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Concorso DIRIGENTI SCOLASTICI 2017
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Da: TAR07/06/2019 09:13:11
  x chi non capisce, il contraddittorio si deve ampliare a tutti quelli ammessi alla prova orale PERCHE' il TAR il 2 luglio si esprimerà non per l'ammissione degli esclusi ad una prova orale ma per la validità o meno della prova scritta , non unica e non anonima,se la prova venisse annullata il Miur dovrà attraverso i suoi geni pensare a qualcosa.

Da: Contraddittorio 07/06/2019 09:17:39
Allora ammessi: vero che la prova non è stata svolta in un'unica data, come da bando? Vero che gli elaborati erano facilmente identificabili con il vostro CF?
Bene, avendo preso atto che quello che dite è tutto comprovato...
PQM
IL CONCORSO È ANNULLATO!

Da: Modestini07/06/2019 09:29:49
Art. 8 comma 12 del bando prevede il rinvio per causa di forza maggiore e non specifica affatto che debba essere applicato pa tutte le sedi (anche perché quale potrebbe mai essere una causa di forza maggiore che opera in venti regioni diverse contemporaneamente, se non lo stato di guerra o le cavallette dei Blues Brothers).

PQM (e non solo questi)

la vicenda sarà archiviata.

Da: nuvola64 07/06/2019 09:38:01
Per Modestino
vedi continui a non capire che avrebbero dovuto cambiare i quadri di riferimento e la bibliografia per garantire la par condicio. Non lo hanno fatto e di conseguenza i colleghi sardi sono risultati avvantaggiati come dimostrato,peraltro, dalle percentuali di ammessi. Non lo comprendi? Preferisco pensare che sei in mala fede.

Da: Contraddittorio 07/06/2019 09:42:27
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 15 ottobre - 17 dicembre 2014, n. 26545

... "È evidente, perciò, che una pioggia di particolare forza ed intensità, protrattasi per un tempo molto lungo e con modalità tali da uscire fuori dai normali canoni della meteorologia, può integrare gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore..."

Se poi vi volete sostituire pure ai giudici, alzo le mani!

Da: Coscosi07/06/2019 09:43:47
Noi però non siamo stati svantaggiati. Il bando non prevedeva un tempo massimo di pubblicazione dei quadri. State regalando i soldi agli avvocati ... beati voi che avete da buttarli.

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Da: Contraddittorio 07/06/2019 09:45:20
Maltempo, danni per 100mln di euro
Otto i Comuni più colpiti, attesa per stato emergenza

Redazione ANSA
CAGLIARI - Ottobre 15, 2018 - News

Da: Ill 07/06/2019 09:45:33
Brava!!! Chi non è stato capace dovrebbe solo umilmente prenderne atto.

Da: Spettacolo indegno 07/06/2019 09:48:30
Da parte di tutti...
Miur
Giornali
Ammessi mai
Ammessi prima ma non poi
Ammessi sempre/vincitori
Una vergogna
Chi ha superato tutte le prove é dentro e su questo non ci piove....fortuna bravura studio....conta tutto é vero ma non vi é alcun dubbio che debbano essere da...
Chi non é arrivato alla fine in cuor suo é consapevole se vi sono state ingiustizie (interessi legittimi calpestati) o un meritato stop da parte di chi giudica!
Il rinvio sardo per me è la motivazione più banale rispetto a tante altre  violazioni ben più gravi (molte delle quali da provare ancora).
Anonimato violato, correzioni superficiali, orali random senza un minimo di coordinamento tra le varie sottocommissioni, privi di una "banca domande" nazionali da cui tutti avrebbero dovuto attingere senza discrezionalità di scelta lasciata ai commissari...ecco questo è grave e non lo accetto!
Lasciate che gioisce chi é arrivato fino in fondo con merito e ALLO STESSO MODO LASCIATE CHE CHI SI SENTE PENALIZZATO, LESO E OFFESO DA CERTE SITUAZIONI FACCIA VALERE I PROPRI DIRITTI!!!!!!!!!!!

Da: Contraddittorio 07/06/2019 10:04:35
Ce n'è anche sull'anonimato ...


