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Sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale - illegittimità incarichi dirigenziali
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Da: A ruota libera | 13/07/2015 18:18:47 |
Strano che qui non si parla della prossima sentenza del CdS. Quali saranno gli effetti se confermerà la sentenza del TAR? | |
Da: amateci | 13/07/2015 18:54:09 |
Per il 31/12 2015 Tutto ciò che và a scadenza andrà fatto...... Nessuno può pensare di ignorare la scadenza, anche chi oggi racconta di minori incassi di voluntary in pericolo.... La speranza di tutti è poter partecipare.....ad un concorso non si possono ignorare lauree master dottorati che di per sè non rappresentano i requisiti esclusivi per selezionare dei validi dirigenti...posso anche concordare.. W LA LIBERTA' | |
Da: ma.. | 13/07/2015 19:25:26 |
15 anni ???? | |
Da: EX SALFI LOMBARDIA | 13/07/2015 19:32:19 |
Attenzione alcuni incaricati illegittimi hanno chiesto e ottenuto stanze per studiare in santa pace. Alcuni sono rientrati e staccati in Dr per potere studiare in santa pace. Gli 800 illegittimi stanno organizzando si x superare il concorso. Tirando i remi in barca e sovraccaricando di lavoro gli altri. | |
Da: ma.. | 13/07/2015 19:41:39 |
15 anni ?????????????? spero il post su sia uno scherzo. | |
Da: IN PARTE RISULTA ANCHE A ME | 13/07/2015 19:43:41 |
SI CHIUDONO NELLE STANZE PER STUDIARE. RAGAZZI, ADESSO TOCCA A NOI. FACCIAMO SACRIFICI E MOSTRIAMO A ROSSELLA CHI E' LA PARTE MIGLIORE DELL'AGENZIA. | |
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Da: Marghe85 | 13/07/2015 20:07:17 |
Non solo in dr, professionalità così spiccate defilate allo staff. questo però i giornalisti non lo scrivono sui giornali. | |
Da: Orpo unicum | 13/07/2015 20:14:26 |
Avevano già organizzato seminari per concorso dogane e sna in archivio | |
Da: Carlitos | 13/07/2015 21:09:04 |
Grande Zanetti, finalmente la politica al servizio della legalità ! | |
Da: W unadis | 13/07/2015 21:16:05 |
No deleghe No obbiettivi No concorso Solo ricorsi | |
Da: Orpo unicum | 13/07/2015 21:27:27 |
Pareri atto 181 Dibattiti in Commissione Commissione Data e tipologia di intervento Dibattito V Bilancio e Tesoro 9 luglio 2015 Discussione in sede consultiva per pareri al Governo Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole pag. 107 Mostra interventi VI Finanza 7 luglio 2015 Discussione in sede consultiva per pareri al Governo Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio pag. 50 Mostra interventi | |
Da: Orpo unicum | 13/07/2015 21:29:00 |
Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali. Atto n. 181. (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).   La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.   Edoardo FANUCCI (PD), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in titolo è emanato in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera h), della legge 11 marzo 2014, n. 23, che reca la delega al Governo per la revisione del sistema fiscale. Nello specifico rammenta che tale disposizione individua, tra i principi e i criteri direttivi della legge di Pag. 108 delega, «la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali, in funzione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e di potenziamento dell'efficienza dell'azione amministrativa, nonché ai fini di una più razionale ripartizione delle funzioni tra le diverse agenzie». Osserva che il provvedimento in esame si compone di 2 articoli ed è corredato di relazione tecnica, vidimata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato. Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.   Con riguardo all'articolo 1, concernente la riorganizzazione delle agenzie fiscali, non ha osservazioni da formulare, considerato che le norme, nel loro complesso, sono finalizzate alla riduzione degli oneri di personale delle agenzie e che i risparmi di cui si prevede la realizzazione non sono scontati preventivamente a miglioramento dei saldi di finanza pubblica.   In ordine all'articolo 2, riguardante il reclutamento del personale dirigenziale, per quanto concerne i profili di quantificazione non ha rilievi da formulare, tenuto conto che la norma espressamente prevede che le assunzioni siano disposte nei limiti della facoltà assunzionali delle agenzie fiscali. In merito all'autorizzazione all'annullamento delle procedure concorsuali non ancora concluse, preso atto di quanto evidenziato dalla relazione illustrativa, non ha osservazioni da formulare nel presupposto - sul quale ritiene opportuno acquisire una conferma - che ad eventuali spese aggiuntive o aggravi amministrativi sia possibile far fronte con le risorse già disponibili in base alla vigente legislazione.   Il viceministro Enrico MORANDO precisa che, anche sulla base di elementi informativi acquisiti presso l'Agenzia delle entrate, ad eventuali spese aggiuntive o aggravi amministrativi derivanti dall'annullamento delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale non ancora concluse, di cui all'articolo 2 dello schema di decreto, si potrà fare fronte con le risorse già disponibili in base alla vigente legislazione. Ciò premesso, fa presente che, laddove lo schema di decreto è volto ad individuare una soluzione a regime rispetto alla situazione determinatasi a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015 che ha dichiarato illegittimo il conferimento di taluni incarichi dirigenziali presso le agenzie fiscali, il Governo si riserva comunque di predisporre a breve, attraverso eventualmente la presentazione di una specifica proposta emendativa riferita ad uno dei disegni di legge al momento all'esame del Parlamento, una soluzione anche rispetto alla fase transitoria da questo momento sino alla conclusione delle nuove procedure concorsuali per la copertura degli uffici dirigenziali, in modo tale da consentire alle agenzie fiscali di svolgere in piena funzionalità i compiti istituzionali ad esse affidati.   Edoardo FANUCCI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:   «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,    esaminato lo schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali (atto n. 181),    preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che ad eventuali spese aggiuntive o aggravi amministrativi derivanti dall'annullamento delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale non ancora concluse, di cui all'articolo 2, si farà fronte con le risorse già disponibili in base alla vigente legislazione,   esprime PARERE FAVOREVOLE».   Il viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.   La Commissione approva la proposta di parere del relatore. Pag. 109 | |
