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docenti inidonei - decreto 104- 12/09/2013 novitá
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Da: ortini 230/01/2014 12:49:34
dal riscontro delle prime visite di nostri colleghi e da quello che ha confermato la stammati, sembra che davvero non firmiamo nulla dopo la visita e andiamo automaticamente in mobilità quando sarà,come dice ab ,dopo la successione degli eventi che ha descritto con cura....

io intanto cerco di capire se le opinioni Inpdap siano gerarchicamente superiori a quelle dell'Usp!
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Da: riccardina  -banned!-30/01/2014 15:36:05
non c'è niente da fare...io capatosta invece sono certissima che cercheranno di silurarci dopo il 2016... non mi convinco... potrei sbattere la testa contro il muro.

io credo che,
chi ha compllato il modello B ormai è incastrato e se non esce il decreto a casa sicuro dopo il 2016

chi non lo ha ancora compilato salvo fino al 2016 e può lottare per la mobilità obbligatoria ( 1 perchè è seriamente malato... ha fatto anche la visita che lo conferma, 2 perchè è chiaro che non può essere licenziato per questo)

perchè dico questo: se è vero che le aziende pubbliche devono dichiarare gli esuberi o eccedenze, noi essendo fuori ruolo possiamo essere considerati tali,
quindi se non arriva sto decreto o ipotesi di graduatoria...  così come da articolo....la questione è nera come la pece.

ora è possibile che dica ca...te... ma in genere 90% ci prendo... mi piace pensare positivo ( come consiglia ab)... e lo spero ardentemenente... ma non riesco a convincermi del contrario...
inoltre sta benedetta legge non parla di trasferimenti... ma di mobilità... e basta cercare mobilità e vicina vicina appare la parolina... licenziamento.

ricito l'articolo piuttosto scadente, ma ce ne sono molti altri...

Il personale di ogni ufficio che risulta in eccedenza e che ha già maturato il diritto alla pensione, può essere licenziato immediatamente. Gli impiegati meno anziani, invece, dovranno essere destinati preferibilmente ad altri organi o enti. Se lo spostamento non è possibile, però, dopo 90 giorni il  rapporto di lavoro verrà sciolto e il dipendente lasciato a casa potrà percepire una sorta di cassa integrazione, cioè sussidio pari all'80% dello stipendio (più altre indennità integrative), per un periodo massimo di 24 mesi.

ora è chiaro che questa è un'opinione... che può essere condivisa o non ... ma io serena non ci riesco proprio a stare... e fino ad ora nella mia testaccia durissima... nessuno mi convince fino in fondo.
l'unica cosa che mi convince è che questa mobilità sia essa modello b o dopo il 2016 dovrà essere disciplinata con decreto o circolare...per il resto non posso che appellarmi al dubbio cartesiano...

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Da: riccardina  -banned!-30/01/2014 15:50:36
altro articolo... si parla di MOBILITA' Pubblica amministrazione

la legge parla di mobilità? la nostra è una pubblica amministrazione?

Pubblica amministrazione: Legge di Stabilità, la mobilità dei dipendenti pubblici       
Pubblica Amministrazione 
La Pubblica Amministrazione deve fare annualmente una ricognizione sugli eventuali esuberi di personale. Cambiano le procedure di contrattazione con i sindacati, ai quali va semplicemente data un'informativa sulle eventuali eccedenze di personale. E' prevista la possibilità di ricollocare i dipendenti pubblici in esubero con contratti flessibili o di solidarietà, anche presso altre amministrazioni della stessa regione. Sono alcuni delle novità in materia di mobilità dei dipendenti pubblici previste dalla Legge di Stabilità appena approvata dal parlamento e dal 14 novembre pubblicata in Gazzetta Ufficiale. In termini molto sintetici, vengono completamente ridisegnate le procedure per la messa in disponibilità, come si chiama sostanzialmente la mobilità pubblica, e ci sono anche cambiamento nella gestione stessa di questo strumento.

Le misure sono contenute nell'articolo 16 della Legge di Stabilità.



Innanzitutto, la pubblica amministrazione è tenuta a effettuare almeno una volta all'anno la verifica delle eventuali eccedenze, e «darne immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica». Le PA che non fanno queste ricognizioni annuali, «non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti».

Per il dirigente responsabile che non attivi le procedure previste vengono valutate azioni disciplinari.

Il comma 4 prevede poi che, in caso di esuberi, il dirigente debba «dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area». Si tratta di un cambiamento rispetto alla normativa precedente, che prevedeva, quando il personale in eccesso era pari almeno a dieci dipendenti, la necessità da parte della pubblica amministrazione di motivare gli esuberi, l'eventuale apertura su richiesta delle rappresentanze sindacali di un esame delle cause e la verifica della possibilità di giungere a un eventuale accordo.

Ora invece, c'è solo l'obbligo di comunicazione, e dopo 10 giorni la pubblica amministrazione può procedere al "licenziamento forzoso" di chi ha almeno 40 anni di contributi (secondo quando già previsto dall'articolo 72, comma 11, della legge 6 agosto 2008, n. 133) oppure può verificare «la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della regione».

La legge prevede che i contratti nazionali possano stabilire criteri generali e procedure per consentire «la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali».

Dopo 90 giorni dalla comunicazione ai sindacati, per i dipendenti che non sono stati ricollocati scatta la messa in disponibilità, che prevede la cessazione di «tutti gli obblighi inerenti al rapporto di lavoro» e per il dipendente un'indennità pari all'80% dello stipendio e l'indennità integrativa speciale per un massimo di 24 mesi, due anni. Questo periodo è riconosciuto ai fini del raggiungimento dei requisiti per accedere alla pensione e del calcolo della pensione stessa. E' riconosciuto il diritto all'assegno per il nucleo familiare secondo le precedenti normative.

Una precisazione importante: tutto questo non si applica «ai concorsi già banditi e alle assunzioni già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge».