Tar Amministrativo Regionale Lazio - sez. I quater - sentenza n. 1988 del 21-02-2018

Difatti, ricorda il Tar, il criterio dell'anonimato rappresenta "il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione" che deve poter valutare senza condizionamenti esterni e garantendo la par condicio tra i candidati.
Pertanto, in ragione dell'esigenza dell'anonimato la pubblica amministrazione deve adottare a livello normativo regole che tipizzano rigidamente il proprio comportamento, volte a introdurre "cautele e accorgimenti prudenziali" anche nell'ottica della trasparenza dell'azione pubblica. Pertanto, quando essa di discosta in modo percepibile da tali regole comportamentali si determina "una illegittimità di per sé rilevante e insanabile, venendo in rilievo una condotta già ex ante implicitamente considerata come offensiva" poiché in grado di minacciare il bene protetto da suddette regole.
Pertanto il collegio, richiamando il precedente dell'Adunanza Plenaria, e mutuando una terminologia tipica del diritto penale, qualificava la violazione dell'anonimato come "illegittimità da pericolo c.d. astratto" in quanto vizio derivante da una violazione della presupposta norma d'azione, e come tale sanzionabile presuntivamente.
In pratica il giudice amministrativo ha ritenuto che la violazione della regola dell'anonimato nei concorsi pubblici, una volta accertata, non necessita di alcuna ulteriore specifica in termini di effettiva lesione in quanto già irrimediabilmente violato il canone dell'imparzialità.

Da: X spettacolo indegno 07/06/2019 10:10:05
"Lasciate che gioisce"?

Da: Spettacolo indegno 07/06/2019 10:13:27
Il correttore ... certo che sei proprio di cervello corto... che gente...meglio non scrivere e non leggere più qui...magari mi comprometto pure!!!
Tanta brava e gente meritevole ma anche tanta gentaglia!!! Se capiti nella mia scuola a fare Da mi divertirei un mondo cn te!

Da: noidella3207/06/2019 10:30:55
Una volta effettuato il backup, al compito veniva assegnato un codice personale anonimo, sui verbali di seduta erano riportati i codici con il voto nei 5 quesiti. La violazione dell'anonimato è tutta da dimostrare

Da: Sentenza TAR respinti ricorsisti 60/10007/06/2019 10:41:21
Pubblicato il 28/05/2019
N. 06661/2019 REG.PROV.COLL.

