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docenti inidonei - decreto 104- 12/09/2013 novitá
6016 messaggi, letto 156479 volte

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Da: riccardina  -banned!-03/02/2014 15:38:39
ti abbraccio forte ... forza ce la faremo!!! ce la faremo...

Rispondi

Da: riccardina  -banned!-03/02/2014 15:54:01
x ci calpestano

cmq le colleghe delle quali ti parlo... si sono rivolte a due sindacati: lo snals molto bravo con le pensioni e la uil. ed entrambe hanno ricevuto il medesimo consiglio...meglio lavorare un altro anno... tu poi non rischi... se non hai firmato nulla aspetta ti manca solo un anno!!! baciotti
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Da: ortini 203/02/2014 16:22:42
ci calpestano ,io credo tu potresti già andare in pensione con gli anni che hai maturato...ci sono nuove norme...corri ad un patronato più che ad un sindacato ,ma corri di corsa....se ottieni la dispensa il calcolo è quello che ti spetterebbe di diritto.... per chi ha 40 e più anni di servizio sono appena uscite nuove disposizioni.....forza informati!
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Da: ortini 203/02/2014 16:31:32
ci clapestano affrettati ..se hai dirtto alla pensione devi fare domanda entro il 7 febbraio on line...chiedi anche alla tua segreteria...son certa di aver letto qualcosa riguardo chi ha 40anni di anzianità ma ora non riesco a trovare il link..

.ti incollo questo qui sotto e poi facci sapere ma sbrigati  carissima....


Il MIUR  con la nota n. 481 del 21 gennaio 2014 chiarisce  alcuni dubbi interpretativi che erano stati posti dalla FLC CGIL, in occasione dell'emanazione della circolare sui pensionamenti del personale della scuola.

Le problematiche nascono dall'intreccio di norme di legge precedenti la riforma Fornero, su alcune delle quali è caduta l'interpretazione restrittiva dell'Inps, su altre l'introduzione di nuove norme di legge che intervengono sui requisiti pensionistici.

Di seguito i chiarimenti:

Opzione donna (legge 243/04): si accede alla pensione con l'assegno pensionistico calcolato interamente con il metodo contributivo. Il requisito richiesto è di 57 anni e 3 mesi di età e 35 anni di contribuzione maturato entro il 31 dicembre 2013. L'accesso al trattamento pensionistico decorrerà dal 1° settembre 2014 a causa dell'applicazione della "finestra" art. 1 c. 21 della Legge n. 148 del 14/9/2011.

Pensione anticipata e penalizzazioni nel caso in cui il lavoratore abbia meno di 62 anni di età: già non erano previste penalizzazioni qualora l'anzianità contributiva derivasse da prestazione effettiva di lavoro   inclusi i periodi di astensione obbligatoria per maternità, assolvimento degli obblighi di leva, infortunio, malattia e cassa integrazione guadagni ordinaria, nonché per donazione di sangue e di emocomponenti e per i congedi parentali di maternità e paternità previsti dalla legge 151 del 20011. La legge di Stabilità del dicembre 2013 ha incluso anche i periodi di fruizione dei permessi e congedi previsti dalla Legge 104/92 e successive modifiche.

Il DL 102/2013 art. 11 e art. 117bis consente  ai lavoratori di produrre domanda di pensione secondo i requisiti precedenti la riforma Fornero se nel corso dell'anno 2011 hanno usufruito dei congedi per assistere familiari con disabilità grave ai sensi dell'art. 42 comma 5 d.lgs. 151/2001 o che hanno fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33 comma 3 della Legge 104/92. I lavoratori devono presentare la domanda alle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro entro il 26 febbraio 2014. Le domande al MIUR potranno essere presentate anche in modalità cartacea dopo la scadenza del termine del 7 febbraio 2014 e saranno convalidate dal SIDI in data successiva

Rispondi

Da: ortini 203/02/2014 16:44:55
ci calpestano  ogni situazione pensionistica è personale e devi farti fare il calcolo e le pratiche da un patronato che ti aiuta con la domanda on line entro il 7 febbraio..la mia sindacalista del Gilda mi ha detto che tu puoi fare comunque richiesta on line e se poi non hai dirtto semolicemente l'Inps ti rigetta la richiesta...quindi fai domanda e poi si vedrà,visto che il termine è entro il 7 febbraio....

