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docenti inidonei - decreto 104- 12/09/2013 novitá
6016 messaggi, letto 156483 volte

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Da: ortini 07/11/2013 11:19:20
no il decreto attuativo è solo una guida esplicativa di quello legislativo che chiarisce l'applicazione dei vari commi da parte del Miur....se poi i sindacati tardivamente studiano qualche modo e maniera per infilare qualche miglioria ,senza mutare la sostanza  legislativa,questo potrebbe giocare a nostro favore....effettivamente la presenza di un rappresentante del Miur potrebbe essere impugnata dai sindacati, ma non so con quali conseguenze(inficiarne il ruolo?diverebbe solo una bella statuina?)...nella prima stesura del decreto non c'era questa figura poi l'hanno reinserita....credo che almeno un pò di chiarezza ce la meritiamo dopo tanta ansia....

la quota 96 potrebbe essere inserita anche nella legge di stabilità ......speriamo !

oggi nella discussione al Senato hanno accolto l'ordine del giorno su quota 96....ve lo incollo...

19.28. Alessia Petraglia. SEL. Accolto OdG per la soluzione della Quota
96. Nell'auspicio che venga realmente accolto dal Ministero e tradotto
in legislazione

c'è comunque una class action contro la legge Fornero che include anche i quota 96...dopo che alcuni prof son stati richiamati in servizio
per errato calcolo pensionistico anche questi si son rivolti agli avvocati.....
Rispondi

Da: Magic Excalibur 07/11/2013 11:54:19
Comunque vada sarà una cacata questo decreto 104.....ahahahahahahah
Siamo il fanalino di coda dell'intera Europa....dietro solo a Grecia e Spagna.....
Non ci si preoccupa di persone e non individui con problemi di salute.
Non interessa a nessuno chi  lavora e vivi in condizione di insensata precarietà.
Contratti fermi ai tempi dei Fliston....ahahahahahaah
Stipendi miseri per chi ha la fortuna di percepirlo.
Tanti supplenti ancora aspettano lo stipendio.
Decreto o non decreto siamo stanchi di questa politica farlocca e ladrona.
Rispondi

Da: ma07/11/2013 14:20:21
Il Senato ha votato
Rispondi

Da: riccardina  -banned!-07/11/2013 16:09:13
Confermo le info di ortini.il decreto applicativo serve a disciplinare ciò che è stato recepito dalla legge e potranno esserci delle piccole variazioni.
Rispondi

Da: riccardina  -banned!-07/11/2013 16:11:07
Ma la sostanza legislativa nn cambia!
Rispondi

Da: riccardina  -banned!-07/11/2013 16:21:40
Attuativo...scusate ho la febbre ( ma la sostanza nn cambia!)

Concordo con magic i nostri gran politici stanno superando loro stessi....
Rispondi

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Da: riccardina  -banned!-07/11/2013 17:02:16
Ipotesi
Supposta l'accetrazione dell'articolo 6 da parte nostra ( niente visita)
Tesi riuscire a stare due anni sereni senza rischi ( se la legge è questa le date nn cambiano)
Sintesi Non dobbiamo in alcun modo rischiare...quindi  scrivere e affermare che accettiamo la mobilitá (vogliamo solo stare tranquilli per questi 2 anni)
METODOLOGIA  D'ATTACCO DOCENTI INIDONEI
Perseguitare con lettere di richiesta tutti i sindacati per impedire che ci si costringa a fare dichiarazioni scritte di alcun genere o tipo...( nn ci incarterannk mai!!!)
Nb.ribellarsi qualora si decida di andar a visita...per la presenza decisamente fuori luogo e del tutto poco rispettosa della privacy del membro miur che ha differenza di un medico...puô raccontare i fatti persinali nostri a chi che sia

La privacy afferisce a dati  sensibili relativi a :salute sessualitá religione

Che poi mi chiedo...sti politici almeno l'anno studiata la privacy?sanno che è?perchè un membro che nn sia un medico NON CI PUÃ' STARE!!!
Rispondi

