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Preparazione al concorso referendario TAR
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Da: grandegatsby | 16/12/2018 12:33:48 |
Io ho deciso cosi. Il giudice non può condannare ad un risarcimento indeterminato. Necessariamente il risarcimento era determinato nella sentenza passata in giudicato quindi una contestazione non poteva che essere volta a rimettere in discussione un giudicato. A meno di non ritenere (ma cambiavano parecchi profili della decisione) che fosse il caso di condanna con indicazione di parametri e successiva rimessione alle parti. E allora si doveva ritenere quella contestazione come non intervenuto accordo e l'ottemperanza proseguire sul punto. Ma mi sembrava un po' forzata | |
Da: Conor | 16/12/2018 12:38:33 |
Gatsby, ma la 1/15 non condannava l'amministrazione a decidere se restituire o acquisire (sempre con annesso risarcimento)? Da dove si evinceva che la 1/15 aveva anche quantificato il risarcimento? | |
Da: grandegatsby | 16/12/2018 12:40:06 |
C'era scritto oltre al risarcimento in entrambe le alternative | |
Da: grandegatsby | 16/12/2018 12:43:32 |
Perché non esiste un risarcimento non quantificato! O mi sfugge qualcosa della procedura amministrativa o ti assicuro che di sentenze risarcitorie ne avrò scritte una ventina. Non esiste una condanna a risarcire e basta | |
Da: Conor | 16/12/2018 12:55:09 |
No, io non metto in dubbio questo, ma dico solo che il giudice nella 1/15 non ha quantificato, lasciando alla PA la valutazione (il 42-bis prevede proprio un procedimento di calcolo del risarcimento del danno, anche non patrimoniale). Secondo me questo è un 'errore' della commissione. Nel senso che non hanno pensato alla doppia interpretazione. Anche perché che senso avrebbe allora la protesta di Tizio sul risarcimento del danno nel secondo ricorso? Mi sembra ovvio che lui si lamenta della quantificazione fatta dal comune nel provvedimento 42-bis sia in tema di indennità sia si risarcimento (peraltro le due parole sono state messe vicine nella traccia proprio per tirare fuori il corto circuito). Però, ora che la guardo dal tuo punto di vista, mi sembra plausibile anche la tua interpretazione, frutto di ambiguità della traccia. | |
Da: gigettorossetto | 1 1 - 16/12/2018 12:59:09 |
Mastandrea ha toppato alla grande nella sua prima da regista. la moglie recita come una cagna tra l'altro e il film non decolla mai. ride bocciato. vedrò Roma passante. non entro nel dibattito delle tracce perché sto cercando di rimuoverle, avendo appreso che l'unica che ho fatto meno schifosamente, cioè tributario non arriveranno nemmeno ad aprirla. p.s come mai allora notariato 5 consegne???? | |
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Da: grandegatsby | 1 - 16/12/2018 13:00:22 |
Però il 42bis si occupa dell'indennizzo per acquisizione, non del risarcimento per l'occupazione, quello dipende dall'occupazione e quindi spettava qualunque strada la PA scegliesse | |
Da: ilpulcinopio Reputazione utente: +49 | 1 - 16/12/2018 13:03:16 |
io credo che una volta annullato il provvedimento, con il quale veniva determinato l'indennizzo/risarcimento, l'amministrazione avrebbe dovuto riprovvedere con una riquantificazione. Per questo, a mio avviso, non avrebbe dovuto esserci condanna risarcitoria | |
Da: grandegatsby | 16/12/2018 13:09:08 |
Secondo me sovrapponete risarcimento (per occupazione) e indennizzo (per acquisizione). Il secondo cadeva, il primo no. Sono diversi i fatti costitutivi. Dopodiché come sempre mi rimetto alla commissione :-) | |
Da: Per aspera87 | 16/12/2018 13:15:27 |
