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docenti inidonei - decreto 104- 12/09/2013 novitá
6016 messaggi, letto 156807 volte

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Da: riccardina  -banned!-28/09/2013 23:05:29
quesro spazio nasce X tutti i docenti inidonei che desiderano conoscere o discutere degli ultimi avvenimenti.
Rispondi

Da: riccardina  -banned!-29/09/2013 14:06:35
Crisi di governo...questi decreto forse non diventerà legge!!!!! E vaiiiiiii!!!forse siamo salvi!!!
Rispondi

Da: .......,,,,,29/09/2013 20:19:36
sei patetica.....
Rispondi

Da: riccardina  -banned!-29/09/2013 21:48:16
Per chi ha bisogno di info
Disabili e Lavoro
Il concetto di lavoro si associa a quelli di creatività, produttività, autostima, realizzazione dei propri desideri e soddisfacimento dei propri bisogni. Inoltre il lavoro è fonte di rapporti sociali, di scambio e di confronto ed è forse il modo più evidente per combattere la discriminazione culturale e sociale.

Nonostante il fatto che molte persone DISABILI siano in grado di lavorare, un numero significativo di loro abbandona il lavoro prematuramente per diversi motivi: reale disabilità  fisica, frettolosa decisione di un datore di lavoro disinformato, valutazione non realistica del proprio stato da parte della persona stessa.

Più di 2/3 delle persone COLPITE perde il lavoro nei primi 15 anni dalla diagnosi, con una maggiore incidenza nei primi 5 anni.

Fattori che influenzano negativamente l'attività  lavorativa delle persone DISABILI in Italia

Affaticamento
Difficoltà di movimento
Disturbi visivi
Disturbi urinari
Difficoltà incontrate nel raggiungere il luogo di lavoro
Difficoltà di spostamento all'interno dei luoghi di lavoro
Mancanza di informazione sui diritti del lavoratore disabile
Mancanza di informazione sulla normativa in materia di disabilità  e lavoro da parte dei datori di lavoro e delle aziende (ad esempio sgravi fiscali o sovvenzioni per gli adeguamenti dei luoghi di lavoro) [Legge Quadro n. 104 del 1992; Legge 68/1999]
Scarsa conoscenza sui corsi di orientamento o di formazione
Informazioni scarse o imprecise sulle caratteristiche della patologia e sui sintomi ad essa correlati


Fattori che influenzano positivamente l'attività  lavorativa delle persone DISABILI in Italia

Disponibilità  del datore di lavoro ad effettuare cambiamenti
Collaborazione da parte dei colleghi
Sostegno alla famiglia
Agevolazioni sul posto di lavoro
Applicazione dell'orario flessibile
Ottenimento dell'orario part-time
Possibilità  di accedere a corsi di formazione professionali
Abbattimento delle barriere architettoniche
Adattamento del luogo di lavoro
Possibilità  di usufruire di mezzi di trasporto
Possibilità  di utilizzare ausili


La riduzione dell'attività  lavorativa, se non addirittura la perdita del lavoro stesso, costituisce, con le sue conseguenze (provvidenze economiche erogate dallo stato, mancato introito fiscale per lo Stato stesso, costi per le aziende), il fattore su cui agire per far sì che il costo della malattia si riduca drasticamente.

Per esempio, in Italia il costo medio annuo per persona con sclerosi multipla è di 32000 Euro, ma può salire anche a 55000 Euro per i malati con grave disabilità  e non più autosufficienti (Fonte: http://www.la-sclerosimultipla.net/epidemiologia.php).

La perdita di produttività  e il mancato guadagno costituiscono il 75% del costo totale della malattia.

Strumenti sociali e legislativi che permettano al malato di conservare il più a lungo possibile la propria attività  lavorativa possono portare, oltre che ad una migliore qualità  di vita del paziente, anche ad un sensibile risparmio economico, sia individuale che sociale.

In Italia, fin dagli anni '60, sono state emanate normative per garantire il diritto al lavoro anche delle persone disabili.

Una legge importante, anche se ormai superata, è la legge 482/68 "Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche Amministrazioni e le aziende private", nota anche come "legge sul collocamento obbligatorio", la quale obbligava gli Enti pubblici e alcune aziende private ad assumere persone con invalidità . Un grosso limite di take legge è che non si è preoccupata di garantire la qualità  dell'inserimento lavorativo attraverso la valorizzazione delle competenze delle abilità  residue del disabile, per il quale il lavoro diveniva spesso, anziché un'occasione di realizzazione, un momento di frustrazione e di scarsa gratificazione.
Altra legge importante è la Legge 381/91 sulla "Disciplina delle cooperative sociali", che ha cercato di valorizzare ed incoraggiare la costituzione delle cooperative di tipo B (di produzione e lavoro) finalizzate a creare contesti adatti per l'inserimento lavorativo dei disabili.
Le Legge quadro sull'handicap, Legge 104/92, ha sancito il principio di valutare il soggetto rispetto alla concrete capacità  lavorative-relazionali.
La Legge 68/99 "Norme per il diritto al lavoro per i disabili" prevede un collocamento mirato delle persone con handicap; per questo dei Comitati tecnici devono:
Valutare le reali capacità  del lavoratore disabile
Valutare le caratteristiche dei posti disponibili
Individuare percorsi formativi d'inserimento


Servizi per l'impiego e comitati tecnici
La Legge 68/99 prevede l'istituzione a livello regionale e provinciale di servizi per l'inserimento lavorativo dei lavoratori disabili, che provvedono, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, alla programmazione, alla attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti beneficiari di tale legge.

