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Concorso Dirigenti scolastici 2011
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Da: Collega2011 02/08/2018 23:34:10
Intervengo anche io, ricordi. Si canguro non voleva il ricorso della preselettiva, ma poi é stato bocciato agli scritti. Ora fanno una sola prova scritta e cinque quesiti. Nel 2011, dilettanti allo sbaraglio, non sapevamo se dovessimo scrivere tanto o poco. Dovevano bocciare e lo hanno fatto. Pensate davvero che ci fossero tanti asini? Siamo stati profondamente delusi da una scuola in cui credevamo. Hanno infranto le regole. I commissari, nelle varie regioni, hanno fatto il comodo loro. Ora tutto é lecito. Spero che salti tutto fuori.
Rispondi

Da: Tutti ds 03/08/2018 09:59:02
Augurissimi tutti da con le prove semplificate del nuovo concorso. Tre rispostine e due crocette. Certo per i pendenti 2011 due scritti consecutivi di otto ore ciascuno era fa ridere in faccia. Ahhhbh  poveri pendenti le meritano tutte le tribolazioni  di questi sette anni per essersi seduti ad una tavola  già apparecchiata.
Rispondi

Da: mala tempora currunt03/08/2018 10:49:01
Ma pensate alla salute, ogni cosa avrà la Sua strada. Fare il Dirigente non è l'unica cosa nella Vita!!
Rispondi

Da: apri e vinci 03/08/2018 10:59:24
Infatti!
Rispondi

Da: ForMe 03/08/2018 13:06:13
https://www.scuolainforma.it/portale/2018/07/30/concorso-dirigenti-scolastici-ricorsi.html
Rispondi

Da: cavallo selvaggio 03/08/2018 19:22:49
https://youtu.be/JxmxtOmgFRE
Grazie On D'Attis !  ci ha provato in tutti i modi ma "non c'è peggior sordo che non vuol sentire".
Il leghista Pittoni  dall'opposizione era favorevole ai ricorrenti 2011, adesso che può decidere si defila. Solo propaganda...
Rispondi

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Da: io03/08/2018 19:53:00
Hanno la faccia come il c..lo, LEGA E 5 STAR
Rispondi

Da: io03/08/2018 19:58:37
Non avrei mai pensato di rimpiangere Renzi. Non è solo per la nostra faccenda, ma per come si erano impegnati a gratificare con aumenti stipendiali tabellari, tutti i docenti a livello europeo, ed invece:
-eliminazione carta docente;
-potenziamento del "merito"
-eliminazione entrata gratis ai musei
- eliminazione dei DS con prossimi mega accorpamenti scuole
- blocco mobilita' dopo concorso docenti a livello regionale,
ecc, ecc.
..... e siamo solo all'inizio dei loro scempi.
Rispondi

Da: io03/08/2018 19:59:30
dimenticavo:
- gli 80euro  sono una spesa inutile da destinare ad altro.
Rispondi

Da: io03/08/2018 20:00:43
mi ricordano tanto un signore con i baffetti che viveva in Germania ed è morto nel 1945 in un bunker a Berlino.
Rispondi

Da: apri e vinci 03/08/2018 20:39:30
@io
Condivido. Dopo la Buona Scuola e il Jobs act avevo rinnegato Renzi, mi ero sentito tradito, ero deluso. Non ho mai simpatizzato con Lega e 5 star, ma non mi è dispiaciuta la "lezione" data a Renzi. Ora che vedo che " al peggio con c'è mai fine" mi tocca ricredermi.
Rispondi

Da: Perché 03/08/2018 21:05:36
Siete buoni solo a vedere i fatti vostri. Non pensate alla comunità. Il mio orticello e basta. Disgustosi.
Rispondi

Da: io03/08/2018 21:13:43
@ Perche'
Da quale Pianeta arrivi?
Qui siamo sul Pianeta Terra!!!!!!!
Rispondi

Da: Xprecedenti 03/08/2018 21:21:17
Forse è ancora troppo presto per esprimere giudizi. Io ne riparlerei fra un annetto per capire se si sta davvero meglio o peggio di prima.
Rispondi

Da: Addirittura renziani03/08/2018 21:58:37
I pochi renziani superstiti sono davvero alla frutta se si fingono docenti e intervengono su questo forum
Rispondi

Da: signor x03/08/2018 22:11:53
Colleghi ,al Senato c'è un emendamento 6.16 a firma di Pittoni in favore dei ricorrenti 2011;la Commissione dopo l'esame lo dichiara inammissibile.Qualcuno sa cosa potrebbe accadere,anche perché si tratta di un emendamento presentato da un membro del governo?
Rispondi

Da: signor x03/08/2018 22:13:29
scusate mi correggo non inammissibile ma,improponibile
Rispondi

Da: Emendamenti.03/08/2018 22:34:50
A questo punto, mi spiace per Pittoni, sembra il gioco delle tre carte. Ma pensano forse che siamo beoti?

1. Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati in termini sconvenienti.

2. Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal Senato sull'argomento nel corso della discussione.

3. Il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno, dell'emendamento o della proposta, decide inappellabilmente.
Rispondi

Da: ForMe 03/08/2018 22:51:43
Ma se è stato dichiarato improponibile, non ci riguarda più
Rispondi

Da: Realista03/08/2018 23:32:47

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: Ehila'' 03/08/2018 23:35:18
Ciao prrrrrtr.
Rispondi

Da: Aborro!03/08/2018 23:36:01
Ma come ti permetti? Proprio tu, una cosa inutile...
Rispondi

Da: Emendamenti.03/08/2018 23:38:14
Strisciare???? Ma che dici?
Rispondi

Da: Xprecedenti 03/08/2018 23:50:29
Ma la Uzzolina partecipa al concorso passando agli scritti e ancora fa parte della commissione quultura dove si dà da fare per far bocciare tutti gli emendamenti pro pendenti 2011. Ma è questo il governo del cambiamento di cui tanto sbavano? Io lo sapevo che erano una fregatura questi grilloni.
Rispondi

Da: Aborro!03/08/2018 23:59:53
Testo dell'ordinanza
N. 173 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 giugno 2017

Ordinanza del 21 giugno 2017  del  Consiglio  di  Stato  sul  ricorso
proposto  da  Farina   Anna   Maria   ed   altri   contro   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed altri .

Istruzione - Istruzione pubblica - Dirigenti scolastici  -  Procedura
  di immissione nei  ruoli  dei  dirigenti  scolastici  riservata  ai
  soggetti  gia'   vincitori   ovvero   utilmente   collocati   nelle
  graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi
  concorsuali  successivamente  annullate  in  sede   giurisdizionale
  relative al concorso indetto con decreto direttoriale del 13 luglio
  2011, nonche' ai soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole
  almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano  avuto,  alla
  data di entrata in vigore della legge in questione, alcuna sentenza
  definitiva nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi indetti
  con decreto direttoriale del 22 novembre 2004 e con D.M. 3  ottobre
  2006.
- Legge 13 luglio 2015, n. 107  (Riforma  del  sistema  nazionale  di
  istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
  legislative vigenti), art. 1, commi 87, 88, e in particolare, lett.
  b), 89 e 90.
In subordine: Istruzione - Istruzione pubblica - Dirigenti scolastici
  -  Procedura  di  immissione  riservata  nei  ruoli  dei  dirigenti
  scolastici -  Preclusione  della  partecipazione  ai  soggetti  che
  abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado ovvero
  non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore  della  legge  in
  questione, alcuna sentenza definitiva nell'ambito del concorso  per
  reclutamento  di   dirigenti   scolastici   indetto   con   decreto
  direttoriale del 13 luglio 2011.
- Legge 13 luglio 2015, n. 107  (Riforma  del  sistema  nazionale  di
  istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
  legislative vigenti), art. 1, comma 88.


(GU n. 49 del 2017-12-06)


                        IL CONSIGLIO DI STATO
               in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

    ha pronunciato la presente ordinanza
    sul ricorso numero di registro generale n. 271 del 2017, proposto
dai signori:
        Anna  Maria  Farina,  Maria  Francesca   Giammona,   Stefania
Cocuzza, Crescenza Carrato, Claudia Maltese,  Vito  Civello,  Liliana
Gagliano, Rita Cancasci, Laura Bisso, Antonietta Maria Sireci, Marina
Usala, Eliana Colombino, Benedetto  Savona,  Maria  Cristina  Taddeo,
Marina Fausto, Antonia  Lucia  Mazzara,  Francesca  Adamo,  Giancarlo
Pasqualino Garozzo, Milena Lo Zito, Sebastiana Ivana Gualtieri, Maria
D'Anna, Francesca Anna Maria  Alesci,  Antonella  Maria  Salvo,  Rosa
Maria  Spata,  Daniela  D'Amico,  Concetta  Rita  D'Amico,   Giovanni
Marotta, Isabella Barbara Matessi, Grazia  Caruso,  Paolo  Ballatore,
Sebastiano Inturri, Marcello Sambataro,  Concetta  Guarino,  Giuseppa
Ficicchia, Barbara  Conigliello,  Rosa  Sant'Angelo,  Michele  Gueli,
Maria  Grazia  Cincinnato,  Salvatore  Seggio,  Licinia   Cacciatore,
Delviana Mancuso, Angiola Giuffre', Rosaria Addamo, Lucia Borsellino,
Margherita Gaudioso, rappresentati e  difesi  dall'avvocato  Girolamo
Rubino, con domicilio eletto presso lo studio  Fabrizio  Paoletti  in
Roma, via Maresciallo Pilsudiski 118;
    Contro il  Ministero  dell'istruzione  dell'universita'  e  della
ricerca, l'Ufficio scolastico  regionale  per  il  Veneto,  l'Ufficio
scolastico provinciale di Belluno, l'Ufficio scolastico regionale per
la Sicilia, in  persona  dei  rispettivi  legali  rappresentanti  pro
tempore, rappresentati e difesi per  legge  dall'Avvocatura  generale
dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
    nei confronti dei signori Nunzia Grillo, Daniela Mercante, Franco
Ferrara, non costituiti in giudizio;
    sul ricorso  numero  di  registro  generale  n.  1335  del  2017,
proposto dai signori:
        Antonina Raineri, Carminia Cassarino, Croce Costanza, Rosaria
Segreto, Francesca  Castellino,  Maria  Teresa  Santanello,  Calogero
Nocera, Domenico Maiuri,  Andrea  Fossati,  Vita  Grazia  Santangelo,
Teresa  Staropoli,  Olivia  Pagano,  Biagio  Ferro,  Rosa  Azzarelli,
Francesco Imperiale, Maria Antonietta Giorgini, Grazia Rita Fisicaro,
Maria Rao, Aurora Maria Roncaglia, Antonio Marciante,  Rosa  Loredana
Graziano, Angelo Nasca, Maria Muscara', Daniela La  Mattina,  Rosaria
Di Corrado, Massimo Raffa, Oriana Maristella Stefanizzi,  Mariateresa
Insinga, Maria Genovese, Carmela  Caccamo,  Marcello  Midulla,  Maria
Provenzano, Concetta Calvo, Leonardo Chiarello, Maurizio Recca, Agata
Tringali, Adalgisa Mannella,  Concetta  Alaimo,  Giuseppe  Micciche',
Gaetano Di Giacomo, Nicolo'  Ciraolo,  Valerio  Di  Miceli,  Calogero
Milia, Daniela Gentile,  Maria  Fortunata  Casimiro,  Maria  Rita  La
Porta, Giuseppa Nocera,  Claudia  Severino,  Ivana  Gentile,  Alessia
Patti, Fabrizio Fanara, Ileana Russello, Domenica Centinaro,  Barbara
Cappucci, Salvatore Venturella, Ilaria Lombardo, Clelia  Carmusciano,
Melania Mandara', rappresentati  e  difesi  dagli  avvocati  Girolamo
Rubino, Maria Adele Rubino, con domicilio  eletto  presso  lo  studio
Fabrizio Paoletti in Roma, via Maresciallo Pilsudiski, 118;
    Contro il  Ministero  dell'istruzione  dell'universita'  e  della
ricerca e l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia,  in  persona
dei rispettivi legali rappresentanti  pro  tempore,  rappresentati  e
difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in
Roma, via dei Portoghesi, 12;
    nei confronti dei signori Nunzia Grillo, Daniela Mercante, Franco
Ferrara, non costituiti in giudizio;
    per  la  riforma  previa  tutela  cautelare  della  sentenza  del
Tribunale amministrativo  regionale  Lazio,  sede  di  Roma,  sezione
III-bis, 29 luglio 2016, n. 8803, resa fra le parti, con la quale  e'
stato  respinto  il  ricorso  n.  10085/2015,  integrato  da   motivi
aggiunti, proposto per l'annullamento  del  decreto  ministeriale  20
luglio 2015, n. 499  del  Ministero  dell'istruzione,  universita'  e
ricerca - MIUR, concernente  le  modalita'  del  corso  intensivo  di
formazione e della relativa prova finale per l'accesso al  ruolo  dei
dirigenti  scolastici,  nella  parte  in  cui  esclude  dal  corso  i
ricorrenti; b) del decreto 16 settembre 2015, n.  13881  dell'Ufficio
scolastico regionale - USR per  la  Sicilia,  di  approvazione  della
graduatoria  generale  di  merito   relativa   alla   procedura   per
l'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici, nella parte  in  cui
non vi include i ricorrenti;
    Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
    Visti  gli  atti  di  costituzione  in  giudizio  del   Ministero
dell'istruzione  dell'universita'  e  della   ricerca,   dell'Ufficio
scolastico  regionale  per   il   Veneto,   dell'Ufficio   scolastico
provinciale di Belluno e dell'Ufficio  scolastico  regionale  per  la
Sicilia;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 maggio 2017 il  cons.
Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti  l'avvocato  Francesco
Paoletti per delega dell'avv.  Girolamo  Rubino  e  l'avvocato  dello
Stato Marco Stigliano Messuti;
    1. Nell'ultimo quindicennio, il MIUR ha  indetto  piu'  procedure
concorsuali per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola
primaria, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado e  per
gli istituti educativi.
    2. Rilevano in particolare ai fini di questo processo i  concorsi
indetti rispettivamente con decreto direttoriale del MIUR 22 novembre
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 94
del 26 novembre 2004;  con  decreto  del  Ministro  3  ottobre  2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 76 del 6
ottobre 2006 e con decreto direttoriale  del  MIUR  13  luglio  2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale, n. 56 del 15
luglio 2011.
    Ciascuno di questi concorsi, infatti, ha dato luogo ad  un  ampio
contenzioso giurisdizionale, che  ha  portato  anche,  nel  caso  del
concorso indetto con D.D. 22 novembre 2004, ad una rinnovazione della
parte di procedura svoltasi presso l'Ufficio scolastico  regionale  -
USR per la Sicilia disposta con un intervento legislativo,  ai  sensi
dell'art. 1 della legge 3 dicembre 2010, n. 202.
    3. I ricorrenti appellanti, come e' pacifico in causa,  hanno  in
particolare partecipato alle prove  svolte  per  la  regione  Sicilia
nell'ambito del concorso indetto  con  D.D.  13  luglio  2011,  hanno
ravvisato nel relativo svolgimento alcune asserite irregolarita' e, a
tutela delle loro posizioni giuridiche, hanno impugnato  il  relativo
esito avanti il Giudice amministrativo, con ricorsi che risultano non
ancora definiti alla data dei fatti che hanno  dato  luogo  a  questo
giudizio ulteriore (si veda il certificato di pendenza rilasciato  il
31 luglio 2015, doc. 5 in primo grado ricorrente appellante).
    4. Piu' di recente, il legislatore ha  inteso  intervenire  sulla
complessiva situazione creatasi, di cui si e' appena  detto,  con  la
legge 13 luglio 2015 n. 107, che all'art. 1 commi da 87 a 90  prevede
una serie di norme specifiche.
    In dettaglio, il comma 87 prevede che «Al  fine  di  tutelare  le
esigenze di economicita' dell'azione amministrativa e di prevenire le
ripercussioni  sul  sistema  scolastico  dei  possibili   esiti   del
contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico di
cui  al  comma  88,  con  decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca,  da  emanare  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,  sono  definite
le modalita' di svolgimento di un corso  intensivo  di  formazione  e
della  relativa  prova  scritta  finale,  volto  all'immissione   dei
soggetti di cui al comma 88 nei ruoli dei dirigenti scolastici.  Alle
attivita' di formazione e  alle  immissioni  in  ruolo  si  provvede,
rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a  legislazione
vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'art.
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».
    Il  successivo  comma  88  prevede   poi   che   tale   procedura
straordinaria riguardi due distinte categorie di soggetti.
    La prima, prevista alla lettera  a),  comprende  coloro  i  quali
siano «gia' vincitori ovvero utilmente collocati  nelle  graduatorie»
ovvero «abbiano superato positivamente tutte  le  fasi  di  procedure
concorsuali  successivamente  annullate  in   sede   giurisdizionale»
nell'ambito del concorso indetto con D.D. 13 luglio 2011.
    La seconda categoria, prevista alla lettera b), comprende  invece
coloro i quali «abbiano avuto  una  sentenza  favorevole  almeno  nel
primo grado di giudizio  ovvero  non  abbiano  avuto,  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge, alcuna  sentenza  definitiva»
nell'ambito dei due restanti concorsi di  cui  si  e'  detto,  ovvero
quelli indetti con  il  D.D.  22  novembre  2004  e  con  il  decreto
ministeriale 3 ottobre 2006.
    Completano l'intervento legislativo due commi ulteriori.
    Il comma 89 mantiene aperte  le  relative  graduatorie  regionali
sino  alla  conclusione   della   procedura   straordinaria,   ovvero
testualmente dispone: «Le graduatorie  regionali,  di  cui  al  comma
1-bis dell'art. 17  del  decreto-legge  12  settembre  2013,  n.  104
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e
successive modificazioni, nelle regioni in cui, alla data di adozione
del decreto di cui al comma 87 del presente articolo, sono in atto  i
contenziosi relativi al concorso ordinario  per  il  reclutamento  di
dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  13  luglio  2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n.  56  del
15 luglio 2011, rimangono aperte in funzione degli esiti dei percorsi
formativi di cui al medesimo comma 87».
    Il comma 90 istituisce una sessione speciale di  esame,  con  una
prova differenziata, per soggetti di  cui  alla  citata  lettera  a),
ovvero i vincitori e i soggetti collocati in graduatoria nel concorso
indetto con il D.D. 13 luglio  2011,  i  quali  in  aggiunta  abbiano
«prestato servizio con contratti di dirigente  scolastico»  nell'anno
scolastico 2014/2015, possano cioe' vantare anche una esperienza «sul
campo». Testualmente, il comma infatti dispone: «Per le finalita'  di
cui al comma 87, oltre che per quelle connesse alla valorizzazione di
esperienze professionali gia' positivamente formate  e  impiegate,  i
soggetti di cui al comma 88, lettera a),  che,  nell'anno  scolastico
2014/2015,  hanno  prestato  servizio  con  contratti  di   dirigente
scolastico, sostengono una sessione  speciale  di  esame  consistente
nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata,  anche
in  ordine  alla  valutazione  sostenuta,  nel  corso  del   servizio
prestato. A seguito del superamento di tale prova con esito positivo,
sono confermati i  rapporti  di  lavoro  instaurati  con  i  predetti
dirigenti scolastici.».
    In attuazione delle norme di legge appena  illustrate,  e'  stato
emanato il decreto ministeriale 20 luglio 2015, n. 499,  che  appunto
indice la procedura straordinaria,  ovvero  il  corso  intensivo  con
prova scritta finale.
    5. I ricorrenti appellanti hanno, come si e'  detto,  partecipato
tutti al concorso indetto con il D.D. 13 luglio  2011,  ma  non  sono
risultati vincitori, non si sono collocati in graduatoria, e  nemmeno
hanno superato positivamente le fasi del concorso stesso.
    Di conseguenza, non sono di per  se'  legittimati  a  partecipare
alla  procedura  straordinaria  indetta   con   il   citato   decreto
ministeriale n.  499/2015,  perche'  non  rientrano  nella  categoria
prevista dalla lettera a) del comma 88 della legge.
    D'altro canto, si tratta di soggetti i quali hanno impugnato  gli
atti del concorso in questione; si trovano quindi in  una  situazione
con profili  di  similarita'  rispetto  a  quella  valorizzata  dalla
lettera b) del comma 88, ma  solo  con  riferimento  agli  altri  due
concorsi considerati, ovvero quelli indetti con il D.D.  22  novembre
2004 e con il decreto ministeriale 3 ottobre 2006.
    In altre parole, i ricorrenti appellanti, se avessero partecipato
a questi due concorsi, in virtu' del  ricorso  presentato,  avrebbero
potuto accedere alla procedura straordinaria di reclutamento  indetta
oggi; avendo invece partecipato al concorso indetto con  il  D.D.  13
luglio 2011 ne sono esclusi, anche se hanno presentato ricorso.
    6. Per tal ragione, hanno impugnato in  primo  grado  il  decreto
ministeriale n. 499/2015, oltre all'atto conseguente di  approvazione
della graduatoria  finale,  e  ne  hanno  sostenuto  l'illegittimita'
perche' incostituzionali sarebbero le norme di legge che esso  attua.
Hanno infatti chiesto al Giudice adito di sollevare la  questione  di
illegittimita' costituzionale del comma 88 dell'art. 1 della legge n.
107/2015 nella parte in cui non prevede  che  anche  coloro  i  quali
abbiano semplicemente impugnato gli atti  del  concorso  indetto  con
D.D. 13 luglio 2011 possano accedere alla procedura straordinaria, al
pari di quanto avviene per chi abbia impugnato gli atti dei  concorsi
indetti con il D.D. 22 novembre 2004 e con il decreto ministeriale  3
ottobre 2006. Cio' in  relazione  agli  articoli  2,  3  e  97  della
Costituzione, ovvero per violazione dei principi di uguaglianza e  di
ragionevolezza.
    7.  Con  la  sentenza  indicata   in   epigrafe,   il   Tribunale
amministrativo  regionale  ha  respinto  il  ricorso,  ritenendo   la
questione manifestamente infondata.
    8. Contro tale sentenza, i ricorrenti in  primo  grado,  con  due
impugnazioni separate, rubricate ai nn. 843/2017 e 243/2017  di  R.G.
di questo  Giudice,  hanno  proposto  appello,  contenente  un  unico
motivo, che ripropone la questione di incostituzionalita' dedotta  in
primo grado.
    In entrambi i ricorsi, l'amministrazione si  e'  costituita,  con
memorie 1° marzo 2017 nel ricorso n. 843/2017  e  2  marzo  2017  nel
ricorso n. 243/2017, ed ha chiesto che gli appelli siano respinti.
    Alla Camera di consiglio del giorno 23  marzo  2017,  sempre  per
entrambi i ricorsi,  le  istanze  cautelari  sono  state  riunite  al
merito, fissato per la  successiva  udienza  pubblica  del  giorno  4
maggio 2017, alla  quale  la  Sezione  ha  trattenuto  i  ricorsi  in
decisione.
    9. All'esito, la Sezione ritiene in via principale  di  sollevare
d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale delle norme  di
cui  all'intero  intervento  legislativo  in  questione,  ovvero  dei
riportati commi da 87 a 90 dell'art. 1  della  legge  n.  107/  2015,
ritenendola rilevante e non manifestamente infondata.
    La Sezione ritiene poi, in via subordinata, ovvero per il caso in
cui la  questione  di  cui  sopra  venga  ritenuta  non  fondata,  di
sollevare, la questione di legittimita' costituzionale del solo comma
88 dell'art. 1 della citata legge n. 107/2015, ritenendola  parimenti
rilevante e non manifestamente infondata, e  aderisce  in  tal  senso
all'istanza dei ricorrenti appellanti
    Il tutto per le ragioni di seguito esposte.
    10. Si esamina  in  primo  luogo  la  questione  di  legittimita'
costituzionale relativa all'intero intervento legislativo di  cui  si
tratta.
    11. In  proposito,  il  Collegio  osserva  che  la  questione  e'
rilevante, perche' le norme citate sono certamente  applicabili  alla
fattispecie oggetto del giudizio.
    Il decreto  ministeriale  impugnato,  come  s'e'  detto,  applica
puramente e semplicemente le norme in questione, e quindi,  con  ogni
evidenza, sta e cade con la legittimita' costituzionale delle stesse,
nei termini che seguono.
    Come si e' detto, i  ricorrenti  appellanti  hanno  a  suo  tempo
partecipato  ad  un  concorso  per  il  reclutamento   di   dirigenti
scolastici, hanno  impugnato  i  relativi  esiti  avanti  il  Giudice
amministrativo e sono ancora in attesa di una decisione, dalla quale,
in sintesi estrema, sperano di ottenere un posto di lavoro.
    Cio' posto, le norme in questione consentono, sempre in  sintesi,
ai soggetti ai quali  esse  si  riferiscono  di  partecipare  ad  una
procedura ulteriore - rispetto a quelle contestate per  le  quali  il
contenzioso non  e'  definito  -  e  quindi  attribuiscono  loro  una
possibilita' ulteriore di conseguire il bene della vita cui aspirano.
    Nel caso in cui esse venissero dichiarate incostituzionali,  tale
possibilita' verrebbe meno, perche' ne sarebbe in tutto  caducato  il
decreto attuativo qui impugnato, fondato esclusivamente su di esse, e
la procedura ulteriore piu' non esisterebbe.
    Si verte infatti in un caso in cui la norma soggetta al  giudizio
di incostituzionalita' non si  limita  a  regolare  le  modalita'  di
esercizio di un potere preesistente, ma ne costituisce l'unica fonte.
    Pertanto, il provvedimento che di essa  fa  applicazione  puo'  e
deve  essere  dichiarato  nullo  d'ufficio  dal  Giudice  della   sua
impugnazione, a prescindere dal fatto che le parti abbiano articolato
una specifica censura sul punto: cosi' per tutte  C.d.S.  sez.  IV  3
marzo 2014, n. 993 e 30 novembre 2010, n. 8363.
    Il ricorso dovrebbe pertanto essere senz'altro respinto,  poiche'
domanda l'annullamento del decreto  impugnato  non  al  fine  di  far
caducare l'intera procedura, ma al solo fine  di  farvi  ammettere  i
ricorrenti appellanti, il che presuppone la  validita'  ed  efficacia
della procedura stessa.
    12. Nel caso opposto  in  cui,  invece,  le  norme  in  questione
venissero, nella loro globalita', dichiarate conformi a Costituzione,
dovrebbe, ad avviso di questo Giudice, essere esaminata la  questione
di legittimita' ulteriore, sollevata in via di subordine, sulla quale
in dettaglio piu' avanti.
    Per quanto  qui  immediatamente  interessa,  si  porrebbe  allora
l'alternativa che segue.
    Nel caso in cui la questione di legittimita' subordinata,  quella
appunto relativa al solo comma  89,  venisse  dichiarata  fondata,  i
ricorrenti appellanti avrebbero titolo a partecipare  alla  procedura
ulteriore, e quindi il  loro  ricorso,  fondato  unicamente  su  tale
profilo di incostituzionalita', dovrebbe senz'altro essere accolto.
    Nel caso inverso, invece, in cui la questione  relativa  al  solo
comma 89, venisse dichiarata non fondata, i ricorrenti appellanti non
potrebbero partecipare alla procedura  ulteriore,  perche'  legittimo
sarebbe l'atto che li esclude.
    Il ricorso andrebbe  quindi  respinto,  ma  con  una  motivazione
diversa rispetto a quella di cui sopra, ovvero perche'  la  procedura
stessa e' in se' legittima, anche quanto all'esclusione.
    La rilevanza  della  questione,  pertanto,  viene  in  ogni  caso
confermata.
    13. La questione di legittimita' costituzionale di  che  trattasi
risulta altresi' non manifestamente infondata,  per  le  ragioni  che
seguono.
    14. E' di tutta evidenza che le norme di legge  appena  descritte
rientrano nella categoria delle cd  leggi  provvedimento,  ovvero  di
quelle leggi le quali incidono su un numero determinato e limitato di
destinatari, e presentano un contenuto particolare e concreto: per la
definizione, si veda per tutte Corte costituzionale 20 novembre 2013,
n. 275.
    E' infatti evidente che destinatari delle norme in questione sono
solamente quei soggetti, i quali  hanno  partecipato  alle  procedure
concorsuali indicate, con gli esiti di cui si e' detto, persone  che,
in teoria, potrebbero essere indicate anche nominativamente.
    Cio' posto, per costante giurisprudenza  della  Corte,  le  leggi
provvedimento non sono di per se'  contrarie  alla  Costituzione,  la
quale non  contiene  alcuna  riserva  agli  organi  amministrativi  o
esecutivi degli atti a contenuto particolare e concreto; devono pero'
sottostare «ad un rigoroso scrutinio di  legittimita'  costituzionale
per il pericolo di disparita' di trattamento insito in previsioni  di
tipo particolare e derogatorio»: cosi' ancora la citata  sentenza  n.
275/2013.
    15. Applicando tali principi  al  caso  di  specie,  il  Collegio
dubita della conformita' delle  norme  in  esame  al  disposto  degli
articoli 3, 51 e 97 ultimo comma Cost.
    In particolare, com'e' noto,  l'art.  51,  comma  1  prima  parte
dispone che «Tutti i cittadini dell'uno o  dell'altro  sesso  possono
accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive  in  condizioni
di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge».
    Il  principio  di  uguaglianza  e'  poi  stabilito  in   generale
dall'art. 3.
    Infine, l'art. 97  comma  4  prevede  che  «Agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo  i  casi
stabiliti dalla legge».
    16. La giurisprudenza di codesta Corte  interpreta  il  requisito
del «pubblico concorso» di cui all'art. 97, comma  4  nel  senso  che
esso sia rispettato ove l'accesso al  pubblico  impiego  avvenga  per
mezzo di una procedura con tre requisiti di massima, sui  quali,  fra
le molte, Corte costituzionale 24 giugno 2010, n. 225 e  13  novembre
2009, n. 293.
    In primo luogo, essa deve essere aperta, nel senso che  vi  possa
partecipare il maggior numero possibile di cittadini.
    In secondo  luogo,  deve  trattarsi  di  una  procedura  di  tipo
comparativo, volta cioe' a selezionare i migliori fra gli aspiranti.
    Infine, deve trattarsi di una procedura congrua,  nel  senso  che
essa deve consentire di verificare  che  i  candidati  posseggano  la
professionalita' necessaria a svolgere le  mansioni  caratteristiche,
per tipologia e livello, del posto di ruolo che aspirano a ricoprire.
    Ne consegue, pertanto, che e' costituzionalmente  illegittima  la
previsione di una procedura di reclutamento ristretta la quale limiti
in modo irragionevole la possibilita' di accesso dall'esterno.
    17. Sempre la giurisprudenza di codesta Corte ha affermato che la
regola del pubblico concorso ammette eccezioni «rigorose e  limitate»
- cosi' per tutte la citata sentenza n. 293/2009, subordinate  a  due
requisiti.
    In  primo  luogo,  esse  devono  rispondere  ad  una   «specifica
necessita' funzionale» dell'amministrazione, ovvero  a  «peculiari  e
straordinarie ragioni di interesse pubblico», come detto sempre nella
sentenza n.  293/2009.  In  proposito,  e'  stato  chiarito  che  non
integrano valide ragioni di  interesse  pubblico  ne'  l'esigenza  di
consolidare il precariato ne' quella di venire incontro  a  personali
aspettative degli aspiranti - cosi' Corte costituzionale 3 marzo 2006
n. 81- ne' tantomeno esigenze strumentali di gestione  del  personale
da parte dell'amministrazione - come ritenuto da Corte costituzionale
4 giugno 2010, n. 195.  Al  contrario,  un  concorso  riservato  puo'
essere giustificato solo quando si tratti di esigenze  desumibili  da
funzioni svolte dall'amministrazione, cosi'  sempre  la  sentenza  n.
195/2010, e in particolare quando si tratti di consolidare specifiche
professionalita'  che  non  si   potrebbero   acquisire   all'esterno
dell'amministrazione, e quindi giustificano che ci si rivolga solo  a
chi gia' ne e' dipendente in una data posizione, come affermato dalla
sentenza n. 293/2009.
    In secondo luogo, le eccezioni alla regola del pubblico  concorso
devono prevedere comunque adeguati accorgimenti idonei a garantire la
professionalita' del personale assunto, come ritenuto, sempre fra  le
molte,  da  Corte  costituzionale  29  aprile  2010,  n.   149.   Con
particolare riguardo all'assunzione di dirigenti, rilevante  rispetto
al caso di specie, che concerne dirigenti scolastici,  e'  stato  poi
ritenuto che devono essere previste «procedure imparziali e obiettive
di verifica dell'attivita' svolta, per la valutazione di idoneita' ad
altri incarichi dirigenziali, in grado di garantire la selezione  dei
migliori», e che in tal senso non basterebbe un  generico  rinvio  al
«particolare successo» con il  quale  l'aspirante  avesse  svolto  un
precedente incarico: cosi' Corte costituzionale 9 novembre  2006,  n.
363.
    18. Nel caso di specie, i parametri appena delineati appaiono non
rispettati.
    La procedura di cui alle norme in esame rappresenta  all'evidenza
un'eccezione alla regola del pubblico concorso, perche'  come  si  e'
detto e' aperta soltanto a  soggetti  ben  determinati,  e  non  alla
generalita'  degli   aspiranti   in   possesso   dei   requisiti   di
professionalita' richiesti per  il  ruolo  da  ricoprire,  e  non  e'
sorretta dai presupposti necessari per legittimarla
    19. La procedura in esame appare  in  primo  luogo  istituita  in
assenza delle peculiari ragioni di interesse pubblico  richieste  per
giustificarla.
    In  proposito,  e'  sufficiente  osservare  il  modo  in  cui  e'
determinata la platea dei possibili partecipanti.
    Il concorso riservato riguarda anzitutto i soggetti  che  abbiano
superato le  prove  del  concorso  2011:  cio'  da  un  lato  non  ne
garantisce la particolare professionalita'  attuale,  trattandosi  di
risultato risalente nel tempo; dall'altro non costituisce  un'ipotesi
di particolare professionalita' che  l'amministrazione  non  potrebbe
acquisire in altro modo.
    Il concorso riservato riguarda poi  i  soggetti  che  abbiano  in
corso un contenzioso relativo alle prove dei concorsi 2004 e 2006,  e
cio' dipende da circostanze casuali, che oltretutto nulla hanno a che
vedere con la professionalita' dell'aspirante.
    Non si rinvengono poi, contrariamente a quanto indicato dal testo
di  legge,  particolari   «esigenze   di   economicita'   dell'azione
amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico
dei possibili esiti del contenzioso pendente», dato che non si spiega
come  la  procedura  risulterebbe  piu'  economica  rispetto  ad   un
reclutamento secondo le regole ordinarie, e si trascura che l'impatto
delle decisioni giudiziarie sull'organizzazione amministrativa e'  in
generale  fisiologico  nel  sistema  e  come  tale  non  postula   la
necessita' di interventi correttivi del legislatore.
    Di contro, la procedura in  esame  appare  maggiormente  ispirata
all'intento di tutelare aspettative dei soggetti coinvolti, che  come
si e' detto non vale a legittimarla.
    20. La procedura in esame appare  poi  strutturata  in  modo  non
idoneo a garantire la  selezione  di  soggetti  adatti  al  ruolo  da
ricoprire.
    Come si e' detto, le norme denunciate prevedono anzitutto, per la
generalita' dei destinatari, che le prove di concorso  da  affrontare
consistano in un «corso intensivo di formazione»  e  nella  «relativa
prova scritta finale».
    Il decreto ministeriale applicativo n. 499/2015 chiarisce poi che
il corso di formazione ha la durata di ottanta ore complessive,  puo'
essere validamente frequentato anche per sole sessantacinque  ore,  e
da'  accesso  ad  una  prova  scritta  unica,  che   consiste   nella
trattazione di un argomento individuato dalla commissione fra  quelli
oggetto del corso.
    Di contro, il reclutamento ordinario dei dirigenti scolastici era
disciplinato in via ordinaria dal comma 618 dell'art. 1  della  legge
27 dicembre 2006 n. 296, per cui:  «Con  regolamento  da  emanare  ai
sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
definite le modalita' delle procedure concorsuali per il reclutamento
dei  dirigenti  scolastici  secondo  i  seguenti  principi:   cadenza
triennale del  concorso  su  tutti  i  posti  vacanti  nel  triennio;
unificazione dei tre settori di dirigenza scolastica; accesso  aperto
al personale docente ed educativo delle  istituzioni  scolastiche  ed
educative statali, in possesso di laurea, che abbia maturato dopo  la
nomina in ruolo un servizio effettivamente prestato di almeno  cinque
anni; previsione di una  preselezione  mediante  prove  oggettive  di
carattere culturale e  professionale,  in  sostituzione  dell'attuale
preselezione per titoli; svolgimento di una o piu' prove scritte, cui
sono ammessi tutti coloro che superano la preselezione; effettuazione
di una  prova  orale;  valutazione  dei  titoli;  formulazione  della
graduatoria di merito; periodo di formazione e tirocinio,  di  durata
non superiore a quattro mesi, nei limiti dei posti messi a  concorso,
con conseguente soppressione  dell'aliquota  aggiuntiva  del  10  per
cento. Con effetto dalla data di entrata in  vigore  del  regolamento
previsto dal presente comma sono abrogate le disposizioni vigenti con
esso incompatibili, la cui ricognizione e'  affidata  al  regolamento
medesimo.».
    Il  regolamento  in  questione,  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 10  luglio  2008  n.  140,  prevedeva  poi  una  prova  di
preselezione consistente nel «superamento di una  prova  oggettiva  a
carattere culturale e professionale. La prova consiste in un  congruo
numero di quesiti diretti all'accertamento delle conoscenze  di  base
per l'espletamento della  funzione  dirigenziale  in  relazione  alle
tematiche di cui all'art. 6, comma 1, ivi  comprese  quelle  sull'uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu'  diffuse
a livello avanzato, nonche'  sull'uso  di  una  lingua  straniera,  a
livello B1 del quadro comune europeo di  riferimento,  prescelta  dal
candidato tra francese, inglese, tedesco e spagnolo».
    Prevedeva ancora, come prove di  concorso  vere  e  proprie,  due
prove scritte, su argomenti  liberamente  scelti  dalla  commissione,
l'una vertente su «su tematiche relative ai sistemi formativi e  agli
ordinamenti degli studi in Italia e nei  Paesi  dell'Unione  europea,
alle modalita' di conduzione delle  organizzazioni  complesse,  oltre
che  alle   specifiche   aree   giuridico-amministrativo-finanziaria,
socio-psicopedagogica, organizzativa, relazionale e comunicativa», la
seconda consistente «nella  risoluzione  di  un  caso  relativo  alla
gestione dell'istituzione scolastica con particolare riferimento alle
strategie di direzione anche in rapporto alle esigenze formative  del
territorio», il tutto seguito da un  colloquio  interdisciplinare  su
tutte le materie di esame.
    Non  dissimile  la  disciplina  ora  vigente,  poiche'  ai  sensi
dell'art. 17 d. legge 12 settembre 2013, n. 104 il concorso si svolge
mediante  un  corso  concorso  che  «puo'   comprendere   una   prova
preselettiva e comprende una o piu' prove scritte, cui  sono  ammessi
tutti coloro che  superano  l'eventuale  preselezione,  e  una  prova
orale, a cui segue la valutazione dei titoli».
    Si tratta comunque di prove il  cui  livello  di  difficolta'  e'
significativamente superiore a quello della  prova  prevista  in  via
ordinaria dalla procedura in esame,  e  il  rilievo  vale  a  maggior
ragione per la prova speciale prevista dal comma 90, che e'  limitata
ad una «prova orale sull'esperienza maturata» da parte dei  vincitori
del  concorso  2011  i   quali   abbiano   gia'   prestato   servizio
nell'amministrazione.
    Sotto tale profilo, non sembra assicurata un'adeguata valutazione
della professionalita' del dirigente nei termini richiesti da codesta
Corte.
    21. Il Collegio dubita altresi' della  conformita'  del  comma  8
lettera b) all'art. 6  paragrafo  1  della  Convenzione  europea  dei
diritti dell'Uomo, che prevede il diritto ad  un  equo  processo,  ed
assume rango costituzionale nel nostro ordinamento ai sensi dell'art.
117 Cost. cosi' come ritenuto da codesta Corte a partire  dalle  note
sentenze 24 ottobre 2007, nn. 347 e 348.
    La giurisprudenza della Corte europea ha infatti chiarito  -  per
tutte le decisioni 28 ottobre 1999 Zelinski e sez. II 7  giugno  2001
Agrati, che sussiste la violazione del diritto ad  un  equo  processo
sancito  dalla  norma  citata,  laddove  il   legislatore   nazionale
intervenga adottando una legge a contenuto interpretativo diretta  ad
influire su di un procedimento giurisdizionale in  corso,  senza  che
detto intervento normativo  sia  sorretto  da  motivi  imperativi  di
interesse pubblico.
    22. In tali termini, il comma 88, lettera b) della  normativa  in
esame, come si e' visto, consente a coloro i quali abbiano  in  corso
un contenzioso non ancora definito relativo ai concorsi 2004  e  2006
di partecipare per cio' solo alla procedura  selettiva  riservata  in
esame.
    In tal modo, attribuisce loro la possibilita'  di  conseguire  il
bene della vita cui aspirano nel giudizio in corso con modalita' piu'
agevoli di quelle ordinarie e senza riguardo all'esito  del  giudizio
stesso, interferendo cosi' con l'esito relativo.
    Si rinvia a quanto gia' detto sulla  procedura  in  generale  per
evidenziare  che  cio'  accade  senza  alcun  particolare  motivo  di
interesse pubblico.
    23. Alla luce delle considerazioni che precedono appare  pertanto
in  via  principale  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 commi da 87 a 90
della legge n. 107/2015 sotto il profilo del rispetto degli  articoli
3, 51 comma 1 prima parte, 97 comma 4  Cost.  nonche'  117  Cost.  in
relazione all'art.  6  paragrafo  1  della  Convenzione  europea  dei
diritti dell'Uomo.
    24. Si esamina in secondo  luogo  la  questione  di  legittimita'
costituzionale del solo comma 88 dell'art. 1 della  citata  legge  n.
107/2015, che come si e' detto ad avviso del Collegio si pone in  via
subordinata, ovvero per il caso in cui  l'intervento  legislativo  di
che trattasi venga ritenuto in se' legittimo.
    25. In punto rilevanza, si  richiama  quanto  detto  a  proposito
della questione principale. La  norma  in  questione  e'  sicuramente
applicabile alla fattispecie in esame.
    Come si e' detto, infatti, la legittimita' dell'atto impugnato, e
quindi la legittimita' dell'esclusione dei ricorrenti dalla procedura
straordinaria di reclutamento di cui si tratta, stanno e  cadono  con
la legittimita' costituzionale delle norma  del  comma  89,  che  non
prevede la loro partecipazione.
    In  dipendenza  dall'accoglimento  o   non   accoglimento   della
questione, pertanto, il ricorso va accolto ovvero respinto.
    26. Anche la questione di legittimita'  costituzionale  ulteriore
di che  trattasi,  nell'ipotesi  di  legittimita'  della  complessiva
procedura straordinaria, risulta non manifestamente infondata.
    Il Collegio dubita infatti che sia conforme a  ragionevolezza,  e
quindi all'art. 3 Cost., la disparita' di trattamento fra i  soggetti
di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b) del  comma  88
in esame.
    Come evidenziato anche dalla parte ricorrente, per effetto  delle
norme in questione, i soggetti che hanno partecipato ai concorsi 2004
e 2006 possono accedere alla procedura riservata per il solo fatto di
aver presentato ricorso giurisdizionale.
    Invece, i soggetti i quali hanno  partecipato  al  concorso  2011
possono accedere alla procedura in questione,  in  sintesi,  solo  se
abbiano superato le relative prove.
    La difesa dell'amministrazione, condivisa sul punto  dal  Giudice
di primo grado, ha rilevato si tratta di situazioni  verificatesi  in
epoche diverse, e quindi un maggior favore per quelle piu'  risalenti
sarebbe ragionevole e giustificato.
    Osserva pero'  il  Collegio  in  contrario  che  le  esigenze  di
interesse pubblico indicate dalla legge, se  si  ritenessero  valide,
sarebbero identiche  per  entrambe  le  situazioni,  e  non  appaiono
graduate in ragione del fatto che una vicenda risalga ad epoca piu' o
meno lontana nel tempo dell'altra.
    27. Alla luce delle considerazioni che precedono, appare pertanto
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 88 della legge n. 107/2015 sotto il
profilo del rispetto dell'art. 3 Cost, il che come  detto  presuppone
la legittimita' complessiva  della  procedura  straordinaria  cui  il
comma si riferisce.
    28. Ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della  legge  11  marzo
1953, n. 87, il presente giudizio davanti al Consiglio  di  Stato  e'
sospeso fino alla definizione dell'incidente di costituzionalita'.
    29. Ai sensi dell'art. 23, quarto comma,  della  legge  11  marzo
1953, n. 87,  la  presente  ordinanza  sara'  comunicata  alle  parti
costituite e notificata al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
nonche' comunicata ai Presidenti della  Camera  dei  deputati  e  del
Senato della Repubblica.


