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Preparazione al concorso referendario TAR
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Da: tar2016 | 15/12/2018 13:37:02 |
Concorso avvocato banca d Italia c è il limite del 105 voto di laurea | |
Da: ilpulcinopio Reputazione utente: +49 | 15/12/2018 13:55:05 |
Si | |
Da: ilpulcinopio Reputazione utente: +49 | 15/12/2018 13:56:04 |
Gigett si... ma vincere ricorso è altra cosa | |
Da: gigettorossetto | 15/12/2018 13:59:07 |
che palle sta lezione di oggi. sono distrutto. | |
Da: Un passante Reputazione utente: +166 | 15/12/2018 14:57:41 |
Caro Gigetto, credo al fatto che hai consegnato almeno una volta ad Ordinaria, nel qual caso ti chiedo scusa e confermo che la tua idea sul concentrarti su Ordinaria è intelligente e fai bene a perseguirla. È in frontale contraddizione con il tuo ostentato vittimismo sconfittistico, ma non sei il primo né sarai l'ultimo a fare della incoerenza una bandiera, a cominciare da chi la domenica si batte il petto e il lunedì gioisce per i morti annegati... Quanto al tuo essere venuto al Tar prendo atto che non c'eri. In quell' attimo tutti guardavano me, ed avevo indosso una giacca molto particolare. Millanti una presenza che non c'era, come lo splendido film dei Cohen, ma va bene pure così... Quanto infine alle chance di ricorso contro il limite, ti ricordo che non esistono valori assoluti, ed ogni principio va bilanciato. La concorrenza, in disparte la sua valenza economicistica, che mal si adatta a trasposizioni in settori diversi, deve essere bilanciata da altri principi, come.il buon andamento della P.A. ed i vincoli di bilancio. Quindi costringere a creare commissioni giganti per soddisfare un afflusso eccessivo di candidati avrebbe effetti nefasti sulla spesa, danneggerebbe il buon andamento della P.A. ed impingerebbe (che emozione, in 58 anni non avevo mai usato questo termine vomitevole... 🤣🤣🤣) contro il limite insindacabile della discrezionalità amministrativa... Riassumendo, levaci mano, è strada che non spunta... Saluti passanti. La sua giacca dai bizzarri colori ricordanti .. | |
Da: grandegatsby | 1 - 15/12/2018 15:11:07 |
Io c'ero e non ho comunque osservato la tua giacca :-) | |
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Da: avvtriste Reputazione utente: +109 | 15/12/2018 15:29:17 |
Era la stessa giacca che avevi a corte passante? 😏 | |
Da: ilpulcinopio Reputazione utente: +49 | 1 - 15/12/2018 15:51:42 |
Confesso che non ho fatto caso alla giacca nemmeno io 😁 | |
Da: Imagine | 15/12/2018 15:57:36 |
Segnalo - in tema di infrastrutture - la sentenza di ieri della Corte Costituzionale, n. 235/2018, sul tema del buon andamento della P.A., relativa alla legge pugliese n. 28/2017, c.d. "Legge sulla partecipazione". In sostanza, esistendo il DPCM n. 76 del 2018 ormai, vi è una disciplina di una procedura nazionale di dibattito pubblico. Inoltre questa ricerca un equilibrio tra efficienza e partecipazione; al contrario la procedura speciale regionale avrebbe dato modo alla regione di usare i propri poteri, in attesa della consultazione popolare, bloccando così per un tempo indefinito la realizzazione di un'opera pubblica di rilevanza nazionale. | |
Da: gigettorossetto | 15/12/2018 17:34:20 |
passante non mi hai detto di ride di mastandrea. stai perdendo colpi a causa dei pregiudiziâ. :) sto provando ad andarlo a vedere ora, se faccio in tempo | |
Da: Fontedelpoggio | 1 - 15/12/2018 18:13:54 |
Anche la Corte costituzionale ha capito che la cagnara che si fa in Puglia sul TAP serve solo alla carriera politica di Michele Emiliano, un magistrato che pretendeva pure di candidarsi alla segreteria del PD. | |
Da: Un passante Reputazione utente: +166 | 2 1 - 15/12/2018 18:27:51 |
O.T. Avv., certo che era la.stessa giacca, è scaramanzia, mi ha sempre.portato fortuna evitandomi l'onta di una bocciatura all'orale, e la uso sempre!😉😂😂😂 GrandeGasby e Pulcino, mi meraviglio di voi!😲😲😲🤣🤣🤣 Gigetto, appurato che al Tar non c'eri, Ride purtroppo non l'ho visto. Ne ho letto però bene. E sei tu che perdi colpi, perché di Troppa grazia ne avevo già scritto male... Ah, se.puoi vediti Lontano da qui. Vale la pena. Saluti passanti tre film oggi guardanti | |
Da: novit curia | 1 1 - 15/12/2018 18:35:16 |
Elogio a gigetto, alla volontà nel pessimismo. "La speranza è il peggiore tra i mali, perché prolunga i tormenti degli uomini". F.W.Nietzsche | |
Da: ilpulcinopio Reputazione utente: +49 | 1 - 15/12/2018 19:12:00 |
Novit 👍âº😁😁😁😁😁 | |
Da: ilpulcinopio Reputazione utente: +49 | 15/12/2018 19:13:40 |
Passante ci sono tutte le attenuanti del caso 😲ero distratto dalle innumerevoli presentazioni 😁😁😂😂😂 | |
Da: Trottula | 15/12/2018 19:16:28 |
Scusate se torno su una questione che avete già trattato, ma fino ad oggi non avevo più voluto pensare alle fatiche concorsuali... Ho letto che due di voi reputano contraddittorio dichiarare il secondo ricorso di tizio in parte inammissibile per difetto di giurisdizione e in parte fondato con annullamento del provvedimento ex art 42-bis. Questa soluzione - difetto di giurisdizione e contemporaneo annullamento - è stata però seguita in giurisprudenza (v. Tar Calabria n. 1768/2018). È possibile che la Commissione dia per buone più soluzioni, se esposte in modo congruo? Oppure predisporrà comunque uno schema di base che il candidato deve a grandi linee rispettare? | |