I servizi per l'impiego provinciali si avvalgono di un Ufficio provinciale per l'inserimento lavorativo, a cui fanno riferimento specifici comitati tecnici.

I comitati tecnici, composti da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale, coadiuvati da una commissione tripartita della quale fanno parte sindacati e associazioni di persone disabili, devono definire un programma individualizzato per ogni personal iscritta alle liste di collocamento provinciale. Il comitato tecnico:

Valuta le capacità  e potenzialità  lavorative dei lavoratori disabili
Definisce gli strumenti atti all'inserimento lavorativo e al collocamento mirato
Predispone un piano di tutoraggio all'inserimento lavorativo
Orienta i lavoratori disabili verso formazioni o aggiornamenti professionali
Orienta i datori di lavoro delle metodologie per l'inserimento lavorativo dei disabili
Predispone i controlli sui luoghi di lavoro per valutare l'andamento dell'inserimento lavorativo
Collabora alla stesura dei programmi di formazione e di riqualificazione professionale.


La legge 68/99 precisa inoltre chi sono:

Gli aventi diritto, cioè i beneficiari del collocamento mirato:
Disabili in età  lavorativa con invalidità  superiore al 45%
Invalidi del lavoro con invalidità  superiore al 33%
Invalidi di guerra o per servizio
Persone non vedenti, sordi o muti
Soggetti obbligati ad assumere persone con disabilità
Enti pubblici
Partiti politici
Organizzazioni sindacali
Organizzazioni senza scopo di lucro
Aziende/enti privati


Aziende con più di 50 lavoratori â†' 7% di disabili rispetto al totale dei lavoratori

Aziende con 35-50 lavoratori  â†' 2 persone disabili

Aziende con 15-35 lavoratori  â†' 1 persona disabile

Non possono essere conteggiati tra i lavoratori disabili assunti ai sensi della Legge gli invalidi interni, ovvero personale divenute invalide dopo l'assunzione, se hanno subito una riduzione della capacità  lavorativa inferiore al 60%.

Agevolazioni per i datori di lavoro


Tipo ed entità  dell'agevolazione    Destinatari delle agevolazioni    Requisiti dei lavoratori disabili
Contributo all'assunzione nella misura non superiore al 60% del costo salariale (l'ammontare lordo del contributo all'assunzione deve essere calcolato sul totale del costo salariale annuo da corrispondere al lavoratore)    Datori di lavoro che hanno assunto attraverso le convenzioni ai sensi dell'art.11, legge 68/99 con rapporto di lavoro a tempo indeterminatoDatori di lavoro privati che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, hanno proceduto all'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disabili.    Lavoratori con invalidità  superiore al 79%Lavoratori con handicap intellettivo e psichico indipendentemente dal grado di invalidità
Contributo all'assunzione nella misura non superiore al 25% del costo salariale (l'ammontare lordo del contributo all'assunzione deve essere calcolato sul totale del costo salariale annuo da corrispondere al lavoratore)    Datori di lavoro che hanno assunto attraverso le convenzioni ai sensi dell'art. 11, legge 68/99 con rapporto di lavoro a tempo indeterminatoDatori di lavoro privati che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, hanno proceduto all'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disabili.    Lavoratori con invalidità  compresa tra il 67% e il 79%
Rimborso forfetario delle spese per:- trasformazione del posto di lavoro- apprestamento di tecnologie di telelavoro- rimozione delle barriere architettoniche    Datori di lavoro privati che hanno assunto attraverso le convenzioni ai sensi dell'art. 11, legge 68/99 con rapporto di lavoro a tempo indeterminatoDatori di lavoro privati che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, hanno proceduto all'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disabili.    Lavoratori con invalidità  superiore al 50%


Agevolazioni per i lavoratori disabili


Possibilità  di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferiti in altra sede senza il proprio consenso; questa agevolazione è valida anche per il parente del disabile con handicap grave (Legge 104/92, art. 33 comma 5°)
Tre giorni di permesso retribuito al mese o due ore al giorno
Congedo indennizzato non superiore a due anni nell'arco della vita lavorativa per i genitori o, dopo la loro scomparsa, per le sorelle o i fratelli o per il coniuge conviventi con il portatore di handicap grave
Esonero dal lavoro notturno del lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile


Agevolazioni per chi assiste (caregiver): Permessi retributivi
La Legge 104/1992 stabilisce che chi assiste un familiare in stato di handicap grave ha diritto a tre giorni di permessi retribuiti ogni mese. I tre giorni corrispondono al raggiungimento del diritto alla pensione, alla maturazione delle ferie e alla tredicesima. I permessi non sono cumulabili e vanno "utilizzati" di mese in mese.