Da: un concorso x 40 mila | 13/07/2015 21:31:18 |
Ma almeno verrà valutato qualche titolo obiettivo tipo: Voto di laurea abilitazioni master dottorati? Che ne dite? | |
Da: Orpo unicum | 13/07/2015 21:31:33 |
SEDE CONSULTIVA   Martedì 7 luglio 2015. â€" Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. â€" Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.   La seduta comincia alle 14.10. Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla I Commissione). (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).   La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1o luglio scorso.   Daniele CAPEZZONE, presidente, ricorda che nella seduta del 1o luglio scorso la relatrice, Moretto, aveva presentato una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento (vedi allegato).   Daniele PESCO (M5S), con riferimento alla lettera d) della proposta di parere formulata dalla relatrice, la quale, nell'ambito delle misure per l'accentramento dei concorsi delle amministrazioni pubbliche, chiede di prevedere specifici meccanismi di selezione per le Agenzie fiscali, in considerazione del grado di specializzazione delle professionalità di cui queste si avvalgono, sottolinea la necessità di salvaguardare adeguatamente il principio fondamentale secondo cui l'accesso alle pubbliche amministrazioni deve avvenire mediante pubblico concorso.   Daniele CAPEZZONE, presidente, in merito al tema posto dal deputato Pesco, rileva come la lettera d) delle osservazioni evidenzi esplicitamente la necessità di mantenere fermi i principi di legalità , trasparenza e accesso tramite concorso pubblico.   Sara MORETTO (PD), relatrice, nel concordare con il rilievo del Presidente, evidenzia come la lettera d) delle osservazioni, analogamente alla lettera c) sia stata formulata tenendo fortemente presente l'esigenza di garantire lo strumento del concorso pubblico, accogliendo il richiamo in tal senso effettuato dal deputato Pesco nel corso del dibattito sul provvedimento.   Marco CAUSI (PD) condivide la formulazione del parere presentato dalla relatrice, ribadendo come le Agenzie fiscali debbano essere poste nelle condizioni di svolgere concorsi specifici per il reclutamento delle professionalità specialistiche di cui esse si avvalgono in numerosi settori, che non potrebbero invece essere individuate ricorrendo al meccanismo del concorso unico.   La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.   La seduta termina alle 14.15. ATTI DEL GOVERNO   Martedì 7 luglio 2015. â€" Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. â€" Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.   La seduta comincia alle 14.15. Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle Agenzie fiscali. Atto n. 181. (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).   La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.   Daniele CAPEZZONE, presidente, considera opportuno, preliminarmente, definire le modalità attraverso le quali svolgere le necessarie attività istruttorie sui cinque schemi di decreto attuativi della delega fiscale recentemente assegnati alla Commissione Finanze.   In particolare, propone di procedere, in analogia con il meccanismo già adottato in occasione dell'esame di precedenti schemi di decreto attuativi della medesima delega, a un seminario istituzionale sulle tematiche affrontate dallo schema di decreto per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle Agenzie fiscali (Atto n. 181), dallo schema di decreto legislativo in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale (Atto n. 182) e dallo schema di decreto recante misure per la semplificazione e razionalizzazione in materia di riscossione (Atto n. 185).   Ritiene invece che sullo schema di decreto recante revisione del sistema sanzionatorio (Atto n. 183) e sullo schema di decreto recante misure per la revisione della disciplina per gli interpelli e del contenzioso tributario (Atto n. 184), i quali saranno esaminati in congiunta con la Commissione Giustizia, occorra prevedere una separata attività istruttoria, la quale sarà definita di concerto con la medesima II Commissione.   Giovanni PAGLIA (SEL) non esprime contrarietà rispetto all'utilizzo dello strumento del seminario istituzionale per approfondire le materie oggetto degli schemi di decreto legislativo, ma ritiene imprescindibile che in tale occasione sia consentito ai deputati che lo ritengano di intervenire per interloquire con i soggetti ascoltati, diversamente da quanto accaduto in occasione del seminario istituzionale tenutosi pochi mesi fa ai fini dell'esame degli atti del Governo nn. 161, 162 e 163.   Daniele CAPEZZONE, presidente, condivide l'esigenza prospettata dal deputato Paglia, ricordando come il seminario istituzionale sugli atti del Governo nn. 161, 162 e 163 fosse stato svolto con una tempistica particolarmente concitata, dovuta a un'improvvisa e improvvida variazione degli orari di votazione in Assemblea.   Marco CAUSI (PD), relatore, condivide le considerazioni e le proposte avanzate dal Presidente e dal deputato Paglia, sottolineando l'esigenza di definire quanto prima le modalità di svolgimento delle attività istruttorie sugli atti del Governo nn. 181, 182 e 185, valutando successivamente, assieme alla Commissione Giustizia, quale tipo di attività conoscitiva svolgere relativamente agli atti del Governo nn. 183 e 184.   