Da: ilpulcinopio Reputazione utente: +49 | 15/12/2018 19:18:31 |
Il presidente ha detto e ripetuto che non vi è un unica soluzione... l importante è argomentare adeguatamente | |
Da: grandegatsby | 1 - 15/12/2018 20:12:57 |
A mio avviso non era la soluzione più corretta, perché l'annullamento elimina proprio la materia del contendere su cui vi sarebbe difetto di giurisdizione (l'indennizzo) oltre a rendere impossibile (perché inutile) la traslatio. Ho letto il TAR Calabria che citi e infatti non dispone alcuna traslatio (né potrebbe), mentre tale soluzione è ormai imposta dalle norme. Il che a mio avviso evidenzia una certa irritualità della pronuncia. In definitiva è comunque una mera questione di ordine di trattazione di questioni, per cui non credo sia errore grave. Però se una decisione elide i presupposti di un altra , anche se quest'altra appare bella liquida e macroscopicamente inammissibile, la logica vuole che rimanga assorbita. | |
Da: Imagine | 15/12/2018 20:18:35 |
Scusa, spiegami meglio: cosa non è errore grave? | |
Da: graziedeifiori | 15/12/2018 20:34:51 |
La traslato si rende necessaria in riferimento alla domanda di Caio. L'annullamento nei confronti di tizio è in parte qua | |
Da: Fontedelpoggio | 15/12/2018 23:00:31 |
Il Tar Calabria annulla il provvedimento per incompetenza, in effetti l'organo competente in materia di acquisti immobiliari e il consiglio comunale. Il difetto di giurisdizione poteva starci se l'occupazione del terreno era stata brutale e non preceduta da provvedimento. | |
Da: Ottimista sempre | 16/12/2018 07:31:04 |
Sulla questione sollevata da Trottula. Il ricorso di Tizio non riguardava solo il quantum, sul quale andava decisa la questione di giurisdizione. In un inciso, la traccia precisava che egli ribadiva l'interesse alla restituzione del fondo. A me non sembra quindi sbagliato argomentare per l'inammissibilità della domanda sul quantum declinando la giurisdizione a favore del GO ed accogliere il ricorso per l'annullamento del provvedimento per la mancata partecipazione di Tizio che insiste per la restituzione. Non avendo graduato le due domande, il giudice è obbligato a trattarle entrambe. Comunque il presidente ha detto che la traccia si presta a più soluzioni e questo significa che volevano saggiare la nostra capacità logico-argomentativa. | |
Da: Conor | 16/12/2018 08:15:08 |
C'era anche la questione del risarcimento del danno . Erano 3 le domande di tizio. Io ho trattato prima indennità, poi annullamento e poi risarcimento del danno, infondato, al limite con inammissibilità per genericità (41, comma 2, cpa). | |
Da: Franco70 | 16/12/2018 09:07:20 |
Io dalla traccia ho inteso che il risarcimento liquidato insieme con il provv 42 bis costituiva esecuzione della prima sentenza per l occupazione illegittima, perché In entrambe le alternative pensate dal primo giudice era stato previsto comunque di liquidare il risarcimento per il periodo di occupazione illegittima.... | |
Da: tar2016 | 16/12/2018 09:44:06 |
Si ricordo anche io così | |
Da: ilpulcinopio Reputazione utente: +49 | 16/12/2018 09:56:08 |
Pure io | |
Da: Franco70 | 1 - 16/12/2018 10:14:25 |
Meno male! Pensavo di essermi fatto un fim !! | |
Da: grandegatsby | 16/12/2018 10:50:12 |
certo c'era il risarcimento che a differenza dell'indennizzo rimaneva in piedi, perché dipendeva dall'occupazione illegittima non dall'acquisizione! | |
Da: grandegatsby | 1 - 16/12/2018 11:25:01 |
P.s.: il risarcimento è liquidato dal giudice, a meno che le parti non avessero fatto ricorso a quella modalità per cui il giudice indica solo i criteri e rinvia ad ottemperanza per un accordo tra le parti. Ma non mi sembravano sussistere indici dal testo per ritenere fosse avvenuto così e cmq avrebbe reso tutto più complicato (perché non si poteva più dichiarare improcedibile ottemperanza!) Quindi il provvedimento 42 bis a rigore di logica corrispondeva un risarcimento sulla cui quantificazione era comunque era sceso il giudicato. non era quindi suscettibile di contestazione sotto il profilo della sua insufficienza, diversamente dell'indennizzo che è invece liquidato in autonomia dalla PA per la prima volta nel 42bis. Cioè il 42 bis nulla poteva aggiungere al dictum del giudice in punto di risarcimento (se non effettuare meri calcoli matematici laddove il giudice avesse determinato ad esempio la corresponsione di tot per ogni giorno di occupazione) quindi la contestazione di Tizio era inammissibile. Avrebbe semmai dovuto impugnare il primo grado. Così ho ragionato io. | |
Da: Conor | 16/12/2018 11:50:37 |
Quindi voi non avete scrutinato la domanda risarcitoria perché si è formato il giudicato? Ho capito bene? | |
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