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Sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale - illegittimità incarichi dirigenziali
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Da: Orpo semplice11/05/2015 13:02:07
Non si può non essere d'accordo....

Da: x APRITE GLI OCCHI11/05/2015 14:50:08
Visto che fai tanto lo sbruffone e accusi gli altri di nascondersi dietro l'anonimato, comincia tu a dare l'esempio e rivela il tuo nome e cognome, se ce l'hai. O ti chiami aprite glio occhi, oppure aprite qualcos'altro?

Da: anti-antares x aprite gli occhi. 11/05/2015 15:17:46
L'unico, mefitico miasmo che si avverte e' il vostro...ed e' un misto fra putrefazione e sedimentazione di scorie ( merda...).Ci da' lo Stato italiano da vivere...non l'agggenzia o pastorello...Spero sia chiaro il concetto...

Da: interpretazione sntenza11/05/2015 15:26:43
Questa interpretazione pare supportata in campo tributario anche dalla giurisprudenza della Cassazione - la CTP di Pesaro cita a conforto le sentenze n. 8248/2006, n. 4283/2010, n. 11458/2012, n. 17044/2013, n. 14942/2013 e nn. 220 e 18758 del 2014 - nonché dalla stessa Corte Costituzionale, laddove nella sentenza n. 37/2015, al punto 4.2., si legge che "la funzionalità delle Agenzie non è condizionata dalla validità degli incarichi dirigenziali previsti dalle disposizioni censurate". Questo passaggio, secondo i giudici marchigiani, porta a ritenere che la decisione n. 37/15 abbia "effetti solo per il futuro" mentre, per gli atti già emessi, la validità è fuori discussione purché essi promanino e siano riferibili all'ufficio che esprime la volontà impositiva.

Da: interpretazione sntenza11/05/2015 15:38:05
Questa interpretazione pare supportata in campo tributario anche dalla giurisprudenza della Cassazione - la CTP di Pesaro cita a conforto le sentenze n. 8248/2006, n. 4283/2010, n. 11458/2012, n. 17044/2013, n. 14942/2013 e nn. 220 e 18758 del 2014 - nonché dalla stessa Corte Costituzionale, laddove nella sentenza n. 37/2015, al punto 4.2., si legge che "la funzionalità delle Agenzie non è condizionata dalla validità degli incarichi dirigenziali previsti dalle disposizioni censurate". Questo passaggio, secondo i giudici marchigiani, porta a ritenere che la decisione n. 37/15 abbia "effetti solo per il futuro" mentre, per gli atti già emessi, la validità è fuori discussione purché essi promanino e siano riferibili all'ufficio che esprime la volontà impositiva.

Da: per aprite gli occhi11/05/2015 15:39:44
Se non te ne sei accorto, nell'AE, li abbiamo aperti da parecchio!! Qualcuno invece continuava a trovare comodo far finta di non sentire!
Piuttosto sarebbe meglio che uscissi dall'anonimato perchè non credo che i decaduti vogliano rischiare di confondersi con te e con quello che dici!!
Non dai una bella impressione di dignità come quella che si addice a uno che era stato messo a dimostrare di saper fare il dirigente!
Lo Stato non ha segmenti!! Lo Stato siamo tutti noi!! Tu sei un segmento!!

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Da: annibalesecondo11/05/2015 19:59:38
Qualcuno mi potrebbe spiegare la portata di questa sentenza , che vuol dire " effetti solo per il futuro." ?

Da: tecnico pratico11/05/2015 20:05:05
senz'altro è un riferimento alle cartelle esattoriali e non alla gestione del personale. Penso che sia in antitesi con la sentenza dell Commissione Tributaria di Milano.

Da: contribuente11/05/2015 20:11:23
Allora non capisco se prevale la sentenza di Milano o quella di Pesaro. SE si fa riscorso per dirigente illegittimo mi domando se c'è speranza di vincere il ricorso. Non vorrei che si potesse perdere filippo e panaro.

Da: annibalesecondo11/05/2015 20:16:15
Mi domando quando può costare un risorso e se uno lo perde a che spese si va incontro. Il mio commercialista ha detto che viene definito ricorso temerario e il costo non è indiffferente.