ciao forum, di civile che testo consugliate? | |
Da: Ottimista sempre | 16/12/2018 13:23:40 |
Su indennizzo/risarcimento del 42 bis trovo interessante TAR Parma 203/2015. Se ne occupa a seguito della sentenza della Corte cost 71/2015. Se avete voglia di approfondire uno dei pdv possibili leggetela. | |
Da: Fontedelpoggio | 1 - 16/12/2018 13:31:21 |
Ti consiglio gli Studi di diritto civile di Luciano Guaglione (nel Diritto editore). Per quanto riguarda il libro sesto del codice civile, che riguarda la tutela dei diritti, ti consiglio il volume settimo della collana di Cesare Bianca, che è un autore di una chiarezza cristallina. Cesare Bianca, inoltre, ha una grande sensibilità nel mettersi nei panni dei soggetti deboli della società (pensiamo ad una giovane coppia che chiede un mutuo ad una banca). Riesce a spiegare in termini accessibili la differenza fra patto commissorio e patto marciano, che non sono concetti facili. | |
Da: Un passante Reputazione utente: +166 | 1 - 16/12/2018 13:56:54 |
Ho letto e riletto la traccia, cambiato idea pure più volte, e non mi sono accorto di alcuna domanda di risarcimento, nemmeno non quantificata. Solo la domanda di ottemperanza della sentenza 1/15, la richiesta annullamento della delibera febbraio 2016 e la restituzione della particella 41, Torre compresa, e, in subordine, la.contestazione della misura della.indennità . Se c'era, e non ne dubito, la cosa è tragica, e non aver risposto su una domanda è bocciatura... Credo al Presidente quando parla di di varie soluzioni possibili, ma credete a me se dico che non rispondere a domande presenti nella traccia è bocciatura... Bene, game over per me anche al Tar. Ammesso che leggano la sentenza e non si fermino prima! Pazienza, ad Aprile vedremo il nuovo Corte! Saluti passanti di nuovo boccianti (Ma così il certo smacco agli orali evitanti!) 😉🤣🤣 O.T. Grazie per le dritte cinefile, Gigetto! Ricambio consigliandoti, oltre all'ovvio Bohemian Rapsody, Lontano da qui. Invece debbo purtroppo sconsigliarti Senza traccia.. Sono due storie di follia, ma.quella di Lontano da qui sulla maestra d'asilo che scopre tra i suoi alunni un poeta analfabeta di 5 anni e mezzo l'ho trovata molto più bella ed interessante del padre che trascina la figlia nei boschi perché non sopporta la vita i società dopo essere stato in guerra... Poi, certo, opinioni. E, aggiungo, come ti è stato già detto, anche parlando d'altro non è sicuro che al Tar con te si fermino ad Amministrativo... Magari si fermano con me ed a te ti correggono fino alla fine! Infine ripeto la domanda: di che colore avevo la giacca? Se c'eri lo sai! | |
Da: Conor | 1 - 16/12/2018 14:15:41 |
42-bis, terzo comma, ultima parte. 'Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma'. La PA è tenuta a discutere con il privato anche del risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima. Ci sta tutto, quindi, che Tizio chieda una quantificazione equa del danno derivante dal periodo di occupazione. Per me la traccia, in questa parte, è involontariamente complessa e si prestava a più interpretazioni. Il ragionamento è quello che conta, ma andava evidenziato in qualche modo il punto controverso | |
Da: Dicembre 2018 | 16/12/2018 15:01:42 |
Passante, io c'ero, ero nel primo quadrante proprio davanti al tavolo della commissione, circa una ventina di posti dietro e anch'io non sono riuscita a vedere chi ha estratto la traccia. Ho letto la sera su questo forum che eri stato tu. Premesso questo, se qualcuno millanta di essere stato alla Fiera, direi che prima del problema di come fare le prove scritte ha ben altri problemi da risolvere con sé stesso. | |
