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docenti inidonei - decreto 104- 12/09/2013 novitá
6016 messaggi, letto 156483 volte

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Da: ortini 03/11/2013 19:05:26
grazie romanorum della risposta...io non credo che la visita contempli la possibilità di essere inviati in dispensa,sarebbe stato scritto da qualche parte..quello è semmai un discorso che rientra nella normale prassi al di fuori del decreto...c'è solo scritto che la visita deve o farci tornare a insegnare o confermarci nell'inidoneità....comunque una bella fregatura far sparire la possibilità di dispensa a richiesta nostra...
Gabirella è tutto poco chiaro specie dopo il blitz della Commissione bilancio dell'ultimo giorno..dobbiamo per forza attendere il testo al Senato...incrociamo le dita...buona serata a tutti....
Rispondi

Da: riccardina  -banned!-03/11/2013 19:15:16
x ortini

mi dispiace... non poterti rispondere...
Rispondi

Da: riccardina  -banned!-03/11/2013 19:19:39
...ma onestamente non lo so.

forse quando le cose saranno chiare ti conviene chiamare un legale di un sindacato  " attendibile"e sentire il suo parere.buona serata anche a te
Rispondi

Da: riccardina  -banned!-03/11/2013 19:28:28
da informazionescuola 30/10/13

Docenti inidonei

Nessuna modifica è stata apportata al comma 4. Pertanto dal 1° gennaio 2014 sono abrogate le disposizioni che dispongono il passaggio d'ufficio nei ruoli del personale Ata dei docenti che alla data del 31 dicembre 2013 risultano essere dichiarati permanentemente inidonei per motivi di salute a svolgere la funzione docente, ma idonei ad altri compiti. Importante risulta la modifica apportata al comma 6, su proposta da Maria Coscia ed altri (Pd). Viene infatti disposto che il docente dichiarato permanentemente inidoneo ma idoneo ad altri compiti, successivamente al 1° gennaio 2014, potrà chiedere, ove ne abbia i requisiti (quindici anni di servizio), di essere dispensato dal servizio. In alternativa dovrà presentare, entro 30 giorni dal riconoscimento dell'inidoneità, istanza per il passaggio nel personale Ata. In assenza di posti richiesti dovrà essere assoggettato obbligatoriamente alla mobilità compartimentale in ambito provinciale.Nelle more dell'applicazione della mobilità intercompartimentale, il personale può essere utilizzato per le iniziative di cui all'articolo 7 del decreto (aiuto allo studio,l'aggregazione giovanile e il recupero da situazioni di disagio) o per altre iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica, per attività culturali e di supporto alla didattica, anche in reti di istituzioni scolastiche. Per quanto riguarda invece il personale docente, già dichiarato permanentemente inidoneo alla data dell'entrata in vigore del decreto, è confermato che entro il 20 dicembre 2013 dovrà essere sottoposto a nuova visita da parte delle competenti commissioni mediche che però non saranno integrate, come prevedeva il testo originale, da un rappresentante del ministero dell'istruzione. Nel caso di mancata conferma dell'inidoneità dovrà tornare ad insegnare. In caso invece di conferma , i docenti potranno chiedere, ove ne hanno i predetti requisiti, di essere dispensati dal servizio. Alla nuova visita i docenti inidonei potranno tuttavia rifiutare di esservi sottoposti In tale caso trovano integrale applicazione le disposizioni del comma 6 dell'articolo 15, come modificato in commissione.

Rispondi

Da: ma03/11/2013 19:35:02
Il lupo perde il pelo ma non il vizio...
Rispondi

Da: riccardina  -banned!-03/11/2013 19:36:24
x ortini ( qui c'è scritto che è possibile...confermo però che dopo la legge ti coviene chiedere ad un legale)

http://informazionescuola.it/2013/10/30/docenti-di-sostegno-docenti-inidonei-ex-enti-locali-ecco-tutte-le-novita-contenute-nel-decreto-104/

(scusate inserisco il testo completo)
                                      Inidonei, possibile la dispensa


Nell'aula di Montecitorio è iniziato, anche se con qualche giorno di ritardo rispetto a quanto inizialmente calendarizzato, e con un ricorso al voto di fiducia già autorizzato ma che si proverà a evitare fino alla fine, l'esame del decreto legge 12 settembre 2013, n.104, contenente misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.

