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Preparazione al concorso referendario TAR
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Da: Fontedelpoggio | 12/12/2018 13:57:45 |
Usufrutto, tassa fissa sulla rinuncia Per la Ctr Milano è una dismissione e non un trasferimento del diritto «La rinuncia al diritto di usufrutto , registrata dal notaio, rappresenta una semplice dismissione o estinzione soggettiva del diritto e non un trasferimento o traslazione dello stesso da un titolare ad un altro, per cui l' imposta ipotecaria e catastale è dovuta in misura fissa». Questo il principio emergente dalla sentenza della Ctr Milano n. 5300/2018 del 04 dicembre (presidente Siniscalchi/relatore Salemme). La questione riguardava l'impugnazione da parte di un notaio di un avviso di liquidazione emesso dall'agenzia delle Entrate con cui recuperava a tassazione una maggiore imposta ( ipotecaria e catastale) su un atto notarile con cui due contribuenti rinunciavano alle quote di comproprietà su un immobile. Tale atto veniva registrato dal notaio telematicamente con il pagamento dell'imposta fissa dovuta trattandosi di atto meramente abdicativo e non traslativo o costitutivo di diritti reali; l'Ufficio, al contrario, rifacendosi all'art. 1 , comma 2, del Tu successioni e donazioni, reputava invece che lo stesso avesse efficacia traslativa e liquidava, a carico del notaio rogante, le imposte in misura proporzionale ( del 2% e dell' 1% sul valore dichiarato). La Ctp accoglieva il ricorso dei contribuenti e la Ctr conferma con ulteriori argomentazioni. In particolare i giudici regionali sottolineano come, nell'ambito dei diritti relativi a beni immobiliari, «la rinuncia non può essere parificata a un atto traslativo», anzi l'invocato effetto traslativo-accrescitivo della posizione soggettiva di colui che beneficia della rinuncia ( nudo proprietario) cede il passo di fronte al fenomeno dello "ius in re aliena"(elasticità del dominio) ovvero all'effetto che realizza non una traslazione ma «una riespansione conseguente all'eliminazione della compressione». ". In altri termini, conclude la Ctr , respingendo l'appello di parte pubblica e confermando la tassazione in misura fissa , " l'accrescimento in capo a terzi del diritto originariamente in titolarità dei medesimi discende dalla cd. consolidazione e non dalla volontà delle parti o del solo rinunciante. © Massimo Romeo | |
Da: quattrocodici | 12/12/2018 13:58:09 |
Grazie, pulcino. | |
Da: tar2016 | 12/12/2018 14:15:10 |
Grazie Pulcino... | |
Da: Turnaround | 1 - 12/12/2018 15:29:32 |
Bentornati prodi concorsisti! Grazie Pulcino per le info! | |
Da: Un passante Reputazione utente: +166 | 3 1 - 12/12/2018 16:10:08 |
Carissimi, confermo purtroppo 2019 per il nuovo bando TAR, addirittura a fine 2019... Quindi, considerato che gli scritti Corte dovrebbero essere a fine aprile ed i successivi verso settembre, invito ci avesse presentato la domanda a dare un senso ai suoi 50 euro e mettersi a studiare contabilità. Pensate sia peggio di Tributario? Ma dai! O volete aspettare improbabili orali grattandovi la pancia, e poi a bando uscito ricordarvi che non avete il tempo per studiare e ridurvi a creder chi vi prospetta miracolosi rinvii? Se invece stoltamente non avete fatto domanda per Corte, o coraggiosamente studiate aspettando bandò, oppure, e secondo me meglio, presentate domanda per quest'altro bando non poco interessante... Sei posti da avvocato alla Banca d'italia non mi sembra poi malaccio, no? E nelle more... https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/lavorare-bi/informazioni-concorsi/2018/bando-20181113/index.html Con l'occasione ringrazio l'amica di questo forum che me l'ha fatto scoprire, anche se io stavolta non parteciperò, visto che sei scritti nel 2018 mi sono bastati, e con i due del 2019 conto di chiudere in bellezza, facendo al massimo una eccezione per il prossimo TAR... Dove a sessant'anni concluderò in bellezza la mia vita di concorsista. Bisogna capire quando è ora di finire... Saluti passanti alla apertura di nuovi orizzonti incitanti... | |
Da: avvtriste Reputazione utente: +109 | 12/12/2018 16:42:16 |
grandissimo passante!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |
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Da: quattrocodici | 12/12/2018 16:44:54 |
Grazie, Passante, sei un vero tesoro! | |
Da: Fontedelpoggio | 12/12/2018 17:01:18 |