N. 11802/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11802 del 2018, proposto da **** rappresentati e difesi dagli avvocati Dino Caudullo, Salvatore Marco Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Usr Sicilia, Usr Marche, Usr Lombardia, Usr Friuli V.G., Usr Lazio, Usr Campania, Usr Toscana, Usr Piemonte, Usr Veneto, Usr Umbria, Usr Emilia Romagna, Usr Calabria non costituiti in giudizio;
nei confronti **** non costituita in giudizio;
per l'annullamento
1) del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca -
Direttore Generale per il Personale Scolastico n.1259 del 23.11.2017 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.90 del 24.11.2017), avente ad oggetto: "Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali." nella parte in cui, all'art. 6 comma 8, prevede che "sulla base delle risultanze della prova preselettiva sono ammessi a sostenere la prova scritta, di cui all'art. 8, n. 8700 candidati", nonché coloro che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima
posizione utile" senza prevedere l'ammissione alla prova scritta, in ogni caso, dei candidati che abbiano conseguito un punteggio pari ad almeno 60/100, equivalente alla sufficienza (6/10);
2) del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca n. 138 del 3.08.2017, nella parte in cui, art.8 comma 2, dispone che "Sulla base delle risultanze della prova preselettiva, alla prova scritta di cui all'articolo 10 è ammesso un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti disponibili per il corso di formazione dirigenziale di cui all'articolo 4, comma 5. Sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile", senza prevedere l'ammissione alla prova scritta,
in ogni caso, dei candidati che abbiano conseguito un punteggio pari ad almeno 60/100, equivalente alla sufficienza (6/10);
3) del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Direttore Generale per il Personale Scolastico n.1259 del 23.11.2017 e del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca n. 138 del 3.08.2017, nella parte in cui, rispettivamente all'art.6 comma 6 ed all'art.8 comma 8, prevedono che "Ai fini dell'ammissione alla prova scritta, alla
prova preselettiva è attribuito un punteggio massimo di 100,0 punti, ottenuti sommando 1,0 punti per ciascuna risposta esatta, 0,0 punti per ciascuna risposta non data e sottraendo 0,3 punti per ciascuna risposta errata".
4) dei provvedimenti di non ammissione dei ricorrenti alle prove scritte del concorso di cui al D.D.G. n.1259 del 23.11.2017 e dei relativi verbali, di cui si sconoscono gli estremi;
5) delle graduatorie dei candidati ammessi alle prove scritte del concorso di cui al D.D.G. n.1259 del 23.11.2017 pubblicate dagli UU.SS.RR. Sicilia, Marche, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Toscana, Campania, Piemonte, Veneto nella parte in cui non risultano inseriti i ricorrenti;
6) di ogni altro atto e provvedimento, antecedente, susseguente o connesso ai provvedimenti sopra impugnati, comunque pregiudizievole per i ricorrenti, ivi compreso, ove occorra, l'archivio dei quesiti di cui all'art.6 comma 4 del bando.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nelle Camere di consiglio dei giorni 18 dicembre 2018 e 8 gennaio 2019 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto che come la Sezione ha sul punto già affermato, "risponda ad un non censurabile interesse della P.A. ammettere alla prova scritta solo i candidati che abbiano ottenuto un punteggio pari a quello dell'ultimo candidato collocatosi in posizione utile nella graduatoria e che la mera sufficienza può risultare non utile ove l'ultimo candidato abbia raggiunto un punteggio maggiore" ed altresì "considerato che l'ottenimento della mera sufficienza non è qualificato da alcuna norma regolante la procedura impugnata, quale punteggio utile al superamento della prova preselettiva (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III bis, Ord. 21.1.209 n. 428);
evidenziato che l'art. 7 del d.P.R. 9.5.1994, n. 487, invocato in ricorso, nella parte in cui stabilisce che "Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente.", non può trovare applicazione quanto alla indicata fissazione della votazione di almeno 21/30 o equivalente quale punteggio minimo per l'ammissione alla prova successiva, alla valutazione delle prove preselettive, ma unicamente alle prove scritte, espressamente disciplinando, infatti, l'ammissione al colloquio e non alla prova scritta;
considerato che nei pubblici concorsi la fissazione di un determinato punteggio minimo da assegnare alle singole prove rientra nella ampia discrezionalità, di natura tecnica, di cui gode l'Amministrazione, al pari della stessa attività di attribuzione dei punteggi ai candidati sulla base dei criteri stabiliti dalla lex specialis, come la giurisprudenza sul punto ha più volte precisato, sancendo che "In sede di pubblico concorso la Pubblica amministrazione è titolare di un'ampia discrezionalità in ordine sia all'individuazione dei criteri per l'attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati nell'ambito del punteggio massimo stabilito dal bando, per rendere concreti ed attuali gli stessi criteri stabiliti dal bando, sia quanto alla valutazione dei singoli tipi di titoli; l'esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità, illogicità o arbitrarietà" (Consiglio di Stato , sez. V , 28/02/2018, n. 1218);
ritenuto che la doglianza secondo cui la previsione di una penalizzazione nel caso di risposta errata pari a meno 0.30, e la previsione di zero punti per le risposte errate, ha inevitabilmente indotto i concorrenti più "cauti", o meglio più "astuti", a prediligere la scelta di non rispondere ad alcuni quesiti sui quali non erano sicuri, non può essere condivisa poiché che non si prospetta illogica o irragionevole l'opzione regolamentare di sottrarre punti 0,30 al candidato che abbia fornito risposta errata al quesito considerato l'elevato livello del livello professionale per il quale il concorso è bandito e che corrisponde al profilo di un dirigente scolastico;
Ritenuto che l'art 2 co. 83 L. n. 107/2015 nel disporre che "Il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica", altro non sta a significare se non che il dirigente scolastico possa individuare fino al 10% di docenti che lo coadiuvano in attività didattiche e di organizzazione, ragion per cui si prospetta esatta proprio la risposta "C"; (cfr. sul punto, T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III bis, Ord. 20.12.2018 n. 7738);
ritenuto conclusivamente che il ricorso si profili infondato e suscettibile di essere definito nel merito con sentenza in forma semplificata ex art. 60, c.p.a. previo rituale avviso dato alle parti come da verbale di Camera di consiglio,
valutato che le spese di lite posano essere compensate per la novità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite tra le costituite parti.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle Camere di consiglio dei giorni 18 dicembre 2018 e 8 gennaio 2019 con l'intervento dei Magistrati:
Riccardo Savoia,    Presidente
Alfonso Graziano,    Consigliere, Estensore
Emiliano Raganella,    Primo Referendario

Da: Contraddittorio 07/06/2019 10:49:16
Codice personale anonimo
Codice scheda di valutazione
Codice fiscale, che a loro compariva solo a piè pagina, per poi essere abbinato al nome e cognome per esteso una volta inserito il voto.
Cosa c'è da dimostrare più?!

Da: Tar respinge richieste di sospensione cautelare07/06/2019 11:13:38
Numerosi decreti pubblicati in data 6 e 7 giugno tutti dello stesso tenore a respingimento delle richieste di sospensione cautelare 

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente
DECRETO

sul ricorso numero di registro generale *** del 2019, proposto da
**** rappresentato e difeso dall'avvocato *****, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istru, Commissione Esaminatrice del Concorso di Ammissione al Corso di Formazione Dirigenziale non costituiti in giudizio;
nei confronti ***** non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
per l'annullamento previa sospensione cautelare anche inaudita altera parte ai sensi dell'art. 56 c.p.a.
- del D.D.G. n. 395 del 27.03.2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, recante pubblicazione e approvazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017, nella parte lesiva della posizione della ricorrente;
- nonché per l'annullamento, previa sospensione e idonea cautela ex art. 56 c.p.a., di ogni ulteriore atto e provvedimento richiamato, gravato e censurato nel ricorso , nonché copia della citata procura alle liti rilasciata dal ricorrenti su menzionato

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Ritenuto che non sussistono i presupposti di estrema gravità ed urgenza per l'accoglimento della proposta istanza di misure cautelari monocratiche, avuto presente che la mancata concessione delle suddette misure monocratiche non pregiudica in alcun modo gli effetti anche ripristinatori di un'eventuale ordinanza collegiale di accoglimento, atteso che in ottemperanza della stessa l'amministrazione è tenuta ad effettuare sessioni suppletive.