Nel caso di handicap grave, quando è ridotta l'autonomia personale al punto da richiedere un'assistenza permanente, la legge 104/1992 si applica a tutti: cittadini italiani, stranieri, apolidi. Ad avere diritti ai permessi: i genitori, il coniuge e i parenti di secondo grado. Per i parenti di terzo grado possono usufruirne solo se i genitori e il coniuge hanno compiuto i 65 anni.

Si possono richiedere anche permessi se l'assistito ne usufruisce.

Agevolazioni e congedi per genitori con figli portatori di handicap grave
La legge di riferimento è sempre la 104/1992, secondo il testo normativo: la madre o il padre lavoratore del bambino hanno diritto di prolungare il congedo parentale fino al compimento dei tre anni se il piccolo non è ricoverato presso istituti specializzati. Il prolungamento è retribuito al 30%, inoltre, i genitori possono richiedere giornalmente due ore di permesso retribuito e tre giorni di permessi mensili fruibili dopo che il bambino ha superato i tre anni di età.

Alla normativa del 1992, il dlgs del 26 marzo 2001 n°151, articolo 42 ha introdotto un congedo straordinario retribuito per l'assistenza di figli che hanno un handicap grave. I familiari e/o i genitori di bambini portatori di handicap, una volta accertata la situazione di gravità, hanno diritto a congedi straordinari fino a due anni nell'arco della vita lavorativa. I congedi per gravi motivi familiari possono anche valere se i figli sono maggiorenni. Se il figlio è maggiorenne, il genitore ha diritto al congedo se il figlio vive con i genitori, se il figlio non vive con i genitori e l'assistenza gli viene prestata dal lavoratore che richiede i requisiti.



Telelavoro
La Legge 68/99 (art. 4 comma 3) annovera tra le tipologie contrattuali anche il telelavoro, definito come "una modalità  lavorativa il cui espletamento avviene con l'ausilio di strumenti anche telematici, prevalentemente al di fuori dei locali lavorativi".

Il lavoratore si avvale di una postazione di lavoro, composta da computer, telefono, modem, installata presso il proprio domicilio o in un locale di cui abbia disponibilità .

Vantaggi:

Maggior autonomia e responsabilità
Minori vincoli di orario
Aumento del tempo libero
Risparmio sui tempi e sui costi di trasporto
Possibilità  per gli imprenditori di decentrare le attività  e di risparmiare sulle spese generali per l'ufficio e sulle spese di trasporto


La Legge 30/2003 (L. Biagi) prevede una flessibilità  e un lavoro a termine anche per i disabili.

L'articolo 14 del decreto di attuazione 273/03 prevede che siano le cooperative sociali di tipo B ad assumere direttamente la persona disabile, in seguito ad una commessa ricevuta in appalto da una impresa, a tempo determinato, con un periodo di sperimentazione di un anno, al termine del quale il lavoratore può essere riconfermato, ma anche ritornare disoccupato. Questa legge trasferisce di fatto l'obbligo di assunzione, previsto dalla legge 68, dalle imprese alla cooperative sociali.

    


Inserito in: Disabili e Lavoro - See more at: http://www.fondazioneserono.org/sezione/disabilita/disabilita-diritti-e-normativa/disabili-e-lavoro/#sthash.WjbpYGKF.dpuf
Rispondi

Da: riccardina  -banned!-29/09/2013 21:51:08
La Corte: Roma non ha adottato tutte le misure per garantire alle persone con handicap un normale percorso professionale

MILANO - Italia bocciata per le norme sull'inserimento dei disabili nel mondo del lavoro. In una sentenza emessa giovedì, la Corte di Giustizia europea stabilisce che il nostro Paese non ha applicato in modo completo i principi europei in materia di diritto al lavoro per le persone con handicap e invita governo e Parlamento a porre rimedio al più presto a tale mancanza. In pratica, i Paesi membri devono imporre a tutti i datori di lavoro l'adozione di provvedimenti pratici ed efficaci a favore di tutti i disabili: non avendo stabilito questo obbligo, l'Italia è venuta meno ai propri impegni derivanti dal diritto dell'Unione.

L'ITER - La condanna della Corte segue una procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea con cui Bruxelles lamentava che �«le garanzie e le agevolazioni previste a favore dei disabili in materia di occupazione dalla normativa italiana non riguardano tutti i disabili, tutti i datori di lavoro e tutti i diversi aspetti del rapporto di lavoro�». Inoltre, l'attuazione dei provvedimenti legislativi è stata affidata all'adozione di misure ulteriori da parte delle autorità locali o alla conclusione di apposite convenzioni tra queste e i datori di lavoro e pertanto non conferisce ai disabili diritti azionabili direttamente in giudizio. La sentenza ha confermato l'impianto accusatorio della Commissione, che aveva concluso la propria pratica con il deferimento proprio ai giudici di Lussemburgo. Se l'Italia non si adeguerà, la Commissione potrebbe avviare una nuova procedura di infrazione che potrebbe concludersi con pesanti multe.