Fonte: pubblicaamministrazione.net
Rispondi

Da: ABC30/01/2014 15:51:02
Io devo passare la visita e il mio dirigente ha detto a mio marito che 99,9% sarò dispensata. Sono preoccupatissima. La pensione la  si riceve automaticamente o bisogna presentare invalidità che io non ho mai fatto.
Rispondi

Da: riccardina  -banned!-30/01/2014 16:11:15

LEGGE STABILITA' 2112IN CASO ESUBERI POSSIBILE MESSA IN DISPONIBILTA' PER DIPENDENTI PUBBLICI       
Autore: francescocolaci    
  Quello   della messa in disponibilita' dei dipendenti pubblici in esubero è un istituto gia'   vigente nell'ordinamento giuridico italiano  e   disciplinato     dagli artt.33  , 34  e 34 bis del  decreto legislativo n.165/2011 .

Pertanto ,è da prendere atto che  le disposizioni  della legge di stabilita'  relativa all' anno   2112 in realta'   provvedono   alla rivisitazione della disciplina  dell'istituto in parola  , adeguandola alle sopravvenute  esigenze  mediante alcune modifiche ed integrazioni   ,precisate di seguito.

L'attuale testo  del sopra  citato  art.33 stabilisce  che, laddove si registra un esubero di personale :

a) l'amministrazione interessata colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione ;

b) dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa con riconoscimento  altresì del diritto all'assegno per il nucleo familiare.

Precisato quanto sopra ,si fa presente che tra la previsione del testo attuale dell'art.33 e quella  introdotta dalla    legge di stabilita' esistono precise ed importanti differenze ,che risulta confacente illustrare.

In primo luogo si evidenzia che nella legge di stabilita' si rinviene un vero e proprio obbligo  nei confronti  delle amministrazioni  ,consistente nella rilevazione annuale del personale in forza per capire se sussistano situazioni di dipendenti eccedentari ,  controllando  che il numero dei dipendenti sia conforme alle esogenze ordanizzative e funzionali delle strutture.

Per rendere effettivamente operativa la previsione circa l'obbligo  di riscontro del personale esistente,la legge di stabilita' non solo sanziona l'eventuale inadempimento  del monitoraggio annuale  delle unita' in forza  con il divieto assoluto di procedere  ad  assunzioni a  qualunque titolo ,ma prevede la responsabilita' del dirigente che non attiva la procedura di mobilita' o della messa in disponibilit' dei dipendenti esuberanti..

Un seconda differenza concerne la procedura da rispettare ,nel senso che la legge di stabilita' prevede  che :

a)  i sindacati vanno soltanto informati;

b) la procedura deve essere conclusa entro 90 giorni ,durante i quali l'amministrazione deve verificare se sia possibile ricollocare gli esuberi all'interno della proèpria organizzazione strutturale,anche modificando il contratto di lavoro.

Infine  un'ultima differenza tra vecchia e nuova disciplina riguarda   il ricorso significativo alla mobilita' del personale   previsto dalla legge di stabilita'.

L'art.30 del dec.legvo n.165/01  indica una  disciplina della mobilita' così detta volontaria , in quanto prevede  tra l'altro che "Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento"Infatti i trasferimento presuppongo la volonta del dipendente di spostarsi ae lavorare presso un'altra amministrazione ,pur se con il consenso di quella di provenienza.

Al contrario,quela disciplinata nella legge di stabilità risulta essere una mobilita' obbligatoria ,poiche', una volta che  viene  stata accertata  la presenza di personale in esubero e che  lo stesso  può  essere ricollocato in altra amministrazione ,  le due amministrazioni coinvolte  devono   stipulare una convenzione con cui sono definiti tempi e modi del trasferimento.

La forte propensione  verso  la mobilita' trova giustificazione nel fatto che la medesima garantisce  la razionalizzazione  nella  distribuzione dei pubblici dipendenti ,che passano da enti con organico esuberante ad altri con organico carente.

Una volta che sia intervenuto l'accordo tra le amministrazioni interessate,il personale esuberante  puo' passare a lavorare presso un'amministrazione diversa da quella di appartenenza, mentre  il rifiuto della mobilita' autorizza l'adozione del provvedimento di messa in disponibilita' ,che comporta la sospensione per il dipendente coinvolto da ogni attivita' lavorativa  e l'attribuzione a titolo d'indennita' di una somma pari all'80 per cento  di stipendio ed indennita' integrativa spciale  per un periodo massimo di 24 mesi  ,oltre il diritto all'assegno per il nucleo familiare ,fermo restando che i periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa.

Alla messa in disponibilita'  trova applicazione quanto stabilito dall'art.34 del dec,legvo n.165/01,secondo cui:

1 Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro .

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri forma e gestisce l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione professionale del personale e della sua ricollocazione in altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune forme di coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.

3. Per le altre amministrazioni, l'elenco è tenuto dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. Le leggi regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema regionale per l'impiego, si adeguano ai princìpi di cui al comma 2.

A sua volta ,il successivo art.34 bis recita:

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dall'articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all' articolo 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare secondo l'anzianità di iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell'elenco previsto dall'articolo 34, comma 2. A seguito dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria iscrive il dipendente in disponibilità nel proprio ruolo e il rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha comunicato l'intenzione di bandire il concorso

Come detto  , la normativa in esame  prevede che la messa in  disponibilita'  con  la liquidazione della relativa indennita' ,al fine di favorire  la mobilita' verso amministrazioni carenti di personale, ha  una durata non superiore a 24 mesi.

Ma cosa succede se, alla scadenza di tale periodo ,per i lavoratori coinvolti non risulti attuata in modo valido e significativo la mobilita'  e realizzato  il ritorno al lavoro?

In proposito  è da sottolineare che la normativa  appare  laconica circa l'eventualita' che, alla scadenza  dei 24 mesi , insieme all' indennita',cessi anche la messa in  disponibilita'   con la conseguente eventuale  attivazione del licenziamento dei dipendenti interessati, salvo che trattasi di dipendenti    con  un'anzianita' contributiva di  40 anni ,nei cui  confronti   ,dando  un preavviso di sei mesi ,si potra' attivare   il recesso ,cosi' come stabilisce la specifica normativa   legislativa

Ma oltre a  questo  ,ciò che rende  particolarmente incerta , complessa  e complicata l'operazione della messa in disponibilita' e della mobilita' e'  la mancanza di criteri e parametri con cui determinare  l'organico di personale che appare confacente  e conforme  per le esigenze operative delle  strutture  che fanno capo alle varie  amministrazioni pubbliche.