P.Q.M.
Respinge l'istanza ex art. 56 c.p.a.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 16 luglio 2019.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 6 giugno 2019.

    Il Presidente
    Giuseppe Sapone

Da: panco07/06/2019 11:16:29
x vvv
se sei convinto di essere nella ragione fai il ricorso da solo senza andare a cercare altre persone ... sei convinto procedi ma non rompere sempre sul fatto che gli altri sian o dei delinquenti e SOLO tu il santissimo ... da quando è iniziato il concorso che trovi anomalie potevi chiedere di impostare tu il tutto sarebbe andato meglio ora non rompere .....

Da: diciamo la verità07/06/2019 11:18:16
sapete cosa fa infuriare i paladini delle legittimità che si battono contro le (loro) bocciature? sapete ammettere perchè siete così incazzati? avete il coraggio di dirlo? suvvia! legalità trasparenza e libertà !!!!!!! libertà di dire perchè l'avete presa così male  su coraggio ditelo !!!!

Da: vvv07/06/2019 11:19:03
Il Bando prevedeva il RINVIO PER TUTTE LE SEDI, IN CASO CHE IN UNA SEDE CI FOSSE NECESSITA' PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE E RECITAVA CHE IL RINVIO POTEVA ESSERE COMUNICATO ANCHE VERBALMENTE LA MATTINA STESSA DELLA PROVA !!!!
ANDATE A LEGGERE IL BANDO "SENZA OMETTERE QUELLO CHE NON VI CONVIENE!!!

Da: diciamo la verità07/06/2019 11:24:07
VVV MI SA CHE TI E' ANDATA MALE E RODI TROPPO PERCHE' A TE QUESTO CONCORSO TI INTERESSAVA VINCERLO SOLO PER LO STIPENDIO ...

Da: Modestini07/06/2019 11:24:16
Non è vero vvv, il bando NON parla di rinvio per tutte le sedi, sei tu che aggiungi qualcosa che non c'e.

Da: TAR07/06/2019 11:31:43
X chi non capisce, il TAR ha "consigliato" all'avvocatura dello stato che probabilmente molti ammessi all'orale ignorano cosa sia di valutare se continuare con gli orali ....  perchè il rischio concreto e che non servano a nulla.

Da: Focus 07/06/2019 11:32:38
Ancora non siamo arrivati alla regionalizzazione.

Se il concorso è nazionale, è di riflesso che lo sia in tutte le sedi. Quindi è di riflesso pure che fosse previsto il rinvio in tutte le sedi!

Attendiamo la regionalizzazione, a questo punto. Che conviene a tutti.

Da: Modestini07/06/2019 11:37:48
Art. 8 comma 12:
"Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti."

Non c'e In alcun modo scritto che sia necessario in tutte le sedi, specialmente per una causa di forza maggiore limitata a una singola sede.


Il TAR non consiglia proprio nulla, specialmente in una lingua italiana così zoppicante.

Da: nuvola64 07/06/2019 11:38:42
per Modestini
Se vieni a fare il DS sotto casa mia perchè hai potuto consultare la bibliografia per circa 50 giorni in più rispetto a quanto non ho potuto fare io, non pensi che la cosa possa esserre leggermente ingiusta? Oppure ti piace vincere facile?
Mi sa di si, mi sa.

Da: Focus 07/06/2019 11:50:02
Art. 8
PROVA SCRITTA
2. La prova scritta e' unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o piu' regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR.

Lingua italiana.

Da: Modestini07/06/2019 11:51:18
Non sono sardo, quindi non ho vinto proprio nulla "facilmente".
I 50 giorni in più li hanno avuti anche quelli che faranno l'orale il 10 luglio rispetto a quelli che l'hanno fatto il 20 maggio, tanto per dirne una.

Da: nuvola64  07/06/2019 12:13:36
L'orale non può essere uguale per tutti. La scritto si.

Da: X nuvola 07/06/2019 12:25:27
Se lo dici tu

Da: Mariolijo52 07/06/2019 12:32:31
@ nuvola 64, perchè non ammetti che il tuo scritto era da insufficienza a prescindere dalla prova scritta dei colleghi sardi???

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