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Preparazione al concorso referendario TAR
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Da: seneca24/03/2011 22:52:00
Fides sembra che  tu abbia  studiato cosi' bene la sentenza che hai fatto un piccolo tema per esercitarti in mail
sembra un ripasso della sentenza
Comunque molto utile  la leggero'

Da: fides24/03/2011 23:57:12
esatto seneca.
l'ho letta questa mattina e nel segnalarla, sollecitando la riflessione, ho colto l'occasione per esercitarmi a scrivere. ogni occasione e buona...

per mimosa.
il punto non è l'alea del giudizio, perchè anche l'azione risarcitoria è incerta. ecco il passaggio:

Da: fides24/03/2011 23:58:38
... segue "Nella specie assume un ruolo decisivo la considerazione, di tipo comparativo, che la tecnica di tutela non praticata, quella di annullamento, se si eccettua il profilo del termine decadenziale, non implica costi ed impegno superiori a quelli richiesti per la tecnica di tutela risarcitoria, ed anzi si presenta più semplice e meno aleatoria nella misura in cui richiede il solo riscontro della presenza di un vizio di legittimità invalidante senza postulare la dimostrazione degli altri elementi invece necessari a fini risarcitori, quali l'elemento soggettivo, il duplice nesso eziologico nonché l'esistenza e la consistenza del danno risarcibile in base ai parametri di cui agli artt.1223 e seguenti del codice civile"

Da: fides25/03/2011 00:00:26
la stanchezza si sente... ogni occasione "è" buona...

Da: leo25/03/2011 09:42:35
per fralippo lippi
è più o meno come hai detto, ci si avvale della tecnica della condanna ai criteri quando il danno risarcibile non è facilmente liquidabile; con la precisazione che non rileva il fatto che sia contestato il quantum -è sempre contestato dalla controparte!-
la ratio dell'istituto è evitare la nomina di un CTU per la liquidazione del danno, quando la consulenza appare indispensabile, con inevitabile dilatazione dei tempi del processo; se invece il danno è prontamente liquidabile dal giudice, è senz'altro opportuno definirlo immediatamente in sentenza.
se vogliamo salutarci vieni a trovarmi al TAR Catanzaro; il 5, 6 e 7 aprile sono lì... se passi la mattina del 5 dovrei avere qualche minuto libero. basta che chiedi del magistrato meno anziano....
per karina
Grazie!
anche tu sei una persona amabile!

Da: MILITO25/03/2011 11:07:17
per fides
non riesco a trovare la sentenza nel sito del consiglio di stato, potresti cortesemente linkarla!

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
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Da: gin x fides25/03/2011 11:52:32
complimenti a fides! ottimo post, cominciamo ad andare sul concreto

Da: gin x fides25/03/2011 12:03:06
caro fides il passaggio è chiaro:  l'art 30 comma 3 evita la furbata  di far decorrere il termine di impugnativa per poi avanzare domanda risarcitoria e collega questo ultimo ad una serie di fatti tutti da dmostrare ed in primis la spettanza dell'utilità di cui al provvedimento

Da: fides25/03/2011 13:13:26
per milito
puoi trovarla, ad esempio, sul sito di guida al diritto, sulla home page.

Da: per leo25/03/2011 13:18:14
se vieni per qualche ragione al tar lecce fammelo sapere. ciao.
p.s. della nomina della commissione non si sa ancora nulla?

Da: MILITO25/03/2011 13:37:14
Grazie fides
trovata su articolo 111!!

Da: fralippo lippi25/03/2011 17:41:14
Ciao Leo,
grazie della tua disponibilità, ma purtroppo il 5 aprile ho una delle ormai rare giornate in cui sono oberato di udienze qui in Sicilia e quindi non mi riesce arrivare in alcun modo a Catanzaro. Vediamo in seguito quando tu sei disponibile, magari per combinare questo gruppo di lavoro meridionalista. Cia grazie a presto

Da: KARINA25/03/2011 18:31:11
x Leo:
grazie 1000 ... arrossisco :-))

Da: gin x karina25/03/2011 19:13:56
non trovo la sentenza tar potenza sull'incomptenza, mi puoi dire dove sta?grazie

Da: KARINA25/03/2011 19:34:32
x gin:

ecco il link:

http://www.giustizia-amministrativa.it/WEBY2K/frmRicercaSentenza.asp

devi inserire anno, numero e tipologia (sentenza breve)

Da: Ele26/03/2011 14:55:59
Ragazzi un parere.
Ho presentato domanda di ammissione al concorso chiedendo di cumulare i cinque anni di professione e i tre anni di consigliere comunale.
Date un'occhiata al bando e ditemi se vi pare corretto...
Grazie.

