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ABOLIZIONE DEI LIMTI D'ETA'
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Da: leggete e commentate13/09/2016 01:12:31
Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 216
"Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2003



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'allegato B;

Vista la legge 20 maggio 1970, n. 300, recante «Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento»;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;

Acquisiti i pareri delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2003;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunita', di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Oggetto

1. Il presente decreto reca le disposizioni relative all'attuazione della parita' di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione, dalle convinzioni personali, dagli handicap, dall'eta' e dall'orientamento sessuale, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro, disponendo le misure necessarie affinche' tali fattori non siano causa di discriminazione, in un'ottica che tenga conto anche del diverso impatto che le stesse forme di discriminazione possono avere su donne e uomini.

Art. 2.
Nozione di discriminazione

1. Ai fini del presente decreto e salvo quanto disposto dall'articolo 3, commi da 3 a 6, per principio di parita' di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della religione, delle convinzioni personali, degli handicap, dell'eta' o dell'orientamento sessuale. Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta, cosi' come di seguito definite:
a) discriminazione diretta quando, per religione, per convinzioni personali, per handicap, per eta' o per orientamento sessuale, una persona e' trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;
b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di handicap, le persone di una particolare eta' o di un orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.

2. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 43, commi 1 e 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. Sono, altresi', considerate come discriminazioni, ai sensi del comma 1, anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per uno dei motivi di cui all'articolo 1, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignita' di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.

4. L'ordine di discriminare persone a causa della religione, delle convinzioni personali, dell'handicap, dell'eta' o dell'orientamento sessuale e' considerata una discriminazione ai sensi del comma 1.

Art. 3.
Ambito di applicazione

1. Il principio di parita' di trattamento senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale si applica a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato ed e' suscettibile di tutela giurisdizionale secondo le forme previste dall'articolo 4, con specifico riferimento alle seguenti aree:
a) accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione;
b) occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento;
c) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;
d) affiliazione e attivita' nell'ambito di organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni professionali e prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni.

2. La disciplina di cui al presente decreto fa salve tutte le disposizioni vigenti in materia di:
a) condizioni di ingresso, soggiorno ed accesso all'occupazione, all'assistenza e alla previdenza dei cittadini dei Paesi terzi e degli apolidi nel territorio dello Stato;
b) sicurezza e protezione sociale;
c) sicurezza pubblica, tutela dell'ordine pubblico, prevenzione dei reati e tutela della salute;
d) stato civile e prestazioni che ne derivano;
e) forze armate, limitatamente ai fattori di eta' e di handicap.

3. Nel rispetto dei principi di proporzionalita' e ragionevolezza, nell'ambito del rapporto di lavoro o dell'esercizio dell'attivita' di impresa, non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento dovute a caratteristiche connesse alla religione, alle convinzioni personali, all'handicap, all'eta' o all'orientamento sessuale di una persona, qualora, per la natura dell'attivita' lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attivita' medesima. Parimenti, non costituisce atto di discriminazione la valutazione delle caratteristiche suddette ove esse assumano rilevanza ai fini dell'idoneita' allo svolgimento delle funzioni che le forze armate e i servizi di polizia, penitenziari o di soccorso possono essere chiamati ad esercitare.

4. Sono, comunque, fatte salve le disposizioni che prevedono accertamenti di idoneita' al lavoro per quanto riguarda la necessita' di una idoneita' ad uno specifico lavoro e le disposizioni che prevedono la possibilita' di trattamenti differenziati in merito agli adolescenti, ai giovani, ai lavoratori anziani e ai lavoratori con persone a carico, dettati dalla particolare natura del rapporto e dalle legittime finalita' di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale.

5. Non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 le differenze di trattamento basate sulla professione di una determinata religione o di determinate convinzioni personali che siano praticate nell'ambito di enti religiosi o altre organizzazioni pubbliche o private, qualora tale religione o tali convinzioni personali, per la natura delle attivita' professionali svolte da detti enti o organizzazioni o per il contesto in cui esse sono espletate, costituiscano requisito essenziale, legittimo e giustificato ai fini dello svolgimento delle medesime attivita'.