Daniele CAPEZZONE, presidente, invita ai gruppi a indicare, già nella giornata di domani, le proposte circa i soggetti da invitare al seminario istituzionale sugli atti di Governo nn. 181, 182 e 185. Invita quindi il relatore a illustrare il provvedimento.   Marco CAUSI (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali (Atto n. 181).   Ricorda innanzitutto che lo schema di decreto legislativo è stato predisposto ai sensi della delega conferita al Governo dalla legge n. 23 del 2014, la quale, nel perseguire l'obiettivo generale della riduzione della pressione tributaria sui contribuenti, reca, oltre ai principi di delega generali e alle procedure di delega, i principi e criteri direttivi di delega specifici per una vasta serie di materie: la revisione del catasto dei fabbricati (articolo 2); le norme per la stima e il monitoraggio dell'evasione e il riordino dell'erosione fiscale (articoli 3 e 4); la disciplina dell'abuso del diritto e dell'elusione fiscale (articoli 5); la cooperazione rafforzata tra l'amministrazione finanziaria e le imprese, con particolare riguardo al tutoraggio, alla semplificazione fiscale e alla revisione del sistema sanzionatorio (articoli da 6 a 8); il rafforzamento dell'attività conoscitiva e di controllo (articolo 9); la revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali (articolo 10); la revisione dell'imposizione sui redditi di impresa e la previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni, nonché la razionalizzazione della determinazione del reddito d'impresa e delle imposte indirette (articoli da 11 a 13); la disciplina dei giochi pubblici (articolo 14); le nuove forme di fiscalità ambientale (articolo 15).   Per quanto attiene allo stato di attuazione della predetta delega ricorda che finora sono stati emanati in via definitiva tre decreti legislativi.   In primo luogo richiama lo schema di decreto legislativo in materia di semplificazioni fiscali (Atto n. 99), sul quale la Commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole, con alcune condizioni e osservazioni, il 7 agosto 2014. Tra le misure previste nello schema di decreto ricorda l'introduzione della dichiarazione dei redditi precompilata, la revisione della disciplina concernente i rimborsi IVA e lo snellimento degli adempimenti connessi ad operazioni intracomunitarie e con i Paesi esteri. Il provvedimento semplifica inoltre alcuni adempimenti in riferimento alla struttura delle addizionali regionali e comunali.   A seguito dell'accoglimento parziale delle condizioni e osservazioni espresse dalle Commissioni parlamentari, il 30 settembre 2014 il Governo ha ritrasmesso, ai fini dell'espressione del parere parlamentare definitivo, lo schema di decreto (Atto n. 99-bis). Rispetto al testo originario, sono state introdotte norme in materia di società in perdita e di responsabilità solidale negli appalti ed è stata soppressa la norma in materia di società tra professionisti. Il 16 ottobre 2014 la Commissione ha reso parere favorevole in ordine a tale ultima formulazione dello schema di decreto. Nella Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2014 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 175 del 2014, recante semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata.   In attuazione delle disposizioni di delega in materia di accise (contenute in particolare nell'articolo 13, comma 2 della legge delega) il Governo ha predisposto lo schema di decreto legislativo volto a ridefinire l'imposizione sui tabacchi, sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo e sui fiammiferi (Atto n. 106), sul quale la Commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole, con condizioni e osservazioni, il 22 ottobre 2014. A seguito della trasmissione, da parte del Governo, dello schema 106-bis, trasmesso dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, la Commissione Finanze della Camera ha espresso su di esso parere favorevole il 25 novembre 2014. Nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2014 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 188 del 2014, in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi.   Inoltre il Governo ha predisposto lo schema di decreto legislativo riguardante la revisione delle Commissioni censuarie (Atto n. 100), sul quale la Commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni e condizioni, il 6 agosto 2014. A seguito della trasmissione, da parte del Governo, dello schema n. 100-bis, trasmesso dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, la Commissione Finanze della Camera ha espresso su di esso parere favorevole in data 22 ottobre 2014. Nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2015 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 198 del 2014, in materia di composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie.   In tale contesto sottolinea inoltre come l'attuazione della delega fiscale rappresenti uno degli interventi di riforma strategiche indicate dal DEF 2015, che le inserisce tra le venti azioni del Cronoprogramma del Programma nazionale di riforma (PNR).   Successivamente il Governo ha trasmesso alle Camere tre ulteriori schemi di decreto attuativi della delega:    lo schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese (Atto n. 161), sul quale la Commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni, il 18 giugno 2015, mentre la Commissione 6a Finanze e tesoro del Senato ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni, il 9 giugno 2015;    lo schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici (Atto n. 162) sul quale la Commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni, il 18 giugno 2015; sullo stesso schema, mentre la Commissione 6a Finanze e tesoro del Senato ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni, l'11 giugno 2015;    lo schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (Atto n. 163), su cui la Commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole, con alcune condizioni e osservazioni, l'11 giugno 2015, mentre la Commissione 6a Finanze e tesoro del Senato ha espresso parere favorevole, con condizioni e osservazioni, il 10 giugno 2015.   