Vale a dire  che ,mentre    risulta  incontestabile   il principio  secondo cui  occorre  procedere al superamento delle esuberanze  dei pubblici dipendenti ,mancano   parametri  per stabilire un situazione di esubero,il che porta a chiedersi come si dovra' procedere al riguardo.

Nel settore privato ,le aziende sono guidate soprattutto da esigenze economiche e finanziarie e decidono la soppressione di produzioni ed il ridimensionamento della forza lavoro o addiruttura  la chiusura delle strutture allorche' i costi soverchiano i ricavi  provenienti dal mercato.

Questo non risulta possibile nel settore pubblico,che comunque è obbligato a svolgere determinate funzioni,quali ad esempio l'assistenza sanitaria,la sicurezza ,le prestazioni sociali ,l'anagrafe, anche senza il pareggio di bilancio o il rispetto del patto di stabilita'.

Per  riconoscere  l'esistenza di esuberi del personale  qualcuno  suggerisce di procedere alla revisione delle dotazioni organiche ,ma cio' presuppone che siano preventivamente individuati standard di dipendenti e relativa spesa per gli stessi ,che effettivamente si rilvelino necessari e sufficienti a svolgere determinate  attivita' e specifici servizi.Ma i fabbisogni standard non sono ancora noti ,pur essendo prevista la loro costruzione dalla legge n.42/2009 in materia di federalismo fiscale..

Si potrebbe pensare di scovare gli esuberi ponendo a confronto le dotazioni organiche fissate per legge per le singole amminstrazioni pubbliche  con quelle esistenti di fatto con il rischio però di constatare che il numero dei  dipendenti effettivamene in servizio risulta  di fatto inferiore al numero dei lavoratori stabilito dalla pianta organica.

Uno  strumento idoneo  per individuare e misurare gli esuberi  potrebbe esere costituito dai processi di esternalizazione dei servizi,richiamando al riguardo l'art.6 bis e l'art.31 del dec.legvo n.165/01.

Il primo stabilisce che:

"1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei princìpi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica.

2. Relativamente alla spesa per il personale e alle dotazioni organiche, le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di riduzione e di rideterminazione delle dotazioni organiche nel rispetto dell'articolo 6 nonché i conseguenti processi di riallocazione e di mobilità del personale."

Il secondo recita che:"1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da1 a4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428."

Però si constata che dette previsioni normative circa le esternalizzazioni di servizi ed attivita' proprie delle pp.aa.non vengono adeguatamente considerate nella legge di stabilita' per il 2012.

Altra possibile strada da percorrere  alla ricerca di standard oggettivi per individuare gli esuberi del personale ,qale presupposto per procedere alla messa in mobilita' e alla npbilita' intersettoriale ,potrebbe essere quella di  fare riferimento al superimento di una soglia percentuale nel rapporto tra spese  per  personale e spese totali,pur se in meritole norme non forniscono indicazioni precise.

l'accennata  incertezza normativa    non solo non agevola una previsione favorevole   in ordine al     raggiungimento di  certi e significativi   risultati   dal  contrasto che   s'indende condurre   nei confronti del  numero  e della distribuzione  dei dipendenti delle pp.aa.,ma altresì puo' favorire comportamenti autonomi da parte delle singole amministrazioni con conseguenze  di segno opposto a quelle imposte dall'attuale situazione economica del Paese  ,che tra l'altro segnala l'   esigenza di contenimento della spesa pubblica per il personale   .


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Da: riccardina  -banned!-30/01/2014 16:19:06
09/01/2014
Dipendenti delle partecipate, ritorna la mobilità
Riproposto il meccanismo che era stato espunto dal decreto sulle stabilizzazioni

Uscita dalla porta del dl 101/2013, la mobilità dei dipendenti delle società partecipate rientra dalla finestra della legge di stabilità. Il testo definitivo della legge di Stabilità, ai commi da 563 a 568 dell'articolo 1, ripropone, infatti, il meccanismo che era stato introdotto dal dl sulle stabilizzazioni, poi eliminato dalla legge di conversione, la legge 125/2013.
Il parlamento aveva ritenuto di non mantenere in vita una serie di norme che, nella sostanza, potrebbero disincentivare le società partecipate dalla sana gestione, creando una sorta di rete di sicurezza per i loro dipendenti, in quanto mira a fare sì che il personale in eccedenza possa essere trasferito ad altre società partecipate, o dal medesimo ente proprietario o, sulla base di specifici accordi, presso società di altre amministrazioni. Il che, peraltro, costituisce una rilevante deroga al sistema ordinario di gestione delle crisi aziendali, visto che nel settore privato non esistono strumenti di tale genere.

Mobilità facoltativa Un primo tipo di mobilità consente alle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni o dai loro enti strumentali, anche al di fuori delle ipotesi di cessione di ramo di azienda, di avviare una mobilità facoltativa.
Le società interessate dovranno stipulare un accordo, per effetto del quale potranno trasferire i lavoratori senza il loro consenso. Altro presupposto necessario sarà una previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo applicato, in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale. Detti processi di mobilità debbono escludere oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Dette disposizioni non si applicheranno alle società partecipate quotate e alle società dal loro controllate.

Divieto di mobilità verso le p.a. Gli emendamenti, come del resto già il dl 101/2013, escludono espressamente che i processi di mobilità possano comportare il trasferimento dei dipendenti delle società partecipate e amministrazioni pubbliche. Lo scopo evidentemente garantire il rispetto dell'accesso al lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche esclusivamente mediante concorsi pubblici.

Indirizzi Le amministrazioni controllanti dovranno rivolgere alle società partecipate atti di indirizzo, per obbligarle a utilizzare la mobilità tra società partecipate, prima di attivare procedure per reclutamento di personale. È, nella sostanza, una replica dell'obbligo gravante sulle amministrazioni pubbliche di far precedere i concorsi appunto da procedure di acquisizione di dipendenti mediante mobilità intercompartimentale.