Da: riccardina  -banned!-07/11/2013 17:07:47
2)IpotesiSupposta l'accetrazione dell'articolo 6 da parte nostra ( niente visita)
1)tesi riuscire a stare due anni sereni senza rischi ( se la legge è questa le date nn cambiano)
3)Sintesi Non dobbiamo in alcun modo rischiare...quindi  scrivere e affermare che accettiamo la mobilitá (vogliamo solo stare tranquilli per questi 2 anni)
METODOLOGIA  D'ATTACCO DOCENTI INIDONEI
Perseguitare con lettere di richiesta tutti i sindacati per impedire che ci si costringa a fare dichiarazioni scritte di alcun genere o tipo...( nn ci incarterannk mai!!!)
Nb.ribellarsi qualora si decida di andar a visita...per la presenza decisamente fuori luogo e del tutto poco rispettosa della privacy del membro miur che ha differenza di un medico...pu�´ raccontare i fatti persinali nostri a chi che sia

-La privacy afferisce a dati  sensibili relativi a :salute sessualitá religione

Che poi mi chiedo...sti politici almeno l'hanno studiata la privacy?sanno che è?perchè un membro che nn sia un medico NON CI PU�' STARE!!!
Rispondi

Da: riccardina  -banned!-07/11/2013 17:25:10
i medici giurano... Chi ci garantisce la riservatezza dei nostri dati personali?
Giuramento di ippocrate (moderno)

Il giuramento, nella forma qui sotto riportata, è stato deliberato dal comitato centrale della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri
 il 23 marzo 2007[1]
. La versione precedente risaliva al 1998[2]
.*«* Consapevole dell'importanza e della solennità dell'atto che compio e dell'impegno che assumo, giuro:
  * di esercitare la medicina in libertà e indipendenza di giudizio e di comportamento rifuggendo da ogni indebito condizionamento;
  * di perseguire la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica dell'uomo e il sollievo della sofferenza, cui ispirerò con responsabilità e costante impegno scientifico, culturale e sociale, ogni mio atto professionale;
  * di curare ogni paziente con eguale scrupolo e impegno, prescindendo da etnia, religione, nazionalità, condizione sociale e ideologia politica e promuovendo l'eliminazione di ogni forma di discriminazione in campo sanitario;
  * di non compiere mai atti idonei a provocare deliberatamente la morte di una persona;
  * di astenermi da ogni accanimento diagnostico e terapeutico;
  * di promuovere l'alleanza terapeutica con il paziente fondata sulla fiducia e sulla reciproca informazione, nel rispetto e condivisione dei principi a cui si ispira l'arte medica;
  * di attenermi nella mia attività ai principi etici della solidarietà umana contro i quali, nel rispetto della vita e della persona, non utilizzerò mai le mie conoscenze;
  * di mettere le mie conoscenze a disposizione del progresso della medicina;
  * di affidare la mia reputazione professionale esclusivamente alla mia competenza e alle mie doti morali;
  * di evitare, anche al di fuori dell'esercizio professionale, ogni atto e comportamento che possano ledere il decoro e la dignità della professione;
  * di rispettare i colleghi anche in caso di contrasto di opinioni;
  * di rispettare e facilitare il diritto alla libera scelta del medico;
  * di prestare assistenza d'urgenza a chi ne abbisogni e di mettermi, in caso di pubblica calamità, a disposizione dell'autorità competente;
  * di osservare il segreto professionale
 e di tutelare la riservatezza su tutto ciò che mi è confidato, che vedo o che ho veduto, inteso o intuito nell'esercizio della mia professione o in ragione del mio stato;
  * di prestare, in scienza e coscienza, la mia opera, con diligenza, perizia e prudenza e secondo equità, osservando le norme deontologiche che regolano l'esercizio della medicina e quelle giuridiche che non risultino in contrasto con gli scopi della mia professione. *»*