Decreto Ministeriale 1058 del 23 dicembre 2013 e della nota ministeriale 2855 del 23 dicembre 2013 relativi alle procedure per la cessazione dal servizio...

Rispondi

Da: riccardina  -banned!- 03/02/2014 16:58:56


X ortini
Perchè le mie colleghe...pur avendo raggiunto i 40 anni di etá dicono che si sono informate e rischiano per pochi mesi una decurtazione notevole e hanno deciso di continuare a lavorare x un anno? Sono le quota 96?ne sai qualcosa?
Mi spieghi per favore?grazie<3
Rispondi

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Da: riccardina  -banned!- 03/02/2014 17:01:59
Certo che la quiescenza è un argomento complesso!

Rispondi

Da: galogero 03/02/2014 17:03:05
io lo so perchè dovrei dirtelo ? dato chè ti ho chiesto un favore .. ti sei attivata solamente per fare un copia incolla dei numeri del telefono dell'usp.. entrando nel sito l'avrei potuto fare pure io cmq... nn è una polemica ad oggi su 3..2 regioni già pervenute al miur mentre i lazio ancora niente certo i lazion molto lontano dal miur il tempo c vuole!
Rispondi

Da: galogero 03/02/2014 17:05:31
sera, oritini, sera .........!
Rispondi

Da: Magic Excalibur 03/02/2014 19:05:52
RICCARDINA......Questo quesito te l'ho chiesto parecchio tempo fa!!!!!!
Potresti essere tanto gentile e cortese da spiegarmi come mai Via Pianciani ancora non manda i dati al miur della scelta dei tuoi colleghi inidonei?
Tu a detta tua hai addirittura fatto la visita medica....quanti siete...chi ha optato a Roma x a.a. e a.t. ?
Quanti x la mobilità (forse 2016)?
Sei solo un caso tu isolato?
Delucidaci dall'alto della tua cultura......
O conosci solo il tuo cane e tuo marito?
Ci fai sapere quanti inidonei siete a Roma che skifiate gli ATA.!!!!!????
Rispondi

Da: ortini 203/02/2014 20:33:16
Magic mancano lombardia , lazio e fvg c'era scritto in un post della cgl....per la mia regione purtroppo bisogna attendere maggio...un 'insulto...

riccardina io mi son letta solo le circolari che ho postato, ma so che con la quiescenza ogni  caso è a sé e senz'altro le tue colleghe avranno bene fatti i calcoli con scatti d'anzianità ed altro...mi preoccupo che la nostra collega cicalpestano riesca a fare domanda entro il 7 febbraio...molti la fanno anche senza aver fatto i calcoli, tanto per rientrare nei termini e poi l'Inps caso mai rigetterà la domanda.così dettomi dal Gilda che ha sul suo sito una tv news che parla di pensione....notte a tutti...
Rispondi

Da: riccardina  -banned!- 03/02/2014 23:25:30
In primo luogo ho chiamato questa mattina alle 9,12.

Ma visto che si pretende e si accusa...non vedo perchè devo dirvelo ora.Non sono ne obbligata nè tenuta ad aiutarvi
Con questo ho chiuso con te galo e magic....
Nb.a me della pensione e dei numeri che interessano agli ata non frega nulla.si faceva per aiutare la signora e voi.
Ma l'aiuto non si pretende..
..e con questo con voi ho chiuso.
Rispondi

Da: riccardina  -banned!- 03/02/2014 23:31:54
X ci calpestano

Sii prudente e informati per questa decurtazione di cui si parla ....perchè è alta.notte.