Il 27 giugno 2015 il Governo ha presentato in Parlamento ulteriori cinque schemi di decreto attuativi della delega:    lo schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali (Atto n. 181);    lo schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale (Atto n. 182);    lo schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio (Atto n. 183)    lo schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario (Atto n. 184);    lo schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione (Atto n. 185).   In tale contesto rammenta che il 27 giugno 2015 è scaduto il termine per l'attuazione della delega, il quale tuttavia, in conseguenza delle modifiche apportate all'articolo 1 della citata legge n. 23 del 2014 dall'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 34 del 2015, di conversione del decreto - legge n. 4 del 2015, è prorogato fino al 27 settembre 2015 per l'emanazione degli schemi di decreto trasmessi da Governo alle Camere entro la predetta data del 27 giugno. Restano quindi inattuate o parzialmente attuate le altre parti della delega stessa non comprese negli schemi di decreto legislativi finora richiamati, in particolare per quanto riguarda:    la revisione del catasto dei fabbricati (di cui all'articolo 2 della legge n. 23), fatta salva la riforma delle Commissioni censuarie;    la revisione della riscossione degli enti locali (di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge n. 23);    la revisione dell'imposizione sui redditi di impresa (articolo 11, comma 1, lettera a), della legge n. 23)    la definizione di autonoma organizzazione ai fini Irap (articolo 11, comma 2, della legge n. 23);    la razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette, fatta salva la revisione delle accise sui tabacchi lavorati (articolo 13 della legge n. 23);    la revisione della disciplina dei giochi pubblici e rilancio del settore ippico (articolo 14 della legge n. 23);    la revisione della fiscalità energetica e ambientale (articolo 15 della legge n. 23).   Per quanto riguarda la tempistica circa l'espressione del parere parlamentare sullo schema di decreto, segnala come il relativo termine sia fissato al 27 luglio 2015, prorogabile di venti giorni. Qualora il Governo non intenda adeguarsi ai contenuti dei pareri parlamentari, è tenuto a ritrasmettere nuovamente lo schema di decreto, sul quale le Commissioni competenti devono esprimere il parere entro dieci giorni.   Passando al contenuto dello schema di decreto, che si compone di 2 articoli, illustra l'articolo 1, il quale reca disposizioni in materia di riorganizzazione della disciplina concernente le agenzie fiscali, in attuazione dell'articolo 1, comma 9, lettera h) della legge delega e, in particolare, in funzione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e di potenziamento dell'efficienza dell'azione amministrativa, nonché ai fini di una più razionale ripartizione delle funzioni tra le diverse agenzie.   In particolare, il comma 1 prevede il riordino della struttura della agenzie fiscali in funzione del contenimento delle spese di funzionamento, già disposto ai sensi dell'articolo 23-quater del decreto-legge n. 95 del 2012, e il conseguente riassetto dei servizi di assistenza, consulenza e controllo.   Tale riordino si pone l'obiettivo di facilitare gli adempimenti tributari attraverso l'impiego di nuove e più avanzate forme di comunicazione con il contribuente, promuovendo una maggiore competitività delle imprese italiane e favorendo l'attrattività degli investimenti in Italia per le imprese estere che intendono operare nel territorio nazionale.   Il secondo periodo del comma 1 contempla che, nella riorganizzazione, le agenzie perseguano l'obiettivo di una riduzione dell'invasività dei controlli e dei connessi adempimenti secondo il principio del controllo amministrativo unico, sviluppando ulteriormente tecniche di analisi dei rischi.   Il terzo periodo del comma 1 stabilisce in particolare che, in funzione degli obiettivi istituzionali e della missione prioritaria di facilitare e promuovere l'assolvimento degli obblighi tributari, le agenzie orientano i programmi di formazione e sviluppo del personale, nonché i criteri di determinazione dei compensi incentivanti, nel quadro della revisione del sistema delle convenzioni fra Ministro dell'economia e delle finanze e agenzie fiscali di cui all'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999, ai sensi del quale il Ministro dell'economia e delle finanze e ciascuna agenzia fiscale, sulla base del documento di indirizzo del ministro cui è riservata l'individuazione delle linee generali e degli obiettivi della politica tributaria su base triennale, stipulano, per ciascun esercizio finanziario, una convenzione, con la quale vengono fissati: a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere; b) le direttive generali sui criteri della gestione ed i vincoli da rispettare; c) le strategie per il miglioramento; d) le risorse disponibili; e) gli indicatori ed i parametri in base ai quali misurare l'andamento della gestione.   Il comma 2 stabilisce che le predette convenzioni stipulate dal Ministro dell'economia e delle finanze con le singole agenzie fiscali, contengano per le medesime l'indicazione di specifici obiettivi di incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari, del livello di efficacia dell'azione di prevenzione e contrasto dell'evasione fiscale, delle frodi e degli illeciti tributari, anche mediante l'attuazione delle disposizioni in materia di collaborazione informativa e semplificazione degli adempimenti per i contribuenti di cui all'articolo 1, commi 634, 635 e 636 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), e dei nuovi istituti di semplificazione degli adempimenti tributari introdotti, in attuazione dell'articolo 7 della legge n. 23 del 2014, dal richiamato decreto legislativo n. 175 del 2014.   