Eccedenze e mobilità obbligatoria Le partecipate saranno tenute ad attivare procedure di rilevazione di esuberi del personale che sfocino in una mobilità obbligatoria, qualora rilevino eccedenze di personale.
In particolare, gli esuberi deriveranno da motivate esigenze funzionali e sempre laddove le di spese di personale risultino pari o superiori al 50% delle spese correnti. La riproposizione dell'istituto con la legge di stabilità non ha superato due problemi già evidenziati col dl 101/2013: la circostanza che molte partecipate, per la natura dei servizi che svolgono, a elevato impiego di manodopera, hanno certamente spese di personale elevate; nonché il concetto di «spese correnti», non propriamente conforme alla contabilità privatistica. In ogni caso, rilevati gli esuberi, le società debbono inviare un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali operanti presso di loro ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo applicato, nella quale indicare numero, collocazione aziendale e profili professionali del personale eccedentario. Tali informazioni vanno comunicate anche al dipartimento della funzione pubblica.
Una volta dichiarate in esubero, le posizioni lavorative dovranno essere cancellate dall'organizzazione e non potranno essere ripristinate con nuove assunzioni. Entro dieci giorni dal ricevimento dell'informativa l'ente controllante dovrà ricollocare il personale eccedentario nell'ambito della stessa società, anche ricorrendo a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, oppure presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

Accordi Per facilitare la ricollocazione del personale in esubero gli enti controllanti e le stesse società partecipate potranno possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali più rappresentative, che consentano di attivare la mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società dello stesso tipo anche operanti fuori del territorio regionale ove ha sede la società interessata dalle eccedenze. Incentivi Per favorire le forme di mobilità viste sopra, le partecipate possono farsi carico, per un periodo massimo di tre anni, di una quota parte non superiore al 30% del trattamento economico del personale interessato dalla mobilità, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tali somme non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Fonte: Italia Oggi
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Da: riccardina  -banned!-30/01/2014 16:29:34
Procedure per l'attuazione del principio di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni  link

http://www.superabile.it/repository/ContentManagement/information/N1314107065/dpcm-n-325-del-5-agosto-1988.pdf


Le agevolazioni su scelta e trasferimento di sede per lavoratori disabili previste dagli art. 21 e 33 della legge 104/92 possono valere soltanto nell'ambito della stessa amministrazione o ente di appartenenza (Circolare Ministero per la Funzione Pubblica n. 90543/7/448 del 26 giugno 1992) anche in presenza di posto vacante e non possono essere applicate per il trasferimento da un ente all'altro (per esempio da un Comune all'altro, da una azienda sanitaria all'altra oppure da un ministero ad un Comune o da una Provincia ad altro ente). Pertanto, per quanto riguarda la possibilità di passaggio da un ente all'altro o da una amministrazione all'altra bisogna riferirsi ad altri istituti di cui forniamo di seguito una panoramica che si intreccia con i più recenti provvedimenti di riduzione del personale nelle Pubbliche Amministrazioni.

Mobilità volontaria
L'art. 30 del Decreto Legislativo 165/2001 prevede che le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.
La più recente normativa tende a valorizzare ed incentivare l'istituto della mobilità volontaria. Infatti, l'art. 5, comma 1 - quater della Legge n. 43 del 31 marzo 2005 ha modificato l'art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 introducendo il comma 2 bis che impone a tutte le amministrazioni pubbliche, compresi gli enti locali, di attivare le procedure di mobilità prima di procedere all'espletamento di concorsi per la copertura di posti vacanti. Le amministrazioni, in via prioritaria, devono provvedere all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza.
Pertanto, la mobilità volontaria è possibile anche fra comparti diversi , ma richiede il nullaosta da parte dell'amministrazione di appartenenza. Si sottolinea, inoltre, che in questo caso la normativa indica una parità di qualifica, e non di profilo professionale.

La circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 4/2008, sottolinea che il quadro normativo generale è caratterizzato da un particolare favore per l'istituto della mobilità quale strumento per conseguire una più efficiente distribuzione organizzativa delle risorse umane nell'ambito della pubblica amministrazione con significativi riflessi sul contenimento della spesa pubblica, nonché sull'effettività del diritto al lavoro quale diritto costituzionalmente garantito.
Inoltre, il provvedimento contiene le linee guida e gli indirizzi in materia di mobilità in relazione alle novità introdotte dalla legge 244/2007 (legge finanziaria 2008).

Ripercorriamo di seguito i punti contenuti nella circolare D.P.F. n. 4/2008:

1. assegnazione temporanea

L'articolo 3, comma 79, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), ha sostituito l'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 modificando la disciplina del ricorso al lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni che si configura come una vera e propria eccezione legata ad esigenze straordinarie e temporanee di carattere stagionale e trimestrale.
Pertanto, secondo il nuovo comma 1 dell'articolo 36, le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
E' prevista la possibilità di stipulare contratti di lavoro flessibile solo nel caso di sostituzioni delle lavoratrici in maternità ed esclusivamente per le autonomie locali.
Allo scopo di contenere il ricorso all'assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile il nuovo comma 3 dell'art. 36 prevede la possibilità di richiedere l'utilizzo di personale ad altri datori di lavoro per non più di sei mesi non rinnovabili.

2. previo esperimento delle procedure di mobilità
Si ribadisce il principio del "previo esperimento delle procedure di mobilità", che privilegia l'acquisizione di risorse umane tramite la mobilità rispetto alle ordinarie misure di reclutamento cui debbono conformarsi le pubbliche amministrazioni in termini di efficienza, razionalizzazione del costo del lavoro, migliore utilizzazione delle risorse umane.

3. regime delle assunzioni e mobilità "intercompartimentale"
La mobilità di personale tra amministrazioni appartenenti a comparti diversi (c.d. mobilità "intercompartimentale") è regolata dall'articolo 1, comma 47, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005), che così recita: "In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente".
Questa disciplina, che consente la mobilità intercompartimentale all'interno dei due diversi blocchi delle amministrazioni soggette a regimi di limitazione delle assunzioni e di quelle non soggette a limitazioni, garantisce la necessaria neutralità della mobilità sugli equilibri economico-finanziari ed impedisce che essa sia esperita come leva per nuove assunzioni di personale. La circolare n. 4/2008 ricorda che la mobilità di personale non può essere considerata cessazione: a seguito del trasferimento infatti, il rapporto di lavoro prosegue con un altro datore di lavoro e dunque l'amministrazione cedente può solo beneficiare dell'avvenuta cessione del contratto in termini di risparmio di spesa e di razionalizzazione degli organici. La cessazione per mobilità non può essere considerata utile ai fini delle assunzioni vincolate alle cessazioni verificatesi nell'anno precedente.