Rispondi

Da: ci calpestano03/02/2014 23:57:15
Riccardina, ti ringrazio..non me lo devono dire loro , io non mi muovo se non sono sicura , non voglio perdere nemmeno un centesimo perchè 41 anni di lavoro sono tanti e anche se devo aspettare un altro anno , aspetterò. Mi dispiace per voi che avete ancora tanti anni, ma io non credo ai licenziamenti ,non lo possono fare. Cerca di tornare in classe e quando sarai stanca ..ti riposerai ma togliti da questo infinito casino.
Rispondi

Da: riccardina  -banned!- 04/02/2014 00:06:58
X galo
E cmq a me basta chiederla una volta una cosa...non amo nè la pedanteria nè l'asfissia.se non ho scritto niente è perchè non avevo niente da dire.avrei insistito domani,ora perô mi sono indispettita e visto che ho solo fatto un copia incolla....chiamali tu domani...o fatti aiutare da magic...visto che nel lazio ci lavora pure lui ed è un ata e quindi a maggior ragione dovrebbe chiamare lui...invece di pretendere. Cmq ho provato tutti e tre i numeri e nessuno ha risposto alle mie domande.
Buona notte acidi come lo yogurt scaduto
:p
Rispondi

Da: riccardina  -banned!- 04/02/2014 00:12:22
X ci calpestano

Sei veramente una persona carina.Lo spero...sto aspettando che mi chiamino...ma ho serie preoccupazioni e non dormo la notte...per questo "casino".
Tu corri per capire entro il 7come ti ha consigliato ortini...ma si prudente e non farti fregaredoldi.anche perchè ormai giorno piü o meno...almeno prendi una pensione decente dopo 40anni!!!
Rispondi

Da: riccardina  -banned!- 04/02/2014 00:15:11
41!!!!
Rispondi

Da: ci calpestano04/02/2014 00:35:52
E se sarà l'anno prossimo sono 42 e 4 mesi!!!!Ma io cmq spero nella soluzione dei quota 96, mercoledì si sarà la commissione bilancio ,speriamo che si ....sbilancerà,  spero però che tutti riescano , in qualche modo, a risolvere questa situazione del cavolo. E' una storia assurda come assurda è la situazione dei precari,non ha colpa nessuno di quanto sta succedendo, è inutile inveire con parolacce perchè tutto ciò non dipende da nessuno di noi. Riccardina, ti auguro un pò di serenità  sia per quanto riguarda il lavoro che per la tua salute. 
Rispondi

Da: Magic Excalibur 04/02/2014 06:22:33
Ahahahahahahah.....appunto (41!)
Sono i 40 ladroni e Alibabbà.....ahahahahahah
Rispondi

Da: Magic Excalibur 04/02/2014 08:44:24
Akkuminkia a kunte.....tinitillo pi ttia tu e tutta a merda dei sindakati...
Appena te  legge kumpare galogero stanne sikura ke avrai le meritate risposte al tuo solidale altruismo.....ahahahahahah
Rispondi

Da: riccardina  -banned!- 04/02/2014 09:18:40
X ci calpestano

Grazie...facci sapere...com'è andata e quale è stata per te la scelta migliore.

Un abbraccio
Rispondi

Da: riccardina  -banned!- 04/02/2014 09:50:32
X galo

Dunque ce l'ho fatta!!! ho parlato con simoncini segreteria ata gentilissimo che mi ha fatto parlare con il sig.felici tel0677392333 il quale mi ha detto che le domande degli inidonei che vogliono passare ata,sono circa 10 che giacciono nella segreteria del direttore regionale.pare che ancora il miur non abbia dato disposizioni in merito e mi dice che non le ha date non solo nel lazio ma in tutta italia,il miur non ha detto di procedere all'assegnazione....quindi si sta cercando di capire a chi assegnarle e quando. La persona non mi ha saputo dire quanti inidonei hanno scelto la mobilità.
Buona giornata e spero di esserti stata utile.
Rispondi

Da: riccardina  -banned!- 04/02/2014 09:52:01
Dimenticavo sono due persone veramente cortesi e gentili.molto dispinibili.
Rispondi

Da: riccardina  -banned!- 04/02/2014 10:24:20
X galo
Dimenticavo ancora...mi ha confermato...come ti avevo detto la prima volta che l'unica data che hanno ricevuto dal miur è quella di dicembre.che per il momento è tutto fermo in attesa (nelle more)di procedere all:assegnazione.
hihihihi:)
Rispondi

Da: riccardina  -banned!- 04/02/2014 10:28:30
Cmq fossi in voi starei tranquilla...sono le solite lungaggini italiane...
Siamo lenti ....lenti....lenti....