Rispetto al testo approvato dal consiglio dei ministri, quello all'esame della camera, e che il senato dovrà licenziare a tempi di record, contiene varie modifiche apportate dalla VII commissione cultura presieduta dal Giancarlo Galan (Pdl), modifiche oggetto di molte tensioni tra Pd, Pdl e governo, che hanno prodotto anche le dimissioni da relatore di Galan (si veda ItaliaOggi di sabato scorso). Relatrice in aula, Manuela Ghizzoni, Pd: «Spero che si possa lavorare sugli emendamenti in aula senza ostruzionismo e senza dover ricorrere così alla fiducia». Oltre 400 le richieste di modifica a ieri sera depositate.


Docenti inidonei

Nessuna modifica è stata apportata al comma 4. Pertanto dal 1�° gennaio 2014 sono abrogate le disposizioni che dispongono il passaggio d'ufficio nei ruoli del personale Ata dei docenti che alla data del 31 dicembre 2013 risultano essere dichiarati permanentemente inidonei per motivi di salute a svolgere la funzione docente, ma idonei ad altri compiti. Importante risulta la modifica apportata al comma 6, su proposta da Maria Coscia ed altri (Pd). Viene infatti disposto che il docente dichiarato permanentemente inidoneo ma idoneo ad altri compiti, successivamente al 1�° gennaio 2014, potrà chiedere, ove ne abbia i requisiti (quindici anni di servizio), di essere dispensato dal servizio. In alternativa dovrà presentare, entro 30 giorni dal riconoscimento dell'inidoneità, istanza per il passaggio nel personale Ata. In assenza di posti richiesti dovrà essere assoggettato obbligatoriamente alla mobilità compartimentale in ambito provinciale.Nelle more dell'applicazione della mobilità intercompartimentale, il personale può essere utilizzato per le iniziative di cui all'articolo 7 del decreto (aiuto allo studio,l'aggregazione giovanile e il recupero da situazioni di disagio) o per altre iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica, per attività culturali e di supporto alla didattica, anche in reti di istituzioni scolastiche. Per quanto riguarda invece il personale docente, già dichiarato permanentemente inidoneo alla data dell'entrata in vigore del decreto, è confermato che entro il 20 dicembre 2013 dovrà essere sottoposto a nuova visita da parte delle competenti commissioni mediche che però non saranno integrate, come prevedeva il testo originale, da un rappresentante del ministero dell'istruzione. Nel caso di mancata conferma dell'inidoneità dovrà tornare ad insegnare. In caso invece di conferma , i docenti potranno chiedere, ove ne hanno i predetti requisiti, di essere dispensati dal servizio. Alla nuova visita i docenti inidonei potranno tuttavia rifiutare di esservi sottoposti In tale caso trovano integrale applicazione le disposizioni del comma 6 dell'articolo 15, come modificato in commissione.

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Da: gabriella inidonea03/11/2013 19:44:38
Riccardina non e' l'ultima notizia quella che hai postato tu ma quelle precedente al testo definitivo della camera che e' passato alla commissione senato.
Rispondi

Da: ma03/11/2013 19:46:47
Niente, non lo capisce. E insiste....
Rispondi

Da: gabriella inidonea03/11/2013 19:48:09
Ecco quanto si rileva dal sito della Camera dopo la votazione in assemblea del 31/10/2013, del D.L 104 siglato atto camera 1574-A, nel dettaglio il link e a seguire il testo approvato del comma 6 dell'art. 15:

http://www.camera.it/leg17/410?idSeduta=0109&tipo=documenti_seduta&pag=allegato_a#eme.15.2000._ac.1574-A

