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Preparazione al concorso referendario TAR
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Da: Penelope 051 22/03/2011 23:07:20
Io.. alla pizza potrei esserci anche se vengo dall'estremo nord. Roma e' centrale ed e' sempre bello tornarci. a presto a tutti.

Da: straniero22/03/2011 23:44:40
per girovaga....
almeno fosse....

Da: babs23/03/2011 09:47:20
Per Karina anche io come Sofia sono una donna. Vi leggo sempre ma è la prima volta che scrivo. Pertanto ne approfitto per presentarmi e per salutare tutti gli aspiranti referendari.

Da: Sole 23/03/2011 10:04:56
Ci sono anch'io, ma purtroppo in quanto sicula, sono fuori gioco da scambi personali. Volevo chiedere a Valentina xyz se potesse mettere in circolo gli appunti di Corradino sulla redazione delle sentenze.
Ringrazio Leo e tutti quanti per le innumerevoli e preziose dritte che fornite.
In bocca al lupo!

Da: violetta 23/03/2011 10:09:24
Ci sono anche io! ma ho chiesto una volta se c'è tra voi/noi qualcuno di bologna e non mi ha risposto nessuno! per la pizza ci sono con il pensiero! divertitevi un pò anche per me!ciao

Da: gin x vale23/03/2011 10:25:53
anche io non possono venire, ma, come Sole, potremmo scambiarci appunti sulla redazione sentenze

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Da: leo23/03/2011 11:28:31
per karina
il dubbio di diritto amministrativo è rimasto inespresso... dimmi pure!

Da: mimosa23/03/2011 12:51:38
buon divertimento a coloro che parteciperanno alla pizza (io sono piuttosto decentrata....).
Per quanto riguarda lo studio, per ora riesco solo a leggere il Foro Italiano (sono rimasta indietro di quasi un anno ed ora sto faticosamente recuperando) e già mi sembra tanto... quantomeno si colgono le questioni più attuali e si cerca di imparare dalle motivazioni.... poi integrerò con commenti scaricati on line...
il lavoro, la salute e la famiglia in questo momento mi consentono a malapena questo

Da: Alameda23/03/2011 13:13:31
anch'io ci sono per la pizza a Porta Pia...abito in zona....

Da: KARINA23/03/2011 13:41:05
x Leo:

L'art. 26, 2° co., 1° periodo, della lg. 1034/1971 stabiliva che il TAR "Se accoglie il ricorso per motivi di incompetenza, annulla l'atto e rimette l'affare all'autorità competente".
L'art. 26 lg. 1034/1971 è stato abrogato dal d.lgs. 104/2010.
L'art. 34 del d.lgs. 104/2010, nell'indicare (presumo, con carattere di esaustività) tutti i possibili "contenuti" che potrà avere la pronuncia giurisdizionale del GA in caso di accoglimento del ricorso, non riproduce la disposizione del previgente art. 26 lg. 1034/1971.

La mia domanda è:
alla luce della disciplina attualmente vigente, il GA, se accoglie il ricorso per motivi di incompetenza, deve limitarsi ad annullare il provvedimento impugnato (senza rimettere l'affare all'autorità competente) ?

Leo grazie 1000 x la risposta :-))

x Alamenda: sei una donna vero ??? la prima ke scrive da RM ...

Da: X karina23/03/2011 14:40:38
Siete tutti tanto preparati e mi sento un po' a disagio, ma ci provo lo stesso, aspettando il parere di chi ne sa certam +di me.
TAR potenza n 45 del 27.1.2011=l'accoglim x vizio di competenza comporta la rimess all autorità amm.va competente,ex art 26 c 2 l TAR e ora 34 comma 2 cpa=il gA in nessun caso può pronunciare con riferimento a poteri amm.vi non ancora esercitati.
Attendo vs commenti
Lu (donna e romana)

Da: KARINA23/03/2011 16:08:56
x Lu:
ho provato a cercare la sent da te citata nel sito istituzionale dell'AGA ma non c'è
:-((
dove potrei trovarne il testo da leggere ???