I PUNTI - In particolare, si legge nella sentenza, l'Italia �«è venuta meno agli obblighi�» derivanti dal diritto comunitario a causa di un recepimento incompleto e non adeguato di quanto previsto dalla direttiva varata alla fine del 2000 sulla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro. Una norma con la quale è stato stabilito un quadro generale di riferimento per la lotta alla discriminazioni delle persone diversamente abili. La Corte ha stabilito che gli Stati membri devono prevedere l'obbligo, per i datori di lavoro, di adottare provvedimenti efficaci e pratici (sistemando i locali, adattando le attrezzature, i ritmi di lavoro o la ripartizione dei compiti) in funzione delle esigenze, per consentire ai disabili di accedere a un lavoro, di svolgerlo, di avere una promozione o di ricevere una formazione, senza tuttavia imporre al datore di lavoro un onere sproporzionato.

I SINDACATI - Secondo la Cgil, �«il primo atto da fare è quello di abolire l'articolo 9 della legge 138/11 (la cosiddetta "manovra di Ferragosto" targata Tremonti-Sacconi) che prevedeva la sterilizzazione delle norme sul collocamento per i disabili e riproponeva il rischio dei reparti-confino�». A dirlo è il segretario confederale Serena Sorrentino: �«Ciò che è accaduto nella crisi è che le aziende potendo derogare le compensazioni territoriali e non avendo più vincoli stringenti sull'attuazione delle previsioni sul collocamento hanno penalizzato i lavoratori diversamente abili�». Ora è necessario �«ripristinare il fondo per l'inclusione dei lavoratori disabili, abolire l'articolo 9 della manovra dell'agosto del 2011 e investire nella formazione dei lavoratori più fragili�». Pietro Cerrito, segretario confederale della Cisl, sottolinea che �«la condanna della Ue non coglie di sorpresa: infatti abbiamo denunciato a più riprese il mancato funzionamento della legge 68. Ribadiamo la richiesta di introdurre nel "Pacchetto lavoro" norme che comportino corsie protette per i disabili�».

I POLITICI - Quella della Corte di Giustizia europea è �«una sentenza giusta�» per la deputata Pd Ileana Argentin, che ha presentato una proposta di legge che obbliga tutti gli uffici pubblici a dare lavori in appalto soltanto a società private che rispettino la legge 68, che obbliga all'assunzione dei disabili. Per Laura Coccia, deputata Pd, �«non è più rinviabile l'elaborazione di un sistema di inserimento in armonia con le quote per attuare nel migliore modo possibile la legislazione vigente�». Licia Ronzulli, europarlamentare del Pdl, ricorda che �«il lavoro è una via che consente a tutti di vivere nel pieno del proprio essere ed è sinonimo di libertà, rispetto della dignità e abbattimento di un limite�». In una nota congiunta, i deputati del Pd Davide Faraone e Giovanna Martelli, entrambi componenti della Commissione Lavoro della Camera, promettono: �«Ci muoveremo da subito perché vengano approntati provvedimenti efficaci e di sostanza, così da rispondere, oltre che ai richiami della Ue, alle aspettative di migliaia di persone�».

I NUMERI - La Federazione italiana superamento handicap (Fish) ricorda che in Italia solo il 16% delle persone con disabilità fra i 15 e i 74 anni lavora (circa 300mila individui), contro il 49,9% del totale della popolazione, e che solo l'11% delle persone con handicap che lavorano ha trovato occupazione attraverso un Centro pubblico per l'impiego. La percentuale di chi non è mai entrato nel mercato del lavoro e non cerca di entrarvi (250mila persone, per la quasi totalità donne) è molto più elevata tra chi ha limitazioni funzionali gravi (il 18,5%, contro l'8,8% di chi ha limitazioni funzionali lievi). �«La Fish non può che accogliere con favore una sentenza di portata storica - afferma il presidente Pietro Barbieri -, da anni sosteniamo la carenza di politiche inclusive e di servizi efficaci. I dati drammatici sull'occupazione delle persone con disabilità già erano disarmanti e brutali. Ora attendiamo un segnale dal governo, qualche interrogazione parlamentare, ma soprattutto misure concrete�».

IL PORTABANDIERA - La sentenza europea è una �«grande vittoria�» per tutti ottenuta dopo molto tempo e in occasione della quale �«l'Europa ha dato prova di civiltà�». Così la vede Lorenzo Torto, giovane disabile abruzzese che si è fatto portabandiera della battaglia per l'eliminazione in Italia di ogni discriminazione nell'ambito del mondo del lavoro. A marzo Torto aveva lanciato il suo appello dai banchi della commissione Petizioni del Parlamento Ue presieduta da Erminia Mazzoni, che aveva quindi sollecitato la Corte a pronunciare il verdetto sull'Italia. �«Quello di oggi è un grande risultato - ha aggiunto Torto -, ringrazio tutti quelli che ci hanno creduto e hanno contribuito al suo raggiungimento�».
Rispondi

Da: riccardina     29/09/2013 20.55.19
Marco Barone - La vicenda lunga e dolorosa dei docenti idonei ad altri compiti, che ha comportato da un lato l'effetto di bloccare la stabilizzazione di migliaia di posti di lavoro a favore del personale Ata precario, discriminazioni tra lo stesso personale Ata precario nel riconoscimento di punteggio, ma in particolar modo oltre l'aggravamento dei danni alla salute del personale docente idoneo ad altri compiti che ha vissuto con il timore del licenziamento, [...] troverà un riscontro positivo nella sentenza della Corte di Giustizia Europea di aprile 2013.