Da: ilpulcinopio Reputazione utente: +49 | 16/12/2018 15:20:55 |
xpassante i miei 2 cents... Non sono del tutto d'accordo, che il non essersi in maniera palese pronunciati sugli aspetti risarcitori, comporti la bocciatura. L'art. 42 bis fa riferimento non solo all'indennizzo dovuto, ma anche all'importo dovuto a titolo di risarcimento. Pertanto,una volta accolta la domanda di Tizio con conseguente annullamento dell'atto, l'Amministrazione avrebbe dovuto aprire un procedimento e garantendo la partecipazione procedimentale, determinare gli importi dovuti a titolo di indennizzo /risarcimento. Per me riconoscere un importo a titolo di risarcimento nel caso di accoglimente del ricorso sarebbe stato un errore. Si sarebbe potuto precisare che il risarcimento sarebbe stato determinato dalla stessa Amministrazione a seguito della riedizione del potere, ma il non fare tale precisazione, non credo possa comportare la bocciatura | |
Da: ilpulcinopio Reputazione utente: +49 | 1 - 16/12/2018 15:22:37 |
dicembre in genere si verifica il contrario... ci sono persone che partecipano al concorso che preferiscono mantenere l'anonimato e tengono riservata la loro partecipazione. Spero e credo che gigetto ci fosse, effettivamente se cosi non fosse, la cosa sarebbe preoccupante .... | |
Da: LED1 | 16/12/2018 17:50:58 |
caro passante, io invece nella parte "motiva" ho dato atto dell'esistenza di una richiesta di risarcimento del danno (accogliendo l'eccezione di inammissibilità avanzata dall'Amministrazione resistente limitatamente all'indennizzo) ma poi nel dispositivo ho "dimenticato" di statuire sulla medesima... Che vuoi farci....concentriamoci sul prossimo alla Corte che speriamo sarà per aprile perchè sento che sto per "tirare i remi in barca" | |
Da: Sole | 1 - 16/12/2018 18:27:40 |
Il risarcimento era contemplato nella sentenza n.1/15 della traccia. Il risarcimento è tra l'altro imposto dal comma 3 dell'art. 42 bis. Come risolvere la questione ognuno avrà deliberato come meglio ha ritenuto, ma risolverla, a mio modesto parere, si doveva. | |
Da: YOUTH | 16/12/2018 18:45:48 |
Per caso ho trovato la seguente sentenza, TAR Palermo 653/2017 Mi sembra un caso identico a quello della prova pratica. | |
Da: mirtillamalcontenta | 16/12/2018 18:45:51 |
C'è CHI HA FATTO peggio !!!!accogliendo l'eccezione del comune sulla giuristizione e poi non riportando il difetto di giurisdizione nel dispositivo per l'indennizzo | |
Da: ilpulcinopio Reputazione utente: +49 | 16/12/2018 18:55:19 |
Youtk puoi fare copia e incolla della sentenza p riportare il link? | |
Da: YOUTH | 1 - 16/12/2018 19:00:12 |
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/RicercaNew/index.html?tipoRicerca=Provvedimenti&FullText=&FullTextA=&FullTextAdvanced=&advInNotParole=&advInFrase=&ResultCount=&ordinaPer=xNumeroDocumento&xTipoDocumento=PROVVEDIMENTI&xTipoSubProvvedimento=&xTipoProvvedimento=&xClassificazionePlenaria=&xSede=Palermo&xTipoProvvedimentoDecisione=XXX&xNumeroDocumento=201700653&xAnno=2017&xNProvv5=653&PageNumber=&StartRow=&EndRow=&advanced=false | |
Da: YOUTH | 1 - 16/12/2018 19:01:59 |
Pubblicato il 06/03/2017 N. 00653/2017 REG.PROV.COLL. N. 02218/2016 REG.RIC. N. 02537/2013 REG.RIC. logo REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Sui ricorsi riuniti: 1) numero di registro generale 2537 del 2013, proposto da Marsala Fanara Concetta, Marsala Fanara Giuseppe, Marsala Fanara Salvatore e Marsala Fanara Sergio, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Marsala Fanara (C.F.: MRSSVT40P25L131F) ed Oreste Natoli (C.F.: NTLRST57B25G273V) ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo, sito in Palermo