Da: tecnico pratico11/05/2015 20:23:26
bisogna fare il calcolo di convenienza economica. Chiaramente se l'importo è poco conviene non rischiare di perdere e pagare pure le spese , se invece il debito da pagare è elevato si può anche rischiare. Penso che prima di rischiare bisogberebbe informarsi l'orientamento di quella Commissione Tributaria,

Da: stefano11/05/2015 20:25:07
Basta volgarità! Stiamo rasentando il fondo, sembra di sentire le peggiori telefonate alla Zanzara di Radio24, chi è esterno alla AE ben penserebbe non essere sbagliato buttare l'acqua sporca,il bambino,la bacinella

Da: idea vecchia11/05/2015 20:25:25
Se l'unico motivo di ricorso è la perdita dell'incarico dirigenziale del firmatario, le probabilità di sconfitta con condanna alle spese sono del 99,99% periodico.
Se c'è anche altro dipende.

Da: Orpo semplice11/05/2015 20:27:14
Nessuna delle due. Sono sentenze di merito che sicuramente verranno impugnate dalla parte soccombente ( rispettivamente ufficio o contribuente). Inoltre anche il destino in CTR potrebbe cmq divergere e portare ad un ricorso per Cassazione. Bisogna anche considerare che alla fine l'ufficio potrebbe "perdere" per difetto di prova. Vale a dire la firma era validamente apposta, ma l'ufficio non lo ha dimostrato per tempo.
In soldoni (e gli altri tecnici mi perdonino l'estrema sintesi) le sentenze decidono per i singoli casi e fanno stato tra le parti. Quando si arriva alla Cassazione potrebbe essere enunciato un principio estensibile, ma nel caso di specie credo sia difficile (ripeto proprio semplificando al massimo). E poi dicono che il pubblico dipendente non risponde ai contribuenti😎

Da: x contribuente11/05/2015 20:33:37
Se l'unico motivo del ricorso è la sottoscrizione dell'incaricato decaduto, il rischio di soccombere è elevata.
Comunque l'Agenzia delle Entrate ha sempre l'onere di dimostrare che il funzionario è della carriera direttiva, requisito indispensabile per poter delegare la firma degli atti ai sensi dell'art.42 del DPR n.600/72. A tal fine sarebbe opportuno un previo accesso agli atti.

Da: gecco.11/05/2015 20:44:05
Amministrazione trasparente.

Da: gecco.11/05/2015 20:44:07
Amministrazione trasparente.

Da: Brutta  aria11/05/2015 21:00:41
Sapete se qualche ex incaricato è stato anche colpito dalla sentenza sui passaggi dalla seconda alla terza area?
Perché in quel caso non sarebbe più nemmeno carriera direttiva

Da: Orpo semplice11/05/2015 21:01:35
Non serve l'accesso sgli atti.... Se il nominativo del sottoscrittore non rientra tra i curricula dei dirigenti di amministarazione trasparente.... Siamo noi onerati dalla prova

Da: Orpo semplice11/05/2015 21:04:42
X brutta aria... Difficile ma non impossibile. Bisognerebbe prendere le progressioni impugnate e verificare regione per regione

Da: gecco.11/05/2015 21:29:42
No leggete bene d.lgs 33/2013 .

Da: Diffidare11/05/2015 21:50:18
Io diffido
tu diffidi
egli diffida
noi diffidiamo
voi diffidate
essi diffidano...

tutti insieme...

io diffiderò
tu diffiderai
egli diffiderà
noi diffideremo
voi diffiderete
essi diffideranno

Da: Voci attendibili11/05/2015 21:55:02
dicono che si sta lavorando ad un'ipotesi di concorso per dirigenti aperto a tutti.

Gli ex incaricati da più di un anno non potranno, però, partecipare.
Sarà una sorta di riserva di posti al contrario.

Hanno avuto la loro chance. Adesso basta! Giustizia è fatta!

Da: Diffidans11/05/2015 21:56:04
nobis diffidandum est

Da: xgecco.11/05/2015 22:13:20
Già ma non dovrebbero stare sul sito trasparenza? 

Da: Gorgiu11/05/2015 22:36:13
x Voci attendibili: anche un bambino capirebbe che sarebbe impossibile escludere la categoria degli incaricati decaduti dalla possibilità di partecipare ad una selezione pubblica

Da: Orpo semplice11/05/2015 22:47:37
In effetti

Da: su questo forum11/05/2015 23:48:25
Ormai si sparano solo c.....ate

Da: questo forum12/05/2015 07:26:50
È una raccolta di discorsi deliranti, quelli del parà poi sono anche divertenti

Da: Intanto c''è da chiedersi12/05/2015 07:27:02
Perché è stata sospesa la procedura di valutazione delle posizioni organizzative art. 17 e 18 ? Cosa bolle in pentola?

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