                               P.Q.M.

    Il Consiglio di Stato in sede  giurisdizionale  (Sezione  Sesta),
pronunciando nei ricorsi riuniti nn. 271/2017 e 1335/2017 R.G,  cosi'
provvede:
        a) dichiara in principalita' rilevante e  non  manifestamente
infondata sotto i profili di  cui  in  motivazione  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi da 87 a 90 della legge
13 luglio 2015, n. 107, nella parte in cui prevedono una procedura di
immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici riservata, ai sensi del
comma 88 citato, lettere a) e b), ai soli soggetti i quali  risultino
essere gia' vincitori ovvero utilmente  collocati  nelle  graduatorie
ovvero i quali  abbiano  superato  positivamente  tutte  le  fasi  di
procedure   concorsuali    successivamente    annullate    in    sede
giurisdizionale nell'ambito  del  concorso  per  il  reclutamento  di
dirigenti scolastici indetto con D.D.  13  luglio  2011,  nonche'  ai
soggetti i quali abbiano avuto una  sentenza  favorevole  almeno  nel
primo grado di giudizio  ovvero  non  abbiano  avuto,  alla  data  di
entrata  in  vigore  della  legge  in  questione,   alcuna   sentenza
definitiva nell'ambito dei concorsi per il reclutamento di  dirigenti
scolastici indetti con il D.D. 22 novembre  2004  e  con  il  decreto
ministeriale 3 ottobre 2006;
        b) dichiara, per  il  caso  di  ritenuta  infondatezza  della
questione di cui sopra, rilevante e non manifestamente  infondata  ai
sensi  di  cui  in   motivazione   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 88 della legge 13 luglio  2015,  n.
107, nella parte in cui non consente la partecipazione alla procedura
di  immissione  nei  ruoli  dei  dirigenti  scolastici  riservata  ai
soggetti previsti dalla norma in questione anche  a  coloro  i  quali
abbiano avuto una sentenza  favorevole  almeno  nel  primo  grado  di
giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data  di  entrata  in  vigore
della legge in questione, alcuna sentenza definitiva nell'ambito  del
concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con D.D.
13 luglio 2011;
        c) dispone la sospensione del presente  giudizio  davanti  al
Consiglio di Stato e ordina alla segreteria l'immediata  trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale;
        d) ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza
sia comunicata alle parti costituite e notificata al  Presidente  del
Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai presidenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica.
    Cosi' deciso in Roma nella  Camera  di  consiglio  del  giorno  4
maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:
    Sergio Santoro, Presidente;
    Bernhard Lageder, consigliere;
    Marco Buricelli, consigliere;
    Oreste Mario Caputo, consigliere;
    Francesco Gambato Spisani, consigliere, estensore.

                       Il Presidente: Santoro


                                         L'estensore: Gambato Spisani


Rispondi

Da: Aborro!04/08/2018 00:05:36
1. Nell'ultimo quindicennio, il MIUR ha  indetto  piu'  procedure
concorsuali per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola
primaria, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado e  per
gli istituti educativi.
    2. Rilevano in particolare ai fini di questo processo i  concorsi
indetti rispettivamente con decreto direttoriale del MIUR 22 novembre
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 94
del 26 novembre 2004;  con  decreto  del  Ministro  3  ottobre  2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 76 del 6
ottobre 2006 e con decreto direttoriale  del  MIUR  13  luglio  2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale, n. 56 del 15
luglio 2011.
    Ciascuno di questi concorsi, infatti, ha dato luogo ad  un  ampio
contenzioso giurisdizionale, che  ha  portato  anche,  nel  caso  del
concorso indetto con D.D. 22 novembre 2004, ad una rinnovazione della
parte di procedura svoltasi presso l'Ufficio scolastico  regionale  -
USR per la Sicilia disposta con un intervento legislativo,  ai  sensi
dell'art. 1 della legge 3 dicembre 2010, n. 202.
    3. I ricorrenti appellanti, come e' pacifico in causa,  hanno  in
particolare partecipato alle prove  svolte  per  la  regione  Sicilia
nell'ambito del concorso indetto  con  D.D.  13  luglio  2011,  hanno
ravvisato nel relativo svolgimento alcune asserite irregolarita' e, a
tutela delle loro posizioni giuridiche, hanno impugnato  il  relativo
esito avanti il Giudice amministrativo, con ricorsi che risultano non
ancora definiti alla data dei fatti che hanno  dato  luogo  a  questo
giudizio ulteriore (si veda il certificato di pendenza rilasciato  il
31 luglio 2015, doc. 5 in primo grado ricorrente appellante).
    4. Piu' di recente, il legislatore ha  inteso  intervenire  sulla
complessiva situazione creatasi, di cui si e' appena  detto,  con  la
legge 13 luglio 2015 n. 107, che all'art. 1 commi da 87 a 90  prevede
una serie di norme specifiche.
    In dettaglio, il comma 87 prevede che «Al  fine  di  tutelare  le
esigenze di economicita' dell'azione amministrativa e di prevenire le
ripercussioni  sul  sistema  scolastico  dei  possibili   esiti   del
contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico di
cui  al  comma  88,  con  decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca,  da  emanare  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,  sono  definite
le modalita' di svolgimento di un corso  intensivo  di  formazione  e
della  relativa  prova  scritta  finale,  volto  all'immissione   dei
soggetti di cui al comma 88 nei ruoli dei dirigenti scolastici.  Alle
attivita' di formazione e  alle  immissioni  in  ruolo  si  provvede,
rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a  legislazione
vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'art.
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».
    Il  successivo  comma  88  prevede   poi   che   tale   procedura
straordinaria riguardi due distinte categorie di soggetti.
    La prima, prevista alla lettera  a),  comprende  coloro  i  quali
siano «gia' vincitori ovvero utilmente collocati  nelle  graduatorie»
ovvero «abbiano superato positivamente tutte  le  fasi  di  procedure
concorsuali  successivamente  annullate  in   sede   giurisdizionale»
nell'ambito del concorso indetto con D.D. 13 luglio 2011.
    La seconda categoria, prevista alla lettera b), comprende  invece
coloro i quali «abbiano avuto  una  sentenza  favorevole  almeno  nel
primo grado di giudizio  ovvero  non  abbiano  avuto,  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge, alcuna  sentenza  definitiva»
nell'ambito dei due restanti concorsi di  cui  si  e'  detto,  ovvero
quelli indetti con  il  D.D.  22  novembre  2004  e  con  il  decreto
ministeriale 3 ottobre 2006.
    Completano l'intervento legislativo due commi ulteriori.
    Il comma 89 mantiene aperte  le  relative  graduatorie  regionali
sino  alla  conclusione   della   procedura   straordinaria,   ovvero
testualmente dispone: «Le graduatorie  regionali,  di  cui  al  comma
1-bis dell'art. 17  del  decreto-legge  12  settembre  2013,  n.  104
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e
successive modificazioni, nelle regioni in cui, alla data di adozione
del decreto di cui al comma 87 del presente articolo, sono in atto  i
contenziosi relativi al concorso ordinario  per  il  reclutamento  di
dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  13  luglio  2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n.  56  del
15 luglio 2011, rimangono aperte in funzione degli esiti dei percorsi
formativi di cui al medesimo comma 87».
    Il comma 90 istituisce una sessione speciale di  esame,  con  una
prova differenziata, per soggetti di  cui  alla  citata  lettera  a),
ovvero i vincitori e i soggetti collocati in graduatoria nel concorso
indetto con il D.D. 13 luglio  2011,  i  quali  in  aggiunta  abbiano
«prestato servizio con contratti di dirigente  scolastico»  nell'anno
scolastico 2014/2015, possano cioe' vantare anche una esperienza «sul
campo». Testualmente, il comma infatti dispone: «Per le finalita'  di
cui al comma 87, oltre che per quelle connesse alla valorizzazione di
esperienze professionali gia' positivamente formate  e  impiegate,  i
soggetti di cui al comma 88, lettera a),  che,  nell'anno  scolastico
2014/2015,  hanno  prestato  servizio  con  contratti  di   dirigente
scolastico, sostengono una sessione  speciale  di  esame  consistente
nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata,  anche
in  ordine  alla  valutazione  sostenuta,  nel  corso  del   servizio
prestato. A seguito del superamento di tale prova con esito positivo,
sono confermati i  rapporti  di  lavoro  instaurati  con  i  predetti
dirigenti scolastici.».
    In attuazione delle norme di legge appena  illustrate,  e'  stato
emanato il decreto ministeriale 20 luglio 2015, n. 499,  che  appunto
indice la procedura straordinaria,  ovvero  il  corso  intensivo  con
prova scritta finale.
    5. I ricorrenti appellanti hanno, come si e'  detto,  partecipato
tutti al concorso indetto con il D.D. 13 luglio  2011,  ma  non  sono
risultati vincitori, non si sono collocati in graduatoria, e  nemmeno
hanno superato positivamente le fasi del concorso stesso.
    Di conseguenza, non sono di per  se'  legittimati  a  partecipare
alla  procedura  straordinaria  indetta   con   il   citato   decreto
ministeriale n.  499/2015,  perche'  non  rientrano  nella  categoria
prevista dalla lettera a) del comma 88 della legge.
    D'altro canto, si tratta di soggetti i quali hanno impugnato  gli
atti del concorso in questione; si trovano quindi in  una  situazione
con profili  di  similarita'  rispetto  a  quella  valorizzata  dalla
lettera b) del comma 88, ma  solo  con  riferimento  agli  altri  due
concorsi considerati, ovvero quelli indetti con il D.D.  22  novembre
2004 e con il decreto ministeriale 3 ottobre 2006.
    In altre parole, i ricorrenti appellanti, se avessero partecipato
a questi due concorsi, in virtu' del  ricorso  presentato,  avrebbero
potuto accedere alla procedura straordinaria di reclutamento  indetta
oggi; avendo invece partecipato al concorso indetto con  il  D.D.  13
luglio 2011 ne sono esclusi, anche se hanno presentato ricorso.
    6. Per tal ragione, hanno impugnato in  primo  grado  il  decreto
ministeriale n. 499/2015, oltre all'atto conseguente di  approvazione
della graduatoria  finale,  e  ne  hanno  sostenuto  l'illegittimita'
perche' incostituzionali sarebbero le norme di legge che esso  attua.
Hanno infatti chiesto al Giudice adito di sollevare la  questione  di
illegittimita' costituzionale del comma 88 dell'art. 1 della legge n.
107/2015 nella parte in cui non prevede  che  anche  coloro  i  quali
abbiano semplicemente impugnato gli atti  del  concorso  indetto  con
D.D. 13 luglio 2011 possano accedere alla procedura straordinaria, al
pari di quanto avviene per chi abbia impugnato gli atti dei  concorsi
indetti con il D.D. 22 novembre 2004 e con il decreto ministeriale  3
ottobre 2006. Cio' in  relazione  agli  articoli  2,  3  e  97  della
Costituzione, ovvero per violazione dei principi di uguaglianza e  di
ragionevolezza.
    7.  Con  la  sentenza  indicata   in   epigrafe,   il   Tribunale
amministrativo  regionale  ha  respinto  il  ricorso,  ritenendo   la
questione manifestamente infondata.
    8. Contro tale sentenza, i ricorrenti in  primo  grado,  con  due
impugnazioni separate, rubricate ai nn. 843/2017 e 243/2017  di  R.G.
di questo  Giudice,  hanno  proposto  appello,  contenente  un  unico
motivo, che ripropone la questione di incostituzionalita' dedotta  in
primo grado.
    In entrambi i ricorsi, l'amministrazione si  e'  costituita,  con
memorie 1° marzo 2017 nel ricorso n. 843/2017  e  2  marzo  2017  nel
ricorso n. 243/2017, ed ha chiesto che gli appelli siano respinti.
    Alla Camera di consiglio del giorno 23  marzo  2017,  sempre  per
entrambi i ricorsi,  le  istanze  cautelari  sono  state  riunite  al
merito, fissato per la  successiva  udienza  pubblica  del  giorno  4
maggio 2017, alla  quale  la  Sezione  ha  trattenuto  i  ricorsi  in
decisione.
    9. All'esito, la Sezione ritiene in via principale  di  sollevare
d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale delle norme  di
cui  all'intero  intervento  legislativo  in  questione,  ovvero  dei
riportati commi da 87 a 90 dell'art. 1  della  legge  n.  107/  2015,
ritenendola rilevante e non manifestamente infondata.
    La Sezione ritiene poi, in via subordinata, ovvero per il caso in
cui la  questione  di  cui  sopra  venga  ritenuta  non  fondata,  di
sollevare, la questione di legittimita' costituzionale del solo comma
88 dell'art. 1 della citata legge n. 107/2015, ritenendola  parimenti
rilevante e non manifestamente infondata, e  aderisce  in  tal  senso
all'istanza dei ricorrenti appellanti
    Il tutto per le ragioni di seguito esposte.
    10. Si esamina  in  primo  luogo  la  questione  di  legittimita'
costituzionale relativa all'intero intervento legislativo di  cui  si
tratta.
    11. In  proposito,  il  Collegio  osserva  che  la  questione  e'
rilevante, perche' le norme citate sono certamente  applicabili  alla
fattispecie oggetto del giudizio.
    Il decreto  ministeriale  impugnato,  come  s'e'  detto,  applica
puramente e semplicemente le norme in questione, e quindi,  con  ogni
evidenza, sta e cade con la legittimita' costituzionale delle stesse,
nei termini che seguono.
    Come si e' detto, i  ricorrenti  appellanti  hanno  a  suo  tempo
partecipato  ad  un  concorso  per  il  reclutamento   di   dirigenti
scolastici, hanno  impugnato  i  relativi  esiti  avanti  il  Giudice
amministrativo e sono ancora in attesa di una decisione, dalla quale,
in sintesi estrema, sperano di ottenere un posto di lavoro.
    Cio' posto, le norme in questione consentono, sempre in  sintesi,
ai soggetti ai quali  esse  si  riferiscono  di  partecipare  ad  una
procedura ulteriore - rispetto a quelle contestate per  le  quali  il
contenzioso non  e'  definito  -  e  quindi  attribuiscono  loro  una
possibilita' ulteriore di conseguire il bene della vita cui aspirano.
    Nel caso in cui esse venissero dichiarate incostituzionali,  tale
possibilita' verrebbe meno, perche' ne sarebbe in tutto  caducato  il
decreto attuativo qui impugnato, fondato esclusivamente su di esse, e
la procedura ulteriore piu' non esisterebbe.
    Si verte infatti in un caso in cui la norma soggetta al  giudizio
di incostituzionalita' non si  limita  a  regolare  le  modalita'  di
esercizio di un potere preesistente, ma ne costituisce l'unica fonte.
    Pertanto, il provvedimento che di essa  fa  applicazione  puo'  e
deve  essere  dichiarato  nullo  d'ufficio  dal  Giudice  della   sua
impugnazione, a prescindere dal fatto che le parti abbiano articolato
una specifica censura sul punto: cosi' per tutte  C.d.S.  sez.  IV  3
marzo 2014, n. 993 e 30 novembre 2010, n. 8363.
    Il ricorso dovrebbe pertanto essere senz'altro respinto,  poiche'
domanda l'annullamento del decreto  impugnato  non  al  fine  di  far
caducare l'intera procedura, ma al solo fine  di  farvi  ammettere  i
ricorrenti appellanti, il che presuppone la  validita'  ed  efficacia
della procedura stessa.
    12. Nel caso opposto  in  cui,  invece,  le  norme  in  questione
venissero, nella loro globalita', dichiarate conformi a Costituzione,
dovrebbe, ad avviso di questo Giudice, essere esaminata la  questione
di legittimita' ulteriore, sollevata in via di subordine, sulla quale
in dettaglio piu' avanti.
    Per quanto  qui  immediatamente  interessa,  si  porrebbe  allora
l'alternativa che segue.
    Nel caso in cui la questione di legittimita' subordinata,  quella
appunto relativa al solo comma  89,  venisse  dichiarata  fondata,  i
ricorrenti appellanti avrebbero titolo a partecipare  alla  procedura
ulteriore, e quindi il  loro  ricorso,  fondato  unicamente  su  tale
profilo di incostituzionalita', dovrebbe senz'altro essere accolto.
    Nel caso inverso, invece, in cui la questione  relativa  al  solo
comma 89, venisse dichiarata non fondata, i ricorrenti appellanti non
potrebbero partecipare alla procedura  ulteriore,  perche'  legittimo
sarebbe l'atto che li esclude.
    Il ricorso andrebbe  quindi  respinto,  ma  con  una  motivazione
diversa rispetto a quella di cui sopra, ovvero perche'  la  procedura
stessa e' in se' legittima, anche quanto all'esclusione.
    La rilevanza  della  questione,  pertanto,  viene  in  ogni  caso
confermata.
    13. La questione di legittimita' costituzionale di  che  trattasi
risulta altresi' non manifestamente infondata,  per  le  ragioni  che
seguono.
    14. E' di tutta evidenza che le norme di legge  appena  descritte
rientrano nella categoria delle cd  leggi  provvedimento,  ovvero  di
quelle leggi le quali incidono su un numero determinato e limitato di
destinatari, e presentano un contenuto particolare e concreto: per la
definizione, si veda per tutte Corte costituzionale 20 novembre 2013,
n. 275.
    E' infatti evidente che destinatari delle norme in questione sono
solamente quei soggetti, i quali  hanno  partecipato  alle  procedure
concorsuali indicate, con gli esiti di cui si e' detto, persone  che,
in teoria, potrebbero essere indicate anche nominativamente.
    Cio' posto, per costante giurisprudenza  della  Corte,  le  leggi
provvedimento non sono di per se'  contrarie  alla  Costituzione,  la
quale non  contiene  alcuna  riserva  agli  organi  amministrativi  o
esecutivi degli atti a contenuto particolare e concreto; devono pero'
sottostare «ad un rigoroso scrutinio di  legittimita'  costituzionale
per il pericolo di disparita' di trattamento insito in previsioni  di
tipo particolare e derogatorio»: cosi' ancora la citata  sentenza  n.
275/2013.
    15. Applicando tali principi  al  caso  di  specie,  il  Collegio
dubita della conformita' delle  norme  in  esame  al  disposto  degli
articoli 3, 51 e 97 ultimo comma Cost.
    In particolare, com'e' noto,  l'art.  51,  comma  1  prima  parte
dispone che «Tutti i cittadini dell'uno o  dell'altro  sesso  possono
accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive  in  condizioni
di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge».
    Il  principio  di  uguaglianza  e'  poi  stabilito  in   generale
dall'art. 3.
    Infine, l'art. 97  comma  4  prevede  che  «Agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo  i  casi
stabiliti dalla legge».
    16. La giurisprudenza di codesta Corte  interpreta  il  requisito
del «pubblico concorso» di cui all'art. 97, comma  4  nel  senso  che
esso sia rispettato ove l'accesso al  pubblico  impiego  avvenga  per
mezzo di una procedura con tre requisiti di massima, sui  quali,  fra
le molte, Corte costituzionale 24 giugno 2010, n. 225 e  13  novembre
2009, n. 293.
    In primo luogo, essa deve essere aperta, nel senso che  vi  possa
partecipare il maggior numero possibile di cittadini.
    In secondo  luogo,  deve  trattarsi  di  una  procedura  di  tipo
comparativo, volta cioe' a selezionare i migliori fra gli aspiranti.
    Infine, deve trattarsi di una procedura congrua,  nel  senso  che
essa deve consentire di verificare  che  i  candidati  posseggano  la
professionalita' necessaria a svolgere le  mansioni  caratteristiche,
per tipologia e livello, del posto di ruolo che aspirano a ricoprire.
    Ne consegue, pertanto, che e' costituzionalmente  illegittima  la
previsione di una procedura di reclutamento ristretta la quale limiti
in modo irragionevole la possibilita' di accesso dall'esterno.
    17. Sempre la giurisprudenza di codesta Corte ha affermato che la
regola del pubblico concorso ammette eccezioni «rigorose e  limitate»
- cosi' per tutte la citata sentenza n. 293/2009, subordinate  a  due
requisiti.
    In  primo  luogo,  esse  devono  rispondere  ad  una   «specifica
necessita' funzionale» dell'amministrazione, ovvero  a  «peculiari  e
straordinarie ragioni di interesse pubblico», come detto sempre nella
sentenza n.  293/2009.  In  proposito,  e'  stato  chiarito  che  non
integrano valide ragioni di  interesse  pubblico  ne'  l'esigenza  di
consolidare il precariato ne' quella di venire incontro  a  personali
aspettative degli aspiranti - cosi' Corte costituzionale 3 marzo 2006
n. 81- ne' tantomeno esigenze strumentali di gestione  del  personale
da parte dell'amministrazione - come ritenuto da Corte costituzionale
4 giugno 2010, n. 195.  Al  contrario,  un  concorso  riservato  puo'
essere giustificato solo quando si tratti di esigenze  desumibili  da
funzioni svolte dall'amministrazione, cosi'  sempre  la  sentenza  n.
195/2010, e in particolare quando si tratti di consolidare specifiche
professionalita'  che  non  si   potrebbero   acquisire   all'esterno
dell'amministrazione, e quindi giustificano che ci si rivolga solo  a
chi gia' ne e' dipendente in una data posizione, come affermato dalla
sentenza n. 293/2009.
    In secondo luogo, le eccezioni alla regola del pubblico  concorso
devono prevedere comunque adeguati accorgimenti idonei a garantire la
professionalita' del personale assunto, come ritenuto, sempre fra  le
molte,  da  Corte  costituzionale  29  aprile  2010,  n.   149.   Con
particolare riguardo all'assunzione di dirigenti, rilevante  rispetto
al caso di specie, che concerne dirigenti scolastici,  e'  stato  poi
ritenuto che devono essere previste «procedure imparziali e obiettive
di verifica dell'attivita' svolta, per la valutazione di idoneita' ad
altri incarichi dirigenziali, in grado di garantire la selezione  dei
migliori», e che in tal senso non basterebbe un  generico  rinvio  al
«particolare successo» con il  quale  l'aspirante  avesse  svolto  un
precedente incarico: cosi' Corte costituzionale 9 novembre  2006,  n.
363.
    18. Nel caso di specie, i parametri appena delineati appaiono non
rispettati.
    La procedura di cui alle norme in esame rappresenta  all'evidenza
un'eccezione alla regola del pubblico concorso, perche'  come  si  e'
detto e' aperta soltanto a  soggetti  ben  determinati,  e  non  alla
generalita'  degli   aspiranti   in   possesso   dei   requisiti   di
professionalita' richiesti per  il  ruolo  da  ricoprire,  e  non  e'
sorretta dai presupposti necessari per legittimarla
    19. La procedura in esame appare  in  primo  luogo  istituita  in
assenza delle peculiari ragioni di interesse pubblico  richieste  per
giustificarla.
    In  proposito,  e'  sufficiente  osservare  il  modo  in  cui  e'
determinata la platea dei possibili partecipanti.
    Il concorso riservato riguarda anzitutto i soggetti  che  abbiano
superato le  prove  del  concorso  2011:  cio'  da  un  lato  non  ne
garantisce la particolare professionalita'  attuale,  trattandosi  di
risultato risalente nel tempo; dall'altro non costituisce  un'ipotesi
di particolare professionalita' che  l'amministrazione  non  potrebbe
acquisire in altro modo.
    Il concorso riservato riguarda poi  i  soggetti  che  abbiano  in
corso un contenzioso relativo alle prove dei concorsi 2004 e 2006,  e
cio' dipende da circostanze casuali, che oltretutto nulla hanno a che
vedere con la professionalita' dell'aspirante.
    Non si rinvengono poi, contrariamente a quanto indicato dal testo
di  legge,  particolari   «esigenze   di   economicita'   dell'azione
amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico
dei possibili esiti del contenzioso pendente», dato che non si spiega
come  la  procedura  risulterebbe  piu'  economica  rispetto  ad   un
reclutamento secondo le regole ordinarie, e si trascura che l'impatto
delle decisioni giudiziarie sull'organizzazione amministrativa e'  in
generale  fisiologico  nel  sistema  e  come  tale  non  postula   la
necessita' di interventi correttivi del legislatore.
    Di contro, la procedura in  esame  appare  maggiormente  ispirata
all'intento di tutelare aspettative dei soggetti coinvolti, che  come
si e' detto non vale a legittimarla.
    20. La procedura in esame appare  poi  strutturata  in  modo  non
idoneo a garantire la  selezione  di  soggetti  adatti  al  ruolo  da
ricoprire.
    Come si e' detto, le norme denunciate prevedono anzitutto, per la
generalita' dei destinatari, che le prove di concorso  da  affrontare
consistano in un «corso intensivo di formazione»  e  nella  «relativa
prova scritta finale».
    Il decreto ministeriale applicativo n. 499/2015 chiarisce poi che
il corso di formazione ha la durata di ottanta ore complessive,  puo'
essere validamente frequentato anche per sole sessantacinque  ore,  e
da'  accesso  ad  una  prova  scritta  unica,  che   consiste   nella
trattazione di un argomento individuato dalla commissione fra  quelli
oggetto del corso.
    Di contro, il reclutamento ordinario dei dirigenti scolastici era
disciplinato in via ordinaria dal comma 618 dell'art. 1  della  legge
27 dicembre 2006 n. 296, per cui:  «Con  regolamento  da  emanare  ai
sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
definite le modalita' delle procedure concorsuali per il reclutamento
dei  dirigenti  scolastici  secondo  i  seguenti  principi:   cadenza
triennale del  concorso  su  tutti  i  posti  vacanti  nel  triennio;
unificazione dei tre settori di dirigenza scolastica; accesso  aperto
al personale docente ed educativo delle  istituzioni  scolastiche  ed
educative statali, in possesso di laurea, che abbia maturato dopo  la
nomina in ruolo un servizio effettivamente prestato di almeno  cinque
anni; previsione di una  preselezione  mediante  prove  oggettive  di
carattere culturale e  professionale,  in  sostituzione  dell'attuale
preselezione per titoli; svolgimento di una o piu' prove scritte, cui
sono ammessi tutti coloro che superano la preselezione; effettuazione
di una  prova  orale;  valutazione  dei  titoli;  formulazione  della
graduatoria di merito; periodo di formazione e tirocinio,  di  durata
non superiore a quattro mesi, nei limiti dei posti messi a  concorso,
con conseguente soppressione  dell'aliquota  aggiuntiva  del  10  per
cento. Con effetto dalla data di entrata in  vigore  del  regolamento
previsto dal presente comma sono abrogate le disposizioni vigenti con
esso incompatibili, la cui ricognizione e'  affidata  al  regolamento
medesimo.».
    Il  regolamento  in  questione,  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 10  luglio  2008  n.  140,  prevedeva  poi  una  prova  di
preselezione consistente nel «superamento di una  prova  oggettiva  a
carattere culturale e professionale. La prova consiste in un  congruo
numero di quesiti diretti all'accertamento delle conoscenze  di  base
per l'espletamento della  funzione  dirigenziale  in  relazione  alle
tematiche di cui all'art. 6, comma 1, ivi  comprese  quelle  sull'uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu'  diffuse
a livello avanzato, nonche'  sull'uso  di  una  lingua  straniera,  a
livello B1 del quadro comune europeo di  riferimento,  prescelta  dal
candidato tra francese, inglese, tedesco e spagnolo».
    Prevedeva ancora, come prove di  concorso  vere  e  proprie,  due
prove scritte, su argomenti  liberamente  scelti  dalla  commissione,
l'una vertente su «su tematiche relative ai sistemi formativi e  agli
ordinamenti degli studi in Italia e nei  Paesi  dell'Unione  europea,
alle modalita' di conduzione delle  organizzazioni  complesse,  oltre
che  alle   specifiche   aree   giuridico-amministrativo-finanziaria,
socio-psicopedagogica, organizzativa, relazionale e comunicativa», la
seconda consistente «nella  risoluzione  di  un  caso  relativo  alla
gestione dell'istituzione scolastica con particolare riferimento alle
strategie di direzione anche in rapporto alle esigenze formative  del
territorio», il tutto seguito da un  colloquio  interdisciplinare  su
tutte le materie di esame.
    Non  dissimile  la  disciplina  ora  vigente,  poiche'  ai  sensi
dell'art. 17 d. legge 12 settembre 2013, n. 104 il concorso si svolge
mediante  un  corso  concorso  che  «puo'   comprendere   una   prova
preselettiva e comprende una o piu' prove scritte, cui  sono  ammessi
tutti coloro che  superano  l'eventuale  preselezione,  e  una  prova
orale, a cui segue la valutazione dei titoli».
    Si tratta comunque di prove il  cui  livello  di  difficolta'  e'
significativamente superiore a quello della  prova  prevista  in  via
ordinaria dalla procedura in esame,  e  il  rilievo  vale  a  maggior
ragione per la prova speciale prevista dal comma 90, che e'  limitata
ad una «prova orale sull'esperienza maturata» da parte dei  vincitori
del  concorso  2011  i   quali   abbiano   gia'   prestato   servizio
nell'amministrazione.
    Sotto tale profilo, non sembra assicurata un'adeguata valutazione
della professionalita' del dirigente nei termini richiesti da codesta
Corte.
    21. Il Collegio dubita altresi' della  conformita'  del  comma  8
lettera b) all'art. 6  paragrafo  1  della  Convenzione  europea  dei
diritti dell'Uomo, che prevede il diritto ad  un  equo  processo,  ed
assume rango costituzionale nel nostro ordinamento ai sensi dell'art.
117 Cost. cosi' come ritenuto da codesta Corte a partire  dalle  note
sentenze 24 ottobre 2007, nn. 347 e 348.
    La giurisprudenza della Corte europea ha infatti chiarito  -  per
tutte le decisioni 28 ottobre 1999 Zelinski e sez. II 7  giugno  2001
Agrati, che sussiste la violazione del diritto ad  un  equo  processo
sancito  dalla  norma  citata,  laddove  il   legislatore   nazionale
intervenga adottando una legge a contenuto interpretativo diretta  ad
influire su di un procedimento giurisdizionale in  corso,  senza  che
detto intervento normativo  sia  sorretto  da  motivi  imperativi  di
interesse pubblico.
    22. In tali termini, il comma 88, lettera b) della  normativa  in
esame, come si e' visto, consente a coloro i quali abbiano  in  corso
un contenzioso non ancora definito relativo ai concorsi 2004  e  2006
di partecipare per cio' solo alla procedura  selettiva  riservata  in
esame.
    In tal modo, attribuisce loro la possibilita'  di  conseguire  il
bene della vita cui aspirano nel giudizio in corso con modalita' piu'
agevoli di quelle ordinarie e senza riguardo all'esito  del  giudizio
stesso, interferendo cosi' con l'esito relativo.
    Si rinvia a quanto gia' detto sulla  procedura  in  generale  per
evidenziare  che  cio'  accade  senza  alcun  particolare  motivo  di
interesse pubblico.
    23. Alla luce delle considerazioni che precedono appare  pertanto
in  via  principale  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 commi da 87 a 90
della legge n. 107/2015 sotto il profilo del rispetto degli  articoli
3, 51 comma 1 prima parte, 97 comma 4  Cost.  nonche'  117  Cost.  in
relazione all'art.  6  paragrafo  1  della  Convenzione  europea  dei
diritti dell'Uomo.
    24. Si esamina in secondo  luogo  la  questione  di  legittimita'
costituzionale del solo comma 88 dell'art. 1 della  citata  legge  n.
107/2015, che come si e' detto ad avviso del Collegio si pone in  via
subordinata, ovvero per il caso in cui  l'intervento  legislativo  di
che trattasi venga ritenuto in se' legittimo.
    25. In punto rilevanza, si  richiama  quanto  detto  a  proposito
della questione principale. La  norma  in  questione  e'  sicuramente
applicabile alla fattispecie in esame.
    Come si e' detto, infatti, la legittimita' dell'atto impugnato, e
quindi la legittimita' dell'esclusione dei ricorrenti dalla procedura
straordinaria di reclutamento di cui si tratta, stanno e  cadono  con
la legittimita' costituzionale delle norma  del  comma  89,  che  non
prevede la loro partecipazione.
    In  dipendenza  dall'accoglimento  o   non   accoglimento   della
questione, pertanto, il ricorso va accolto ovvero respinto.
    26. Anche la questione di legittimita'  costituzionale  ulteriore
di che  trattasi,  nell'ipotesi  di  legittimita'  della  complessiva
procedura straordinaria, risulta non manifestamente infondata.
    Il Collegio dubita infatti che sia conforme a  ragionevolezza,  e
quindi all'art. 3 Cost., la disparita' di trattamento fra i  soggetti
di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b) del  comma  88
in esame.
    Come evidenziato anche dalla parte ricorrente, per effetto  delle
norme in questione, i soggetti che hanno partecipato ai concorsi 2004
e 2006 possono accedere alla procedura riservata per il solo fatto di
aver presentato ricorso giurisdizionale.
    Invece, i soggetti i quali hanno  partecipato  al  concorso  2011
possono accedere alla procedura in questione,  in  sintesi,  solo  se
abbiano superato le relative prove.
    La difesa dell'amministrazione, condivisa sul punto  dal  Giudice
di primo grado, ha rilevato si tratta di situazioni  verificatesi  in
epoche diverse, e quindi un maggior favore per quelle piu'  risalenti
sarebbe ragionevole e giustificato.
    Osserva pero'  il  Collegio  in  contrario  che  le  esigenze  di
interesse pubblico indicate dalla legge, se  si  ritenessero  valide,
sarebbero identiche  per  entrambe  le  situazioni,  e  non  appaiono
graduate in ragione del fatto che una vicenda risalga ad epoca piu' o
meno lontana nel tempo dell'altra.
    27. Alla luce delle considerazioni che precedono, appare pertanto
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 88 della legge n. 107/2015 sotto il
profilo del rispetto dell'art. 3 Cost, il che come  detto  presuppone
la legittimita' complessiva  della  procedura  straordinaria  cui  il
comma si riferisce.
    28. Ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della  legge  11  marzo
1953, n. 87, il presente giudizio davanti al Consiglio  di  Stato  e'
sospeso fino alla definizione dell'incidente di costituzionalita'.
    29. Ai sensi dell'art. 23, quarto comma,  della  legge  11  marzo
1953, n. 87,  la  presente  ordinanza  sara'  comunicata  alle  parti
costituite e notificata al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
nonche' comunicata ai Presidenti della  Camera  dei  deputati  e  del
Senato della Repubblica.