In merito rammenta che il citato comma 634 della legge di stabilità 2015 prevede che, al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale, l'Agenzia delle entrate metta a disposizione del contribuente gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, relativi anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione a lui imputabili, nonché alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni e ai crediti d'imposta. Il comma 635 stabilisce che l'Agenzia delle entrate deve mettere altresì, a disposizione del contribuente gli elementi e le informazioni utili a quest'ultimo per una valutazione in ordine ai ricavi, compensi, redditi, volume d'affari e valore della produzione.   Il comma 3 stabilisce che il citato sistema delle convenzioni fra Ministro dell'economia e delle finanze e agenzie fiscali venga rivisto in relazione alla nuova strategia di controllo fiscale e agli obiettivi di maggiore efficienza.   In tal senso la lettera a) prevede che le convenzioni debbano contenere l'indicazione degli indicatori della produttività , qualità e tempestività dell'attività svolta nelle singole aree di operatività ;   la lettera b) contempla invece la definizione degli indicatori idonei alla misurazione della efficacia e efficienza gestionale complessiva.   Il comma 4 reca la specificazione dei criteri di definizione degli indicatori da adottarsi ai sensi del comma 3.   In dettaglio:    la lettera a) prevede che la loro adozione dovrà avvenire tenendo conto di quanto stabilito in materia di «statuto dei diritti del contribuente», anche con riguardo alle richieste di documentazione già in possesso dell'amministrazione finanziaria;    la lettera b) stabilisce la preponderanza del peso che, nell'ambito degli indicatori, rivestano quelli che siano espressione delle attività volte a facilitare gli adempimenti tributari, a contribuire a una maggiore competitività delle imprese italiane e a favorire l'attrattività degli investimenti in Italia per le imprese estere che intendono operare nel territorio nazionale, nonché delle attività di prevenzione e contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di erogazione dei servizi al contribuente e di tempestiva esecuzione dei provvedimenti di rimborso e di sgravio;    la lettera c) fa invece riferimento alla tempestività delle direttive adottate a seguito di mutamenti legislativi e della giurisprudenza di legittimità che possano incidere sui rapporti pendenti ai fini dell'autotutela, acquiescenza a sentenze, adesioni, mediazioni e conciliazioni giudiziali.   Il comma 5 afferma che le convenzioni di cui al comma 1 debbano definire puntualmente anche i criteri per la redazione della mappa dei rischi operativi per il conseguimento degli obiettivi assegnati nell'attività di propria competenza sulla base dell'Atto di indirizzo del ministro dell'economia e delle finanze, nonché definire gli indicatori di rischio di non «conformità » ai medesimi, per ciascuna agenzia fiscale.   Il comma 6 stabilisce che le nuove norme relative alle convenzioni di cui al comma 1 si applichino solo a decorrere dal 1o gennaio 2016.   Il comma 7 prevede che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi individuati nelle convenzioni di cui al comma 1, gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ordinariamente destinati al finanziamento delle agenzie, per la quota incentivante da destinarsi al personale delle stesse, saranno integrati con un apposito provvedimento in corso di gestione, nel rispetto del vincolo di neutralità finanziaria relativamente al previgente sistema.   La disposizione precisa, inoltre, che, in forza di detto vincolo, per l'attività svolta a decorrere dall'anno 2016, l'ammontare della predetta quota incentivante da assegnare alle agenzie non potrà superare la media degli importi assegnati nel triennio precedente a ciascuna agenzia ai sensi dell'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 79 del 1997, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle somme riscosse in via definitiva correlabili ad attività di controllo fiscale, dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta, delle maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato nonché sulla base dei risparmi di spesa per interessi, determina annualmente con proprio decreto le misure percentuali da applicare su ciascuna di tali risorse, per l'amministrazione economica e per quella finanziaria in relazione a quelle di rispettiva competenza, per il potenziamento dell'Amministrazione economica e finanziaria, in misura tale da garantire la neutralità finanziaria rispetto al previgente sistema. Viene stabilito che le somme affluiscono ad appositi fondi destinati al personale dell'Amministrazione economica e finanziaria in servizio presso gli Uffici adibiti alle attività di controllo che hanno conseguito gli obiettivi di produttività definiti, anche su base monetaria, in sede di contrattazione integrativa.   Esprime quindi una valutazione positiva sui commi da 1 a 7 dell'articolo 1 dello schema i quali realizzano un'opportuna manutenzione della disciplina sulle Agenzie fiscali recata dal decreto legislativo n. 300 del 1999, al fine di orientare la loro operatività e i loro metodi di lavoro e organizzativi verso obiettivi che non riguardino solo l'incremento del gettito, ma anche la semplificazione degli adempimenti, il miglioramento della compliance fiscale e dei rapporti tra fisco e contribuenti, la riduzione dell'invasività dei controlli, l'introduzione di meccanismi di controllo unico, l'attrattività degli investimenti in Italia, l'utilizzo dello strumento dell'analisi dei rischi.   