Come già ricordato in passato, grazie all'impulso delle lotte sostenute in particolar modo dai docenti idonei ad altri compiti, supportati da varie realtà, in prima fila Cobas e Cesp, Ata precari, la soluzione probabilmente arriverà in Parlamento con l'abrogazione di quelle scellerate norme che imponevano, anche se in realtà mai pienamente applicate, il passaggio da docente ad Ata.

La Corte di Giustizia Europea con una importante sentenza dell'11aprile 2013, ha affrontato il tema della nozione di handicap e di "soluzioni ragionevoli" nell'ambito delle discriminazioni per disabilità (cause riunite C-335/11 e C-337/11, HK Danmark).

La questione riguardava il concetto di handicap in relazione alla direttiva comunitaria 2000/78, che nella sua struttura è certamente generica e non forniva una definizione certa di handicap. La Corte, interpreta l'art. 1 della direttiva, qualificando l'handicap come quelle limitazioni che risultano da lesioni fisiche, mentali o psichiche e che ostacolano la partecipazione della persona alla vita professionale e, in un altro punto della decisione, pone in rilievo la lunga durata dello stato limitante da cui è affetta la persona con handicap. Pertanto, al punto 41 della citata sentenza si legge che "si deve constatare che, se una malattia, curabile o incurabile, comporta una limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche, che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori e se tale limitazione è di lunga durata, una siffatta malattia può ricadere nella nozione di â��handicapâ�« ai sensi della direttiva 2000/78".

La Corte ha già dichiarato che la promozione delle assunzioni costituisce incontestabilmente un obiettivo legittimo di politica sociale o dell'occupazione degli Stati membri e che tale valutazione deve evidentemente applicarsi a strumenti di politica del mercato del lavoro nazionale diretti a migliorare le opportunità di inserimento nella vita attiva di talune categorie di lavoratori (v. sentenza del 16 ottobre 2007, Palacios della Villa, C-411/05, Racc. pag. I-8531, punto 65). Allo stesso modo, un provvedimento adottato per favorire la flessibilità del mercato del lavoro può essere considerato una misura di politica occupazionale. Conformemente all'articolo 2, quarto comma, della Convenzione dell'ONU, gli â��accomodamenti ragionevoliâ�« sono â��le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessita in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i
diritti umani e delle libertà fondamentaliâ�«. Ne consegue che detto articolo contempla un'ampia definizione della nozione di â��accomodamento ragionevoleâ�«.

Pertanto, per quanto riguarda la direttiva 2000/78, tale concetto deve essere inteso nel senso che si riferisce all'eliminazione delle barriere di diversa natura che ostacolano la piena ed effettiva partecipazione delle persone disabili alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori.

Al punto 55 della citata Sentenza si legge che "Dal momento che, la direttiva 2000/78 e l'articolo 2, quarto comma, della Convenzione dell'ONU prevedono soluzioni non solo materiali, ma anche organizzative, e, dall'altro, il termine â��ritmoâ�« di lavoro deve essere inteso come la cadenza o la velocità con cui si effettua il lavoro, non può escludersi che una riduzione dell'orario di lavoro possa costituire uno dei provvedimenti di adattamento di cui all'articolo 5 di detta direttiva".

Dunque ben possono rientrare in questa casistica i docenti idonei ad altri compiti in via permanente, e ben può ravvisarsi la illegittimità anche di quel contratto integrativo del 2008 in vigore nella Scuola che vede aumentare il loro orario di lavoro da 18 ore a 36 ore, cioè si fa in sostanza il contrario di quanto detto e normato nella normativa comunitaria, ed ovviamente illegittima è,come ho sempre iilevato, quella disposizione, che ora salvo imprevisti verrà abrogata in Parlamento, che imponeva il loro passaggio da docente ad Ata.

Uno dei principi di riferimento per questa Sentenza è stata la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita, approvata in nome della Comunità europea con la decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009 (GU 2010, L 23, pag. 35; in prosieguo: la â��Convenzione dell'ONUâ�«), al suo considerando e) cosi recita: â��riconoscendo che la disabilità è un concetto in evoluzione e che la disabilità è il risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli
altri�

â��Scopo della presente convenzione è promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità. Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altriâ�«.

Secondo l'articolo 2, quarto comma, di detta Convenzione, â��per "accomodamento ragionevole" si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessita in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentaliâ�«. Tanto per cambiare l'Italia non ha tradotto nel nostro Ordinamento il principio della soluzione ragionevole e sussiste un procedimento di deferimento alla Corte di Giustizia Europea per i citati motivi.

Ma vi è di più. A parer mio, cosa che ho già anticipato nel convegno nazionale organizzato dal CESP nel mese di giugno 2013, che affrontava proprio la questione docenti idonei ad altri compiti, le domande con cui tali docenti hanno deciso di effettuare il passaggio da docente ad Ata,sono da dichiararsi se non nulle certamente annullabili, poiché si è esercitata una vera forma di violenza e di vizio del consenso.