Diversi punti del giuramento fanno sorgere dubbi sul fatto che sia stato Ippocrate a dettare il giuramento. Il giuramento inizia con un'invocazione a diverse divinità. Eppure, Ippocrate è considerato il primo ad aver separato la medicina dalla religione e ad aver ricercato le cause delle malattie non nel soprannaturale ma nel razionale.
Oltre a ciò, diverse delle cose vietate nel giuramento non erano in conflitto con le pratiche mediche seguite ai tempi di Ippocrate. Per esempio, in quel periodo l'aborto e il suicidio assistito non erano condannati dalla legge, né dalla maggioranza dei precetti religiosi. Inoltre chi pronunciava il giuramento prometteva di non operare nessuno tramite la pratica della litotomia, ma di lasciarlo fare a chi era esperto. Tuttavia le tecniche chirurgiche sono parte integrante del Corpus Hyppocraticum, la collezione delle opere mediche spesso attribuite a Ippocrate e ad altri scrittori dell'antichità.
Anche se la questione è ancora dibattuta fra gli studiosi pare piuttosto plausibile che il giuramento di Ippocrate in effetti non sia stato scritto da quest'ultimo. La filosofia espressa nel giuramento sembra armonizzare maggiormente con il pensiero dei pitagorici
 del IV secolo a.C., che sposavano gli ideali della sacralità della vita ed erano contrari alle procedure chirurgiche.
Rispondi

Da: riccardina  -banned!-07/11/2013 17:30:18
...di tutelare la riservatezza di tutto ció che mi è confidato...

Forse potremmo far leva su questo e nn andare a visita...semplicemente senza nn avallare l'art.6 e nn scrivere niente.
Chi ci garantisce che il membro miur sappia farsi gli affari propri? A che titolo stará lì,visto che di malattie nn capirá un H?

Ma....
Rispondi

Da: riccardina  -banned!-07/11/2013 17:40:27
Un membro di una segreteria ...se gira a raccontare dati sensibili, passa i guai,un medico viene radiato dall'albo e uno del miur..   ???
Rispondi

Da: gabriella inidonea07/11/2013 18:01:01
Scusate ma io non ho capito che cosa accade quando si parla se si accetta l'articolo 6 non si passa la visita. spiegate per favore grazie
Rispondi

Da: riccardina  -banned!-07/11/2013 18:18:55
X gabry

dobbiamo adpettare il decreto attuativo per avere le idee piú chiare.aspetti che ti chiamino (ovviamente nn ci vai) a quel punto dovrai rispondere che tu nn vai petchè hai scelto la mobilitá ( nn potrai dirglielo per telefono...la scuola o te dovrai rispondere) dal momento che scegli di nn andare...
Ma ora ho in mente un idea migliore...ma devo parlare con un legale...se viene leso il tuo diritto alla privacy(diritto della persona) per me puoi rifiutarti di andare perchè nella commissione c'è un membro che 1nn è medico 2 nn ha giuratoindi forse potremmo salvarci in corner e rimanere tutto il tempo.
Mi spiego meglio chiedi ad un avvocato del tuo sindacato o di fiducia di rispondere che nn andrai a visita perchè ti viene leso un diritto alla persona e nessuno ti tocca piü.

Ora perô anche questo va pensato con prudenza. Aspettiamo un attimo e scriviamo ai sindacati!!!

Qualcuno riesce a scaricare la legge apprivata?grazie
Rispondi

Da: riccardina  -banned!-07/11/2013 18:28:30
Mi scuso per gki errori...ma con il cell.nn ci vedo e combino casini.nn mi fa rileggere neanche quello che scrivo..
Rispondi

