lavoro?

Da: puma03/04/2011 07:57:11
mimosa io veramente sono un quasi ex legale pubblico e non sono stato assunto all'italiana. Ero un discreto civilista, mi reggevo da solo tutto il settore civile dello studio di mio zio ma poi - siccome anche in famiglia le associazioni sono cosa rara - ho iniziato a fare concorsi. Francamente sento di difendere egregiamente il mio ente, tanto che nell'inevitabile controversia giudiziaria che mi ha contrapposto al mio comune  ho portato al giudice 34 provvedimenti favorevoli su 35.

I miei colleghi sono preparati ed inadeguati come in ogni altro settore, ma non penso che in un ambito come il mio vi siano poi così tante "assunzioni all'italiana" , vista l'importanza ed il ruolo fondamentale del legale inteno. Direi invece che se si decidessero ad imporre alle amministrazioni di avere degli avvocati interni ne gioverebbero le amministrazioni ed anche le risorse pubbliche, visti gli sprechi che vedo quotidinamente nei rapporti con i colleghi del libero foro.

Da: mimosa03/04/2011 12:16:31
le generalizzazioni sono sempre pericolose ed offendono tutti quelli che onorano la propria categoria di appartenenza... mi scuso con tutti loro (soprattutto con puma, la cui statura professionale è ben nota in questo forum..).

Da: x tutti03/04/2011 12:41:49
ma pensate che ci possa essere una riapertura termini per la presentazione domande, vosto che non era stata chiesta l'autorizzazione a bandire?

Da: fides03/04/2011 13:14:54
In un articolo di Maria Alessandra Sandulli, pubblicato su sito della giustizia amministrativa, vi sono alcune considerazioni -oltre che sulla Plenaria n. 3, 2011- anche su tre sentenze "gemelle" della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, datate 23 marzo 2011, n. 6594, 6595, 6596, che ancora non ho trovato né massimate, né per esteso.
In queste pronunce, la Suprema Corte si sofferma sul radicamento di giurisdizione per le azioni risarcitorie esperite dal privato nei confronti della p.a., nelle ipotesi in cui vi sia stato l'annullamento –giurisdizionale o in autotutela- di un provvedimento favorevole per l'amministrato, che abbia creato in capo allo stesso un legittimo affidamento.
La casistica ricomprende, ad esempio, l'annullamento della concessione edilizia o del provvedimento di aggiudicazione in una gara per l'assegnazione di un appalto pubblico.
Gli ermellini, nello specifico, sostengono che la cognizione sull'istanza di ristoro -avanzata dal cittadino illuso e disilluso dalla p.a.- spetti al g.o.
Si evidenzia, infatti, come nelle richiamate fattispecie non sarebbe possibile agire la caducazione di un provvedimento amministrativo –se non nell'ipotesi di annullamento dell'atto di autotutela che ha eliminato la statuizione favorevole della p.a.-, cosicché  non essendo dotato il g.a. di giurisdizione esclusiva sul risarcimento, accessoria alla tutela demolitoria, quest'ultimo è da ricondurre nelle cognizioni del g.o.
In particolare, a fronte della demolizione del provvedimento favorevole ma illegittimo, tale da ingenerare un affidamento nel cittadino -prima soddisfatto dell'utilità conseguita e poi giustamente privato della stessa- sussisterebbe un mero comportamento della p.a., posto in essere dai funzionari procedenti e, pertanto, imputabile mercè il rapporto di immedesimazione organica allo stesso soggetto pubblico.
Il comportamento consisterebbe nella violazione dei canoni di condotta della diligenza, della correttezza e della buona fede, i quali ledono l'affidamento in parola del privato, qualificabile alla stregua di un diritto soggettivo.
Ne deriverebbe che, per un verso, non è configurabile la giurisdizione esclusiva del g.a., stante l'assenza della possibilità di ricorrere ad un rimedio caducatorio, cui accede quello risarcitorio, e, per altro verso, non sarebbe possibile agire innanzi al g.a. in funzione di giurisdizione di legittimità, poiché il legittimo affidamento è un diritto soggettivo.
L'autrice critica la presa di posizione della Corte di Cassazione, evidenziando che l'annullamento di un provvedimento favorevole è, in ogni caso, espressione dell'esercizio, illegittimo, del potere amministrativo, il cui scrutinio spetta al g.a. (Corte Cost. 204/2004). Pertanto, la giurisdizione spetterebbe al Tar in tutte le vicende assegnate alla cognizione esclusiva del g.a., mentre dubbi potrebbero sorgere in caso di fattispecie attribuite alla giurisdizione di legittimità del g.a., stante la ritenuta natura di diritto soggettivo dell'affidamento leso.

Da: fulco x fides03/04/2011 16:27:22
quale è il link dell'art. di sandulli?

Da: puma03/04/2011 20:39:37
con riserva di leggere l'articolo, mi sembra che anche qui la cassazione non faccia altro che seguire i suoi orientamenti già consolidati in materia di occupazione approriativa/acquisitiva: a fronte di un decreto di esproprio annullato per scadenza dei termini, c'è un mero comportamento o un esercizio illegittimo di potere con conseguente comportamento legato a tale esercizio? e nel caso di realizzazione dell'opera eseguita durante la pendenza dell'occupazione d'urgenza che non si traduce in atti espropriativi? Mi pare che anche su quest'aspetto cassazione e CdS se le stiano ancora dando di santa ragione

Da: fides03/04/2011 21:37:58
l'articolo si trova sul sito www.giustizia-amministrativa.it

Da: Kmohlo03/04/2011 22:08:54
secondo me non ci sarà alcuna riapertura dei termini.
comunque una risposta attendibile potrebbe darla solo leo che mi pare, però, essere sparito da qualche giorno

Da: seneca03/04/2011 22:27:01
Mai vista una riapertura termini in questi concorsi

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