                               P.Q.M.

    Il Consiglio di Stato in sede  giurisdizionale  (Sezione  Sesta),
pronunciando nei ricorsi riuniti nn. 271/2017 e 1335/2017 R.G,  cosi'
provvede:
        a) dichiara in principalita' rilevante e  non  manifestamente
infondata sotto i profili di  cui  in  motivazione  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi da 87 a 90 della legge
13 luglio 2015, n. 107, nella parte in cui prevedono una procedura di
immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici riservata, ai sensi del
comma 88 citato, lettere a) e b), ai soli soggetti i quali  risultino
essere gia' vincitori ovvero utilmente  collocati  nelle  graduatorie
ovvero i quali  abbiano  superato  positivamente  tutte  le  fasi  di
procedure   concorsuali    successivamente    annullate    in    sede
giurisdizionale nell'ambito  del  concorso  per  il  reclutamento  di
dirigenti scolastici indetto con D.D.  13  luglio  2011,  nonche'  ai
soggetti i quali abbiano avuto una  sentenza  favorevole  almeno  nel
primo grado di giudizio  ovvero  non  abbiano  avuto,  alla  data  di
entrata  in  vigore  della  legge  in  questione,   alcuna   sentenza
definitiva nell'ambito dei concorsi per il reclutamento di  dirigenti
scolastici indetti con il D.D. 22 novembre  2004  e  con  il  decreto
ministeriale 3 ottobre 2006;
        b) dichiara, per  il  caso  di  ritenuta  infondatezza  della
questione di cui sopra, rilevante e non manifestamente  infondata  ai
sensi  di  cui  in   motivazione   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 88 della legge 13 luglio  2015,  n.
107, nella parte in cui non consente la partecipazione alla procedura
di  immissione  nei  ruoli  dei  dirigenti  scolastici  riservata  ai
soggetti previsti dalla norma in questione anche  a  coloro  i  quali
abbiano avuto una sentenza  favorevole  almeno  nel  primo  grado  di
giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data  di  entrata  in  vigore
della legge in questione, alcuna sentenza definitiva nell'ambito  del
concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con D.D.
13 luglio 2011;
        c) dispone la sospensione del presente  giudizio  davanti  al
Consiglio di Stato e ordina alla segreteria l'immediata  trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale;
        d) ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza
sia comunicata alle parti costituite e notificata al  Presidente  del
Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai presidenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica.
    Cosi' deciso in Roma nella  Camera  di  consiglio  del  giorno  4
maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:
    Sergio Santoro, Presidente;
    Bernhard Lageder, consigliere;
    Marco Buricelli, consigliere;
    Oreste Mario Caputo, consigliere;
    Francesco Gambato Spisani, consigliere, estensore.