Temevano di perdere il lavoro, temevano di essere licenziati, le voci consistenti che circolavano con insistenza, anche per responsabilità di alcune organizzazioni sindacali, li hanno indotti, in modo coercitivo viziando la loro libera volontà ad esercitare il detto passaggio. Ciò è causa di annullamento del contratto, la cui domanda di norma deve essere prodotta entro cinque anni dall'esercizio del passaggio, anche se la violenza è esercitata da un terzo non parte del contratto. Comunque, la violenza deve essere di tale natura da impressionare una persona sensata, facendole temere di esporre sè e i suoi beni a un male ingiusto e notevole.

E così è stato, visto il loro stato di salute precario, aggravato da una situazione certamente non degna di un Paese civile, il MIUR ed il Parlamento dovrà certamente conferire la possibilità a chi era docente idoneo ad altri compiti e che ha esercitato in modo non libero, incondizionato e volontario, ma in modo condizionato, e viziato, la domanda di passaggio da docente inidoneo ad Ata, a rivedere la propria posizione giuridica e contrattuale e riacquistare lo status di docente idoneo ad altri compiti, così come dovrà essere rivisto l'orario di lavoro di chi è docente idoneo ad altri compiti, che certamente non potrà essere superiore al normale profilo di docente, così come dovrà essere rivista anche, in via estensiva, la nozione di Handicap ai sensi Legge 104/92 in relazione ai principi ora enunciati dalla Corte di Giustizia Europea
Rispondi

Da: prosecco d.o.c.30/09/2013 19:16:21
oltre patetica,da neuro^^
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Da: riccardina  -banned!-01/10/2013 18:14:43
Grazie per i complimenti!!!
Rispondi

Da: riccardina  -banned!-01/10/2013 19:21:33
Se i decreti nn diventeranno legge eviteremo tutti di resuscitare e tornare nelle nostre classi, se si facesse riferimento invece alla L.135 e al transito obbligatorio ata, mancherebbero i decreti...e tempo ce ne vorrà...per me e per noi è certamente una situazione favorevole...pesante, ma favorevole.
Rispondi

Da: riccardina  -banned!-03/10/2013 22:23:54
CONBS 3/10/2013
Walter RIZZETTO, presidente, ricorda che nella precedente seduta ha avuto inizio l'esame in sede consultiva del provvedimento in titolo, che si concluderà, con la deliberazione del parere di competenza, nella prossima settimana, essendo il disegno di legge iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 14 ottobre.
Preso atto, quindi, che non vi sono richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Rispondi

Da: riccardina  -banned!-04/10/2013 08:49:58
(Cultura, scienza e istruzione)

Venerdì 4 ottobre 2013 (*)

 

AVVISO
Il termine per la presentazione di emendamenti al DL 104/2013, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (C. 1574
 Governo), già fissato alle ore 12 della giornata odierna, è stato prorogato alle ore 17 di martedì 8 ottobre 2013.
Rispondi

Da: riccardina  -banned!-04/10/2013 08:55:37
L.104 attenzione i 3 giorni al mese nn sono pensionabili.
Per chi nn lo sapesse e possiede e gli è stata riconosciuta lal.104 i tre giorni concessi per chi possiede art.3 comma 3 nn sono pensionabili, quindi andrebbero recuperati...altrimenti sono persi....
Rispondi

Da: riccardina  -banned!-04/10/2013 09:02:00
Hai un figlio disabile? Non vai in pensionedi Sara De CarliCon la riforma Fornero i permessi goduti con la legge 104 e la maternità facoltativa non vengono "conteggiati" ai fini pensionistici. Carlo Giacobini spiega l'assurdità di questa norma, «che si può cambiare solo con una nuova legge»15.4K261 277Fornero Elsa
Il titolo è forte, un po' estremizzato, ma la sostanza ci è molto vicina. Sui social, un genitore ha fatto una sintesi concreta: «ci stai dicendo che per noi genitori con la 104 (cioè con figli disabili gravi) al posto del pre-pensionamento di 5 anni di cui si discute da decenni, toccheranno cinque anni di lavoro in più rispetto a tutti gli altri?!? Non c'è mai limite alle assurdità su questo tema».
C'è da non crederci, per la palese ingiustizia della misura, ma è proprio così. Andiamo per gradi. La riforma Fornero ha introdotto la "pensione anticipata", stabilendo che per andare in pensione prima dell'età anagrafica prevista (in questo momento 66 anni e tre mesi per gli uomini e un minimo di 62 e tre mesi per le donne) servono (nel 2013) 42 anni più 2 mesi di contributi versati per gli uomini e 41 più 2 mesi per le donne. La riforma prevede anche che chi fa richiesta di questa pensione anticipata - che prevede comunque un consistente requisito contributivo - prima dei 62 anni avrà una penalizzazione dell'1 o del 2% a seconda dei casi. Nel conteggio di questi anni entrano però  - questa è la novità  - solo i giorni «effettivamente lavorati» e non quelli coperti da contributi figurativi, fatta eccezione per infortuni, malattia, servizio di leva e maternità obbligatoria.Di fatto chi si presenta allo sportello Inps si sente dire che i giorni in cui un lavoratore è stato assente per permessi retribuiti per motivi familiari, lutto, diritto allo studio, donazione del sangue, sciopero non sono "buoni". Volgare e antipatico, ma i giorni si conteranno in unità o decine. Ma non solo. L'enormità della cosa arriva qui: non valgono nemmeno i giorni di assenza per la legge 104/1992 (che riconosce permessi retribuiti per l'assistenza di un figlio disabile) e addirittura il congedo parentale (ex maternità facoltativa). Si tratta di 180 giorni a figlio nel caso del congedo parentale e di 3 giorni al mese nel caso della 104 (più il congedo straordinario di due anni), che in una vita da genitore di figlio disabile diventano un pesante pacchetto. Se nel computo dei 42 e rotti anni ci sono delle giornate così, coperte solo da contributi figurativi, scatta la decurtazione dell'assegno (dell'1% o del 2%, a seconda dei casi): l'alternativa è una sola, restare al lavoro per recuperare i giorni mancanti (qui
 le informazioni più tecniche).Carlo Giacobini, il direttore di HandyLex
, è uno dei più grandi esperti in Italia di diritti e persone con disabilità ed è stato il primo in assoluto a sollevare la questione.