nella via Villareale, n. 60; contro il Comune di Terrasini, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Immordino (C.F.: MMRGNN62A23B429H), presso il cui studio, sito in Palermo, via Libertà , n. 171, è elettivamente domiciliato; 2) numero di registro generale 2218 del 2016, proposto da Cusumano Giuseppe, rappresentato e difeso dagli avv.ti Felice Ancora (C.F.: NCRFLC53L31H501G) e Anna Maria Tonnicchi Bonfilio (C.F.: TNNNMR73A59A089Q), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, sito in Palermo nella via Libertà , n. 159; contro Marsala Fanara Concetta, Marsala Fanara Giuseppe, Marsala Fanara Salvatore e Marsala Fanara Sergio, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Marsala Fanara (C.F.: MRSSVT40P25L131F) ed Oreste Natoli (C.F.: NTLRST57B25G273V) ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo, sito in Palermo nella via Villareale, n. 60; nei confronti di - il Comune di Terrasini, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio; quanto al ricorso n. 2537/2013 proposto dai signori Marsala Fanara per l'ottemperanza: - alla sentenza n. 485/2013 resa dal T.a.r. Sicilia - Palermo, Sezione II, in data 1/03/2013, non appellata; e ove occorra per la declaratoria dell'illegittimità : - della determinazione n. 128/A5 del 03/09/2013 con la quale il Comune di Terrasini ha inteso dare esecuzione alla suddetta sentenza; quanto al ricorso n. 2218/2016 proposto da Cusumano Giuseppe: per l'annullamento (a seguito di opposizione di terzo): - della sentenza n. 485 del primo marzo 2013 di Codesto Tribunale, mediante la quale è stato definito il procedimento di cui al r.g. n. 4316 del 2004 (non notificatagli e conosciuta solo il 2 settembre 2016); - della determinazione comunale n. 88 del 4/5/2004; - della determinazione comunale n. 128 A/5 del 2013, nonché della delibera di G.M. n. 32 del 30/4/2013 e della presupposta proposta del Sindaco del 29/4/2013, in contrasto con l'art. 42 d.p.r. n. 327/2001; - per la statuizione sull'esatto oggetto del diritto di proprietà del ricorrente (circa la spettanza della Torre Alba, rientrante nella particella n. 71, se non anche della particella n. 72 per il protrarsi del possesso), nonché per la conformazione del potere amministrativo comunale, vincolato ai sensi dell'art. 42 d.p.r. n. 327/2001; Visti i ricorsi, con i relativi allegati; Visti l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Terrasini nel ricorso r.g. n. 2537/2013, con i relativi allegati; Viste le ordinanze collegiali n. 1315/2014, 390/2015, 2927/2015, 1331/2016 e 2537/2016; Viste le relazioni del c.t.u.; Visti i documenti e le memorie difensive depositati in giudizio dalle parti; Visti gli atti tutti della causa; Relatore nella pubblica udienza del giorno 28 febbraio 2017 il Cons., dott.ssa Federica Cabrini; Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Con ricorso r.g. n. 2537/2013, notificato in data 11/11/2013 e depositato in data 26/11/2013, i signori Marsala Fanara Concetta hanno adito questo T.a.r. al fine di ottenere l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza n. 485/2013 e l'annullamento della deliberazione n. 128/A5 del 3/9/2013, che assumono violare il predetto giudicato. Espongono di essere proprietari del lotto di terreno esteso 1308 mq ed ubicato al foglio di mappa n. 3, part. 72 del Comune di Terrasini - nel quale affermano insistere un'ampia costruzione su due elevazioni fuori terra e una torre saracena di avvistamento denominata "Torre Alba" - lotto occupato in via d'urgenza dal Comune con ordinanza n. 75/1998 e successivamente adibito a parco urbano. Con sentenza n. 485/2013 questo T.a.r. ha accertato