Da: Pat per Penelope 05123/03/2011 16:37:44
Estremo nord: est o ovest?  Magari non siamo distanti. Anch'io sono molto a nord e molto fuori mano

Da: Lu23/03/2011 16:59:26
L ho trovata sulla banca dati giuffré.se ho tempo la cerco altrove x darti link o allegarla(qui non si può,vero?poi io scrivo dall iPhone…)
Se non la trovi,dimmi che cerco di copiarti almeno un pezzo
Lu

Da: Lu23/03/2011 16:59:40
L ho trovata sulla banca dati giuffré.se ho tempo la cerco altrove x darti link o allegarla(qui non si può,vero?poi io scrivo dall iPhone…)
Se non la trovi,dimmi che cerco di copiarti almeno un pezzo
Lu

Da: Lu23/03/2011 16:59:41
L ho trovata sulla banca dati giuffré.se ho tempo la cerco altrove x darti link o allegarla(qui non si può,vero?poi io scrivo dall iPhone…)
Se non la trovi,dimmi che cerco di copiarti almeno un pezzo
Lu

Da: KARINA23/03/2011 17:29:15
x Lu:
trovata !

Nella motivazione si legge testualmente: "L'accoglimento del dedotto vizio di incompetenza comporta l'annullamento del provvedimento impugnato e la rimessione dell'affare all'autorità amministrativa competente, con l'assorbimento degli altri motivi di impugnazione, come già previsto dal precedente art. 26, comma 2, L. n. 1034/1971 ed ora dal vigente art. 34, comma 2, primo periodo, All. 1 D.Lg.vo n. 104/2010, ai sensi del quale "in nessun caso" il Giudice Amministrativo "può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati"."

x Leo:
ke ne pensi ???

Da: Penelope 051 23/03/2011 22:07:55
..rispondo a PAT, estremo Nord- est per la precisione. Diciamo che per Roma ho la tratta veloce della freccia rossa .. non mi pesa piu' di tanto il tragitto. Buona serata,
a tutti sono di ritorno da un convegno sul giusto processo di amministrativo e processuale civile..tenutosi oggi...!

Da: leo23/03/2011 22:30:38
non è cambiato nulla per quanto  riguarda il vizio di incompetenza; come ha brillantemente notato Lu, il codice espressamente conferma che in nessun caso il giudice può pronunciare in riferimento a poteri non ancora esercitati;
è proprio questa la particolarità del vizio di incompetenza, che altrimenti sarebbe una delle tante possibili violazioni di legge; assorbe tutti gli altri vizi, proprio perchè la sentenza che annulla per incompetenza non può avere effetto conformativo, in ossequio al principio di separazione dei poteri che impedisce al giudice di ingerirsi nella'ttività amministrativa,se non c'è stato cattivo uso del potere.
spero di essere stato lucido, nonostante l'ora tarda...

Da: fralippo lippi23/03/2011 23:23:33
leo lucidità e chiarezza assoluta nonostante l'ora. Piuttosto che notizie hai avuto sul vecchio concorso sul quale accennavi a delle novità positive? Resto sempre in attesa di notizie sulla Pizza sud italia. Io sono siciliano e per me Catanzaro va bene, anche se non so se mi converrebbe venire a Roma. ciao a presto e grazie sempre di tutto 

Da: fralippo lippi24/03/2011 09:18:04
X Leo, e x chi vorrà rispondermi. Quesito giuridico di prima mattina. Quando in concreto sulla domanda risarcitoria, relativamente al quantum il giudice decide di avvalersi dei poteri di cui all'art. 34 comma 4° fissando cioè solo i criteri , e quando invece liquida direttamente il quantum in sentenza. E' solo quando il quantum è facilmente determinabile e non contestato che lo liquida o ci sono altri parametri a cui si attiene.

Da: KARINA24/03/2011 09:46:25
x Leo:
grazie 1000
:-))

Da: KARINA24/03/2011 10:00:30
dimenticavo ... Leo 6 davvero una persona squisita (e te lo dico senza problemi benkè cn questa mia affermazione adesso qualcuno dirà ke ce sto a provà co te !!!)
francamente nn so quanti (nella tua posizione) avrebbero la tua stessa paziente disponibilità
:-))

Da: semmai24/03/2011 16:02:29
vi segnalo per il problema della competenza anche Consiglio di Stato , adunanza plenaria, 7 marzo 2011 n. 1.