6. Non costituiscono, comunque, atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento che, pur risultando indirettamente discriminatorie, siano giustificate oggettivamente da finalita' legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari. In particolare, resta ferma la legittimita' di atti diretti all'esclusione dallo svolgimento di attivita' lavorativa che riguardi la cura, l'assistenza, l'istruzione e l'educazione di soggetti minorenni nei confronti di coloro che siano stati condannati in via definitiva per reati che concernono la liberta' sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Art. 4.
Tutela giurisdizionale dei diritti

1. All'articolo 15, comma 2, della legge 20 maggio 1970, n. 300, dopo la parola «sesso» sono aggiunte le seguenti: «, di handicap, di eta' o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali».

2. La tutela giurisdizionale avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2 si svolge nelle forme previste dall'articolo 44, commi da 1 a 6, 8 e 11, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. Chi intende agire in giudizio per il riconoscimento della sussistenza di una delle discriminazioni di cui all'articolo 2 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, puo' promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile o, nell'ipotesi di rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite le rappresentanze locali di cui all'articolo 5.

4. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, puo' dedurre in giudizio, anche sulla base di dati statistici, elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta ai sensi dell'articolo 2729, primo comma, del codice civile.

5. Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, nonche' la rimozione degli effetti. Al fine di impedirne la ripetizione, il giudice puo' ordinare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.

6. Il giudice tiene conto, ai fini della liquidazione del danno di cui al comma 5, che l'atto o comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attivita' del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parita' di trattamento.

7. Il giudice puo' ordinare la pubblicazione della sentenza di cui ai commi 5 e 6, a spese del convenuto, per una sola volta su un quotidiano di tiratura nazionale.

8. Resta salva la giurisdizione del giudice amministrativo per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 5.
Legittimazione ad agire

1. Le rappresentanze locali delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative a livello nazionale, in forza di delega, rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata, a pena di nullita', sono legittimate ad agire ai sensi dell'articolo 4, in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, contro la persona fisica o giuridica cui e' riferibile il comportamento o l'atto discriminatorio.

2. Le rappresentanze locali di cui al comma 1 sono, altresi', legittimate ad agire nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione.

Art. 6.
Relazione

1. Entro il 2 dicembre 2005 e successivamente ogni cinque anni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette alla Commissione europea una relazione contenente le informazioni relative all'applicazione del presente decreto.

Art. 7.
Copertura finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Da: leggete e commentate13/09/2016 01:21:35
Parimenti, non costituisce atto di discriminazione la valutazione delle caratteristiche suddette ove esse assumano rilevanza ai fini dell'idoneita' allo svolgimento delle funzioni che le forze armate e i servizi di polizia, penitenziari o di soccorso possono essere chiamati ad esercitare.

Praticamente i suddetti requisiti nelle forze di polizia non costituiscono atto di discriminazione, ma nello stesso tempo il decreto non parla di obbligo ad inserire i limiti d'età

Da: Leggete e commentate13/09/2016 01:26:59
Cioè io penso che i limiti d'età li mettono perché gli fa comodo per varie ragioni e non perché siano obbligati

Da: ius1977  13/09/2016 01:45:13
Allora...lo stesso decreto l'ho sottoposto agli avvocati:

I requisiti fisici derivanti dall''espletamento delle prove fisiche disposte nel bando....SONO GLI UNICI PARAMETRI LECITI ATTI A SOSTENERE L'IDONEITÀ O MENO DI UN CANDIDATO...oltre agli altri test.

Di più...rappresentanti sindacali di 2 sigle di polizia,affermano che l'età, OVVIAMENTE NEI LIMITI DI RAGIONEVOLEZZA, non deve essere una limitazione.
Poi oh...l'Amministrazione docet.

Da: ++++++++13/09/2016 06:45:49
il problema di fondo qui e solo uno..inutile litigare offendersi o quant altro...il vero problema e che purtroppo per noi popolo italiano,la costituzione c e le leggi anche,alcuni decreti modificati di recente e nel corso degli anni,ma c e solo sul cartaceo..ma niente o quasi di quello che c e scritto viene attuato,perche in italia e soprattutto parlo di amministrazioni,ognuno fa un po come gli pare...mi disse una volta un tedesco:l italia di bello c ha solo che ognuno fa le leggi che vuole e le applica come gli pare...quindi e inutile litigare fra noi popolo e chi ci governa se ne fotte..per quanto riguarda i limiti di eta gli fa comodo cosi,nessuno fa niente per niente..guardateli..la sinistra la butta in quel posto alla destra e viceversa,ma le colpe sono di tutti quelli che si siedono al parlamento al di la se destra o sinistra..sono tutti d accordo su tutto mentre a noi in tv ai tg ci fanno credere di scannarsi uno con l altro..quindi basta offendersi e altro e speriamo prima di far vecchi che in italia qualcosa cambi e che soprattutto ci sia democrazia,che ormai e diventata un utopia...