4. accordi di mobilità
L'articolo 3, comma 124 e seguenti, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) consente ad amministrazioni soggette a regime di limitazione e, dunque, alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca ed agli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di stipulare accordi di mobilità - anche intercompartimentale con altre amministrazioni, per assicurare la funzionalità dei propri uffici che presentino consistenti vacanze in organico e, al contempo, la ricollocazione di dipendenti in situazioni di esubero.
Gli accordi disciplinano modalità e criteri per il trasferimento, nonché i percorsi di formazione necessari ad un efficiente inserimento del personale trasferito nell'organizzazione dell'amministrazione ricevente.

5. personale in disponibilità
A norma dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 le amministrazioni sono tenute ad effettuare annualmente rilevazioni sulle eccedenze di personale su base territoriale per area o categoria, qualifica e profilo professionale.
L'articolo 7 della legge n. 3 del 2003 ha modificato gli articoli 33, 34 e 34-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 introducendo l'istituto del personale in disponibilità ed imponendo alle amministrazioni che procedono a nuove assunzioni di comunicare al Dipartimento della funzione pubblica ed alle strutture regionali e provinciali per l'impiego di cui al decreto legislativo n. 469/1997, i posti da mettere a concorso in modo da poterli coprire mediante l'acquisizione del personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi.
Si tratta di disposizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro di cui agli articoli 4 e 120 della
Costituzione (Sentenza Corte Costituzionale. n. 388 del 2004) in quanto enunciano il principio per cui il personale in esubero presso qualsiasi pubblica amministrazione deve poter essere ricollocato, durante il periodo di disponibilità, presso altre amministrazioni e sancisce la nullità di diritto delle assunzioni effettuate in violazione delle prescrizioni contenute in questa nuova normativa.
Infine, proprio in considerazione dei principi tutelati dalla disciplina in esame, al fine di assicurare in modo costante e puntuale la verifica delle esigenze di assunzione da parte delle pubbliche amministrazioni per valutare le possibilità di ricollocazione del personale in disponibilità, in caso di scorrimento di graduatorie di concorsi già espletati, nei limiti della vigente disciplina della validità delle graduatorie, occorra riproporre la richiesta di assegnazione di personale in disponibilità ai competenti servizi per l'impiego provinciali e regionali di cui al decreto legislativo n. 469/1997 e Dipartimento della funzione pubblica.

Dopo aver illustrato i punti salienti della circolare D.F.P. n.4/2008 passiamo ora alle innovazioni introdotte dalla successiva normativa.

Le novità introdotte alla mobilità volontaria dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 (Riforma Brunetta).
L'art. 49 - comma 1 del Decreto Legislativo n. 150/2009 (Riforma Brunetta) ha modificato l'articolo 30 - comma 1 del decreto legislativo 165/2001 disponendo che: "Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta". La circolare del dipartimento Funzione Pubblica n. 11786 del 22 febbraio 2011 sottolinea ulteriormente l'obbligo delle amministrazioni di attivare le procedure di mobilità (obbligatoria e volontaria), prima di procedere alla copertura dei posti vacanti e chiarisce che le procedure di mobilità volontaria vanno avviate mediante indizione di appositi bandi. Non sarebbe garantita l'imparzialità e la trasparenza della selezione attraverso un semplice esame delle domande di trasferimento presentate spontaneamente da alcuni dipendenti. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire". Pertanto, la riforma Brunetta, in un'ottica di maggior responsabilizzazione, assegna ai dirigenti la valutazione delle professionalità dei lavoratori destinatari della procedura di mobilità, subordinando questa ultima al loro parere favorevole.
In questo modo sono stati disciplinati ex novo i due presupposti essenziali, ossia il consenso dell'amministrazione di appartenenza e dell'amministrazione ricevente.
La nuova previsione specifica che i soggetti competenti a pronunciarsi sullo spostamento del dipendente sono i dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato i quali sono chiamati ad accordare il proprio assenso alla domanda sotto forma di parere motivato e formulato preventivamente "sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire".
L'art. 49 -comma 2 del decreto legislativo 150/2009 introduce il comma 1/bis all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 in cui si prevede che con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la conferenza unificata, sentite le confederazioni sindacali rappresentative, sono disposte le misure per agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.
L'art. 50 del decreto Legislativo 150/2009 modifica l'articolo 33 del decreto legislativo n. 165/2001 inserendo il comma 1/bis in cui si prevede che la mancata individuazione da parte del dirigente responsabile delle eccedenze delle unità di personale prevista dal comma 1 art. 33 decreto legislativo 165/2001 è valutabile ai fini della responsabilità per danno erariale.