                       Il Presidente: Santoro


                                         L'estensore: Gambato Spisani


Rispondi

Da: Aborro!04/08/2018 00:06:33
1. Nell'ultimo quindicennio, il MIUR ha  indetto  piu'  procedure
concorsuali per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola
primaria, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado e  per
gli istituti educativi.
    2. Rilevano in particolare ai fini di questo processo i  concorsi
indetti rispettivamente con decreto direttoriale del MIUR 22 novembre
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 94
del 26 novembre 2004;  con  decreto  del  Ministro  3  ottobre  2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 76 del 6
ottobre 2006 e con decreto direttoriale  del  MIUR  13  luglio  2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale, n. 56 del 15
luglio 2011.
    Ciascuno di questi concorsi, infatti, ha dato luogo ad  un  ampio
contenzioso giurisdizionale, che  ha  portato  anche,  nel  caso  del
concorso indetto con D.D. 22 novembre 2004, ad una rinnovazione della
parte di procedura svoltasi presso l'Ufficio scolastico  regionale  -
USR per la Sicilia disposta con un intervento legislativo,  ai  sensi
dell'art. 1 della legge 3 dicembre 2010, n. 202.
    3. I ricorrenti appellanti, come e' pacifico in causa,  hanno  in
particolare partecipato alle prove  svolte  per  la  regione  Sicilia
nell'ambito del concorso indetto  con  D.D.  13  luglio  2011,  hanno
ravvisato nel relativo svolgimento alcune asserite irregolarita' e, a
tutela delle loro posizioni giuridiche, hanno impugnato  il  relativo
esito avanti il Giudice amministrativo, con ricorsi che risultano non
ancora definiti alla data dei fatti che hanno  dato  luogo  a  questo
giudizio ulteriore (si veda il certificato di pendenza rilasciato  il
31 luglio 2015, doc. 5 in primo grado ricorrente appellante).
    4. Piu' di recente, il legislatore ha  inteso  intervenire  sulla
complessiva situazione creatasi, di cui si e' appena  detto,  con  la
legge 13 luglio 2015 n. 107, che all'art. 1 commi da 87 a 90  prevede
una serie di norme specifiche.
    In dettaglio, il comma 87 prevede che «Al  fine  di  tutelare  le
esigenze di economicita' dell'azione amministrativa e di prevenire le
ripercussioni  sul  sistema  scolastico  dei  possibili   esiti   del
contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico di
cui  al  comma  88,  con  decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca,  da  emanare  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,  sono  definite
le modalita' di svolgimento di un corso  intensivo  di  formazione  e
della  relativa  prova  scritta  finale,  volto  all'immissione   dei
soggetti di cui al comma 88 nei ruoli dei dirigenti scolastici.  Alle
attivita' di formazione e  alle  immissioni  in  ruolo  si  provvede,
rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a  legislazione
vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'art.
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».
    Il  successivo  comma  88  prevede   poi   che   tale   procedura
straordinaria riguardi due distinte categorie di soggetti.
    La prima, prevista alla lettera  a),  comprende  coloro  i  quali
siano «gia' vincitori ovvero utilmente collocati  nelle  graduatorie»
ovvero «abbiano superato positivamente tutte  le  fasi  di  procedure
concorsuali  successivamente  annullate  in   sede   giurisdizionale»
nell'ambito del concorso indetto con D.D. 13 luglio 2011.
    La seconda categoria, prevista alla lettera b), comprende  invece
coloro i quali «abbiano avuto  una  sentenza  favorevole  almeno  nel
primo grado di giudizio  ovvero  non  abbiano  avuto,  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge, alcuna  sentenza  definitiva»
nell'ambito dei due restanti concorsi di  cui  si  e'  detto,  ovvero
quelli indetti con  il  D.D.  22  novembre  2004  e  con  il  decreto
ministeriale 3 ottobre 2006.
    Completano l'intervento legislativo due commi ulteriori.
    Il comma 89 mantiene aperte  le  relative  graduatorie  regionali
sino  alla  conclusione   della   procedura   straordinaria,   ovvero
testualmente dispone: «Le graduatorie  regionali,  di  cui  al  comma
1-bis dell'art. 17  del  decreto-legge  12  settembre  2013,  n.  104
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e
successive modificazioni, nelle regioni in cui, alla data di adozione
del decreto di cui al comma 87 del presente articolo, sono in atto  i
contenziosi relativi al concorso ordinario  per  il  reclutamento  di
dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  13  luglio  2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n.  56  del
15 luglio 2011, rimangono aperte in funzione degli esiti dei percorsi
formativi di cui al medesimo comma 87».
    Il comma 90 istituisce una sessione speciale di  esame,  con  una
prova differenziata, per soggetti di  cui  alla  citata  lettera  a),
ovvero i vincitori e i soggetti collocati in graduatoria nel concorso
indetto con il D.D. 13 luglio  2011,  i  quali  in  aggiunta  abbiano
«prestato servizio con contratti di dirigente  scolastico»  nell'anno
scolastico 2014/2015, possano cioe' vantare anche una esperienza «sul
campo». Testualmente, il comma infatti dispone: «Per le finalita'  di
cui al comma 87, oltre che per quelle connesse alla valorizzazione di
esperienze professionali gia' positivamente formate  e  impiegate,  i
soggetti di cui al comma 88, lettera a),  che,  nell'anno  scolastico
2014/2015,  hanno  prestato  servizio  con  contratti  di   dirigente
scolastico, sostengono una sessione  speciale  di  esame  consistente
nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata,  anche
in  ordine  alla  valutazione  sostenuta,  nel  corso  del   servizio
prestato. A seguito del superamento di tale prova con esito positivo,
sono confermati i  rapporti  di  lavoro  instaurati  con  i  predetti
dirigenti scolastici.».
    In attuazione delle norme di legge appena  illustrate,  e'  stato
emanato il decreto ministeriale 20 luglio 2015, n. 499,  che  appunto
indice la procedura straordinaria,  ovvero  il  corso  intensivo  con
prova scritta finale.
    5. I ricorrenti appellanti hanno, come si e'  detto,  partecipato
tutti al concorso indetto con il D.D. 13 luglio  2011,  ma  non  sono
risultati vincitori, non si sono collocati in graduatoria, e  nemmeno
hanno superato positivamente le fasi del concorso stesso.
    Di conseguenza, non sono di per  se'  legittimati  a  partecipare
alla  procedura  straordinaria  indetta   con   il   citato   decreto
ministeriale n.  499/2015,  perche'  non  rientrano  nella  categoria
prevista dalla lettera a) del comma 88 della legge.
    D'altro canto, si tratta di soggetti i quali hanno impugnato  gli
atti del concorso in questione; si trovano quindi in  una  situazione
con profili  di  similarita'  rispetto  a  quella  valorizzata  dalla
lettera b) del comma 88, ma  solo  con  riferimento  agli  altri  due
concorsi considerati, ovvero quelli indetti con il D.D.  22  novembre
2004 e con il decreto ministeriale 3 ottobre 2006.
    In altre parole, i ricorrenti appellanti, se avessero partecipato
a questi due concorsi, in virtu' del  ricorso  presentato,  avrebbero
potuto accedere alla procedura straordinaria di reclutamento  indetta
oggi; avendo invece partecipato al concorso indetto con  il  D.D.  13
luglio 2011 ne sono esclusi, anche se hanno presentato ricorso.
    6. Per tal ragione, hanno impugnato in  primo  grado  il  decreto
ministeriale n. 499/2015, oltre all'atto conseguente di  approvazione
della graduatoria  finale,  e  ne  hanno  sostenuto  l'illegittimita'
perche' incostituzionali sarebbero le norme di legge che esso  attua.
Hanno infatti chiesto al Giudice adito di sollevare la  questione  di
illegittimita' costituzionale del comma 88 dell'art. 1 della legge n.
107/2015 nella parte in cui non prevede  che  anche  coloro  i  quali
abbiano semplicemente impugnato gli atti  del  concorso  indetto  con
D.D. 13 luglio 2011 possano accedere alla procedura straordinaria, al
pari di quanto avviene per chi abbia impugnato gli atti dei  concorsi
indetti con il D.D. 22 novembre 2004 e con il decreto ministeriale  3
ottobre 2006. Cio' in  relazione  agli  articoli  2,  3  e  97  della
Costituzione, ovvero per violazione dei principi di uguaglianza e  di
ragionevolezza.
    7.  Con  la  sentenza  indicata   in   epigrafe,   il   Tribunale
amministrativo  regionale  ha  respinto  il  ricorso,  ritenendo   la
questione manifestamente infondata.
    8. Contro tale sentenza, i ricorrenti in  primo  grado,  con  due
impugnazioni separate, rubricate ai nn. 843/2017 e 243/2017  di  R.G.
di questo  Giudice,  hanno  proposto  appello,  contenente  un  unico
motivo, che ripropone la questione di incostituzionalita' dedotta  in
primo grado.
    In entrambi i ricorsi, l'amministrazione si  e'  costituita,  con
memorie 1° marzo 2017 nel ricorso n. 843/2017  e  2  marzo  2017  nel
ricorso n. 243/2017, ed ha chiesto che gli appelli siano respinti.
    Alla Camera di consiglio del giorno 23  marzo  2017,  sempre  per
entrambi i ricorsi,  le  istanze  cautelari  sono  state  riunite  al
merito, fissato per la  successiva  udienza  pubblica  del  giorno  4
maggio 2017, alla  quale  la  Sezione  ha  trattenuto  i  ricorsi  in
decisione.
    9. All'esito, la Sezione ritiene in via principale  di  sollevare
d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale delle norme  di
cui  all'intero  intervento  legislativo  in  questione,  ovvero  dei
riportati commi da 87 a 90 dell'art. 1  della  legge  n.  107/  2015,
ritenendola rilevante e non manifestamente infondata.
    La Sezione ritiene poi, in via subordinata, ovvero per il caso in
cui la  questione  di  cui  sopra  venga  ritenuta  non  fondata,  di
sollevare, la questione di legittimita' costituzionale del solo comma
88 dell'art. 1 della citata legge n. 107/2015, ritenendola  parimenti
rilevante e non manifestamente infondata, e  aderisce  in  tal  senso
all'istanza dei ricorrenti appellanti
    Il tutto per le ragioni di seguito esposte.
    10. Si esamina  in  primo  luogo  la  questione  di  legittimita'
costituzionale relativa all'intero intervento legislativo di  cui  si
tratta.
    11. In  proposito,  il  Collegio  osserva  che  la  questione  e'
rilevante, perche' le norme citate sono certamente  applicabili  alla
fattispecie oggetto del giudizio.
    Il decreto  ministeriale  impugnato,  come  s'e'  detto,  applica
puramente e semplicemente le norme in questione, e quindi,  con  ogni
evidenza, sta e cade con la legittimita' costituzionale delle stesse,
nei termini che seguono.
    Come si e' detto, i  ricorrenti  appellanti  hanno  a  suo  tempo
partecipato  ad  un  concorso  per  il  reclutamento   di   dirigenti
scolastici, hanno  impugnato  i  relativi  esiti  avanti  il  Giudice
amministrativo e sono ancora in attesa di una decisione, dalla quale,
in sintesi estrema, sperano di ottenere un posto di lavoro.
    Cio' posto, le norme in questione consentono, sempre in  sintesi,
ai soggetti ai quali  esse  si  riferiscono  di  partecipare  ad  una
procedura ulteriore - rispetto a quelle contestate per  le  quali  il
contenzioso non  e'  definito  -  e  quindi  attribuiscono  loro  una
possibilita' ulteriore di conseguire il bene della vita cui aspirano.
    Nel caso in cui esse venissero dichiarate incostituzionali,  tale
possibilita' verrebbe meno, perche' ne sarebbe in tutto  caducato  il
decreto attuativo qui impugnato, fondato esclusivamente su di esse, e
la procedura ulteriore piu' non esisterebbe.
    Si verte infatti in un caso in cui la norma soggetta al  giudizio
di incostituzionalita' non si  limita  a  regolare  le  modalita'  di
esercizio di un potere preesistente, ma ne costituisce l'unica fonte.
    Pertanto, il provvedimento che di essa  fa  applicazione  puo'  e
deve  essere  dichiarato  nullo  d'ufficio  dal  Giudice  della   sua
impugnazione, a prescindere dal fatto che le parti abbiano articolato
una specifica censura sul punto: cosi' per tutte  C.d.S.  sez.  IV  3
marzo 2014, n. 993 e 30 novembre 2010, n. 8363.
    Il ricorso dovrebbe pertanto essere senz'altro respinto,  poiche'
domanda l'annullamento del decreto  impugnato  non  al  fine  di  far
caducare l'intera procedura, ma al solo fine  di  farvi  ammettere  i
ricorrenti appellanti, il che presuppone la  validita'  ed  efficacia
della procedura stessa.
    12. Nel caso opposto  in  cui,  invece,  le  norme  in  questione
venissero, nella loro globalita', dichiarate conformi a Costituzione,
dovrebbe, ad avviso di questo Giudice, essere esaminata la  questione
di legittimita' ulteriore, sollevata in via di subordine, sulla quale
in dettaglio piu' avanti.
    Per quanto  qui  immediatamente  interessa,  si  porrebbe  allora
l'alternativa che segue.
    Nel caso in cui la questione di legittimita' subordinata,  quella
appunto relativa al solo comma  89,  venisse  dichiarata  fondata,  i
ricorrenti appellanti avrebbero titolo a partecipare  alla  procedura
ulteriore, e quindi il  loro  ricorso,  fondato  unicamente  su  tale
profilo di incostituzionalita', dovrebbe senz'altro essere accolto.
    Nel caso inverso, invece, in cui la questione  relativa  al  solo
comma 89, venisse dichiarata non fondata, i ricorrenti appellanti non
potrebbero partecipare alla procedura  ulteriore,  perche'  legittimo
sarebbe l'atto che li esclude.
    Il ricorso andrebbe  quindi  respinto,  ma  con  una  motivazione
diversa rispetto a quella di cui sopra, ovvero perche'  la  procedura
stessa e' in se' legittima, anche quanto all'esclusione.
    La rilevanza  della  questione,  pertanto,  viene  in  ogni  caso
confermata.
    13. La questione di legittimita' costituzionale di  che  trattasi
risulta altresi' non manifestamente infondata,  per  le  ragioni  che
seguono.
    14. E' di tutta evidenza che le norme di legge  appena  descritte
rientrano nella categoria delle cd  leggi  provvedimento,  ovvero  di
quelle leggi le quali incidono su un numero determinato e limitato di
destinatari, e presentano un contenuto particolare e concreto: per la
definizione, si veda per tutte Corte costituzionale 20 novembre 2013,
n. 275.
    E' infatti evidente che destinatari delle norme in questione sono
solamente quei soggetti, i quali  hanno  partecipato  alle  procedure
concorsuali indicate, con gli esiti di cui si e' detto, persone  che,
in teoria, potrebbero essere indicate anche nominativamente.
    Cio' posto, per costante giurisprudenza  della  Corte,  le  leggi
provvedimento non sono di per se'  contrarie  alla  Costituzione,  la
quale non  contiene  alcuna  riserva  agli  organi  amministrativi  o
esecutivi degli atti a contenuto particolare e concreto; devono pero'
sottostare «ad un rigoroso scrutinio di  legittimita'  costituzionale
per il pericolo di disparita' di trattamento insito in previsioni  di
tipo particolare e derogatorio»: cosi' ancora la citata  sentenza  n.
275/2013.
    15. Applicando tali principi  al  caso  di  specie,  il  Collegio
dubita della conformita' delle  norme  in  esame  al  disposto  degli
articoli 3, 51 e 97 ultimo comma Cost.
    In particolare, com'e' noto,  l'art.  51,  comma  1  prima  parte
dispone che «Tutti i cittadini dell'uno o  dell'altro  sesso  possono
accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive  in  condizioni
di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge».
    Il  principio  di  uguaglianza  e'  poi  stabilito  in   generale
dall'art. 3.
    Infine, l'art. 97  comma  4  prevede  che  «Agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo  i  casi
stabiliti dalla legge».
    16. La giurisprudenza di codesta Corte  interpreta  il  requisito
del «pubblico concorso» di cui all'art. 97, comma  4  nel  senso  che
esso sia rispettato ove l'accesso al  pubblico  impiego  avvenga  per
mezzo di una procedura con tre requisiti di massima, sui  quali,  fra
le molte, Corte costituzionale 24 giugno 2010, n. 225 e  13  novembre
2009, n. 293.
    In primo luogo, essa deve essere aperta, nel senso che  vi  possa
partecipare il maggior numero possibile di cittadini.
    In secondo  luogo,  deve  trattarsi  di  una  procedura  di  tipo
comparativo, volta cioe' a selezionare i migliori fra gli aspiranti.
    Infine, deve trattarsi di una procedura congrua,  nel  senso  che
essa deve consentire di verificare  che  i  candidati  posseggano  la
professionalita' necessaria a svolgere le  mansioni  caratteristiche,
per tipologia e livello, del posto di ruolo che aspirano a ricoprire.
    Ne consegue, pertanto, che e' costituzionalmente  illegittima  la
previsione di una procedura di reclutamento ristretta la quale limiti
in modo irragionevole la possibilita' di accesso dall'esterno.
    17. Sempre la giurisprudenza di codesta Corte ha affermato che la
regola del pubblico concorso ammette eccezioni «rigorose e  limitate»
- cosi' per tutte la citata sentenza n. 293/2009, subordinate  a  due
requisiti.
    In  primo  luogo,  esse  devono  rispondere  ad  una   «specifica
necessita' funzionale» dell'amministrazione, ovvero  a  «peculiari  e
straordinarie ragioni di interesse pubblico», come detto sempre nella
sentenza n.  293/2009.  In  proposito,  e'  stato  chiarito  che  non
integrano valide ragioni di  interesse  pubblico  ne'  l'esigenza  di
consolidare il precariato ne' quella di venire incontro  a  personali
aspettative degli aspiranti - cosi' Corte costituzionale 3 marzo 2006
n. 81- ne' tantomeno esigenze strumentali di gestione  del  personale
da parte dell'amministrazione - come ritenuto da Corte costituzionale
4 giugno 2010, n. 195.  Al  contrario,  un  concorso  riservato  puo'
essere giustificato solo quando si tratti di esigenze  desumibili  da
funzioni svolte dall'amministrazione, cosi'  sempre  la  sentenza  n.
195/2010, e in particolare quando si tratti di consolidare specifiche
professionalita'  che  non  si   potrebbero   acquisire   all'esterno
dell'amministrazione, e quindi giustificano che ci si rivolga solo  a
chi gia' ne e' dipendente in una data posizione, come affermato dalla
sentenza n. 293/2009.
    In secondo luogo, le eccezioni alla regola del pubblico  concorso
devono prevedere comunque adeguati accorgimenti idonei a garantire la
professionalita' del personale assunto, come ritenuto, sempre fra  le
molte,  da  Corte  costituzionale  29  aprile  2010,  n.   149.   Con
particolare riguardo all'assunzione di dirigenti, rilevante  rispetto
al caso di specie, che concerne dirigenti scolastici,  e'  stato  poi
ritenuto che devono essere previste «procedure imparziali e obiettive
di verifica dell'attivita' svolta, per la valutazione di idoneita' ad
altri incarichi dirigenziali, in grado di garantire la selezione  dei
migliori», e che in tal senso non basterebbe un  generico  rinvio  al
«particolare successo» con il  quale  l'aspirante  avesse  svolto  un
precedente incarico: cosi' Corte costituzionale 9 novembre  2006,  n.
363.
    18. Nel caso di specie, i parametri appena delineati appaiono non
rispettati.
    La procedura di cui alle norme in esame rappresenta  all'evidenza
un'eccezione alla regola del pubblico concorso, perche'  come  si  e'
detto e' aperta soltanto a  soggetti  ben  determinati,  e  non  alla
generalita'  degli   aspiranti   in   possesso   dei   requisiti   di
professionalita' richiesti per  il  ruolo  da  ricoprire,  e  non  e'
sorretta dai presupposti necessari per legittimarla
    19. La procedura in esame appare  in  primo  luogo  istituita  in
assenza delle peculiari ragioni di interesse pubblico  richieste  per
giustificarla.
    In  proposito,  e'  sufficiente  osservare  il  modo  in  cui  e'
determinata la platea dei possibili partecipanti.
    Il concorso riservato riguarda anzitutto i soggetti  che  abbiano
superato le  prove  del  concorso  2011:  cio'  da  un  lato  non  ne
garantisce la particolare professionalita'  attuale,  trattandosi  di
risultato risalente nel tempo; dall'altro non costituisce  un'ipotesi
di particolare professionalita' che  l'amministrazione  non  potrebbe
acquisire in altro modo.
    Il concorso riservato riguarda poi  i  soggetti  che  abbiano  in
corso un contenzioso relativo alle prove dei concorsi 2004 e 2006,  e
cio' dipende da circostanze casuali, che oltretutto nulla hanno a che
vedere con la professionalita' dell'aspirante.
    Non si rinvengono poi, contrariamente a quanto indicato dal testo
di  legge,  particolari   «esigenze   di   economicita'   dell'azione
amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico
dei possibili esiti del contenzioso pendente», dato che non si spiega
come  la  procedura  risulterebbe  piu'  economica  rispetto  ad   un
reclutamento secondo le regole ordinarie, e si trascura che l'impatto
delle decisioni giudiziarie sull'organizzazione amministrativa e'  in
generale  fisiologico  nel  sistema  e  come  tale  non  postula   la
necessita' di interventi correttivi del legislatore.
    Di contro, la procedura in  esame  appare  maggiormente  ispirata
all'intento di tutelare aspettative dei soggetti coinvolti, che  come
si e' detto non vale a legittimarla.
    20. La procedura in esame appare  poi  strutturata  in  modo  non
idoneo a garantire la  selezione  di  soggetti  adatti  al  ruolo  da
ricoprire.
    Come si e' detto, le norme denunciate prevedono anzitutto, per la
generalita' dei destinatari, che le prove di concorso  da  affrontare
consistano in un «corso intensivo di formazione»  e  nella  «relativa
prova scritta finale».
    Il decreto ministeriale applicativo n. 499/2015 chiarisce poi che
il corso di formazione ha la durata di ottanta ore complessive,  puo'
essere validamente frequentato anche per sole sessantacinque  ore,  e
da'  accesso  ad  una  prova  scritta  unica,  che   consiste   nella
trattazione di un argomento individuato dalla commissione fra  quelli
oggetto del corso.
    Di contro, il reclutamento ordinario dei dirigenti scolastici era
disciplinato in via ordinaria dal comma 618 dell'art. 1  della  legge
27 dicembre 2006 n. 296, per cui:  «Con  regolamento  da  emanare  ai
sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
definite le modalita' delle procedure concorsuali per il reclutamento
dei  dirigenti  scolastici  secondo  i  seguenti  principi:   cadenza
triennale del  concorso  su  tutti  i  posti  vacanti  nel  triennio;
unificazione dei tre settori di dirigenza scolastica; accesso  aperto
al personale docente ed educativo delle  istituzioni  scolastiche  ed
educative statali, in possesso di laurea, che abbia maturato dopo  la
nomina in ruolo un servizio effettivamente prestato di almeno  cinque
anni; previsione di una  preselezione  mediante  prove  oggettive  di
carattere culturale e  professionale,  in  sostituzione  dell'attuale
preselezione per titoli; svolgimento di una o piu' prove scritte, cui
sono ammessi tutti coloro che superano la preselezione; effettuazione
di una  prova  orale;  valutazione  dei  titoli;  formulazione  della
graduatoria di merito; periodo di formazione e tirocinio,  di  durata
non superiore a quattro mesi, nei limiti dei posti messi a  concorso,
con conseguente soppressione  dell'aliquota  aggiuntiva  del  10  per
cento. Con effetto dalla data di entrata in  vigore  del  regolamento
previsto dal presente comma sono abrogate le disposizioni vigenti con
esso incompatibili, la cui ricognizione e'  affidata  al  regolamento
medesimo.».
    Il  regolamento  in  questione,  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 10  luglio  2008  n.  140,  prevedeva  poi  una  prova  di
preselezione consistente nel «superamento di una  prova  oggettiva  a
carattere culturale e professionale. La prova consiste in un  congruo
numero di quesiti diretti all'accertamento delle conoscenze  di  base
per l'espletamento della  funzione  dirigenziale  in  relazione  alle
tematiche di cui all'art. 6, comma 1, ivi  comprese  quelle  sull'uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu'  diffuse
a livello avanzato, nonche'  sull'uso  di  una  lingua  straniera,  a
livello B1 del quadro comune europeo di  riferimento,  prescelta  dal
candidato tra francese, inglese, tedesco e spagnolo».
    Prevedeva ancora, come prove di  concorso  vere  e  proprie,  due
prove scritte, su argomenti  liberamente  scelti  dalla  commissione,
l'una vertente su «su tematiche relative ai sistemi formativi e  agli
ordinamenti degli studi in Italia e nei  Paesi  dell'Unione  europea,
alle modalita' di conduzione delle  organizzazioni  complesse,  oltre
che  alle   specifiche   aree   giuridico-amministrativo-finanziaria,
socio-psicopedagogica, organizzativa, relazionale e comunicativa», la
seconda consistente «nella  risoluzione  di  un  caso  relativo  alla
gestione dell'istituzione scolastica con particolare riferimento alle
strategie di direzione anche in rapporto alle esigenze formative  del
territorio», il tutto seguito da un  colloquio  interdisciplinare  su
tutte le materie di esame.
    Non  dissimile  la  disciplina  ora  vigente,  poiche'  ai  sensi
dell'art. 17 d. legge 12 settembre 2013, n. 104 il concorso si svolge
mediante  un  corso  concorso  che  «puo'   comprendere   una   prova
preselettiva e comprende una o piu' prove scritte, cui  sono  ammessi
tutti coloro che  superano  l'eventuale  preselezione,  e  una  prova
orale, a cui segue la valutazione dei titoli».
    Si tratta comunque di prove il  cui  livello  di  difficolta'  e'
significativamente superiore a quello della  prova  prevista  in  via
ordinaria dalla procedura in esame,  e  il  rilievo  vale  a  maggior
ragione per la prova speciale prevista dal comma 90, che e'  limitata
ad una «prova orale sull'esperienza maturata» da parte dei  vincitori
del  concorso  2011  i   quali   abbiano   gia'   prestato   servizio
nell'amministrazione.
    Sotto tale profilo, non sembra assicurata un'adeguata valutazione
della professionalita' del dirigente nei termini richiesti da codesta
Corte.
    21. Il Collegio dubita altresi' della  conformita'  del  comma  8
lettera b) all'art. 6  paragrafo  1  della  Convenzione  europea  dei
diritti dell'Uomo, che prevede il diritto ad  un  equo  processo,  ed
assume rango costituzionale nel nostro ordinamento ai sensi dell'art.
117 Cost. cosi' come ritenuto da codesta Corte a partire  dalle  note
sentenze 24 ottobre 2007, nn. 347 e 348.
    La giurisprudenza della Corte europea ha infatti chiarito  -  per
tutte le decisioni 28 ottobre 1999 Zelinski e sez. II 7  giugno  2001
Agrati, che sussiste la violazione del diritto ad  un  equo  processo
sancito  dalla  norma  citata,  laddove  il   legislatore   nazionale
intervenga adottando una legge a contenuto interpretativo diretta  ad
influire su di un procedimento giurisdizionale in  corso,  senza  che
detto intervento normativo  sia  sorretto  da  motivi  imperativi  di
interesse pubblico.
    22. In tali termini, il comma 88, lettera b) della  normativa  in
esame, come si e' visto, consente a coloro i quali abbiano  in  corso
un contenzioso non ancora definito relativo ai concorsi 2004  e  2006
di partecipare per cio' solo alla procedura  selettiva  riservata  in
esame.
    In tal modo, attribuisce loro la possibilita'  di  conseguire  il
bene della vita cui aspirano nel giudizio in corso con modalita' piu'
agevoli di quelle ordinarie e senza riguardo all'esito  del  giudizio
stesso, interferendo cosi' con l'esito relativo.
    Si rinvia a quanto gia' detto sulla  procedura  in  generale  per
evidenziare  che  cio'  accade  senza  alcun  particolare  motivo  di
interesse pubblico.
    23. Alla luce delle considerazioni che precedono appare  pertanto
in  via  principale  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 commi da 87 a 90
della legge n. 107/2015 sotto il profilo del rispetto degli  articoli
3, 51 comma 1 prima parte, 97 comma 4  Cost.  nonche'  117  Cost.  in
relazione all'art.  6  paragrafo  1  della  Convenzione  europea  dei
diritti dell'Uomo.
    24. Si esamina in secondo  luogo  la  questione  di  legittimita'
costituzionale del solo comma 88 dell'art. 1 della  citata  legge  n.
107/2015, che come si e' detto ad avviso del Collegio si pone in  via
subordinata, ovvero per il caso in cui  l'intervento  legislativo  di
che trattasi venga ritenuto in se' legittimo.
    25. In punto rilevanza, si  richiama  quanto  detto  a  proposito
della questione principale. La  norma  in  questione  e'  sicuramente
applicabile alla fattispecie in esame.
    Come si e' detto, infatti, la legittimita' dell'atto impugnato, e
quindi la legittimita' dell'esclusione dei ricorrenti dalla procedura
straordinaria di reclutamento di cui si tratta, stanno e  cadono  con
la legittimita' costituzionale delle norma  del  comma  89,  che  non
prevede la loro partecipazione.
    In  dipendenza  dall'accoglimento  o   non   accoglimento   della
questione, pertanto, il ricorso va accolto ovvero respinto.
    26. Anche la questione di legittimita'  costituzionale  ulteriore
di che  trattasi,  nell'ipotesi  di  legittimita'  della  complessiva
procedura straordinaria, risulta non manifestamente infondata.
    Il Collegio dubita infatti che sia conforme a  ragionevolezza,  e
quindi all'art. 3 Cost., la disparita' di trattamento fra i  soggetti
di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b) del  comma  88
in esame.
    Come evidenziato anche dalla parte ricorrente, per effetto  delle
norme in questione, i soggetti che hanno partecipato ai concorsi 2004
e 2006 possono accedere alla procedura riservata per il solo fatto di
aver presentato ricorso giurisdizionale.
    Invece, i soggetti i quali hanno  partecipato  al  concorso  2011
possono accedere alla procedura in questione,  in  sintesi,  solo  se
abbiano superato le relative prove.
    La difesa dell'amministrazione, condivisa sul punto  dal  Giudice
di primo grado, ha rilevato si tratta di situazioni  verificatesi  in
epoche diverse, e quindi un maggior favore per quelle piu'  risalenti
sarebbe ragionevole e giustificato.
    Osserva pero'  il  Collegio  in  contrario  che  le  esigenze  di
interesse pubblico indicate dalla legge, se  si  ritenessero  valide,
sarebbero identiche  per  entrambe  le  situazioni,  e  non  appaiono
graduate in ragione del fatto che una vicenda risalga ad epoca piu' o
meno lontana nel tempo dell'altra.
    27. Alla luce delle considerazioni che precedono, appare pertanto
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 88 della legge n. 107/2015 sotto il
profilo del rispetto dell'art. 3 Cost, il che come  detto  presuppone
la legittimita' complessiva  della  procedura  straordinaria  cui  il
comma si riferisce.
    28. Ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della  legge  11  marzo
1953, n. 87, il presente giudizio davanti al Consiglio  di  Stato  e'
sospeso fino alla definizione dell'incidente di costituzionalita'.
    29. Ai sensi dell'art. 23, quarto comma,  della  legge  11  marzo
1953, n. 87,  la  presente  ordinanza  sara'  comunicata  alle  parti
costituite e notificata al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
nonche' comunicata ai Presidenti della  Camera  dei  deputati  e  del
Senato della Repubblica.


                               P.Q.M.

    Il Consiglio di Stato in sede  giurisdizionale  (Sezione  Sesta),
pronunciando nei ricorsi riuniti nn. 271/2017 e 1335/2017 R.G,  cosi'
provvede:
        a) dichiara in principalita' rilevante e  non  manifestamente
infondata sotto i profili di  cui  in  motivazione  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi da 87 a 90 della legge
13 luglio 2015, n. 107, nella parte in cui prevedono una procedura di
immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici riservata, ai sensi del
comma 88 citato, lettere a) e b), ai soli soggetti i quali  risultino
essere gia' vincitori ovvero utilmente  collocati  nelle  graduatorie
ovvero i quali  abbiano  superato  positivamente  tutte  le  fasi  di
procedure   concorsuali    successivamente    annullate    in    sede
giurisdizionale nell'ambito  del  concorso  per  il  reclutamento  di
dirigenti scolastici indetto con D.D.  13  luglio  2011,  nonche'  ai
soggetti i quali abbiano avuto una  sentenza  favorevole  almeno  nel
primo grado di giudizio  ovvero  non  abbiano  avuto,  alla  data  di
entrata  in  vigore  della  legge  in  questione,   alcuna   sentenza
definitiva nell'ambito dei concorsi per il reclutamento di  dirigenti
scolastici indetti con il D.D. 22 novembre  2004  e  con  il  decreto
ministeriale 3 ottobre 2006;
        b) dichiara, per  il  caso  di  ritenuta  infondatezza  della
questione di cui sopra, rilevante e non manifestamente  infondata  ai
sensi  di  cui  in   motivazione   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 88 della legge 13 luglio  2015,  n.
107, nella parte in cui non consente la partecipazione alla procedura
di  immissione  nei  ruoli  dei  dirigenti  scolastici  riservata  ai
soggetti previsti dalla norma in questione anche  a  coloro  i  quali
abbiano avuto una sentenza  favorevole  almeno  nel  primo  grado  di
giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data  di  entrata  in  vigore
della legge in questione, alcuna sentenza definitiva nell'ambito  del
concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con D.D.
13 luglio 2011;
        c) dispone la sospensione del presente  giudizio  davanti  al
Consiglio di Stato e ordina alla segreteria l'immediata  trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale;
        d) ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza
sia comunicata alle parti costituite e notificata al  Presidente  del
Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai presidenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica.
    Cosi' deciso in Roma nella  Camera  di  consiglio  del  giorno  4
maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:
    Sergio Santoro, Presidente;
    Bernhard Lageder, consigliere;
    Marco Buricelli, consigliere;
    Oreste Mario Caputo, consigliere;
    Francesco Gambato Spisani, consigliere, estensore.