per chi studia diritto penale tributario: Omessa dichiarazione, risponde l'impresa Al commercialista non può essere attribuita la responsabilità del reato Del reato di omessa presentazione della dichiarazione risponde l'imprenditore anche se l'incarico era stato affidato ad un commercialista. Per quantificare l'imposta evasa, poi, è corretto considerare i costi non documentati solo ai fini delle imposte dirette mentre, per l'Iva, occorre la prova dell'esistenza delle fatture. A precisarlo è la Corte di cassazione, terza sezione penale con la sentenza 53980 depositata ieri. Il legale rappresentante di una società veniva accusato dei reati di omessa presentazione delle dichiarazioni Ires ed Iva. In appello veniva condannato solo ai fini Iva. L'imputato proponeva ricorso in Cassazione, lamentando sia un'errata quantificazione dell'imposta evasa, poiché c'erano stati dei costi che, sebbene non registrati, erano stati sostenuti, sia l'assenza di responsabilità, atteso che gli adempimenti erano stati affidati ad un commercialista. La Corte ha confermato la legittimità della decisione di appello poiché il giudice, con una valutazione di merito, aveva valorizzato costi, sebbene non documentati, ritenuti rilevanti ai fini delle imposte dirette. Da ciò era conseguita l'insussistenza del reato per l'Ires, per il mancato superamento della soglia di punibilità. Altrettanto corretta era stata la decisione in merito all'Iva, la cui determinazione impone regole di allegazione documentale che non possono essere superate da elementi empirici e non certificati. Ne conseguiva, quindi, che alla luce dell'assenza di prove e di fatture circa l'esistenza dei citati costi, gli stessi non potessero essere considerati ai fini della detrazione Iva. Infine, la Cassazione ha affrontato la questione della responsabilità, confermando che la delega attribuita al commercialista per l'adempimento degli oneri contabili e fiscali dell'azienda non esonera l'imprenditore, poiché egli resta comunque direttamente onerato degli obblighi. La presentazione della dichiarazione fiscale non è un'attività duratura e continuativa che può essere gestita e controllata da altro soggetto, come invece accade in materia di sicurezza sul lavoro. Si tratta, infatti, di un adempimento unico e specifico che resta quindi in capo al solo titolare o legale rappresentante. © Laura Ambrosi | |
Da: mirtillamalcontenta | 12/12/2018 18:06:14 |
nooooooooooooooooo pure diritto penale tributarioNNNNNNNNNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO voglio fare un corso di UNCINETTO!!!! | |
Da: tar2016 | 12/12/2018 18:33:49 |
Grazie mille Passante.... la seconda che hai detto | |
Da: Maschiotto | 1 - 12/12/2018 20:05:17 |
Passante sei veramente grande | |
Da: emila16 | 1 - 12/12/2018 21:06:29 |
Passante sei adorabile! | |
Da: Un passante Reputazione utente: +166 | 2 1 - 13/12/2018 08:38:02 |
Manca la terza che ho pensato... Che è meglio tutto subito mollare e al giardinaggio pensare Un saluto ringraziante dal glande, odorabile passante | |
Da: Fontedelpoggio | 3 - 13/12/2018 09:32:15 |
Alla luce del dibattito sulla traccia della prova pratica sono andato sul motore di ricerca della giustizia amministrativa e ho trovato queste due sentenze: Consiglio di Stato, IV, 5444 del 2011 (ottemperanza, dichiara improcedibile) e Tar Lazio Iquater 10436 del 29 ottobre 2018. Sono due sentenze relative alla stessa vicenda espropriativa. Nella seconda si sostiene la tesi della non necessità di avvisare il proprietario espropriato dell'avvio del procedimento ex art. 7 della legge 241 del 1990. In ogni caso bisogna fare attenzione alle differenze sugli elementi di fatto che si sono tra il caso reale e la traccia del concorso. | |
Da: Sails | 1 - 13/12/2018 10:07:12 |
grazie.............passante (mi stava per partire il vero nome!). Tanto a sessant'anni dovrai fare il consigliere di stato! o.t. ho visto il concorso della banca, ma perchè non fanno direttamente un colloquio ai migliori laureati! visto che hanno tanta fiducia nel curriculum universitario! | |
Da: Raffa79 | 13/12/2018 11:07:14 |
Buongiorno...qualcuno di buona volonta' puo' Riferirmi delle tracce? | |
Da: quattrocodici | 13/12/2018 11:55:15 |
1) ottemperanza e sopravvenienze 2) nullità - disponibilità e rilevazione 3) caso pratico in materia di espropriazione 4) traslazione imposta | |
Da: Raffa79 | 13/12/2018 12:09:22 |
Grazie | |
Da: quattrocodici | 13/12/2018 12:12:27 |
In realtà la traccia relativa alla prova pratica si intersecava con problematiche relative al giudicato amministrativo. A tua disposizione, per quanto posso. | |