Da: riccardina  -banned!-07/11/2013 18:36:44
*Notizie :: Parlamento
Decreto Legge Scuola n. 104/13 approvato in via definitiva dal Senato*"Pubblicato il 07 Novembre 2013 alle 14:06"Share on facebook
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*È corsa al titolo di sostegno. Ricatto ai supplenti, verranno immessi in ruolo ma con lo stipendio da precari. Giallo sulle graduatorie di merito dell'ultimo concorso a cattedra. Anief notifica ricorsi per altri 2.000 idonei al Tar Lazio.*
Saranno 26.684 i docenti di sostegno assunti nei prossimi tre anni. 5.733 con retrodatazione al 1° settembre 2013, 13.505 nel 2014, 9.003 nel 2015. 12.428 nella scuola primaria e 14.256 alle superiori. Previsto anche un piano triennale di immissioni in ruolo per 26.264 insegnanti curricolari, 1.608 di sostegno di ogni ordine e grado e 13.400 ATA ma tutti con la ricostruzione di carriera bloccata per i primi otto anni contro il diritto dell'Unione. Giallo pure sulla validità delle graduatorie di merito sostitutive di quelle precedenti per disporre il 50% delle nuove assunzioni, visto che l'ultimo concorso, contro la legge, ha previsto la sola nomina dei vincitori; ragion per cui almeno 2.000 candidati idonei si sono rivolti Tar Lazio.
Rispondi

Da: riccardina  -banned!-07/11/2013 18:44:29
"Pubblicato il 07 Novembre 2013 alle 14:06"Share on facebook
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*È corsa al titolo di sostegno. Ricatto ai supplenti, verranno immessi in ruolo ma con lo stipendio da precari. Giallo sulle graduatorie di merito dell'ultimo concorso a cattedra. Anief notifica ricorsi per altri 2.000 idonei al Tar Lazio.*
Saranno 26.684 i docenti di sostegno assunti nei prossimi tre anni. 5.733 con retrodatazione al 1° settembre 2013, 13.505 nel 2014, 9.003 nel 2015. 12.428 nella scuola primaria e 14.256 alle superiori. Previsto anche un piano triennale di immissioni in ruolo per 26.264 insegnanti curricolari, 1.608 di sostegno di ogni ordine e grado e 13.400 ATA ma tutti con la ricostruzione di carriera bloccata per i primi otto anni contro il diritto dell'Unione. Giallo pure sulla validità delle graduatorie di merito sostitutive di quelle precedenti per disporre il 50% delle nuove assunzioni, visto che l'ultimo concorso, contro la legge, ha previsto la sola nomina dei vincitori; ragion per cui almeno 2.000 candidati idonei si sono rivolti Tar Lazio.
Per Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario organizzativo della Confedir, "è illegittimo bloccare la carriera ai neo-assunti e profondamente ingiusto dopo anni di abuso di contratti a termine. L'invarianza finanziaria si può realizzare in altri modi. Persino i posti di sostegno sono pochi rispetto all'aumento delle iscrizioni di 20.000 alunni con handicap in questi dieci anni (erano 187.000 nell'a.s. 2006/2007)".
Una doccia fredda, dunque, per tutti i precari che dopo anni di supplenze sempre con lo stesso stipendio iniziale pensavano, una volta assunti in ruolo, di poter percepire gli aumenti spettanti in base all'anzianità di servizio maturata attraverso la ricostruzione di carriera, come avvenuto ai loro colleghi assunti prima del 2011. E invece non sarà così, perché i primi otto anni di pre-ruolo saranno congelati per garantire la clausola di invarianza finanziaria prevista dal legislatore, nonostante la direttiva 1999/70 della UE e il principio di non discriminazione - ormai acclarato dalla giurisprudenza comunitaria e anche dal Consiglio di Stato - vietino espressamente la mancata valutazione degli anni di precariato a parità di servizio svolto. La vicenda è nota ed è attualmente al vaglio dei tribunali del lavoro, grazie ai ricorsi promossi dall'Anief, dopo che la Legge 106/11 aveva introdotto una clausola analoga realizzata con l'accordo sindacale del 4 agosto 2011 firmato da CISL, UIL, SNALS e GILDA-FGU.
Ma c'è di più: in questi giorni, infatti, è corsa contro il tempo per i precari della scuola, costretti a pagare dai 150 ai 200 euro per partecipare alle selezioni a numero chiuso per la frequenza dei corsi universitari abilitati al rilascio di oltre 5.000 diplomi di specializzazione sul sostegno. Almeno la metà dei posti autorizzati dall'ultimo decreto legge sulla scuola, infatti, riguarda proprio le assunzioni sul sostegno. Erano 60.143 i posti in organico di diritto occupati da titolari per l'a.s. 2013-2014, cui vanno aggiunte 1.648 su 11.268 assunzioni sul sostegno disposte il 1° settembre scorso. Ora la nuova norma introdotta prevede che l'organico di diritto nell'a.s. 2013/2014 sia il 75% di quello complessivamente attivato nell'a.s. 2006/2007 (90.032 unità), ovvero 67.524 posti in ruolo rispetto ai 61.791 attuali come previsto dall'allegato 2 alla Circolare del Miur n. 21 del 23 agosto 2013; organico che, nell'a.s. 2014/2015, salirà al 90%, ovvero a 81.029 unità, che diventeranno 90.032 a decorrere dall'a.s. 2015/2016.
"È scandaloso - continua Pacifico - che il Miur autorizzi le Università a far pagare 200 euro per la sola preselezione di acceso ai corsi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, solo perché si tratta di un titolo che potrebbe garantire il posto fisso già domani. E se i corsi non dovessero concludersi entro la primavera prossima, quando è previsto l'aggiornamento triennale delle graduatorie ad esaurimento? Sarà l'ennesima beffa riservata ai precari".
Infine, rimane il rebus di un concorso a cattedra bandito con il D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012 dall'ex ministro Profumo per nominare i soli vincitori e coprire l'accesso a un numero limitato di posti nel biennio 2013-2014, contrariamente alla normativa vigente (D.Lgs. 297/94), e già utilizzato dal ministro Carrozza per sostituire le graduatorie concorsuali previgenti durante le operazioni relative alle ultime immissioni in ruolo (C.M. 21/13).
"Sarà così anche per gli idonei che hanno superato tutte le prove concorsuali? A dirlo - conclude Pacifico - dovrà essere il Tar Lazio, chiamato a rispondere a più di 2.000 ricorrenti che si sono rivolti all'Anief, il sindacato che si è sempre distinto per la corretta interpretazione della normativa costituzionale e comunitaria rispetto alla legislazione nazionale o all'operato dell'amministrazione".
Il comunicato Anief sui corsi di sostegno