Da: Leggete e commentate13/09/2016 07:09:32
Ma per carità qui su questo forum facciamo solo scambio di opinioni per consolarci a vicenda :)
A me i limiti d'età starebbero pure comodi fino s 35 anni e poi stop. Cazzo dopo una certa età la persona stessa deve capire che non è piu il caso fare certi concorsi, anche perché alle visite verrebbero segati di brutto.
A 31 anni però non mi sembra sia corretto non farci partecipare più, mica siamo nonni. La vita si è pure allungata, in pensione ci vai ad 80 anni ahahah

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Da: Leggete e commentate13/09/2016 07:15:07
Al prox concorso per agenti, chi ha fatto il militare, danno la possibilità ai civili di partecipare fino a 33 anni

Da: X sopra 13/09/2016 08:09:00
33 anni? Sicuro?

Da: x leggete13/09/2016 08:13:49
ecco hai espresso chiaramente "a me farebbe comodo".... tutto il tuo pseudo ragionamento si basa su questo "a me farebbe comodo".... ti faccio una domanda cattiva ..... perchè ti viene in mente il discorso discriminazione di età per i concorsi tipo da "agente" e invece non ti viene in mente la stessa discriminazione, lì davvero reale, sui concorsi per servizio volontario civile? non sarà che lì si guadagna pochino? se volete fare un discorso contro le discriminazioni partite da cause davvero nobili. 
x +++ scusa caro ma chi li ha votati quelli lì? loro sono lì perchè li abbiamo votati noi, ma davvero pensi che il parlamentare sia diverso dal cittadino che chiede un favore? ciò posto io penso che in realtà noi italiani siamo bravissimi a fare polemiche su cose che non esistono, tipo questa. 

Da: x ius13/09/2016 08:16:58
se il tuo avvocato sa leggere vede anche i soggetti legittimati a ricorrere..... bene chissà come mai questi soggetti legittimati a ricorrere non lo fanno........ ci sarà un perchè..... sai fai un bel ricorso  tramite quell'avvocato che ci divertiamo un pò.

Da: Gianni70Stradale 13/09/2016 08:20:00
Gli avvocati "interpretano" in senso a loro favorevole...guardacaso interpretazioni fin'ora respinte.
inoltre, mi pare manchi una parte dell'art. 2 dove evidenziava che come non andasse applicata ai corpi che si occupavano di pubblica sicurezza, prevenzione reati e loro persecuzione, ecc.. (non citava direttamente le FFPP, ma i compiti di interesse, ergo ALCUNE Polizie Municipali che non hanno quei compiti non potevano porre i limiti di età in questione).

Da: leggete e commentate13/09/2016 10:18:28
Per quanto riguarda il servizio civile il limite d'età  è una porcata assurda che andrebbe tolta subito.
per quanto riguarda i concorsi dell ffpp confermo quanto detto sopra, e cioè che si dovrebbero elevare fino a 35 anni epoi stop. NOn è pensabile arruolare gente oltre i 35 anni

Da: leggete e commentate13/09/2016 10:23:33
io cmq leggendo il decreto ho capito che  la legge lascia libere le ffpp di gestire determinati requisiti ma non li obbliga a metterli

Da: 2 anni fa13/09/2016 10:35:03
bando di concorso ruoli tecnici polizia penitenziaria senza limiti di età

Da: Io 13/09/2016 12:13:31
In francia i legionari si possono arruolare sino ai 40 anni