Personale in disponibilità e mobilità per esubero
A proposito del personale in disponibilità c'è da rilevare che importanti innovazioni sono state introdotte dalle leggi n. 183/2011 (legge di stabilità 2012) e n. 135/2012 (cosiddetta spending review).
La mobilità per esubero nel pubblico impiego, già prevista dall'art. 33 del Decreto Legislativo 165/2001, è stata confermata e parzialmente innovata dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), che ha sostituito l'art. 33 del Decreto Legislativo 165/2001 introducendo nuove disposizioni su mobilità e collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici.
Le nuove disposizioni prevedono che il personale in sovrannumero o in eccedenza funzionale o per esigenze finanziarie delle pubbliche amministrazioni (centrali, regionali e locali) potrà essere posto in mobilità e ricollocato totalmente o parzialmente nell'ambito della stessa o in altra amministrazione, anche ricorrendo a forme flessibili di lavoro o a contratti di solidarietà. In sintesi, in base alle norme introdotte dalla Legge di stabilità 2012, gli enti pubblici possono decidere di ridurre il proprio personale in "esubero", in caso di particolari esigenze funzionali o organizzative, oppure di difficoltà finanziarie, col solo obbligo di informare preventivamente le Rsu e i sindacati firmatari del contratto nazionale.
Trascorsi 90 giorni dall'informativa ai sindacati, il dipendente può essere collocato in disponibilità all'80 per cento dello stipendio base, senza accessorio, per 24 mesi. Dopo tale periodo, il rapporto di lavoro si risolve di diritto. Se invece i dipendenti in questione hanno già maturato 40 anni di contributi, devono essere obbligatoriamente collocati a riposo,entro 10 giorni dall'informativa ai sindacati.
L'art 2 della legge 135/2012 introduce ulteriori misure per la riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni.
Il programma di riduzione non si applica al comparto scuola e AFAM , per cui restano valide le specifiche discipline di settore, alle strutture del comparto sicurezza, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale amministrativo operante presso gli Uffici giudiziari e al personale della magistratura. Il programma prevede che le Amministrazioni dello Stato, incluse quelle ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici - economici e non - e gli enti di ricerca,) devono procedere ad una ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, non inferiore al 20% di quelli esistenti. Devono inoltre procedere a una rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale non inferiore al 10%. Per gli enti di ricerca la riduzione delle dotazioni organiche del personale non si applica ai ricercatori e ai tecnologi.
E' previsto anche un taglio degli organici delle Forze Armate che dovranno ridurre il totale generale in misura non inferiore al 10%.
Alle riduzioni, la legge n. 135/2012 associa l'obbligo di razionalizzare gli assetti strutturali attraverso il riordino delle competenze degli uffici e l'eliminazione delle duplicazioni.
La legge n. 135/2012 prevede che, per il personale in soprannumero si procede, in primo luogo, alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti che, in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'ultima riforma delle pensioni introdotta dall'art. 24 del decreto legge n. 201/2011 (cosiddetto decreto "Salva Italia" convertito nella legge n.214/2011), avrebbero ottenuto la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2014. Il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione.
Per chi non possiede questi requisiti si avvia un percorso di mobilità guidata, intesa alla ricollocazione presso uffici di altre amministrazioni. Si procede con DPCM, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni.
Qualora non sia possibile la ricollocazione, sempre previo esame con le organizzazioni sindacali, che deve comunque concludersi entro trenta giorni, si procede con l'utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale in proporzione alle eccedenze e con graduale riassorbimento all'atto delle cessazioni a qualunque titolo ed in ogni caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale del restante personale.
Nel caso in cui le procedure di mobilità non consentano l'assorbimento delle eccedenze, si procede con la dichiarazione di esubero e con il collocamento in disponibilità per un massimo di 24 mesi e con trattamento economico pari all'80% di quello fondamentale.
In caso di mancata ricollocazione di tale personale mediante mobilità si arriva al licenziamento.
La normativa sulla mobilità del personale in esubero nel pubblico impiego non prevede tutele particolari per le persone invalide anche se per i procedimenti di mobilità, licenziamento, trasformazione del rapporto di lavoro (part-time, ecc) è prevista una contrattazione con le organizzazioni sindacali.

Mobilità compensativa o interscambio
L'art. 7 del D.P.C.M. n. 325 del 5 agosto 1988 prevede la possibilità di uno scambio di dipendenti della p.a., anche di diverso comparto, purchè esista l'accordo delle amministrazioni di appartenenza ed entrambi i dipendenti posseggano un corrispondente profilo professionale, ovvero svolgano le medesime mansioni. Anche in caso di identico mansionario e di identico comparto, è sempre necessario il nullaosta da parte dell'amministrazione di appartenenza.
Si sottolinea, inoltre, che in questo caso, a differenza della mobilità volontaria, la normativa indica non solo una parità di qualifica, ma anche di profilo professionale.

Infine presentiamo alcune tipologie di trasferimento che hanno un carattere provvisorio come l'assegnazione temporanea del lavoratore genitore di un figlio minore di tre anni o un carattere straordinario ed eccezionale come nel caso del comando o distacco. In tutti questi casi, infatti, non vi è un trasferimento definitivo come avviene con la mobilità.

Rispondi

Da: ortini 230/01/2014 16:34:05
scusa ABc ma il tuo Ds  da  chi ha ricevuto questa informazione?... nelle visite per il decreto 104 non è facoltà della CMV dare dispensa...comunque la stessa non è correlata all'invalidità....casomai è la 335 cioè la pensione di inabilità che è in certa misura correlata alla 'invalidità....

informati bene e rileggi il decreto....

io ho fatto richiesta di dispensa e l'Usp mi ha risposto che posso chiedere la 335,in quanto loro hanno inviato domanda di visita secondo il decreto 104...io credo che anche loro non hanno letto bene il decreto....fammi sapere perché questa questione va chiarita...la domanda è:

Secondo il dl104 le CMV hanno facoltà di dispensare il docente,se lo trovano aggravato al punto che non può svolgere  alcun proficuo lavoro o possono solo pronunciarsi su idoneità o meno alla docenza?

riccardina tu hai ragione considerando la mobilità di persone sane, ma io non posso pensare che se la prendono con chi è invalido o ha la 104...in quel caso dovrebbero intervenire le leggi di tutela del lavoratore disabile(vedi il sito handylex)..
.tu mi dirai non tutti i docenti inidonei sono invalidi...ma allora dobbiamo pensare che vi sarà una selezione naturale per cui chi meglio sta ed è più giovane è già passato ATA o è tornato ad insegnare (ricordiamoci che anni fa eravamo più del doppio ,ma molti hanno scelto di tornare alla docenza per tema delle leggi in corso, specie nel 2011 e poi nel 2014,con il terrorismo dei governi di quell'epoca che minacciavano il licenziamento...)chi rimane a tutt'oggi è anziano e/o invalido...e voglio vedere se prima di essere spostato non protesta....
Rispondi

Da: riccardina  -banned!-30/01/2014 17:34:25
non avrebbero dovuto proporci neanche la mobilità a rigor di logica. non si può proporla a chi ha la 104!!!!!!

l'ho ricordato anche alla stammati e a barone...
ma l'hanno proposta!!!