 
Rispondi

Da: riccardina  -banned!-07/11/2013 18:49:16
Come al solito ho fatto casini...:)

Qualcuno riesce a postare il decreto scuola 104 approvato in via definitiva? Grazie
Rispondi

Da: gabriella inidonea07/11/2013 19:21:53
la ministra carrozza invita a scriverle per eventuali proposte o dubbi su quel che riguarda il mondo della scuola vi allego la mail e scrivete cosa pensate sul decreto e sui docenti inidonei, io ho scritto.

istruzioneriparte@miur.it
Rispondi

Da: riccardina  -banned!-07/11/2013 19:40:53
X gabry
Scrivo grazie

Comunque ho chiamato la mia amica (avvocato del sindacato) alle 9,30 di questa sera, ci facciamo una bella chiacchierata... Spero di trovare con lei una via d'uscita. Domani ci aggiorniamo. Notte al forum
Rispondi

Da: ortini 07/11/2013 21:32:32
ho parlato con il mio medico legale che ha escluso che un membro del MIur possa presenziare in una CMV se non è pure lui medico....

il decreto attuativo è presente in tecnica della scuola:     http://www.tecnicadellascuola.it/allegati/documenti/Articoli/decreti_attuativi___dl_istruzione.doc DL ISTRUZIONE / Legge 104/ 2013 Tabella dei *provvedimenti...

qui c'è il testo ma non si capisce cosa si faccia dei vecchi inidonei...pare siamo spariti...non ci chiameranno più a visita?

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/296799.pdf
a pag 20 la sostituzione del comma 6



direi di scrivere alla Carrozza....
Rispondi

Da: riccardina  -banned!-07/11/2013 21:35:14
Il DL 104 è stato convertito il Legge
L'Assemblea ha approvato definitivamente il ddl n. 1150 di conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca


Lo vado a leggere
Rispondi

Da: riccardina  -banned!-07/11/2013 21:40:11
Nn mi si aprono le pagine...