l'obbligo del Comune di restituire ai ricorrenti il complesso immobiliare occupato, provvedendo al risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima, ovvero, in alternativa, di procedere all'acquisizione dei beni tramite un valido titolo di acquisto, eventualmente in applicazione dell'art. 42 bis d.p.r. n. 327/2001 e ciò anche per quanto attiene all'indennizzo e al risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima. Lamentano i ricorrenti che con la deliberazione n. 128/A5 del 3/9/2013 il Comune, da un lato, ha disposto l'acquisizione dei beni ai sensi dell'art. 42 bis d.p.r. n. 327/2001, ma, dall'altro lato, ha deliberato la non spettanza di alcuna somma a titolo di indennizzo e risarcimento, assumendo che dette somme coincidono con quelle svincolate ed incassate in virtù di delibera n. 73 del 29/3/2005. Lamentano che detta delibera aveva ad oggetto l'indennità provvisoria di esproprio, che non comprende quindi né il valore venale dei beni, né il risarcimento dei danni per il periodo di occupazione illegittima. Si è costituito in giudizio il Comune eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice adito per quanto attiene all'impugnazione della deliberazione n. 128/A5 del 3/9/2013, spettando la giurisdizione in ordine alla quantificazione dell'indennità ex art. 42 bis d.p.r. n. 327/2001, al giudice ordinario. Sono stati quindi disposti incombenti istruttori al fine di procedere alla quantificazione del danno da risarcire. Il Comune ha insistito nelle proprie conclusioni assumendo altresì che i ricorrenti non siano proprietari dell'immobile denominato "Torre Alba". Con ricorso r.g. 2218/2016, notificato in data 27/9/2016 e depositato in data 28/9/2016, il sig. Cusumano Giuseppe ha proposto opposizione di terzo avverso la sentenza n. 485/2013, lamentando di essere stato pretermesso dal giudizio r.g. n. 4316/2004, nonostante la sua qualità di proprietario del Compendio di Torre Alba. Espone di aver acquistato da una Congregazione di Suore il Compendio di Torre Alba (costituito da un fondo di 2 ettari, con edifici, tra cui Torre Alba), con atto 31 luglio 1980, rep. n. 20542 e che con sentenza della Corte di Cassazione 15/12/1978, n. 5999, la signora Bommarito e alcuni componenti della famiglia Marsala Fanara hanno vinto un'azione di rivendica avente ad oggetto la proprietà di un appezzamento di terreno esteso 1308 mq sul quale insiste la casa di villeggiatura iscritta al catasto terreni alla partita n. 1, foglio n. 3 e particella n. 72, con condanna al rilascio di tale terreno e alla costituzione di una servitù di accesso alla predetta particella (che non consta sia stata mai costituita). Con la determinazione n. 88/2004 il Comune disponeva l'acquisizione al proprio patrimonio di tutto il compendio, cioè le part. n. 71, 325, 326, 329 e 72. Avverso detta determinazione il ricorrente ha proposto gravame, qualificandosi anche come proprietario di Torre Alba; detto gravame è stato accolto con sentenza n. 1883/2012. Il Comune quindi, con determinazione n. 7 A/5 del 24/1/2013, ha acquisito al proprio patrimonio i beni di cui alle particelle n. 71, 325, 326 e 329. Detta determinazione è stata impugnata e il ricorso, deciso negativamente con sentenza n. 658/2014, pende ora in appello. La sentenza n. 658/2014 non contesta però il fatto che il ricorrente sia proprietario di Torre Alba insistente al foglio 3, part. 72. La determinazione n. 88/2004 è stata parimenti impugnata dai sig.ri Marsala Fanara con ricorso r.g. 4316/2004, deciso favorevolmente con sentenza n. 485/2013, sull'erroneo presupposto che i ricorrenti siano proprietari di Torre Alba. E' evidente