Da: mimosa26/03/2011 15:03:18
Ho appena terminato di leggere la sentenza di caringella: spiega e risolve in modo eccezionale tutte le questioni che sono sollevate state in merito alla pregiudiziale amministrativa prima e dopo il codice amministrativo.
Tutto perfetto, ragionevole e condivisibile...
Mi sembra però arrampicarsi un po' sugli specchi quando ritiene che possa farsi riferimento all'art.1227 comma 2 c.c. anche in difetto di eccezione di parte (sostenendo di fatto la difesa delle amministrazioni...). Capisco che utilizza la norma come principio generale in ordine all'autoresponsabilità del creditore secondo buona fede e correttezza (etc...), ma da civilista percepisco una certa difficoltà.
Dopotutto il riferimento alle norme civilistiche dovrebbe essere finalizzato proprio ad assicurare pari tutela tra diritti ed interessi..

Da: leo26/03/2011 15:21:58
non ho ancora letto la plenaria, ma concosco la tematica perchè se ne discute molto... mimosa ha ragione sul piano teorico, esigere  l'instaurazione di un processo per escludere la mala fede del danneggiato sembra troppo se si ragiona in termini civilistici; ma sul piano sostanziale l'orientamento mi sembra giusto per  evitare abusi della tutela risarcitoria... almeno così la pensano i giudici amministrativi, nella stragrande maggioranza, per cui conviene adeguarsi, in sede di concorso... poi, quando sarete giudici, potrete sempre cambiare la giurisprudenza!
mi sono informato sui concorsi:
per quello a 15 posti, si ipotizza la nomina di una nuova commissione; quindi si potrebbe sbloccare, ma se ne riparla tra 15 giorni; per quello a 30, tutto fermo... ancora non sono state autorizzate le assunzioni, per cui è inutile mandare avanti il concorso senza copertura finanziaria.

Da: mimosa26/03/2011 16:30:38
comprendo bene la scelta pratica dei giudici amministrativi; dopotutto io non trovavo così abnorme la pregiudiziale amministrativa.... Anche in ambito civile è impossibile in taluni casi chiedere il risarcimento quando non siano state rispettati i termini (assai brevi) previsti per la denuncia dei vizi nell'ambito della vendita e dell'appalto: la decadenza dalla garanzia preclude anche la tutela risarcitoria... I casi sono ovviamente diversi, ma comunque si pongono anche in queste ipotesi delle preclusioni piuttosto rigide

Da: mimosa26/03/2011 16:40:17
comunque mi pare di capire che le nuove disposizioni del codice amministrativo vengano di fatto utilizzate anche per affrontare i giudizi già pendenti, ovviamente dichiarando che formalizzano orientamenti già ragionevoli in base alle vecchie norme. Ma è stato poi chiarito a decorrere da quali procedimenti si applichi il nuovo codice?

Da: x ele26/03/2011 16:58:50
basta che ti leggi il bando e vedi che non hai i requisiti di ammissione nè gli otto nè i cinque  uno spiraqglio forse lo puoi avere se il governo legato alla tua elezione il mandato è durato 3 anni

Da: gin26/03/2011 17:48:54
mi pare un giusto temperamento tra l'esigenza di assicurare tutela risarcitoria per i danni effettivamente patiti e la rapida definizione della situazione dell'atto cioè di vedere se è legittimo o meno.
Anche in civile si va facendo strada la sistemazione della tutela risarcitoria definendo quali sono i danni a sanarsi.

Da: fulco  x mimosa26/03/2011 17:54:09
non vedo perchè favorisce le amministrazioni che si avvantaggiavano della pregiudiziale mentre ora anche in caso di mancata impugnativa dovranno risarcire

Da: mia26/03/2011 18:53:25
la questione dell'applicabilità del nuovo codice ai giudizi in corso mi pare intricata, che ne dite colleghi di forum?che ne dice leo?