dovrebbero intervenire i sindacati e sbandierare le leggi di tutela dei disabili... ma hai visto come hanno appoggiato la petizione... i sindacati? l'unico modo per annullare la legge legalmente era la petizione, coinvolgendo tutte le categorie dei malati...
nulla mi lascia più interdetta di questo. il non intervento sindacale... mirato, forte,cazzuto... è evidente che non siamo più difesi da nessuno. dovremmo difenderci da soli!!!!! ma tu ce la fai? io no sono malata...tu pure, e pure quello, e quell'altro.
se la son presa con i più deboli... tutti i giornalisti parlano del nostro massacro come di una cosa mai vista nella storia della scuola...vergognosa... ma intanto è in atto...e noi ci siamo dentro.
e io che sono giovane e veramente malata... dopo pochi anni di ruolo conquistati con studio e fatica... se non riesco a resuscitare... sterminata anch'io...e se non mi sterminano con il licenziamento, ci riusciranno con la mobilità...
ma le chiacchiere stanno a zero... carta canta... sta mobilità incombe sulla nostra testa come una spada di damocle...
Rispondi

Da: riccardina  -banned!-30/01/2014 17:58:26
guarda qui...

inviato alla stammati
http://www.dipendentistatali.org/mobilita-dipendenti-pubblici/
Domanda di mobilità e graduatorie

In questa fase ovviamente si stilerà una graduatoria interna per la domanda di mobilità che dovrà tenere conto di diverse particolarità ovvero anche di diritti di precedenza o di preferenza. E' ovvio che mi riferisca ad esempio alla tutela che offre la legge 104/92 in particolare per quanti ne usufruiscono a titolo personale. Anche in questo caso con ogni probabilità ci sarà la differenziazione tra  un certificato di legge 104/92 semplice e quello che contempla invece la connotazione di gravità. Giurisprudenza attuale vuole che chi è titolare di questa legge non partecipi ad alcun formulazione di graduatorie per la domanda di mobilità.
Per  gli altri cioè per quelli che saranno in questa graduatoria verranno applicati tutte le prerogative previste dalla legge sulla  mobilità d'ufficio. Esse sono sostanzialmente due. Innanzitutto e con ogni probabilità verrà proposto l'istituto del part-time. Esaurita questa operazione si passerà all'ulteriore fase di ripristino in un certo senso della mobilità volontaria cioè si sottoporranno agli interessati le amministrazioni con carenza di personale dove è possibile essere destinati, esaurita questa ulteriore fase si passerà all'ultima che è poi quella più drammatica e la più temuta. Si resterà a casa per due anni con l'80% della retribuzione tabellare e pensionabile trascorsi i quali ….si resterà a casa definitivamente.



Io ad oggi non so se queste cose si avvereranno per davvero ma è quello che è scritto negli atti di legge promossi dai nostri politici passati e attuali…dire che bisogna comunque essere fiduciosi può sembrare un palliativo ma è quello che dobbiamo fare anche perché sicuramente ci saranno prese di posizioni importanti che forse e c'è lo auguriamo ritarderanno l'attuazione di queste norme o comunque le modificheranno.
GIANCARLO RANALLI


fischiaaaaa quanti sindacati ci difendono... stanno facendo la fila. Ma io ho smesso... cancellata... basta soldi ho controllato da novembre non pago più...
io non dovrei starci nella mobilità ce l'ho la 104... eppure ... mi stanno massacrando l'anima...
Rispondi

Da: ac30/01/2014 18:28:52
dalla cgil poco fa                                                                                           In quanto alle immissioni in ruolo del personale ATA, il MIUR solleciterà MEF e Dipartimento della Funzione Pubblica a completare l'iter di autorizzazione che ha già avuto l'ok della Ragioneria Generale dello Stato.
Rispondi

Da: riccardina  -banned!-30/01/2014 19:11:25
bene! buona notizia!:)
Rispondi

Da: galogero 30/01/2014 19:15:27
riccardina grz :)
Rispondi

Da: riccardina  -banned!-30/01/2014 19:15:58
Personale inidoneo
Il Miur ha comunicato che, ad oggi, per completare il quadro relativo al personale inidoneo mancano all'appello ancora i dati disaggregati di tre regioni (Lazio, Lombardia e Friuli), quindi il dato complessivo è ancora parziale.
Sono state acquisite al sistema complessivamente 3.292 domande, 981 docenti hanno chiesto di essere sottoposti a nuova visita collegiale, 128 hanno chiesto il passaggio nel profilo di Assistente amministrativo, 6 nel profilo di Assistente tecnico e 1.500 hanno optato per la mobilità intercompartimentale.
Il dato, seppur parziale, è sufficientemente indicativo e a breve dovremmo avere il dato completo.
Ultimata questa procedura si darà seguito alle nomine in ruolo del personale Ata, sui posti accantonati, disponibili, con decorrenza giuridica settembre 2013.

Rispondi

Da: galogero 30/01/2014 19:17:38
riccardina puoi informarti di giorno in giorno riguardo la regione lazio quando trasmette i dati al miur se possibile grz!
Rispondi

Da: riccardina  -banned!-30/01/2014 19:19:09
Prime visite di controllo
Sono iniziate le visite di controllo per i docenti utilizzati in altri compiti, secondo la L.128.
Alla visita medica non è presente il rappresentante Miur, che viene interpellato dalla Commissione DOPO la visita.
Finora abbiamo notizia di una collega dell'Emilia-Romagna che, alcuni giorni dopo la visita, è stata convocata in Provveditorato per la consegna dell'estratto del verbale. Alla collega -confermata inidonea all'insegnamento ma idonea ad altri compiti- sono stati di nuovo consegnati i modelli A e B con l'invito a compilarli entro 10 giorni [10 giorni?!] Se non presenterà alcun modulo sarà collocata d'ufficio in mobilità intercompartimentale.


Per quanto l'informazione sia limitata ad un solo caso, questo può significare che la scelta del passaggio in altri enti si può rimandare fino a quando non saranno intervenute le procedure nazionali per la mobilità.
Naturalmente tutti noi speriamo che tali procedure non si compiano mai, ma intervengano nuove disposizioni migliorative e ci adoperiamo per ciò avvenga.
Rispondi

Da: riccardina  -banned!-30/01/2014 19:19:42
x galo

ok
Rispondi

Da: galogero 30/01/2014 19:23:32
per ortini 2 ciao la stessa cosa che ho chiesto a riccardina la chiedo pure a te riguardo il friuli grz...sempre nella vostra possibilità si intende!