Puoi portarLe qui al volo? Sto per chiamare l 'avvocato!
Rispondi

Da: riccardina  -banned!-07/11/2013 21:46:06
Sarebbe preferibile leggere la legge prima del decreto attuativo. Vorrei avere quella tra le mani.


Nn avevo dubbi che un membro miur non ci può stare!:)

Aiutooooooopostatela legge se ci riusciteeeeeee
Altrimenti io la mia amica non la chiamo per parlare di attuativi... Sicuramente vuole sentire la legge! :)


Rispondi

Da: riccardina  -banned!-07/11/2013 21:47:56
Finalmente mi ha aperto il PDF.  Odio l'ipad...
Rispondi

Da: riccardina  -banned!-07/11/2013 22:16:11
Un caos


Ho bisogno di avere la legge... Nn capisco niente.

Rispondi

Da: Nostra-adamusIII08/11/2013 08:19:10
Vai in Alaska ti meriti il meritato game-over.
Invece di crearti le favole al cervello vai a lavorare ignorante.
Rispondi

Da: ortini 08/11/2013 08:29:53
Testo del decreto-legge con le modificazioni della Camera dei deputati
SENATO - DISEGNO DI LEGGE N. 1150
Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca
Articolo 15



4. A decorrere dal 1º gennaio 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:
1) il comma 13 è abrogato;
2) al primo periodo del comma 15, le parole «dei commi 13 e 14» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 14»;
3) al secondo periodo del comma 15, le parole «dai predetti commi 13 e 14» sono sostituite dalle seguenti: «dal predetto comma 14»;
b) il comma 15 dell'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è abrogato.

5. Ai fini della dichiarazione di inidoneità del personale docente della scuola alla propria funzione per motivi di salute, le commissioni mediche sono integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca designato dal competente ufficio scolastico regionale.

6. Al personale docente della scuola dichiarato, successivamente al 1° gennaio 2014, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, si applica, anche in corso d'anno scolastico, la procedura di cui all'articolo 19, commi da 12 a 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con conseguente assunzione, su istanza di parte da presentare entro trenta giorni dalla dichiarazione di inidoneità, della qualifica di assistente amministrativo o tecnico ovvero, in assenza di istanza o in ipotesi di istanza non accolta per carenza di posti disponibili, applicazione obbligatoria della mobilità intercompartimentale in ambito provinciale verso le amministrazioni che presentino vacanze di organico, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, con mantenimento del maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Nelle more dell'applicazione della mobilità intercompartimentale e comunque fino alla conclusione dell'anno scolastico 2015-2016, tale personale può essere utilizzato per le iniziative di cui all'articolo 7 del presente decreto o per ulteriori iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica ovvero per attività culturali e di supporto alla didattica, anche in reti di istituzioni scolastiche.

7. Entro il 20 dicembre 2013 il personale docente della scuola, che alla data di entrata in vigore del presente decreto è già stato dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, è sottoposto a nuova visita da parte delle commissioni mediche competenti, integrate secondo le previsioni di cui al comma 5, per una nuova valutazione dell'inidoneità. In esito a detta visita, ove la dichiarazione di inidoneità non sia confermata, il personale interessato torna a svolgere la funzione docente. Al personale per il quale è confermata la precedente dichiarazione di inidoneità si applica il comma 6. In tal caso i 30 giorni di cui al comma 6 decorrono dalla data di conferma della inidoneità. Il suddetto personale può comunque chiedere, senza essere sottoposto a nuova visita, l'applicazione del comma 6.

8. In relazione ai trasferimenti di personale inidoneo di cui ai commi 6 e 7, operati in deroga alle facoltà assunzionali, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferite alle amministrazioni riceventi le corrispondenti risorse finanziarie. Il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca comunica, con cadenza trimestrale, al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -- Dipartimento della funzione pubblica le unità trasferite e le relative risorse anche ai fini dell'adozione delle occorrenti variazioni di bilancio.