che detta sentenza lede i diritti del ricorrente, che è proprietario di Torre Alba, per come risulta dagli atti di compravendita e dalla sentenza della Cassazione n. 5999/1978. D'altra parte, le risultanze catastali escludono l'insistenza della Torre sulla particella 72. La deliberazione n. 128 A/5 del 2013 è viziata perché il sig. Cusumano non è stato parte del procedimento e perché comunque non è stata valutata l'opzione di restituire il compendio tenuto conto del fatto che i beni non hanno subito alcuna irreversibile trasformazione, ma sono utilizzati come uffici pubblici e biblioteca, liberamente spostabili altrove. Si sono costituiti in giudizio in sig.ri Marsala Fanara, contestando il ricorso e sostenendo in particolare che il sig. Cusumano non ha mai acquistato la proprietà di Torre Alba, di talché non doveva essere parte del giudizio concluso con la sentenza n. 485/2013. Assumono che la Torre insiste nella particella 72, per come accertato dal c.t.u. nel giudizio di ottemperanza n. 2537/2013. Concludono quindi per il rigetto dell'opposizione di terzo. Con ordinanza n. 2537/2016 è stata disposta la riunione dei due ricorsi e la fissazione della data dell'udienza pubblica per la congiunta trattazione nel merito. In vista della trattazione dei ricorsi nel merito, le parti hanno depositato memorie difensive e documenti. Alla pubblica udienza del giorno 28 febbraio 2017, uditi i difensori delle parti presenti, come da verbale, i ricorsi sono stati trattenuti in decisione. Ritiene il Collegio che sia pregiudiziale l'esame del ricorso r.g. n. 2218/2016 avente ad oggetto l'opposizione di terzo avverso la sentenza n. 485/2013. Ad avviso del Collegio detta opposizione è infondata. Per come dispone l'art. 108 c.p.a.: "Un terzo può fare opposizione contro una sentenza del tribunale amministrativo regionale o del Consiglio di Stato pronunciata tra altri soggetti, ancorché passata in giudicato, quando pregiudica i suoi diritti o interessi legittimi.". Nel caso di specie, secondo la prospettazione del ricorrente, egli è titolare del diritto di proprietà su Torre Alba e, per l'effetto, è pregiudicato dalla sentenza n. 485/2013 che ha annullato la delibera del Comune di Terrasini, n. 88/2004 avente ad oggetto l'acquisizione al patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 42 bis d.p.r. n. 327/2001, anche di tale Torre, la cui proprietà è stata riconosciuta insistente nella part. n. 72, in capo ai sig. Marsala Fanara, nei cui confronti è stato dichiarato il diritto al risarcimento del danno. Presupposto della fondatezza dell'opposizione di terzo è quindi l'accertamento della titolarità in capo al sig. Cusumano della proprietà di Torre Alba. Premesso che detto accertamento può essere effettuato dal T.a.r. solo incidentalmente, ai sensi dell'art. 8 c.p.a., ritiene il Collegio che il ricorrente non abbia fornito la prova della titolarità del diritto azionato, quale presupposto dell'opposizione di terzo. Invero, al fine di comprovare il proprio diritto il ricorrente ha prodotto in atti: 1) copia conforme dell'atto di rogito notarile di compravendita del 3/5/1957 del Notaio Margiotta, n. rep. 12259, racc. n. 9622 (vendita Bommarito-Marsala Fanara/Ursi Vincenza); 2) copia conforme dell'atto di rogito notarile di compravendita del 9/5/1957 del Notaio Margiotta, n. rep. 12292, racc. n. 9651 (vendita Ursi Vincenza/Congregazione delle Suore Terziarie Domenicane di S. Sisto Vecchio); 3) copia della nota di trascrizione relativo all'atto di compravendita del 31/7/1980, rep. n. 20542, a favore di Cusumano Giuseppe e contro la Congregazione delle Suore Terziarie Domenicane di S. Sisto