X galo
:-p
Rispondi

Da: Magic Excalibur 04/02/2014 11:06:54
Roma e provincia circa 350 lo sanno pure i cani ed i gatti
Angelo Felici nella sua stanza 4º piano qualche esemplare di inidoneo lo tiene....ahahahah
Ai tuoi colleghi da via Pianciani "non li sposta nessuno"......
Pensi di sapere....ahahahah...informi galogero che è in Lombardia....ahahahah dei dieci desaparesidos...ahahahahahah....digli ma stanne certa che a me kumpare uncennefutte nente che i tuoi colleghi inidonei in via Pianciani sono na cifra.....riunitisi...in una riunione formale presieduta da Minichello in
persona e sindakati al seguito prima ancora che tu ubriakassi a tutti.....si sono g "garantiti la permanenza nelle varie stanze ai piani di via Pianciani....altro che biblioteche...male ke vada sino al 2016 il caffè lo paga un pò Felici al bar ogni tanto o i tuoi colleghi inidonei....ahahahahahah
Quindi scienza confusa 10 a.a. vicinissimi alle proprie case dal posto di lavoro.
Il resto mobilitá in massa.....
Pochi tra cui tu visita......
a.t. ZEROOOOOOO.
Va kurkate ka è megghio.
Rispondi

Da: riccardina  -banned!- 04/02/2014 13:45:34
Meglio scienza confusa...
Che deficienza estesa....
Hihihi:)

Vat'a coc
Rispondi

Da: nnnicola04/02/2014 14:41:59

Pensioni di inabilita' nel pubblico impiego

Nel pubblico impiego vi sono più trattamenti di inabilità, le cui differenze sostanziali attengono i requisiti di accesso, gli organismi preposti agli accertamenti sanitari e le modalità di calcolo. A differenza dei lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'INPS, in caso di riconoscimento dello stato di inabilità pensionabile il dipendente pubblico iscritto all'INPDAP viene dispensato dal servizio.



Inabilità assoluta e permanente alla mansione

L'inabilità alla mansione è limitata al tipo di attività espletata e dà luogo al trattamento di pensione soltanto nell'ipotesi in cui il dipendente pubblico non possa essere adibito a mansioni equivalenti a quelle della propria qualifica.
Non si ha diritto alla prestazione se l'invalidità interviene dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Requisiti sanitari e contributivi per il diritto
Per ottenere l'inabilità alla mansione occorrono i seguenti requisiti:
- riconoscimento medico legale da parte delle competenti Commissioni dal quale risulti che il dipendente pubblico è permanentemente inidoneo allo svolgimento della propria mansione
- almeno 15 anni servizio (14 anni, 11 mesi e 16 giorni) per i dipendenti dello Stato. Per i dipendenti di Enti locali o della Sanità  occorrono, invece, almeno 20 anni di servizio (19 anni, 11 mesi  e 16 giorni)
- risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio per inabilità

Procedimento
La visita medica può essere richiesta sia dal dipendente che dall'Ente datore di lavoro.
L'ente datore di lavoro:
- chiede il parere sanitario alla competente Commissione medica
- ricevuto il verbale di visita medica che riconosce l'inidoneità alla mansione, verifica la possibilità di utilizzare il dipendente in mansioni equivalenti a quelle della propria qualifica
- se non ci sono possibilità di ricollocazione in mansioni equivalenti, può proporre di ricollocare il lavoratore anche in mansioni di posizione funzionale inferiore.