Da: Maestoso 13/09/2016 12:49:44
Non solo nei legionari si possono arruolare fino a 40 anni. Ma nella Police Nationale se sei un'ex militare o hai figli il limite di età è fino a 45 anni. Se volete andare nel loro sito e verificate voi stessi.
In Inghilterra per Scotland Yard limite di 57 anni;
Nella New York Police Department il minimo di età è di 18 anni;
Nella LAPD sempre in America il minimo è di 21 anni.
Non hanno nessun limite massimo gli ultimi due che ho messo.
Gli AUFP (cosa che prima o poi questa figura sparirà) il limite di età è fino a 38 anni.
Però alcuni concorsi interni come quelli della Marina Militare e Aeronautica Militare si può concorre fino a 45 anni di età, anche per chi ha fatto l'AUFP.
Comunque nel dicembre 2015 alla commissione difesa c'era stata una votazione proprio sull'abolizione del limite di età, bocciata dal PD e non dal M5S.
A febbraio di quest'anno l'On. Gianluca Rizzo aveva fatto domanda al Comandante Generale Tullio del Sette sul limite di età, il Generale nella sua risposta ha fatto capire che hanno interesse ad assumere giovani, ed ha chiuso la porta a chi ha più di 26 anni di età, e sulla direttiva 2000/78/CE ha detto che è un problema legislativo quindi è il governo che deve decidere se fare una legge o no. Qualora venisse fatta l'Arma si atterrà a questa legge.
L'11 gennaio è stata fatta un'interroagzione parlamentare da parte dell'Eurodeputato Corrao.

Oggetto:  Limiti d'età nei concorsi pubblici per le Forze di polizia   

La legislazione europea intende contrastare ogni forma di discriminazione, compresa quella anagrafica, attraverso l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, la direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000 e, in particolare, con la sentenza C-416/13 della Corte di Giustizia dell'UE.

In Italia la peculiarità dell'ordinamento delle Forze di polizia quale ordinamento civile e militare è in aderenza con il principio contenuto nell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui il personale delle Forze di polizia rimane disciplinato dai rispettivi ordinamenti.
Orbene, il sistema di partecipazione ai concorsi pubblici in Italia per l'accesso alle carriere nelle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare è strettamente subordinato:
â€"     al fatto che gli aspiranti non superino una età massima (che non deve essere superiore a 26 anni e, in alcuni casi, addirittura inferiore);
â€"     al superamento di una serie di prove tutte a carattere eliminatorio (prove di cultura generale, fisiche, visite mediche, colloqui psicoattitudinali);

Può la Commissione precisare se le prove eliminatorie siano sufficienti a selezionare, in luogo della fissazione di un'età massima, personale idoneo ovvero se i limiti anagrafici possano precludere la partecipazione ai concorsi di assunzione per le Forze di polizia?

Qui la risposta  di Marianne Thyssen a nome della Commissione
Oggetto:  Limiti di età nei concorsi pubblici

Visto:
â€"     il preambolo e gli articoli 2 e 6 del trattato di Lisbona;
â€"     l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE (CDFUE);
â€"     l'articolo 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU);
Considerando che:
â€"     le norme unionali per l'occupazione garantiscono standard minimi nella tutela dei cittadini da ogni forma di discriminazione, tra cui l'età;
â€"     in Italia esistono ancora regolamenti interni che stabiliscono tra i 25 e i 30 anni il termine massimo per poter partecipare ai bandi di concorso pubblici per entrare nelle forze dell'ordine;
â€"     in altri Stati membri le forze di polizia hanno requisiti di capacità, e non di età, per entrare a farne parte;
â€"     un neolaureato di 24/25 anni, dopo tanti sacrifici, non ha la possibilità di intraprendere la carriera nelle forze di polizia o in altri contesti pubblici;

Alla luce di quanto premesso, può la Commissione rispondere al seguente quesito:

Intende invitare l'Italia a intraprendere al più presto iniziative efficaci per eliminare la discriminazione che i giovani devono subire nei concorsi pubblici?

Se volete potete verificare qui l'interrogazione fatta da Corrao:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2016-000816+0+DOC+XML+V0//IT

Qui la risposta del 6 aprile 2016:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2016-000816&language=IT

Invece per quanto riguarda l'età media delle FF.OO è già alta, l'Arma per ora è di 40 anni (quest'ultima l'ha detto il Comandante Generale a Febbraio dicendo che si aggira intorno ai 40 anni),
l'ex Gen. Pappalardo leggendo su fb ha detto che con l'entrata della Forestale il limite di età di alzerà sui 45-47 anni mi sembra di ricordare.

Da: leggete e commentate13/09/2016 13:38:18
più o meno tutte le persone interpellate dicono la stessa cosa. nessuno li obbliga a mettere i limiti d'età e nessuno li obbliga a toglierli. dipende tutto dalla volontà delle amministrazioni, solo che non capisco il motivo dei ricorsi respinti

Da: x tutti qlco stà cambiando....13/09/2016 14:05:46
contento finalmente per il concorso in polizia aperto ai civili ch farò avendo il vantaggio per così dire del posto riservato a chi ha perso un genitore in sevizio almeno spero di seguire il lavoro che faceva papà....peccato che mia madre nn lo sa'....hahahaha... e nn ha mai voluto che entrassi in polizia per ovvi motivi ....vorrei solo che mettessero le mani sui bandi aumentando almeno a 35/40anni anche più per civili! nel caso nn passano  2/3 concorsi si può provare senza essere fuori....Uajjoneiii ci sono molti signori di 40anni preparati meglio di un 20/25enne!! lo diceva anche mio padre...