Sostituire il comma 6 con il seguente:

successivamente al 1°6. Al personale docente della scuola dichiarato, gennaio 2014, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, si applica, anche in corso d'anno scolastico, la procedura di cui all'articolo 19, commi da 12 a 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 n.n. 111, con conseguente assunzione, su istanza di parte da presentare luglio 2011, entro 30 giorni dalla dichiarazione di inidoneità, della qualifica di assistente amministrativo o tecnico ovvero, in assenza di istanza o in ipotesi di istanza non accolta per carenza di posti disponibili, applicazione obbligatoria della mobilità intercompartimentale in ambito provinciale verso le amministrazioni che presentino vacanze di organico, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente con mantenimento del maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Nelle more dell'applicazione della mobilità intercompartimentale, e comunque fino alla conclusione dell'anno scolastico 2016-2017, tale personale può essere utilizzato per le iniziative di cui all'articolo 7 del presente decreto o per ulteriori iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica, per attività culturali e di supporto alla didattica, anche in reti di istituzioni scolastiche.
15. 2000. La Commissione.
la Commissione Bilancio ha proposto, in mattinata, un sub-emendamento (0152000.1) che prevede il mantenimento in servizio sino al termine dell'anno scolastico 2015/2016.L'Assemblea ha approvato l'emendamento  con questa modifica.
L'intero provvedimento che ci riguarda,(sub-emendamento 0152000.1)  sarà discusso dalla Commissione Cultura del Senato in data Martedì 5 Novenbre alle ore 10.00 e la sua discussione in assemblea, per l'approvazione DEFINITIVA inizierà Mercoledì 6 Novembre alle ore 16.00.


Questa e' l'ultimissimissima notizia Riccardina, dopo di cio' ancora nulla. ma non si capisce comunque nulla di quello che ci aspetta.
Rispondi

Da: riccardina  -banned!-03/11/2013 19:51:32
L'intero provvedimento che ci riguarda,(sub-emendamento 0152000.1) e che in ogni caso prevede il nostro mantenimento nei nostri ruoli per i prossimi 2 anni, sarà discusso dalla Commissione Cultura del Senato in data Martedì 5 Novenbre alle ore 10.00 e la sua discussione in assemblea, per l'approvazione DEFINITIVA inizierà Mercoledì 6 Novembre alle ore 16.00.



pubblicato il 01 Novembre 2013 da fabiana.giallosole

Rispondi

Da: gabriella inidonea03/11/2013 19:53:35
OH finalmente Riccardina questa e' proprio l'ultimissima notizia.
Ma l'avevo scritto due minuti fa io.
tu hai riscritto l'ultima parte di tutta l'intera pagina che ho scritto io.
ciao
Rispondi

Da: riccardina  -banned!-03/11/2013 19:55:05
gabry  grazie  tante per la tua preziosa collaborazione


io finalmente mi riposo... basta! sono stanca ... ho frugato per mari e monti
buona serata
un baciotto
notte notte
zzzzz......zzzzzzz.....zzzzzz
Rispondi

Da: Romanorum03/11/2013 19:56:04
A riccardì, mo te faccio un riassunto (provvisorio, eh!) di quello che DOVREBBE  essere il decreto per gli inidonei. Tutto il resto è acqua passata, fuffa, niente de niente, hai capito?


4. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:
1) il comma 13 è abrogato;
2) al primo periodo del comma 15, le parole «dei commi 13 e 14» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 14»;
3) al secondo periodo del comma 15, le parole «dai predetti commi 13 e 14» sono sostituite dalle seguenti: «dal predetto comma 14»;
b) il comma 15 dell'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è abrogato.

5. Ai fini della dichiarazione di inidoneità del personale docente della scuola alla propria funzione per motivi di salute, le commissioni mediche sono integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della  ricerca designato dal competente ufficio scolastico regionale.