Nel caso in cui il lavoratore non dia il proprio consenso alla nuova collocazione in posizione funzionale inferiore interviene la risoluzione del rapporto di lavoro che si configura come dispensa dal servizio per inabilità.
Dispensato dal servizio, il lavoratore deve presentare domanda di pensione per inabilità relativa alla mansione sia all'INPDAP che al datore di lavoro.

Calcolo della prestazione
I criteri di calcolo sono gli stessi della pensione ordinaria.
La prestazione va determinata sulla base del servizio posseduto al momento della cessazione e decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio.
Sono applicabili le norme per l'integrazione al trattamento minimo.



Inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro

Inabilità non assolutamente invalidante ma tale da impedire la collocazione lavorativa continua e remunerativa del dipendente pubblico. Non si ha diritto alla prestazione se l'invalidità interviene dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Fermo restando che lo stato di inabilità a proficuo lavoro deve risultare alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, il dipendente può presentare richiesta di visita medica per il riconoscimento di tale stato di inabilità entro un anno dalla cessazione per dimissioni.

Requisiti sanitari e contributivi per il diritto
Per ottenere l'inabilità alla mansione occorrono i seguenti requisiti:
- riconoscimento medico legale redatto dalle competenti Commissioni nel quale risulti che il dipendente pubblico non è più idoneo a svolgere in via permanente attività lavorativa
- almeno 15 anni servizio (14 anni, 11 mesi e 16 giorni) sia per i dipendenti dello Stato, che per i dipendenti degli Enti locali o Sanità
- risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio per inabilità permanente a proficuo lavoro.

Procedimento
La visita medica può essere richiesta sia dal dipendente che dall'Ente datore di lavoro.
L'ente datore di lavoro:
- chiede il parere sanitario alla competente Commissione medica
- ricevuto il verbale di visita medica che riconosce l'inidoneità a proficuo lavoro dispone immediatamente la dispensa dal servizio.

Dispensato dal servizio, il lavoratore deve presentare domanda di pensione per inabilità a proficuo lavoro sia all'INPDAP che al datore di lavoro.

Calcolo della prestazione
I criteri di calcolo sono gli stessi della pensione ordinaria.
La prestazione va determinata sulla base del servizio posseduto al momento della cessazione e decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio.
Sono applicabili le norme per l'integrazione al trattamento minimo.



Inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa

Dall'1.1.1996 ai pubblici dipendenti è stata estesa la pensione di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, già prevista per i lavoratori del settore privato iscritti all'INPS .

Requisiti contributivi e sanitari
Per ottenere l'inabilità a qualsiasi attività lavorativa occorrono i seguenti requisiti:
- riconoscimento medico legale redatto da parte delle competenti Commissioni dal quale risulti che il dipendente è permanentemente impossibilitato a svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di difetto fisico o mentale
- anzianità contributiva di almeno 5 anni, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione di inabilità
- risoluzione del rapporto di lavoro per infermità, non dipendente da causa di servizio, che determina uno stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

La domanda, con allegato un certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, deve essere presentata all'ente presso il quale il lavoratore presta o ha prestato l'ultimo servizio.
Ricevuta la domanda, l'ente:
- dispone l'accertamento sanitario presso le Commissioni mediche di verifica; nei casi di particolare gravità delle condizioni di salute dell'interessato può essere disposta la visita domiciliare
- ricevuto il verbale attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente e la sede provinciale dell'INPDAP alla liquidazione della pensione.

La pensione di inabilità decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro se presentata dal lavoratore in attività di servizio, ovvero, dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda se inoltrata successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Se dagli accertamenti sanitari scaturisce, invece, un giudizio di inabilità permanente al servizio, non si dà luogo ad ulteriori accertamenti, e da parte dell'ente datore di lavoro vengono attivate le procedure contrattuali finalizzate alla collocazione del dipendente in altra mansione, fino ad arrivare alla risoluzione del rapporto di lavoro.
In questo caso, al lavoratore spetta la pensione se ha maturato il requisito contributivo di 20 anni, se dipendente degli enti locali, 15 anni se dipendente statale.
Il pensionato può essere chiamato a visita di revisione dello stato di inabilità.