Da: Raffa79 | 13/12/2018 12:34:57 |
E notizie sul prossimo concorso? | |
Da: Supermegaconcorsista | 13/12/2018 12:42:58 |
Non prima di inizio 2020. Nel frattempo finiscono questo. Se hai tempo e voglia hai 2 anni e mezzo a disposizione prima del prossimo scritto... | |
Da: quattrocodici | 13/12/2018 12:43:28 |
Basta leggere il post di Un Passante del 12.12.2018, un poco più su in questa pagina. Se sei nuova del forum o non ti colleghi da tempo, ecco l'inciso utile. "Carissimi, confermo purtroppo 2019 per il nuovo bando TAR, addirittura a fine 2019...". Altri sostengono, invece, nuovo bando metà 2019. Passante è affidabile. | |
Da: Bassotuba75 | 13/12/2018 14:18:37 |
Fate come me. Per ingannare il tempo, buttatevi sulla contabilità di stato! | |
Da: Sibirigi | 13/12/2018 15:39:21 |
..all'interno della Fiera alcuni concorsisti, abbastanza informati, mi hanno riferito di nuovo bando TAR addirittura nei primi mesi del 2019 ???? | |
Da: Un passante Reputazione utente: +166 | 2 1 - 13/12/2018 15:48:49 |
La contabilità è certa ad Aprile, il nuovo bando TAR purtroppo è incerto! temo che i concorsisti che ha conosciuto Sibirigi (grazie comunque!) riferissero delle vecchie inteniznoi del consigli di presidenza, e non delle nuove, brutte decisioni... Ma spero di sbagliarmi, così come spero che Corte sia oltre aprile... Però spero sia all'Ergife, anzi, sento che sarà all'Ergife... prima di Pasqua, forse... Chissà! Ssaluti passanti la gazzetta di domani per prenotare all'Ergife (rectius, al Green Palace...) per Corte aspettanti... | |
Da: Sibirigi | 13/12/2018 15:51:31 |
Ok..aspettiamo, si vedrà...grazie 👍 | |
Da: Ottimista sempre | 13/12/2018 16:44:22 |
@fontedelpoggio Riporto un passaggio della decisione della corte cost 71/2015 che ha "salvato" il 42 bis: "Per parte sua, il provvedimento disciplinato dalla norma in esame non potrebbe, innanzitutto sottrarsi all'applicazione delle ricordate, generali, regole di partecipazione del privato al procedimento amministrativo, come, infatti, è riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, che impone la previa comunicazione di avvio del procedimento". Nella traccia poi il precedente giudicato non imponeva alla PA il 42 bis, ma di scegliere tra restituzione e 42 bis. | |
Da: quattrocodici | 13/12/2018 18:08:42 |
Interessante profilo. Grazie. | |
Da: Fontedelpoggio | 2 - 13/12/2018 18:16:35 |
Ringrazio Ottimista sempre per la sua osservazione. La corte costituzionale fa un ragionamento di ordine generale - assolutamente condivisibile - nel dire che anche i provvedimenti ex art. 42bis sono soggetti alle regole di partecipazione del procedimento e quindi non sussiste una disparità di trattamento capace di fondare una pronuncia di incostituzionalità per violazione del canone di imparzialità. Il Tar del Lazio, che è un giudice a contatto con il caso concreto, a differenza della Corte, non si mette in contrasto con la Corte costituzionale quando dice che in certe situazioni nelle quali è evidente che il proprietario spogliato del bene immobile è già a conoscenza di tutti gli elementi di fatto su cui la P.a. prenderà una decisione, e dell'imminenza del provvedimento, non sussiste una violazione dell'art. 7 della legge 241 del 1990. Pensiamo anche alla prove di resistenza logica in base alla quale il privato non può dolersi se non viene invitato a partecipare al procedimento e al tempo stesso non dimostra quale contributo migliorativo avrebbe potuto dare all'istruttoria del provvedimento. La stessa corte costituzionale parla delle ragionevoli alternative che il privato sarebbe tenuto a prospettare per dimostrare l'illegittimità dell'acquisizione sanante. I ragionamenti sulla resistenza logica non sono prescritti dalla legge ma sono ammessi dalla giurisprudenza in omaggio al principio di economia dei mezzi processuali e anche di sinteticità degli atti processuali. Nella traccia del concorso Tizio manifesta sì il desiderio di ritornare in possesso del bene, ma non dice null'altro. Ha già proposto due ricorsi di cui uno per ottemperanza. E l'Amministrazione locale, alla fine, non fa altro che dare attuazione al giudicato di annullamento. | |
Da: quattrocodici | 13/12/2018 18:39:57 |
Capisco bene la questione. Ed era proprio ciò che volevo sapere sin dall'inizio. L' "opzionabilita' da parte della PA...Ecco perché i "gradienti" della Plen. 2/16 erano in questo caso dirimenti... In effetti tutto dipendeva dal "tipo di ottemperanza". Grazie molte. | |
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