6. Al personale docente della scuola dichiarato, successivamente al 1° gennaio 2014, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, si applica, anche in corso d'anno scolastico, la procedura di cui all'articolo 19, commi da 12 a 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con conseguente assunzione, su istanza di parte da presentare entro 30 giorni dalla dichiarazione di inidoneità, della qualifica di assistente amministrativo o tecnico ovvero, in assenza di istanza o in ipotesi di istanza non accolta per carenza di posti disponibili, applicazione obbligatoria della mobilità intercompartimentale in ambito provinciale verso le amministrazioni che presentino vacanze di organico, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente con mantenimento del maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Nelle more dell'applicazione della mobilità intercompartimentale, e comunque fino alla conclusione dell'anno scolastico 2015-2016, tale personale può essere utilizzato per le iniziative di cui all'articolo 7 del presente decreto o per ulteriori iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica, per attività culturali e di supporto alla didattica, anche in reti di istituzioni scolastiche.

7. Entro il 20 dicembre 2013 il personale docente della scuola, che alla data di entrata in vigore del presente decreto è già stato dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, è sottoposto a nuova visita da parte delle commissioni mediche competenti, integrate secondo le previsioni di cui al comma 5, per una nuova valutazione dell'inidoneità. In esito a detta  visita, ove la dichiarazione di inidoneità non sia confermata, il personale  interessato torna a svolgere la funzione docente. Al personale per il quale è confermata la precedente dichiarazione di inidoneità si applica il comma 6. In tal  caso i 30 giorni di cui al comma 6 decorrono dalla data di conferma della inidoneità. Il suddetto personale può comunque chiedere, senza essere sottoposto a nuova visita, l'applicazione del comma 6.
Rispondi

Da: riccardina  -banned!-03/11/2013 19:56:45
l'abbiamo fatto insieme!!!!:)))))

lavoriamo troppo?


ah!!!ah!!!ah!!!:)
Rispondi

Da: riccardina  -banned!-03/11/2013 19:59:02
leggo ora pure romanorum


ke sgobboni... avremmo diritto ad essere pagati di Più


vogliamo gli straordinariiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:)
Rispondi

Da: riccardina  -banned!-03/11/2013 20:05:57

mi premeva però dare una risposta ad ortini circa la dispensa e le ultime notizie del web ( non della camera) le ultime sono queste:

http://informazionescuola.it/2013/10/30/docenti-di-sostegno-docenti-inidonei-ex-enti-locali-ecco-tutte-le-novita-contenute-nel-decreto-104/

x romanorum grazie del riassunto

Rispondi

Da: ma03/11/2013 20:17:07
Una notizia "Posted On Mercoledì, Ottobre 30, 2013" NON E' L'ULTIMA NOTIZIA DEL WEB" !!!!!
CI RIESCI A CAPIRLO ??????????
Rispondi

Da: ma03/11/2013 20:18:30
IN QUESTO MODO FAI SOLO DISINFORMAZIONE !!! CONFONDI LE IDEE A CHI LEGGE !!! DAI NOTIZIE SBAGLIATE !!!
Rispondi

Da: ma03/11/2013 20:19:24
LO DICO A TUTTI: NON DATE ASCOLTO A QUELLO CHE SCRIVE RICCARDINA !!!
Rispondi

Da: riccardina  -banned!-03/11/2013 20:27:48


è l'ultima che parla dell'argomento richiesto  dalla signora inidonea :la dispensa

chi ti dice che non verrà discusso quest'argomento ?????

L'intero provvedimento che ci riguarda,(sub-emendamento 0152000.1) sarà discusso dalla Commissione Cultura del Senato in data Martedì 5 Novenbre alle ore 10.00 e la sua discussione in assemblea, per l'approvazione DEFINITIVA inizierà Mercoledì 6 Novembre alle ore 16.00
quindi del doman non v'è certezza e un argomemento può ricicciare e magari alla sig.ra gli interessa sapere quale sia stata l'ultima notizia pubblicata.

ma al cane non ci hai pensato... guarda che aiuta!!!