Da: Leggete e commentate13/09/2016 14:30:51
35 anni può bastare, 40 é esagerato

Da: Gianni70Stradale  13/09/2016 17:06:26
@ leggete e commentate, i ricorsi vengono respinti perché postulano una violazione di legge che in realtà non esiste: la legge (la famosa direttiva europea) non viene violata.
Tutto il resto dei discorsi sono solo relative a questione di politica sociale in contrasto con l'efficienza di una forza Polizia: il fatto che vi sia già un'età media così alta, implica (è banale matematica) che se si la vuole riportare a livelli sostenibili occorre arruolare gente sensibilmente più giovane, c'è poco da fare.
Diversamente ci sarebbero servizi che non potrebbero più essere svolti.
Poi, ancora a paragonare sistemi sociali e legislativi totalmente diversi co.e quelli dei paesi esteri dove hanno una tale carenza di domande che non fanno neppure i concorsi (da noi previsti nella Costituzione) ma, al massimo, una selezione delle domande?

Da: Maestoso 13/09/2016 17:45:38
X leggete e commentate
A 40 anni non è esagerato. Ripeto già gli AUFP delle 3 FF.AA l'età massima è di 38 anni, e c'è la possibilità per la Marina Militare e l'Aeronautica Militare di provare fino all'età dei 45 anni per il concorso interno da Ufficiale del Ruolo Speciale.
Ripeto ancora questa figura dell'AUFP per ora serve, ma in futuro appena che fanno il riordino delle carriere credo che scomparirà.
Mentre l'AUFP dell'Arma e della Finanza è fino a 32 anni con la possibilità fino a 34 anni per entrarci in servizio permanente con il concorso interno per Ufficiale del Ruolo Speciale, ma quest'ultimi due non vengono banditi da anni oramai e non ne hanno neanche bisogno più di questa figura professionale.
Poi bisogna vedere anche al bozza della riforma delle carriere delle FF.OO. Io avevo visto quella della PS e dell'Arma, quest'ultima non era completa, e devo dire che alcuni limiti di età rimangono come quello da Vice Ispettore età massima 32 anni, e quella di Allievo Agente 30 anni. Per diventare Commissario addirittura avevo letto che abbassano il limite a 26 anni pensa te.
L'Arma dei Carabinieri dovrebbe essere sulla stessa linea, ma per i concorsi interni addirittura solo per il Luogotenente con tanto di laurea magistrale può partecipare al concorso per Ufficiale del Ruolo Speciale fino all'età dei 55 anni. Mentre gli altri che hanno solamente la laurea triennale tra i 26 e i 40 anni. Com'è strutturato ora.
Perché al Luogotenente in futuro forse può ambire a diventare Ufficiale del Ruolo Speciale fino all'età dei 55 anni e mentre un civile per entrare dentro non possono innalzare il limite di età'
Poniti questa domanda leggete e commentate.
A mio avviso 40-45 anni sono sufficienti come età se vogliono innalzarlo, visto che l'età media è alta e per andre in pensione oramai si parla di andarci a 70 anni nel 2050, e a partire dal 2019 a 67 anni.
Per finire in Svezia nella Polisen non c'è limite di età.
Ma qua c'è da fare un discorso diverso sulle pensioni.

Da: Pinko Pallino 
Reputazione utente: +151
13/09/2016 18:20:49
Per Da: Gianni70Stradale      13/09/2016 17.06.26
@ leggete e commentate, i ricorsi vengono respinti perché postulano una violazione di legge che in realtà non esiste: la legge (la famosa direttiva europea) non viene violata.
Tutto il resto dei discorsi sono solo relative a questione di politica sociale in contrasto con l'efficienza di una forza Polizia: il fatto che vi sia già un'età media così alta, implica (è banale matematica) che se si la vuole riportare a livelli sostenibili occorre arruolare gente sensibilmente più giovane, c'è poco da fare.
Diversamente ci sarebbero servizi che non potrebbero più essere svolti.
Poi, ancora a paragonare sistemi sociali e legislativi totalmente diversi co.e quelli dei paesi esteri dove hanno una tale carenza di domande che non fanno neppure i concorsi (da noi previsti nella Costituzione) ma, al massimo, una selezione delle domande?