Calcolo
La pensione di inabilità a qualsiasi attività lavorativa viene liquidata con le stesse regole di una normale pensione con l'aggiunta di una maggiorazione che varia a seconda dell'anzianità contributiva del dipendente:
- per i lavoratori con almeno 18 anni di servizio al 31.12.95 l'anzianità contributiva maturata viene maggiorata del periodo compreso tra la decorrenza della pensione e la data di compimento dell'età pensionabile
- per i lavoratori con meno di 18 anni di servizio al 31.12.95 si aggiunge al montante individuale maturato una quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento del 60° anno di età.

In ogni caso, l'anzianità contributiva complessiva non può risultare superiore a 40 anni e l'importo della  pensione di inabilità non può in ogni caso essere superiore all'80% della base pensionabile o del trattamento privilegiato spettante nel caso di inabilità riconosciuta dipendente da causa di servizio.
Nel sistema contributivo, qualora il dipendente riconosciuto inabile sia di età anagrafica inferiore, si applica come coefficiente di trasformazione quello relativo a 57 anni (4,419).
Nel sistema retributivo è prevista l'integrazione al trattamento minimo.

Incompatibilità
La pensione di inabilità è incompatibile con l'attività da lavoro dipendente, con l'iscrizione negli elenchi degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e con l'iscrizione agli albi professionali.



Inabilità per causa di servizio (pensione diretta privilegiata)

La pensione privilegiata è una prestazione spettante al dipendente pubblico cessato dal servizio per inabilità assoluta e permanente derivante da infermità riconosciuta dipendente da causa, o concausa, di servizio.
Per il diritto alla prestazione non è richiesto alcun requisito minimo di servizio, basta un solo giorno di lavoro.
La pensione privilegiata si consegue a domanda da presentare entro il termine perentorio di 5 anni (10 per parkinsonismo) dalla data di cessazione dal servizio. Se la malattia interviene oltre i 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro il termine dei 5 anni decorrerà dalla data di insorgenza della malattia. Per i dipendenti dello Stato può essere concessa d'ufficio quando la dispensa dal servizio o la morte è dovuta ad infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio (art. 167 DPR 1092/73).
Per i dipendenti degli enti locali e sanità non esiste procedura d'ufficio e il procedimento di concessione della pensione privilegiata è sempre subordinato all'istanza dell'interessato o dei suoi eredi.

Calcolo
Per il personale civile dello Stato, la misura della prestazione è correlata all'entità dell'infermità o lesione.
In caso di grave menomazione, ascrivibile alla 1a categoria, l'importo è pari agli 8/10 della retribuzione pensionabile; se l'infermità è classificabile a categoria inferiore la misura è pari a 1/40 della retribuzione pensionabile per ogni anno di servizio, e comunque non inferiore a 1/3 né superiore a 8/10 della base stessa.
Per il personale degli enti locali, si procede invece maggiorando di 1/10 l'aliquota corrispondente all'anzianità di servizio maturata per il calcolo della pensione ordinaria. Tale aliquota non può, in ogni caso, essere inferiore a 66,77% ne superiore al 100%


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Da: ortini 204/02/2014 15:06:29
attenzione per il comparto scuola ci sono delle specifiche e vi incollo qui dal sito copdus l'aggiornamento alle norme....io son stata dichiarata inidonea permanente alle mansioni del profilo di appartenenza e non mi hanno mandato  in dispensa, dicendo che mi avrebbero trovato altre mansioni...nel frattempo è SOPRAVVENUTO IL DIL 104......ho rifatto richiesta di dispensa....

(aggiornamento giugno 2012) ATTENZIONE ! LA RECENTE RIFORMA PENSIONISTICA "FORNERO" RISCHIA DI VANIFICARE LE NORME SULLA "DISPENSA DAL SERVIZIO" TRASFORMANDO I DISPENSATI IN ESODATI. SI CONSIGLIA QUINDI PRUDENZA FINO A QUANDO LA NORMATIVA NON SARA' CHIARITA.