Vecchio). Orbene, in disparte la considerazione che il ricorrente non ha prodotto in giudizio l'atto di compravendita del 31/7/1980 (che è stato prodotto però dai resistenti, v. doc. n. 5 allegato alla memoria di costituzione), comunque, emerge dalla documentazione in atti che oggetto di tale compravendita è: - "un fondo rustico, incolto sterile con casa rurale diruta, sito sul territorio di Terrasini, contrada Piano di Torre, esteso ettari due, are ventitrè e centiare sedici (ha 2.23.16), confinante con la riva del mare, con la trazzera che da Terrasini conduce a Cala Rossa…" (v. rogiti del 1957); - "fondo rustico incolto sterile con il fabbricato che vi ricade, in parte di successiva costruzione, sito in territorio di Terrasini Contrada Piano Torre, esteso catastalmente Ha. 2.23.16 (ettari due are ventitre e centiare 16) e per quanto si trova in più o in meno, confinante con strada panoramica, con la riva del mare e con proprietà Tocco, salvi altri." (v. rogito del 1980). E' evidente che la "casa diruta" (cioè diroccata) non può essere la Torre saracena in discussione, che viene sempre descritta in normale stato di conservazione (cfr. in tal senso anche la relazione del c.t.u. nel giudizio pendente tra il sig. Cusumano e il Comune di Terrasini, avanti alla Corte d'Appello di Palermo, r.g. n. 449/2013), né la Torre ha subito interventi di successiva costruzione. Tale Torre non viene citata in nessuno degli atti che il ricorrente pone a fondamento della propria pretesa di talché non vi è prova del trasferimento della sua proprietà al sig. Cusumano. Nel caso di specie, quindi, il Comune, in applicazione dell'art. 3 d.p.r. n. 327/2001, si è correttamente avvalso delle risultanze catastali (le quali, per come emerge anche dall'ultima c.t.u. dell'ing. Fossetti in atti - v. risposta al primo quesito, dalle cui conclusioni il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi - danno atto del fatto che la Torre insiste nella part. n. 72, di proprietà dei sig.ri Marsala Fanara) e ha adottato la delibera n. 88/2004 (oggetto del ricorso r.g. n. 4316/2004, concluso con la sentenza n. 485/2013) acquisendo dai sig.ri Marsala Fanara detta particella e la Torre che sulla stessa insiste. In conclusione, quindi, non avendo provato il ricorrente la titolarità della proprietà di Torre Alba, il ricorso r.g. n. 2218/2016 è infondato e va rigettato. Per quanto attiene al ricorso r.g. n. 2537/2013, esso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell'adito T.a.r., per come eccepito anche dal Comune di Terrasini. Invero, detto ricorso ha ad oggetto il provvedimento (v. deliberazione n. 128/A5 del 3/9/2013) con il quale il Comune, in asserita esecuzione della sentenza n. 485/2013, ha disposto l'acquisizione dei beni di proprietà dei signori Marsala Fanara, ai sensi dell'art. 42 bis d.p.r. n. 327/2001, deliberando la non spettanza di alcuna somma a titolo di indennizzo e risarcimento, assumendo che dette somme siano compensate con quelle svincolate ed incassate in virtù di delibera n. 73 del 29/3/2005. I ricorrenti non chiedono la restituzione dei beni, ma si limitano a contestare il quantum del risarcimento. Orbene, la controversia relativa alla determinazione e corresponsione delle somme spettanti ai sensi dell'art. 42 bis d.p.r. n. 327/2001 è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario e alla competenza, in unico grado della Corte d'appello, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza civile e amministrativa da cui arresti il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi (v. Cons. Stato, sez. IV, 15 settembre 2016, n. 3878 - che richiama i principi di cui alla sentenza dell'Ad. Plen. 9 febbraio 2016, n. 2 e Cass. civ., s.u., 25 luglio 2016, n. 15283). In conclusione il ricorso r.g. n. 2218/2016, va rigettato e il ricorso r.g. n. 2537/2013, va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, salvi gli effetti di cui all'art. 11 c.p.a. Attesa la parziale novità delle questioni trattate, le spese del giudizio possono compensarsi tre le parti, dovendo porsi a carico di ciascuna parte ricorrente le spese delle c.t.u. disposte nei separati giudizi. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti: dichiara inammissibile il ricorso r.g. n. 2537/2013 e rigetta il ricorso r.g. n. 2218/2016. Spese compensate. Pone a carico di ciascuna parte ricorrente le spese di c.t.u. disposte nei due giudizi, spese da liquidarsi con separato provvedimento presidenziale. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati: Cosimo Di Paola, Presidente Federica Cabrini, Consigliere, Estensore Giuseppe La Greca, Primo Referendario L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Federica Cabrini Cosimo Di Paola IL SEGRETARIO | |
Da: calosic | 16/12/2018 19:28:48 |
Ma. Non capisco il senso di postare sentenze simili Qui come li si parla di una Torre. Si tratta di casi diversi in ogni caso. | |
Da: ilpulcinopio Reputazione utente: +49 | 16/12/2018 19:42:33 |
Grazie Youth. Simile ma non veniva contestata la mancata partecipazione pricedimentale. Quindi giurisdizione go pacifica direi | |
Da: quattrocodici | 16/12/2018 20:21:25 |
Grazie, Youth. | |
Da: Franco70 | 1 - 16/12/2018 20:22:36 |
Beh.. invece GRAZIE di averla postata, sicuramente molto interessante, certo che non è identica però ha varie analogie... C'è sia il problema della proprietà che dell'indennizzo.. Detto questo, a mio giudizio la traccia era molto diversa dall'altra volta, non c'era la volontà di mettere trabocchetti spinosi, ma soltanto di fare un caso semplice per vedere come ragioniamo.. mi è sembrato un segno di di grande capacità di giudizio da parte della commissione, di esperienza e maturità ... per questo motivo credo che ci fossero delle imprecisioni, da intendersi come profili non chiariti, perché considerati irrilevanti ai fini della valutazione (vedi per esempio quello sul risarcimento del danno che effettivamente avrebbe dovuto essere già liquido nella prima sentenza...) secondo me non sono questi i profili su cui la correzione farà la differenza, la differenza sarà fatta da come scriviamo, da quanto siamo sintetici e chiari e, a meno che non abbiamo scritto proprio corbellerie, penso che i dettagli non saranno fondamentali.. È ovviamente una mia idea, però ho avuto questa impressione. Nessuna commissione seria potrebbe mai pensare che in 8 ore un candidato, anche bravo, sia in grado di sviscerare casi complessi piene di trabocchetti. D'altro canto, a riprova di quello che sto dicendo, se voi avete fatto accesso agli atti l'ultima volta, avete visto che neanche il candidato che ha avuto il voto più alto agli scritti è arrivato al famoso quaranta nella sentenza... ma non perché non fosse capace, ma semplicemente perché la traccia era ridicola, come ridicole sono state tante altre cose di quel concorso... In più questa volta la correzione della sentenza arriva dopo due temi, che possono condurre anche alla bocciatura... Quindi, se aprono pure la terza busta, sicuramente hanno già in mente di avere davanti qualcuno di valido.. | |
Da: quattrocodici | 16/12/2018 20:37:53 |
Sono d'accordo. | |
Da: Ottimista sempre | 1 - 16/12/2018 21:08:32 |
Sono uguali i numeri delle particelle fondiarie! | |
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