Sarò ripetitivo... ma concordo in pieno con te... sarà perché, essendo Colleghi, viviamo glis tessi problemi e vediamo le medesime soluzioni possibili...

:)





Da: Maestoso     13/09/2016 17.45.38
X leggete e commentate
A 40 anni non è esagerato. Ripeto già gli AUFP delle 3 FF.AA l'età massima è di 38 anni, e c'è la possibilità per la Marina Militare e l'Aeronautica Militare di provare fino all'età dei 45 anni per il concorso interno da Ufficiale del Ruolo Speciale.


Basta con 'sti concorsi interni... si può diventare ufficiale anche a 50 anno e oltre... ma già a 45 anni, solo pochi incoscienti (interni) vanno a intraprendere una carriera del genere... e vengono relegati a compiti residuali... anche se comprendo che chi non è all'interno delle Istituzioni questo fa fatica a capirlo...


Ripeto ancora questa figura dell'AUFP per ora serve, ma in futuro appena che fanno il riordino delle carriere credo che scomparirà.
Mentre l'AUFP dell'Arma e della Finanza è fino a 32 anni con la possibilità fino a 34 anni per entrarci in servizio permanente con il concorso interno per Ufficiale del Ruolo Speciale, ma quest'ultimi due non vengono banditi da anni oramai e non ne hanno neanche bisogno più di questa figura professionale.



E meno male... era un concorso senza senso... dopo due anni ti rispedivano a casa e andavi a concorrere per pochi posti... più della metà era tagliato fuori... addirittura, alcuni che rientravano con l'età, si sono riciclati facendo e vincendo il concorso da Ispettore...



Poi bisogna vedere anche al bozza della riforma delle carriere delle FF.OO. Io avevo visto quella della PS e dell'Arma, quest'ultima non era completa, e devo dire che alcuni limiti di età rimangono come quello da Vice Ispettore età massima 32 anni, e quella di Allievo Agente 30 anni. Per diventare Commissario addirittura avevo letto che abbassano il limite a 26 anni pensa te.
L'Arma dei Carabinieri dovrebbe essere sulla stessa linea, ma per i concorsi interni addirittura solo per il Luogotenente con tanto di laurea magistrale può partecipare al concorso per Ufficiale del Ruolo Speciale fino all'età dei 55 anni.



Può anche essere... ma chi è quel Lgt. che va a fare il S.Ten. a 55 anni ??? Un pazzo scatenato o un frustrato... è tagliarsi le p....e da soli... non scherziamo... solo svantaggi e nessun vantaggio...



Mentre gli altri che hanno solamente la laurea triennale tra i 26 e i 40 anni. Com'è strutturato ora.
Perché al Luogotenente in futuro forse può ambire a diventare Ufficiale del Ruolo Speciale fino all'età dei 55 anni e mentre un civile per entrare dentro non possono innalzare il limite di età'
Poniti questa domanda leggete e commentate.
A mio avviso 40-45 anni sono sufficienti come età se vogliono innalzarlo, visto che l'età media è alta e per andre in pensione oramai si parla di andarci a 70 anni nel 2050, e a partire dal 2019 a 67 anni.



Ma se l'età massima, per Ispettori è 60 anni... e per Ufficiali inferiori 62 anni... se cominci a 40 - 45 anni, quanto lavori ??? 20 - 22 anni ??? E con quale trattamento pensionistico pensi di essere congedato ??? Questo, anche se non lo volete capire, è un grosso problema... al pari della necessità di abbassare l'età media...

Da: Gianni70Stradale  13/09/2016 18:22:19
Per ke forze armate e dell'ordine il limite non andrà a 67 ma, forse, a 62.
Continuate a mischiare i limiti per i concorsi interni con quelli a cui dovrebbe accedere gente senza alcuna pregressa specifica esperienza.
Gli aufp in marina o aeronautica non credo debbano correre dietro alla gente o avere particolari efficienze fisiche... infatti nell'esercito non possono accedere a quell'età.