Articolo 7
(Apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica)

1. Al fine di evitare i fenomeni di dispersione scolastica, particolarmente nelle aree a maggior rischio di evasione dell'obbligo, nell'anno scolastico 2013-2014 è avviato in via sperimentale un Programma di didattica integrativa che contempla tra l'altro, ove possibile, il prolungamento dell'orario scolastico per gruppi di studenti, per le scuole di ogni ordine e grado.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e tenuto conto di quanto disposto dai contratti collettivi nazionali di lavoro in materia, vengono indicati gli obiettivi, compreso il rafforzamento delle competenze di base, le linee guida in materia di metodi didattici, che contemplano soluzioni innovative e percorsi specifici per gli studenti maggiormente esposti al rischio di abbandono scolastico, anche con percorsi finalizzati all'integrazione scolastica degli studenti stranieri relativamente alla didattica interculturale, al bilinguismo e all'italiano come lingua 2, nonché i criteri di selezione delle scuole in cui realizzare il Programma di cui al comma 1. Con il medesimo decreto sono definite altresì le modalità di assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche, che possono avvalersi della collaborazione degli enti locali e delle figure professionali ad essi collegate, delle cooperative di educatori professionali, nonché di associazioni e fondazioni private senza scopo di lucro, incluse le associazioni iscritte al Forum delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative, tra le cui finalità statutarie rientrino l'aiuto allo studio, l'aggregazione giovanile e il recupero da situazioni di disagio, all'uopo abilitate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le modalità di monitoraggio sull'attuazione e sui risultati del Programma.

3. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e per le finalità di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di euro 3,6 milioni per l'anno 2013 e di euro 11,4 milioni per l'anno 2014, destinabili sia alle spese di funzionamento del Programma di cui al comma 1, sia a compenso delle prestazioni aggiuntive del personale docente coinvolto, oltre alle risorse previste nell'ambito di finanziamenti di programmi europei e internazionali per finalità coerenti.

3-bis. Al fine di prevenire i fenomeni di dispersione scolastica, si provvede, nei limiti delle risorse già stanziate a legislazione vigente, alla promozione della pratica sportiva nel tessuto sociale, quale fattore di benessere individuale, coesione e sviluppo culturale ed economico, e all'eventuale inserimento dell'attività motoria nel piano dell'offerta formativa extracurriculare.
Rispondi

Da: riccardina  -banned!-08/11/2013 08:49:57
X ortini

Le interferenze sono  di alcuni  ata perditempo... Io li ignoro...

La mia amica avvocato mi ha detto che il personaggio miur ci puõ stare:-( è un dipendente pubblico quindi tenuto alla riservatezza..speranza...svanita...

Oggi ci vado a mangiare una pizza insieme...gli ho chiesto di aiutarmi a trovare una via di fuga...mi porto il cell.cosí gli faccio leggere la legge...
Ancora nn ho letto il tuo post...
Buon lavoro...
Rispondi

Da: ortini 08/11/2013 09:40:10
Testo del decreto-legge con le modificazioni della Camera dei deputati
SENATO - DISEGNO DI LEGGE N. 1150
Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca
Articolo 15



4. A decorrere dal 1º gennaio 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:
1) il comma 13 è abrogato;
2) al primo periodo del comma 15, le parole «dei commi 13 e 14» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 14»;
3) al secondo periodo del comma 15, le parole «dai predetti commi 13 e 14» sono sostituite dalle seguenti: «dal predetto comma 14»;
b) il comma 15 dell'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è abrogato.

5. Ai fini della dichiarazione di inidoneità del personale docente della scuola alla propria funzione per motivi di salute, le commissioni mediche sono integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca designato dal competente ufficio scolastico regionale.

6. Al personale docente della scuola dichiarato, successivamente al 1° gennaio 2014, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, si applica, anche in corso d'anno scolastico, la procedura di cui all'articolo 19, commi da 12 a 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con conseguente assunzione, su istanza di parte da presentare entro trenta giorni dalla dichiarazione di inidoneità, della qualifica di assistente amministrativo o tecnico ovvero, in assenza di istanza o in ipotesi di istanza non accolta per carenza di posti disponibili, applicazione obbligatoria della mobilità intercompartimentale in ambito provinciale verso le amministrazioni che presentino vacanze di organico, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, con mantenimento del maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Nelle more dell'applicazione della mobilità intercompartimentale e comunque fino alla conclusione dell'anno scolastico 2015-2016, tale personale può essere utilizzato per le iniziative di cui all'articolo 7 del presente decreto o per ulteriori iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica ovvero per attività culturali e di supporto alla didattica, anche in reti di istituzioni scolastiche.