Vorrei portare alla vs attenzione un mio tormento giuridoc relativo al'art. 2 dell'all. II nel diritto vivente i tar dal 16 sett si comportano come se questa norma non esistesse  ritenendo applicabile il cpa anche ai ricorsi il cui termine era pendente prima  voi cosa ne pensate?

Da: wiler24/03/2011 16:24:57
X Fralippo Lippi

Ciao Fralippo, novità sul concorso Tar 2010 ?
Grazie in advance

Da: fides24/03/2011 18:23:25
Monumentale sentenza dell'Adunanza Plenaria, n. 3/2011, sulla pregiudiziale amministrativa. Estensore un "mostruoso" Caringella.

Sebbene il decisum intervenga dopo l'entrata in vigore del c.p.a. -che ha sopito l'annosa querelle in materia- la statuizione effettua una ricognizione puntuale delle contrapposte posizioni della Suprema Corte e del Consiglio di Stato sul tema. Disegna l'evoluzione dei mezzi di tutela nel processo amministrativo a seguito dei condizionamenti ordinamentali di matrice comunitaria. Si sofferma sulla natura giuridica dell'interesse legittimo. Fornisce una chiara interpretazione dei precetti codicistici sulle azioni esperibili in giudizio. Tratta in maniera esemplare la ratio sottesa all'art. 1227 c.c., distinguendo il primo comma -connesso all'art. 1218 e riguardante la causalità materiale- dal successivo capoverso, espressione degli artt. 1223 e ss. inerenti la causalità giuridica.
In una visione sistematica complessiva ed evoluta, sottolinea la valenza di quest'ultimo precetto, quale proiezione del principi di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. e buona fede, ex artt. 1175 e 1375 c.c., non disdegnando un richiamo al connesso argomento dell'abuso del diritto, trattato da recenti e importanti arresti della giurisprudenza di legittimità civile.
All'esito della descritta traiettoria ermeneutica, evidenzia che tra la tradizionale azione caducatoria e l'autonoma actio damni sussiste una connessione sostanziale di tipo causale.
Ne deriva che qualora l'istante si dolga di un pregiudizio cagionato dall'attività illegittima della p.a., ma non abbia preventivamente utilizzato strumenti di tutela utili ad evitare la degenerazione del danno -quali azione di annullamento, ricorso amministrativo, domanda di autotutela- il risarcimento dovrà essere escluso, atteso che la condotta del ricorrente sarà lesiva del principi di solidarietà e buona fede, inverando "un comportamento complessivo di tipo opportunistico", teso ad eludere il termine di decadenza posto a presidio della certezza e della stabilità dell'azione amministrativa. Una valutazione in tal senso potrà avvenire sulla scorta di un giudizio prognostico, da cui si desuma l'incidenza che un eventuale annullamento di un provvedimento illegittimo avrebbe determinato sui prospettati pregiudizi.
Per altro verso, qualora si evinca che la caducazione della determinazione illegittima della p.a. non avrebbe arrecato utilità alcuna al ricorrente, non vi saranno ostacoli a valutare la fondatezza dell'azione risarcitoria, ferma restando la necessità del pieno assolvimento dell'onus probandi gravante sul ricorrente-danneggiato.

Da: Per leo24/03/2011 20:13:14
Novita' sulla nomina della commissione concorso tar 2010?

Da: agro24/03/2011 21:02:15
c'è qualcuno dell'agro nocerino?

Da: fralippo lippi24/03/2011 21:25:42
Ciao Wiler,
sono fermo all'ultima indicazione al riguardo di Leo, che comunicava novità su un possibile sblocco.Si è poi riservato aggiornamenti più precisi che ancora evidentemente non ha. speriamo bene..Ciao a presto

Da: mimosa24/03/2011 22:19:41
ho appena letto il post sulla sentenza di Caringella, che appena possibile tenterò di leggere.
Mi chiedo che fine faccia l'orientamento secondo cui l'instaurazione di un giudizio non potrebbe ritenersi comportamento esigibile per "limitare i danni", stante l'alea del processo ed il relativo costo...

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