Esprime invece talune perplessità sui commi 8, 9 e 10, il quali prevedono un'ulteriore riduzione del numero di posizioni dirigenziali delle agenzie fiscali rispetto a quella già stabilita dalla legislazione vigente e sui quali ritiene debba essere svolta, anche con il concorso del Governo, una discussione approfondita.   In particolare, il comma 8 prevede che, ai fini del contenimento dei costi, le agenzie fiscali riducono di non meno del 10 per cento il rapporto tra personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente previsto dall'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), punto 2), del decreto-legge n. 95 del 2012, in modo da diminuire ulteriormente le posizioni dirigenziali rispetto a quanto previsto dalla medesima disposizione.   In merito ricorda che il citato l'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 95 ha imposto alle agenzie fiscali di provvedere a un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, da apportare, entro il 31 ottobre 2012, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi già prevista dall'articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011. In particolare, il punto 2 della lettera a) ha previsto che il rapporto tra personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente sia non superiore ad 1 su 40 ed il rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale sia non superiore ad 1 su 20 per l'Agenzia delle entrate e ad 1 su 15 per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.   La relazione illustrativa allegata allo schema di decreto chiarisce che la previsione realizza un'ulteriore riduzione dell'organico dirigenziale rispetto a quella già definita in applicazione della legislazione vigente e che si interviene così sul parametro di complessità gestionale stabilito dalle misure in materia di revisione della spesa, prevedendo la riduzione di almeno il 10 per cento del rapporto tra dirigenti e personale delle aree funzionali.   Il comma 9 impone altresì alle agenzie una riduzione complessiva di almeno il 10 per cento delle loro posizioni dirigenziali di livello generale con riferimento alla dotazione organica cumulativa delle stesse.   Al riguardo segnala l'utilità di specificare se tale riduzione del 10 per cento si riferisca cumulativamente a tutte le agenzie nel loro complesso, come sembra, ovvero a ciascuna di esse.   Considera inoltre opportuno che il Governo chiarisca quale nuovo modello organizzativo voglia attuare nelle Agenzie, posto che la mera riduzione delle posizioni dirigenziali sembra rispondere più ad una logica di spending review che a una effettiva logica di riorganizzazione. Sembrerebbe pertanto più coerente con l'obiettivo di riorganizzazione che alla riduzione - anche significativa - delle posizioni dirigenziali corrisponda un nuovo disegno organizzativo delle Agenzie funzionale alla valorizzazione dei processi produttivi, e delle corrispondenti competenze professionali, di contenuto più altamente tecnico e specialistico. Solo così si potrebbe, da un lato, effettuare una manutenzione straordinaria del modello agenziale, e, dall'altro lato, evitare che gli effetti del provvedimento proposto dal Governo possano essere letti come ridimensionamento delle funzioni e dell'operatività delle Agenzie - esito, questo, che sembrerebbe in aperta contraddizione con i nuovi compiti assegnati nei commi precedenti, nonché con il nuovo modello di «compliance» fiscale che è l'obiettivo generale dell'attuazione della delega.   Il comma 10, a seguito della riduzione delle dotazioni organiche di cui ai commi 8 e 9, dispone che i fondi per il trattamento accessorio del personale dirigente di prima e seconda fascia sono corrispondentemente ridotti in proporzione ai posti dirigenziali effettivamente soppressi.   Secondo la relazione tecnica allegata allo schema di decreto, le disposizioni determineranno significativi risparmi, la cui entità sarà determinabile solamente a consuntivo sulla base delle posizioni dirigenziali di I e II fascia effettivamente soppresse, ma che possono essere quantificati in circa 4 milioni di euro nell'ipotesi in cui tale riduzione sia effettuata nella misura minima del 10 per cento, di cui circa 2,9 milioni riferibili all'Agenzia delle entrate e 1,1 milione riferibile all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.   In relazione a quanto sopra esposto ritiene che tali risparmi dovranno essere effettivamente verificati alla luce dei possibili aggiustamenti di modello organizzativo che il Parlamento potrebbe valutare di chiedere al Governo.   A tale proposito sottolinea quindi l'esigenza di valutare attentamente la problematica degli interventi sulle Agenzie fiscali, respingendo la prospettiva, avanzata da alcuni, di rinnegare il modello agenziale per ritornare ad un assetto nel quale l'attività di accertamento sarebbe ricondotta nuovamente nell'ambito delle strutture ministeriali. Sottolinea, infatti, come tale ipotesi costituirebbe un grave passo indietro, ricordando come in tutti i Paesi europei le funzioni di accertamento sono attribuite a soggetti posti ad una certa distanza dal potere politico, al quale spetta invece la funzione di dettare la normativa tributaria.   A questo riguardo ritiene quindi che, nel corso del prospettato seminario istituzionale di approfondimento delle tematiche oggetto dello schema di decreto e dello schema di decreto in materia di monitoraggio dell'evasione fiscale, sia opportuno ascoltare, oltre all'attuale direttore dell'Agenzia delle entrate anche i due precedenti direttori della medesima Agenzia, Massimo Romano ed Attilio Befera, nonché i due ministri dell'economia e delle finanze, Vincenzo Visco e Giulio Tremonti, che hanno presieduto alla nascita e allo sviluppo delle agenzie fiscali.   