(12.11.2010) La dispensa dal servizio "per inidoneità o incapacità o persistente insufficiente rendimento" del personale scolastico è prevista dall'art. 512 del D. L.vo 297/94.

La dispensa dal servizio consente di accedere alla pensione sulla base dell'anzianità contributiva maturata al momento della dispensa stessa.

La dispensa derivante da inidoneità per motivi di salute può essere richiesta d'ufficio o dall'interessato e viene disposta dopo un'apposita visita collegiale davanti alla Commissione Medica di Verifica del Ministero dell'Economia e Finanze.

In alternativa alla dispensa la Commissione può individuare una inidoneità temporanea allo svolgimento delle proprie funzioni oppure una inidoneità permanente, accompagnata dall'indicazione delle mansioni alternative a cui l'interessato può essere adibito.

L'art. 514 c. 1 del D. L.vo 297/94 prevede infatti che "il personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a domanda essere collocato fuori ruolo ed utilizzato in altri compiti tentuto conto della sua preparazione culturale e professionale".

L'utilizzazione in altri compiti del personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute è normato dal CCNI del 25 giugno 2008 che tuttavia dovrà essere "adeguato" al Decreto Brunetta (D.Lvo 150/2009)

Il personale dichiarato permamentemente inidoneo è inserito in uno speciale ruolo ad esaurimento ed in teoria dovrebbe transitare ad altre amministrazioni col meccanismo della mobilità anche intercompartimentale (art. 3 c. 124 e 125 legge 244/2007). In realtà questa norma è ancora disattesa e probabilmente lo rimarrà a lungo.

Spiace dirlo ma gli inidonei sono in genere considerati un peso per le scuole cui sono stati assegnati (soprattutto se l'inidoneità deriva da problematiche di carattere psichico) e, nel clima "efficientistico" e privo di umanità della scuola-azienda, spesso sono oggetto di mobbing.

È utile ricordare che il dipendente dichiarato permanentemente inidoneo per motivi di salute può sempre optare per la dispensa dal servizio.

In alternativa alla dispensa si può chiedere la pensione di inabilità, più favorevole dal punto di vista economico ma più difficile da ottenere poiché, nelle attuali ristrettezze di bilancio, le Commissioni mediche hanno precise istruzioni di ridurre al minimo la concessione di questi benefici.

Il personale inidoneo ha un orario di lavoro di 36 ore settimanali (sia docenti che ATA), conserva il trattamento economico previsto per la qualifica di appartenenzadel corrispondente personale a tempo indeterminato e può accedere al salario accessorio e al fondo d'istituto.

Comma 127 (e 124, 125) art. 3 legge 244 del 24.12.07 (finanziaria 2008)



127. Per le medesime finalità e con i medesimi strumenti di cui al comma 124, può essere disposta la mobilità, anche temporanea, del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento. A tali fini detto personale è iscritto in un ruolo speciale ad esaurimento. Nelle more della definizione del contratto collettivo nazionale quadro per la equiparazione dei profili professionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, in via provvisoria, i criteri di raccordo ed armonizzazione con la disciplina contrattuale ai fini dell'inquadramento in profili professionali amministrativi, nonché, con le modalità di cui al comma 125, gli appositi percorsi formativi finalizzati alla riconversione professionale del personale interessato. Con gli strumenti di cui al comma 124 vengono disciplinati gli aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale interessato, nonché i profili finanziari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.



124. Al fine di rispondere alle esigenze di garantire la ricollocazione di dipendenti pubblici in situazioni di esubero e la funzionalità degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato possono autorizzare, per il biennio 2008-2009, in base alla verifica della compatibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica delle richieste di autorizzazione a nuove assunzioni presentate dalle amministrazioni, corredate dai documenti di programmazione dei fabbisogni, la stipulazione di accordi di mobilità, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale presso uffici che presentino consistenti vacanze di organico.



125. Gli accordi di cui al comma 124 definiscono modalità e criteri dei trasferimenti, nonché eventuali percorsi di formazione, da attuare nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto delle vigenti normative, anche contrattuali


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Da: Magic Excalibur 04/02/2014 17:29:23
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