Rispondi

Da: ma03/11/2013 20:32:48
NON PUO' ESSERE MODIFICATO DAL SENATO, NON C'è TEMPO, ALTRIMENTI DEVE TORNARE ALLA CAMERA E NON C'è TEMPO ENTRO IL 12 NOVEMBRE.
Non te l'hanno insegnato al master che se una legge viene modificata nella seconda Camera che la esamina, deve tornare alla prima per la controapprovazione?
Rispondi

Da: ma03/11/2013 20:36:28
http://leg16.camera.it/716

La Costituzione stabilisce che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere (art. 70). Ciò significa che per divenire legge un progetto deve essere approvato nell'identico testo da Camera e Senato. Il procedimento di formazione della legge (il così detto iter) si articola perciò in fasi successive:

la presentazione del progetto di legge (iniziativa legislativa)
l'approvazione della Camera a cui è stato presentato per prima
la trasmissione del testo all'altra Camera e la sua approvazione nella medesima formulazione o con modifiche: se viene modificato, il progetto passa da una Camera all'altra, finchè non venga approvato da entrambe nell'identica formulazione (è la così detta navette)
la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica (che può rinviare la legge alle Camere per un riesame), la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la sua entrata in vigore.
Rispondi

Da: Romanorum03/11/2013 20:38:29
Riccardì, rassegnati: hai toppato...
Rispondi

Da: riccardina  -banned!-03/11/2013 21:00:01
io almeno lavoro...
qui abbiamo un censore che non fa niente ... e giudica con certezza
e poi disinformazione... significa dare info sbagliate... io non le ho date sbagliate ho dato le info relative al 30/10 l'ho anche specificato anzi ho specificato anche il sito


guarda che la garanzia che la legge l'approvi il senato non c'è

LO DICO A TUTTI: NON DATE ASCOLTO A QUELLO CHE SCRIVE MA !!!
Rispondi

Da: riccardina  -banned!-03/11/2013 21:02:43
E chi po dice che NON PUO' ESSERE MODIFICATO DAL SENATO, che NON C'è TEMPO, ALTRIMENTI DEVE TORNARE ALLA CAMERA E NON C'è TEMPO ENTRO IL 12 NOVEMBRE. MA? ( e chi sei tu?)
Non te l'ha insegnato la vita che se una legge viene modificata nella seconda Camera che la esamina, deve tornare alla prima per la controapprovazione? e che questo può  succedere?????
Rispondi

Da: riccardina  -banned!-03/11/2013 21:05:21
x romanorum

non ho toppato... quando toppo lo ammetto... ho buon senso:)
Rispondi

Da: ma03/11/2013 21:29:46
IL 12 NOVEMBRE IL DECRETO DECADEEEEEEE E SE DECADE TORNA LA SPENDING REVIEW E IL PASSAGGIO ATA. QUESTO LO CAPISCI?
Rispondi

Da: riccardina  -banned!-03/11/2013 21:30:09
x romanorum
poi anche tu confermi ciò che penso!
L'hai detto tu alla sig.ra le commissioni possono sempre darla la dispensa, il parlamento non può interferire col loro giudizio.
Certo che se però arrivano pizzini "dall'alto".....
Rispondi

Da: ma03/11/2013 21:31:36
Un decreto-legge[1][2] (pl. decreti-legge e abbreviato in d.l.), anche scritto decreto legge),[3][4][5] nell'ordinamento giuridico italiano, è un atto normativo di carattere provvisorio avente forza di legge, adottato in casi straordinari di necessità e urgenza dal Governo, ai sensi dell'art. 77 della Costituzione della Repubblica Italiana.
Entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ma gli effetti prodotti sono provvisori, perché i decreti-legge perdono efficacia sin dall'inizio se il Parlamento non li converte in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione
Rispondi

Da: riccardina  -banned!-03/11/2013 21:35:04
va a dormire cara... che è tardi...

forse dovresti capire che i 60 giorni scadono... ma che certezze non ce ne sono... capisco che ne hai bisogno... mi dispiace non potertene dare....
MA HAI CAPITO CHE CERTEZZE NON CE NE SONOOO!!!!!
Rispondi

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