Il comma 11 dispone che, in coerenza con il processo d'integrazione operativa tra le attività dell'Agenzia delle entrate e quelle dell'incorporata Agenzia del territorio, cessano di avere effetto le limitazioni per specifiche materie, introdotte dall'articolo 23-quater, comma 7, del più volte citato decreto-legge n. 95 del 2012, con riguardo allo svolgimento delle funzioni dei vicedirettori delle due Agenzie, fermo restando il contingente complessivo ivi previsto.   In merito rammenta che il citato comma 7 dell'articolo 23-quater, nel quadro dell'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Agenzia del territorio, dispone che le Agenzie incorporanti esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti incorporati con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo. Nell'ambito di tali misure viene stabilito che l'Agenzia delle entrate istituisca due posti di vicedirettore, di cui uno per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili all'area di attività dell'Agenzia del territorio.   Riguardo alla previsione del comma 11 la relazione illustrativa ricorda che, nell'istituire le figure dei vicedirettori dell'Agenzia delle entrate, la legge sulla spending review aveva previsto che una di esse svolgesse «i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili all'area di attività dell'Agenzia del territorio», affermando quindi che, con il completamento del processo d'integrazione operativa tra le funzioni delle due agenzie, tale disposizione non ha più giustificazione.   Sul piano della formulazione tecnica della disposizione segnala l'opportunità di modificare, attraverso una puntuale novella, il citato comma 7 dell'articolo 23-quater, piuttosto che prevedere la cessazione degli effetti delle predette limitazioni contemplate dal medesimo comma 7.   Segnala quindi l'articolo 2 dello schema di decreto, che introduce disposizioni volte a coprire le vacanze nell'organico dei dirigenti delle agenzie fiscali, legate all'aumento dei compiti delle stesse nella lotta contro l'evasione e aggravate dalle conseguenze della recente sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015, con la quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo quanto disposto dall'articolo 8, comma 24, del decreto-legge n. 16 del 2012, il quale, nel prevedere che le agenzie fiscali potessero bandire concorsi per la copertura dei posti dirigenziali vacanti, autorizzava le agenzie stesse, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, ad attribuire senza concorso incarichi dirigenziali ai propri funzionari, con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato: in forza di tale previsione sono stati incaricati di svolgere funzioni dirigenziali circa un migliaio di funzionari.   Rileva come la pronuncia di incostituzionalità di tale norma abbia quindi avuto non poche conseguenze sulla funzionalità delle agenzie. In base alla citata sentenza n. 37 del 2015, infatti, il conferimento di incarichi dirigenziali pubblici non può avvenire attraverso la nomina di persone di fiducia, anche se per periodi limitati, ma solo con regolare concorso. In caso di mancato reclutamento con concorso pubblico interviene la decadenza dall'incarico dirigenziale e l'invalidità derivata degli atti sottoscritti dai dirigenti decaduti.   In tale contesto l'articolo 2 dello schema intende dunque assicurare una celere copertura delle vacanze di organico (dovute anche al mancato espletamento dei concorsi già banditi nel 2013 e nel 2014), autorizzando a tal fine le agenzie fiscali ad annullare le procedure concorsuali non concluse e ad indire nuovi concorsi pubblici, per soli esami, che dovranno essere conclusi entro il 31 dicembre 2016. Il Ministro dell'economia e delle finanze dovrà fissare con proprio decreto i criteri di selezione dei candidati. La disposizione prevede che il 30 per cento dei posti messi a concorso sia riservata a personale già dipendente delle agenzie fiscali.   Segnala il secondo periodo della disposizione, il quale prevede una deroga alla regola fissata nel comma 2-bis dell'articolo 30 del decreto legislativo 165 del 2001, la quale richiede - al fine del contenimento della spesa pubblica - di procedere alla copertura dei posti vacanti nelle amministrazioni dello Stato con trasferimenti (su base volontaria) da un'amministrazione ad altra nell'ambito della stessa area funzionale prima di bandire un nuovo concorso.   Secondo quanto affermato nella relazione tecnica la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le assunzioni ivi autorizzate sono disposte nei limiti delle facoltà assunzionali delle agenzie fiscali.   Daniele PESCO (M5S), sottolinea la notevole rilevanza per il Paese delle questioni affrontate nello schema di decreto, evidenziando taluni elementi di perplessità relativamente a diversi aspetti del provvedimento. In particolare non appare chiaro se la riduzione percentuale del numero dei dirigenti delle Agenzie fiscali prevista dallo schema operi rispetto al numero di posizioni dirigenziali esistenti prima della sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015, dalla quale è discesa l'illegittimità della nomina di circa 1.200 dirigenti, ovvero se la predetta riduzione si riferisca al numero di dirigenti successivo alla richiamata sentenza.   In tale contesto ritiene altresì necessario costruire degli indicatori in grado di quantificare l'incidenza degli accertamenti tributari sul PIL nazionale, valutando in particolare quale sia la quota del PIL interessata dagli accertamenti e se questi ultimi si focalizzino maggiormente sui piccoli contribuenti o su quelli di maggiori dimensioni.   Il Viceministro Luigi CASERO, con riferimento alle questioni prospettate dal deputato Pesco, sottolinea come esse riguardino più che altro lo schema di decreto legislativo in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale (Atto n. 182), il quale introduce un meccanismo scientifico di analisi e monitoraggio sulla dimensione e sulla composizione dell'evasione fiscale, al fine di identificare le strategie più idonee di contrasto a tale fenomeno, in particolare per quanto riguarda il ricorso a strumenti di controllo più efficaci o a più elevato contenuto tecnologico.   Giovanni PAGLIA (SEL), ritiene necessario valutare congiuntamente lo schema di decreto di riorganizzazione delle Agenzie e quello sul monitoraggio dell'evasione fiscale. Sottolinea, infatti, come occorra verificare la reale capacità di azione delle Agenzie fiscali sulla base delle risorse umane e strumentali a loro disposizione, al fine di evitare che il miglioramento dei rapporti tra fisco e contribuenti si trasformi, del tutto impropriamente, in un atteggiamento lassista nei controlli e negli accertamenti.   Daniele CAPEZZONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame. | |