Quella che circola è un'interpretazione, un timore, o è proprio vero? Scusi la domanda, ma suona talmente assurdo…
È vero e non dipende dall'Inps. È scritto nero su bianco nella norma della manovra Fornero, legge 214 del 2011, articolo 24 combinata con art. 14 della legge 14 del 24 febbraio 2012. Quei 42 anni e 2 mesi devono riferirsi a lavoro effettivamente prestato, eccezionalmente sono conteggiate come lavoro prestato le assenze per malattia, maternità obbligatoria, infortunio, servizio di leva. Tutto il resto è fuori.
Come mai la questione viene a galla solo ora?
L'avevamo segnalato già nel 2011, ma in quel momento la situazione politica era tale che non si è riusciti a portare l'attenzione su questo tema come su altri, altrettanto delicati. La manovra Fornero comunque si è perfezionata solo a luglio e quindi con le prime persone che stanno andando in pensione con quelle regole la situazione è esplosa.  
Per un genitore con un figlio disabile, concretamente le nuove regole cosa comportano?
Questo significa che chi ha fruito di due anni di congedo dovrà lavorare due anni in più per maturare quel diritto. Se non lo fa incorre in penalizzazioni di trattamento. Facciamo i conti, la legge 104 dà diritto a tre giorni al mese di assenza, che fanno 30 all'anno: questo significa che il padre di un ragazzo con disabilità che oggi ha 60 anni e per 20 anni ha usufruito dei permessi lavorativi mensili, dovrà rimanere in servizio due anni in più. Una beffa: quello che era ipotizzato come un aiuto, alla fine della fiera vene fatto pesantemente ripagare.
Tra le famiglie c'è grande disorientamento. Come vi muoverete ora?
Solo un intervento normativo potrà sanare questa situazione, non c'è altra strada. Tecnicamente è molto semplice, basta aggiungere alla legge un periodo che include i permessi per la legge 104 e i congedi parentali fra le eccezioni. Il vero nodo da affrontare sarà quello della copertura. È una questione eminentemente politica. Noi stiamo già predisponendo una proposta di legge da presentare, ma deve esserci un gruppo trasversale di parlamentari che poi se ne faccia carico in Parlamento.
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Da: ghughi5604/10/2013 13:15:23
Purtroppo tergiversiamo, ma nella realtà noi docenti inidonei siamo sempre in una terribile situazione. Probabilmente dopo la visita medica, anche se siamo permanentemente inidonei da anni, ci rimanderanno ad insegnare o ci costringeranno a passare nei ruoli ATA per non perdere il posto di lavoro. La nostra è una brutta storia!
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Da: riccardina  -banned!-04/10/2013 13:19:04
...gughi...è cosí...purtroppo...
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Da: ghughi04/10/2013 19:35:43
Nell'altro sito degli inidonei ci sono solo parolacce indefinibili,speriamo che non intervengano più simili personaggi.
Adesso noi inidonei veramente malati siamo diventati solo un peso.
I sindacati ci hanno promesso che non saremo stati mai spostati dai nostri posti di lavoro e adesso ci lasciano al nostro destino.: forse senza stipendio e senza pensione se ci riammaliamo nei ruoli ATA!
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Da: riccardina  -banned!-04/10/2013 20:57:18
X ghughi
Ho provato a farli ragionare...ad un certo punto mi sono anche medsa al loro piano, ed ho risposto alld loro offese.ma sai...sono noi che sappiamo quello che soffriamo possiamo capire...a me da noia che dicono che non lavoriamo.x questo ho creato questo spazio in modo che si possa parlare con civiltà ed educazione. Ti ringrazio per le tue domande e i tuoi interventi. Ormai ci conviene aspettare. Poi potrai decidere se il ruolo ata o la pubblica amminisgrazione.se riesci ad alzarti la matfina nn essere pessimista!!!con la pubblica amministrazione potrai avere aumento di stipendio e stessa pensione! Io spe
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Da: riccardina  -banned!-04/10/2013 21:00:13
X gughy scusami se scrivo da cani, ma ho un cellulsre da pochi giorni...che conosco poco ed ha una tastiera....piccolissima!!! Io sarò costretta a tor are in class....
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Da: riccardina  -banned!-04/10/2013 21:25:25
Sta fornero...ci ha tilto i soldi della pensione pet i giorni di lutto...per i motivi personali...
Per il diritto allo studio e pure se andiamo  Donare il sangue....che vergogna....e a loro tutti quei privileggi...poi dicono che dobbiamo aver paura degli zingari!!!!! Ma io ho psura dei politici....che vergogna!
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Da: ghughi05/10/2013 08:06:05
Negli Stati Uniti 800 mila persone si sono trovate da un giorno all'altro senza lavoro. nel mondo c'è una guerra economica mondiale e non si uccide più si licenziano le persone. E' come disarmarle e annientarle: è ancora peggio!
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Da: riccardina  -banned!-05/10/2013 09:03:40
X ghughi