                       Il Presidente: Santoro


                                         L'estensore: Gambato Spisani


Rispondi

Da: Aborro!04/08/2018 00:07:23
1. Nell'ultimo quindicennio, il MIUR ha  indetto  piu'  procedure
concorsuali per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola
primaria, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado e  per
gli istituti educativi.
    2. Rilevano in particolare ai fini di questo processo i  concorsi
indetti rispettivamente con decreto direttoriale del MIUR 22 novembre
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 94
del 26 novembre 2004;  con  decreto  del  Ministro  3  ottobre  2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 76 del 6
ottobre 2006 e con decreto direttoriale  del  MIUR  13  luglio  2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale, n. 56 del 15
luglio 2011.
    Ciascuno di questi concorsi, infatti, ha dato luogo ad  un  ampio
contenzioso giurisdizionale, che  ha  portato  anche,  nel  caso  del
concorso indetto con D.D. 22 novembre 2004, ad una rinnovazione della
parte di procedura svoltasi presso l'Ufficio scolastico  regionale  -
USR per la Sicilia disposta con un intervento legislativo,  ai  sensi
dell'art. 1 della legge 3 dicembre 2010, n. 202.
    3. I ricorrenti appellanti, come e' pacifico in causa,  hanno  in
particolare partecipato alle prove  svolte  per  la  regione  Sicilia
nell'ambito del concorso indetto  con  D.D.  13  luglio  2011,  hanno
ravvisato nel relativo svolgimento alcune asserite irregolarita' e, a
tutela delle loro posizioni giuridiche, hanno impugnato  il  relativo
esito avanti il Giudice amministrativo, con ricorsi che risultano non
ancora definiti alla data dei fatti che hanno  dato  luogo  a  questo
giudizio ulteriore (si veda il certificato di pendenza rilasciato  il
31 luglio 2015, doc. 5 in primo grado ricorrente appellante).
    4. Piu' di recente, il legislatore ha  inteso  intervenire  sulla
complessiva situazione creatasi, di cui si e' appena  detto,  con  la
legge 13 luglio 2015 n. 107, che all'art. 1 commi da 87 a 90  prevede
una serie di norme specifiche.
    In dettaglio, il comma 87 prevede che «Al  fine  di  tutelare  le
esigenze di economicita' dell'azione amministrativa e di prevenire le
ripercussioni  sul  sistema  scolastico  dei  possibili   esiti   del
contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico di
cui  al  comma  88,  con  decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca,  da  emanare  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,  sono  definite
le modalita' di svolgimento di un corso  intensivo  di  formazione  e
della  relativa  prova  scritta  finale,  volto  all'immissione   dei
soggetti di cui al comma 88 nei ruoli dei dirigenti scolastici.  Alle
attivita' di formazione e  alle  immissioni  in  ruolo  si  provvede,
rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a  legislazione
vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'art.
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».
    Il  successivo  comma  88  prevede   poi   che   tale   procedura
straordinaria riguardi due distinte categorie di soggetti.
    La prima, prevista alla lettera  a),  comprende  coloro  i  quali
siano «gia' vincitori ovvero utilmente collocati  nelle  graduatorie»
ovvero «abbiano superato positivamente tutte  le  fasi  di  procedure
concorsuali  successivamente  annullate  in   sede   giurisdizionale»
nell'ambito del concorso indetto con D.D. 13 luglio 2011.
    La seconda categoria, prevista alla lettera b), comprende  invece
coloro i quali «abbiano avuto  una  sentenza  favorevole  almeno  nel
primo grado di giudizio  ovvero  non  abbiano  avuto,  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge, alcuna  sentenza  definitiva»
nell'ambito dei due restanti concorsi di  cui  si  e'  detto,  ovvero
quelli indetti con  il  D.D.  22  novembre  2004  e  con  il  decreto
ministeriale 3 ottobre 2006.
    Completano l'intervento legislativo due commi ulteriori.
    Il comma 89 mantiene aperte  le  relative  graduatorie  regionali
sino  alla  conclusione   della   procedura   straordinaria,   ovvero
testualmente dispone: «Le graduatorie  regionali,  di  cui  al  comma
1-bis dell'art. 17  del  decreto-legge  12  settembre  2013,  n.  104
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e
successive modificazioni, nelle regioni in cui, alla data di adozione
del decreto di cui al comma 87 del presente articolo, sono in atto  i
contenziosi relativi al concorso ordinario  per  il  reclutamento  di
dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  13  luglio  2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n.  56  del
15 luglio 2011, rimangono aperte in funzione degli esiti dei percorsi
formativi di cui al medesimo comma 87».
    Il comma 90 istituisce una sessione speciale di  esame,  con  una
prova differenziata, per soggetti di  cui  alla  citata  lettera  a),
ovvero i vincitori e i soggetti collocati in graduatoria nel concorso
indetto con il D.D. 13 luglio  2011,  i  quali  in  aggiunta  abbiano
«prestato servizio con contratti di dirigente  scolastico»  nell'anno
scolastico 2014/2015, possano cioe' vantare anche una esperienza «sul
campo». Testualmente, il comma infatti dispone: «Per le finalita'  di
cui al comma 87, oltre che per quelle connesse alla valorizzazione di
esperienze professionali gia' positivamente formate  e  impiegate,  i
soggetti di cui al comma 88, lettera a),  che,  nell'anno  scolastico
2014/2015,  hanno  prestato  servizio  con  contratti  di   dirigente
scolastico, sostengono una sessione  speciale  di  esame  consistente
nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata,  anche
in  ordine  alla  valutazione  sostenuta,  nel  corso  del   servizio
prestato. A seguito del superamento di tale prova con esito positivo,
sono confermati i  rapporti  di  lavoro  instaurati  con  i  predetti
dirigenti scolastici.».
    In attuazione delle norme di legge appena  illustrate,  e'  stato
emanato il decreto ministeriale 20 luglio 2015, n. 499,  che  appunto
indice la procedura straordinaria,  ovvero  il  corso  intensivo  con
prova scritta finale.
    5. I ricorrenti appellanti hanno, come si e'  detto,  partecipato
tutti al concorso indetto con il D.D. 13 luglio  2011,  ma  non  sono
risultati vincitori, non si sono collocati in graduatoria, e  nemmeno
hanno superato positivamente le fasi del concorso stesso.
    Di conseguenza, non sono di per  se'  legittimati  a  partecipare
alla  procedura  straordinaria  indetta   con   il   citato   decreto
ministeriale n.  499/2015,  perche'  non  rientrano  nella  categoria
prevista dalla lettera a) del comma 88 della legge.
    D'altro canto, si tratta di soggetti i quali hanno impugnato  gli
atti del concorso in questione; si trovano quindi in  una  situazione
con profili  di  similarita'  rispetto  a  quella  valorizzata  dalla
lettera b) del comma 88, ma  solo  con  riferimento  agli  altri  due
concorsi considerati, ovvero quelli indetti con il D.D.  22  novembre
2004 e con il decreto ministeriale 3 ottobre 2006.
    In altre parole, i ricorrenti appellanti, se avessero partecipato
a questi due concorsi, in virtu' del  ricorso  presentato,  avrebbero
potuto accedere alla procedura straordinaria di reclutamento  indetta
oggi; avendo invece partecipato al concorso indetto con  il  D.D.  13
luglio 2011 ne sono esclusi, anche se hanno presentato ricorso.
    6. Per tal ragione, hanno impugnato in  primo  grado  il  decreto
ministeriale n. 499/2015, oltre all'atto conseguente di  approvazione
della graduatoria  finale,  e  ne  hanno  sostenuto  l'illegittimita'
perche' incostituzionali sarebbero le norme di legge che esso  attua.
Hanno infatti chiesto al Giudice adito di sollevare la  questione  di
illegittimita' costituzionale del comma 88 dell'art. 1 della legge n.
107/2015 nella parte in cui non prevede  che  anche  coloro  i  quali
abbiano semplicemente impugnato gli atti  del  concorso  indetto  con
D.D. 13 luglio 2011 possano accedere alla procedura straordinaria, al
pari di quanto avviene per chi abbia impugnato gli atti dei  concorsi
indetti con il D.D. 22 novembre 2004 e con il decreto ministeriale  3
ottobre 2006. Cio' in  relazione  agli  articoli  2,  3  e  97  della
Costituzione, ovvero per violazione dei principi di uguaglianza e  di
ragionevolezza.
    7.  Con  la  sentenza  indicata   in   epigrafe,   il   Tribunale
amministrativo  regionale  ha  respinto  il  ricorso,  ritenendo   la
questione manifestamente infondata.
    8. Contro tale sentenza, i ricorrenti in  primo  grado,  con  due
impugnazioni separate, rubricate ai nn. 843/2017 e 243/2017  di  R.G.
di questo  Giudice,  hanno  proposto  appello,  contenente  un  unico
motivo, che ripropone la questione di incostituzionalita' dedotta  in
primo grado.
    In entrambi i ricorsi, l'amministrazione si  e'  costituita,  con
memorie 1° marzo 2017 nel ricorso n. 843/2017  e  2  marzo  2017  nel
ricorso n. 243/2017, ed ha chiesto che gli appelli siano respinti.
    Alla Camera di consiglio del giorno 23  marzo  2017,  sempre  per
entrambi i ricorsi,  le  istanze  cautelari  sono  state  riunite  al
merito, fissato per la  successiva  udienza  pubblica  del  giorno  4
maggio 2017, alla  quale  la  Sezione  ha  trattenuto  i  ricorsi  in
decisione.
    9. All'esito, la Sezione ritiene in via principale  di  sollevare
d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale delle norme  di
cui  all'intero  intervento  legislativo  in  questione,  ovvero  dei
riportati commi da 87 a 90 dell'art. 1  della  legge  n.  107/  2015,
ritenendola rilevante e non manifestamente infondata.
    La Sezione ritiene poi, in via subordinata, ovvero per il caso in
cui la  questione  di  cui  sopra  venga  ritenuta  non  fondata,  di
sollevare, la questione di legittimita' costituzionale del solo comma
88 dell'art. 1 della citata legge n. 107/2015, ritenendola  parimenti
rilevante e non manifestamente infondata, e  aderisce  in  tal  senso
all'istanza dei ricorrenti appellanti
    Il tutto per le ragioni di seguito esposte.
    10. Si esamina  in  primo  luogo  la  questione  di  legittimita'
costituzionale relativa all'intero intervento legislativo di  cui  si
tratta.
    11. In  proposito,  il  Collegio  osserva  che  la  questione  e'
rilevante, perche' le norme citate sono certamente  applicabili  alla
fattispecie oggetto del giudizio.
    Il decreto  ministeriale  impugnato,  come  s'e'  detto,  applica
puramente e semplicemente le norme in questione, e quindi,  con  ogni
evidenza, sta e cade con la legittimita' costituzionale delle stesse,
nei termini che seguono.
    Come si e' detto, i  ricorrenti  appellanti  hanno  a  suo  tempo
partecipato  ad  un  concorso  per  il  reclutamento   di   dirigenti
scolastici, hanno  impugnato  i  relativi  esiti  avanti  il  Giudice
amministrativo e sono ancora in attesa di una decisione, dalla quale,
in sintesi estrema, sperano di ottenere un posto di lavoro.
    Cio' posto, le norme in questione consentono, sempre in  sintesi,
ai soggetti ai quali  esse  si  riferiscono  di  partecipare  ad  una
procedura ulteriore - rispetto a quelle contestate per  le  quali  il
contenzioso non  e'  definito  -  e  quindi  attribuiscono  loro  una
possibilita' ulteriore di conseguire il bene della vita cui aspirano.
    Nel caso in cui esse venissero dichiarate incostituzionali,  tale
possibilita' verrebbe meno, perche' ne sarebbe in tutto  caducato  il
decreto attuativo qui impugnato, fondato esclusivamente su di esse, e
la procedura ulteriore piu' non esisterebbe.
    Si verte infatti in un caso in cui la norma soggetta al  giudizio
di incostituzionalita' non si  limita  a  regolare  le  modalita'  di
esercizio di un potere preesistente, ma ne costituisce l'unica fonte.
    Pertanto, il provvedimento che di essa  fa  applicazione  puo'  e
deve  essere  dichiarato  nullo  d'ufficio  dal  Giudice  della   sua
impugnazione, a prescindere dal fatto che le parti abbiano articolato
una specifica censura sul punto: cosi' per tutte  C.d.S.  sez.  IV  3
marzo 2014, n. 993 e 30 novembre 2010, n. 8363.
    Il ricorso dovrebbe pertanto essere senz'altro respinto,  poiche'
domanda l'annullamento del decreto  impugnato  non  al  fine  di  far
caducare l'intera procedura, ma al solo fine  di  farvi  ammettere  i
ricorrenti appellanti, il che presuppone la  validita'  ed  efficacia
della procedura stessa.
    12. Nel caso opposto  in  cui,  invece,  le  norme  in  questione
venissero, nella loro globalita', dichiarate conformi a Costituzione,
dovrebbe, ad avviso di questo Giudice, essere esaminata la  questione
di legittimita' ulteriore, sollevata in via di subordine, sulla quale
in dettaglio piu' avanti.
    Per quanto  qui  immediatamente  interessa,  si  porrebbe  allora
l'alternativa che segue.
    Nel caso in cui la questione di legittimita' subordinata,  quella
appunto relativa al solo comma  89,  venisse  dichiarata  fondata,  i
ricorrenti appellanti avrebbero titolo a partecipare  alla  procedura
ulteriore, e quindi il  loro  ricorso,  fondato  unicamente  su  tale
profilo di incostituzionalita', dovrebbe senz'altro essere accolto.
    Nel caso inverso, invece, in cui la questione  relativa  al  solo
comma 89, venisse dichiarata non fondata, i ricorrenti appellanti non
potrebbero partecipare alla procedura  ulteriore,  perche'  legittimo
sarebbe l'atto che li esclude.
    Il ricorso andrebbe  quindi  respinto,  ma  con  una  motivazione
diversa rispetto a quella di cui sopra, ovvero perche'  la  procedura
stessa e' in se' legittima, anche quanto all'esclusione.
    La rilevanza  della  questione,  pertanto,  viene  in  ogni  caso
confermata.
    13. La questione di legittimita' costituzionale di  che  trattasi
risulta altresi' non manifestamente infondata,  per  le  ragioni  che
seguono.
    14. E' di tutta evidenza che le norme di legge  appena  descritte
rientrano nella categoria delle cd  leggi  provvedimento,  ovvero  di
quelle leggi le quali incidono su un numero determinato e limitato di
destinatari, e presentano un contenuto particolare e concreto: per la
definizione, si veda per tutte Corte costituzionale 20 novembre 2013,
n. 275.
    E' infatti evidente che destinatari delle norme in questione sono
solamente quei soggetti, i quali  hanno  partecipato  alle  procedure
concorsuali indicate, con gli esiti di cui si e' detto, persone  che,
in teoria, potrebbero essere indicate anche nominativamente.
    Cio' posto, per costante giurisprudenza  della  Corte,  le  leggi
provvedimento non sono di per se'  contrarie  alla  Costituzione,  la
quale non  contiene  alcuna  riserva  agli  organi  amministrativi  o
esecutivi degli atti a contenuto particolare e concreto; devono pero'
sottostare «ad un rigoroso scrutinio di  legittimita'  costituzionale
per il pericolo di disparita' di trattamento insito in previsioni  di
tipo particolare e derogatorio»: cosi' ancora la citata  sentenza  n.
275/2013.
    15. Applicando tali principi  al  caso  di  specie,  il  Collegio
dubita della conformita' delle  norme  in  esame  al  disposto  degli
articoli 3, 51 e 97 ultimo comma Cost.
    In particolare, com'e' noto,  l'art.  51,  comma  1  prima  parte
dispone che «Tutti i cittadini dell'uno o  dell'altro  sesso  possono
accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive  in  condizioni
di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge».
    Il  principio  di  uguaglianza  e'  poi  stabilito  in   generale
dall'art. 3.
    Infine, l'art. 97  comma  4  prevede  che  «Agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo  i  casi
stabiliti dalla legge».
    16. La giurisprudenza di codesta Corte  interpreta  il  requisito
del «pubblico concorso» di cui all'art. 97, comma  4  nel  senso  che
esso sia rispettato ove l'accesso al  pubblico  impiego  avvenga  per
mezzo di una procedura con tre requisiti di massima, sui  quali,  fra
le molte, Corte costituzionale 24 giugno 2010, n. 225 e  13  novembre
2009, n. 293.
    In primo luogo, essa deve essere aperta, nel senso che  vi  possa
partecipare il maggior numero possibile di cittadini.
    In secondo  luogo,  deve  trattarsi  di  una  procedura  di  tipo
comparativo, volta cioe' a selezionare i migliori fra gli aspiranti.
    Infine, deve trattarsi di una procedura congrua,  nel  senso  che
essa deve consentire di verificare  che  i  candidati  posseggano  la
professionalita' necessaria a svolgere le  mansioni  caratteristiche,
per tipologia e livello, del posto di ruolo che aspirano a ricoprire.
    Ne consegue, pertanto, che e' costituzionalmente  illegittima  la
previsione di una procedura di reclutamento ristretta la quale limiti
in modo irragionevole la possibilita' di accesso dall'esterno.
    17. Sempre la giurisprudenza di codesta Corte ha affermato che la
regola del pubblico concorso ammette eccezioni «rigorose e  limitate»
- cosi' per tutte la citata sentenza n. 293/2009, subordinate  a  due
requisiti.
    In  primo  luogo,  esse  devono  rispondere  ad  una   «specifica
necessita' funzionale» dell'amministrazione, ovvero  a  «peculiari  e
straordinarie ragioni di interesse pubblico», come detto sempre nella
sentenza n.  293/2009.  In  proposito,  e'  stato  chiarito  che  non
integrano valide ragioni di  interesse  pubblico  ne'  l'esigenza  di
consolidare il precariato ne' quella di venire incontro  a  personali
aspettative degli aspiranti - cosi' Corte costituzionale 3 marzo 2006
n. 81- ne' tantomeno esigenze strumentali di gestione  del  personale
da parte dell'amministrazione - come ritenuto da Corte costituzionale
4 giugno 2010, n. 195.  Al  contrario,  un  concorso  riservato  puo'
essere giustificato solo quando si tratti di esigenze  desumibili  da
funzioni svolte dall'amministrazione, cosi'  sempre  la  sentenza  n.
195/2010, e in particolare quando si tratti di consolidare specifiche
professionalita'  che  non  si   potrebbero   acquisire   all'esterno
dell'amministrazione, e quindi giustificano che ci si rivolga solo  a
chi gia' ne e' dipendente in una data posizione, come affermato dalla
sentenza n. 293/2009.
    In secondo luogo, le eccezioni alla regola del pubblico  concorso
devono prevedere comunque adeguati accorgimenti idonei a garantire la
professionalita' del personale assunto, come ritenuto, sempre fra  le
molte,  da  Corte  costituzionale  29  aprile  2010,  n.   149.   Con
particolare riguardo all'assunzione di dirigenti, rilevante  rispetto
al caso di specie, che concerne dirigenti scolastici,  e'  stato  poi
ritenuto che devono essere previste «procedure imparziali e obiettive
di verifica dell'attivita' svolta, per la valutazione di idoneita' ad
altri incarichi dirigenziali, in grado di garantire la selezione  dei
migliori», e che in tal senso non basterebbe un  generico  rinvio  al
«particolare successo» con il  quale  l'aspirante  avesse  svolto  un
precedente incarico: cosi' Corte costituzionale 9 novembre  2006,  n.
363.
    18. Nel caso di specie, i parametri appena delineati appaiono non
rispettati.
    La procedura di cui alle norme in esame rappresenta  all'evidenza
un'eccezione alla regola del pubblico concorso, perche'  come  si  e'
detto e' aperta soltanto a  soggetti  ben  determinati,  e  non  alla
generalita'  degli   aspiranti   in   possesso   dei   requisiti   di
professionalita' richiesti per  il  ruolo  da  ricoprire,  e  non  e'
sorretta dai presupposti necessari per legittimarla
    19. La procedura in esame appare  in  primo  luogo  istituita  in
assenza delle peculiari ragioni di interesse pubblico  richieste  per
giustificarla.
    In  proposito,  e'  sufficiente  osservare  il  modo  in  cui  e'
determinata la platea dei possibili partecipanti.
    Il concorso riservato riguarda anzitutto i soggetti  che  abbiano
superato le  prove  del  concorso  2011:  cio'  da  un  lato  non  ne
garantisce la particolare professionalita'  attuale,  trattandosi  di
risultato risalente nel tempo; dall'altro non costituisce  un'ipotesi
di particolare professionalita' che  l'amministrazione  non  potrebbe
acquisire in altro modo.
    Il concorso riservato riguarda poi  i  soggetti  che  abbiano  in
corso un contenzioso relativo alle prove dei concorsi 2004 e 2006,  e
cio' dipende da circostanze casuali, che oltretutto nulla hanno a che
vedere con la professionalita' dell'aspirante.
    Non si rinvengono poi, contrariamente a quanto indicato dal testo
di  legge,  particolari   «esigenze   di   economicita'   dell'azione
amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico
dei possibili esiti del contenzioso pendente», dato che non si spiega
come  la  procedura  risulterebbe  piu'  economica  rispetto  ad   un
reclutamento secondo le regole ordinarie, e si trascura che l'impatto
delle decisioni giudiziarie sull'organizzazione amministrativa e'  in
generale  fisiologico  nel  sistema  e  come  tale  non  postula   la
necessita' di interventi correttivi del legislatore.
    Di contro, la procedura in  esame  appare  maggiormente  ispirata
all'intento di tutelare aspettative dei soggetti coinvolti, che  come
si e' detto non vale a legittimarla.
    20. La procedura in esame appare  poi  strutturata  in  modo  non
idoneo a garantire la  selezione  di  soggetti  adatti  al  ruolo  da
ricoprire.
    Come si e' detto, le norme denunciate prevedono anzitutto, per la
generalita' dei destinatari, che le prove di concorso  da  affrontare
consistano in un «corso intensivo di formazione»  e  nella  «relativa
prova scritta finale».
    Il decreto ministeriale applicativo n. 499/2015 chiarisce poi che
il corso di formazione ha la durata di ottanta ore complessive,  puo'
essere validamente frequentato anche per sole sessantacinque  ore,  e
da'  accesso  ad  una  prova  scritta  unica,  che   consiste   nella
trattazione di un argomento individuato dalla commissione fra  quelli
oggetto del corso.
    Di contro, il reclutamento ordinario dei dirigenti scolastici era
disciplinato in via ordinaria dal comma 618 dell'art. 1  della  legge
27 dicembre 2006 n. 296, per cui:  «Con  regolamento  da  emanare  ai
sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
definite le modalita' delle procedure concorsuali per il reclutamento
dei  dirigenti  scolastici  secondo  i  seguenti  principi:   cadenza
triennale del  concorso  su  tutti  i  posti  vacanti  nel  triennio;
unificazione dei tre settori di dirigenza scolastica; accesso  aperto
al personale docente ed educativo delle  istituzioni  scolastiche  ed
educative statali, in possesso di laurea, che abbia maturato dopo  la
nomina in ruolo un servizio effettivamente prestato di almeno  cinque
anni; previsione di una  preselezione  mediante  prove  oggettive  di
carattere culturale e  professionale,  in  sostituzione  dell'attuale
preselezione per titoli; svolgimento di una o piu' prove scritte, cui
sono ammessi tutti coloro che superano la preselezione; effettuazione
di una  prova  orale;  valutazione  dei  titoli;  formulazione  della
graduatoria di merito; periodo di formazione e tirocinio,  di  durata
non superiore a quattro mesi, nei limiti dei posti messi a  concorso,
con conseguente soppressione  dell'aliquota  aggiuntiva  del  10  per
cento. Con effetto dalla data di entrata in  vigore  del  regolamento
previsto dal presente comma sono abrogate le disposizioni vigenti con
esso incompatibili, la cui ricognizione e'  affidata  al  regolamento
medesimo.».
    Il  regolamento  in  questione,  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 10  luglio  2008  n.  140,  prevedeva  poi  una  prova  di
preselezione consistente nel «superamento di una  prova  oggettiva  a
carattere culturale e professionale. La prova consiste in un  congruo
numero di quesiti diretti all'accertamento delle conoscenze  di  base
per l'espletamento della  funzione  dirigenziale  in  relazione  alle
tematiche di cui all'art. 6, comma 1, ivi  comprese  quelle  sull'uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu'  diffuse
a livello avanzato, nonche'  sull'uso  di  una  lingua  straniera,  a
livello B1 del quadro comune europeo di  riferimento,  prescelta  dal
candidato tra francese, inglese, tedesco e spagnolo».
    Prevedeva ancora, come prove di  concorso  vere  e  proprie,  due
prove scritte, su argomenti  liberamente  scelti  dalla  commissione,
l'una vertente su «su tematiche relative ai sistemi formativi e  agli
ordinamenti degli studi in Italia e nei  Paesi  dell'Unione  europea,
alle modalita' di conduzione delle  organizzazioni  complesse,  oltre
che  alle   specifiche   aree   giuridico-amministrativo-finanziaria,
socio-psicopedagogica, organizzativa, relazionale e comunicativa», la
seconda consistente «nella  risoluzione  di  un  caso  relativo  alla
gestione dell'istituzione scolastica con particolare riferimento alle
strategie di direzione anche in rapporto alle esigenze formative  del
territorio», il tutto seguito da un  colloquio  interdisciplinare  su
tutte le materie di esame.
    Non  dissimile  la  disciplina  ora  vigente,  poiche'  ai  sensi
dell'art. 17 d. legge 12 settembre 2013, n. 104 il concorso si svolge
mediante  un  corso  concorso  che  «puo'   comprendere   una   prova
preselettiva e comprende una o piu' prove scritte, cui  sono  ammessi
tutti coloro che  superano  l'eventuale  preselezione,  e  una  prova
orale, a cui segue la valutazione dei titoli».
    Si tratta comunque di prove il  cui  livello  di  difficolta'  e'
significativamente superiore a quello della  prova  prevista  in  via
ordinaria dalla procedura in esame,  e  il  rilievo  vale  a  maggior
ragione per la prova speciale prevista dal comma 90, che e'  limitata
ad una «prova orale sull'esperienza maturata» da parte dei  vincitori
del  concorso  2011  i   quali   abbiano   gia'   prestato   servizio
nell'amministrazione.
    Sotto tale profilo, non sembra assicurata un'adeguata valutazione
della professionalita' del dirigente nei termini richiesti da codesta
Corte.
    21. Il Collegio dubita altresi' della  conformita'  del  comma  8
lettera b) all'art. 6  paragrafo  1  della  Convenzione  europea  dei
diritti dell'Uomo, che prevede il diritto ad  un  equo  processo,  ed
assume rango costituzionale nel nostro ordinamento ai sensi dell'art.
117 Cost. cosi' come ritenuto da codesta Corte a partire  dalle  note
sentenze 24 ottobre 2007, nn. 347 e 348.
    La giurisprudenza della Corte europea ha infatti chiarito  -  per
tutte le decisioni 28 ottobre 1999 Zelinski e sez. II 7  giugno  2001
Agrati, che sussiste la violazione del diritto ad  un  equo  processo
sancito  dalla  norma  citata,  laddove  il   legislatore   nazionale
intervenga adottando una legge a contenuto interpretativo diretta  ad
influire su di un procedimento giurisdizionale in  corso,  senza  che
detto intervento normativo  sia  sorretto  da  motivi  imperativi  di
interesse pubblico.
    22. In tali termini, il comma 88, lettera b) della  normativa  in
esame, come si e' visto, consente a coloro i quali abbiano  in  corso
un contenzioso non ancora definito relativo ai concorsi 2004  e  2006
di partecipare per cio' solo alla procedura  selettiva  riservata  in
esame.
    In tal modo, attribuisce loro la possibilita'  di  conseguire  il
bene della vita cui aspirano nel giudizio in corso con modalita' piu'
agevoli di quelle ordinarie e senza riguardo all'esito  del  giudizio
stesso, interferendo cosi' con l'esito relativo.
    Si rinvia a quanto gia' detto sulla  procedura  in  generale  per
evidenziare  che  cio'  accade  senza  alcun  particolare  motivo  di
interesse pubblico.
    23. Alla luce delle considerazioni che precedono appare  pertanto
in  via  principale  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 commi da 87 a 90
della legge n. 107/2015 sotto il profilo del rispetto degli  articoli
3, 51 comma 1 prima parte, 97 comma 4  Cost.  nonche'  117  Cost.  in
relazione all'art.  6  paragrafo  1  della  Convenzione  europea  dei
diritti dell'Uomo.
    24. Si esamina in secondo  luogo  la  questione  di  legittimita'
costituzionale del solo comma 88 dell'art. 1 della  citata  legge  n.
107/2015, che come si e' detto ad avviso del Collegio si pone in  via
subordinata, ovvero per il caso in cui  l'intervento  legislativo  di
che trattasi venga ritenuto in se' legittimo.
    25. In punto rilevanza, si  richiama  quanto  detto  a  proposito
della questione principale. La  norma  in  questione  e'  sicuramente
applicabile alla fattispecie in esame.
    Come si e' detto, infatti, la legittimita' dell'atto impugnato, e
quindi la legittimita' dell'esclusione dei ricorrenti dalla procedura
straordinaria di reclutamento di cui si tratta, stanno e  cadono  con
la legittimita' costituzionale delle norma  del  comma  89,  che  non
prevede la loro partecipazione.
    In  dipendenza  dall'accoglimento  o   non   accoglimento   della
questione, pertanto, il ricorso va accolto ovvero respinto.
    26. Anche la questione di legittimita'  costituzionale  ulteriore
di che  trattasi,  nell'ipotesi  di  legittimita'  della  complessiva
procedura straordinaria, risulta non manifestamente infondata.
    Il Collegio dubita infatti che sia conforme a  ragionevolezza,  e
quindi all'art. 3 Cost., la disparita' di trattamento fra i  soggetti
di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b) del  comma  88
in esame.
    Come evidenziato anche dalla parte ricorrente, per effetto  delle
norme in questione, i soggetti che hanno partecipato ai concorsi 2004
e 2006 possono accedere alla procedura riservata per il solo fatto di
aver presentato ricorso giurisdizionale.
    Invece, i soggetti i quali hanno  partecipato  al  concorso  2011
possono accedere alla procedura in questione,  in  sintesi,  solo  se
abbiano superato le relative prove.
    La difesa dell'amministrazione, condivisa sul punto  dal  Giudice
di primo grado, ha rilevato si tratta di situazioni  verificatesi  in
epoche diverse, e quindi un maggior favore per quelle piu'  risalenti
sarebbe ragionevole e giustificato.
    Osserva pero'  il  Collegio  in  contrario  che  le  esigenze  di
interesse pubblico indicate dalla legge, se  si  ritenessero  valide,
sarebbero identiche  per  entrambe  le  situazioni,  e  non  appaiono
graduate in ragione del fatto che una vicenda risalga ad epoca piu' o
meno lontana nel tempo dell'altra.
    27. Alla luce delle considerazioni che precedono, appare pertanto
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 88 della legge n. 107/2015 sotto il
profilo del rispetto dell'art. 3 Cost, il che come  detto  presuppone
la legittimita' complessiva  della  procedura  straordinaria  cui  il
comma si riferisce.
    28. Ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della  legge  11  marzo
1953, n. 87, il presente giudizio davanti al Consiglio  di  Stato  e'
sospeso fino alla definizione dell'incidente di costituzionalita'.
    29. Ai sensi dell'art. 23, quarto comma,  della  legge  11  marzo
1953, n. 87,  la  presente  ordinanza  sara'  comunicata  alle  parti
costituite e notificata al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
nonche' comunicata ai Presidenti della  Camera  dei  deputati  e  del
Senato della Repubblica.


                               P.Q.M.

    Il Consiglio di Stato in sede  giurisdizionale  (Sezione  Sesta),
pronunciando nei ricorsi riuniti nn. 271/2017 e 1335/2017 R.G,  cosi'
provvede:
        a) dichiara in principalita' rilevante e  non  manifestamente
infondata sotto i profili di  cui  in  motivazione  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi da 87 a 90 della legge
13 luglio 2015, n. 107, nella parte in cui prevedono una procedura di
immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici riservata, ai sensi del
comma 88 citato, lettere a) e b), ai soli soggetti i quali  risultino
essere gia' vincitori ovvero utilmente  collocati  nelle  graduatorie
ovvero i quali  abbiano  superato  positivamente  tutte  le  fasi  di
procedure   concorsuali    successivamente    annullate    in    sede
giurisdizionale nell'ambito  del  concorso  per  il  reclutamento  di
dirigenti scolastici indetto con D.D.  13  luglio  2011,  nonche'  ai
soggetti i quali abbiano avuto una  sentenza  favorevole  almeno  nel
primo grado di giudizio  ovvero  non  abbiano  avuto,  alla  data  di
entrata  in  vigore  della  legge  in  questione,   alcuna   sentenza
definitiva nell'ambito dei concorsi per il reclutamento di  dirigenti
scolastici indetti con il D.D. 22 novembre  2004  e  con  il  decreto
ministeriale 3 ottobre 2006;
        b) dichiara, per  il  caso  di  ritenuta  infondatezza  della
questione di cui sopra, rilevante e non manifestamente  infondata  ai
sensi  di  cui  in   motivazione   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 88 della legge 13 luglio  2015,  n.
107, nella parte in cui non consente la partecipazione alla procedura
di  immissione  nei  ruoli  dei  dirigenti  scolastici  riservata  ai
soggetti previsti dalla norma in questione anche  a  coloro  i  quali
abbiano avuto una sentenza  favorevole  almeno  nel  primo  grado  di
giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data  di  entrata  in  vigore
della legge in questione, alcuna sentenza definitiva nell'ambito  del
concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con D.D.
13 luglio 2011;
        c) dispone la sospensione del presente  giudizio  davanti  al
Consiglio di Stato e ordina alla segreteria l'immediata  trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale;
        d) ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza
sia comunicata alle parti costituite e notificata al  Presidente  del
Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai presidenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica.
    Cosi' deciso in Roma nella  Camera  di  consiglio  del  giorno  4
maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:
    Sergio Santoro, Presidente;
    Bernhard Lageder, consigliere;
    Marco Buricelli, consigliere;
    Oreste Mario Caputo, consigliere;
    Francesco Gambato Spisani, consigliere, estensore.