Da: Maestoso 13/09/2016 21:22:43
Se uno a ragion di logica e se vogliamo dirla tutta, deve essere un pazzo ad iniziare a 40 anni a lavorare. Ma se una persona a cervello credo che a 20 anni inizi a lavorare o se ha voglia si prende la laurea e con un'età dai 25 anni in poi dopo inizia a lavorare.
Sono anni che ne parlano di abbassare l'età media in quanto non c'è cambio generazionale e non lo dico io, ma lo dice il sindacato di polizia e il cocer.
Su pensionioggi.it a suo tempo avevo visto la pensione di vecchiaia e quella di anzianità per il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico dal 2016 al 2018.
Ecco il link:
http://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/pensioni-militari-ecco-i-requisiti-per-andare-in-pensione-nel-2016-5364647
Che tra l'altro è quello che c'è in vigore tra l'altro.
Mio cugino ex ufficiale superiore col grado di Tenente Colonnello è andato all'età di 60 anni in pensione quest'anno e con 41 anni di servizio alle spalle.
E' ne ho ancora 2 in servizio attivo uno in Finanza da Maresciallo con 33 anni di servizio e l'altro nella Polizia di Stato con 17 anni di servizio.
Se poi volete dare un'occhiata sul sito di pianetacobar la bozza ecco il link:
http://www.pianetacobar.eu/news/NewsDetail.aspx?Id=924
Sulla parte dove dicevo del luogotenente:
Accesso al ruolo degli Ufficiali con 12 posti per Luogotenenti  in possesso di laurea magistrale  e di età non superiore  a 55 anni, mediante concorso per titoli e corso di 9 mesi.
Invece nella bozza del riordino delle carriere della Polizia di Stato per gli Ispettori non vi è il limite di età per transitare nel ruolo direttivo.
Certo Gianni70stradale che un'AUFP della Marina o Aeronautica non debbano corre dietro alla gente, ma se uno vuol fare un concorso interno per accedere nell'Arma o nella Finanza due conti se li fa no?!
Non per questo caro Pinko Pallino nell'Arma è stato concepito male la figura dell'AUFP criticata su tutti i fronti da Ufficiali e tra l'altro c'era qualcuno che diceva che l'AUFP non serviva proprio.
A me l'ha fatto capire mio cugino che non servivano più di questa figura professionale. Che poi venivano usate o nei battaglioni o negli istituti di formazione. Non di certo li mandavano a comandare una Tenenza o a comandare un Nucleo Operativo e Radiomobile di un Comando di Compagnia, visto che la ferma era di 30 mesi.
Se no perché non nè bandiscono più da marzo 2006 e poi hanno tutto centralizzato. Stessa cosa nella Finanza, soltato che nella Finanza l'ultimo AUFP è stato a settembre 2010. Di fatti nel rapporto annuale 2015 viene ancora citato nella parte delle risorse umane in quanto sanno benissimo che questi concorsi non nè faranno più.
Poi non è questione di mischiare l'età per i concorsi interni con quelli che senza alcuna pregressa specifica esperienza.
Perché di essere formati ci si forma lo stesso o nell'andare a fare corsi di formazione e aggiornamento.

Da: leggete e commentate13/09/2016 22:46:04
quindi io, a 31 anni, devo accettare il fatto di non potere provare il concorso da agente in quanto vecchio? che ne pensate

Da: Gianni70Stradale 14/09/2016 09:35:53
I concorsi interni sono una naturale progressione di carriera: un interno che a 45 anni ti vince un concorso da Ispettore dopo avere fatto gavetta ed esperienza per oltre 20 anni conquista una normalissima "promozione", in che modo dovrebbe essere equiparabile ad un 45 enne esterno che tutto in un colpo si trova ad avere RESPONSABILITA' per procedure che fino al giorno prima non ipotizzava nemmeno esistessero...sai, nei film non ne parlano!
Non mi vorrai dire che 18 mesi di formazione teorica in una scuola siano equivalenti a 20 anni di "apprendistato"?
Ripeto, i concorsi interni hanno una ragion d'essere e una giustificazione totalmente diversa dal mero "coprire i posti", quindi è logico che anche i requisiti non siano gli stessi delle selezioni esterne.
Gli aufp vengono, o meglio venivano, utilizzati per pochi mesi e poi a casa; stessa cosa per molti paesi anglosassoni citati nei precedenti post, dove è normale fare solo pochi anni di servizio MA SOLO PER QUALIFICHE BEN DETERMINATE, per le quali sono richieste certe specifiche caratteristiche ed, evidentemente, vi è una notevole carenza.
La Legione fino a 40 anni?
Lo farebbero anche in Italia se nessuno volesse arruolarsi...e poi, quei pochi che resistono ai 5 anni di ferma in legione francese (tantissimi disertano malgrado una severa selezione anche psicologica per prevenire il fenomeno) raramente chiedono una nuova ferma (che poi ottenerla è tutto un altro discorso: anche lì, niente concorso, solo valutazione).
Quindi anche se ti arruoli a 40, a 45 sei fuori.
Come vi dicevo, non mischiate situazioni legislative e "di fatto" totalmente diverse.