Rispondi

Da: riccardina  -banned!-30/01/2014 19:27:57
che confusione!!!
se esce il decreto... andiamo forse in mobilità vera ( notizia migliore del licenziamento)
se non esce... bene, bene ci sfreghiamo le mani... ma nel 2016 che succederà?
e se esce il decreto e nessuno ci vuole?
:))))

ma cambiare la legge... no??????
Rispondi

Da: riccardina  -banned!-30/01/2014 19:31:39
e se non esce il decreto e cancellano la data 2016 dal calendario ci salviamo??? :)))



x galo
farò del mio meglio..;)
Rispondi

Da: galogero 30/01/2014 19:31:41
riccardina tutto questo ambaradam avra un lieto fine positivo credimi....nessun licenziamento averrà!
Rispondi

Da: riccardina  -banned!-30/01/2014 19:35:13
speriamoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo:)


quesito...ma in Emilia se la cantano e se la suonano???? 10 giorni a o b? che se fumano? mah!!!
Rispondi

Da: riccardina  -banned!-30/01/2014 19:48:23
ho cambiato idea circa questa mia affermazione


io credo che,
chi ha compllato il modello B ormai è incastrato e se non esce il decreto a casa sicuro dopo il 2016

no!!!! non sono sicura che andrà a casa.... non sono sicura di nienteeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!:))))
Rispondi

Da: riccardina  -banned!-30/01/2014 19:55:04
anzi no...di una cosa sono sicura...

finalmente assumono gli ata :)))
Rispondi

Da: ortini 231/01/2014 15:35:33
in FVG galo le visite inizieranno appena a maggio,causa traslochi degli uffici....ho protestato con il sindacato...con tutti gli uffici vuoti che ci sono....

comunque c'è fermento...ora i sindacati si stanno accorgendo che c'è il rischio licenziamento...???...un po' tardi

come dice riccardina non dovevano manco pensarci ad una mobilità per persone malate...ma pensano che accettiamo tutti senza ricorrere????..


ribadisco che l'altro vizio del decreto è far passare ata inidonei senza vista...non basta questo per far ricorso???

poi c'è la questione di non firmare nulla dopo la visita...un sindacalista ha detto che così si rischia il licenziamento...ma nel decreto è chiaro che il B è inutile firmarlo....

son contenta per gli ata..unica fase positiva del decreto
Rispondi

Da: aaa31/01/2014 15:35:43
Cosa hanno intenzione di fare a delle persone malate, forse pensano che saremo più produttivi,io personalmente non posso dare di più. Ci licenzieranno molto prima del 2016.
Rispondi

Da: aaa31/01/2014 18:12:25
L'unica cosa che ho lavorato qualche anno in più, ma non posso andare in pensione. Anche se ci daranno la mobilità molte persone come me, rimarranno senza un centesimo.
Rispondi

Da: riccardina  -banned!-31/01/2014 18:16:32
no... prima non è possibile. ci vogliono di legge due anni. il 2016 è la data limite, dopo ci saranno 24 mesi, credo all'80%
meglio della Grecia ( 75%)

ma i greci dicono anoi italiani, quando la visitiamo: italiani - Greci stessa faccia, stessa razza.
del resto la Grecia era parte dell'impero romano. Sono i nostri fratelli.

Rapporti culturali fra la Grecia e Roma
La Grecia fu una delle province chiave dell'Impero romano. Orazio lasciò scritto che Graecia capta ferum victorem cepit (la Grecia conquistata conquistò il rude vincitore). La civiltà romana ricevette infatti un forte impulso dalla cultura greca e la lingua greca continuò a servire da lingua franca in Oriente. Roma dal canto suo portò in Grecia il proprio diritto, le proprie istituzioni politiche e la propria tecnologia sia civile (ponti, strade, anfiteatri ecc.) che militare. Molti intellettuali greci si recarono a Roma (Polibio, Dionigi di Alicarnasso, Elio Aristide, Plutarco) e ne celebrarono le glorie. Numerosi imperatori romani, fra cui il grande Adriano abbellirono Atene ed altre città greche, e un gran numero di patrizi amarono soggiornare in Grecia attratti dal suo prestigioso passato e da una vita culturale che si mantenne sempre viva durante tutta l'età imperiale. Un certo numero di autori latini, fra cui Seneca ed Apuleio, furono influenzati dalla letteratura greca e, da parte loro, alcuni storici e letterati di cultura e lingua elleniche preferirono esprimersi in latino per far conoscere all'Occidente il proprio pensiero: Ammiano Marcellino e Claudiano in primo luogo. La pax romana permise alla Grecia di continuare a prosperare economicamente e socialmente fino alla vigilia delle invasioni barbariche. La diffusione del Cristianesimo avvenne con una relativa precocità in Grecia e nell'Oriente ellenizzato (soprattutto in Asia Minore). Ricordiamo che san Paolo predicò a Corinto e ad Atene e che uno fra i primi grandi filosofi cristiani, Origene, seppur egiziano di nascita, era di etnia e di lingua greche.

Rispondi

Da: riccardina  -banned!-31/01/2014 18:21:39
xgalo
mi sono informata, nella mia scuola ed in altre sono stati rispettati i termini ed inviati i numeri a dicembre. bisognerebbe capire in provincia cosa sia successo...continuo ad investigare.
Rispondi

Da: galogero 31/01/2014 18:34:07
grz, ortini , grazie riccardina ma per saperne di piu' ti devi attivare con usr lazio.. come mi sono attivato oggi io con usr lombardia ..ma la persona che si occupata di raccogliere i dati provinciali dei vari usp ..era in malattia ..nn mi hanno saputo dire nulla cmq lunedì li richiamo ... cmq ..io sia x ortini sia per tè mi riferivo agli usr  molte .. provincie delle 3 regioni hanno comunicato i dati  a me interessava usr quando trasmetterà i dati degli inidonei alivello regionale al miur penso interessi pure voi.. cmq sempre grz aspetto vostre notizie..nelle vostre possibilità sempre..


riccardina ntamatella :)
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