Da: fralippo lippi26/03/2011 19:37:17
Ho letto anch'io la sentenza di Caringella e mi sembra davvero una sintesi esaltante dello sviluppo trasversale del principio di effettività di tutela: in particolare il collegamento con il divieto di frazionamento della domanda giudiziale quale chiave di volta del superamento dell'insindacabilità delle scelte processuali della parte credo rappresenti un'intuizione davvero illuminata. Comunque davvero riesce a mettere insieme un ragionamento che taglia tutte le branche del diritto, riuscendo ad interessare menti stanche dallo studio di anni sempre sulle stesse questioni, come la mia. Che dire, Caringella grazie di esistere...Per quel che attiene l'applicabilità del nuovo codice, il ragionamento mi è parso leggermente diverso, nel senso che non ne predica l'applicabilità, ma ritiene le norme richiamate, pur nella loro inapplicabilià rationae temporis, come espressione di principi consolidati che ( i principi non le norme) non possono non riverberarsi nella soluzione del caso. D'altronde la delega al processo è proprio orientata a realizzare una positivizzazione del diritto di matrice pretoria, nell'ottica dell'effettività della tutela e dell'avvicinamento tra le due tutele. ( civile ed amministrativa) per quel che riguarda il regime transitorio, certamente è problema complesso, e sul punto c'è anche una nota di De Lise, ma il principio che deve governare è sempre il solito, cioè la distinzione tra norme processuali direttamente applicabili ai processi in corso, salvo il limite delle attività già compiute, e norme di carattere sostanziale, applicabili ai giudizi instaurati a partire dal 16/09. Ovviamente i principi già immanenti nel nostro diritto di cui le norme costituiscono positivizzazione devono trovare applicazione a prescindere dal criterio rationae temporis. Da qui la soluzione della pregiudiziale. Ragazzi che dite adesso un sabato sera free ce lo concediamo? buon week-end a tutti

Da: puma27/03/2011 08:13:23
per fralippo lippi

io francamente non ci trovo niente di esaltante in un'applicazione più che criticabile dell'art.1227, paragonandosi l'indebita ed abusiva ATTIVITA' di chi abusa del suo diritto nel frazionamento del credito con il comportamento OMISSIVO del debitore del 1227.

Gli stessi giorni, per risolvere il problema dell'applicazione di questi principi alle fattispecie precedenti al'entrata in vigore del codice (ed in modo molto più semplice, per quanto ugualmente criticabile) il tar lombardia scriveva:

1. Anche ai ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore del codice del processo amministrativo approvato col decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, va applicata la disciplina in materia di risarcimento dei danni prevista dagli articoli 30 e 34 dello stesso codice, trattandosi di norme processuali, che sono immediatamente applicabili (1). Tali norme, oltre ad aver posto fine al contrasto giurisprudenziale sviluppatosi in ordine alla tematica della c.d. pregiudiziale amministrativa, forniscono la disciplina applicabile alle azioni risarcitorie proposte nei confronti del pubblico potere.

Da: mimosa27/03/2011 09:57:30
bentornato puma! perché ritieni criticabile la conclusione del tar lombardia? forse perché le norme sull'azionabilità del risarcimento in difetto di impugnativa non sono processuali ma riguardano il realtà il merito?

Da: puma27/03/2011 10:50:37
mimosa al momento non posso stare troppo tempo sul blog, anche se spesso è un supplizio leggere e non aver tempo per intervenire. dammi ancora qualche giorno e mi rifaccio vivo.

Mi limito solo ad una considerazione pratica da uomo della strada: in questo paese gira e rigira, alla fine la p.a. gode sempre di vantaggi ingiustificati

Da: fides27/03/2011 12:05:00
Le considerazioni su ratio ed evoluzione interpretativa dell'art. 1227 c.c. possono essere opinabili ma, comunque, pregevoli sotto il profilo dogmatico.

In ogni caso, sono in qualche misura superate dall'espressa presa di posizione del legislatore, il quale, al comma 3 dell'art. 30 c.p.a., richiama espressamente l'esperimento degli ordinari mezzi di tutela quale parametro per valutare il comportamento delle parti.

In sostanza, è lo stesso precetto che esige la sperimentazione di forme di tutela diverse da quella risarcitoria, superando il dibattito dottrinale e giurisprudenziale circa sforzo lo esigibile dal creditore danneggiato, per evitare l'aggravamento dei danni.

Da: puma27/03/2011 12:51:39
mah, io continuo a rimanere dell'idea che se si vuole leggere qualcosa di veramente "monumentale" di Caringella è sufficiente ed opportuno leggere le prime 150 pagine del suo manuale sul contratto. Anzi rincaro la dose:

Proprio la chiarezza e la trasversalità, uniti a precisione dogmatica ed espositiva, di quella parte del manuale (ove tra l'altro tratta di questioni sfiorate anche nella sentenza della Plenaria) mi convince ancor di più dell'approssimatività della motivazione della sentenza.

E me ne dà un'idea di argomentazione posticcia ed addirittura approssimativa rispetto ad una decisione che era già stata presa da tanto tempo da parte della giurisprudenza amministrativa.

Nulla questio, ovviamente, sull'applicazione delle norme per il tempo successivo alla loro entrata in vigore

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