Da: Ex aspirante ispettore 14/09/2016 14:16:52
Indipendentemente dai bisogni e necessità si chiunque,  accettare simili limiti quando l'età della pensione è così elevata costituisce OGGETTIVAMENTE una porcata italiana fra le tante.

Da: Gianni70Stradale  14/09/2016 16:30:10
Continuate a mistificare facendo affermazioni relative ad un esclusivo vostro interesse personale (e fin qui nulla di male: è normale cercare il meglio per se stessi) spacciandole però come soluzioni utili alla collettività o che non siano un problema per il corpo che vi dovrebbe arruolare.
È una palese arrampicata sugli specchi.

Da: Maestoso 14/09/2016 18:02:30
Ognuno la pensa come vuole, ma non è un'arrampicata sugli specchi e credo che qualcuno non mistifica solo per un escluvio interesse.
I concorsi interni non vi sono limiti di età, e lo sa benissimo caro Gianni70Stradale, uno/a può farlo anche a 50 anni il concorso. Mi era capitato di leggere su un forum che un'appartenente alle forze dell'ordine aveva fatto un concorso interno nel Ruolo Ispettori ci ha messo 15 anni per passarlo. Ma questo è un altro discorso, visto che come ho detto nei concorsi interni non vi sono limiti di età.
Non è poi spacciarle come soluzione utile alla collettività.
Come mai c'è la proposta dell'abolizione parcheggiata alla Camera, come mai l'On. Rizzo ha provato in commissione Difesa a far abolire il limite di età nelle FF.OO e FF.AA ed è stata bocciata a dicembre dal PD? La politica italiana si è mossa, eccetto i proclami che fanno per accontentare qualcuno che poi non mantengono e questo è risaputo.
Poi faccio esempio sull'età in Francia.
La Police Nationale in Francia si recluta fino a 35 anni, e c'è anche il volontario là.
Che sei un Gardiens de la paix, Officier de police o un Commissaire de police l'età massima è di 35 anni, poi ci sono delle eccezzioni che lo Stato fa ai candidati se hanno 1 figlio o sei un ex militare o hai persone disabili a carico l'età può arrivare fino a 37 anni di età, oppure può essere esteso fino all'età dei 45 anni.
Figuriamoci se l'Italia facesse una cosa genere cosa verrebbe fuori. Tra l'altro questa cosa che ho postato, lo si trova tranquillamente nel sito della Police Nationale.
Ovviamente lì la legislazione è diversa, ma anche loro hanno la loro rognetta della direttiva dell'UE.
Adesso direte ancora con la direttiva...
La Svezia come ho detto nella Polisen non hanno limiti di età e la Svezia è un paese di giovani, non è come noi che siamo un paese che invecchia velocemente. Ed è nell'UE.
La pensione è una questione che oramai è oggetto di discussione da quando la Fornero con la sua bella riforma ce l'ha messa nel deretano. Di fatti ha rovinato parecchie persone con quella riforma.
Comunque sull'abolizione del limite di età ci si può parlare fino all'infinito. Ma le cose ora come ora qua in Italia non cambieranno. Ci ha provato il M5S con l'On. Rizzo e niente per ora, ma loro a quanto so non si arrenderanno per questa cosa sull'abolizione del limite di età. Ora hanno altro da fare in questo momento.

Da: Gianni70Stradale  14/09/2016 19:53:42
Ovviamente il parlamento è sovrano ed è l'organo legislativo per eccellenza: se volesse potrebbe pure legiferare affermando cge ancge ad 80 anni ci di possa arruolare.
Cosa affermerebbe questo in riferimento alla "bontà" di questa soluzione?

I concorsi interni NON C'ENTRANO NULLA, proprio perché coinvolgono persone già arruolate: per loro è solo normale progressione di carriera.
Per caso avete verificato le età medie degli appartenenti a quei corpi che avete citato?
Avete verificato quande domande di arruolamento ci sono (non fanno concorsi)?

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