                       Il Presidente: Santoro


                                         L'estensore: Gambato Spisani


Rispondi

Da: Aborro!04/08/2018 00:07:56
1. Nell'ultimo quindicennio, il MIUR ha  indetto  piu'  procedure
concorsuali per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola
primaria, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado e  per
gli istituti educativi.
    2. Rilevano in particolare ai fini di questo processo i  concorsi
indetti rispettivamente con decreto direttoriale del MIUR 22 novembre
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 94
del 26 novembre 2004;  con  decreto  del  Ministro  3  ottobre  2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 76 del 6
ottobre 2006 e con decreto direttoriale  del  MIUR  13  luglio  2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale, n. 56 del 15
luglio 2011.
    Ciascuno di questi concorsi, infatti, ha dato luogo ad  un  ampio
contenzioso giurisdizionale, che  ha  portato  anche,  nel  caso  del
concorso indetto con D.D. 22 novembre 2004, ad una rinnovazione della
parte di procedura svoltasi presso l'Ufficio scolastico  regionale  -
USR per la Sicilia disposta con un intervento legislativo,  ai  sensi
dell'art. 1 della legge 3 dicembre 2010, n. 202.
    3. I ricorrenti appellanti, come e' pacifico in causa,  hanno  in
particolare partecipato alle prove  svolte  per  la  regione  Sicilia
nell'ambito del concorso indetto  con  D.D.  13  luglio  2011,  hanno
ravvisato nel relativo svolgimento alcune asserite irregolarita' e, a
tutela delle loro posizioni giuridiche, hanno impugnato  il  relativo
esito avanti il Giudice amministrativo, con ricorsi che risultano non
ancora definiti alla data dei fatti che hanno  dato  luogo  a  questo
giudizio ulteriore (si veda il certificato di pendenza rilasciato  il
31 luglio 2015, doc. 5 in primo grado ricorrente appellante).
    4. Piu' di recente, il legislatore ha  inteso  intervenire  sulla
complessiva situazione creatasi, di cui si e' appena  detto,  con  la
legge 13 luglio 2015 n. 107, che all'art. 1 commi da 87 a 90  prevede
una serie di norme specifiche.
    In dettaglio, il comma 87 prevede che «Al  fine  di  tutelare  le
esigenze di economicita' dell'azione amministrativa e di prevenire le
ripercussioni  sul  sistema  scolastico  dei  possibili   esiti   del
contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico di
cui  al  comma  88,  con  decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca,  da  emanare  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,  sono  definite
le modalita' di svolgimento di un corso  intensivo  di  formazione  e
della  relativa  prova  scritta  finale,  volto  all'immissione   dei
soggetti di cui al comma 88 nei ruoli dei dirigenti scolastici.  Alle
attivita' di formazione e  alle  immissioni  in  ruolo  si  provvede,
rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a  legislazione
vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'art.
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».
    Il  successivo  comma  88  prevede   poi   che   tale   procedura
straordinaria riguardi due distinte categorie di soggetti.
    La prima, prevista alla lettera  a),  comprende  coloro  i  quali
siano «gia' vincitori ovvero utilmente collocati  nelle  graduatorie»
ovvero «abbiano superato positivamente tutte  le  fasi  di  procedure
concorsuali  successivamente  annullate  in   sede   giurisdizionale»
nell'ambito del concorso indetto con D.D. 13 luglio 2011.
    La seconda categoria, prevista alla lettera b), comprende  invece
coloro i quali «abbiano avuto  una  sentenza  favorevole  almeno  nel
primo grado di giudizio  ovvero  non  abbiano  avuto,  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge, alcuna  sentenza  definitiva»
nell'ambito dei due restanti concorsi di  cui  si  e'  detto,  ovvero
quelli indetti con  il  D.D.  22  novembre  2004  e  con  il  decreto
ministeriale 3 ottobre 2006.
    Completano l'intervento legislativo due commi ulteriori.
    Il comma 89 mantiene aperte  le  relative  graduatorie  regionali
sino  alla  conclusione   della   procedura   straordinaria,   ovvero
testualmente dispone: «Le graduatorie  regionali,  di  cui  al  comma
1-bis dell'art. 17  del  decreto-legge  12  settembre  2013,  n.  104
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e
successive modificazioni, nelle regioni in cui, alla data di adozione
del decreto di cui al comma 87 del presente articolo, sono in atto  i
contenziosi relativi al concorso ordinario  per  il  reclutamento  di
dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  13  luglio  2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n.  56  del
15 luglio 2011, rimangono aperte in funzione degli esiti dei percorsi
formativi di cui al medesimo comma 87».
    Il comma 90 istituisce una sessione speciale di  esame,  con  una
prova differenziata, per soggetti di  cui  alla  citata  lettera  a),
ovvero i vincitori e i soggetti collocati in graduatoria nel concorso
indetto con il D.D. 13 luglio  2011,  i  quali  in  aggiunta  abbiano
«prestato servizio con contratti di dirigente  scolastico»  nell'anno
scolastico 2014/2015, possano cioe' vantare anche una esperienza «sul
campo». Testualmente, il comma infatti dispone: «Per le finalita'  di
cui al comma 87, oltre che per quelle connesse alla valorizzazione di
esperienze professionali gia' positivamente formate  e  impiegate,  i
soggetti di cui al comma 88, lettera a),  che,  nell'anno  scolastico
2014/2015,  hanno  prestato  servizio  con  contratti  di   dirigente
scolastico, sostengono una sessione  speciale  di  esame  consistente
nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata,  anche
in  ordine  alla  valutazione  sostenuta,  nel  corso  del   servizio
prestato. A seguito del superamento di tale prova con esito positivo,
sono confermati i  rapporti  di  lavoro  instaurati  con  i  predetti
dirigenti scolastici.».
    In attuazione delle norme di legge appena  illustrate,  e'  stato
emanato il decreto ministeriale 20 luglio 2015, n. 499,  che  appunto
indice la procedura straordinaria,  ovvero  il  corso  intensivo  con
prova scritta finale.
    5. I ricorrenti appellanti hanno, come si e'  detto,  partecipato
tutti al concorso indetto con il D.D. 13 luglio  2011,  ma  non  sono
risultati vincitori, non si sono collocati in graduatoria, e  nemmeno
hanno superato positivamente le fasi del concorso stesso.
    Di conseguenza, non sono di per  se'  legittimati  a  partecipare
alla  procedura  straordinaria  indetta   con   il   citato   decreto
ministeriale n.  499/2015,  perche'  non  rientrano  nella  categoria
prevista dalla lettera a) del comma 88 della legge.
    D'altro canto, si tratta di soggetti i quali hanno impugnato  gli
atti del concorso in questione; si trovano quindi in  una  situazione
con profili  di  similarita'  rispetto  a  quella  valorizzata  dalla
lettera b) del comma 88, ma  solo  con  riferimento  agli  altri  due
concorsi considerati, ovvero quelli indetti con il D.D.  22  novembre
2004 e con il decreto ministeriale 3 ottobre 2006.
    In altre parole, i ricorrenti appellanti, se avessero partecipato
a questi due concorsi, in virtu' del  ricorso  presentato,  avrebbero
potuto accedere alla procedura straordinaria di reclutamento  indetta
oggi; avendo invece partecipato al concorso indetto con  il  D.D.  13
luglio 2011 ne sono esclusi, anche se hanno presentato ricorso.
    6. Per tal ragione, hanno impugnato in  primo  grado  il  decreto
ministeriale n. 499/2015, oltre all'atto conseguente di  approvazione
della graduatoria  finale,  e  ne  hanno  sostenuto  l'illegittimita'
perche' incostituzionali sarebbero le norme di legge che esso  attua.
Hanno infatti chiesto al Giudice adito di sollevare la  questione  di
illegittimita' costituzionale del comma 88 dell'art. 1 della legge n.
107/2015 nella parte in cui non prevede  che  anche  coloro  i  quali
abbiano semplicemente impugnato gli atti  del  concorso  indetto  con
D.D. 13 luglio 2011 possano accedere alla procedura straordinaria, al
pari di quanto avviene per chi abbia impugnato gli atti dei  concorsi
indetti con il D.D. 22 novembre 2004 e con il decreto ministeriale  3
ottobre 2006. Cio' in  relazione  agli  articoli  2,  3  e  97  della
Costituzione, ovvero per violazione dei principi di uguaglianza e  di
ragionevolezza.
    7.  Con  la  sentenza  indicata   in   epigrafe,   il   Tribunale
amministrativo  regionale  ha  respinto  il  ricorso,  ritenendo   la
questione manifestamente infondata.
    8. Contro tale sentenza, i ricorrenti in  primo  grado,  con  due
impugnazioni separate, rubricate ai nn. 843/2017 e 243/2017  di  R.G.
di questo  Giudice,  hanno  proposto  appello,  contenente  un  unico
motivo, che ripropone la questione di incostituzionalita' dedotta  in
primo grado.
    In entrambi i ricorsi, l'amministrazione si  e'  costituita,  con
memorie 1° marzo 2017 nel ricorso n. 843/2017  e  2  marzo  2017  nel
ricorso n. 243/2017, ed ha chiesto che gli appelli siano respinti.
    Alla Camera di consiglio del giorno 23  marzo  2017,  sempre  per
entrambi i ricorsi,  le  istanze  cautelari  sono  state  riunite  al
merito, fissato per la  successiva  udienza  pubblica  del  giorno  4
maggio 2017, alla  quale  la  Sezione  ha  trattenuto  i  ricorsi  in
decisione.
    9. All'esito, la Sezione ritiene in via principale  di  sollevare
d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale delle norme  di
cui  all'intero  intervento  legislativo  in  questione,  ovvero  dei
riportati commi da 87 a 90 dell'art. 1  della  legge  n.  107/  2015,
ritenendola rilevante e non manifestamente infondata.
    La Sezione ritiene poi, in via subordinata, ovvero per il caso in
cui la  questione  di  cui  sopra  venga  ritenuta  non  fondata,  di
sollevare, la questione di legittimita' costituzionale del solo comma
88 dell'art. 1 della citata legge n. 107/2015, ritenendola  parimenti
rilevante e non manifestamente infondata, e  aderisce  in  tal  senso
all'istanza dei ricorrenti appellanti
    Il tutto per le ragioni di seguito esposte.
    10. Si esamina  in  primo  luogo  la  questione  di  legittimita'
costituzionale relativa all'intero intervento legislativo di  cui  si
tratta.
    11. In  proposito,  il  Collegio  osserva  che  la  questione  e'
rilevante, perche' le norme citate sono certamente  applicabili  alla
fattispecie oggetto del giudizio.
    Il decreto  ministeriale  impugnato,  come  s'e'  detto,  applica
puramente e semplicemente le norme in questione, e quindi,  con  ogni
evidenza, sta e cade con la legittimita' costituzionale delle stesse,
nei termini che seguono.
    Come si e' detto, i  ricorrenti  appellanti  hanno  a  suo  tempo
partecipato  ad  un  concorso  per  il  reclutamento   di   dirigenti
scolastici, hanno  impugnato  i  relativi  esiti  avanti  il  Giudice
amministrativo e sono ancora in attesa di una decisione, dalla quale,
in sintesi estrema, sperano di ottenere un posto di lavoro.
    Cio' posto, le norme in questione consentono, sempre in  sintesi,
ai soggetti ai quali  esse  si  riferiscono  di  partecipare  ad  una
procedura ulteriore - rispetto a quelle contestate per  le  quali  il
contenzioso non  e'  definito  -  e  quindi  attribuiscono  loro  una
possibilita' ulteriore di conseguire il bene della vita cui aspirano.
    Nel caso in cui esse venissero dichiarate incostituzionali,  tale
possibilita' verrebbe meno, perche' ne sarebbe in tutto  caducato  il
decreto attuativo qui impugnato, fondato esclusivamente su di esse, e
la procedura ulteriore piu' non esisterebbe.
    Si verte infatti in un caso in cui la norma soggetta al  giudizio
di incostituzionalita' non si  limita  a  regolare  le  modalita'  di
esercizio di un potere preesistente, ma ne costituisce l'unica fonte.
    Pertanto, il provvedimento che di essa  fa  applicazione  puo'  e
deve  essere  dichiarato  nullo  d'ufficio  dal  Giudice  della   sua
impugnazione, a prescindere dal fatto che le parti abbiano articolato
una specifica censura sul punto: cosi' per tutte  C.d.S.  sez.  IV  3
marzo 2014, n. 993 e 30 novembre 2010, n. 8363.
    Il ricorso dovrebbe pertanto essere senz'altro respinto,  poiche'
domanda l'annullamento del decreto  impugnato  non  al  fine  di  far
caducare l'intera procedura, ma al solo fine  di  farvi  ammettere  i
ricorrenti appellanti, il che presuppone la  validita'  ed  efficacia
della procedura stessa.
    12. Nel caso opposto  in  cui,  invece,  le  norme  in  questione
venissero, nella loro globalita', dichiarate conformi a Costituzione,
dovrebbe, ad avviso di questo Giudice, essere esaminata la  questione
di legittimita' ulteriore, sollevata in via di subordine, sulla quale
in dettaglio piu' avanti.
    Per quanto  qui  immediatamente  interessa,  si  porrebbe  allora
l'alternativa che segue.
    Nel caso in cui la questione di legittimita' subordinata,  quella
appunto relativa al solo comma  89,  venisse  dichiarata  fondata,  i
ricorrenti appellanti avrebbero titolo a partecipare  alla  procedura
ulteriore, e quindi il  loro  ricorso,  fondato  unicamente  su  tale
profilo di incostituzionalita', dovrebbe senz'altro essere accolto.
    Nel caso inverso, invece, in cui la questione  relativa  al  solo
comma 89, venisse dichiarata non fondata, i ricorrenti appellanti non
potrebbero partecipare alla procedura  ulteriore,  perche'  legittimo
sarebbe l'atto che li esclude.
    Il ricorso andrebbe  quindi  respinto,  ma  con  una  motivazione
diversa rispetto a quella di cui sopra, ovvero perche'  la  procedura
stessa e' in se' legittima, anche quanto all'esclusione.
    La rilevanza  della  questione,  pertanto,  viene  in  ogni  caso
confermata.
    13. La questione di legittimita' costituzionale di  che  trattasi
risulta altresi' non manifestamente infondata,  per  le  ragioni  che
seguono.
    14. E' di tutta evidenza che le norme di legge  appena  descritte
rientrano nella categoria delle cd  leggi  provvedimento,  ovvero  di
quelle leggi le quali incidono su un numero determinato e limitato di
destinatari, e presentano un contenuto particolare e concreto: per la
definizione, si veda per tutte Corte costituzionale 20 novembre 2013,
n. 275.
    E' infatti evidente che destinatari delle norme in questione sono
solamente quei soggetti, i quali  hanno  partecipato  alle  procedure
concorsuali indicate, con gli esiti di cui si e' detto, persone  che,
in teoria, potrebbero essere indicate anche nominativamente.
    Cio' posto, per costante giurisprudenza  della  Corte,  le  leggi
provvedimento non sono di per se'  contrarie  alla  Costituzione,  la
quale non  contiene  alcuna  riserva  agli  organi  amministrativi  o
esecutivi degli atti a contenuto particolare e concreto; devono pero'
sottostare «ad un rigoroso scrutinio di  legittimita'  costituzionale
per il pericolo di disparita' di trattamento insito in previsioni  di
tipo particolare e derogatorio»: cosi' ancora la citata  sentenza  n.
275/2013.
    15. Applicando tali principi  al  caso  di  specie,  il  Collegio
dubita della conformita' delle  norme  in  esame  al  disposto  degli
articoli 3, 51 e 97 ultimo comma Cost.
    In particolare, com'e' noto,  l'art.  51,  comma  1  prima  parte
dispone che «Tutti i cittadini dell'uno o  dell'altro  sesso  possono
accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive  in  condizioni
di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge».
    Il  principio  di  uguaglianza  e'  poi  stabilito  in   generale
dall'art. 3.
    Infine, l'art. 97  comma  4  prevede  che  «Agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo  i  casi
stabiliti dalla legge».
    16. La giurisprudenza di codesta Corte  interpreta  il  requisito
del «pubblico concorso» di cui all'art. 97, comma  4  nel  senso  che
esso sia rispettato ove l'accesso al  pubblico  impiego  avvenga  per
mezzo di una procedura con tre requisiti di massima, sui  quali,  fra
le molte, Corte costituzionale 24 giugno 2010, n. 225 e  13  novembre
2009, n. 293.
    In primo luogo, essa deve essere aperta, nel senso che  vi  possa
partecipare il maggior numero possibile di cittadini.
    In secondo  luogo,  deve  trattarsi  di  una  procedura  di  tipo
comparativo, volta cioe' a selezionare i migliori fra gli aspiranti.
    Infine, deve trattarsi di una procedura congrua,  nel  senso  che
essa deve consentire di verificare  che  i  candidati  posseggano  la
professionalita' necessaria a svolgere le  mansioni  caratteristiche,
per tipologia e livello, del posto di ruolo che aspirano a ricoprire.
    Ne consegue, pertanto, che e' costituzionalmente  illegittima  la
previsione di una procedura di reclutamento ristretta la quale limiti
in modo irragionevole la possibilita' di accesso dall'esterno.
    17. Sempre la giurisprudenza di codesta Corte ha affermato che la
regola del pubblico concorso ammette eccezioni «rigorose e  limitate»
- cosi' per tutte la citata sentenza n. 293/2009, subordinate  a  due
requisiti.
    In  primo  luogo,  esse  devono  rispondere  ad  una   «specifica
necessita' funzionale» dell'amministrazione, ovvero  a  «peculiari  e
straordinarie ragioni di interesse pubblico», come detto sempre nella
sentenza n.  293/2009.  In  proposito,  e'  stato  chiarito  che  non
integrano valide ragioni di  interesse  pubblico  ne'  l'esigenza  di
consolidare il precariato ne' quella di venire incontro  a  personali
aspettative degli aspiranti - cosi' Corte costituzionale 3 marzo 2006
n. 81- ne' tantomeno esigenze strumentali di gestione  del  personale
da parte dell'amministrazione - come ritenuto da Corte costituzionale
4 giugno 2010, n. 195.  Al  contrario,  un  concorso  riservato  puo'
essere giustificato solo quando si tratti di esigenze  desumibili  da
funzioni svolte dall'amministrazione, cosi'  sempre  la  sentenza  n.
195/2010, e in particolare quando si tratti di consolidare specifiche
professionalita'  che  non  si   potrebbero   acquisire   all'esterno
dell'amministrazione, e quindi giustificano che ci si rivolga solo  a
chi gia' ne e' dipendente in una data posizione, come affermato dalla
sentenza n. 293/2009.
    In secondo luogo, le eccezioni alla regola del pubblico  concorso
devono prevedere comunque adeguati accorgimenti idonei a garantire la
professionalita' del personale assunto, come ritenuto, sempre fra  le
molte,  da  Corte  costituzionale  29  aprile  2010,  n.   149.   Con
particolare riguardo all'assunzione di dirigenti, rilevante  rispetto
al caso di specie, che concerne dirigenti scolastici,  e'  stato  poi
ritenuto che devono essere previste «procedure imparziali e obiettive
di verifica dell'attivita' svolta, per la valutazione di idoneita' ad
altri incarichi dirigenziali, in grado di garantire la selezione  dei
migliori», e che in tal senso non basterebbe un  generico  rinvio  al
«particolare successo» con il  quale  l'aspirante  avesse  svolto  un
precedente incarico: cosi' Corte costituzionale 9 novembre  2006,  n.
363.
    18. Nel caso di specie, i parametri appena delineati appaiono non
rispettati.
    La procedura di cui alle norme in esame rappresenta  all'evidenza
un'eccezione alla regola del pubblico concorso, perche'  come  si  e'
detto e' aperta soltanto a  soggetti  ben  determinati,  e  non  alla
generalita'  degli   aspiranti   in   possesso   dei   requisiti   di
professionalita' richiesti per  il  ruolo  da  ricoprire,  e  non  e'
sorretta dai presupposti necessari per legittimarla
    19. La procedura in esame appare  in  primo  luogo  istituita  in
assenza delle peculiari ragioni di interesse pubblico  richieste  per
giustificarla.
    In  proposito,  e'  sufficiente  osservare  il  modo  in  cui  e'
determinata la platea dei possibili partecipanti.
    Il concorso riservato riguarda anzitutto i soggetti  che  abbiano
superato le  prove  del  concorso  2011:  cio'  da  un  lato  non  ne
garantisce la particolare professionalita'  attuale,  trattandosi  di
risultato risalente nel tempo; dall'altro non costituisce  un'ipotesi
di particolare professionalita' che  l'amministrazione  non  potrebbe
acquisire in altro modo.
    Il concorso riservato riguarda poi  i  soggetti  che  abbiano  in
corso un contenzioso relativo alle prove dei concorsi 2004 e 2006,  e
cio' dipende da circostanze casuali, che oltretutto nulla hanno a che
vedere con la professionalita' dell'aspirante.
    Non si rinvengono poi, contrariamente a quanto indicato dal testo
di  legge,  particolari   «esigenze   di   economicita'   dell'azione
amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico
dei possibili esiti del contenzioso pendente», dato che non si spiega
come  la  procedura  risulterebbe  piu'  economica  rispetto  ad   un
reclutamento secondo le regole ordinarie, e si trascura che l'impatto
delle decisioni giudiziarie sull'organizzazione amministrativa e'  in
generale  fisiologico  nel  sistema  e  come  tale  non  postula   la
necessita' di interventi correttivi del legislatore.
    Di contro, la procedura in  esame  appare  maggiormente  ispirata
all'intento di tutelare aspettative dei soggetti coinvolti, che  come
si e' detto non vale a legittimarla.
    20. La procedura in esame appare  poi  strutturata  in  modo  non
idoneo a garantire la  selezione  di  soggetti  adatti  al  ruolo  da
ricoprire.
    Come si e' detto, le norme denunciate prevedono anzitutto, per la
generalita' dei destinatari, che le prove di concorso  da  affrontare
consistano in un «corso intensivo di formazione»  e  nella  «relativa
prova scritta finale».
    Il decreto ministeriale applicativo n. 499/2015 chiarisce poi che
il corso di formazione ha la durata di ottanta ore complessive,  puo'
essere validamente frequentato anche per sole sessantacinque  ore,  e
da'  accesso  ad  una  prova  scritta  unica,  che   consiste   nella
trattazione di un argomento individuato dalla commissione fra  quelli
oggetto del corso.
    Di contro, il reclutamento ordinario dei dirigenti scolastici era
disciplinato in via ordinaria dal comma 618 dell'art. 1  della  legge
27 dicembre 2006 n. 296, per cui:  «Con  regolamento  da  emanare  ai
sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
definite le modalita' delle procedure concorsuali per il reclutamento
dei  dirigenti  scolastici  secondo  i  seguenti  principi:   cadenza
triennale del  concorso  su  tutti  i  posti  vacanti  nel  triennio;
unificazione dei tre settori di dirigenza scolastica; accesso  aperto
al personale docente ed educativo delle  istituzioni  scolastiche  ed
educative statali, in possesso di laurea, che abbia maturato dopo  la
nomina in ruolo un servizio effettivamente prestato di almeno  cinque
anni; previsione di una  preselezione  mediante  prove  oggettive  di
carattere culturale e  professionale,  in  sostituzione  dell'attuale
preselezione per titoli; svolgimento di una o piu' prove scritte, cui
sono ammessi tutti coloro che superano la preselezione; effettuazione
di una  prova  orale;  valutazione  dei  titoli;  formulazione  della
graduatoria di merito; periodo di formazione e tirocinio,  di  durata
non superiore a quattro mesi, nei limiti dei posti messi a  concorso,
con conseguente soppressione  dell'aliquota  aggiuntiva  del  10  per
cento. Con effetto dalla data di entrata in  vigore  del  regolamento
previsto dal presente comma sono abrogate le disposizioni vigenti con
esso incompatibili, la cui ricognizione e'  affidata  al  regolamento
medesimo.».
    Il  regolamento  in  questione,  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 10  luglio  2008  n.  140,  prevedeva  poi  una  prova  di
preselezione consistente nel «superamento di una  prova  oggettiva  a
carattere culturale e professionale. La prova consiste in un  congruo
numero di quesiti diretti all'accertamento delle conoscenze  di  base
per l'espletamento della  funzione  dirigenziale  in  relazione  alle
tematiche di cui all'art. 6, comma 1, ivi  comprese  quelle  sull'uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu'  diffuse
a livello avanzato, nonche'  sull'uso  di  una  lingua  straniera,  a
livello B1 del quadro comune europeo di  riferimento,  prescelta  dal
candidato tra francese, inglese, tedesco e spagnolo».
    Prevedeva ancora, come prove di  concorso  vere  e  proprie,  due
prove scritte, su argomenti  liberamente  scelti  dalla  commissione,
l'una vertente su «su tematiche relative ai sistemi formativi e  agli
ordinamenti degli studi in Italia e nei  Paesi  dell'Unione  europea,
alle modalita' di conduzione delle  organizzazioni  complesse,  oltre
che  alle   specifiche   aree   giuridico-amministrativo-finanziaria,
socio-psicopedagogica, organizzativa, relazionale e comunicativa», la
seconda consistente «nella  risoluzione  di  un  caso  relativo  alla
gestione dell'istituzione scolastica con particolare riferimento alle
strategie di direzione anche in rapporto alle esigenze formative  del
territorio», il tutto seguito da un  colloquio  interdisciplinare  su
tutte le materie di esame.
    Non  dissimile  la  disciplina  ora  vigente,  poiche'  ai  sensi
dell'art. 17 d. legge 12 settembre 2013, n. 104 il concorso si svolge
mediante  un  corso  concorso  che  «puo'   comprendere   una   prova
preselettiva e comprende una o piu' prove scritte, cui  sono  ammessi
tutti coloro che  superano  l'eventuale  preselezione,  e  una  prova
orale, a cui segue la valutazione dei titoli».
    Si tratta comunque di prove il  cui  livello  di  difficolta'  e'
significativamente superiore a quello della  prova  prevista  in  via
ordinaria dalla procedura in esame,  e  il  rilievo  vale  a  maggior
ragione per la prova speciale prevista dal comma 90, che e'  limitata
ad una «prova orale sull'esperienza maturata» da parte dei  vincitori
del  concorso  2011  i   quali   abbiano   gia'   prestato   servizio
nell'amministrazione.
    Sotto tale profilo, non sembra assicurata un'adeguata valutazione
della professionalita' del dirigente nei termini richiesti da codesta
Corte.
    21. Il Collegio dubita altresi' della  conformita'  del  comma  8
lettera b) all'art. 6  paragrafo  1  della  Convenzione  europea  dei
diritti dell'Uomo, che prevede il diritto ad  un  equo  processo,  ed
assume rango costituzionale nel nostro ordinamento ai sensi dell'art.
117 Cost. cosi' come ritenuto da codesta Corte a partire  dalle  note
sentenze 24 ottobre 2007, nn. 347 e 348.
    La giurisprudenza della Corte europea ha infatti chiarito  -  per
tutte le decisioni 28 ottobre 1999 Zelinski e sez. II 7  giugno  2001
Agrati, che sussiste la violazione del diritto ad  un  equo  processo
sancito  dalla  norma  citata,  laddove  il   legislatore   nazionale
intervenga adottando una legge a contenuto interpretativo diretta  ad
influire su di un procedimento giurisdizionale in  corso,  senza  che
detto intervento normativo  sia  sorretto  da  motivi  imperativi  di
interesse pubblico.
    22. In tali termini, il comma 88, lettera b) della  normativa  in
esame, come si e' visto, consente a coloro i quali abbiano  in  corso
un contenzioso non ancora definito relativo ai concorsi 2004  e  2006
di partecipare per cio' solo alla procedura  selettiva  riservata  in
esame.
    In tal modo, attribuisce loro la possibilita'  di  conseguire  il
bene della vita cui aspirano nel giudizio in corso con modalita' piu'
agevoli di quelle ordinarie e senza riguardo all'esito  del  giudizio
stesso, interferendo cosi' con l'esito relativo.
    Si rinvia a quanto gia' detto sulla  procedura  in  generale  per
evidenziare  che  cio'  accade  senza  alcun  particolare  motivo  di
interesse pubblico.
    23. Alla luce delle considerazioni che precedono appare  pertanto
in  via  principale  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 commi da 87 a 90
della legge n. 107/2015 sotto il profilo del rispetto degli  articoli
3, 51 comma 1 prima parte, 97 comma 4  Cost.  nonche'  117  Cost.  in
relazione all'art.  6  paragrafo  1  della  Convenzione  europea  dei
diritti dell'Uomo.
    24. Si esamina in secondo  luogo  la  questione  di  legittimita'
costituzionale del solo comma 88 dell'art. 1 della  citata  legge  n.
107/2015, che come si e' detto ad avviso del Collegio si pone in  via
subordinata, ovvero per il caso in cui  l'intervento  legislativo  di
che trattasi venga ritenuto in se' legittimo.
    25. In punto rilevanza, si  richiama  quanto  detto  a  proposito
della questione principale. La  norma  in  questione  e'  sicuramente
applicabile alla fattispecie in esame.
    Come si e' detto, infatti, la legittimita' dell'atto impugnato, e
quindi la legittimita' dell'esclusione dei ricorrenti dalla procedura
straordinaria di reclutamento di cui si tratta, stanno e  cadono  con
la legittimita' costituzionale delle norma  del  comma  89,  che  non
prevede la loro partecipazione.
    In  dipendenza  dall'accoglimento  o   non   accoglimento   della
questione, pertanto, il ricorso va accolto ovvero respinto.
    26. Anche la questione di legittimita'  costituzionale  ulteriore
di che  trattasi,  nell'ipotesi  di  legittimita'  della  complessiva
procedura straordinaria, risulta non manifestamente infondata.
    Il Collegio dubita infatti che sia conforme a  ragionevolezza,  e
quindi all'art. 3 Cost., la disparita' di trattamento fra i  soggetti
di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b) del  comma  88
in esame.
    Come evidenziato anche dalla parte ricorrente, per effetto  delle
norme in questione, i soggetti che hanno partecipato ai concorsi 2004
e 2006 possono accedere alla procedura riservata per il solo fatto di
aver presentato ricorso giurisdizionale.
    Invece, i soggetti i quali hanno  partecipato  al  concorso  2011
possono accedere alla procedura in questione,  in  sintesi,  solo  se
abbiano superato le relative prove.
    La difesa dell'amministrazione, condivisa sul punto  dal  Giudice
di primo grado, ha rilevato si tratta di situazioni  verificatesi  in
epoche diverse, e quindi un maggior favore per quelle piu'  risalenti
sarebbe ragionevole e giustificato.
    Osserva pero'  il  Collegio  in  contrario  che  le  esigenze  di
interesse pubblico indicate dalla legge, se  si  ritenessero  valide,
sarebbero identiche  per  entrambe  le  situazioni,  e  non  appaiono
graduate in ragione del fatto che una vicenda risalga ad epoca piu' o
meno lontana nel tempo dell'altra.
    27. Alla luce delle considerazioni che precedono, appare pertanto
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 88 della legge n. 107/2015 sotto il
profilo del rispetto dell'art. 3 Cost, il che come  detto  presuppone
la legittimita' complessiva  della  procedura  straordinaria  cui  il
comma si riferisce.
    28. Ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della  legge  11  marzo
1953, n. 87, il presente giudizio davanti al Consiglio  di  Stato  e'
sospeso fino alla definizione dell'incidente di costituzionalita'.
    29. Ai sensi dell'art. 23, quarto comma,  della  legge  11  marzo
1953, n. 87,  la  presente  ordinanza  sara'  comunicata  alle  parti
costituite e notificata al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
nonche' comunicata ai Presidenti della  Camera  dei  deputati  e  del
Senato della Repubblica.


                               P.Q.M.

    Il Consiglio di Stato in sede  giurisdizionale  (Sezione  Sesta),
pronunciando nei ricorsi riuniti nn. 271/2017 e 1335/2017 R.G,  cosi'
provvede:
        a) dichiara in principalita' rilevante e  non  manifestamente
infondata sotto i profili di  cui  in  motivazione  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi da 87 a 90 della legge
13 luglio 2015, n. 107, nella parte in cui prevedono una procedura di
immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici riservata, ai sensi del
comma 88 citato, lettere a) e b), ai soli soggetti i quali  risultino
essere gia' vincitori ovvero utilmente  collocati  nelle  graduatorie
ovvero i quali  abbiano  superato  positivamente  tutte  le  fasi  di
procedure   concorsuali    successivamente    annullate    in    sede
giurisdizionale nell'ambito  del  concorso  per  il  reclutamento  di
dirigenti scolastici indetto con D.D.  13  luglio  2011,  nonche'  ai
soggetti i quali abbiano avuto una  sentenza  favorevole  almeno  nel
primo grado di giudizio  ovvero  non  abbiano  avuto,  alla  data  di
entrata  in  vigore  della  legge  in  questione,   alcuna   sentenza
definitiva nell'ambito dei concorsi per il reclutamento di  dirigenti
scolastici indetti con il D.D. 22 novembre  2004  e  con  il  decreto
ministeriale 3 ottobre 2006;
        b) dichiara, per  il  caso  di  ritenuta  infondatezza  della
questione di cui sopra, rilevante e non manifestamente  infondata  ai
sensi  di  cui  in   motivazione   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 88 della legge 13 luglio  2015,  n.
107, nella parte in cui non consente la partecipazione alla procedura
di  immissione  nei  ruoli  dei  dirigenti  scolastici  riservata  ai
soggetti previsti dalla norma in questione anche  a  coloro  i  quali
abbiano avuto una sentenza  favorevole  almeno  nel  primo  grado  di
giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data  di  entrata  in  vigore
della legge in questione, alcuna sentenza definitiva nell'ambito  del
concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con D.D.
13 luglio 2011;
        c) dispone la sospensione del presente  giudizio  davanti  al
Consiglio di Stato e ordina alla segreteria l'immediata  trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale;
        d) ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza
sia comunicata alle parti costituite e notificata al  Presidente  del
Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai presidenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica.
    Cosi' deciso in Roma nella  Camera  di  consiglio  del  giorno  4
maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:
    Sergio Santoro, Presidente;
    Bernhard Lageder, consigliere;
    Marco Buricelli, consigliere;
    Oreste Mario Caputo, consigliere;
    Francesco Gambato Spisani, consigliere, estensore.