Dai...positiva! Prepara i documenti per la visita...che se riesci a andare al lavoro con la pubblica amministrazione hai fatto bingo!  se hai una laurea ti adeguano stipendio e pensione...se nn ci sono i posti...resti dove sei.con questo decreto nn sei obbligata a diventare ata! Sorridi:)
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Da: riccardina  -banned!-05/10/2013 13:54:59
SABATO 5 OTTOBRE 2013V Commissione Camera - Seduta 4 ottobre 2013Nella precedente seduta erano stati chiesti alcuni chiarimenti al rappresentante del Governo.
Il viceministro Stefano FASSINA deposita agli atti della Commissione una nota contenente i chiarimenti richiesti.
DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO
Con riferimento all'osservazione concernente in particolare il comma 5, per il quale si chiedono chiarimenti in ordine alle risorse già disponibili per far fronte agli oneri scaturenti dalla partecipazione del personale docente alle commissioni mediche ivi previste, si precisa che l'attività svolta da tale tipologia di personale è remunerata nell'ambito delle risorse destinate al Miglioramento dell'Offerta Formativa, attingendo al fondo del MOF di pertinenza del MIUR, quindi con le risorse allo stato disponibili e non con nuove risorse di bilancio.
Con riferimento alle osservazioni concernente i commi* 6, 7 e 8* si precisa che al momento i risparmi rilevabili a consuntivo non sono al momento determinabili, in quanto sono connessi temporalmente e quantitativamente alle scelte poste in essere dal personale docente inidoneo, all'*esito della nuova visita medico collegiale*, tra il *transito volontario nel ruolo del personale ATA*e la remissione d'ufficio alla* mobilità intercompartimentale* prevista dalla norma.
Per quanto concerne poi la paventata onerosità del* transito presso altre amministrazioni* anche in deroga alle facoltà assunzionali, si rappresenta che proprio al fine di evitare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il personale in questione, che allo stato lascia il relativo posto in disponibilità per supplenze, transita presso le amministrazioni di destinazione con le relative risorse finanziarie.Come specificato nella relazione tecnica, l'attribuzione delle risorse finanziarie alle amministrazioni di destinazione varrà limitatamente al periodo di permanenza nelle stesse. Pertanto, la disposizione non comporterà un incremento stabile degli oneri retributivi, mentre, al termine del rapporto di impiego, le stesse risorse, ritornando nella disponibilità del MIUR, potranno finanziare il trasferimento di*ulteriori unità di insegnanti nel frattempo divenute inidonee alla funzione docente.*
Con riferimento a quanto osservato in relazione al comma 10 si rappresenta che la norma di cui trattasi consente il*passaggio ai ruoli ATA su istanza del personale inidoneo*, con c*onseguente riduzione del personale ATA da assumere*. In funzione delle istanze presentate ed accolte, si verificherà una minore onerosità della norma di abrogazione dell'articolo 14 comma 13, interamente coperta per euro 94,7 milioni annui.a 12:24
Rispondi

Da: prosecco.d.o.c.05/10/2013 20:30:50
di quale regione sei ?
Rispondi

Da: riccardina  -banned!-05/10/2013 21:03:34
Lazio e tu?
Rispondi

Da: prosecco.d.o.c.05/10/2013 21:39:25
veneto
Rispondi

Da: prosecco.d.o.c.05/10/2013 21:40:30
i tuoi anni ?
Rispondi

Da: riccardina  -banned!-06/10/2013 09:11:19
Giovane
....tu? Inidoneo?
Rispondi

Da: prosecco.d.o.c.06/10/2013 16:08:37
no! precario da quasi 5 anni...

essendo chè sei giovane vorrei stappare il mio tappo dentro il tuo calice, cosa ne pensi ?
Rispondi

Da: riccardina  -banned!-06/10/2013 16:13:16
Ah! una proposta indecente...grazie prr l'offerta ma ho giá una persona che mi am
Ama!!
Rispondi

Da: prosecco.d.o.c.06/10/2013 16:17:37
allora vai a ciullare in vece di cazzeggiare nel forum!
Rispondi

Da: riccardina  -banned!-06/10/2013 17:06:23
...giá fatto grazie!;)
Rispondi

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