Da: si.. | 13/07/2015 21:34:50 |
ma 15 anni ? | |
Da: Orpo unicum | 13/07/2015 21:42:12 |
http://www.camera.it/leg17/682?atto=181&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=4 | |
Da: 24-ore | 14/07/2015 08:36:53 |
bella questa degli ex incaricati che hanno le stanze assegnate per studiare. ma cambiate spacciatore. Non riuscite proprio ad affrontare il tema con serenità , forse perchè accecati da odio e rancore verso i colleghi, dai luoghi comuni, richiamate addirittura madri e sorelle insultandovi a vicenda e dando un contributo zero alla discussione. senza alcun contenuto informativo. credete alle leggende metropolitane. ci sono incaricati raccomandati? si. ci sono incaricati capaci? si. è giusto fare il concorso? si. ci sono dirigenti totalmente incapaci? si. dai ragazzi, altrimenti è tutta una perdita di tempo | |
Da: Vergognoso | 14/07/2015 09:55:26 |
Se fosse vero che gli illegittimi ottengono stanze per studiare sarebbe gravissimo. | |
Da: Il pugno del management (ex The Public Manager) | 14/07/2015 10:24:24 |
Una cosa è certa: io dopo 10 anni di management ad altissimi livelli il concorsino in mezzo ai pezzenti livellati col cazzo che lo faccio! Do' all'amministrazionee al governo da qui alla fine di Agosto per ripristinare la legalità , altrimenti le alternative per prendermi un posto di responsabilità non mi mancano! Nel frattempo continuo a smazzettare a tutta randa durante gli accertamenti! | |
Da: studiate studiate | 14/07/2015 11:55:40 |
Studiano invece di lavorare? Allora disturbiamoli | |
Da: ex incaricato | 14/07/2015 12:11:47 |
Io ho ottenuto una stanza tutta mia per studiare, poi c'è un livellato nell'anticamera che allontana i disturbatori, uno che mi aiuta nello studio e un'altro che mi aiuta nelle firme degli atti predisposti dai livellati. E tutto il materiale me lo ha fornito il dirigente, che ci tiene che superi il concorso (mi pagherà anche un corso organizzato ad hoc). | |
Da: Junk Panena | 14/07/2015 12:37:35 |
Queste sono tutte cazzate.... incaricati che studiano in ufficio per il concorso.... Quale concorso? quello che deve essere ancora bandito? | |
Da: calippo maledetto | 14/07/2015 12:41:56 |
grandissimo pugno bentornato. avevamo nostalgia delle tue riflessioni | |
Da: Leo | 14/07/2015 13:01:30 |
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44; 2) dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2014, n. 15; 3) dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art 1, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2015. GRAZIE CONSULTA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |
Da: Leo | 14/07/2015 13:09:28 |
Posto che le ricordate proroghe di termini fanno corpo con la norma impugnata, producendo unitamente ad essa effetti lesivi, ed anzi aggravandoli, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), la dichiarazione di illegittimità costituzionale va estesa all'art. 1, comma 14, del d.l. 30 dicembre 2013, n. 150, come convertito, e all'art. 1, comma 8, del d.l. 31 dicembre 2014, n. 192. E proprio perché tali disposizioni hanno carattere consequenziale e concorrono a integrare la disciplina impugnata, non vi sono ostacoli ad estendere ad esse la dichiarazione d'illegittimità costituzionale, pur trattandosi di disposizioni normative sopravvenute al giudizio a quo. Infatti, �«l'apprezzamento di questa Corte, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, non presuppone la rilevanza delle norme ai fini della decisione propria del processo principale, ma cade invece sul rapporto con cui esse si concatenano nell'ordinamento, con riguardo agli effetti prodotti dalle sentenze dichiarative di illegittimità costituzionali�» (sentenza n. 214 del 2010). | |
Da: elmoy | 14/07/2015 15:04:46 |
Chi desidera i quiz delle prove preselettive puo' contattarmi,stesse modalita' dello scorso concorso.Come la scorsa volta,verranno distribuiti ad alcuni tutti i quiz,ad altri meno,ad altri meno ancora,al fine di creare una distribuzione opportuna dei risultati.Una preghiera,ovvia,a coloro i quali avranno tutti i quiz:non rispondete a tutti e qualcuno sbagliatelo.Specie se non siete riconosciuti unanimente come esperti-e tanto l'invidia e' tale che lo foste nessun collega lo riconoscerebbe-eviterete di rendervi riconoscibili.Fatevi intelligenti,oltre che furbi. | |
Da: Venere nera | 14/07/2015 15:25:31 |
ho sentito che le materie oggetto della prova preselettiva saranno, tributario, amministrativo, lavoro, scienza dell'amministrazione. | |
Da: Ricovero coatto | 14/07/2015 15:57:49 |
Tra paranoici che vedono incaricati studiare, compulsivi che ripetono ogni 3 - 4 ore la sentenza , questo è un posto di folli. .. Peccato per la distruzione dell'agenzia che qualcuno sta conducendo, perché altrimenti sareste divertenti ! | |
Da: Mattanzacena | 14/07/2015 16:07:14 |
Ricovero coatto e' il nuovo Delano Roosvelto. | |
Da: Ex | 14/07/2015 16:23:47 |
Io ho già consegnato. Risposte tutte giuste in tutte le materie: 100/100. A questo punto però voglio un incarico di prima fascia. Non so dirvi le materie e neppure le domande, perché conosco solo le risposte che ho dato (come tutti voi d'altronde!) | |
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