7. Entro il 20 dicembre 2013 il personale docente della scuola, che alla data di entrata in vigore del presente decreto è già stato dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, è sottoposto a nuova visita da parte delle commissioni mediche competenti, integrate secondo le previsioni di cui al comma 5, per una nuova valutazione dell'inidoneità. In esito a detta visita, ove la dichiarazione di inidoneità non sia confermata, il personale interessato torna a svolgere la funzione docente. Al personale per il quale è confermata la precedente dichiarazione di inidoneità si applica il comma 6. In tal caso i 30 giorni di cui al comma 6 decorrono dalla data di conferma della inidoneità. Il suddetto personale può comunque chiedere, senza essere sottoposto a nuova visita, l'applicazione del comma 6.

8. In relazione ai trasferimenti di personale inidoneo di cui ai commi 6 e 7, operati in deroga alle facoltà assunzionali, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferite alle amministrazioni riceventi le corrispondenti risorse finanziarie. Il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca comunica, con cadenza trimestrale, al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -- Dipartimento della funzione pubblica le unità trasferite e le relative risorse anche ai fini dell'adozione delle occorrenti variazioni di bilancio.


Articolo 7
(Apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica)

1. Al fine di evitare i fenomeni di dispersione scolastica, particolarmente nelle aree a maggior rischio di evasione dell'obbligo, nell'anno scolastico 2013-2014 è avviato in via sperimentale un Programma di didattica integrativa che contempla tra l'altro, ove possibile, il prolungamento dell'orario scolastico per gruppi di studenti, per le scuole di ogni ordine e grado.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e tenuto conto di quanto disposto dai contratti collettivi nazionali di lavoro in materia, vengono indicati gli obiettivi, compreso il rafforzamento delle competenze di base, le linee guida in materia di metodi didattici, che contemplano soluzioni innovative e percorsi specifici per gli studenti maggiormente esposti al rischio di abbandono scolastico, anche con percorsi finalizzati all'integrazione scolastica degli studenti stranieri relativamente alla didattica interculturale, al bilinguismo e all'italiano come lingua 2, nonché i criteri di selezione delle scuole in cui realizzare il Programma di cui al comma 1. Con il medesimo decreto sono definite altresì le modalità di assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche, che possono avvalersi della collaborazione degli enti locali e delle figure professionali ad essi collegate, delle cooperative di educatori professionali, nonché di associazioni e fondazioni private senza scopo di lucro, incluse le associazioni iscritte al Forum delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative, tra le cui finalità statutarie rientrino l'aiuto allo studio, l'aggregazione giovanile e il recupero da situazioni di disagio, all'uopo abilitate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le modalità di monitoraggio sull'attuazione e sui risultati del Programma.

3. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e per le finalità di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di euro 3,6 milioni per l'anno 2013 e di euro 11,4 milioni per l'anno 2014, destinabili sia alle spese di funzionamento del Programma di cui al comma 1, sia a compenso delle prestazioni aggiuntive del personale docente coinvolto, oltre alle risorse previste nell'ambito di finanziamenti di programmi europei e internazionali per finalità coerenti.

3-bis. Al fine di prevenire i fenomeni di dispersione scolastica, si provvede, nei limiti delle risorse già stanziate a legislazione vigente, alla promozione della pratica sportiva nel tessuto sociale, quale fattore di benessere individuale, coesione e sviluppo culturale ed economico, e all'eventuale inserimento dell'attività motoria nel piano dell'offerta formativa extracurriculare.
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Da: riccardina  -banned!-08/11/2013 09:41:48
Grazie
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