                       Il Presidente: Santoro


                                         L'estensore: Gambato Spisani


Rispondi

Da: preselettiva201804/08/2018 00:11:20
1
PROVA PRESELETTIVA
Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici
presso le istituzioni scolastiche statali (G.U. n. 90 del 24.11.2017)
(D.M. 3 agosto 2017, n. 1381)
PREMESSA
L'amministrazione pubblica italiana, anche scolastica, ha conosciuto, nel corso degli ultimi 20 anni,
numerosi interventi legislativi di riforma, a partire dalla privatizzazione dei rapporti di lavoro dei
dipendenti pubblici, dalla predisposizione di un nuovo sistema di controlli e dalla introduzione di
una nuova regolazione dei procedimenti amministrativi, fino ad arrivare alla costruzione di un
sistema di misurazione e valutazione della performance delle strutture amministrative e delle
prestazioni di lavoro.
Quale generale elemento ispiratore di questa 'lunga' fase di riforme si può individuare l'obiettivo di
attuare una profonda trasformazione delle stesse amministrazioni, attraverso il passaggio da modelli
gestionali di tipo burocratico a modelli di tipo manageriale, fondati, oltre che sul rispetto del
principio di legalità, sulla valorizzazione dei profili dell'efficienza organizzativa e dell'efficacia
dell'azione. Elemento nodale di questa trasformazione è la collocazione al centro del processo di
riforma del dirigente cui viene affidato il ruolo sostanziale di datore di lavoro (con attribuzione dei
relativi poteri), oltre che di responsabile della gestione del personale e della organizzazione degli
uffici cui è preposto.
Di qui l'esigenza che il dirigente scolastico, che opera nella scuola e per la scuola, conosca,
innanzitutto, la legge sul procedimento amministrativo, con le relative novità in materia di tipologie
di accesso ai dati e ai documenti amministrativi, e di privacy, oltre che la tutela processuale delle
situazioni soggettive. Il dirigente scolastico deve poi conoscere i principi generali del diritto civile e
i più importanti istituti ivi disciplinati, oltre che la normativa, anche di dettaglio, in tema di diritti
reali, obbligazioni e contratti.
In questa prospettiva, l'acquisizione da parte dei dirigenti pubblici, e dei dirigenti scolastici in
particolare, di robuste competenze di tipo non solo tecnico/amministrativo, ma anche di tipo
gestionale/manageriale diviene un fattore determinante per il successo del processo innovatore,
anche in un'ottica di appartenenza ad un sistema educativo europeo.
La complessità del profilo professionale dei dirigenti scolastici richiede, infatti, l'esercizio di un
ruolo di garanzia che non può prescindere da una padronanza sicura delle norme di carattere
generale e di quelle specifiche riguardanti il sistema educativo di istruzione e formazione, gli
ordinamenti degli studi, il bilancio e l'organizzazione delle istituzioni scolastiche, tenuto anche
conto, in modo particolare, di quanto previsto dall'art. 25, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001: "Il
dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è
1 Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della
dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo
29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre
2015, n. 208.
2
responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel
rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico
autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In
particolare, il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di
efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali".
Né va, peraltro, dimenticata la stretta connessione tra autonomia delle istituzioni
scolastiche e dirigenza, come si evince dall'art. 21, comma 16, della L. n. 59/1997: " […] ai capi
d'istituto è conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalità giuridica
e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche". Il ruolo del dirigente è, pertanto,
significativamente collegato all'implementazione e allo sviluppo dell'autonomia scolastica.
I quesiti a risposta multipla della prova preselettiva sono finalizzati a verificare le
conoscenze dei candidati in ordine ai principi della Costituzione della Repubblica italiana, del
Codice Civile e del diritto amministrativo, alle norme, di rango primario e secondario, che
regolamentano il sistema educativo di istruzione e formazione, nel suo complesso, nonché alle
teorie organizzative e pedagogiche di maggiore rilevanza per il profilo professionale del dirigente
scolastico.
I quesiti sono pubblicati con l'indicazione della risposta esatta in prima posizione, entro 20
giorni dalla prova preselettiva.
Le nove aree tematiche strettamente connesse tra loro si riferiscono ad un comune tessuto
normativo che qui di seguito viene richiamato, rinviando ad ogni singola area le disposizioni
specifiche:
Costituzione della Repubblica italiana
Elementi di diritto civile
Norme su procedimento amministrativo
Elementi di diritto penale
Elementi di contabilità di Stato
D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416
Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed
artistica
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382
D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado
L. 11 gennaio 1996, n. 23
Norme per l'edilizia scolastica
D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567
3
Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle
istituzioni scolastiche
L. 15 marzo 1997, n. 59
Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa
D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59
D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275
"Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.
21 della legge 15 marzo 1997, n. 59"
D.lgs. 30 giugno 1999, n. 233
Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la
determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15
marzo 1997, n. 59
D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300
Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59
L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3
Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione
D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226
Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53
D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24
giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria
D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98
Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
L. 13 luglio 2015, n. 107
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti
Ciascuna area tematica è articolata in sotto aree, alle quali viene riferito il quadro normativo e
bibliografico.
4
AREA TEMATICA 1 - NORMATIVA RIFERITA AL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI
FORMAZIONE E AGLI ORDINAMENTI DEGLI STUDI IN ITALIA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI
PROCESSI DI RIFORMA IN ATTO (art. 10, comma 2, lettera a, del D.M. 3 agosto 2017, n. 138)
In questa area tematica i quesiti a risposta multipla sono finalizzati a verificare le
conoscenze dei candidati in ordine alle norme, di rango primario e secondario, che regolamentano
il sistema educativo di istruzione e formazione e gli ordinamenti degli studi in Italia, con
particolare riferimento alla Costituzione della Repubblica, all'autonomia delle istituzioni
scolastiche, agli ordinamenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e del secondo
ciclo di istruzione, alla Legge n. 107/2015 e ai relativi decreti legislativi attuativi.
La complessità del profilo professionale dei dirigenti scolastici richiede, infatti, l'esercizio di un
ruolo di garanzia che non può prescindere da una padronanza sicura delle norme riguardanti il
sistema educativo di istruzione e formazione e gli ordinamenti degli studi, tenuto anche conto, in
modo particolare, di quanto previsto dall'art. 25, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001: "Il dirigente
scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è
responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel
rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico
autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In
particolare, il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di
efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali".
Non va, peraltro, dimenticata la stretta connessione tra autonomia delle istituzioni scolastiche e
dirigenza, come si evince dall'art. 21, comma 16, della L. n. 59/1997: " […] ai capi d'istituto è
conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalità giuridica e
dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche". Il ruolo del dirigente è, pertanto,
significativamente collegato all'implementazione e allo sviluppo dell'autonomia scolastica: dirigere
le scuole autonome è una funzione strategica per il successo formativo degli studenti e per lo
sviluppo professionale del personale scolastico.
E' opportuno precisare, inoltre, che - in considerazione della notevole ampiezza che caratterizza
l'area tematica e tenuto conto dei contenuti specifici delle altre aree tematiche, così come
delineate nell'art. 10, comma 2, del D.M. 3 agosto 2017, n. 138 - alcuni argomenti (come, ad
esempio, quelli relativi alla valutazione e all'inclusione) non vengono affrontati nei quesiti di
questa area, in quanto già esplicitamente previsti in altre aree descritte nel decreto sopracitato.
Infine, per la costruzione dei quesiti a risposta multipla, si è ritenuto utile articolare l'area
tematica nelle seguenti sotto-aree di riferimento:
Sotto-Area 1
Le norme generali sul sistema educativo di istruzione e formazione
Sotto-Area 2
L'ordinamento degli studi in Italia: scuola dell'infanzia e primo ciclo di istruzione
5
Sotto-Area 3
L'ordinamento degli studi in Italia: secondo ciclo di istruzione
Sotto-Area 4
L'istruzione per gli adulti e l'apprendimento permanente
Sotto-Area 5
I processi di riforma in atto
Per ciascuna sotto-area sono stati individuati i contenuti specifici che costituiscono oggetto dei
quesiti a scelta multipla.
Sotto-Area 1
Le norme generali sul sistema educativo di istruzione e formazione
1. Le competenze dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali nel sistema educativo di
istruzione e formazione
2. L'autonomia delle istituzioni scolastiche
3. Le competenze, l'organizzazione e il funzionamento degli organi collegiali delle istituzioni
scolastiche
4. L'istruzione non statale e la parità scolastica
5. L'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca
Norme essenziali di riferimento
Costituzione della Repubblica italiana
D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416
Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382
D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado
L. 11 gennaio 1996, n. 23
Norme per l'edilizia scolastica
D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567
Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche
L. 15 marzo 1997, n. 59
Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa
D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59
6
D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275
"Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15
marzo 1997, n. 59"
D.lgs. 30 giugno 1999, n. 233
Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione
degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59
D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300
Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59
L. 10 marzo 2000, n. 62
Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione
L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3
Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione
D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226
Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e
formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53
D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249,
concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
D.M. 29 novembre 2007, n. 263
Regolamento recante: «Disciplina delle modalità procedimentali per l'inclusione ed il mantenimento nell'elenco
regionale delle scuole non paritarie, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27»
D.M. 29 novembre 2007, n. 267
Regolamento recante «Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il
suo mantenimento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27»
L. 15 luglio 2011, n. 111
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria
D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98
Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
L. 13 luglio 2015, n. 107
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti
L. 31 luglio 2017, n. 119
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia
di prevenzione vaccinale
Sotto-Area 2
L'ordinamento degli studi in Italia: scuola dell'infanzia e primo ciclo di istruzione
1. Il sistema integrato dei servizi di educazione e di istruzione per bambini dalla nascita ai sei
anni - le sezioni primavera
7
2. L'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia
3. L'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del primo ciclo di istruzione: la scuola
primaria
4. L'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del primo ciclo di istruzione: la scuola
secondaria di primo grado
Norme essenziali di riferimento
L. 10 agosto 1964, n. 719
Fornitura gratuita di libri di testo agli alunni delle scuole elementari
L. 18 marzo 1968, n. 444
Ordinamento della scuola materna statale
L. 31 gennaio 1994, n. 97
Nuove disposizioni per le zone montane
L. 23 dicembre 1996, n. 662
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
D.M. 6 agosto 1999, n. 201
Riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad indirizzo musicale nella scuola media ai sensi della legge 3
maggio 1999, n. 124, art. 11, comma 9
L. 28 marzo 2003, n. 53
Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in
materia di istruzione e formazione professionale
D.lgs. 19 febbraio 2004, n. 59
Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1
della legge 28 marzo 2003, n. 53
L. 27 dicembre 2006, n. 296
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)
D.lgs. 29 dicembre 2007, n. 262
Disposizioni per incentivare l'eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione
D.lgs. 14 gennaio 2008, n. 21
Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica,
musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi
di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma
dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1
L. 30 ottobre 2008, n. 169
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in
materia di istruzione e università
D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81
Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai
sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133
8
D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89
"Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione
ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133"
D.M. 31 gennaio 2011, n. 8
Iniziative volte alla diffusione della cultura e della pratica musicale nella scuola, alla qualificazione dell'insegnamento
musicale e alla formazione del personale ad esso destinato, con particolare riferimento alla scuola primaria
D.P.R. 20 agosto 2012, n. 175
Esecuzione dell'intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza
episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012
D.M. 16 novembre 2012, n. 254
Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a
norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
L. 23 novembre 2012, n. 222
Norme sull'acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e sull'insegnamento
dell'inno di Mameli nelle scuole
L. 8 novembre 2013, n. 128
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in
materia di istruzione, università e ricerca
L. 13 luglio 2015, n. 107
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti
D.lgs. 13 aprile 2017, n. 65
Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1,
commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107
L. 31 luglio 2017, n. 119
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia
di prevenzione vaccinale
Sotto-Area 3
L'ordinamento degli studi in Italia: secondo ciclo di istruzione
1. L'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del secondo ciclo di istruzione: i licei
2. L'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del secondo ciclo di istruzione: gli istituti
tecnici
3. L'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del secondo ciclo di istruzione: gli istituti
professionali
4. L'alternanza scuola-lavoro
5. L'istruzione e la formazione professionale (IeFP)
6. Il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione e l'obbligo di istruzione
Norme essenziali di riferimento
L. 28 marzo 2003, n. 53
Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in
materia di istruzione e formazione professionale
9
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Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1,
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Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296
D.lgs. 29 dicembre 2007, n. 262
Disposizioni per incentivare l'eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione
D.lgs. 14 gennaio 2008, n. 21
Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica,
musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi
di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma
dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1
D.lgs. 14 gennaio 2008, n. 22
Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma 1, della
legge 11 gennaio 2007, n. 1
L. 30 ottobre 2008, n. 169
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in
materia di istruzione e università
D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87
Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decretolegge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88
Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89
Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
Direttiva 15 luglio 2010, n. 57
Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici a norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88.
Direttiva 28 luglio 2010, n. 65
Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti professionali a norma dell'articolo 8, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87.
10
D.M. 7 ottobre 2010, n. 211
Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e
gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo
regolamento
L. 23 novembre 2012, n. 222
Norme sull'acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e sull'insegnamento
dell'inno di Mameli nelle scuole
D.P.R. 5 marzo 2013, n. 52
Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma
dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89
D.lgs. 13 aprile 2017, n. 61
Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonche' raccordo
con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della
legge 13 luglio 2015, n. 107
L. 8 novembre 2013, n. 128
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in
materia di istruzione, università e ricerca
L. 13 luglio 2015, n. 107
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti
D.M. 3 novembre 2017, n. 195
Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di
applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di
alternanza scuola-lavoro
Sotto-Area 4
L'istruzione per gli adulti e l'apprendimento permanente
1. L'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dell'istruzione degli adulti
2. L'istruzione tecnica superiore
3. L'apprendistato
Norme essenziali di riferimento
D.P.C.M. 25 gennaio 2008
Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli
istituti tecnici superiori
D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263
Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per
gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
D.I. 12 marzo 2015
Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri
provinciali per l'istruzione degli adulti.
11
D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81
Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1,
comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183
L. 13 luglio 2015, n. 107
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti
D.M. 16 settembre 2016
Linee guida in materia di semplificazione e promozione degli Istituti tecnici superiori a sostegno delle politiche di
istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani, a norma dell'articolo l, comma 47,
della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Sotto-Area 5
I processi di riforma in atto
1. La legge n. 107/2015 e i decreti legislativi attuativi
2. L'innovazione ordinamentale, la sperimentazione e la ricerca
3. L'aggiornamento e la formazione dei docenti
Norme essenziali di riferimento
D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado
L. 13 luglio 2015, n. 107
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti
D.lgs. 13 aprile 2017, n. 59
Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella
scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107
D.lgs. 13 aprile 2017, n. 60
Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul
sostegno della creatività, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107
D.lgs. 13 aprile 2017, n. 63
Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con
particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello
studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107
D.lgs. 13 aprile 2017, n. 64
Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio
2015, n. 107
12
Area 2 - Modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla
realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali (art. 10, comma 2, lettera b, del D.M. 3
agosto 2017, n. 138 )
Per questa area tematica i quesiti a risposta multipla sono finalizzati a verificare le conoscenze dei
candidati sulle teorie e i correlati studi empirici relativi all'analisi delle organizzazione complesse e
dei sistemi di leadership; del management e della pianificazione strategica, con particolare
riguardo alle istituzioni educative e al knowledge management; delle aree dell'accountability, del
bilancio sociale e della gestione del controllo; delle diverse forme della comunicazione, incluse le
relazione della scuola con gli stakeholder e con le famiglie.
Per la costruzione dei quesiti a risposta multipla, si è ritenuto utile articolare l'area tematica nelle
seguenti sotto-aree di riferimento, per ognuna delle quali vengono elencate le principali fonti
bibliografiche e normative:
Sotto-Area 1 Organizzazioni complesse e leadership
Sotto-Area 2 - Management pubblico e management scolastico, pianificazione strategica e knowledge
management
Sotto-Area 3 - Accountability, bilancio sociale, sistemi di controllo e controllo di gestione
Sotto-Area 4 - Comunicazione interpersonale, pubblica e istituzionale, stakeholder e relazioni Scuola-
Famiglia
Sotto-Area 1
Organizzazioni complesse e leadership
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Sviluppo professionale degli insegnanti per la qualità e l'equità dell'apprendimento permanente, Annali della Pubblica
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Sotto-Area 3
Accountability, bilancio sociale, sistemi di controllo e controllo di gestione
18
EIPA (European Institute of Public Administration) - Centro Risorse CAF, CAF and Education (2010).
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Sotto-Area 4
Comunicazione interpersonale, pubblica e istituzionale, stakeholder e relazioni Scuola-Famiglia
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D.P.R. n. 567/1996 e successive modifiche
D.P.R n. 249/1998, integrato e modificato dal D.P.R. n. 235/2007
D.P.R. n. 301/2005
D.P.R. n. 235/2007
L. 150/2000
L. 107/2015
Nota MIUR 22 novembre 2012, prot. n. 3214, Partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa
Nota MIUR dicembre 2014, prot. n. 7443, Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati
AREA TEMATICA 3 PROCESSI DI PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E VALUTAZIONE DELLE
ISTITUZIONI SCOLASTICHE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PREDISPOSIZIONE E
GESTIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA, ALL'ELABORAZIONE DEL
RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE E DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO, NEL QUADRO
DELL'AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E IN RAPPORTO ALLE ESIGENZE FORMATIVE
DEL TERRITORIO(art. 10, comma 2, lettera c, del D.M. 3 agosto 2017, n. 138 )
Per la costruzione dei quesiti a risposta multipla, si è ritenuto utile articolare l'area
tematica nelle seguenti sotto-aree di riferimento:
Sotto-Area 1
Processi di programmazione delle istituzioni scolastiche
Sotto-Area 2
Processi di gestione delle istituzioni scolastiche
Sotto-Area 3
20
Processi di valutazione delle istituzioni scolastiche
Sotto-Area 4
Processi di miglioramento delle istituzioni scolastiche
Per ciascuna sotto-area sono stati individuati i contenuti specifici che costituiscono oggetto dei
quesiti a scelta multipla.
Sotto-Area 1
Processi di programmazione delle istituzioni scolastiche
1. Dal Piano dell'Offerta Formativa al Piano Triennale dell'Offerta Formativa
2. Caratteristiche del Piano Triennale dell'Offerta Formativa
Mission e Vision
 Contesto socio-culturale
 Analisi dei bisogni dell'utenza
 Governance dell'Istituto
 Scelte organizzative
3.Elaborazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa
 Curricolo d'Istituto I e II ciclo
 Accoglienza e continuità
 Orientamento - Inclusione sociale
 Progettazione curricolare ed extracurricolare
 Iniziative didattiche per il Piano Nazionale Scuola Digitale
 Iniziative di alternanza scuola-lavoro
 Valorizzazione eccellenze e merito
4.Ampliamento dell'Offerta Formativa
 Aree progettuali
 Piano delle Arti
 Scambi internazionali
 Progetti Comenius
 Fondi Strutturali Europei: progettazione, gestione, attuazione, rendicontazione delle
iniziative finanziate secondo il Programma Operativo Nazionale (FSE e FESR)
 Documentazione della sicurezza dell'ambiente di lavoro: DVR, DUVRI
Norme essenziali e specifiche di riferimento
D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado
D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567
Regolamento per la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche
21
D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249
Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria - Statuto delle studentesse
e degli studenti della scuola secondaria
D.P.R. 9 aprile 1999, n.156
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n.
567, concernente la disciplina delle iniziative complementari e le attività integrative delle istituzioni scolastiche
D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275
"Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15
marzo 1997, n. 59"
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394
Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286
D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105
Regolamento recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n.
567, concernente la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche
D.P.R. 28 marzo 2007, n. 75
Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero della pubblica istruzione, a norma
dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, 223 convertito , con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248
D.lgs. 29 dicembre 2007, n. 262
Disposizioni per incentivare l'eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione
Direttiva Ministro P.I. 10 aprile 2008, n.37
Norme su attivazione Sezioni Primavera
L. 30 ottobre 2008, n. 169
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in
materia di istruzione e università
D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89
"Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione
ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133"
L. 8 ottobre 2010, n. 170
Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico
D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87
Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decretolegge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88
Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89
Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
Direttiva 15 luglio 2010, n. 57
Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici a norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88
22
Direttiva 28 luglio 2010, n. 65
Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti professionali a norma dell'articolo 8, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87
D.M. 7 ottobre 2010, n. 211
Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e
gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo
regolamento
D.M. 16 novembre 2012, n. 254
Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a
norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
L. 23 novembre 2012, n. 222
Norme sull'acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e sull'insegnamento
dell'inno di Mameli nelle scuole
L. 8 novembre 2013, n. 128
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in
materia di istruzione, università e ricerca
D.P.R. 5 marzo 2013, n. 52
Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma
dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89
Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo
Europeo per lo sviluppo Regionale (FESR) e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "investimenti a favore della
crescita e dell'occupazione"
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni
comuni sul Fondo Europeo per lo sviluppo regionale (FESR), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo
Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo
Sociale Europeo (FSE)
L. 13 luglio 2015, n. 107
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti
D.M. 11 dicembre 2015, n. 935
Programma sperimentale per gli studenti-atleti di alto livello
D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
Codice contratti pubblici
Determinazione ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016
Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni contenute nel D.lgs. n.33/2013 come modificato dal D.lgs. n.97/2016
D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56
Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50
D.lgs. 13 aprile 2017, n. 60
Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul
sostegno della creatività, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107
23
D.lgs. 13 aprile 2017, n. 61
Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo
con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della
legge 13 luglio 2015, n. 107
D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62
Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107
D.lgs. 13 aprile 2017, n. 63
Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con
particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello
studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107
D.lgs. 13 aprile 2017, n. 66
Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e
181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107
D.M. 3 novembre 2017, n. 195
Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di
applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di
alternanza scuola-lavoro
D.P.C.M. 30 dicembre 2017
Adozione del Piano delle arti, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60
Sito web M.I.U.R. sezione PON 2014-2020
Avvisi pubblicati dall'Autorità di Gestione 2016 - 2017 - 2018
Fondo Sociale - Asse I
Fondo di Sviluppo Regionale - Asse II
Sotto-Area 2
Processi di gestione delle istituzioni scolastiche
1. Ruolo dirigenza scolastica e relativo rapporto di lavoro
2. Gestione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa
 Organi collegiali
 Articolazione del collegio dei docenti
 Reti di scuole
 Relazioni con gli Enti locali e con gli stakeholders del territorio
 Organico dell'autonomia
 Formazione del personale docente
 Rapporti scuola-famiglie - Patto di corresponsabilità - Forum dei genitori
 Consulta degli studenti - Statuto delle studentesse e degli studenti
 Uso dei cellulari e dei dispositivi elettronici a scuola
 Gestione della sicurezza in qualità di datore di lavoro
Norme essenziali e specifiche di riferimento
24
D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416
Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica
D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249
Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria - Statuto delle studentesse
e degli studenti della scuola secondaria.
D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59
D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275
"Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15
marzo 1997, n. 59"
D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44
Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"
L. 28 marzo 2003, n. 53
Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in
materia di istruzione e formazione professionale
D.lgs. 19 febbraio 2004, n. 59
Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1
della legge 28 marzo 2003, n. 53
D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249,
concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
Direttiva Ministro P.I. 15 marzo 2007, n. 30
Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di "telefoni cellulari" e di altri dispositivi elettronici durante
l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei
docenti
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro
D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150
Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 articolo 50
Attuazione dell'autonomia
D.M. 27 ottobre 2015, n. 850
Periodo di prova e formazione personale docente
D.M. 19 ottobre 2016, n. 797
Adozione Piano Nazionale di Formazione 2016-2019
D.lgs. 13 aprile 2017, n. 59
25
Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella
scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107
CCNL - Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto Scuola vigente
Sotto-Area 3
Processi di valutazione delle istituzioni scolastiche
1. Struttura del Rapporto di Autovalutazione (RAV)
2. Elaborazione e contenuti del Rapporto di Autovalutazione di Scuola:
 Contesto
 Esiti
 Processi didattici
 Processi organizzativi
 Questionari
 Individuazione delle priorità
Norme essenziali e specifiche di riferimento
D.lgs. 19 novembre 2004, n. 286
Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino
dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53
Format del Rapporto di Autovalutazione
D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80
Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione
Direttiva Ministeriale 18 settembre 2014, n. 11
Sistema nazionale di valutazione triennio 2014-2017
Direttiva Ministeriale 18 agosto 2016, n. 36
Valutazione dirigenti scolastici
Sotto-Area 4
Processi di miglioramento delle istituzioni scolastiche
1. Il Piano di Miglioramento (PdM)
a. Scenario di riferimento
b. Idee guida del PdM
c. Progetti di Miglioramento
d. Descrizione e pianificazione del progetto (Plan-Do-Check-Act)
e. Azioni specifiche del Dirigente scolastico
f. Risultati attesi
g. Indicatori - Target - Risultati ottenuti
26
h. Risorse professionali, finanziarie, materiali.
Norme essenziali e specifiche di riferimento
Format del Rapporto di Autovalutazione
Format del Piano di Miglioramento
27
Area Tematica 4 Organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento
all'inclusione scolastica, all'innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica (art.
10, comma 2, lettera d, del D.M. 3 agosto 2017, n. 138 )
Per la costruzione dei quesiti a risposta multipla, si è ritenuto utile articolare l'area
tematica nelle seguenti sotto-aree di riferimento:
Sotto-Area 1
Organizzazione degli ambienti di apprendimento: principi generali e quadro teorico di
riferimento
Sotto-Area 2
Organizzazione degli ambienti di apprendimento: inclusione scolastica
Sotto-Area 3
Organizzazione degli ambienti di apprendimento: innovazione digitale
Sotto-Area 4
Organizzazione degli ambienti di apprendimento: processi di innovazione nella didattica
Per ciascuna sotto-area sono stati individuati i contenuti specifici che costituiscono oggetto dei
quesiti a scelta multipla.
Sotto-Area 1
Organizzazione degli ambienti di apprendimento: principi generali e quadro teorico di
riferimento
1. Il concetto di ambiente di apprendimento con riferimento ad alcune delle più riconosciute
teorie psicopedagogiche e didattiche .
2. L'ambiente di apprendimento nel quadro dell' autonomia delle istituzioni scolastiche
3. La gestione dei processi organizzativi nella cornice del sistema scuola
Norme essenziali e specifiche di riferimento e riferimenti bibliografici
Legge 4 agosto 1977, n. 517 - Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli
esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico. (GU Serie
Generale n.224 del 18-08-1977)
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - "Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59", corredato delle relative note. (GU Serie Generale n.116 del 21-05-1998 -
Suppl. Ordinario n. 96);
Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 - Regolamento recante lo
statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria. (GU Serie Generale n.175 del
29-07-1998)
28
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Sotto-Area 2
Organizzazione degli ambienti di apprendimento: inclusione scolastica
1. I concetti di integrazione scolastica e di inclusione
29
2. I disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico: misure educative e didattiche
di supporto
3. I processi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità: prestazioni e indicatori di
qualita' dell'inclusione scolastica, procedure di certificazione e documentazione per
l'inclusione scolastica, progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione,
formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella
scuola primaria
4. La prospettiva UDL ( Universal Design for Learning)
5. La Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute
(ICF)
6. Interventi di prevenzione e contrasto del disagio scolastico e dei fenomeni di bullismo e
delle altre condotte aggressive a scuola
7. Interventi di prevenzione e azioni educative e didattiche contro l'abbandono e la
dispersione scolastica
8. L'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri
Norme essenziali e specifiche di riferimento e riferimenti bibliografici
30
Legge 30 marzo 1971, n. 118 - Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e
nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili.(GU Serie Generale n.82 del 02-04-1971)
Legge 4 agosto 1977, n. 517 - Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli
esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico. (GU Serie
Generale n.224 del 18-08-1977)
Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate. (GU Serie Generale n.39 del 17-02-1992 - Suppl. Ordinario n. 30)
Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 - Atto di indirizzo e coordinamento
relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap. (GU
Serie Generale n.79 del 06-04-1994)
Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, n.139 - Regolamento recante norme in materia di
adempimento dell'obbligo di istruzione Regolamento recante norme in materia di
adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. (GU Serie Generale n.202 del 31-08-2007);
Decreto - Legge 25 giugno 2008, n. 112 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
Tributaria. (GU Serie Generale n.147 del 25-06-2008 - Suppl. Ordinario n. 152) ;
Policy Guidelines on Inclusion in Education (UNESCO 2009);
Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119 - Regolamento recante
disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della
consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario
(ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell'articolo 64, commi 2, 3 e
4 lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133. (09G0132) (GU Serie Generale n.189 del 17-08-2009);
Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 - Regolamento recante
coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita'
applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 (09G0130) (GU Serie
Generale n.191 del 19-08-2009);
Linee Guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità 2009, allegate alla nota
MIUR prot. n° 4274 del 4 agosto 2009;
Legge 8 ottobre 2010, n. 170 - Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento
in ambito scolastico. (10G0192) (GU Serie Generale n.244 del 18-10-2010);
Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di
apprendimento, allegate al Decreto Ministeriale n° 5669 del 12 luglio 2011;
Direttiva MIUR 27 dicembre 2012 - Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi
speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica;
31
Circolare Ministeriale n. 8 del MIUR, prot. n° 561 del 6 marzo 2013 - Direttiva Ministeriale 27
dicembre 2012 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e
organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica". Indicazioni operative;
Linee Guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri - 19 febbraio 2014,
allegate alla nota MIUR prot. n° 4233 del 19 febbraio 2014;
Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 - Norme in materia di valutazione e certificazione
delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181,
lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00070) (GU Serie Generale n.112 del 16-
05-2017 - Suppl. Ordinario n. 23);
Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 - Norme per la promozione dell'inclusione
scolastica degli studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c),
della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00074) (GU Serie Generale n.112 del 16-05-2017 -
Suppl. Ordinario n. 23);
Decreto Ministeriale n. 741 del 3 ottobre 2017 - Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di
istruzione;
Legge 8 novembre 2000, n. 328 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali. (GU Serie Generale n.265 del 13-11-2000 - Suppl. Ordinario n.
186);
Booth, T. & Ainscow, M. (2002). Index for Inclusion: developing learning and participation in
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PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO; Anno scolastico 2016-2017.
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C3%A0as20162017.pdf?title=Integrazione+degli+alunni+con+disabilit%C3%A0+-
+16%2Fmar%2F2018+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
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UNESCO,( 1994) Dichiarazione di Salamanca sui principi, le politiche e le pratiche in materia di
educazione e di esigenze educative speciali
Sotto-Area 3
Organizzazione degli ambienti di apprendimento: innovazione digitale
1. Le azioni previste dal Piano Nazionale Scuola Digitale del 2015
2. Le tecnologie digitali per flessibilizzare e arricchire l'ambiente di apprendimento
3. Strumenti per organizzare, condividere e gestire risorse digitali on line
4. La competenza digitale
5. L' educazione mediale
6. Tecnologie digitali e spazi per l'apprendimento
7. L'e-learning
Norme essenziali e specifiche di riferimento
Decreto - Legge 22 giugno 2012, n. 83 Misure urgenti per la crescita del Paese.
(12G0109) (GU Serie Generale n.147 del 26-06-2012 - Suppl. Ordinario n. 129). Decreto-
Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla
G.U. 11/08/2012, n. 187).
Decreto - Legge 18 ottobre 2012, n. 179 -Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.
(12G0201) (GU Serie Generale n.245 del 19-10-2012 - Suppl. Ordinario n. 194). Decreto-
Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208,
relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294).
Decreto Ministeriale n. 781 del 27/09/2013 - Libri di testo
Decreto Ministeriale n° 851 del 20 ottobre 2015 - "Piano Nazionale per la Scuola Digitale, ai
sensi dell'articolo 1, comma 56, della legge 13 luglio 2015";
Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179 - Modifiche ed integrazioni al Codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi
dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche. (16G00192) (GU Serie Generale n.214 del 13-09-2016);
Legge 29 maggio 2017, n. 71 - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il
contrasto del fenomeno del cyberbullismo. (17G00085) (GU Serie Generale n.127 del 03-06-
2017)
33
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Trentin G. ( 2008) La sostenibilità didattico-formativa dell'e-learning. Social networking e
apprendimento attivo, Milano, Angeli.
Sotto-Area 4
Organizzazione degli ambienti di apprendimento: processi di innovazione nella didattica
1. L'educazione interculturale nel quadro dell'educazione alla cittadinanza
2. L'istruzione degli adulti e il ruolo dei CPIA
3. L'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dell'istruzione degli adulti
4. L'alternanza scuola-lavoro
5. Il sistema integrato di educazione e istruzione per i bambini e le bambine in età 0 a 6
anni
34
6. L'educazione al rispetto: per la parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere
e di tutte le forme di discriminazione
7. Strategie didattiche innovative
Norme essenziali e specifiche di riferimento e riferimenti bibliografici
D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263
Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei
Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133
D.I. 12 marzo 2015
Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e
didattica dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti.
D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81
Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma
dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183
D.M. 16 settembre 2016
Linee guida in materia di semplificazione e promozione degli Istituti tecnici superiori a sostegno
delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei
giovani, a norma dell'articolo l, comma 47, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le
modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro
Linee Guida Nazionali ( art. 1 comma 16 L. 107/2015) Educare al rispetto: per la parità tra i sessi,
la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione;
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Johnson, D.W., Johnson,R.T., & Holubec, E.J. (2015). Apprendimento cooperativo in classe:
migliorare il clima emotivo e il rendimento. Trento: Erickson.
35
Liuzzi M. ( 2006) La formazione fuori dall'aula. Concetti, metodi e strumenti per un nuovo modello
formativo multidimensionale, Milano, FrancoAngeli.
Parmigiani, D. (2018). L'aula scolastica 2: Come imparano gli insegnanti. Milano: Franco Angeli.
Rivoltella P.C (2013). Fare didattica con gli EAS, Brescia, La Scuola.
Ronsivalle G. B., Carta S., Metus V., ( 2009) L'arte della progettazione didattica. Dall'analisi dei
contenuti alla valutazione dell'efficacia, Milano, FrancoAngeli.
D.M. n. 663/2016
D.M. n. 851/2017
"Oltre l'aula", a cura di I. Fiorin, Milano 2016
AA.VV., "Avanguardie educative. Linee guida per l'implementazione dell'idea Debate (Argomentare e
dibattere)", Indire, Firenze 2016
36
Area tematica 5 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E GESTIONE DEL PERSONALE,
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA REALTÀ DEL PERSONALE
SCOLASTICO (art. 10, comma 2, lettera e, del D.M. 3 agosto 2017, n. 138 ).
Per la costruzione dei quesiti a risposta multipla, si è ritenuto utile articolare l'area tematica nelle seguenti
sotto-aree di riferimento.
Sotto - Area 1
Il rapporto di impiego alle dipendenze della pubblica Amministrazione.
Sotto - Area 2
La disciplina giuridica del personale scolastico
Sotto - Area 3
Dirigente pubblico e dirigente scolastico. Profili generali delle competenze dirigenziali. Funzioni e
competenze del dirigente scolastico.
Per ciascuna Sotto - Area, sono stati individuati i contenuti specifici che costituiscono oggetto dei quesiti a
risposta multipla.
1.1. Inquadramento normativo del rapporto di lavoro alle dipendenze della PA:
• Le fonti del lavoro nel pubblico impiego
• Le riforme nel pubblico impiego (l. 29/93, d.lgs. 80/98, d. lgs. 165/01, d.lgs. 150/09, l. 124/2015)
• L'accesso al pubblico impiego e il contratto individuale di lavoro
• Le forme flessibili di impiego nella PA
• Estinzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della PA
• Le controversie di lavoro nel pubblico impiego.
1.2. Diritti sindacali e contrattazione collettiva:
• Diritti sindacali
• Condotte antisindacali
• Rappresentanze sindacali
• Contrattazione collettiva e sistema delle fonti
• Soggetti della contrattazione
• Formazione ed efficacia del contratto collettivo
SOTTO - AREA 1
Il rapporto di impiego alle dipendenze della pubblica Amministrazione.
37
• Livelli di contrattazione (competenze, limiti, soggetti e procedure)
• I contenuti della contrattazione del comparto scuola
• Sistema delle relazioni sindacali e forme della partecipazione
1.3. Gestione del personale e disciplina giuridica del rapporto di lavoro:
1.3.1. gestione del personale
• Programmazione del fabbisogno di personale e determinazione delle dotazioni organiche.
• Inquadramento contrattuale dei pubblici dipendenti e mutamento delle mansioni
• Progressioni di carriera
1.3.2. disciplina giuridica del rapporto di lavoro
• Diritti e doveri del pubblico dipendente
• Poteri ed obblighi del datore di lavoro
• Il tempo di lavoro
• La mobilità
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1957, n. 3
Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato
LEGGE 20 maggio 1970, n. 300
Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale, nei luoghi di
lavoro e norme sul collocamento
DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 80
Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione
nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della
legge 15 marzo 1997, n. 59
DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n. 286
Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59
DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
Norme specifiche di riferimento
38
DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2003, n. 66
Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro
LEGGE 4 marzo 2009, n. 15
Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni nonche' disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti
DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150
Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62
Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165
LEGGE 7 agosto 2015, n. 124
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche
• Le fonti di regolamentazione delle professionalità operanti nella scuola
• Profilo professionale e stato giuridico del personale docente; reclutamento e cessazione dal servizio del
personale docente, organici.
• Inquadramento funzionale e giuridico del personale ATA; i profili professionali del personale ATA, la mobilità
• Il personale supplente
• Formazione del personale scolastico
• La dirigenza tecnica ed il personale ispettivo
• Profili di responsabilità del personale scolastico:
1. disciplinare
2. civile
3. amministrativo - contabile
4. penale
SOTTO-AREA 2
La disciplina giuridica del personale scolastico
39
LEGGE 14 gennaio 1994, n. 20
Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti
DECRETO MINISTERIALE 850 DEL 27 OTTOBRE 2015
Periodo di prova e formazione personale docente
DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 174
Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124
DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 59
Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella
scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107
DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 64
Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio
2015, n. 107
DECRETO MINISTERIALE 374 DEL 1 GIUGNO 2017
Riapertura graduatorie d'istituto II e III fascia personale docente ed educativo
DECRETO MINISTERIALE 640 DEL 30 AGOSTO 2017
Aggiornamento terza fascia graduatorie ATA triennio 2017-2019
CCNL Comparto istruzione e Ricerca
Norme specifiche di riferimento
SOTTO - AREA 3
Dirigente pubblico e dirigente scolastico. Profili generali delle competenze
dirigenziali. Funzioni e competenze del dirigente scolastico
40
3.1. La dirigenza pubblica:
• Accesso alla dirigenza e incarichi dirigenziali
• Regime giuridico della dirigenza
• Attribuzioni dei dirigenti
• Poteri del dirigente pubblico quale datore di lavoro privato
• Trattamento economico del dirigente pubblico
• Responsabilità dirigenziale
• Potere disciplinare del dirigente pubblico e sistema sanzionatorio
3.2 La dirigenza scolastica
• Reclutamento e cessazione del rapporto di lavoro del dirigente scolastico. Profilo professionale e stato
giuridico
• Conferimento dell'incarico, mutamento e incarichi aggiuntivi
• Formazione del dirigente scolastico
• Attribuzioni ed obblighi del dirigente scolastico
• Svolgimento del rapporto di lavoro
• La gestione delle relazioni sindacali
• Trattamento economico
3.3 Dalla gestione del personale alla gestione e valorizzazione delle risorse umane: il DS come datore di lavoro.
• Rapporti interorganici nella scuola
• Funzione direttiva e potere di coordinamento
• Valutazione del DS sui docenti e il bonus
• Docenti collaboratori del dirigente scolastico
• Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
• Staff di dirigenza
• Potere disciplinare del DS quale datore di lavoro
• Responsabilità disciplinare del DS
3.4 La tutela dei dati personali e la sicurezza dei luoghi di lavoro
3.4.1 Tutela dei dati personali
• Normativa sulla privacy
• La tutela dei dati personali nella scuola
• La normativa sulla trasparenza
3.4.2 La sicurezza sui luoghi di lavoro
41
• TU sulla sicurezza sul lavoro: definizioni, struttura, soggetti responsabili, soggetti tutelati, adempimenti
• Applicazione del TU agli istituti di istruzione. I compiti del DS
• La valutazione dei rischi
• La prevenzione e le misure di tutela
• La sorveglianza sanitaria nelle scuole
• La gestione delle emergenze
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1998, n. 249
Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
DECRETO INTERMINISTERIALE 44 DEL 1 FEBBRAIO 2001
Regolamento Istruzioni gestione amministrativo contabile istituzioni scolastiche
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2002, n. 313
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti
DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro
DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33
Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
DECRETO MINISTERIALE 138 DEL 3 AGOSTO 2017
Norme specifiche di riferimento
42
Regolamento concorso dirigenti scolastici
CCNL SCUOLA Area Dirigenza 2002 - 2005
CCNL SCUOLA Area Dirigenza 2006 - 2009
43
AREA TEMATICA 6 NORMATIVA RIFERITA ALLA VALUTAZIONE ED AUTOVALUTAZIONE DEL
PERSONALE, DEGLI APPRENDIMENTI E DEI SISTEMI E DEI PROCESSI SCOLASTICI (art. 10, comma
2, lettera f., del D.M. 3 agosto 2017, n. 138)
Per questa area tematica i quesiti a risposta multipla sono finalizzati a verificare le conoscenze dei
candidati in ordine alle norme, di rango primario e secondario, che regolamentano, all'interno del
sistema educativo di istruzione e formazione e degli ordinamenti degli studi in Italia, la
valutazione, con particolare riferimento:
- al personale docente e dirigente della scuola
- agli alunni e agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado
- alle istituzioni scolastiche statali e paritarie
- alle indagini nazionali e internazionali
E' stata trattata, anche se marginalmente, la valutazione dei sistemi scolastici di alcuni Paesi
europei.
Per la costruzione dei quesiti a risposta multipla, si è ritenuto utile articolare l'area tematica nelle
seguenti sotto-aree di riferimento:
Sotto-Area 1
La valutazione e l'autovalutazione del personale
Sotto-Area 2
La valutazione degli apprendimenti nel primo ciclo di istruzione
Sotto-Area 3
La valutazione degli apprendimenti nel secondo ciclo di istruzione e nei percorsi di specializzazione
tecnica post diploma
Sotto-Area 4
Le indagini nazionali ed internazionali, gli enti di ricerca, i documenti di riferimento europei
Sotto-Area 5
La valutazione delle istituzioni scolastiche
Per ciascuna sotto-area sono stati individuati i contenuti specifici che costituiscono oggetto dei quesiti
a scelta multipla.
Sotto-Area 1
La valutazione e l'autovalutazione del personale
1. La formazione in ingresso del personale docente ed educativo: portfolio delle competenze,
periodo di formazione e di prova, conferma in ruolo
2. Ruolo e funzioni del dirigente scolastico e del comitato per la valutazione del servizio per i
docenti neo-assunti
3. La valorizzazione del merito dei docenti
4. Procedure di valutazione dei dirigenti scolastici
5. Funzioni dell'Osservatorio per la valutazione della dirigenza scolastica
Norme essenziali e specifiche di riferimento
44
D.lgs. 6 marzo 1998, n. 59
Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di istituto delle istituzioni scolastiche autonome, a norma dell'articolo 21,
comma 16, della legge 15 marzo 1997, n. 59
D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni e integrazioni
Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni
D.P.C.M. 26 gennaio 2011
Determinazione dei limiti e delle modalità applicative delle disposizioni del Titolo II e III del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, al personale docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale
nonché ai tecnologi e ai ricercatori degli enti di ricerca
D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80
Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione
Direttiva ministeriale 18 settembre 2014, n. 11
Priorità strategiche del Sistema nazionale di valutazione per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16 e 2016/17
D.M. 27 ottobre 2015, n. 850
Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione
del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della
legge 13 luglio 2015, n.107
Direttiva ministeriale 18 agosto 2016, n. 36 e linee guida allegate
Valutazione dei dirigenti scolastici
Direttiva ministeriale 21 aprile 2017, n. 239
Modifiche alla Direttiva 18 agosto 2016 n. 36 sulla valutazione dei dirigenti scolastici
D.M. 25 maggio 2017, n. 316
Osservatorio per la valutazione dei dirigenti scolastici
CCNL Area V 2002-2005 (11 aprile 2006)
CCNL Area V 2006-2009 (15 luglio 2010)
CCNL comparto scuola 1994-1997 (4 agosto 1995)
CCNL "Istruzione e ricerca" 2016-2018 (19 aprile 2018)
Sotto-Area 2
La valutazione degli apprendimenti nel primo ciclo di istruzione
1. La valutazione periodica e finale nella scuola primaria
2. La valutazione periodica e finale nella scuola secondaria di primo grado
3. L'istruzione parentale e gli esami di idoneità
4. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
5. La certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e al termine del
primo ciclo
45
6. La valutazione e l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo per i percorsi di istruzione
degli adulti di primo livello
7. Norme previgenti sulla valutazione degli apprendimenti
8. Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di
istruzione del 2012
9. La valutazione degli alunni con disabilità o con DSA
10. La valutazione degli alunni in istruzione domiciliare o in ospedale
Norme essenziali e specifiche di riferimento
L. 4 agosto 1977, n. 517
Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica
dell'ordinamento scolastico
L. 5 febbraio 1992, n. 104
Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
Ordinanza Ministeriale 2 agosto 1993, n. 236
Valutazione degli alunni della scuola elementare
D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni e integrazioni
Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
D.lgs. 19 febbraio 2004, n. 59
Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma
dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53
L. 25 ottobre 2007, n. 176
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, recante disposizioni urgenti
per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari
D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122
Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità
applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169
L. 8 ottobre 2010, n. 170
Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico
D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263
Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri
d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
D.M. 16 novembre 2012, n. 254
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione
Decreto Interministeriale 12 marzo 2015
Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri
provinciali per l'istruzione degli adulti
D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62
Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
46
D.M. 3 ottobre 2017, n. 741
Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
D.M. 3 ottobre 2017, n. 742
Certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione
Quadri di riferimento per la costruzione delle prove standardizzate di italiano e matematica per il primo ciclo di
istruzione a cura di Invalsi, reperibili al link https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=home
Principali riferimenti bibliografici:
Linee guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione del 9 gennaio 2018
Petracca C., Valutare e certificare nella scuola, Centro Lisciani Formazione e ricerca, 2015
Da Re F., Valutare e certificare a scuola, Pearson Italia, 2018
Sotto-Area 3
La valutazione degli apprendimenti nel secondo ciclo di istruzione e nei percorsi
di specializzazione tecnica post diploma
1. La valutazione periodica e finale nella scuola secondaria di secondo grado
2. L'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione
3. La certificazione delle competenze a conclusione dell'obbligo di istruzione
4. Il curriculum dello studente
5. Valutazione ed esami nei percorsi ITS
6. Valutazione nei percorsi di apprendistato di I livello
Norme essenziali e specifiche di riferimento
L. 5 febbraio 1992, n. 104
Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni e integrazioni
Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
L. 17 dicembre 2006, n. 296
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
D.M. 22 agosto 2007, n. 139
Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione
D.P.C.M. 25 gennaio 2008
Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli
istituti tecnici superiori
D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122
Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità
applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169
D.M. 27 gennaio 2010, n. 9
Certificazione delle competenze al termine dell'obbligo di istruzione
47
D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89
Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo
64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133
L. 8 ottobre 2010, n. 170
Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico
D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263
Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri
d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
Conferenza Stato-Regioni del 20 dicembre 2012
Schema di accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla referenziazione del
sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) di
cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008
D.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13
Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli
apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione
delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92
Decreto Interministeriale 12 marzo 2015
Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri
provinciali per l'istruzione degli adulti
Decreto Interministeriale 12 ottobre 2015
Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di
apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
Decreto Interministeriale 16 settembre 2016, n. 713
Linee guida in materia di semplificazione e promozione degli Istituti tecnici superiori a sostegno delle politiche di
istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani, a norma dell'articolo 1, comma
47, della legge 13 luglio 2015, n. 107
D. lgs. 13 aprile 2017, n. 61
Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché
raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181,
lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107
D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62
Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107
D.M. 3 agosto 2017, n. 567
Piano nazionale di innovazione ordinamentale per la sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione
secondaria di secondo grado
Ordinanza ministeriale 2 maggio 2018, n. 350
Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie Anno scolastico 2017/2018
Sotto-Area 4
48
Le indagini nazionali e internazionali, gli enti di ricerca, i documenti di riferimento europei
1. Ruolo e funzioni dell'Invalsi
2. Ruolo e funzioni dell'Indire
3. Le prove standardizzate e i quadri di riferimento Invalsi di italiano e matematica
4. Le più importanti indagini internazionali (PISA, TIMSS, PIRLS, ECES, PIIAC)
5. Quality framework for ECEC
6. Raccomandazioni europee sulle competenze chiave e sull'EQF
7. I Benchmark per ET 2020
8. I Livelli ISCED
Norme essenziali e specifiche di riferimento
Direttiva Ministeriale 21 maggio 1997, n. 307
Servizio Nazionale per la qualità dell'istruzione
D.lgs. 10 luglio 1999, n. 258
Riordino del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione in
Fondazione del museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci", a norma dell'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59
D.P.R. 6 marzo 2001, n. 190
Regolamento concernente l'organizzazione degli Istituti regionali di ricerca educativa, a norma dell'articolo 76 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
D.lgs. 19 novembre 2004, n. 286
Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, nonché riordino
dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53
D.lgs. 31 dicembre 2009, n. 213
Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165
Legge 26 febbraio 2011, n. 10
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 "Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie"
D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria
D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218
Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124
Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per
l'apprendimento permanente
Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del quadro
europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF)
Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 12 maggio 2009 su un quadro strategico per la cooperazione
europea nel settore dell'istruzione e della formazione («ET 2020»)
Quadri di riferimento per la costruzione delle prove standardizzate di italiano e matematica per il primo ciclo di
istruzione a cura di Invalsi, reperibili al link https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=home
49
Indagini internazionali
informazioni desunte dal sito di Invalsi www.invalsi.it
Livelli ISCED
Informazioni desunte dal sito http://uis.unesco.org/en/topic/international-standard-classification-education-isced
ELET
Informazioni desunte dal sito
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Early_leavers_from_education_and_training
Principali riferimenti bibliografici:
Proposal for key principles of Quality Framework for Early Childhood Education and Care 2014
Traduzione italiana a cura di Arianna Lazzari, Editore Zeroseiup s.r.l., 2016
La dispersione scolastica nell'a.s. 2015/2016 e nel passaggio all'a.s. 2016/2017, Ufficio Statistica e Studi, MIUR,
novembre 2017
Sotto-Area 5
La valutazione delle istituzioni scolastiche
1. Strumenti e procedure per l'autovalutazione delle scuole
2. La valutazione dell'inclusione scolastica
3. La valutazione esterna delle istituzioni scolastiche in Italia
4. La valutazione esterna delle scuole nei principali Paesi europei (Pubblicazione Eurydice
2015)
5. Principali sperimentazioni nazionali per la valutazione delle scuole e del personale
6. Sperimentazione del RAV Infanzia
Norme essenziali e specifiche di riferimento
D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle
imprese
D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80
Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione
Direttiva Ministeriale 18 settembre 2014, n. 11
Priorità strategiche del Sistema nazionale di valutazione per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16 e 2016/17
D.lgs. 13 aprile 2017, n. 66
Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e
181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107
RAV - Rapporto di autovalutazione
Materiali reperibili al link https://snv.pubblica.istruzione.it/snv-portale-web/public/scuole/rav
Modello sperimentale RAV Infanzia
Materiali reperibili al link https://snv.pubblica.istruzione.it/snv-portale-web/public/ravInfanzia/ravInfanzia
Resoconti progetti sperimentali per la valutazione delle scuole
Materiali reperibili al link http://www.invalsi.it/snv/
50
Principali riferimenti bibliografici:
Camp Robert, Benchmarking: la ricerca delle migliori prassi aziendali per raggiungere una prestazione superiore,
Editoriale Itaca, 1991
Eurydice, 2015, Assuring Quality in Education Policies and Approaches to School Evaluation in Europe, Eurydice
Report
Traduzione italiana: La valutazione delle scuole in Europa: politiche e approcci in alcuni paesi europei, Eurydice Italia,
2016
Fondazione Giovanni Agnelli, La valutazione della scuola, Editori Laterza, 2014
AA.VV., Rapporto di autovalutazione (RAV) e miglioramento, Maggioli Editore, 2015
Faggioli M., Costruire il miglioramento, Rubettino, 2018
51
AREA TEMATICA 7 - ELEMENTI DI DIRITTO CIVILE E AMMINISTRATIVO, CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO ALLE OBBLIGAZIONI GIURIDICHE E ALLE RESPONSABILITÀ TIPICHE DEL DIRIGENTE
SCOLASTICO, NONCHÉ DI DIRITTO PENALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI DELITTI CONTRO
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IN DANNO DI MINORENNI (art. 10, comma 2, lettera g, del
D.M. 3 agosto 2017, n. 138 )
Per la costruzione dei quesiti a risposta multipla, si è ritenuto utile articolare l'area
tematica nelle seguenti sotto-aree di riferimento:
Sotto-Area 1
Elementi di diritto civile, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle
responsabilità tipiche del dirigente scolastico
Sotto-Area 2
Elementi di diritto amministrativo, con particolare riferimento alle responsabilità tipiche del
dirigente scolastico
Sotto-Area 3
Elementi di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica
Amministrazione e in danno di minorenni
Per ciascuna sotto-area sono stati individuati i contenuti specifici che costituiscono oggetto dei
quesiti a scelta multipla.
Sotto-Area 1
Elementi di diritto civile, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle
responsabilità tipiche del dirigente scolastico
1. Le fonti del diritto
2. Nozioni in tema di diritti delle persone fisiche e di diritto di famiglia. In particolare, rilevano
la capacità giuridica, la capacità di agire, la tutela dei soggetti incapaci di agire
3. Solo principi fondamentali in materia di successioni, ove espressioni di principi di sistema
di impatto generale
4. I beni: definizioni e disciplina
5. La proprietà e i suoi modi di acquisto
6. I diritti reali di godimento
7. Il possesso
8. La comunione
9. La trascrizione
10. I diritti reali di garanzia, e in particolare il pegno e l'ipoteca
11. Prescrizione e decadenza
12. Atto pubblico e scrittura privata
13. Le fonti delle obbligazioni
52
14. Il rapporto obbligatorio: elementi strutturali
15. L'adempimento delle obbligazioni
16. La mora del debitore
17. I modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento
18. Le modificazioni soggettive del rapporto obbligatorio dal lato attivo e passivo
19. Le diverse specie di obbligazioni (in particolare, le obbligazioni pecuniarie, alternative,
solidali, divisibili e indivisibili)
20. Definizione del contratto
21. I requisiti del contratto
22. La conclusione del contratto
23. Gli elementi accidentali del contratto
24. L'interpretazione del contratto
25. Efficacia del contratto e diritto di recesso
26. Clausola penale e caparra
27. La rappresentanza
28. La cessione del contratto
29. Il contratto a favore di terzo
30. La simulazione
31. La patologia del contratto (in particolare, la nullità e l'annullabilità)
32. La rescissione del contratto
33. La risoluzione del contratto
34. I diversi tipi di contratti
35. I contratti atipici
36. I contratti tipici, e in particolare: la vendita, la permuta, la locazione, l'affitto, l'appalto, il
trasporto, il mandato, l'agenzia, la mediazione, il deposito, il comodato, il mutuo,
l'assicurazione, la fideiussione, l'anticresi, la transazione
37. Le promesse unilaterali
38. La gestione di affari altrui, la ripetizione di indebito e l'arricchimento senza causa
39. La responsabilità precontrattuale
40. La responsabilità per inadempimento delle obbligazioni
41. La responsabilità da contatto sociale
42. La responsabilità extracontrattuale
43. Le figure speciali di responsabilità
Norme essenziali e specifiche di riferimento
Codice civile - Libri I, II, III, IV, VI
Sotto-Area 2
Elementi di diritto amministrativo, con particolare riferimento alle responsabilità tipiche del
dirigente scolastico
1. La scuola nella Costituzione
2. I principi del procedimento amministrativo
53
3. Le fasi del procedimento amministrativo
4. I tempi del procedimento amministrativo: il ritardo e il silenzio inadempimento
5. Il potere amministrativo
6. La motivazione del provvedimento amministrativo
7. I soggetti del procedimento amministrativo: diritti, facoltà e obblighi
8. In particolare: il responsabile del procedimento
9. La partecipazione al procedimento amministrativo
10. Il conflitto di interessi
11. La comunicazione di avvio del procedimento amministrativo
12. Il contraddittorio
13. L'istruttoria
14. Gli accordi con i privati e tra pubbliche amministrazioni
15. Gli atti endoprocedimentali
16. La conferenza di servizi
17. La semplificazione dell'azione amministrativa e il silenzio assenso
18. La liberalizzazione dell'attività amministrativa e la segnalazione certificata di inizio
attività
19. Il preavviso di rigetto
20. La patologia dell'atto amministrativo
21. I vizi non invalidanti
22. L'autotutela
23. Revoca e recesso
24. L'integrazione dell'efficacia
25. Il diritto di accesso documentale: presupposti, oggetto e contenuto presupposti
26. Limiti al diritto di accesso ed esclusioni
27. Il diritto di accesso civico: presupposti, oggetto e contenuto
28. Il diritto di accesso generalizzato: presupposti, oggetto e contenuto
29. La tutela dei controinteressati
30. Il diritto alla protezione dei dati personali
31. Il titolare, il responsabile, gli incaricati e l'interessato
32. Il diritto di accesso ai dati personali e la tutela dell'interessato
33. Il trattamento dei dati personali e le norme specifiche che riguardano il trattamento da
parte dei soggetti pubblici
34. I dati giudiziari, i dati sensibili e i dati sensibilissimi
35. I rapporti con il diritto di accesso
36. La responsabilità amministrativa nella Costituzione
37. Gli elementi costitutivi e i caratteri della responsabilità amministrativa
38. L'insindacabilità delle scelte discrezionali
39. Il giudizio di responsabilità
40. Il danno erariale
41. In particolare: il danno all'immagine
42. In particolare: il danno derivante dalla violazione dolosa o gravemente colposa dei
termini procedimentali
43. I principi del processo amministrativo
44. La giurisdizione amministrativa
54
45. Le azioni proponibili nel processo amministrativo
46. Il ricorso
47. La costituzione delle parti
48. I motivi aggiunti
49. La tutela cautelare
50. I termini
Norme essenziali e specifiche di riferimento
L. 8 agosto 1990, n. 241
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi
L. 6 novembre 2012, n. 190
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione
D. lgs. 25 maggio 2016, n. 97
Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità
e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche
D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali
L. 14 gennaio 1994, n. 20
Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti
D. lgs. 2 luglio 2010, n. 104
Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il
riordino del processo amministrativo
Sotto-Area 3
Elementi di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica
Amministrazione e in danno di minorenni
1. I principi del diritto penale
2. Gli elementi costitutivi del reato
3. Le scriminanti
4. Le circostanze aggravanti e attenuanti
5. Le condizioni obiettive di punibilità
6. Le forme di manifestazione del reato
7. Le condizioni di procedibilità
8. La sicurezza nei locali della scuola
9. I soggetti chiamati a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro: articolazione dei compiti
e delle responsabilità
55
10. Le misure di tutela
11. La delega di funzioni e obblighi non delegabili
12. Obblighi del datore di lavoro
13. Il pubblico ufficiale
14. L'incaricato di un pubblico servizio
15. L'esercente un servizio di pubblica necessità
16. I principali delitti contro la pubblica amministrazione, e in particolare:
16.1. peculato
16.2. malversazione ai danni dello Stato
16.3 indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
16.4 concussione
16.5 corruzione propria e impropria
16.6. istigazione alla corruzione
16.7 abuso di ufficio
16.8 rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio
16.9 rifiuto e omissione di atti di ufficio
16.10 interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità
16.11 induzione indebita a dare o promettere utilità
17 Le circostanze attenuanti
18 Il bullismo e il cyberbullismo
19 Prostituzione minorile
20 Pornografia minorile
21 Detenzione di materiale pornografico
22 Pornografia virtuale
23 La minore età e l'ignoranza della minore età della vittima
24 Violenza sessuale e atti sessuali con i minorenni
25 Corruzione e adescamento di minorenni
Norme essenziali e specifiche di riferimento
Codice penale: Libro I e Libro II (solo il Titolo II e il Titolo XII)
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro
L. 29 maggio 2017, n. 71
Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo
56
Area Tematica 8 -La contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e
gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende
speciali (art. 10, comma 2, lettera h, del D.M. 3 agosto 2017, n. 138)
La contabilità pubblica racchiude il complesso delle norme che disciplinano la gestione dei
pubblici poteri attraverso l'attività di governo della finanza pubblica, con riferimento
all'organizzazione finanziario-contabile, alla gestione patrimoniale, all'attività contrattuale, alla
gestione del bilancio, al sistema dei controlli e alle responsabilità degli amministratori della "cosa
pubblica".
Pertanto i quesiti a scelta multipla relativi alla presente area tematica, riguardano gli
elementi conoscitivi del sistema di contabilità pubblica funzionali alla gestione amministrativocontabile
dell'istituzione scolastica. Per la loro costruzione si è fatto riferimento sia alla normativa
a carattere generale - L. n. 241/1990, D. lgs. 165/2001 e D. lgs. n. 150/2009 - che a quella di
dettaglio, in relazione ai contenuti individuati all'interno delle seguenti sotto-aree:
Sotto-Area 1
Il sistema della contabilità pubblica
Sotto-Area 2
La gestione finanziaria e contabile delle Istituzioni scolastiche e la loro rendicontazione
Sotto-Area 3
I contratti
Per ciascuna sotto-area sono stati individuati i contenuti specifici che costituiscono oggetto
dei quesiti a scelta multipla.
Sotto-Area 1
Il sistema della contabilità pubblica
1 Il bilancio dello Stato
2 La Costituzione e il principio del pareggio di bilancio
3 La legge 31 dicembre 2009, n. 196, il ciclo del bilancio e il principio della programmazione
4 Il sistema dei controlli
5 La Corte dei conti
6 Il bilancio del Miur
57
Norme essenziali e specifiche di riferimento
Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440
Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato
Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827
Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello stato
Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214
Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti
Legge 21 marzo 1958, n. 259
Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via
ordinaria
Legge 14 gennaio 1994, n. 20
Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti
Decreto Legge 23 ottobre 1996, n. 543 convertito con modificazioni nella Legge 20 dicembre 1996, n. 639
Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286
Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59
Legge 21 luglio 2000, n. 202
Disposizioni in materia di nomina del Presidente della Corte dei conti
Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e s.m.i.
Legge di contabilità e finanza pubblica
Decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123
Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della
spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196
Legge 24 dicembre 2012, n. 243
Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della
Costituzione
Decreto Legislativo del 12 maggio 2016, n. 93
Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in
attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Legge 4 agosto 2016, n. 163
Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione
dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243
Legge 12 agosto 2016, n. 164
Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali.
Legge 27 dicembre 2017, n. 205
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020
58
1. I principi della gestione finanziaria
2. I principi della competenza e della cassa
3. Il regime giuridico -amministrativo delle entrate e delle spese
4. Le risorse finanziarie: Fondo d'Istituto, Fondi europei, risorse ex L. 440
5. L'esercizio finanziario e le scritture contabili obbligatorie
6. Il programma annuale, la sua realizzazione e le variazioni di bilancio
7. Il conto consuntivo e l'analisi della capacità di impiego delle risorse
8. Le gestioni fuori bilancio e la gestione provvisoria
9. Le gestioni economiche separate
10. Il ruolo dei revisori dei conti e il sistema dei controlli
11. La contrattazione integrativa d'Istituto
12. Il bilancio sociale
Norme essenziali e specifiche di riferimento
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286
Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59
Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001
Regolamento Istruzioni gestione amministrativo contabile istituzioni scolastiche
Direttiva Ministro Funzione pubblica del 17 febbraio 2006
Rendicontazione sociale nelle amministrazioni pubbliche
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
Decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, coordinato con la Legge di conversione 24 novembre 2009, n. 167
Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo
Decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123
Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della
spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196
Decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modifiche dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128
Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca
REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
Sotto-Area 2
La gestione finanziaria e contabile delle Istituzioni scolastiche e la loro rendicontazione
59
Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
Decreto ministeriale del 16 giugno 2015, n. 435
Criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure
nazionali relative la missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche
Decreto ministeriale del 27 ottobre 2017, n. 851
Criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche, nonché per la determinazione delle misure
nazionali relative alla missione istruzione scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro "Istruzione e Ricerca" 2016-2018 del 19 aprile 2018
1. Tipologie di contratti
2. Procedure di gara
3. Legge anticorruzione, ANAC e trasparenza negli appalti
4. Mepa, firma digitale e gare telematiche
5. AVCPASS, DURC, CUP, CIG, IPA, PCC
6. Fatturazione elettronica, Split Payment e Sistema di Interscambio (SDI)
7. Tesoreria unica
Norme essenziali e specifiche di riferimento
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2000
Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428
Legge 24 dicembre 2007, n. 244
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
DM 18 gennaio 2008 n. 40
Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni
Decreto Legge 95 del 6 luglio 2012 convertito con modificazione dalla Legge del 7 agosto 2012, 135
Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini
Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, coordinato con la Legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221
Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese
Legge 6 novembre 2012, n. 190
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione
Sotto-Area 3
I contratti
60
Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55
Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle
amministrazioni pubbliche
Decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64
Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario
degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali
Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98
Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
Decreto legge 20 marzo 2014, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 16 maggio 2014, n. 78
Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle
imprese
Legge 23 dicembre 2014, n. 190
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 30 gennaio 2015
Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
Codice dei contratti pubblici
Decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172
Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili
Linee guida ANAC in relazione al Codice dei contratti pubblici
61
Area tematica 9 -I sistemi educativi nei paesi dell'Unione europea (art. 10, comma 2, lettera i, del
D.M. 3 agosto 2017, n. 138)
Il quadro di riferimento dell'area "Sistemi educativi dei paesi dell'Unione europea" è fondato su
dati, informazioni e strumenti di analisi, relativi a tematiche basilari desunte dai rapporti Eurydice,
la rete Europea (Commissione Europea) che raccoglie, aggiorna, analizza e diffonde informazioni
sulle politiche, sulla struttura e l'organizzazione dei sistemi educativi in tutti i paesi europei.
La rete è composta da un'Unità europea -operativa a Bruxelles- e dalle Unità nazionali:
per l'Italia l'Unità nazionale ha sede presso Indire (http://eurydice.indire.it/).
I quesiti per la banca dati di questa prova preselettiva sono desunti da elaborazioni contenute nei
rapporti e negli articoli Euridyce pubblicati in italiano (che rimandano ai relativi grafici riportati
nella pubblicazione integrale) a partire dal 2015 e presenti nel sito Indire sopra citato.
In particolare si sono considerati i temi riportati più sotto, scelti anche in funzione del materiale di
documentazione recente effettivamente disponibile e suddivisi in tre sotto-aree
Sotto-Area 1
Aspetti strutturali generali
Sotto-Area 2
Personale e valutazione della scuola
Sotto-Area 3
Questioni specifiche
Per ciascuna sotto-area sono stati individuati i contenuti specifici su cui si focalizzano i quesiti,
facendo riferimento ai testi indicati.
Sotto-Area 1
Aspetti strutturali generali
Struttura dei sistemi educativi e strumenti di analisi per la comparazione
Eurydice Italia (2017) Strutture dei sistemi educativi in Europa: diagrammi 2017-18, I quaderni di Eurydice Italia 2017,
Firenze , INDIRE
62
Tratto da Commissione europea/EACEA/Eurydice, (2017). The Structure of the European Education Systems 2017/18:
Schematic Diagrams Eurydice- Facts and Figures. Luxembourg: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea
Istruzione obbligatoria
Commissione europea/EACEA/Eurydice, (2017). Istruzione obbligatoria in Europa - 2017/18. Eurydice- Facts and
Figures. Luxembourg: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea.
Tratto da : Commissione europea/EACEA/Eurydice, (2017). Compulsory education in Europe 2017-2018 . Eurydice -
Facts and Figures. Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.
Istruzione degli adulti
Commissione europea/EACEA/Eurydice, (2015). Istruzione e formazione degli adulti in Europa: ampliare l'accesso alle
opportunità di apprendimento. Rapporto Eurydice. Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
Organizzazione del tempo scuola
Eurydice Italia (2017) Cimò, E. Calendario scolastico ed accademico 2017/18, Firenze, INDIRE.
Articolo basato su: European Commission/EACEA/Eurydice, (2017). The Organisation of School Time in Europe.
Primary and General Secondary Education - 2017/18. Eurydice Facts and Figures. Luxembourg: Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea.
Sotto-Area 2
Personale e valutazione della scuola
Docenti e dirigenti scolastici
Eurydice Italia (2018) Il capo d'Istituto in Europa, I quaderni di Eurydice Italia 2018, Firenze, INDIRE
Tratto da Cifre chiave sugli insegnanti e i capi di istituto in Europa, 2012 e da Teachers' and school heads' salaries,
2015/2016 e corredato da schede paese
Eurydice Italia (2018) Baggiani,S. La carriera degli insegnanti in Europa. Accesso, progressione e sostegno, Firenze,
INDIRE
63
Articolo basato su: Commissione europea/EACEA/Eurydice, 2018. Teaching Careers in Europe: Access, Progression and
Support. Rapporto Eurydice. Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea
Eurydice Italia (2016) Simona Baggiani, Gli stipendi degli insegnanti si confermano in crescita nella maggior parte dei
paesi, Firenze, INDIRE
Articolo basato su: Commissione europea/EACEA/Eurydice, 2016 . Teachers' and school heads' salaries and allowances
in europe 2015/16. Rapporto Eurydice. Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea.
Eurydice Italia (2015) La professione docente in Europa: pratiche, percezioni e politiche, I quaderni di Eurydice Italia
2016, Firenze, INDIRE
Tratto da: Commissione europea/EACEA/Eurydice, 2015. The Teaching Profession in Europe: Practices, Perceptions,
and Policies. Rapporto Eurydice. Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea
Valutazione della scuola
Commissione europea/EACEA/Eurydice, (2015) Assicurare la qualità dell'istruzione: politiche e approcci alla
valutazione delle scuole in Europa Rapporto Eurydice. Lussemburgo: Ufficio
delle pubblicazioni dell'Unione europea
Tratto da Commissione europea/EACEA/Eurydice, (2015). Assuring Quality in Education: Policies and Approaches to
School Evaluation in Europe. Eurydice Report. Luxembourg: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea
Eurydice Italia (2016) Erica Cimò (a cura di) La valutazione delle scuole in Europa: politiche e approcci in alcuni paesi, I
quaderni di Eurydice, Firenze , INDIRE
Tratto da Commissione europea/EACEA/Eurydice, (2015). Assuring Quality in Education: Policies and Approaches to
School Evaluation in Europe. Eurydice Report. Luxembourg: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea
con schede paese
Sotto-Area 3
Questioni specifiche
Insegnamento delle lingue straniere
Eurydice Italia (2017) Cifre chiave dell'insegnamento delle lingue in Europa, I quaderni di Eurydice Italia 2017, Firenze ,
INDIRE
Tratto da : Commissione europea/EACEA/Eurydice, 2017. Key Data on Teaching Languages at School in Europe - 2017
Edition. Rapporto Eurydice. Lussemburgo: Uff cio delle pubblicazioni dell'Unione europea.
Eurydice Italia (2017) Baggiani, S., L'insegnamento delle lingue straniere a scuola in Europa, Firenze, INDIRE
Articolo basato su : Commissione europea/EACEA/Eurydice, 2017. Key Data on Teaching Languages at School in
Europe - 2017 Edition. Rapporto Eurydice. Lussemburgo: Uff cio delle pubblicazioni dell'Unione europea.
64
Educazione alla cittadinanza
Eurydice Italia (2017) Cimò, E., Educazione alla cittadinanza: Una disciplina per formare cittadini consapevoli di
un'Europa multiculturale, Firenze, INDIRE.
Articolo basato su: European Commission/EACEA/Eurydice, (2017). Citizenship Education at School in Europe - 2017.
Eurydice Report. Luxembourg: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.
Lotta all'abbandono precoce
Eurydice Italia (2016) La lotta all'abbandono precoce dei percorsi di formazione in Europa: strategie, politiche e
misure, I quaderni di Eurydice Italia, 2016, Firenze, INDIRE.
Tratto da: Commissione europea/EACEA/Eurydice/Cedefop, 2014. Tackling Early Leaving from Education and Training
in Europe. Rapporto Eurydice e Cedefop. Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.
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